CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Nuovo testo C. 2188, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2188, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, nonché modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, e le proposte di legge ad essa abbinate;
   osservato che la proposta reca una nuova disciplina di carattere generale per l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei magistrati e il loro ricollocamento in ruolo dopo lo svolgimento del mandato elettorale ovvero in caso di mancata elezione;
   considerato che gli articoli 5, 6 e 7 recano la disciplina per il ricollocamento in servizio, rispettivamente, dei magistrati candidati e non eletti, dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale;
   osservato, in particolare, che per i magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e per quelli che abbiano ricoperto incarichi di governo nazionale si prevede la possibilità di optare per il collocamento a riposo con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità;
   considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), l'opzione per il collocamento a riposo è consentita anche ai magistrati in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare in modo più puntuale la portata delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), e all'articolo 12, comma 1, lettera d).

Pag. 213

ALLEGATO 2

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Lavoro intermittente).

  1. Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono soppressi. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
01. 01. Pizzolante.

  Sopprimerlo.
*1. 8. Placido, Airaudo, Marcon, Paglia, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*1. 11. Martelli, Zappulla, Laforgia.

  Sopprimerlo.
*1. 89. Rizzetto.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogati.
1. 10. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
  2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 30. Gnecchi, Damiano, Baruffi, Paris, Di Salvo.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogati.
  2. I buoni lavoro acquistati da committenti per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge possono essere utilizzati entro centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
1. 7. Airaudo, Placido, Marcon, Paglia, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino.

Pag. 214

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Prestazioni di natura meramente occasionale rese alle persone e alle famiglie).

  1. Nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, possono essere svolte in favore di persone fisiche, al di fuori dell'ambito delle loro attività imprenditoriali o professionali, prestazioni di lavoro aventi natura meramente occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo non superiore a 5.000 euro, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
   b) per ciascun committente, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 3.000 euro, rivalutati ai sensi della lettera a).

  2. I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato o inoccupato. Essi sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  3. Per ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, i committenti acquistano attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari per servizi alla persona e alla famiglia, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse prestazioni. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, rivalutati ai sensi del comma 1, lettera a).
  4. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 7, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle variazioni delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  7. L'utilizzazione da parte del committente di prestazioni oltre il limite di cui al comma 1, lettera b), determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.200.
  8. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
  9. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 29. Damiano, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Miccoli, Arlotti, Giacobbe, Casellato, Incerti, Di Salvo, Simoni.

Pag. 215

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dal seguente:
  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione).1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
   e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
   f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
1. 123. Simonetti.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione).1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
   e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
   f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.Pag. 216
  3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio).1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe e i pensionati;
   c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
   d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio).1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni Pag. 217successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
1. 122. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
  1. Per prestazioni di lavoro accessorio ovvero prestazioni di natura meramente occasionale si intendono:
   a) i piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) la realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.
1. 9. Placido, Airaudo, Marcon, Paglia, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura Pag. 218meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti o di singoli privati.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, da patto di stabilità interno.
1. 53. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente superiore a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo annuo di 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per una durata mensile non superiore a cinquanta ore e per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile. Qualora sia superato il limite di 50 ore mensili, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli importi indicati nel presente comma sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti titolari di trattamenti di pensione e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Per i percettori di tali prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito il limite complessivo annuo di cui al comma 1, primo periodo, è ridotto a 3.000 euro; l'importo è rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, quarto periodo. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  2-bis. Le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio nel corso del medesimo anno.
1. 18. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: non imprenditori o professionisti.

  Conseguentemente, al comma 1 del medesimo capoverso, sopprimere la lettera b).
1. 59. Pizzolante.

Pag. 219

  Al comma 1, capoverso Art. 48, lettera a), alinea, sostituire la parola: o con le seguenti: e non.
1. 108. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numeri 1), 3) e 6), sopprimere la parola: piccoli.
*1. 57. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numeri 1), 3) e 6), sopprimere la parola: piccoli.
*1. 90. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: piccoli lavori domestici a carattere straordinario con le seguenti: lavori domestici.
1. 58. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: piccoli.
1. 91. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: lavori domestici a carattere straordinario con le seguenti: lavori di tipo domestico familiare.
1. 12. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: assistenza domiciliare aggiungere la seguente: occasionale.
1. 13. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 3, sopprimere la parola: piccoli.
*1. 60. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 3, sopprimere la parola: piccoli.
*1. 92. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: nonché di pulizia e manutenzione.
1. 14. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di pulizia e aggiungere la seguente: piccola.
1. 20. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
1. 109. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: o di solidarietà aggiungere le seguenti: ovvero piccoli lavori di manutenzione ordinaria della proprietà dell'ente locale.
1. 110. Simonetti.

Pag. 220

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 6) sopprimere la parola: piccoli.
*1. 61. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 6) sopprimere la parola: piccoli.
*1. 93. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), numero 6), dopo le parole: piccoli lavori in agricoltura aggiungere le seguenti: eseguiti per conto di attività agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 134. Oliverio.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   a) al capoverso Art. 48, sopprimere il comma 3;
   b) al capoverso Art. 49, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
   c) al medesimo capoverso Art. 49, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le persone con disabilità e;
   d) sostituire il capoverso Art. 50 con il seguente:
  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse tipologie di attività lavorative e delle risultanze istruttorie con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti. Il decreto di cui al comma 1 rivaluta annualmente l'importo di cui al primo periodo sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 4, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro Pag. 221del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
   e) al capoverso Art. 50-bis, sopprimere il comma 2.
1. 15. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, capoverso Art. 48, sopprimere il comma 3;
   b) al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
   c) al comma 1, capoverso Art. 50-bis, comma 2, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b).
1. 19. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di professionisti e imprenditori nei settori produttivi turistico-ricettivo e nel commercio esclusivamente nei periodi di saldi di fine stagione.
1. 112. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di natura meramente occasionale.
1. 62. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, lettera b), sopprimere le parole: che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati.
*1. 45. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, lettera b), sopprimere le parole: che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati.
*1. 55. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di dieci.
1. 31. Prataviera.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di otto.
1. 32. Prataviera.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di sei.
1. 33. Prataviera.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di quattro.
1. 34. Prataviera.

Pag. 222

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di tre.
*1. 35. Prataviera.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di tre.
*1. 111. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera b), sostituire le parole: che non abbiano dipendenti alle proprie dipendenze con le seguenti: che abbiano fino a due dipendenti.
1. 78. Polverini.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera b), sostituire le parole: lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati con le seguenti: lavoratori a tempo indeterminato alle proprie dipendenze.
1. 56. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) attività lavorative meramente occasionali rese a favore di aziende con meno di quindici dipendenti;
1. 94. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di natura meramente occasionale.
1. 63. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'Università.
1. 64. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), dopo le parole: di carattere stagionale effettuate aggiungere le seguenti: da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria,.
1. 44. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), dopo le parole: effettuate da aggiungere la seguente: disoccupati.
1. 95. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado con le seguenti: dai soggetti di cui al comma 1, alle lettere a) e b), dell'articolo 49.
1. 113. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: con meno di 25 anni di età.
1. 96. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 35 anni.
1. 97. Rizzetto.

Pag. 223

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni.
1. 36. Prataviera.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni;
1. 4. D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
*1. 37. Paris.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
*1. 39. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
*1. 84. Russo, Catanoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
**1. 36. Paris.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
**1. 40. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
**1. 85. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali.
1. 98. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sopprimere il comma 2.
1. 69. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sostituite il comma 2 con il seguente:
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori Pag. 224produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
1. 65. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 124. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per piccoli lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili di proprietà dell'ente.
1. 114. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48 sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.
  5. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
1. 125. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: a compensi fino alla fine del periodo con le seguenti: nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a non più di dieci giornate lavorative al mese.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di dieci giornate lavorative al mese, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.
1. 99. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

Pag. 225

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro;
   al comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
1. 46. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.
*1. 6. D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.
*1. 68. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.
*1. 115. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: a 2.000 euro con le seguenti: a 3.000 euro.
1. 37. Prataviera.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sopprimere il comma 5.
*1. 38. Paris.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sopprimere il comma 5.
*1. 41. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sopprimere il comma 5.
*1. 86. Russo, Catanoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 5, sostituire le parole da: un valore fino alla fine del comma con le seguenti: non più di sette giornate lavorative al mese.
1. 100. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
*1. 39. Paris.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
*1. 42. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
*1. 87. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
*1. 116. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
1. 38. Prataviera.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 4.000 euro.
1. 70. Pizzolante.

Pag. 226

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 49.
1. 71. Pizzolante.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 49 con il seguente:
  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio).1. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 72. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.
1. 54. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe e i pensionati;
   c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
   d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 126. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) tutti i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ad eccezione di quelle persone che nei sei mesi precedenti siano state occupate presso lo stesso committente o datore di lavoro con regolare contratto di lavoro.
1. 2. Tinagli.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da almeno un anno;
   b) gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;
   c) le persone disabili;
   d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;
   e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;
   f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;
   g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.
1. 82. Polverini.

Pag. 227

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: con meno di 25 anni.
1. 101. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 35 anni.
1. 102. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni.
1. 5. D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 50, comma 6, sopprimere le parole: di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o.
1. 17. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le persone con disabilità e.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 50, comma 6, sopprimere le parole: di disabilità,.
1. 16. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) le casalinghe;.
1. 22. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, lettera d), dopo le parole: soggiornanti in Italia aggiungere le seguenti: e con permesso di soggiorno non scaduto.
1. 117. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) i beneficiari di ammortizzatori sociali e i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito;.
1. 83. Polverini.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, sopprimere il comma 2.
*1. 47. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, sopprimere il comma 2.
*1. 103. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 74. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 3. Tinagli.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 73. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 104. Rizzetto.

Pag. 228

  Al comma 1, capoverso Art. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1. 119. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A seguito della loro comunicazione, i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio confermano la loro condizione mediante autocertificazione.
1. 127. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio aggiungere le seguenti: anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno al reddito.
1. 118. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: a proprie spese.
1. 105. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I compensi percepiti dai lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
1. 66. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I servizi per l'impiego e gli enti accreditati erogano ai medesimi soggetti, anche per via telematica, una formazione di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Agli adempimenti di cui alla precedente disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. 21. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano presso i concessionari autorizzati dell'INPS e degli uffici postali di Poste SpA anche attraverso modalità telematiche, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato, ai sensi della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
1. 27. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
1. 48. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Pag. 229

  Al comma 1, capoverso Art. 50, sopprimere il comma 2.
1. 75. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
1. 26. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 euro per ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali.
1. 105. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: 2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1. 80. Polverini.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazione di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1. 135. Oliverio.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti.
1. 79. Polverini.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, sopprimere il comma 3.
1. 76. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicati dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del Pag. 230lavoratore. I dati raccolti vengono usati da INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità.
1. 49. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: imprenditori o professionisti.
1. 23. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ispettorato nazionale del lavoro aggiungere le seguenti: e all'INPS.
1. 106. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica con le seguenti: messaggistica istantanea con riscontro di avvenuta consegna a carico dell'INPS ovvero messaggi di posta elettronica con ricevuta di conferma lettura.
1. 128. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, primo periodo, dopo le parole: o messaggi di posta elettronica aggiungere la seguente: certificata.
1. 120. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non superiore ai trenta giorni successivi con le seguenti: non superiore ai quindici giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.
1. 24. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 77. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.
*1. 43. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.
*1. 88. Russo, Catanoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.
*1. 140. Paris.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
1. 50. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Pag. 231

  Al comma 1, capoverso Art. 50, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il prestatore di lavoro accessorio è escluso ai fini del rilevamento dei dati dell'occupazione dalla nozione di occupato e mantiene lo stato di disoccupato o inoccupato anche ai fini statistici.
1. 25. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei contributi previdenziali all'INPS, alla con le seguenti: dei contributi previdenziali all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella.
1. 129. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL con le seguenti: e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
1. 130. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese con le seguenti: trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese.
1. 131. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la transizione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.
1. 51. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 6, dopo le parole: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con aggiungere la seguente: proprio.
1. 132. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 7, primo periodo, dopo le parole: individua con aggiungere la seguente: proprio.
1. 133. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: decreto il concessionario del servizio con le seguenti: decreto da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario del servizio nell'INPS e nelle sedi degli uffici postali delle Poste Spa.
1. 28. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 50-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 48 sopprimere le parole: comma 1, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso Art. 50-bis, sopprimere il comma 2.
1. 1. Tinagli.

  Al comma 1, capoverso Art. 50-bis, comma 1, sostituire le parole da: euro 600 ad euro 3.600 con le seguenti: da euro 400 ad euro 2.400.
1. 67. Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso Art. 50-bis, sopprimere il comma 2.
*1. 81. Polverini.

Pag. 232

  Al comma 1, capoverso Art. 50-bis, sopprimere il comma 2.
*1. 107. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 50-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.
1. 52. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 50-bis, comma 2, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: una sanzione pecuniaria da 600 euro a 3.600 euro, nonché.
1. 121. Simonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina del lavoro intermittente).

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che abbiano durata non superiore a sedici ore nell'arco di sette giorni consecutivi, per non più di venticinque settimane nell'arco di dodici mesi consecutivi;
   b) il comma 2 è soppresso.
1. 01. Tinagli, Arlotti.

Pag. 233

ALLEGATO 3

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

  Art. 1. – 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
  2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1.30. Gnecchi, Damiano, Baruffi, Paris, Di Salvo, Giorgio Piccolo.