CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 MARZO 2017

ALLEGATO 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DELLA RELATRICE E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), capoverso l-bis), sostituire le parole: euro cinque milioni con le seguenti: euro 6,5 milioni e al numero 3), aggiungere infine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla Convenzione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità previste dalla lettera l-bis);
   b) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «4-bis. Ferme le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, i soggetti di cui al quarto comma possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis, in possesso della necessaria professionalità ed avviene, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel sopra menzionato elenco speciale.»;
   c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  3. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni; dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni di cui all'articolo 1, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisionale di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali.Pag. 279
  L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015, recante l'aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4.».
1. 72. Il Governo.

ART. 5.

Subemendamenti all'emendamento 5. 73 del Governo

  All'emendamento 5. 73, sopprimere le seguenti parole: Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento del personale della società Fintecna s.p.a. delle stesse attività di cui al periodo precedente.
0. 5. 73. 1. Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  All'emendamento 5. 73, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Sviluppo Economico aggiungere le altre: fermo restando che i corrispettivi per le attività di progettazione non possono superare la soglia del 2 per cento dell'importo dei lavori.
0. 5. 73. 2. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Manzi, Lodolini, Marchetti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. a disposizione della Struttura commissariale, Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna S.p.a, delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dello Sviluppo Economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.».
5. 73. Il Governo.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 è integralmente Pag. 280sostituito dal seguente: «Al fine di potenziare ed accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti».
6. 5. Il Governo.

ART. 13.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con le ordinanze di cui al periodo precedente sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014.
13. 16. Il Governo.

ART. 14.

Subemendamenti all'emendamento 14. 14 del Governo

  All'emendamento 14. 14, sostituire la lettera a) con la seguente: dopo le parole: ad uso abitativo agibili inserire le seguenti: ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 decreto-legge 189 del 2016.
0. 14. 14. 1. Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: ad uso abitativo agibili inserire le seguenti: o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita;
   b) al comma 1, dopo le parole: alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche aggiungere le seguenti: contenute nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996 o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia;
   c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita ed il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal precedente periodo;
   d) al comma 2, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
   e) al comma 3, dopo le parole: sono sottoposte, aggiungere le seguenti:, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,;
   f) al comma 4, dopo le parole: residenziale pubblica dei comuni, aggiungere Pag. 281le seguenti: o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
14. 14. Il Governo.

ART. 18.

Subemendamenti all'emendamento 18. 69 del Governo

  All'emendamento 18. 69, comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole: diverse da quelle disciplinate dal primo comma con le seguenti: diverse da quelle finalizzate per assicurare la piena efficacia e operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione.
0. 18. 69. 3. Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  All'emendamento 18. 69, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
0. 18. 69. 4. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Manzi, Lodolini, Marchetti.

  All'emendamento 18. 69, lettera d) sostituire le parole: o amministrativo-contabile, fino a settecento unità con le seguenti: almeno per il 70 per cento, o amministrativo contabile, nel limite del 30 per cento, per un totale fino a settecento unità.
0. 18. 69. 1. Castiello, Grimoldi.

  All'emendamento 18. 69, sopprimere il capoverso lettera e).
0. 18. 69. 2. Castiello, Grimoldi.

  All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal primo comma, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
  1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.»;
   b) al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   a-bis) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:
   a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione;
   b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
   c) ogni altro emolumento accessorio viene corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

  3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti Pag. 282della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7;
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
  3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.»;
   a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;
   a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione» sono integralmente sostituite dalle seguenti: «nella more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario»;
   c) al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   d) all'articolo 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3»;
   d) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;
   e) al comma 5, lettera c), capoverso 3-quater, sopprimere le parole: in numero non superiore a cinque;
   f) dopo il comma 5, inserire il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ovvero, in caso del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata.».
18. 69. Il Governo.

Pag. 283

ART. 18.

Subemendamenti all'emendamento 18. 046 della Relatrice

  All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: economiche e produttive aggiungere le seguenti: nonché attività agricole e agroindustriali.
0. 18. 046. 1. Castiello, Grimoldi.

  All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: gennaio 2017 aggiungere le seguenti:, nonché Sicilia, nei comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale Siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017.
0. 18. 046. 3. Minardo, Tancredi.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 18. 046, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A tal fine, il limite di spesa annuo di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito d'imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compensazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
0. 18. 046. 2. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).

  1. Per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 046. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).

  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.Pag. 284
  3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 047. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 10 è così integralmente sostituito:
  «10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
  10-bis. La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
  10-ter. Le previsioni di cui al comma 10 non si applicano:
   a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;
   b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto».
18. 048. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 18. 049 del Governo

  All'emendamento, comma 1, dopo le parole: da stabilire inserire le seguenti: entro il termine di cui al presente comma.
0. 18. 049. 1. Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

Pag. 285

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole da «nonché la valutazione del fabbisogno finanziario» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.».
18. 049. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).

  1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.».
18. 050. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 18. 051 del Governo

  All'emendamento 18. 051, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o alla temporanea sostituzione delle strutture scolastiche rese inagibili dagli eventi sismici.
0. 18. 051. 4. Vacca, Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  All'emendamento 18. 051, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo la lettera a), è inserita la seguente: « a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigerne abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
   b) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del primo comma, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, e al decreto del Pag. 286Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo. 3-quater. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidenti della regione – Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge tu 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli Immobili di loro proprietà, 3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle regioni – Vicecommissari, 3-sexies. Con ordinanza del Commissario Straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono definite le procedure per la presentazione e approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai precedenti commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».
18. 051. Il Governo.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 18.052.

  All'emendamento 18. 052, sostituire la parola: Umbria con la seguente: Abruzzo.
0. 18. 052. 1. Fabrizio Di Stefano.

  All'emendamento 18. 052, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche e integrazioni all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «dalla crisi sismica del 1997 e 1998», sono inserite le seguenti: «e, in Umbria, del 2009».
18. 052. La Relatrice.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 18.053.

  All'emendamento 18. 053, sostituire le parole: nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto con le seguenti: nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in connessione con gli eventi sismici che hanno avuto luogo a partire da agosto 2016 o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2018.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  2. Ai fini dell'adozione di quanto previsto al comma 1 i Comuni interessati devono attestare la sussistenza del nesso di causalità tra le cause dell'evento franoso ed il danno subito.
0. 18. 053. 1. Fabrizio Di Stefano.

Pag. 287

  All'emendamento 18. 053, sostituire le parole: allegati 1 e 2 con le seguenti: allegati 1, 2 e 3.
0. 18. 053. 6. Colletti.

  All'emendamento 18. 053, dopo le parole: eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: , ivi compresa la possibilità di delocalizzare le attività commerciali e le attività produttive.
0. 18. 053. 2. Tancredi.

  All'emendamento 18. 053, dopo le parole: eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti:, ivi compresa la possibilità di realizzare soluzioni abitative in emergenza.
0. 18. 053. 3. Tancredi.

  All'emendamento 18. 053, dopo le parole: con gli eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: e degli edifici sia pubblici che privati ricadenti nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017).
0. 18. 053. 4. Sottanelli.

  All'emendamento 18. 053, dopo le parole: con gli eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: e degli edifici sia pubblici che privati distrutti o dichiarati inagibili o evacuati su ordinanza dei sindaci e ricadenti nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o la cui agibilità risulta compromessa in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017).
0. 18. 053. 5. Sottanelli.

  All'emendamento 18. 053, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.
18. 053. La Relatrice.

Pag. 288

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 18.054.

  All'emendamento 18. 054, comma 1, dopo il numero 9), inserire i seguenti:
   10) Penne (PE);
   11) Penna Sant'Andrea (TE);
   12) Basciano (TE);
   13) Pizzoli (AQ).

  2. Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 la parola «Teramo» è soppressa.

  Conseguentemente:
   al comma 7, le parole: 15,8 e 0,33 sono sostituite dalle seguenti: 16,8 e 0,44;
   al comma 8 le parole: 6,1 e 1,32 sono sostituite dalle seguenti: 7,1 e 2,32.
0. 18. 054. 2. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere i seguenti:
   10) Basciano (TE);
   11) Catignano (PE);
   12) Civitella Casanova (PE);
   13) Penna Sant'Andrea (TE);
   14) Penne (PE).
0. 18. 054. 1. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:
   10) Basciano (TE)
   11) Penna Sant'Andrea (TE)
   12) Cermignano (TE)
   13) Cellino Attanasio (TE)
0. 18. 054. 3. Tancredi, Ginoble.

  Dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:
   10) Basciano (TE)
   11) Penna Sant'Andrea (TE)
*0. 18. 054. 4. Tancredi, Ginoble.

  Dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:
   10) Basciano (TE)
   11) Penna Sant'Andrea (TE)
*0. 18. 054. 5. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo il numero 9), inserire i seguenti:
   10) Pizzoli (AQ)
   11) Spinetoli (AP)
0. 18. 054. 6. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:
   10) Penna Sant'Andrea (TE)
*0. 18. 054. 7. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:
   10) Penna Sant'Andrea (TE)
*0. 18. 054. 8. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:
   10) Penna Sant'Andrea (TE)
*0. 18. 054. 9. Fabrizio Di Stefano.

Pag. 289

  Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:
   10) Penne (PE)
**0. 18. 054. 10. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:
   10) Penne (PE)
**0. 18. 054. 11. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:
   10) Penne (PE)
**0. 18. 054. 13. Castricone, Tancredi.

  Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
   10) Penne (PE), relativamente al solo centro cittadino.
0. 18. 054. 14. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, dopo il numero 9) inserire il seguente:
   10) Penne (PE).

  Conseguentemente:
   a) al comma 7 la parola: 15,8 è sostituita dalla seguente: 16,4 e la parola: 0,33 è sostituita dalla seguente: 0,41;
   b) al comma 8, le parole: 6,1 e 1,32 sono sostituite dalle seguenti: 6,7 e 1,40.
0. 18. 054. 12. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, dopo il numero 9) inserire il seguente:
   10) Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ).
0. 18. 054. 15. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente: 10) Catignano (PE).
0. 18. 054. 19. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
   10) Civitella Casanova (PE).
0. 18. 054. 20. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 la parola «Teramo» è soppressa.
0. 18. 054. 21. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
   10) Basciano (TE).
*0. 18. 054. 16. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
   10) Basciano (TE).
*0. 18. 054. 17. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione dell'Allegato n. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 Pag. 290anche a territori della Regione Abruzzo, non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2, è istituito un nuovo elenco, denominato «Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Articolo 1)» costituente l'Allegato n. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, composto dai seguenti Comuni della Regione Abruzzo:
   1) Sarete (AQ);
   2) Cagnano Amiterno (AQ);
   3) Pizzoli (AQ);
   4) Farindola (PE);
   5) Castelcastagna (TE);
   6) Colledara (TE);
   7) Isola del Gran Sasso (TE);
   8) Pietracamela (TE);
   9) Fano Adriano (TE).

  2. Il contestuale riferimento agli Allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto-legge, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'Allegato n. 3 di cui al primo comma.
  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono sostituite dalle seguenti «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3».
  4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 5».
  5. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato» sono sostituite dalle seguenti «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3».
  6. All'articolo 44, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2,» sono sostituite dalle seguenti «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 ed alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3».
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
  8. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 054. Il Governo.

Pag. 291

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale e sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo, né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.
  2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
  2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies, dell'articola 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
19. 6. Il Governo.

ART. 20.

Subemendamenti all'emendamento 20. 019 della Relatrice

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 1, sostituire le parole: nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 con le seguenti: nelle zone a rischio sismico 1, 2, 3 e 4.
0. 20. 019. 1. Fabrizio Di Stefano.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: Le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili ad uso scolastico sono obbligatorie a seguito di ogni evento sismico rilevante.
0. 20. 019. 2. Vacca.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I documenti attestanti lo studio di vulnerabilità saranno resi pubblici sulla home page del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile, sul sito internet dell'ente proprietario dell'immobile, sul portale «scuole in chiaro», sull'anagrafe degli edifici scolastici. Il valore risultante attestante l'indice di vulnerabilità sarà reso pubblico tramite affissione permanente presso gli ingressi principali di ogni edificio scolastico e sulla home page del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
0. 20. 019. 3. Vacca.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 2, sostituire le parole: classificate 1 e 2 con le seguenti: 1, 2, 3 e 4.
0. 20. 019. 4. Fabrizio Di Stefano.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle Pag. 292zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.
0. 20. 019. 5. Vacca.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Entro il 31 dicembre 2017 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.
0. 20. 019. 6. Vacca.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 3, dopo le parole: vulnerabilità sismica di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o già certificati da precedenti verifiche.
0. 20. 019. 7. Melilli.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
  3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
20. 019. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle Pag. 293aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.
  2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.
20. 020. Il Governo.

Pag. 294

ALLEGATO 2

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 13.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con le ordinanze di cui al periodo precedente sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014.
13. 16. Il Governo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della Protezione Civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza realizzando gli strumenti più idonei allo scopo.
  4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 8. (Nuova formulazione) Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , sentiti i comuni interessati.
14. 4. (Nuova formulazione) Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi ambiti territoriali aggiungere le seguenti: prioritariamente nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere.
14. 6. (Nuova formulazione) Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, dopo le parole: da destinare temporaneamente aggiungere le seguenti: in comodato d'uso gratuito.
14. 2. (Nuova formulazione) Carrescia, Manzi, Morani, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Marchetti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito istituzionale l'elenco Pag. 295degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo.
14. 8. (Nuova formulazione) Gallinella, Ciprini, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: ad uso abitativo agibili inserire le seguenti: o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita;
   b) al comma 1, dopo le parole: alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche inserire le seguenti: contenute nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996 o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia;
   c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita ed il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal precedente periodo;
   d) al comma 2, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
   e) al comma 3, dopo le parole: sono sottoposte, inserire le seguenti:, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,;
   f) al comma 4, dopo le parole: residenziale pubblica dei comuni, inserire le seguenti: o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
14. 14. Il Governo.

ART. 15.

  Al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2018.
15. 25. Ginoble.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).

  1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.
  2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al precitato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.
15. 040.  (Nuova formulazione) Melilli, Petrini, Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, Pag. 296D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sospensione di termini in materia di sanità).

  1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009 del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70 a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.
17. 01. (Nuova formulazione) Castricone, Tancredi, Amato, Colletti, Zaratti, Melilla.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:
   4) infine è aggiunto il seguente periodo: «le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato nei limiti di un contingente massimo di 15 unità».
18. 65. (Nuova formulazione) Borghi, Mariani, Ginoble, Carrescia, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal primo comma, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
  1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.»;
   b) al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   a-bis) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:
   a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico Pag. 297esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione;
   b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
   c) ogni altro emolumento accessorio viene corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

  3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7;
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
  3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.»;
   a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;
   a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione» sono integralmente sostituite dalle seguenti: «nella more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario»;
   c) al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   d) all'articolo 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3»;
   d) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;Pag. 298
   e) al comma 5, lettera c), laddove si prevede l'inserimento del comma 3-quater, nell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 187 del 2016 sopprimere le parole: in numero non superiore a cinque;
   f) dopo il comma 5, inserire il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ovvero, in caso del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata.».
18. 69. Il Governo.

  Al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.
18. 21. Manzi, Carrescia, Coscia, Mariani, Ghizzoni.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:
  3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazione che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura, verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse.
18. 22. Verini, Carrescia, Melilli, Morani, Manzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del richiamato articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225.
18. 62. (Nuova formulazione). Castricone, Amato, Tancredi, D'Incecco, Ginoble.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).

  1. Per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di Pag. 299gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 046. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).

  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
  3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 047. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 10 è così integralmente sostituito:
  «10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
  10-bis. La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
  10-ter. Le previsioni di cui al comma 10 non si applicano:
   a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone Pag. 300legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;
   b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto».
18. 048. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole da «nonché la valutazione del fabbisogno finanziario» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.».
18. 049. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).

  1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.».
18. 050. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   « a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;Pag. 301
   b) dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:
  «3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del primo comma, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.
  3-quater. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della regione – Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.
  3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle regioni – Vicecommissari.
  3-sexies. Con ordinanza del Commissario Straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono definite le procedure per la presentazione e approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai precedenti commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».
18. 051. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche e integrazioni all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «dalla crisi sismica del 1997 e 1998», sono inserite le seguenti: «e, in Umbria, del 2009».
18. 052. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di Pag. 302cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.
18. 053. La Relatrice.

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale e sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo, né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.
  2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
  2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies, dell'articola 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
19. 6. Il Governo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Unità cinofile).

  1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della prescritta certificazione operativa nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
19. 01. Verini, Manfredi, Borghi, Realacci, Pastorelli, De Menech, Stella Bianchi, Tancredi.

Subemendamento all'emendamento della Relatrice 20.019.

  All'articolo aggiuntivo 20.019, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Pag. 303documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente, sono pubblicati sulla home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
0. 20. 019. 3.  (Nuova formulazione) Vacca.

  All'articolo aggiuntivo 20.019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.
0. 20. 019. 5.  (Nuova formulazione) Vacca.

  All'articolo aggiuntivo 20.019, al comma 3, dopo le parole: vulnerabilità sismica di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica.
0. 20. 019. 7.  (Nuova formulazione) Melilli.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
  3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013. n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
20. 019. La Relatrice.

Pag. 304

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.
  2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.
20. 020. Il Governo.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  a-bis) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate» sono sostituite con le seguenti: «da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni».
21. 15. Melilli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.».
21. 01. Carra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente;

Art. 21-bis.
(Proroghe in materia ambientale).

  1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD ex articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.
*21. 05. (Nuova formulazione) Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente;

Art. 21-bis.
(Proroghe in materia ambientale).

  1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD ex articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-Pag. 305legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.
*21. 011. (Nuova formulazione) Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Destinazione di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF).

  1. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
21. 09. Realacci, Ginoble, Mazzoli, Carrescia, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Tancredi, Zaratti, Kronbichler, Melilla, Fabrizio Di Stefano, Matarrese, Galgano, Baldelli, Laffranco, Polidori, Polverini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessati.
1. 16. (Nuova formulazione) Matarrese, Vargiu, D'Ambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti.».
2. 18. Castricone, Amato, D'Incecco, Tancredi, Ginoble.

Pag. 306

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.
  3. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni – commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 129, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-bis.
  4. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse a mezzo ruolo, ai sensi dei precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.
3. 19. Ghizzoni, Baruffi.

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro cinque milioni con le seguenti: euro 6,5 milioni e al numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla Convenzione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità previste dalla lettera l-bis);
   b) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «4-bis. Ferme le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, i soggetti di cui al quarto comma possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis, in possesso della necessaria professionalità ed avviene, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel sopra menzionato elenco speciale.»;
   c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  3. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni; dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni di cui all'articolo 1, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura Pag. 307definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisionale di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali.
  L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015, recante l'aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4.».
1. 72. Il Governo.

  All'emendamento 5. 73 del Governo al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016.
0. 5. 73. 2. (Nuova formulazione) Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Manzi, Lodolini, Marchetti.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa a disposizione della Struttura commissariale. Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. 73. Il Governo.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 è integralmente sostituito dal seguente: «Al fine di potenziare ed accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Pag. 308Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti.
6. 5. Il Governo.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
  «Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). – 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi dall'evento sismico nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
  2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo del contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa ivi indicato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla concessione dei contributi provvedono i vice Commissari.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero ai sensi del disposto del reg. CE 1407/2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
7. 05. (Nuova formulazione) Sereni, Carrescia, Melilli, Ginoble, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Terrosi, Verini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267 e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una «zona rossa», è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dall'entrata in vigore della Pag. 309presente legge con oneri a carico del bilancio comunale.
9. 04. (Nuova formulazione) Melilli, Borghi, Realacci, Ginoble, Baldelli, Castricone, Stella Bianchi, Carrescia, Mazzoli, Mariani, Bergonzi.

ART. 11.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12 del decreto-legge n. 244 del 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 182, del 2003, limitatamente all'anno 2017, in ragione della perdita dei dati, necessari per la citata comunicazione, causata dagli eventi sismici.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: tributari aggiungere le seguenti: e ambientali.
11. 19. (Nuova formulazione) Carrescia, Marchetti, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa del versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis avviene con le modalità e nei limite delle risorse di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in caso di mancata emanazione del decreto previsto dal predetto comma 2-bis entro il 30 novembre 2017. Resta ferma la scadenza prevista dal primo periodo del presente comma».
11. 81. (Nuova formulazione) Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2017».
* 11. 22.  (Nuova formulazione) Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
     «h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2017»;.
* 11. 15.  (Nuova formulazione) Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   «h)
al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:Pag. 310
   a) le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2017»;.
* 11. 46. (Nuova formulazione) Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
  «h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2017»;.
* 11. 55. (Nuova formulazione) Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017»;
   b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2017»;
   c) dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente: «13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.».

  Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

  «10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.».
11. 72.  (Nuova formulazione) Sottanelli.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Applicazione addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai Comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017).

  1. Ai Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. 016. Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, del decreto-legge 17 Pag. 311ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.
*11. 018. (Nuova formulazione). Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione Bancaria italiana e con le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.
*11. 021. (Nuova formulazione). Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione dell'Allegato n. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 anche a territori della Regione Abruzzo, non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2, è istituito un nuovo elenco, denominato «Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Articolo 1)» costituente l'Allegato n. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, composto dai seguenti Comuni della Regione Abruzzo:
   1) Barete (AQ);
   2) Cagnano Amiterno (AQ);
   3) Pizzoli (AQ);
   4) Farindola (PE);
   5) Castelcastagna (TE);
   6) Colledara (TE);
   7) Isola del Gran Sasso (TE);
   8) Pietracamela (TE);
   9) Fano Adriano (TE).

  2. Il contestuale riferimento agli Allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto-legge, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'Allegato n. 3 di cui al primo comma.
  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono sostituite dalle seguenti «alla data del 24 agosto 2016 con Pag. 312riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3».
  4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3».
  5. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3».
  6. All'articolo 44, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2,» sono sostituite dalle seguenti «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 ed alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3».
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
  8. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 054. Il Governo.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: e a 0,280 aggiungere le seguenti: milioni di euro annui;
   b) alla lettera a), dopo le parole: e a 0,280 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui.
11. 89. La Relatrice.

  Al comma 2, dopo le parole: 47 milioni di euro, aggiungere le seguenti: versato dalla Camera dei deputati e.
21. 19. La Relatrice.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 75. La Relatrice.

Pag. 313

ALLEGATO 3

Decreto-legge n. 8 del 2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1: al comma 1:
   all'alinea, dopo le parole: n. 229, sono inserite le seguenti: di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016;
   alla lettera a):
    al numero 1), le parole: pubblicata nella sono sostituite dalle seguenti: pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla;
    al numero 2), dopo le parole: di cui all'articolo 34 sono inserite le seguenti: del presente decreto e dopo le parole: adottate ai sensi del comma 2 sono inserite le seguenti: del presente articolo;
    al numero 3), dopo le parole: coordinamento scientifico è inserito il seguente segno d'interpunzione:, e le parole: al numero 1 sono sostituite dalle seguenti: al numero 1);
   alla lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: all'articolo 34 sono inserite le seguenti: del presente decreto;
   al comma 2, lettera a), la parola: interessate è sostituita dalla seguente: interessati.

  All'articolo 2:
   al comma 3, dopo le parole:
n. 189 del 2016, sono inserite le seguenti: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, e le parole: comprensivo dei relativi costi sono sostituite dalle seguenti: comprendente l'indicazione dei relativi costi.

  All'articolo 5:
   al comma 1, lettera
b), capoverso:
    al terzo periodo, dopo le parole: dall'articolo 30 sono aggiunte le seguenti: del presente decreto;
   al quarto periodo, le parole: Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 sono sostituite dalle seguenti: Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30.

  All'articolo 7:
   al comma 1, la parola:
soppressa è sostituita dalla seguente: abrogata;
   al comma 2:
    alla lettera
a), capoverso, le parole:, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, sono soppresse e, conseguentemente, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    alla lettera b), numero 2), dopo le parole: ai materiali di cui al comma 4 sono inserite le seguenti: del presente articolo e le parole: del giorno e della data sono sostituite dalle seguenti: della data.Pag. 314
    alla lettera d), la parola: straordinario è sostituita dalla seguente: straordinario,.

  All'articolo 8:
   al comma 1, lettera
c), le parole:, o in data successiva, sono sostituite dalle seguenti: o in data successiva.

  All'articolo 10:
   al comma 2, lettera
a), dopo le parole: all'allegato 1 sono inserite le seguenti: al decreto-legge n. 189 del 2016 e dopo le parole: all'allegato 2 sono inserite le seguenti: al medesimo decreto-legge;
   al comma 4, dopo le parole: comma 3, lettera c), è inserita la seguente: del;

  All'articolo 11:
   al comma 1:
    alla lettera a):
    al numero 1), sono premesse le seguenti parole:
all'alinea, e le parole: dicembre 2016, sono sostituite dalle seguenti: dicembre 2016;
    al numero 2), la parola: soppressa è sostituita dalla seguente: abrogata;
    alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, la parola: effettuata è sostituita dalla seguente: effettuati;
    alla lettera c), le parole: «e della radiotelevisione pubblica» sono soppresse sono sostituite dalle seguenti:, della telefonia e della radiotelevisione pubblica sono sostituite dalle seguenti: e della telefonia,
    alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo periodo, le parole: canone tv sono sostituite dalle seguenti: canone di abbonamento alla televisione;
    al comma 10, capoverso, la parola: previste è sostituita dalla seguente: previsti;
    al comma 11, dopo le parole: 100 milioni, a 80 milioni e 80 milioni sono inserite le seguenti: di euro;
    al comma 13, dopo le parole: e a 0,280 sono inserite le seguenti: milioni di euro;

  All'articolo 13:
   al comma 1, la parola:
interessate è sostituita dalla seguente: interessati.

  All'articolo 14:
   al comma 1, le parole:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 sono sostituite dalle seguenti: pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113, dopo le parole: 26 agosto 2016 sono inserite le seguenti:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, e dopo le parole: 19 settembre 2016 sono aggiunte le seguenti:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016;
   al comma 3, le parole: di acquisizione, sono sostituite dalle seguenti: di acquisizione.

  All'articolo 16:
   al comma 2, le parole:
di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: derivanti dalla disposizione del comma 1.

  All'articolo 17:
   al comma 2, la parola:
Quando è sostituita dalla seguente: Se.

  All'articolo 18:
   al comma 1, lettera
a), numero 3), dopo la parola: Ferme è inserita la seguente: restando;
   al comma 5, lettera c), capoverso 3-quater, le parole: comma 3-ter sono sostituite dalle seguenti: comma 3-bis.