CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144, approvato in un testo unificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo, risultante al termine dell'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, della proposta di legge C. 4144, approvata dal Senato, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;
   rilevato che:
    l'articolo 3 introduce nell'articolo 8 della legge n. 394 del 1991 un nuovo comma che prevede che il Ministero della difesa debba essere sentito nei casi di istituzione di parchi o di riserve naturali statali in cui siano ricompresi siti militari;
    l'articolo 5, comma 1, capov. lett. h-ter), modifica il comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 per prevedere che i regolamenti dei parchi disciplinino anche lo svolgimento di esercitazioni militari; il medesimo articolo, al capoverso «comma 6», nel rivedere il procedimento di adozione del regolamento dei parchi, non prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nel caso di regolazione dello svolgimento di esercitazioni militari;
    l'articolo 10 prevede che l'istituzione delle aree marine protette avvenga con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa;
    l'articolo 11, nel rivedere l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, in materia di aree marine protette, disciplina l'adozione degli atti di regolamentazione e gestione delle stesse, senza prevedere la consultazione con il Ministero della difesa nei casi di interesse dell'amministrazione della difesa,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, capoverso, le parole «sentito il Ministero della difesa» siano sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero della difesa», in modo da uniformare le modalità con le quali si procede all'istituzione delle riserve naturali (articolo 3) e delle aree marine protette (articolo 10) i cui territori includano aree di interesse militare, al fine di meglio garantire la bilanciata disciplina della protezione della natura e dello svolgimento delle attività di interesse militare;
   2) all'articolo 5, comma 1, capoverso «comma 6», e all'articolo 11, sia prevista la consultazione con il Ministero della difesa sugli atti di regolamentazione e di gestione rispettivamente delle aree naturali protette e delle aree marine protette di interesse dell'amministrazione della difesa.