CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10892 Sisto e Laffranco: Sullo sblocco della contrattazione nel pubblico impiego.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  con il decreto-legge n. 78 del 2010 è stata imposta una moratoria per via legislativa alla contrattazione collettiva. Infatti, sono stati inibiti i rinnovi contrattuali relativi al triennio 20102012. Successivamente, il decreto-legge n. 98 del 2011 ha prorogato per un anno gli effetti del blocco.
  Il divieto è stato ribadito dalla legge n. 147/2013, mentre un'ulteriore proroga del blocco fino al 31 dicembre 2015 è stata disposta dalla legge di stabilità per il 2015.
  Il Governo ha sempre indicato come propria priorità il riavvio di una fisiologica stagione di contrattazione pubblica, ferma da troppi anni a causa della crisi economica.
  Il Governo infatti nell'operare un'ampia riorganizzazione dell'Amministrazione pubblica, ha ritenuto e ritiene che i lavoratori siano una componente fondamentale di essa. La qualità dei servizi e delle prestazioni dipendono in larga parte dalla qualità del lavoro pubblico. Abbiamo chiuso l'esperienza dei «fannulloni» per aprire quella della responsabilità e del merito.
  In questo contesto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2015, n. 178, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che sospendono la contrattazione collettiva, dando un ulteriore impulso a tali rinnovi.
  In questa ottica, per facilitare il percorso di riavvio della contrattazione, si è provveduto in prima battuta a ridurre a quattro i comparti di contrattazione, attraverso apposito accordo firmato con le sigle sindacali, e a stanziare le prime risorse nella legge di stabilità per il 2016, che ha destinato ai rinnovi contrattuali del personale dello Stato, anche in regime di diritto pubblico, 300 milioni di euro in ragione d'anno per il triennio 2016-2018.
  La legge di bilancio per il 2017 ha poi previsto ulteriori risorse destinate alla contrattazione e al rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici: lo stanziamento è stato definito in 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, aggiuntivo rispetto a quello dei 300 milioni in ragione d'anno nel triennio 2016-2018.
  Queste risorse, confluite in un fondo unico destinato a diverse finalità – fra cui le assunzioni di personale a tempo indeterminato ordinarie e straordinarie, il finanziamento di alcune indennità ed il riordino delle carriere del personale non dirigenziale dei Vigili del fuoco e del comparto sicurezza – sono state ripartite attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri già firmato in data 27 febbraio 2017, in attesa di registrazione della Corte dei conti.
  Si ricorda peraltro che, quale parte integrante del percorso per giungere alla sigla dei contratti, in data 30 novembre 2016 è stato concluso un accordo con Cgil, Cisl e Uil, che riassume i temi del rinnovo sia per la Pag. 54parte normativa che economica della disciplina dei lavoratori pubblici.
  In questi termini, il Governo ha garantito tutte le condizioni per giungere alla sigla del rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici. A tal fine, l'atto di indirizzo all'ARAN per la formale apertura del tavolo è in fase di avanzata definizione.
  Sulla parte normativa, il Consiglio dei ministri ha già approvato in via preliminare due schemi di decreto riguardanti il pubblico impiego.
  Sulla parte economica, il Governo si è impegnato a completare il quadro degli stanziamenti programmati con la prossima legge di bilancio, rispettando gli impegni assunti con i lavoratori.

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ALLEGATO 2

5-10893 Menorello: Sul rispetto della normativa in materia di ricollocazione del personale in disponibilità presso le pubbliche amministrazioni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  con riferimento al quesito dell'On. Menorello circa il rifiuto che sarebbe stato opposto da parte dell'Agenzia delle entrate o di altri enti pubblici a domande di ricollocamento del personale prima di procedere a nuove assunzioni attraverso concorso pubblico, faccio presente quanto segue. L'articolo 2, comma 13, del decreto-legge n. 95/2012 (c.d. spending review), ha introdotto una misura una tantum, legata a un intervento contingente (il decreto-legge imponeva la riduzione delle dotazioni organiche anche a livello dirigenziale delle pubbliche amministrazioni), per il quale occorreva effettuare una ricognizione del personale in esubero entro il 31 dicembre 2013.
  Tale disposizione prevedeva altresì che il Dipartimento della funzione pubblica redigesse l'elenco dei posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità poteva presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e il mancato accoglimento della domanda era sanzionato con l'impossibilità per le amministrazioni interessate di procedere ad assunzioni di personale.
  A regime, invece, l'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, a pena di nullità delle assunzioni dei vincitori di procedure concorsuali, la preventiva ricollocazione del personale presente negli elenchi di disponibilità, assegnato dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'amministrazione che indice il concorso.
  In questi termini, l'inserimento negli elenchi – e il collocamento in disponibilità – deve essere precedente all'avvio della procedura concorsuale.
  Per quanto comunicato dall'Agenzia delle entrate, all'atto dell'avvio della procedura per il reclutamento di 403 dirigenti, a cui fa riferimento l'interrogante, tale situazione non sussisteva. A ciò si aggiunga che la procedura concorsuale richiamata è stata recentemente annullata a seguito di talune pronunce del giudice amministrativo.
  Ricordo che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato vita a tutte le procedure necessarie al ricollocamento del personale dipendente delle province e sta concludendo quelle relative al personale della Croce Rossa Italiana.

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ALLEGATO 3

5-10894 Dieni e altri: Sul rispetto della tempistica prevista dall'articolo 14 del decreto-legislativo n. 165 del 2001 in materia di esercizio della funzione di indirizzo politico dei ministri.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  con riferimento al quesito dell'On. Dieni, nel premettere che si continua a ritenere valido lo strumento della direttiva annuale per l'assegnazione di obbiettivi e risorse ai dirigenti nel rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione, mi preme segnalare quanto segue.
  Come noto, l'articolo 14, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede l'adozione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, avvenuta per il 2017 in Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).
  Alla data del 21 marzo 2017, la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione è stata adottata da 10 dei 13 Ministeri, di cui 6 entro il mese di gennaio 2017. Risultano in fase di finalizzazione le Direttive annuali per i restanti ministeri.
  Detto questo, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n.165 del 2001, non può considerarsi perentorio. L'attività di indirizzo è infatti un'attività complessa che richiede una particolare dedizione, anche in ragione della necessità di adeguarsi ai contenuti della legge di bilancio che viene approvata a fine anno e che è molto complessa.
  La descritta tempistica di adozione delle direttive non ha inciso sulla piena funzionalità dell'organizzazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali.
  A dimostrazione dell'importanza della direttiva e del buon funzionamento di tale strumento il Governo ha inteso confermarlo con l'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego che, nel novellare il citato decreto n. 165, non ha inciso minimamente sull'articolo 14. E sarà cura del Dipartimento della Funzione Pubblica invitare le amministrazioni che non lo hanno fatto ad approvare le Direttive.
  È però evidente che il rispetto di questa tempistica consente un migliore e più lineare svolgimento dell'attività Amministrativa.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 3918 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3918 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
   rilevato che il disegno di legge esaminato dalle Commissioni autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, in particolare, inserendo nel codice penale nuovi delitti;
   preso atto, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e ordinamento penale, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Nuovo testo C. 3671-ter Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3671-ter Governo, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;
   considerato che l'articolo 1 del provvedimento specifica che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni);
   preso atto che, come già richiamato, l'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega, al fine di ricondurre l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale;
   rilevato che, tra i numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega (comma 1, lettere da a) a t)), la lettera m) prevede la possibilità che specifiche imprese – quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario (cosiddetto accesso diretto);
   segnalato che il criterio di delega contemplato dalla richiamata lettera m), nell'indicare le imprese di maggiore dimensione, fa riferimento per la loro individuazione a un fatturato pari a un multiplo «significativo» di quello individuato per tutte le altre,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, comma 1, lettera m), valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare più puntualmente l'espressione «multiplo significativo».

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori»;
   preso atto che la proposta in esame prevede che i datori di lavoro o committenti corrispondano la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi, tra i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si prevede il bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (lettera a)), il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro (lettera b)), l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;
   richiamata l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere, in particolare, per categorie che impieghino forze lavorative le quali non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno che assicurino comunque la tracciabilità dei pagamenti, ad esempio attraverso lo strumento della genius card;
   preso atto che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nella proposta di legge, in quanto intervengono su uno specifico profilo del rapporto di lavoro, sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   rilevato poi che, con riferimento a specifiche disposizioni, rileva altresì la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.