CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2017
784.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso e-ter), dopo le parole: mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato inserire le seguenti: nel rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. 73. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), dopo le parole: dell'agricoltura biologica e biodinamica, aggiungere le seguenti: rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE,.
5. 58. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

ART. 27.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: nell'anno 2015 aggiungere le seguenti: , e con le strategie d'area dell'Area Interna Contratto di foce e dell'Area Interna Basso Ferrarese Comprese nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne.
27. 18. Crivellari, De Menech.

ART. 28.

  Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente: n) prevedere che alla realizzazione di sistemi di PSE possano concorrere in veste di finanziatori e/o intermediari anche gli istituti di credito, nonché le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata.
28. 5. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere al seguente:

Art. 28-bis.
(Disciplina transitoria).

  1. Con lo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge, i predetti incarichi in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.
28. 01. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

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ALLEGATO 2

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 7: le parole: «dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze ed ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017».
11. 88. La Relatrice.

ART. 18.

Subemendamenti all'emendamento 18. 046 della Relatrice

  All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: economiche e produttive aggiungere le seguenti: nonché attività agricole e agroindustriali.
0. 18. 046. 1. Castiello, Grimoldi.

  All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: gennaio 2017 aggiungere le seguenti:, nonché Sicilia, nei comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale Siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017.
0. 18. 046. 3. Minardo, Tancredi.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 18. 046, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A tal fine, il limite di spesa annuo di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito d'imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compensazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella Pag. 237per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
0. 18. 046. 2. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).

  1. Per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazione, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 046. La Relatrice.

ART. 20.

Subemendamenti all'emendamento 20. 019 della Relatrice

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 1, sostituire le parole: nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 con le seguenti: nelle zone a rischio sismico 1, 2, 3 e 4.
0. 20. 019. 1. Fabrizio Di Stefano.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: Le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili ad uso scolastico sono obbligatorie a seguito di ogni evento sismico rilevante.
0. 20. 019. 2. Vacca.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I documenti attestanti lo studio di vulnerabilità saranno resi pubblici sulla home page del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile, sul sito internet dell'ente proprietario dell'immobile, sul portale «scuole in chiaro», sull'anagrafe degli edifici scolastici. Il valore risultante attestante l'indice di vulnerabilità sarà reso pubblico tramite affissione permanente presso gli ingressi principali di ogni edificio scolastico e sulla home page del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
0. 20. 019. 3. Vacca.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 2, sostituire le parole: classificate 1 e 2 con le seguenti: 1, 2, 3 e 4.
0. 20. 019. 4. Fabrizio Di Stefano.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.
0. 20. 019. 5. Vacca.

  All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Entro il 31 dicembre 2017 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.
0. 20. 019. 6. Vacca.

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  All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 3, dopo le parole: vulnerabilità sismica di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o già certificati da precedenti verifiche.
0. 20. 019. 7. Melilli.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
  3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
20. 019. La Relatrice.

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ALLEGATO 3

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 2, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole: ; nel Programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.
*1. 42. (Nuova formulazione) Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 2, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole:; nel Programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.
*1. 43. (Nuova formulazione) Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale”.».
*1. 44. (Nuova Formulazione) Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale”.».
*1. 45. (Nuova Formulazione) Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

ART. 2.

  Al comma 2 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il sorteggio di cui al presente comma può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al precedente periodo.
2. 6. (Nuova formulazione) Sereni, Ascani, Giulietti, Verini, Borghi, Melilli.

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ART. 3.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: finiture interne ed esterne sono aggiunte le seguenti: e gli impianti.
*3. 37. (Nuova formulazione ) Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: finiture interne ed esterne sono aggiunte le seguenti: e gli impianti.
*3. 58. (Nuova formulazione) Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: finiture interne ed esterne sono aggiunte le seguenti: e gli impianti.
*3. 28. (Nuova formulazione) Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: finiture interne ed esterne sono aggiunte le seguenti: e gli impianti.
*3. 15. (Nuova formulazione) Giovanna Sanna.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: finiture interne ed esterne sono aggiunte le seguenti: e gli impianti.
*3. 14. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi l'obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.
3. 18. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi, Borghi.

ART. 5.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria non ricompresi negli allegati 1 e 2, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dall'agosto 2016.
5. 9. (Nuova formulazione) Manzi, Carrescia, Lodolini.

ART. 7.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

Pag. 241

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.
  13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-bis, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (“CSC”) di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
  13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.
  13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.
  13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  13-octies. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013».
7. 5. (Nuova formulazione) Carrescia.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «per l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «per gli esercizi finanziari 2016 e 2017». Pag. 242
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. 03. (Nuova formulazione) Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Pag. 243

ALLEGATO 4

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
1. 5. Tancredi.

  Al comma 2, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole:; nel Programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.
*1. 42. (Nuova formulazione) Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 2, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole: ; nel Programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.
*1. 43. (Nuova formulazione) Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: oppure i Comuni aggiungere le seguenti:, le Unioni dei Comuni e le Unioni Montane.
1. 7. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale”.».
*1. 44. (Nuova Formulazione) Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale”.».
*1. 45. (Nuova Formulazione) Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 244

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018.
  4. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e successivi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 66. Mariani.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 al comma 2 le parole: «mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica» sono soppresse.
1. 68. Massa.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: opere di urbanizzazione aggiungere le seguenti: primaria e secondaria.
2. 12. Cristian Iannuzzi, Massimiliano Bernini.

  Al comma 2 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il sorteggio di cui al presente comma può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al precedente periodo.
2. 6. (Nuova formulazione) Sereni, Ascani, Giulietti, Verini, Borghi, Melilli.

ART. 3.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e gli impianti».
*3. 37. (Nuova formulazione) Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e gli impianti».
*3. 58. (Nuova formulazione) Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e gli impianti».
*3. 28. (Nuova formulazione) Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Pag. 245

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e gli impianti».
*3. 15. (Nuova formulazione) Giovanna Sanna.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e gli impianti».
*3. 14. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.
  3. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge n. 122 del 2012, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.
  4. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.
  5. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione alla white list ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge 122 del 2012.
3. 17. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi l'obbligo di locazione a canone Pag. 246concordato ad altri soggetti, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.
3. 18. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi, Borghi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge nella Legge del 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
3. 12. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
   b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».
*3. 45. Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
   b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».
*3. 22. Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
   b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».
*3. 52. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

ART. 5.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria non ricompresi negli allegati 1 e 2, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dall'agosto 2016.
5. 9. (Nuova formulazione) Manzi, Carrescia, Lodolini.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «5, dopo le parole: parere obbligatorio inserire le seguenti: entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.
6. 3. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Pag. 247

ART. 7.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.
  13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-bis, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (“CSC”) di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
  13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.
  13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.
  13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  13-octies. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013».
7. 5. (Nuova formulazione) Carrescia.

  Al comma 2, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo le parole: «ed ai siti di deposito temporanei» sono aggiunte le seguenti: «o direttamente Pag. 248agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono».
7. 3. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti, Luciano Agostini.

  Al comma 2, lettera c), numero 1) dopo le parole:, separazione aggiungere le seguenti: messa in riserva (R13).
7. 4. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Lodolini, Marchetti, Luciano Agostini.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, dopo le parole: agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile aggiungere il seguente periodo: I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo l'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
7. 9. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «per l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «per gli esercizi finanziari 2016 e 2017».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. 03. (Nuova formulazione) Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa».
9. 7. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli, Pellegrino.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al comma 7: le parole “dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle Pag. 249istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariale produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze ed ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017”.».
11. 88. La Relatrice.

Pag. 250

ALLEGATO 5

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO

ART. 1.

  All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), capoverso l-bis), sostituire le parole: euro cinque milioni con le seguenti: euro 6,5 milioni e al numero 3), aggiungere infine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla Convenzione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità previste dalla lettera l-bis);
   b) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «4-bis. Ferme le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, i soggetti di cui al quarto comma possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis, in possesso della necessaria professionalità ed avviene, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel sopra menzionato elenco speciale.»;
   c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  3. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni; dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni di cui all'articolo 1, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisionale di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali.Pag. 251
  L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015, recante l'aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4.».
1. 72. Il Governo.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a disposizione della Struttura commissariale. Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna S.p.a. delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. 73. Il Governo.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 è integralmente sostituito dal seguente: «Al fine di potenziare ed accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti».
6. 5. Il Governo.

ART. 13.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con le ordinanze di cui al periodo precedente sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento Pag. 252del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014.
13. 16. Il Governo.

ART. 14.

  All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: ad uso abitativo agibili inserire le seguenti: o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita;
   b) al comma 1, dopo le parole: alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche aggiungere le seguenti: contenute nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996 o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia;
   c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita ed il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal precedente periodo;
   d) al comma 2, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;
   e) al comma 3, dopo le parole: sono sottoposte, aggiungere le seguenti:, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,;
   f) al comma 4, dopo le parole: residenziale pubblica dei comuni, aggiungere le seguenti: o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
14. 14. Il Governo.

ART. 18.

  1. All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal primo comma, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
  1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.»;
   b) al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   a-bis) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori Pag. 253ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:
   a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione;
   b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
   c) ogni altro emolumento accessorio viene corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

  3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7;
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
  3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.»;
   a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;
   a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione» sono integralmente sostituite dalle seguenti: «nella more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario»;
   c) al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   d) all'articolo 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3»;
   d) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 Pag. 254milioni di euro per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;
   e) al comma 5, lettera c), capoverso 3-quater, sopprimere le parole: in numero non superiore a cinque;
   f) dopo il comma 5, inserire il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ovvero, in caso del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata.».
18. 69. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).

  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
  3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 047. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 10 è così integralmente sostituito:
  «10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, Pag. 255maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
  10-bis. La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
  10-ter. Le previsioni di cui al comma 10 non si applicano:
   a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;
   b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto».
18. 048. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole da «nonché la valutazione del fabbisogno finanziario» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.».
18. 049. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).

  1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.».
18. 050. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, Pag. 256dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
    a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   b) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
  3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del primo comma, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.
  3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidenti della Regione-Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.
  3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni-Vicecommissari.
  3-sexies. Con ordinanza del Commissario Straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono definite le procedure per la presentazione e approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai precedenti commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis), ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
18. 051. Il Governo.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero Pag. 257dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.
  2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.
20. 020. Il Governo.

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale e sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo, né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.
  2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
  2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies, dell'articola 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
19. 6. Il Governo.