CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2017
783.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Ambito di applicazione).

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.».
  2. Gli articoli 2, 10, 12, 13, 14 e 15 si applicano anche ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
0. 1. 01. Castiello, Grimoldi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Allargamento dei Comuni del cratere sismico).

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «6. Teramo.» sono aggiunte le seguenti: «6-bis. Pizzoli (AQ); 6-ter. Scoppito (AQ); 6-quater. Farindola (PE); 6-quinquies. Penne (PE); 6-sexies. Catignano (PE) 6-septies. Isola del Gran Sasso (TE); 6-octies. Colledara (TE); 6-novies. Castel Castagna (TE); 6-decies. Basciano (TE); 6-undecies. Penna Sant'Andrea (TE); 6-duodecim. Pietracamela (TE); 6-terdecim. Ancarano (TE)».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
0. 1. 02. Tancredi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Allargamento dei Comuni del cratere sismico).

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «6. Teramo.» sono aggiunte le seguenti: «6-bis. Pizzoli (AQ); 6-ter. Scoppito (AQ); 6-quater. Farindola (PE); 6-quinquies. Penne (PE); 6-sexies. Catignano (PE); 6-septies. Isola del Gran Sasso (TE); 6-octies. Colledara (TE); 6-novies. Castel Castagna (TE); 6-decies. Basciano (TE); 6-undecies. Penna Sant'Andrea (TE); 6-duodecim. Pietracamela (TE)».Pag. 241
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
0. 1. 03. Tancredi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
   «6-bis. Isola del Gran Sasso;
   6-ter. Colledara;
   6-quater. Castel Castagna;
   6-quinquies. Basciano;
   6-sexies. Penna Sant'Andrea;
   6-septies. Fano Adriano;
   6-octies. Pietracamela».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
0. 1. 012. Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere i seguenti Comuni:
   «6-bis. Brittoli;
   6-ter. Catignano;
   6-quater. Civitella Casanova;
   6-quinquies. Penne;».

  2. A maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 80 milioni di euro per il 2017 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
0. 1. 04. Vezzali, D'Agostino.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 aggiungere i seguenti Comuni:
   Regione LAZIO:
    Pescorocchiano (RI);
    Borgorose (RI);
    Fiamignano (RI);
    Petrella Salto (RI);
    Marcetelli (RI);
    Varco Sabino (RI);
    Concerviano (RI).
0. 1. 07. Melilli.

Pag. 242

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «6. Teramo» sono aggiunte le seguenti: «Basciano, Castel Castagna, Pietracamela, Penna Sant'Andrea, Colledara, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso (nella provincia di Teramo) Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, frazione di Arischia del comune di L'Aquila (nella provincia di L'Aquila) e nella regione Marche Spinetoli (AP).
0. 1. 13. Castiello, Grimoldi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere i seguenti Comuni:
   6-ter. Catignano;
   6-quater. Civitella Casanova;
   6-quinquies. Penne;
   6-sexies. Penna Sant'Andrea;
   6-septies. Fano Adriano;
   6-octies. Pietracamela;
   6-novies. Isola del Gran Sasso;
   6-decies. Colledara;
   6-undecies. Castel Castagna;
   6-duodecies. Basciano.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 130 milioni di euro per il 2017 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
0. 1. 09. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole «Fabriano e Spoleto» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei rispettivi centri storici,».
0. 1. 08. Melilli, Ginoble.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
  2. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.Pag. 243
  3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2017.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
* 0. 1. 06. Vezzali, D'Agostino.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
  2. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.
  3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2017.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
* 0. 1. 011. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al primo periodo, la parola: «Teramo» è soppressa.
** 0. 1. 05. Vezzali, D'Agostino.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, al primo periodo, la parola «Teramo» è soppressa.
** 0. 1. 010. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'elenco dei comuni previsto dagli Allegati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti Pag. 244comuni: Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno (AQ), Isola Gran Sasso d'Italia, Colledara, Castel Castagna (TE), Farindola, Penne (PE).
1. 34. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'elenco dei comuni previsto dagli allegati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti Comuni: Basciano, Castel Castagna, Pietracamela, Penna Sant'Andrea, Colledara, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Farindola, Penne, Arischia (AQ), Spinetoli.
1. 35. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a. Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   « f-bis) verifica la congruità delle misure e degli interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori effettuati negli immobili destinati ad uso produttivo;».
1. 37. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente capoverso: l-ter) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare entro il 2017 gli Enti Pubblici locali, con sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, delle schede di vulnerabilità sismica come da disposizione OPCM 3274/2003 e di avviare una programmazione rapida e urgente di adeguamento sismico per gli immobili che presentano criticità.
1. 23. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «l-bis), dopo le parole: immediata effettuazione inserire le seguenti: entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 24. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «l-bis), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 1 inserire le seguenti: del decreto-legge n. 189 del 2016.
1. 31. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso l-bis dopo le parole: dell'articolo 1 aggiungere le seguenti: nonché tutti comuni ricadenti in zona sismica 1 e 2.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire le parole
: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   al medesimo capoverso dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3-bis) all'onere derivante dalla presente lettera, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 27. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «l-bis, dopo le parole: III livello inserire le seguenti: previo completamento di quella di I livello.

Pag. 245

  Conseguentemente al medesimo capoverso, numero 2, dopo le parole: nell'elaborazione inserire le seguenti: di verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
1. 26. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera a) capoverso «l-bis sostituire le parole: entro il limite di con le seguenti: garantendo una disponibilità finanziaria di almeno.
1. 63. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «l-bis), numero 2), sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).
1. 18. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso l-bis), numero 2), sopprimere le parole: entro i limiti ivi previsti.
1. 19. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «l-bis, numero 2), sostituire le parole: ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, con le seguenti: a professionisti iscritti all'Albo professionale, di particolare e comprovata esperienza.
1. 38. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «l-bis, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
  3-bis) tale microzonazione sismica di III livello è considerata come base di progettazione per la ricostruzione pubblica e privata.
1. 25. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: l-ter) Fermo restando quanto stabilito dalla lettera l-bis, oltre agli oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, al fine di consentire l'eventuale cofinanziamento da parte di più enti locali si predispone di escludere dal vincolo del patto di stabilità interno per le Regioni e i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tutti i fondi e le spese destinate alla prevenzione del rischio sismico e all'aggiornamento della relativa cartografia, per consentire una maggiore ed immediata disponibilità finanziaria anche.
1. 62. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-bis con il seguente:
  2-bis. L'affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti Pag. 246le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 ovvero l'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione.
1. 20. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso «2-bis con il seguente:
  2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e di verifica della vulnerabilità sismica per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. Le verifiche sulla vulnerabilità sismica degli edifici pubblici sono obbligatorie a seguito di ogni evento sismico rilevante, con priorità sugli edifici di rilevanza strategica e sulle scuole. Entro il 31 luglio 2017 ogni edificio scolastico deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica che sarà reso pubblico tramite affissione permanente presso gli ingressi principali di ogni edificio scolastico e sulla Homepage del sito internet della istituzione scolastica. A partire dal 1o settembre 2017 ogni scuola dovrà esporre presso ogni ingresso dell'immobile e, ove già disponibile, presso ogni vano, la classe dell'indice di sicurezza IS-V come indicato nel decreto Sisma Bonus.
1. 28. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis, dopo le parole: mediante procedure negoziate inserire le seguenti: senza previa pubblicazione di un bando di gara.
1. 21. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis, sostituire le parole: almeno cinque con le seguenti: almeno dieci.
1. 40. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b) capoverso «2-bis, dopo le parole: articolo 34 inserire le seguenti: nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all'articolo 36, comma 2, lettere b) e c).
1. 32. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di rotazione.
1. 22. Castiello, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i documenti di cui al successivo elenco. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande Pag. 247di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse. I documenti di cui al primo periodo sono:
    1) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
    2) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
    3) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi del presente provvedimento;
    4) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
    5) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio i documenti di seguito elencati, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12:
    1) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
    2) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6».
* 1. 56. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i documenti di cui al successivo elenco. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse. I documenti di cui al primo periodo sono:
    1) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico specializzato di supporto al Comune appositamente Pag. 248formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
    2) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
    3) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi del presente provvedimento;
    4) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
    5) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio i documenti di seguito elencati, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12:
    1) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
    2) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6».
* 1. 58. Castiello, Grimoldi.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis). All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
  «1-ter. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4 e in alternativa alla procedura di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, possono presentare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente una domanda, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
   a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
   b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
   c) la documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
   d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
   e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Pag. 249

  1-quater. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda ricevuta ai sensi del comma precedente, e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.
  1-quinquies. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1-bis del presente articolo e per l'istruttoria delle stesse.
  1-sexies. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1-ter, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
   a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
   b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6».
** 1. 65. Tancredi.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
  «1-ter). Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4 e in alternativa alla procedura di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, possono presentare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente una domanda, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
   a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
   b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
   c) la documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
   d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
   e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
  1-quater. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda ricevuta ai sensi del comma precedente, e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.
  1-quinquies. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1-bis del presente articolo e per l'istruttoria delle stesse.Pag. 250
  1-sexies. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1-ter, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
   a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
   b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6».
** 1. 70. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al fine di ottimizzare i tempi di autorizzazione dei progetti presentati per la ricostruzione privata presso l'ufficio speciale per la ricostruzione potrà essere insediata la conferenza di servizi prevista ai sensi della legge n. 241 del 1990 e sue modifiche ed integrazioni, per accelerare l'istruttoria, e acquisendo in tale conferenza tutti i pareri necessari».
1. 55. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 delle legge 13 maggio 1999, n. 133»;
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000.”».
1. 41. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «singoli Comuni», sono inserite le seguenti: «che recepiscono gli studi di microzonazione sismica nei rispettivi regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici».
1. 29. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 6 è soppresso.
1. 39. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 251

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
1. 5. Tancredi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilito dal Commissario Straordinario della ricostruzione, i soggetti presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e le modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo»;
   b) al comma 5, lettera c), le parole «150.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «258.000 euro».
1. 6. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al fine di ottimizzare i tempi di autorizzazione dei progetti presentati per la ricostruzione privata presso l'ufficio speciale per la ricostruzione potrà essere insediata la conferenza di servizi prevista ai sensi della legge n. 241 del 1990 e sue modifiche ed integrazioni, per accelerare l'istruttoria, e acquisendo in tale conferenza tutti i pareri necessari».
1. 12. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 2, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 2, lettera f), dopo le parole «di collettamento fognario» aggiungere le seguenti: «ripristino sentieristica nelle aree protette e recupero e implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.».
* 1. 42. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 2, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 2, lettera f), dopo le parole «di collettamento fognario» aggiungere le seguenti: «ripristino sentieristica nelle aree protette e recupero e implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree».
* 1. 43. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 4 dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni, le Province e gli Enti locali e regionali interessati».
1. 33. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: oppure i Comuni aggiungere le seguenti: , le Unioni dei Comuni e le Unioni Montane.
1. 7. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

Pag. 252

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con apposita ordinanza del Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni interessate, saranno definiti luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione e sviluppo territoriale, ricostruzione e salvaguardia dei beni comuni».
* 1. 44. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con apposita ordinanza del Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni interessate, saranno definiti luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione e sviluppo territoriale, ricostruzione e salvaguardia dei beni comuni».
* 1. 45. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  3. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisionali finalizzate alla pubblica incolumità o al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo 163 alla fine del comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisionali quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice.».
  4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel caso di lavori di importo sino a euro 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
  5. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nell'atto di affidamento (ordine di servizio), successivamente all'approvazione della perizia giustificativa, inoltre è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
  6. L'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di strutture temporanee o presupposti per l'istallazione di strutture temporanee, messa in sicurezza, e a tutela della pubblica incolumità può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto definitivo e esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera d'invito.
** 1. 59. Castiello, Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  3. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, Pag. 253al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisionali finalizzate alla pubblica incolumità od al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo 163 alla fine del comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisionali quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice.».
  4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel caso di lavori di importo sino a euro 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
  5. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nell'atto di affidamento (ordine di servizio), successivamente all'approvazione della perizia giustificativa, inoltre è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
  6. L'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di strutture temporanee o presupposti per l'istallazione di strutture temporanee, messa in sicurezza, e a tutela della pubblica incolumità può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto definitivo e esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera d'invito.
** 1. 69. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisionali finalizzate alla pubblica incolumità o al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo 163 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole: «del presente articolo», è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisionali quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice».
* 1. 2. Giovanna Sanna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  3. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisionali finalizzate alla pubblica incolumità od al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo Pag. 254163 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole: «del presente articolo», è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisionali quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice».
* 1. 13. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018.
  4. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e successivi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 66. Mariani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.
  4. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
1. 57. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 ANAS S.p.a. può stipulare degli accordi con le concessionarie delle infrastrutture stradali di interesse nazionale ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, al fine di procedere all'immediata realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza urgenti».
1. 64. Tancredi.

Pag. 255

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2,5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo» di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 67. Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 al comma 2 le parole: «mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica» sono soppresse.
1. 68. Massa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:
  «10-bis. Le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati relativa alla redazione di perizie e alle indagini tecnico-scientifiche non sono soggetta al criterio del ribasso d'asta».
1. 61. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Per le finalità di cui al comma 329 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali», della missione fondi da ripartire, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 1. Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. All'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Diocesi territorialmente competenti definiscono un Accordo per individuare i soggetti attuatori degli interventi dei beni diocesani, totalmente o parzialmente finanziati con fondi pubblici, inseriti nel Piano dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).».
1. 8. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. All'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 189 del 2016, dopo le parole: «le Regioni» sono inserite le seguenti: «e i Comuni».
1. 48. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 256

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:
   a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;
   b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;
   c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
   d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisionali ai fini della salvaguardia pubblica e privata.
   e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.
* 1. 3. Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:
   a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;
   b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;
   c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
   d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisionali ai fini della salvaguardia pubblica e privata.
   e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.
* 1. 14. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:
   a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;
   b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;
   c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
   d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisionali ai fini della salvaguardia pubblica e privata.
   e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.
* 1. 54. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Pag. 257

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. I comuni di cui agli Allegati 1 e 2 possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:
   a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;
   b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;
   c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
   d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisionali ai fini della salvaguardia pubblica e privata.
   e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.
* 1. 47. Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Ricciatti, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
  4. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
1. 53. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
* 1. 4. Giovanna Sanna.
(Inammissibile)

Pag. 258

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
* 1. 15. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
* 1. 49. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo. La comunicazione o la notificazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere al sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessati. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il provvedimento.
** 1. 16. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate Pag. 259e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo. La comunicazione o la notificazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere al sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessati. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il provvedimento.
** 1. 71. Giovanna Sanna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 11. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 46. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per Pag. 260cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 50. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa. Il previsto termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre 2017.
*1. 30. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa. Il previsto termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre 2017.
*1. 51. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere effettuati in qualsiasi altro Comune della provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici ovvero in altra provincia limitrofa. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando Pag. 261successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito della verifica, la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.
1. 9. Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono aggiunte infine le parole: «9-bis. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1 lettera b), al fine di accelerare la ricostruzione dei beni culturali, i Comuni dell'elenco di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 189 del 2016, possono individuare entro trenta giorni un proprio bene di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, da inserire in un piano straordinario degli interventi, coordinato ed approvato entro i sessanta giorni successivi dal Commissario per la ricostruzione su proposta dei Vice Commissari con le modalità di cui al comma 5; i soggetti attuatori sono gli stessi comuni proprietari sotto l'alta sorveglianza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».
1. 10. Carrescia, Marchetti, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  «8. Le spese sostenute si da soggetti privati che da enti pubblici per prestazioni e incarichi tecnici a professionisti abilitati relativa alla redazione di perizie e indagini tecnico-scientifiche non sono soggetta al criterio del ribasso d'asta».
1. 60. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione ambito applicazione articolo 1 decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. L'elenco dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016 n. 229 è integrato con i comuni di cui alla Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 862 del 2016, oltre che con i seguenti comuni: Farindola, Penne, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito. Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 15 milioni e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 5 milioni.
1. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione ambito applicazione articolo 1 decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. L'elenco dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016 n. 229 è Pag. 262integrato con i comuni di cui alla Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 862 del 2016, oltre che con i seguenti comuni: Farindola, Penne, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli. Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 02. Tancredi.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione ambito applicazione articolo 1 decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. L'elenco dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016 n. 229 è integrato con i comuni di cui alla Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 862 del 2016. Ai maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 03. Tancredi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 1o settembre 2017 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 e 2 che non è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, sarà dichiarato inagibile se non rispetta una delle seguenti condizioni:
   a) in possesso di documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65;
   b) adeguato alla normativa tecnica antisismica;
   c) in possesso di idoneo documento che attesta la classe dell'indice di sicurezza IS-V, come indicato nel decreto Sisma Bonus, al di sopra del valore C.

  2. Il Sindaco ovvero il Prefetto competente ordina l'immediato trasferimento di tutte le attività delle scuole inagibili presso immobili in disuso, da dismettere o parzialmente inutilizzate di proprietà delle amministrazioni pubbliche che siano agibili ovvero, in caso di indisponibilità di immobili, predisponendo la realizzazione di Moduli ad uso Scolastico Provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.
1. 05. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco Pag. 263pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 1o settembre 2017 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 che non è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ovvero non adeguato alla normativa tecnica antisismica, ovvero non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65 sarà dichiarato inagibile.
1. 04. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico per l'assistenza alla redazione e alla presentazione di progetti, sia su bandi rivolti agli enti pubblici locali sia su bandi riguardanti le attività produttive e le nuove imprese di natura privata, utili al reperimento di finanziamenti europei».
1. 06. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori provvidenze in favore delle popolazioni colpite dai movimenti franosi di Civitella del Tronto e Castelnuovo).

  1. In considerazione del rilevante dissesto idrogeologico, riconducibile agli eventi sismici oggetto del presente decreto, presso le località Ponzano di Civitella del Tronto e Campli del comune di Castelnuovo i danni prodotti dagli eventi franosi ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attività economiche, sono assimilati ai danni cagionati dagli eventi sismici. A tal fine, con specifiche disposizioni del Commissario competente, valutata l'entità dei danni, dovrà prevedersi:
   1) il riconoscimento del diritto alla percezione dell'integrale risarcimento di tutti i danni subiti alle abitazioni;
   2) previsione della possibilità di delocalizzazione delle abitazioni, ove l'evoluzione del fenomeno franoso abbia già irreversibilmente compromesso la possibilità di riedificare i terreni interessati;
   3) in caso di delocalizzazione, il risarcimento del danno dovrà ricomprendere il costo di acquisto della nuove aree sulle quali edificare, nonché i costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione e i costi di infrastrutturazione;
   4) previsione della possibilità di delocalizzare le attività commerciali e le attività produttive;
   5) il diritto all'assistenza abitativa della popolazione colpita, ivi compresa la possibilità di realizzare Soluzioni abitative in emergenza.

  2. Per le attività di prima emergenza sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017, gestiti dal Commissario competente, in accordo con le amministrazioni comunali.
  3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 08. Tancredi.

Pag. 264

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori provvidenze in favore delle popolazioni colpite dai movimenti franosi di Civitella del Tronto e Castelnuovo).

  1. In considerazione del rilevante dissesto idrogeologico, riconducibile agli eventi sismici oggetto del presente decreto, presso le località Ponzano di Civitella del Tronto e Castelnuovo del comune di Campli i danni prodotti dagli eventi franosi ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attività economiche, sono assimilati ai danni cagionati dagli eventi sismici. A tal fine, con specifiche disposizioni del Commissario competente, valutata l'entità dei danni, dovrà prevedersi:
   1) il riconoscimento del diritto alla percezione dell'integrale risarcimento di tutti i danni subiti alle abitazioni;
   2) previsione della possibilità di delocalizzazione delle abitazioni, ove l'evoluzione del fenomeno franoso abbia già irreversibilmente compromesso la possibilità di riedificare i terreni interessati;
   3) in caso di delocalizzazione, il risarcimento del danno dovrà ricomprendere il costo di acquisto della nuove aree sulle quali edificare, nonché i costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione e i costi di infrastrutturazione;
   4) previsione della possibilità di delocalizzare le attività commerciali e le attività produttive;
   5) il diritto all'assistenza abitativa della popolazione colpita, ivi compresa la possibilità di realizzare Soluzioni abitative in emergenza.

  2. Per le attività di prima emergenza sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017, gestiti dal Commissario competente, in accordo con le amministrazioni comunali.
  3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 010. Tancredi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
1. 09. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dalle avversità atmosferiche della seconda decade di gennaio 2017).

  1. È autorizzata la somma di 50 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi agli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo Pag. 26547, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione.
1. 07. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: opere di urbanizzazione aggiungere le seguenti: primaria e secondaria.
2. 12. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere le seguenti: assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese che abbiano svolto attività prevalente nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
2. 10. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per opere di urbanizzazione, di cui al presente comma si intende l'insieme delle opere e degli impianti necessari a rendere una porzione di territorio idonea ad essere effettivamente utilizzata con le destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. 11. Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Ricciatti, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 2, dopo le parole: 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti: o degli elenchi predisposti in base a leggi regionali almeno cinque operatori economici, comunque in possesso della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. 6. Sereni, Ascani, Giulietti, Verini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con il criterio del prezzo più basso.
*2. 14. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con il criterio del prezzo più basso.
*2. 17. Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con il criterio del prezzo più basso.
*2. 15. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 266

  Al comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. 13. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, rispettando il principio di rotazione.
2. 7. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 3, dopo le parole: la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, aggiungere le seguenti: e le opere pubbliche ove siano già in essere finanziamenti e stato avanzato delle progettazioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dei privati aggiungere le seguenti: e degli Enti.
2. 2. Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 370 dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» sono aggiunte le seguenti: «le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012»;
   b) al comma 371, le parole: «al comma 369» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
   c) dopo il comma 371, è aggiunto il seguente:
  «371-bis. Le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, possono concorrere al finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici ed urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della precedente disposizione»;
   d) al comma 372, le parole: «comma 369» sono sostituite dalle seguenti: «comma 370»;
   e) al comma 372, dopo le parole: «dei danni riconosciuti» sono aggiunte le seguenti: «e favoriscono la riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici ed urbani».
2. 3. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di calamità pubblica che renda indisponibile l'immobile destinato ad abitazione o funzionale alla attività aziendale, è da considerare attività edilizia libera, non subordinata ad alcun titolo abilitativo e non suscettibile di essere classificata come modifica degli strumenti edilizi, l'installazione di strutture abitative o aziendali amovibili su ruote o anche fissate a terra per ragioni di miglior sicurezza, se eseguita su aree di proprietà dal soggetto installatore o su aree concesse, con atto scritto, da altro privato o, se funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale, realizzate su aree demaniali temporaneamente concesse dall'Autorità competente, a condizione le suddette strutture siano rimosse, a cura del soggetto installatore, entro tre mesi dal termine della condizione di indisponibilità dell'immobile di riferimento. La disposizione si applica anche ai soggetti colpiti da calamità naturali precedentemente alla Pag. 267data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 1. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze abitative contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
2. 4. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti.».
2. 18. Castricone, Amato, D'Incecco, Tancredi, Ginoble.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. In temporanea deroga alla normativa vigente, e comunque rigorosamente nelle more della completa realizzazione e assegnazione delle strutture abitative d'emergenza o di altre soluzioni alloggiative, i soggetti residenti nei comuni del cratere, sono autorizzati all'installazione o al posizionamento nelle aree di proprietà, di strutture temporanee removibili a fini abitativi acquistate autonomamente.
2. 16. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 4-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «Tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale» sono inserite le seguenti: «nonché tenendo conto della prossimità del modulo abitativo al luogo di lavoro,».
2. 9. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole «organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari» sono inserite le seguenti: «i Centri Operativi Comunali di Protezione Civile».
2. 5. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.
(Inammissibile)

Pag. 268

  Dopo, l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).

  1. Le disposizioni, contenute nell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante uso della «Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato.
  2. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  3. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli uffici speciali istituiti ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del DPCM 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009. I predetti titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  4. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, e assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ciascuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di due milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  5. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.Pag. 269
  6. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013 il comma 6-septies è sostituito dal seguente:
  «6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della costruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».

  7. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 39/2009, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 189/2016 si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato dal decreto-legge 39/2009.
  9. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 397 del 2009, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.».
  10. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012 dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».

  11. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
  12. I requisiti e le capacità di cui al comma 10 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.
  13. Ai fini di cui ai commi 10 e 11 trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.
  14. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 10.
  In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
2. 08. Taglialatela, Rampelli.

Pag. 270

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennizzo dei danni economici).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.
  8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Temi, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti».

  2. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4.
2. 07. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennizzo dei danni economici).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio Pag. 271fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.
  8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti».

  2. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4.
*2. 01. Vezzali, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennizzo dei danni economici).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Al titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.Pag. 272
  8-ter. Per 1 titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti».

  2. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4.
*2. 02. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennizzo dei danni economici).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.
  8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Temi, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre Pag. 2732013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis, e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti».

  2. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
*2. 03. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di ripristino con» sono aggiunte le seguenti: «interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di»;
   b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di ripristino con» sono aggiunte le seguenti: «interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».
2. 04. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al comma 6, dopo le parole: «popolazione interessata» sono aggiunte le seguenti: «previa adeguata motivazione».
2. 05. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, dopo le parole: «assenza di indicazioni» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 aprile».
2. 06. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 5, le parole: «esclusivamente in compensazione» sono sostituite Pag. 274dalle seguenti: «in compensazione o cedibile a terzi».
2. 09. Castiello, Grimoldi.

ART. 3.

  Al comma 1, premettere le seguenti lettere:
   0a) al comma 2, lettera a), e ovunque ricorrano nel medesimo comma le parole: «con riferimento ai commi di cui all'allegato 1» sono soppresse;
   0b) al comma 2, lettera a), e ovunque ricorrano nel medesimo comma le parole: «con riferimento ai commi di cui all'allegato 2» sono soppresse;
   0c) al comma 4, le parole: «Salvo quanto stabilito al comma 5» sono soppresse;
   0d) il comma 5 è abrogato.
3. 39. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, premettere le seguenti lettere:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «degli impianti»;
   0b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rifiniture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «degli impianti».
3. 29. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti».
* 3. 37. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti».
* 3. 58. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti».
* 3. 28. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti».
* 3. 15. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti».
* 3. 14. Tancredi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: del ripristino con sono aggiunte le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.
3. 40. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Pag. 275

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: sulle strutture, con sono aggiunte le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.
3. 41. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   «1-bis) Al fine di riparare i danni di lieve entità, provocati dagli eventi sismici alle abitazioni principali e tali da non pregiudicarne l'abitabilità, è concesso un contributo massimo di euro 10.000 previa presentazione di una comunicazione di inizio attività al Sindaco del Comune dove è allocato l'immobile con allegato il preventivo di spesa, a condizione che si dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatesi, comprovato da apposita perizia asseverata. Per le modalità di richiesta si applica l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009. La misura si applica nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro. Ove le richieste di indennizzo ammesse superino tale limite, le somme erogate sono proporzionalmente ridotte sino a concorrenza della stessa. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
3. 8. Tancredi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   «1-bis) Nel limite di spesa di 15 milioni di euro, per gli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali avvenuti nel mese di gennaio 2017 è concesso un contributo forfettario pari a euro 10.000 per il costo della riparazione dell'edificio, o del ripristino e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, purché si dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatesi, comprovato da apposita perizia asseverata. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
3. 10. Tancredi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   «1-bis) Nel limite di un indennizzo non superiore a euro 15.000 è riconosciuto ai privati il “danno integrato” intendendosi per tale il concorso di eccezionali fenomeni meteorologici in concomitanza con gli eventi sismici ed a conseguenti interruzione di servizio pubblico essenziale, eventualmente connessi anche a fenomeni di dissesto idrogeologico, a condizione che si dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatesi, comprovato da apposita perizia asseverata. La misura si applica nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro. Ove le richieste di indennizzo ammesse superino tale limite, le somme erogate sono proporzionalmente ridotte sino a concorrenza della stessa. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 si Pag. 276provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
3. 9. Tancredi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Nel contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono compresi i costi degli interventi sugli impianti interni ed esterni sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese».
3. 31. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
   «f) un contributo fino ad un massimo di euro 10.000,00 per case lesionate per effetto del sisma e degli eventi calamitosi ma classificate comunque agibili».
* 3. 65. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
   «f) un contributo fino ad un massimo di euro 10.000,00 per case lesionate per effetto del sisma e degli eventi calamitosi ma classificate comunque agibili».
* 3. 56. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».
3. 11. Tancredi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le perizie necessarie a giustificare il nesso di causalità tra il danno rilevato ed il sisma devono essere asseverate, in ogni caso non viene richiesta perizia giurata».
3. 60. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici e, fuori da questi, su case adibite ad abitazione principale, studi professionali o aziende, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al comma 13-bis, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento Pag. 277del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2».
3. 20. Carrescia, Marchetti, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12».
3. 32. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.
* 3. 59. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.
* 3. 36. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.
* 3. 30. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.
* 3. 16. Giovanna Sanna.

Pag. 278

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.
* 3. 13. Tancredi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 7, dopo le parole: «tra, il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici» è aggiunta la seguente: «lorde».
3. 33. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 7, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuate maggiorazioni al costo convenzionale qualora siano previsti: interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto ai livelli standard regionali e nazionali; per interventi su edifici vincolati; per un aumento delle prestazioni acustiche di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1997; per il miglioramento delle prestazioni di connettività alle reti».
3. 34. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1 , sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 10 è sostituito con il seguente: «Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario.
* 3. 53. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1 , sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 10 è sostituito con il seguente: «Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario.
* 3. 26. Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1 , sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 10 è sostituito con il seguente: «Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi Pag. 279dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario.
* 3. 46. Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1 , sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 10 è sostituito con il seguente: «Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario.
* 3. 21. Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «13-bis, sostituire le parole: distrutti o danneggiati con le seguenti: distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, comma 1 lettera a) capoverso «a-bis) sostituire le parole: distrutti o danneggiati, con le seguenti: distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione;
   all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: distrutti o danneggiati con le seguenti: distrutti o danneggiati o in corso di realizzazione.
3. 74. Polidori.

  Al comma 1, leggera b), capoverso «13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 3. 47. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, leggera b), capoverso «13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 3. 51. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, leggera b), capoverso 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 3. 1. Pastorelli.

  Al comma 1, leggera b), capoverso «13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali Pag. 280fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 3. 2. D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

  Al comma 1, leggera b), capoverso «13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 3. 63. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, leggera b), capoverso «13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 3. 3. De Menech.

  Al comma 1, leggera b), capoverso «13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: ovvero tra i danni ivi verificatasi e gli eventi meteorologici eccezionali verificatasi a partire dal 16 gennaio 2017 e immediatamente antecedenti ai sismi verificatisi, a partire dal 18 gennaio 2017.
3. 43. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «13-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, previa richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi meteorologici comprovato da apposita perizia asseverata».
3. 35. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «13-bis, aggiungere i seguenti:
  «13-ter. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto: a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto; b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi; c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.
  13-quater. Sono soggetti alle Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione Pag. 281dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei Comuni colpiti.
  13-quinquies. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 13-ter e 13-quater in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.
  13-sexies. Sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi calamitosi».
3. 23. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «13-bis aggiungere il seguente:
  «13-ter. Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 e del presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti, danneggiati o definitivamente non più utilizzabili a seguito gli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori dei comuni anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».
* 3. 71. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «13-bis aggiungere il seguente:
  «13-ter. Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 e del presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti, danneggiati o definitivamente non più utilizzabili a seguito gli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori dei comuni anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».
* 3. 57. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «13-bis aggiungere il seguente:
  «13-ter. Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 e del presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti, danneggiati o definitivamente non più utilizzabili a seguito gli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori dei comuni anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».
* 3. 64. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «13-bis aggiungere il seguente:
  «13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto «sisma bonus» di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto decreto».
** 3. 62. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «13-bis aggiungere il seguente:
  «13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto «sisma bonus» di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto decreto».
** 3. 61. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Pag. 282

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. I soggetti che acquistano, nel periodo che intercorre tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, anche per finalità sostitutive di impianti già installati, serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., beneficiano, a titolo di sconto sul prezzo di acquisto, di un contributo pari a:
   a) euro 100,00 se l'acquisto concerne serbatoi fissi fuori terra;
   b) euro 150,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica;
   c) euro 350,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante;
   d) euro 500,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interro confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

  3. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1-bis i serbatoi devono essere installati entro e non oltre il 30 giugno 2019 nei depositi di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'interno 14 maggio 2004 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3», e successive modificazioni.
  4. Il contributo di cui al comma 1-bis è riconosciuto direttamente al momento dell'acquisto da parte del soggetto venditore. A quest'ultimo è riconosciuto un credito di imposta di pari importo al contributo di cui al comma 1-bis, nel momento in cui dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
   a) la vendita del serbatoio dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fornendo l'indicazione della fattura di vendita e copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente;
   b) la consegna all'acquirente di una copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

  5. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui. Fermo restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.
  6. Il contributo di cui al comma 1-bis non si applica all'acquisto di serbatoi interrati ricondizionati, di cui all'Allegato del decreto del Ministero dell'interno 14 maggio 2004.
  7. I serbatoi sostituiti a seguito dell'acquisto di cui al comma 1-bis, se di costruzione antecedente al 1o gennaio 1996, devono essere ritirati e rottamati a cura del soggetto venditore di cui al comma 1-quater, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'interno adottato di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  8. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis e a 1-octies, stimati in 6 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 68. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura Pag. 283fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto:
   a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto;
   b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi;
   c) gli atti di cessione allo Stato e agli enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.

  3. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei comuni colpiti.
  4. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.
  5. Sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi calamitosi.
3. 38. Cristian Iannuzzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.
  3. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge n. 122 del 2012, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice. Pag. 284
  4. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.
  5. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione alla white list ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge 122 del 2012.
3. 17. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Per le spese documentate, sostenute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per quello successivo, da parte di tutti i soggetti che siano titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. e che siano allo stesso tempo proprietari o utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2004, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
   a) euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;
   b) euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;
   c) euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;
   d) euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato.

  3. La detrazione è ripartita in tre quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  4. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione di cui al comma 1-bis, attesta, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
   a) d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;
   b) di aver, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nelle fattispecie di cui al comma 1-bis, nel periodo che intercorre dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
   c) di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.

  5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 67. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, incentive, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Pag. 285interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime de minimis, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge.
  3. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per consorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni interregionali.
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter si procede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
  5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole:«alle lettere a), b), c), d), e)» sono aggiunte le seguenti: «, f).».
* 3. 55. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, incentive, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime de minimis, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge.
  3. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per consorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni interregionali.
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter si procede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
  5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole:«alle lettere a), b), c), d), e)» sono aggiunte le seguenti: «, f).».
* 3. 73. Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, incentive, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime de minimis, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero Pag. 286dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge.
  3. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per consorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni interregionali.
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter si procede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
  5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole:«alle lettere a), b), c), d), e)» sono aggiunte le seguenti: «, f).».
* 3. 44. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, congressi, attività formative ed eventi nei territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
  3. Il credito di imposta è concesso in regime « de minimis», come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.
  4. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.
  5. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
* 3. 24. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, congressi, attività formative ed eventi nei territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
  3. Il credito di imposta è concesso in regime « de minimis», come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.
  4. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.
  5. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
* 3. 54. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, congressi, attività formative ed eventi nei Pag. 287territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
  3. Il credito di imposta è concesso in regime « de minimis», come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.
  4. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.
  5. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
* 3. 27. Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.
  3. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni – commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 129, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-bis.
  4. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse a mezzo ruolo, ai sensi dei precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.
3. 19. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Le deposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
  3. Il comma 6-septies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente: «6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidatario dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
3. 6. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, Pag. 288convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione detta ripartizione della proprietà.».
  3. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
3. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, incentive, congressi ed eventi nei territori delle regio mi Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime de minimis, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per il credito di imposta di cui al presente comma sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
3. 49. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate per le imprese con sede o unità locali ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, per gli immobili che pur non avendo problemi strutturali, e classificati con esito A ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, hanno comunque gravi problemi di tamponamenti perimetrali esterni ed interni con rischi seri di esplosioni di murature in caso di ulteriore evento sismico, è riconosciuto un contributo una tantum fino ad un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 48. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni Pag. 289dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2013, n. 54, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, nonché su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio dette domande di contributo relative alta ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze dei richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
3. 7. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il termine del 30 giugno 2008 di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per il 2017 e 5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 69. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. I contributi già concessi, ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici regionali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi l'obbligo di locazione a canone concordato, così come previsto al comma 2, dell'articolo 3, del citato Protocollo d'intesa.
3. 18. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia previste da leggi regionali e da regolamenti edilizi comunali, fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino al ripristino della piena agibilità dell'abitazione principale, sono sospese le sanzioni amministrative comminate per l'assenza del titolo abilitativo previsto per legge, nei confronti dei soggetti titolari di manufatti in legno o altro materiale, adibiti ad abitazione e privi di fondazione stabile, collocati nelle pertinenze delle abitazioni dichiarate inagibili site in uno dei comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. 42. Gallinella.

Pag. 290

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, è aggiunto in fine il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.».
3. 50. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   «1. Per gli immobili ricadenti all'interno del cratere relativo al sisma del 2009, facenti parte di aggregati già costituiti e/o già danneggiati che hanno subito un aggravamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche per quegli immobili per i quali siano stati concessi contributi e per i quali lavori non siano conclusi, sono definiti le seguenti modalità:
    a) le schede Aedes sono redatte dai tecnici incaricati con apposita perizia asseverata;
    b) le istanze finalizzate a ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono presentate, istruite, e definite secondo le modalità e le condizioni previste applicando le norme, le ordinanze, ecc. relative al sisma del 2009.

  2. Per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non facenti parte di aggregati edilizi già costituiti nel 2009 e autonomi, le istanze finalizzate a ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati saranno effettuati applicando le presenti norme relative al sisma 2016.».
3. 72. Ginoble.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
  «1. Per gli immobili ricadenti all'interno del cratere relativo al sisma del 2009, facenti parte di aggregati già costituiti e/o già danneggiati che hanno subito un aggravamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche per quegli immobili per i quali siano stati concessi contributi e per i quali lavori non siano conclusi, sono definiti le seguenti modalità:
   a) le schede Aedes sono redatte dai tecnici incaricati con apposita perizia asseverata;
   b) le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono presentate, istruite, e definite secondo le modalità e le condizioni previste applicando le norme, le ordinanze, ecc. relative al sisma del 2009.».
3. 66. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge nella Legge del 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
3. 12. Tancredi.

Pag. 291

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge nella legge del 24 giugno 2009, n. 77.
3. 5. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, comma 1-bis, dopo le parole: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le spese per l'installazione di sistemi salvavita passivi antisismici, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3. 70. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
   b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».
* 3. 45. Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
   b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».
* 3. 22. Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
   b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».
* 3. 52. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;Pag. 292
   b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».
* 3. 25. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualifica ione delle imprese esecutrici dei lavori).

  1. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
  2. I requisiti e te capacità di cui al primo comma devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziati partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.
  3. Ai fini di cui ai precedenti commi, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.
  4. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 1. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
3. 01. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di consentire l'immediato rilancio del turismo sostenibile nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata al ripristino ed alla messa in sicurezza della rete sentieristica dei territori dei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Il Commissario per la ricostruzione, sentiti i presidenti delle regioni interessate e dei parchi dei Monti Sibillini e del Gran Sasso Monti della Laga, predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il quadro della fruibilità della rete sentieristica e il cronoprogramma degli interventi di ripristino dei percorsi, che dovrà essere ultimato nei successivi 90 giorni.
3. 02. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Pag. 293

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi urgenti per i territori colpiti dagli eventi sismici e meteorologici del gennaio 2017).

  1. È autorizzata la somma di 30 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose e piovose, che hanno colpito alcune zone del territorio nazionale nel mese di gennaio 2017, come individuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, secondo le segnalazioni delle regioni interessate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. 04. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «miglioramento sismico» sono aggiunte le seguenti: «e, se possibile, di adeguamento sismico,».
3. 03. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «previa» è sostituita dalle seguenti: «ferma restando la»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. L'immediato inizio dei lavori non pregiudica la successiva presentazione della domanda di contributo, fermo restando l'obbligo di corredare la domanda secondo quanto previsto dal comma 1».
* 4. 8. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «previa» è sostituita dalle seguenti: «ferma restando la»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per Pag. 294la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. L'immediato inizio dei lavori non pregiudica la successiva presentazione della domanda di contributo, fermo restando l'obbligo di corredare la domanda secondo quanto previsto dal comma 1».
* 4. 10. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In deroga agli articoli 10, 22, 23, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi abusivi; qualora gli edifici fossero oggetto di opere abusive, allegare alla richiesta di contributo i rispettivi provvedimenti in sanatoria, allegando inoltre la relativa documentazione o autocertificando quanto necessario».
4. 7. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo parole: «i titolari di attività d'impresa e professionisti», sono inserite le seguenti: «nonché i soci e i collaboratori familiari ed i soci di società a responsabilità limitata».
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a dieci milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 1. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione primaria. Tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori.
4. 3. Castiello, Grimoldi.

Pag. 295

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017.».
4. 4. Castiello, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «i titolari di attività d'impresa e professionisti» sono inserite le seguenti: «nonché i soci di società a responsabilità limitata».
* 4. 2. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «i titolari di attività d'impresa e professionisti» sono inserite le seguenti: «nonché i soci di società a responsabilità limitata».
* 4. 9. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «i titolari di attività d'impresa e professionisti» sono inserite le seguenti: «nonché i soci di società a responsabilità limitata».
* 4. 5. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «eventi sismici» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio 2017 e immediatamente antecedenti ai sismi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2017».
4. 6. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento Pag. 296delle medesime unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque valutate agibili di tipo A e che possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori.
  3. I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di destinazione d'uso. Il contributo non può essere concesso per interventi di riparazione su immobili o porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario individua modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, nonché le modalità per la documentazione, la verifica e la liquidazione da parte dei comuni delle spese sostenute.
  5. Nel caso in cui i lavori siano giù stati effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 4, dovranno essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori.
  6. I comuni interessati rendicontano al Commissario straordinario l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario straordinario. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario straordinario, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi. Al fine di accelerare il procedimento contributivo, il Commissario straordinario può anticipare ai comuni interessati quote di finanziamento, a valere sulle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 10.
  7. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del proprietario, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  8. Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le predette risorse sono assegnate al Commissario straordinario che provvede a ripa irte tra i comuni interessati.
4. 013. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni incentivanti dei premi di produttività).

  1. Al fine di concorrere al rilancio produttivo delle imprese ubicate nelle Regioni Pag. 297Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno subìto danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, ai datori di lavoro privati e ai committenti, con riferimento alla manodopera impiegata a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero alla nuova manodopera assunta successivamente, è riconosciuto, per l'anno 2017, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei committenti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. 012. Tancredi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni incentivanti dei premi di produttività).

  1. Al fine di concorrere al rilancio produttivo delle imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, i limiti reddituali e fiscali relativi ai premi di risultato di cui al comma 182, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possono essere derogati, per l'anno 2017, in caso di accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro. A tali maggiori oneri per l'anno 2017 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. 011. Tancredi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ampliamento dell'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016).

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il numero 6, sono inseriti i seguenti:
   «7. Isola del Gran Sasso (TE);
   8. Colledara (TE);
   9. Castel Castagna (TE);
   10. Fano Adriano (TE);
   11. Pietracamela (TE);
   12. Basciano (TE);
   13. Penna Sant'Andrea (TE)».
4. 010. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ampliamento dell'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016).

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il numero 6, sono inseriti i seguenti:
   «7. Isola del Gran Sasso (TE);
   8. Colledara (TE);
   9. Castel Castagna (TE);
   10. Farindola (PE);Pag. 298
   11. Cagnano Amiterno (AQ);
   12. Barete (AQ);
   13. Pizzoli (AQ)».
4. 09. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.
  4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.».
4. 08. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Adeguamento sismico).

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici.».
4. 07. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Adeguamento sismico).

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, la parola: «miglioramento» è sostituita dalla seguente: «adeguamento».
4. 06. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Concertazione).

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «assicurando un ampio coinvolgimento Pag. 299delle popolazioni interessate» sono inserite le seguenti: «con procedure di partecipazione per la ricostruzione di uno storico ed approfondito quadro conoscitivo della struttura fisica e sociale degli abitati e procedure di concertazione nella predisposizione di piani attuativi».
4. 05. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Edifici collabenti).

  1. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'esterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari.».
4. 04. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti in catasto ovvero fatiscenti o inagibili a seguito di certificazione o accertamento comunale.».
4. 03. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione di una zona franca nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire da agosto 2016).

  1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici iniziati ad agosto 2016, ricompresi nei comuni interessati dagli eventi sismici, è istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei suddetti comuni, possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'alinea, posseduti e utilizzati Pag. 300dai soggetti di cui alla medesima alinea per l'esercizio dell'attività economica.

  2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i due periodi d'imposta successivi.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  4. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
4. 02. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Zaccagnini, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Zone franche).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.Pag. 301
  6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
  7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  4. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

  9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.
4. 01. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Zaccagnini, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 10 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.
4. 015. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436-ter è inserito il seguente:
  «436-quater. Per gli anni 2016 e 2017, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435, la riduzione ivi prevista non si applica ai comuni ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Pag. 302interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
4. 017. Ginoble, Castricone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 4-bis, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari o non soddisfi le esigenze del nucleo famigliare o dell'azienda, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dai cittadini o operatori economici danneggiati, con successivo rimborso della spesa effettuata, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile e comunque in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici.».
4. 016. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esclusione dal saldo di donazioni liberali ed indennizzi assicurativi a favore degli enti locali).

  1. Per il triennio 2017-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di xx milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al comma 466 ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Abruzzo nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Lazio nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Marche nel limite di xx milioni di euro e dalle regione Umbria nel limite di xx milioni di euro. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2017, gli importi di cui al periodo precedente.
4. 014. Castiello, Grimoldi.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), capoverso a-bis) dopo le parole: «attività scolastica, educativa o didattica,» sono inserite le seguenti: «confermando il numero delle autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento degli organici, ivi compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, anche in caso di decremento degli alluni,».
5. 24. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli immobili» sono inserite le seguenti: «con esito di agibilità sismica di classi da B ad E».
5. 23. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di Pag. 303rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
* 5. 2. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
* 5. 4. D'Incecco, Fusilli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
* 5. 7. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
* 5. 45. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
* 5. 36. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
* 5. 25. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di Pag. 304rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
* 5. 56. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
* 5. 50. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
* 5. 20. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «a-bis), con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, garantendo, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, il numero di autonomie scolastiche attualmente esistenti, anche in deroga ai requisiti minimi posti dall'articolo 19, comma 4 e seguenti, del decreto-legge n. 98 del 2011 ed il mantenimento degli organici, compreso il personale ATA, anche in caso di decremento degli alunni, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;».
5. 8. Manzi, Carrescia, Lodolini.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis), primo periodo, sostituire le parole: in ogni caso senza incremento della spesa del personale con le seguenti: prevedendo tra l'altro, la riconferma per l'anno scolastico 2017-2018 dell'organico in situazione di fatto dell'anno scolastico 2016-2017 e il numero di classi per plesso con un numero minimo di sei alunni;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: All'onere di cui al periodo precedente, si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
5. 26. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 305

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 5. 44. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 5. 53. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 5. 27. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 5. 19. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 5. 6. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 5. 5. D'Incecco, Fusilli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 5. 1. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis, primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
** 5. 55. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1 lettera a), capoverso «a-bis, primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici Pag. 306distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
** 5. 52. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in tutti i comuni ricadenti in zona sismica 1 o 2 limitatamente agli edifici scolastici non realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ovvero non adeguati alla normativa tecnica antisismica, ovvero non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65.
5. 40. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 1 settembre 2017 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 e 2 che non è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, sarà dichiarato inagibile se non rispetta una delle seguenti condizioni:
   a) in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65;
   b) adeguato alla normativa tecnica antisismica;
   c) in possesso di idoneo documento che attesta la classe dell'indice di sicurezza IS-V, come indicato nel decreto Sisma Bonus, al di sopra del valore C.

  Il Sindaco ovvero il Prefetto competente ordina l'immediato trasferimento di tutte le attività delle scuole inagibili presso immobili in disuso, da dismettere o parzialmente inutilizzate di proprietà delle amministrazioni pubbliche che siano agibili ovvero, in caso di indisponibilità di immobili, predisponendo la realizzazione di Moduli ad uso Scolastico Provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.
5. 41. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 1o settembre 2017 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 che non è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ovvero non adeguato alla normativa tecnica antisismica, ovvero non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65 sarà dichiarato inagibile.
5. 42. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Pag. 307

  Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle valutazioni delle offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici, sono privilegiate le migliori soluzioni progettuali per sicurezza strutturale, per spazi educativi innovativi, nonché per efficienza dal punto di vista energetico.
* 5. 28. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle valutazioni delle offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici, sono privilegiate le migliori soluzioni progettuali per sicurezza strutturale, per spazi educativi innovativi, nonché per efficienza dal punto di vista energetico.
* 5. 29. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), terzo periodo, dopo le parole: aggiudicazione dell'appalto inserire le seguenti: per la fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
5. 37. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: iscritti nell'Anagrafe con le seguenti che abbiano presentato domanda all'Anagrafe.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto periodo.
* 5. 21. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: iscritti nell'Anagrafe con le seguenti che abbiano presentato domanda all'Anagrafe.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto periodo.
* 5. 51. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: iscritti nell'Anagrafe con le seguenti che abbiano presentato domanda all'Anagrafe.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto periodo.
* 5. 66. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, alle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è assegnato un contributo finalizzato pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ripartizione dei suddetti contributi tra le Regioni beneficiarie sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Gli interventi di cui al presente comma costituiscono spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le spese di cui al presente comma sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma Pag. 308466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni per l'anno per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
5. 11. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, nonché per le attività più urgenti di messa in sicurezza degli stessi, per gli anni 2017-2019, le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui venticinquennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento degli oneri per interessi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno di euro 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 15 milioni a decorrere dall'anno al 2019. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ripartizione dei suddetti contributi tra le Regioni beneficiarie sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 2 mesi dalla data di entrata, in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Gli interventi di cui al presente comma costituiscono spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le spese di cui al presente comma sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
5. 10. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. La disciplina di cui al comma 3-bis, si applica anche agli interventi per la realizzazione di edifici scolastici già finanziati dalle risorse stanziate per il sisma 2009 o da altre forme di finanziamento, Pag. 309finalizzati a sostituire edifici esistenti con indici di vulnerabilità sismica inferiore almeno allo 0,8».
5. 69. Ginoble, Castricone.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   c) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure gli enti territoriali competenti»;
   d) al comma 5, dopo le parole: «ai soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4».
5. 38. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
5. 12. Tancredi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite 15 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
5. 13. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di accelerare la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici ed universitari nella Regione Abruzzo, agli interventi con finanziamento approvato e progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. 70. Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 gennaio 2017 e immediatamente antecedenti ai sismi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2017,
5. 31. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti:, nonché nei territori anche non ricompresi negli allegati di cui all'articolo 1, degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,
* 5. 57. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Pag. 310

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti:, nonché nei territori anche non ricompresi negli allegati di cui all'articolo 1, degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,
* 5. 49. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti: nonché per tutti gli Istituti scolastici oggetto di ordinanza sindacale di chiusura, anche se non ricompresi nei Comuni degli allegati 1 e 2,
5. 46. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: inferiore a 200 giorni aggiungere il seguente periodo: Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 non ricompresi negli allegati 1 e 2 del medesimo, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'anno scolastico 2016/2017 è comunque valido per gli Istituti scolastici che non raggiungono duecento giorni di attività didattiche effettivamente svolte a seguito di interruzioni dovute ad Ordinanze di chiusura delle scuole a causa degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 o delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017.
5. 16. Carrescia, Marchetti, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra Amministrazione.
  2-ter. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
5. 62. Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei territori interessati dagli eventi sismici a far data da agosto 2016, sono confermate le autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento degli organici, compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, anche in caso di decremento degli alunni.
5. 43. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 311

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria non ricompresi negli allegati 1 e 2, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dall'agosto 2016 o degli eccezionali ed avversi eventi meteorologici del gennaio 2017.
5. 9. Manzi, Carrescia, Lodolini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo in ogni caso l'esonero dall'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti per le classi in cui l'attività didattica effettivamente svolta risulta di durata inferiore ai 200 giorni.
5. 32. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. In ragione del disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017, sono assegnati all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, nel limite di 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338 del 2000, approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012 n. 246.
5. 72. Ginoble.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Con il fine di garantire la massima sicurezza degli alunni, degli studenti, del personale scolastico, dei docenti e di ogni altro operatore o utente all'interno degli edifici scolastici situati in zona sismica 1 o 2, i comuni, le province e le Regioni possono acquisire beni immobili in disuso, da dismettere o parzialmente inutilizzate di proprietà delle amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da destinare ad insediamenti temporanei o definitivi delle istituzioni scolastiche aventi immobili dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 ovvero con indice di vulnerabilità inferiore a 0,65. Gli immobili non possono essere acquisiti se non sono stati realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ovvero non sono adeguate alla normativa tecnica antisismica.
  5. Ai fini di cui al comma 4:
   a) le Regioni, in raccordo con i Comuni e le province interessate, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni;
   b) il Dipartimento della Protezione civile attraverso appositi piani predisposti con le singole regioni, predispongono una anagrafe degli immobili di proprietà delle amministrazioni statali.

  6. Le proposte di acquisizione temporanea o definitiva, sono sottoposte alla Pag. 312preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
5. 33. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Con il fine di garantire la massima sicurezza degli alunni, degli studenti, del personale scolastico, dei docenti e di ogni altro operatore o utente all'interno edifici scolastici, sono stanziati 100 milioni di euro per l'affidamento di incarichi di progettazione e di verifica della vulnerabilità sismica per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. Le verifiche sulla vulnerabilità sismica delle scuole sono eseguite in via prioritaria nelle zone sismiche 1 e 2. Contestualmente all'indice di vulnerabilità sarà calcolata la classe dell'indice di sicurezza IS-V.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 34. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, all'Università di Teramo è assicurata l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, del finanziamento complessivo derivante dalla somma del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e delle tasse di iscrizione.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1 del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 68. Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Con il fine di garantire una corretta e adeguata informazione al cittadino, a partire dal 1o settembre 2017 ogni scuola dovrà esporre presso tutti gli ingressi dell'immobile e, ove già disponibile, presso ogni vano all'interno delle strutture scolastiche, una insegna che raffigura la classe dell'indice di sicurezza IS-V come indicato nel decreto Sisma Bonus; le medesime informazioni sono riportate sui portali delle scuole e sul portale scuole in chiaro e in qualsiasi portale che riporti l'anagrafe dell'edilizia scolastica.
5. 35. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, all'Università di Teramo è assicurata l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, del finanziamento complessivo derivante dalla somma del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e delle tasse di iscrizione.
*5. 48. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, all'Università di Teramo è assicurata l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, del finanziamento complessivo derivante dalla Pag. 313somma del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e delle tasse di iscrizione.
*5. 58. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Per l'anno scolastico 2017-2018, i requisiti minimi per acquisire o mantenere l'autonomia scolastica previsti dall'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano agli Istituti comprensivi dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
5. 18. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2016/2017 e residenti nelle province delle regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, in deroga al vincolo triennale di cui all'articolo 339, comma 3 del decreto legislativo n. 297 del 1994, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale al fine di garantire la continuità didattica agli alunni delle regioni colpite. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico, dell'autonomia, nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.
5. 63. Tancredi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 108, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018» e le parole: «entro l'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno scolastico 2016/2017».
5. 64. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, godono della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, soddisfatte tutte le altre previste nel contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità, e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione solo dopo avere utilizzato tutti i posti riservati alle immissioni in ruolo per lo stesso anno scolastico. Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale. Ai fini del totale assorbimento nella titolarità in uno degli ambiti territoriali della provincia di destinazione, la condizione di soprannumerario di detto personale diventa oggetto di disciplina in sede di contratto collettivo nazionale sulla mobilità con riferimento agli anni scolastici 2018/19 e, ove necessario, seguenti, con salvezza della relativa disciplina contrattuale collettiva sulle utilizzazioni già a partire dall'anno scolastico 2017/2018.
5. 39. Pastorelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici a far data da agosto 2016, godono della precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico.
5. 30. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 314

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Per favorire il rilancio dell'attività didattica e la creazione di un Polo scientifico-tecnologico a supporto delle attività di formazione e ricerca finalizzate all'innovazione delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni, comprensivo anche delle strutture residenziali per gli operatori, è ceduto a titolo definitivo e non oneroso all'Università di Camerino il presidio militare denominato «Casermette», sito in Torre del Parco di Camerino, di proprietà del Ministero della difesa.
5. 17. Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  4. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
5. 15. Tancredi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  4. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicate negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga alle disposizioni di cui alla legge del 13 luglio 2015, n. 207, per l'anno scolastico 2017/2018 i posti vacanti e disponibili, ai fini dell'immissione in ruolo, sono assegnati in via prioritaria ai docenti di ogni ordine e grado che hanno la residenza nei territori di cui sopra.
5. 3. Pastorelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, l'efficacia della disposizione di cui al quarto periodo del comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata anche per l'anno scolastico 2017/2018 esclusivamente per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2016/2017 che richiedono l'assegnazione provvisoria nelle province dei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. 65. Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nelle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Terni e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Terni e 250 mila euro per la provincia di Rieti. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 315finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. 22. Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'Università degli studi di Teramo è garantita per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 sia l'invarianza del Fondo di finanziamento ordinario assegnato nell'anno accademico 2016-2017, pari a 26.470.000 euro, sia l'eventuale intervento finalizzato all'invarianza del gettito delle tasse di iscrizione dell'anno accademico 2016-2017 pari a 7.408.450 euro. Il finanziamento è a valere sulle risorse destinate al Fondo di finanziamento ordinario del sistema universitario nazionale.
5. 71. Ginoble.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La Regione Abruzzo, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, è autorizzata a destinare fino all'80 per cento delle assegnazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di interventi antisismici riferite alle annualità 2014 e 2015, agli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici pubblici e, ove necessario o più conveniente, alla demolizione e ricostruzione di nuovi edifici anche fuori sito».
5. 61. Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. In ragione del disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, sono stati assegnati per l'anno 2017 all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili del Piano approvato con decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301 concernente «approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338 del 2000».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica. Diritto allo studio.
* 5. 67. Tancredi, Castricone, Ginoble, Sottanelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. In ragione del disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, sono stati assegnati per l'anno 2017 all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili del Piano approvato con decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301 concernente «approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338 del 2000».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Pag. 316Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica. Diritto allo studio.
* 5. 14. Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro ex legge n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n. 246 del 2012.
** 5. 47. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro ex legge n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n. 246 del 2012.
** 5. 59. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro ex legge n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n. 246 del 2012.
** 5. 60. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contrazione dei mutui a carico dello Stato per le verifiche di vulnerabilità sismica).

  1. Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2017. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ripartizione dei suddetti contributi tra le Regioni beneficiarie sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
  2. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 06. Castricone, Amato, Ginoble.

Pag. 317

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contrazione mutui per le verifiche di vulnerabilità sismica).

  1. Per far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016 e per sopperire alle difficoltà finanziarie degli enti pubblici proprietari per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo sono autorizzate, anche in deroga alle disposizioni dei commi 2 e 6 dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a contrarre mutui fino ad un limite massimo di euro 30 milioni ciascuna, per la realizzazione di studi di vulnerabilità sismica degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, propedeutici alla realizzazione di interventi necessari al miglioramento o all'adeguamento sismico, anche mediante la costruzione di nuovi edifici.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 05. Castricone, Amato, Ginoble.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contrazione mutui per le verifiche di vulnerabilità sismica).

  1. Per far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016 e per sopperire alle difficoltà finanziarie degli enti pubblici proprietari per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo sono autorizzate, anche in deroga alle disposizioni dei commi 2 e 6 dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a contrarre mutui fino ad un limite massimo di euro 30 milioni ciascuna, per la realizzazione di studi di vulnerabilità sismica degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, propedeutici alla realizzazione di interventi necessari al miglioramento o all'adeguamento sismico, anche mediante la costruzione di nuovi edifici.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. 04. Castricone, Amato, Ginoble.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Dopo l'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.
(Autocostruzione e Autorecupero con materiali naturali).

  1. Considerato l'alto valore ambientale, storico, tradizionale e paesaggistico delle aree interessate il commissario straordinario con propria ordinanza, promuove l'avvio di interventi di ricostruzione attraverso una progettazione partecipata, con tecniche costruttive legate all'autocostruzione e all'autorecupero da attuarsi attraverso l'utilizzo di materiali naturali leggeri Pag. 318che rispondono alle caratteristiche antisismiche e di sostenibilità ambientale».
5. 03. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Allargamento dei comuni nel cratere sismico).

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «allegati 1 e 2», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «allegati 1, 2 e 3»;
   b) all'articolo 1, comma 1, la parola: «Teramo» è soppressa;
   c) dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:
   «Allegato 3 – Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017:
    Regione Abruzzo: Barete (AQ), Basciano (TE), Cagnano Amiterno (AQ), Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Fano Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Penne (PE), Pietracamela (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Pizzoli (AQ)».
5. 02. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Allargamento dei comuni nel cratere sismico).

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «allegati 1 e 2», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «allegati 1, 2 e 3»;
   b) dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:
   «Allegato 3 – Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017:
    Regione Abruzzo: Barete (AQ), Basciano (TE), Cagnano Amiterno (AQ), Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Fano Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Penne (PE), Pietracamela (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Pizzoli (AQ)».
5. 01. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 – Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uffici speciali per la ricostruzione» sono aggiunte le seguenti: «e i Comuni per i territori di rispettiva competenza, nonché dalle Province e dagli altri Enti Pubblici titolari di beni danneggiati o distrutti dal sisma»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono soggetti attuatori degli interventi inseriti nel piano dei beni culturali indicati, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14»;
   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con apposita ordinanza, il Commissario straordinario per la ricostruzione, Pag. 319provvederà a ripartire le competenze specifiche dei soggetti attuatori di cui al precedente comma 1».
5. 011. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 – Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole «le Regioni» sono inserite le seguenti: « e i Comuni».
5. 010. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi in materia di sicurezza degli edifici scolastici nelle zone ad elevata pericolosità sismica).

  1. Al fine di garantire interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici ubicati nelle aree classificate ad elevata pericolosità sismica (Zona 1) delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, i finanziamenti concessi a qualsiasi titolo alle stesse per l'attuazione dei piani e programmi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 80 comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non ancora utilizzati, nonché le eventuali economie, restano, in deroga a quanto stabilito dai commi 160 e 165 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 nella disponibilità delle medesime Regioni, le quali sono autorizzate a spenderle per la messa in sicurezza dal rischio sismico degli edifici scolastici.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, restano nella disponibilità delle stesse Regioni i finanziamenti, nonché le eventuali economie, a valere sui piani e programmi in materia di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 8 novembre 2013 n. 128, nonché all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, ciò in deroga anche a quanto previsto dalle norme di attuazione delle predette leggi.
  3. Le somme di cui ai commi 1) e 2) possono essere utilizzate anche per gli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 7 agosto 2015, n. 594.
5. 07. Ginoble, Castricone.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Nuova residenza studentesca a Teramo).

  1. In ragione del grave disagio socio-economici derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 è assegnato all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed i relativi decreti attuativi.
  3. Agli oneri derivanti per la realizzazione della iniziativa del presente articolo si provvede, nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012 n. 246 «approvazione piano Pag. 320triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 388 del 2000».
* 5. 08. Vezzali, D'Agostino.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Nuova residenza studentesca a Teramo).

  1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 è assegnato all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed i relativi decreti attuativi.
  3. Agli oneri derivanti per la realizzazione della iniziativa del presente articolo si provvede, nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012 n. 246 «approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 388 del 2000».
* 5. 09. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 1 dopo le parole: «e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali».
6. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 2. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli, Crippa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione conclusiva della conferenza costituisce a tutti gli effetti titolo per la realizzazione dell'intervento.
6. 1. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «5, dopo le parole: parere obbligatorio inserire le seguenti: entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.
6. 3. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca).

  1. Le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e da istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di Pag. 321finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Fondo», finalizzato:
   a) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
    1) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
    3) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
    5) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
    6) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
   b) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede di Unione europea.
6. 01. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali).

  1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta Pag. 322europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito fondo speciale, denominato «Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali», con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per aree naturali protette nazionali si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette nazionali, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e di enti e associazioni di promozione sociale e turistica, nonché dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile per la realizzazione di:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento e abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette nazionali, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali.

  4. La durata del finanziamento degli interventi di cui al comma 3 da parte della società Cassa depositi e prestiti Spa non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla società Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
6. 02. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni finanziarie relative agli enti locali).

  1. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e sostenere i processi di ricostruzione e sviluppo delle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data Pag. 323dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per l'anno 2017 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
6. 03. Tancredi.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni finanziarie relative agli enti locali).

  1. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e sostenere i processi di ricostruzione e sviluppo delle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per l'anno 2017 nei confronti di detti enti non si applicano i contributi a titolo di concorso alla finanza pubblica previsti dagli articoli 19 e 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal comma 418, articolo 1, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il complessivo importo dei contributi previsti.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 69 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
6. 04. Tancredi.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f) predisporre ed approvare, unitamente alle singole regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche».
7. 15. Pastorelli.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
* 7. 6. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
* 7. 13. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
* 7. 22. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
* 7. 24. Tancredi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

   Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e Pag. 324successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.
  13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-bis, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia decontaminazione (“CSC”) di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
  13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.
  13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, tali che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.
  13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  13-octies. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore o del detentore dei materiali di cui al comma 13-bis accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013».
** 7. 5. Carrescia.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

   Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento Pag. 325della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.
  13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-bis, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia decontaminazione (“CSC”) di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
  13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.
  13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, tali che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.
  13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  13-octies. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore o del detentore dei materiali di cui al comma 13-bis accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013».
** 7. 26. Carrescia.

  Al comma 2 lettera a), capoverso «2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se i Presidenti di Regione entro 30 giorni non approvano il piano, tale adempimento sarà svolto entro i successivi 30 giorni dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e le regioni dovranno attenersi a tale piano. 
7. 8. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni di cui al presente comma trasmettono ogni 30 giorni al Ministero dell'ambiente una relazione ai fini della rendicontazione dell'attività di gestione delle macerie e dei rifiuti.
7. 7. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2, aggiungere in fine i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del Pag. 326decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.
*7. 18. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.
*7. 20. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di coordinare il Piano di cui al comma 2, con le attività di bonifica, recupero e dismissione per fine vita delle discariche insistenti nell'area del cratere, non inserite nell'elenco dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN), sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017 da ripartire tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. I Presidenti delle regioni, entro il 30 giugno 2017, elaborano una specifica integrazione al Piano, individuando le esigenze dei propri territori. Le somme sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle esigenze prospettate. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
7. 1. Tancredi.

  Al comma 2, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo le parole: «ed ai siti di deposito temporanei» sono aggiunte le seguenti: «o direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono».
7. 3. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti, Luciano Agostini.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1, inserire il seguente:
   1-bis) al secondo periodo, le parole: «senza lo svolgimento di analisi preventive» sono sostituite dalle seguenti: «previa Pag. 327selezione e separazione dei materiali di pregio o di interesse architettonico, artistico o storico ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali».
7. 19. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «previa selezione e separazione dei materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali».
7. 14. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al secondo periodo sono aggiunte, infine le seguenti parole: «previa selezione e separazione dei materiali di interesse architettonico, artistico e simbolico ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali».
7. 12. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, lettera b), numero 2, primo periodo, sostituire le parole: con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6 con le seguenti: ove ne ricorrono i presupposti mediante pubblico avviso;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole:, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvedere alla rimozione dei materiali con le seguenti parole: in caso di diniego al fine di garantire l'igiene e la sanità, il decoro urbano e la incolumità pubblica e privata il Sindaco può disporre la rimozione dei materiali e, ove occorra, dettare le opportune prescrizioni.
7. 2. Tancredi.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dopo le parole: con il consenso inserire le seguenti: e, qualora richiesto, nella presenza.
7. 16. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera b), numero 2, primo periodo, dopo le parole: con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6 inserire le seguenti:, salvo quanto disposto all'ultimo periodo del presente comma.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di diniego al fine di garantire l'igiene e la sanità, il decoro urbano e la incolumità pubblica e privata il Sindaco può comunque disporre con provvedimento motivato la rimozione delle macerie, ovvero ove occorra dettare opportune prescrizioni a carico dell'interessati.
7. 23. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico Pag. 328della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.
7. 17. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modifiche:
  1) prima del numero 1) aggiungere il seguente: «01) al primo periodo le parole: dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati sono sostituite dalle seguenti: dai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 anche in associazione tra loro, entro il 31 maggio 2017».
  2) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) il quinto periodo è sostituito dal seguente: L'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile, avviene previa comunicazione al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel cui territorio l'impianto viene utilizzato».
* 7. 25. Tancredi.

  Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modifiche:
  1) prima del numero 1) aggiungere il seguente: «01) al primo periodo le parole: dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati sono sostituite dalle seguenti: dai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 anche in associazione tra loro, entro il 31 maggio 2017».
  2) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) il quinto periodo è sostituito dal seguente: L'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile, avviene previa comunicazione al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel cui territorio l'impianto viene utilizzato».
* 7. 21. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 2, lettera c), numero 1) dopo le parole:, separazione aggiungere le seguenti: messa in riserva (R13).
7. 4. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Lodolini, Marchetti, Luciano Agostini.

  Al comma 2, lettera c), numero 1, dopo le parole: agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile aggiungere il seguente periodo: I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo l'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
7. 9. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le parole: «che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta»:
7. 10. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

  d-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. L'Arpa delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e le rispettive Pag. 329AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo».
7. 11. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessate.
7. 28. Melilli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10 comma 10 del decreto legislativo 14 maggio 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei Consorzi senza fini di lucro, costituiti sin dall'inizio nel rispetto della previsione, a norma di Statuto, che non possono essere divisi tra i consorziati gli eventuali avanzi di gestione conseguiti, tali avanzi di gestione, ancora presenti a bilancio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorrono alla formazione del reddito qualora siano impegnati per il trattamento e trasporto dei materiali relativi a RAEE derivanti anche dagli interventi di ricostruzione».
7. 27. Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uffici speciali per la ricostruzione» sono aggiunte le seguenti: «e i Comuni per i territori di rispettiva competenza, nonché dalle Province e dagli altri Enti Pubblici titolari di beni danneggiati o distrutti dal sisma»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con apposita ordinanza, il Commissario straordinario per la ricostruzione, provvederà a ripartire le competenze specifiche dei soggetti attuatori di cui al precedente comma 1».
7. 06. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.
(Interventi a favore delle imprese turistico ricettive, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato).

  1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese dei settori del turismo Pag. 330e dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato nelle aree delle regioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, sono concessi contributi commisurati alla riduzione del volume di attività registrato nei sei mesi successivi agli eventi sismici.
  2. Gli aiuti ai cui al comma 1 sono concessi, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651 del 2014, ovvero ai sensi del disposto del Reg. CE 1407/2013, alle imprese con sede operativa ubicata nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che ricomprendono territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le modalità per il riparto delle risorse e la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari per l'anno 2017 ad euro 120 milioni, si provvede:
   a) quanto a 80 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui dello stanziamento per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 45;
   b) quanto a 40 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui dello stanziamento per gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 45».
7. 05. Sereni, Carrescia, Melilli, Ginoble, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Terrosi, Verini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica articolo 22 decreto-legge n. 189 del 2016 – Promozione turistica).

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo le parole: «regioni interessate» sono aggiunte le seguenti: «e i Comuni interessati.»
7. 08. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «sono concessi a micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a micro e piccole imprese con sede o unità locali ubicate nei medesimi territori che dimostrino di aver subito una diminuzione del volume d'affari nel periodo 1 gennaio-30 giugno del 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nel periodo 1 gennaio-30 giugno del 2017, rispetto all'anno 2016».
7. 04. Melilli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con Pag. 331modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane).

  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
   c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo Pag. 332pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*7. 01. Vezzali, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane).

  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
   c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;Pag. 333
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*7. 02. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane).

  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
   c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

Pag. 334

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
*7. 07. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».
7. 03. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
8. 3. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8. 7. Castricone, Amato.

Pag. 335

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
*8. 1. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
*8. 5. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
*8. 6. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il terzo periodo, inserire il seguente: L'inizio dei lavori per gli interventi di ricostruzione pubblica sono comunque subordinati alla conclusione con esito liberatorio delle verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia.
8. 2. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della Struttura di Missione, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 4. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) alla fine del comma 2, è inserito il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in finzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione Pag. 336o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2».
*9. 9. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) alla fine del comma 2, è inserito il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2».
*9. 16. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, il direttore dei lavori, scelto successivamente all'espletamento della procedura concorrenziale, di cui all'articolo 6, comma 13, per l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori, non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con la stessa impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela entro il secondo grado, di affinità entro il secondo grado, ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa».
**9. 19. Tancredi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, il direttore dei lavori, scelto successivamente all'espletamento della procedura concorrenziale, di cui all'articolo 6, comma 13, per l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori, non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con la stessa impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela entro il secondo grado, di affinità entro il secondo grado, ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa».
**9. 8. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti stabiliti tipo legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico ecc. e non riferito ad episodici incarichi professionali, con le tre imprese inviate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa».
9. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico Pag. 337con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa».
9. 7. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «5, primo periodo, sostituire le parole: incrementabile fino al con le seguenti: ovvero del.
* 9. 6. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «5, primo periodo, sostituire le parole: incrementabile fino al con le seguenti: ovvero del.
* 9. 11. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «5, primo periodo, sostituire le parole: 12,5 con le seguenti: 15.
9. 18. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «5, terzo periodo, sopprimere le parole: indagini o.
* 9. 12. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «5, terzo periodo, sopprimere le parole: indagini o.
* 9. 4. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri, tra loro alternativi: a) incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a 25 milioni di euro; b) numero massimo di incarichi professionali pari a 30 indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60».
9. 13. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9. 14. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai Pag. 338sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la riparazione dei suddetti contributi tra le regioni beneficiarie, sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
* 9. 17. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono piagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la riparazione dei suddetti contributi tra le regioni beneficiarie, sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro a mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
* 9. 15. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ciascun professionista non può superare incarichi professionali per un importo massimo ai lavori pari a euro 25 milioni o un numero massimo di incarichi pari a trenta indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non può essere superiore a sessanta escluse quelle per il collaudo, l'acustica e la sicurezza di cantiere che, a loro volta, non possono superare il numero di trenta. Ove necessario a giustificare il nesso di causalità tra il danno rilevato ed il sisma, non è necessario il giuramento per la perizia asseverata dal professionista».
9. 2. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Gli incarichi di consulenza professionale parziale all'interno della singola pratica di ottenimento del contributo per la ricostruzione sono computati al 50 per Pag. 339cento nel calcolo della soglia massima di assunzione degli incarichi ai professionisti.
  7-ter. Gli incarichi per i collaudi, ove necessari, non rientrano nel calcolo della soglia massima di assunzione degli incarichi ai professionisti.
  7-quater. Agli amministratori di condominio o eventuali presidenti del consorzio che svolgono la funzione di committente per le parti comuni è riconosciuto un compenso aggiuntivo alle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui al presente articolo».
9. 3. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri, tra loro alternativi: a) incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a euro 25 milioni; b) numero massimo di incarichi professionali pari a 30, indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60».
9. 5. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
  «18-bis. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigere del presente codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 50 per cento dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2016 ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa».
9. 1. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 p. 228 (Legge di stabilità 2013) e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, viene sospeso l'obbligo del concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3.0, lettera c), della vigente Convenzione a partire dall'annualità 2015. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.
9. 20. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 Pag. 340dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Articolo 3, lettera c) della vigente Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprensivo di interessi di dilazione. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata legge n. 228 del 2012. Il Concessionario dovrà effettuare il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 223.440.000, in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell'importo di euro 74.480.000, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale.
9. 22. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9. 23. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Social lending garantito ai fini della ricostruzione e adeguamento sismico degli immobili colpiti dal sisma).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il social lending garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominati «cittadini utilizzatori», residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  2. Il fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini finanziatori», spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.
  4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto Pag. 341concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostruzione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.
  6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia dell'entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.
  7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei «cittadini utilizzatori richiedenti» disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.
  8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.
  9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.
  10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.
  11. Con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  12. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro, si provvede:
   1) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono Pag. 342deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare»;
   2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
    b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
    c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
  14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  15. Le modifiche introdotte dal precedente comma 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 02. Pesco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo, maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti, di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.
  2. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
9. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sostegno al turismo).

  1. È istituito, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il marchio di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri e le modalità di valutazione dello stato di sicurezza sismica degli edifici di cui al comma 1 al termine degli interventi di adeguamento sismico realizzati ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  3. La valutazione dello stato di sicurezza sismico è effettuata a seguito di Pag. 343un'indagine accurata, che tenga conto del rilievo strutturale, dell'analisi statica e dinamica dei manufatti e delle verifiche dei materiali. L'esito positivo della valutazione comporta l'attribuzione, per ogni singola unità immobiliare, del marchio di certificazione della sicurezza sismica.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 03. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267 e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una «zona rossa», è attribuita l'indennità di funzione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. 04. Melilli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Gli enti locali ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267, in considerazione delle spese straordinarie che debbono sostenere per l'assistenza alla popolazione e per gli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, possono sospendere l'attuazione del piano finanziario pluriennale negli esercizi 2016 e 2017.»
9. 05. Melilli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Definizione agevolata per i cittadini residenti nei comuni colpiti da eventi sismici).

  1. Le persone fisiche e giuridiche che risiedono o hanno sede legale nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che abbiano già manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 o che manifestino la volontà di farlo entro il 31 marzo 2017, possono versare le somme complessivamente dovute in un massimo di 36 rate mensili. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 Pag. 344dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 06. Sottanelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «alle province» sono inserite le seguenti: «e agli altri enti locali»;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «per gli enti locali ricadenti nei comuni di cui all'allegato 2» e le parole: «medesimi comuni» sono sostituite dalle seguenti: «medesimi enti»;
   c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 418 e 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alla provincia di Teramo ed ai comuni in essa ricompresi.
  6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano ai comuni ricompresi negli allegati 1 e 2».
9. 07. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo delle attività produttive).

  A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota fissa, fino a un valore massimo del 5 per cento degli stanziamenti annuali, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

  Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali.
  Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.
  Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex-post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
9. 08. Sottanelli.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 inserire le seguenti parole: nonché di Pag. 345tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
10. 21. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire la parola: 41 con la seguente: 100.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato pari o inferiore a 12.000 euro;
   sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
10. 14. Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: 41 con la seguente: 100.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 12. Lorefice, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: da almeno due anni.
10. 19. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;
   al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 15. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.
* 10. 23. Fabrizio Di Stefano.

Pag. 346

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.
* 10. 25. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.
* 10. 20. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: del 26 ottobre 2016 aggiungere le seguenti: ovvero in uno dei comuni in cui si sono ricaduti gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio.
10. 4. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 10. 16. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 10. 5. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 10. 24. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 10. 3. De Menech.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 10. 2. D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 10. 1. Pastorelli.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Pag. 347a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 10. 18. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli Allegati 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 10. 22. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici inserire le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli Allegati 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
* 10. 26. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il beneficio è gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento. Per la finalità di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 81 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 7. Grillo, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'accesso al sostegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015.
10. 17. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono definiti gli strumenti atti a garantire la pubblicità, la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 nonché la previsione di verifiche periodiche da pubblicare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riportino l'effettivo impatto economico e sociale dalla misura prevista dal presente articolo.
10. 11. Di Vita, Mantero, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Sopprimere il comma 7.
10. 9. Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Pag. 348

  Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Qualora l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dal presente articolo pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
10. 10. Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  9. All'articolo 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) sono residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 o sono dipendenti di imprese ricadenti nei territori dei predetti comuni che abbiano subito danni a causa degli eventi sismici di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
10. 27. Lodolini, Carrescia, Manzi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  9. Al fine di garantire un ulteriore sostegno alle fasce deboli della popolazione e per far fronte alla grave emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 712-ter della legge 28 dicembre 2015 n. 208, si applicano oltre che nell'esercizio 2015 anche negli esercizi antecedenti.
10. 28. Castricone, Amato, Tancredi, Ginoble.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Contributo per la sistemazione delle case lesionate ma agibili)
  1. Ai fini di agevolare l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle abitazioni principali, abituali e continuative, risultate lesionate ma agibili dopo le verifiche effettuate dalle competenti autorità, è assegnato ai proprietari di tali abitazioni un contributo massimo di 10.000 euro. Il contributo è condizionato all'effettiva realizzazione di interventi necessari al miglioramento sismico delle strutture.
  2. Ai fini di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del contributo e a stabilire le modalità per l'erogazione».
10. 07. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
  1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis.
  1. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Pag. 349Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.
  2. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto».
10. 08. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione di un Fondo speciale a copertura del minor gettito da entrate tributarie per i Comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017, il Fondo speciale a copertura del minor gettito da entrate tributarie per i Comuni colpiti dagli eventi sismici.
  2. Il Fondo ha una dotazione di 18 milioni di euro.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del Fondo e a stabilire le modalità per l'accesso.
  4. L'indennizzo è corrisposto ai comuni richiedenti in misura proporzionale all'ammontare del minor gettito fino a concorrenza dell'ammontare del fondo.
  5. Hanno diritto di accesso al Fondo i comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fissati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 06. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica)

  1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica, le regioni forniscono alle ASL apposite direttive vincolanti affinché nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di cui agli allegati nn. 1 e 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a decorrere dal 30 aprile 2017, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001 e successive modificazioni.
  2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle farmacie che operano nelle province in cui insistono comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che hanno diritto all'indennità di residenza. Pag. 350
  3. Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).

  1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare una maggiore continuità ed efficienza del servizio di assistenza farmaceutica ed una più capillare distribuzione nell'erogazione di medicinali, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, forniscono alle ASL specifiche direttive affinché nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a decorrere dal 30 aprile 2017, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, pubbliche e private, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle farmacie che operano nelle province in cui insistono comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che hanno diritto all'indennità di residenza.
10. 05. Tancredi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00841,00842 e 00838 del 2016 e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011.
10. 02. Di Vita, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 44 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Pag. 351Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
10. 09. Giovanna Sanna.

ART. 11.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12 del decreto-legge n. 244 del 2016, dopo il comma 2 sono infine aggiunti i seguenti:
  3. Le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 non sono tenute, negli anni 2017 e 2018, alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011 n. 157.
  4. I Comuni e le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 non sono tenute, negli anni 2017 e 2018, alla presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 182/2003.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: tributari aggiungere le seguenti: e ambientali.
11. 19. Carrescia, Marchetti, Lodolini, manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52».
11. 27. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

  0a) al comma 1 premettere il seguente: «01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio Pag. 3522017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari».

  Conseguentemente, al medesimo comma lettera a), numero 1), con il seguente le parole da: in aggiunta a quanto disposto, fino alle parole: senza applicazione di sanzioni e interessi, sono soppresse.
  All'articolo 52 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
  9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
11. 32. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a)
al comma 1, dopo le parole: «1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017».

  Conseguentemente: al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
    «1) le parole «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017».

  Dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;
   i) al comma 4 le parole «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017»;Pag. 353
   l) al comma 6 le parole: «sono differiti al 1o marzo 2017» sono sostituite con le seguenti: «sono differiti al 31 dicembre 2017»;
   m) al comma 7 le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;
   n) al comma 7 sono aggiunte infine le seguenti parole: «I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES»;
   o) al comma 8, le parole: «per l'anno di domanda 2016» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni di domanda 2016 e 2017»;
   p) al comma 10 le parole: «è prorogato al 30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
   q) al comma 12 le parole: «effettuati entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite con le seguenti: «effettuati entro il mese di dicembre 2017»;
   r) il comma 13 è sostituito con il seguente: «Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
   s) al comma 16, primo periodo, le parole: «purché distrutto od oggetti di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite con le seguenti: «purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017;
   t) al comma 16, terzo periodo, le parole: «ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite con le seguenti: «ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 30 giugno 2017».
* 11. 61. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a)
al comma 1, dopo le parole: «1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017».

  Conseguentemente: al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
    «1) le parole «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente Pag. 354a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017».

  Dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;
   i) al comma 4 le parole «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017»;
   l) al comma 6 le parole: «sono differiti al 1o marzo 2017» sono sostituite con le seguenti: «sono differiti al 31 dicembre 2017»;
   m) al comma 7 le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;
   n) al comma 7 sono aggiunte infine le seguenti parole: «I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES»;
   o) al comma 8, le parole: «per l'anno di domanda 2016» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni di domanda 2016 e 2017»;
   p) al comma 10 le parole: «è prorogato al 30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
   q) al comma 12 le parole: «effettuati entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite con le seguenti: «effettuati entro il mese di dicembre 2017»;
   r) il comma 13 è sostituito con il seguente: «Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
   s) al comma 16, primo periodo, le parole: «purché distrutto od oggetti di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite con le seguenti: «purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017;
   t) al comma 16, terzo periodo, le parole: «ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite con le seguenti: «ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 30 giugno 2017».
* 11. 75. Vezzali, D'Agostino.

Pag. 355

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a)
al comma 1, dopo le parole: «1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017».

  Conseguentemente: al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
    «1) le parole «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017».

  Dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;
   i) al comma 4 le parole «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017»;
   l) al comma 6 le parole: «sono differiti al 1o marzo 2017» sono sostituite con le seguenti: «sono differiti al 31 dicembre 2017»;
   m) al comma 7 le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;
   n) al comma 7 sono aggiunte infine le seguenti parole: «I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES»;
   o) al comma 8, le parole: «per l'anno di domanda 2016» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni di domanda 2016 e 2017»;
   p) al comma 10 le parole: «è prorogato al 30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
   q) al comma 12 le parole: «effettuati entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite con le seguenti: «effettuati entro il mese di dicembre 2017»;
   r) il comma 13 è sostituito con il seguente: «Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
   s) al comma 16, primo periodo, le parole: «purché distrutto od oggetti di Pag. 356ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite con le seguenti: «purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017;
   t) al comma 16, terzo periodo, le parole: «ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite con le seguenti: «ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 30 giugno 2017».
* 11. 12. Tancredi.

  Al comma 1 lettera a), dopo il numero 2 inserire il seguente:
   2-bis) alla lettera g) è aggiunto infine il seguente periodo: «Per tutte le imprese non elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto che hanno subito una riduzione dell'attività svolta, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, la sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019.
  Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 59. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) alla lettera g) è aggiunto infine il seguente periodo: La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di casualità tra l'evento calamitoso e il danno subito.
  Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 54. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensionistico, residenti nei Comuni dell'allegato 1 e 2 nonché tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono richiedere la sospensione delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, ovunque, fiscalmente domiciliato, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 16, secondo periodo, le parole: «ai fini del presente comma, il Pag. 357contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 30 giugno 2017».
11. 58. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti previdenziali.

  Conseguentemente, al medesimo comma lettera e), numero 2), dopo le parole senza applicazione di sanzioni e interessi aggiungere le seguenti: in deroga all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un minimo di 18 rate mensili.
11. 29. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: domicilio fiscale, aggiungere le seguenti: senza oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti.
11. 4. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: non devono operare aggiungere le seguenti: ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato o da pensione.
11. 13. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
   alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 16 dicembre 2018;
   alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il mese di dicembre 2018;
   al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, e sostituire le parole: da erogare il 30 novembre 2017 con le seguenti: da erogare entro il 30 novembre 2018; al secondo periodo, sostituire le parole: da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, con le seguenti: da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;
   al comma 4, sopprimere le parole:, da erogare entro il 30 novembre 2018.
   dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 501 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 5,3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti per 7,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura per 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 8 milioni di euro;
   b) quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre Pag. 3582004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   d) quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   e) quanto a 126 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2017, dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 26. Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
   alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 16 dicembre 2018;
   alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il mese di dicembre 2018;
   al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, e sostituire le parole: da erogare il 30 novembre 2017 con le seguenti: da erogare entro il 30 novembre 2018; al secondo periodo, sostituire le parole: da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, con le seguenti: da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;
   al comma 4, sopprimere le parole:, da erogare entro il 30 novembre 2018;
   dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:
  10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per l'anno 2017, si provvede:
  1) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare.»;
  2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura dell'92 per cento.Pag. 359
  10-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  10-quater. Le modifiche introdotte dal precedente comma 10-bis rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 25. Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente: al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018;
   al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi con le seguenti: 15 gennaio 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa della riscossione avviene tramite pagamento dilazionato in 10 anni, secondo i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
11. 74. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
   alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 16 dicembre 2018;
   alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il mese di dicembre 2018;
   al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, e sostituire le parole: da erogare il 30 novembre 2017 con le seguenti: da erogare entro il 30 novembre 2018; al secondo periodo, sostituire le parole: da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, con le seguenti: da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;
   al comma 4, sopprimere le parole:, da erogare entro il 30 novembre 2018.
11. 45. Sibilia.

Pag. 360

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2017, ovunque presenti, con le seguenti: 30 giugno 2018.

  Conseguentemente:
   alla lettera e), numero 2, sostituire le parole: 16 dicembre 2017, ovunque presenti, con le seguenti: 16 luglio 2018;
   al comma 3 sostituire le parole: 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2018 al 31 luglio 2018;
   al comma 3 sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 530 milioni;
   al comma 4 sostituire le parole: gennaio 2018 con le seguenti: agosto 2018;
   al comma 4 sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 330 milioni;
   al comma 11 sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 530 milioni; le parole: 180 milioni con le seguenti: 330 milioni; le parole: 300 milioni con le seguenti: 400 milioni; le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni; le parole: 80 milioni con le seguenti: 155 milioni;
   dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Per eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la cui quantificazione è demandata dal Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 40. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

  Conseguentemente:
   alla lettera e), numero 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 dicembre 2017 con le seguenti: 16 luglio 2018;
   al comma 3, sostituire le parole: 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2018 al 31 luglio 2018;
   al comma 3, sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 530 milioni;
   al comma 4, sostituire le parole: gennaio 2018 con le seguenti: agosto 2018;
   al comma 11, sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 530 milioni;
   al comma 11, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: per la quota parte di 150 milioni per il 2017 mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per la quota parte di 380 milioni di euro per l'anno 2017 e 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede.
11. 84. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
* 11. 20. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
* 11. 21. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
* 11. 37. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 361

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
* 11. 56. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.
11. 18. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il versamento delle imposte sospese dovrà essere effettuato in non meno di 24 rate con le modalità ed i tempi che saranno stabiliti con successive provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
11. 2. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis, per il periodo ed alle condizioni ivi indicati, potranno usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES o IRPEF);
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche;
   e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese nella misura del 50% limitatamente ai contratti a tempo indeterminato.
11. 1. Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  1-quater. Per i pagamenti di cui al comma 1, lettera g), limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, il termine di sospensione è prorogato fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
11. 82. Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini, Marchetti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis al medesimo comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «fatture» sono aggiunte le seguenti: «non inferiori a 18 rate e senza pagamento di alcun interesse,».
11. 33. Castiello, Grimoldi.

Pag. 362

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 novembre 2018.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera d) inserire la seguente:
    d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: «dal 26 ottobre 2016» sono inserite le seguenti: «nonché, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;
   alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: «16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi» con le seguenti: «a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021»;
   sopprimere i commi da 3 a 8.
   dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere d), d-bis) ed e), numero 2), pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017, al 2021.
11. 30. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a partire dai 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10 anni;
   al comma 1, lettera g) sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 luglio 2018.
* 11. 62. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
e), numero 2) sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a partire dai 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10 anni;
   al comma 1, lettera g) sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 luglio 2018.
* 11. 69. Vezzali, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera e), punto 2, le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le Pag. 363seguenti: a decorrere dal termine dei lavori di costruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici,;
   al comma 2 sostituire le parole: al 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.
11. 71. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: «dal 26 ottobre 2016» sono inserite le seguenti: «nonché, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017.».

  Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, lettere d-bis) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 31. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 11 è sostituito con il seguente:
  11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
11. 81. Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le utenze cui è stato interrotto il servizio per cause di forza maggiore non è in ogni caso dovuto il pagamento del riallaccio e dei canoni».
11. 11. Tancredi.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il con le seguenti: , in diciotto rate trimestrali e comunque per un importo massimo corrispondente al 40 per cento del totale, a partire dal;

  Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: e interessi. aggiungere le seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. 3. Pastorelli.

Pag. 364

  Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: senza applicazione di sanzioni e interessi con le seguenti: e, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante rateizzazione in trentasei rate mensili di pari importo a partire dal 16 dicembre 2017.
* 11. 14. Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: senza applicazione di sanzioni e interessi aggiungere le seguenti: in deroga all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un minimo 18 rate mensili.
* 11. 28. Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «11-bis», sostituire le parole da: Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico fino a: alcun apparecchio televisivo con le seguenti: Per effetto dell'evento sismico.
11. 63. Brunetta, Baldelli, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Polverini.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «11-bis», sostituire le parole: l'anno 2017 con le seguenti: gli anni 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 5. Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
  18-bis. Al mancato gettito delle imposte comunali sospese a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante ricorso al Fondo per la solidarietà comunale.
11. 24. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) al comma 16 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi inerenti al sisma o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione è ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11. 80. Ginoble, Castricone.

Pag. 365

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori ad 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 e 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro.
11. 65. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:
  19. I comuni di cui agli allegati 1 e 2, in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.
  20. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
* 11. 64. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:
  19. I comuni di cui agli allegati 1 e 2, in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.
  20. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni Pag. 366di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
* 11. 67. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori ad 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 e 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro.
11. 68. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
  13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 47/2000 e dal decreto legislativo 252/2005, possono richiedere, in via transitoria e in deroga all'attuale disciplina, un'anticipazione della posizione individuale maturata, con autocertificazione della destinazione d'uso, senza dover produrre documentazione giustificativa. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L'anticipazione può essere richiesta a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.
11. 73. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.».
11. 38. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2017»;Pag. 367
   b) le parole: «fino all'anno d'imposta 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2020».
* 11. 22. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
     «h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2017»;
   b) le parole: «fino all'anno d'imposta 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2020».
* 11. 15. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   «h)
al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2017»;
   b) le parole: «fino all'anno d'imposta 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2020».
* 11. 46. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
  «h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2017»;
   b) le parole: «fino all'anno d'imposta 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2020».
* 11. 55. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I Comuni del cratere e le relative province, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater.
  1-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
11. 50. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, ad accertare contributi pari alla differenza Pag. 368tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per l'esercizio 2017 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, e successivamente con la citata legge n.229 del 2016. L'autorizzazione all'accertamento convenzionale si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, al fine di evitare aumenti incontrollati delle tariffe del tributo, nella redazione del Piano finanziario è consentito l'inserimento di una quota convenzionale di entrata per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Gli stessi comuni sono altresì autorizzati ad accertare in maniera convenzionale le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017.
11. 66. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dall'IVA i contratti di acquisto di beni o servizi da parte di soggetti o imprese insediate nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. I soggetti che possono godere dei benefici di cui al presente comma devono mantenere la propria attività all'interno dei predetti territori sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefìci goduti con obbligo di restituzione, e almeno il 60 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti beneficiari deve essere residente nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.
11. 6. Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi Pag. 369che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.
11. 35. Castiello, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal comma 1, lettera d), si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 34. Castiello, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2019, i termini relativi alla sospensione del pagamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, dai comuni e dalle province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 2 milioni di euro annui, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
11. 49. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla pertinente normativa regionale, ubicate nel territorio delle province ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto-legge.
* 11. 85. Oliverio, Sani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis: Alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla pertinente normativa regionale, ubicate nel territorio delle province ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto-legge.
* 11. 39. Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d), comma Pag. 3701, articolo 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 13, sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 48. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
11. 47. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
11. 17. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono» sono sostituite con le seguenti: «ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, alle Province in cui questi ricadono e agli Enti Locali aventi la sede principale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2»;
   b) al comma 3 il primo periodo è sostituito con il seguente: «3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli enti locali ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per gli enti locali ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi enti locali, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni.».
11. 79. Ginoble, Castricone.

  Al comma 3, dopo le parole: 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere le seguenti: e i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato o da pensione per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.
11. 16. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

Pag. 371

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  3-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
11. 51. Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.
* 11. 23. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.
* 11. 57. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per il pagamento dei tributi di cui ai commi 2 e 3 il contribuente potrà richiedere una rateizzazione di durata quinquennale con decorrenza per il versamento da febbraio 2018.
** 11. 41. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per il pagamento dei tributi di cui ai commi 2 e 3 il contribuente potrà richiedere una rateizzazione di durata quinquennale con decorrenza per il versamento da febbraio 2018.
** 11. 42. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Pag. 372

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione Abruzzo, per le imprese operanti nel settore del commercio e del turismo con sede legale nella regione medesima o se aventi sede legale al di fuori della regione, limitatamente alle sedi secondarie operanti in Abruzzo sono sospesi sino al 30 giugno 2017, senza l'applicazione di more, interessi e sanzioni, i seguenti adempimenti relativi al periodo compreso fra il 1o al 31 gennaio 2017. La sospensione degli adempimenti è estesa a tutte le altre tipologie di impresa, ai lavoratori autonomi ed ai professionisti a condizione che dimostrino il nesso causale tra la mancata o ridotta operatività e gli eventi sismici o meteorologici:
   a) adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, nonché gli adempimenti inerenti procedure concorsuali e ricorsi di natura tributaria;
   b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   c) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici;
   d) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche a carico delle imprese medesime.
11. 10. Tancredi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni delle province di Pescara, Chieti e Teramo che sono state interessate dalle avversità atmosferiche, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base di periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
11. 53. Tancredi.

  Al comma 10, capoverso 13-ter, sostituire le parole: relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con le seguenti: relativamente ai soggetti residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici del gennaio 2017. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente, stimati in 20 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
11. 77. Tancredi.

  Al comma 10, capoverso 13-ter, aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, i soggetti di cui al comma precedente, che abbiamo già aderito o che aderiscano alla predetta procedura di definizione agevolata, possono richiedere all'agente della riscossione la rateizzazione delle somme dovute in 48 rate mensili di pari importo.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. Agli oneri di cui al comma 10, capoverso 13-ter, secondo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi Pag. 373strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
11. 72. Sottanelli.

  Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017»;
   b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2017».

  10-ter. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.
11. 87. Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017»;
   2) al comma 3, le parole: «Entro il 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 giugno 2017».
11. 44. Sibilia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi da 531 a 535 sono abrogati e il Comitato di indirizzo e verifica delle attività di riscossione mediante ruolo di cui al citato comma 531 cessa di svolgere le proprie funzioni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
11. 86. Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Al fine di garantire un sostegno ai distretti produttivi delle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, il termine di cui al comma 9 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 70 del 2010 è prorogato al 31.12.2017.
11. 76. Tancredi.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2017» sono sostituite con le seguenti: «entro il 28 febbraio 2017».
11. 52. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. In considerazione della sospensione dei versamenti tributari di cui al presente articolo, per i tributi locali è introdotto l'accertamento convenzionale».
11. 70. Taglialatela, Rampelli.

Pag. 374

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  «15-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il presente periodo: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla data di entrata in vigore dell'interpretazione di cui al presente comma».
11. 9. Mongiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. In relazione alle esigenze di spesa derivanti dagli eventi sismici, anche in relazione alle misure in materia di adempimenti e versamenti tributari disposte dal presente articolo, è consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.
  16-ter.Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
11. 83. Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 1 dell'articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera: «Nei casi di cessione infraquinquennale di terreni agricoli per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, si realizza plusvalenza qualora il terreno ceduto contenga almeno il 50 per cento dell'impianto stesso».
11. 8. Ribaudo, Culotta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: «acquisto da parte del donante;» sono inserite le seguenti: «non si realizzano plusvalenze qualora la cessione di terreni agricoli sia finalizzata alla creazione di impianti di produzione di energia rinnovabile».
11. 7. Ribaudo, Culotta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  «16-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è abrogato. Agli adempimenti di cui all'articolo 49, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il commissario «ad acta» provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Pag. 375L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, quantificato entro il limite di euro 100.000 per l'anno 2017, è ridotto in misura corrispondente ai mesi di esercizio delle funzioni del commissario ad acta, ed in ogni caso non oltre il limite di euro 30.000. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono utilizzate ad incremento delle risorse stanziate per gli interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione di cui al precedente articolo 10».
11. 43. Sibilia.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  «16-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».
11. 36. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici del gennaio 2017, gli adempimenti a carico delle imprese di cui al decreto ministeriale 1o dicembre 2015, n. 203 previsti per l'anno 2017 sono sospesi per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora gli impianti siano rimasti inattivi a causa delle avverse condizioni meteorologiche».
11. 78. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
   b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono Pag. 376eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze».
11. 01. Marchi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati dalle imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della Legge 350/2003, e dell'articolo 3 comma quater del decreto-legge n. 300 del 2006 convertito con la legge 28 dicembre 2006, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine dei dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 350/2003, risulta invece fissato in due anni per quanto attiene ai tributi indebitamente versati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con la Legge 28 dicembre 2006, n. 17.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 02. Fiorio, Lavagno, Bargero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. L'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la sua applicazione è estesa ai destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
11. 03. Lavagno, Fiorio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso).

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere Pag. 377dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma al presente comma. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 11. 04. Bargero, Fiorio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso).

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma al presente comma. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019, si provvede Pag. 378mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 11. 06. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise – Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
** 11. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise – Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento Pag. 379del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
** 11. 037. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione di un'area a fiscalità agevolata).

  All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016»;
   2. Dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni».
11. 07. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto).

  1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
  2. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di europei l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
*11. 08. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto).

  1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito Pag. 380con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
  2. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di europei l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
*11. 044. Polidori.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione rate mutui).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.»
11. 09. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 44 decreto-legge n. IS9 del 2016 – Disposizioni in materia di contabilità e bilancio).

  1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni per l'anno 2018, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal Pag. 381comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
11. 010. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

  1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni interessati dagli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio 2017 di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017.»
  2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 025. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:
  2-bis. I Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. 042. Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018.»
11. 043. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori disposizioni finanziarie).

  1. La dotazione per l'anno 2017 del fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 208 è fissata in 5 milioni di euro, con modalità applicative analoghe a quelle previste per il 2016. Al relativo onere per l'anno 2017 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.Pag. 382
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni.
11. 011. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione per l'anno 2017 del concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo).

  1. Per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo, le disposizioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, non si applicano fino al 31 dicembre 2017. Al relativo onere valutato in 69 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione:
   a) per 30 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) per 30 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) per 9 milioni di euro per l'anno 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 012. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Rimodulazione dei piani di rientro da disavanzo).

  1. Nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, le regioni interessate possono destinare al finanziamento della spesa per interventi conseguenti agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016 e conseguenti alle avversità meteorologiche del gennaio 2017, le risorse iscritte nei bilanci 2017 e 2018 per il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78. Le regioni rimodulano i piani di rientro dal disavanzo contestualmente all'esercizio della facoltà prevista di cui al comma 1, prevedendo il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 nel termine massimo di trenta anni. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al relativo onere, valutato in 30 Pag. 383milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede si provvede mediante:
   a) riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232;
   b) riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 013. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Esclusione dal calcolo del pareggio di bilancio degli impegni del perimetro sanitario finanziati con avanzi di amministrazione formatisi negli eserciti precedenti al 2015).

  1. All'articolo 1, comma 712-ter della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole «nell'esercizio 2015» sono aggiunte le seguenti: «e in quelli antecedenti».
11. 014. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i Comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017).

  1. All'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti del quarto trimestre 2016 fino a quelli relativi al quarto trimestre 2017 dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto dall'articolo 3, comma 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in deroga all'articolo 205, comma 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015».
11. 015. Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Applicazione addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai Comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017).

  1. Ai Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. 016. Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre Pag. 3842016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».
  2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11 comma 3 del presente decreto trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13, articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
11. 017. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti Locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.
  2. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
11. 019. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».
  2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11 comma 3 del presente decreto trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13, articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
11. 020. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti Pag. 385delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.
*11. 018. Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.
*11. 021. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.
*11. 054. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente Pag. 386disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
**11. 022. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
**11. 052. Laffranco, Gelmini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
**11. 055. Fabrizio Di Stefano.

Pag. 387

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
**11. 029. Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensioni pagamenti utenze).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi», e sono aggiunte in fine, le seguenti: «Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.».
11. 023. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione mutui).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 6, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono sospesi altresì, fino al 31 dicembre 2018, i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti, di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, limitatamente per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017.».
11. 024. Castiello, Grimoldi.

Pag. 388

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Zona franca).

  1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
   c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in Pag. 389vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.
  7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
11. 027. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i comuni individuati con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese anche ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 1.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2016 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
   b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
   c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Pag. 390

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
  6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 3 e dei limiti fissati dal comma 4, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  8. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
11. 039. Baldelli, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Zona franca).

  1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2, del decreto-legge 189 del 2016, interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, e dei comuni interessati dagli eventi sismici del gennaio 2017 di cui alla Pag. 391dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
11. 026. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi).

  1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017.
  2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, le parole: quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite con le seguenti: quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;
  3. All'articolo 52), comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
   « q) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.».
11. 028. Castiello, Grimoldi.

Pag. 392

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Nelle more della ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione degli adempimenti tributari disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, è consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria; di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.
  2. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
11. 030. Ginoble, Lodolini, Castricone.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   d) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie alloro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del Pag. 393comma 2-bis, nonché, nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232.Fondo 1».
11. 031. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: ‘che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016’.
  4-ter) Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della Legge 229/2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni».
11. 032. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Applicazione delle misure di riduzione del Fondo di solidarietà comunale)
  1. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».
11. 033. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente comma:
  «3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
11. 034. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esclusione dal saldo di donazioni liberali ed indennizzi assicurativi a favore degli enti locali)

  1. Per il triennio 2017-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di Pag. 394cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di xx milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al comma 466 ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Abruzzo nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Lazio nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Marche nel limite di xx milioni di euro e dalle regione Umbria nel limite di xx milioni di euro. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2017, gli importi di cui al periodo precedente.
11. 035. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali).

  1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: «le Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Diocesi stesse».
11. 036. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per compensare gli oneri derivanti da contenzioso connesso al finanziamento degli interventi edilizi disposti a seguito degli eventi sismici del 1980-1981).

  1. Ai fini del graduale riequilibrio degli enti locali che hanno proposto la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario, a norma dell'articolo 1, commi 714 e 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo Vili della legge 14 maggio 1981, n. 219, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e da ultimo prorogato con DPCM del 3 maggio 2016, un ulteriore fondo di euro 95 milioni, da utilizzarsi per la complessiva definizione in sede transattiva, con il concorso degli enti locali interessati, degli oneri del contenzioso a carico dello Stato di cui all'articolo 42, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144. La copertura dell'onere di cui al periodo precedente è assicurata attraverso la riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento allo stanziamento per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.
11. 038. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole Pag. 395«del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: ‘che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della Legge 229/2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni’. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per fanno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
11. 040. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con TABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52».
11. 041. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Pag. 396Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 045. Polidori.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. I Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2016, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di avvalersi dell'opera a tempo pieno del Segretario comunale provvedono allo scioglimento delle convezioni di segreteria in essere previste all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. I maggiori oneri sostenuti dai Comuni di cui al comma precedente, anche al fine di garantire lo stesso livello retributivo complessivo percepito dal Segretario al momento dello scioglimento della convenzione e la maggiorazione dell'indennità di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 399/2016, sono a carico delle risorse del Bilancio dello Stato.
11. 046. Polidori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 47, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2 seguente:
  «2-bis. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche per le imprese ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma una riduzione delle attività.».
11. 047. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Dopo l'articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

  1. Per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell'attività svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018.».
11. 048. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni fiscali).

  1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis) All'articolo 1, comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti Pag. 397percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni.».
11. 049. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «I Comuni di cui agli allegati 1 e 2» sono inserite le seguenti parole: «nonché tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo».
  2. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018».
11. 050. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1 comma 380, lettera f) dopo le parole: «è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni» è inserito il seguente periodo: «Le suddette disposizioni, per gli anni 2017 e 2018, sono sospese limitatamente ai Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici e dagli eccezionali fenomeni meteorologici.».
11. 051. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».
  2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11 comma 3 del presente decreto trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13, articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
11. 053. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 398

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sanzioni patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui alla legge n. 229 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data, del 31 dicembre 2014.
11. 056. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sanzioni patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui alla legge n. 229 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
11. 057. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, inscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.»;
   b) al comma 5 le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 23. Baldelli.

Pag. 399

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).

  1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017» e le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 22. Baldelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
* 12. 7. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
* 12. 8. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento a: comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
* 12. 3. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Luciano Agostini, Petrini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento a: comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
* 12. 4. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 aggiungere le seguenti: e comma 4.
**12. 6. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 aggiungere le seguenti: e comma 4.
**12. 31. Sereni, Carrescia, Melilli, Ginoble, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Pag. 400Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Terrosi, Verini.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 aggiungere le seguenti: e comma 4.
**12. 20. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 inserire le seguenti: e comma 4.
**12. 9. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 5. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 2. Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 1. Pastorelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 10. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 Pag. 401dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 19. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La convenzione stipulata opera anche nei comuni che siano stati interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno riguardato i territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017, anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016.
12. 24. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. È concessa, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2017, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, per il periodo che intercorre tra il 5 gennaio 2017 e il 25 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni abruzzesi che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel medesimo periodo, in favore:
   a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui al comma 1-bis e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
   b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti alle avversità atmosferiche.

  3. L'indennità di cui al comma 1-bis, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1-bis, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
  4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi di cui al comma 1-bis, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui al comma 1-bis, è riconosciuta, per l'anno 2017, nel limite di 30 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  5. Gli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, sono posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2017. A compensazione degli oneri di cui al periodo precedente la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo Pag. 4025, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è ridotta di 60 milioni di euro per l'anno 2017.
  6. Le indennità di cui ai commi 1-bis e 1-quater sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse stanziate e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste dai commi 1-bis e 1-quater sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Abruzzo. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
12. 26. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.»;
   2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Clgs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.
  7-bis. Relativamente ai Lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. Lo stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.
  7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione Salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.»;
   3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di Integrazione Salariale con meno di 6 dipendenti e fino a 2, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7.
  8-ter. Per Cassa e Mobilità in deroga, Mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici».
12. 18. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 403

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, inscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.»;
   b) al comma 5 le parole «commi 1 e 4» sono sostituite dalle parole «commi 1, 4 e 4-bis»; dopo le parole «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017».

  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 17. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al comma 1, primo periodo dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017»; al medesimo periodo le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2017».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 16. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. È concessa, a domanda, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017, l'estensione della durata, fino a ulteriori sei mesi, della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in favore di:
   a) quanti già beneficiari della misura abbiano raggiunto il limite massimo della sua durata a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2;
   b) quanti beneficiari della misura nei Comuni di cui all'allegato 1 e all'allegato 2, raggiungeranno il limite massimo della sua durata entro il 30 giugno 2017».

Pag. 404

  3. L'onere di cui al comma 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017, è posto per la misura di 50 milioni di euro a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e per la misura di 100 milioni di euro a carico del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 15. Colletti, Ciprini, Cominardi, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. Al fine di agevolare la ripresa delle attività produttive ed incentivare la localizzazione di nuovi imprenditori nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24-26 agosto 2016, 26-30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, per gli imprenditori persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni ed hanno la sede dell'attività ovvero localizzeranno la loro attività nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui sopra, individuati dagli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 221 del 2016, i valori soglia previsti dall'allegato 4, legge n. 190 del 2014, sono raddoppiati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1o gennaio 2017.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
12. 25. Sottanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 1,  del decreto-legge n. 180 del 2016, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei comuni di cui all'articolo 1 o dipendenti residenti negli stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero per i lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.
*12. 11. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 1,  del decreto-legge n. 180 del 2016, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei comuni di cui all'articolo 1 o dipendenti residenti negli stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero per i lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.
*12. 28. Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 45 del decreto-legge 19 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per l'anno 2017, ai lavoratori dipendenti da imprese dei settori del turismo Pag. 405e dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio alle imprese con sede operativa ubicata nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che ricomprendono i territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è concessa la misura di sostegno al reddito di cui al comma 1. La misura è riconosciuta a decorrere dalla data di interruzione della prestazione lavorativa in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3».
12. 32. Sereni, Carrescia, Melilli, Ginoble, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Terrosi, Verini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre».
*12. 38. Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre».
*12. 36. Oliverio, Sani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45 del decreto-legge n. 180 del 2016, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione degli strumenti di cassa integrazione, iscritti al FIS ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'assegno ordinario».
12. 12. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «2. All'articolo 45, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  “7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.”».
*12. 29. Castricone, Amato, Ginoble.

Pag. 406

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «2. All'articolo 45, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  “7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.”».
*12. 34. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45 del decreto-legge n. 180 del 2016, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti allo strumento della cassa integrazione la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. La stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di cassa integrazione ordinaria in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobili, ivi compresi i settori dell'edilizia e lapideo.
  7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017».
12. 13. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. La stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.».
**12. 30. Castricone, Amato, Ginoble.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. La stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.».
**12. 35. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'indennità prevista dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è comunque concessa ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che gli atti istitutivi e le finalità Pag. 407dei Fondi stessi non contemplino l'erogazione di analoghe tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
12. 27. Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le indennità di sostegno di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) sono destinate anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi ex articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel caso in cui le fonti normative ed istitutive dei suddetti Fondi non prevedano come propria causale di intervento «eventi sismici».
12. 37. Morani, Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche ai lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici immediatamente antecedenti ai terremoti verificatesi a partire dal 18 gennaio 2017.
12. 14. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Modifica dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto:
  4-bis. L'indennità di cui al comma 4 è riconosciuta, su richiesta, anche ai titolari, ai soci, ai collaboratori familiari e ai soci di società a responsabilità limitata avente sede legale, alla data del 24 agosto 2016, in un edificio, dichiarato inagibile, sito in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  4-ter. L'indennità di cui al comma 4 è riconosciuta, su richiesta, anche ai titolari, ai soci, ai collaboratori familiari e ai soci di società a responsabilità limitata avente sede legale, alla data del 24 agosto 2016, in un edificio, dichiarato inagibile, sito in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, non ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, a condizione che dimostrino, con perizia asseverata, il nesso di causalità diretta tra i danni verificatisi e gli eventi sismici del 2016 o 2017 e che il fatturato nel 2015 sia derivato per più del 50 per cento da attività svolte nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016».
12. 01. Carrescia, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).

  1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, Pag. 408escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
*12. 07. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).

  1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
*12. 02. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).

  1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
*12. 03. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Interventi a favore delle attività produttive).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, Pag. 409dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  “2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento UE n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4”.».
**12. 04. Gallinella, Ciprini, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Interventi a favore delle attività produttive).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  “2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento UE n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4”.».
**12. 05. Baldelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

  1. All'articolo 45, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  “4-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle imprese del turismo che hanno subito una riduzione delle attività a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 sono previsti, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, interventi che consentono di supportare lavoratori ed imprese mantenendo comunque l'erogazione di servizi e degli standard di qualità necessari all'attività.”».
12. 06. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento Pag. 410delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.
*13. 1. Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.
*13. 2. D'Incecco, Fusilli.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.
*13. 3. De Menech.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.
*13. 4. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.
*13. 6. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento Pag. 411delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.
*13. 12. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.
*13. 14. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 1, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio.
13. 5. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 con le seguenti: è stabilito con successivo decreto.
13. 10. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede AeDES di cui al comma 8, articolo 7, dell'ordinanza 9 gennaio 2017, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
*13. 7. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede AeDES di cui al comma 8, articolo 7, dell'ordinanza 9 gennaio 2017, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
*13. 11. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della Protezione Civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito con cadenza semestrale.
  4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 8. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Pag. 412

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001, si stabilisce:
   a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali;
   b) le modalità di erogazione del rimborso.
13. 9. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per gli immobili ricadenti all'interno del cratere relativo al sisma del 2009, facenti parte di aggregati già costituiti e/o già danneggiati che hanno subito un aggravamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche per quegli immobili per i quali siano stati concessi contributi e per i quali lavori non siano conclusi, sono definite le seguenti modalità: 
   a) le schede AeDES, sono redatte dai tecnici incaricati con apposita perizia asseverata;
   b) le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste applicando le norme, le ordinanze, ecc. relative al sisma del 2009.

  2. Per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non facenti parte di aggregati edilizi già costituiti nel 2009 e autonomi, le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati saranno effettuati applicando le presenti norme relative al sisma 2016.».
13. 13. Taglialatela, Rampelli.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con le seguenti: i comuni del cratere e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
14. 5. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo le parole: Marche e Umbria aggiungere le seguenti: , d'intesa con i comuni interessati.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:
   dopo le parole: nei rispettivi ambiti territoriali, aggiungere le seguenti: e prioritariamente nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
   dopo le parole: da destinare temporaneamente, aggiungere le seguenti: , previa individuazione e assegnazione da parte dei comuni interessati.
14. 4. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo le parole: rispettivi ambiti territoriali aggiungere le seguenti: di Pag. 413cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
14. 1. Tancredi.

  Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi ambiti territoriali aggiungere le seguenti: limitatamente ai territori ricadenti all'interno del cratere e ai territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le assegnazioni delle unità immobiliari di cui al presente articolo sono effettuate indipendentemente dal comune di residenza dei beneficiari.
14. 6. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, dopo le parole: ad uso abitativo agibili e realizzate aggiungere le seguenti: o da realizzare, entro un arco temporale di 12 mesi, su aree destinate dalla pianificazione vigente, alla data di conversione in legge dal presente decreto, all'edificazione.

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso di unità immobiliari da realizzare le amministrazioni comunali avviano le procedure per il rilascio dei necessari titoli abilitativi entro 30 giorni dalla identificazione degli immobili da acquisire da parte della regione competente.
14. 13. Tancredi.

  Al comma 1, dopo le parole: da destinare temporaneamente aggiungere le seguenti: in comodato d'uso.
14. 2. Carrescia, Manzi, Morani, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Marchetti.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le unità immobiliari di cui al comma 1 sono individuate prioritariamente tra quelle già poste in vendita alla data di entrata in vigore della presente legge e ubicate nei comuni del cratere e nelle aree ad essi limitrofe.
  1-ter. La regione pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo con indicazione del luogo di ubicazione e del nome del venditore.
14. 8. Gallinella, Ciprini, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, lotti di terreno edificabile, che ricadono all'interno di lottizzazioni già autorizzate, da destinare, in diritto di superficie per un periodo non superiore a trenta anni ad enti con personalità giuridica registrata che svolgono attività O.N.L.U.S. di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria, residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 189 del 2016, che manifestino la volontà di edificare, a proprie spese, edifici da destinare alla propria attività.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: Ai fini di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: Ai fini di cui ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 4, sostituire le parole: la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 con le seguenti: la proprietà degli immobili e delle aree acquisiti ai sensi dei commi 1 e 1-bis.
14. 3. Carrescia, Morani, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

Pag. 414

  Al comma 2 sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
14. 9. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 3, dopo le parole: sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile aggiungere le seguenti: , che si esprime entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione,.
14. 7. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che provvedono alla immediata assegnazione in locazione agli aventi diritto con priorità in base all'anzianità di residenza.
14. 10. Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli immobili individuati ai sensi del comma 1, potranno essere destinati ai soli residenti nello stesso comune o in comune limitrofo ovvero con richiesta di residenza protocollata prima del 24 agosto 2016.
14. 11. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, accertata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall'Agenzia del demanio a favore dei comuni, i quali al termine degli interventi di cui alla presente legge, li destinano ad edilizia residenziale pubblica.».
14. 12. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Acquisizione o locazione di immobili ad uso magazzino per lo stoccaggio di beni personali e beni produttivi della popolazione).

  1. In considerazione dell'elevato numero di edifici lesionati e della difficoltà di stoccaggio dei beni personali e produttivi della popolazione colpita dal sisma, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso o prendere in locazione per tutta la durata della ricostruzione, nei rispettivi ambiti territoriali, limitatamente ai territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere, immobili ad uso magazzino e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti e soggetti economici privati in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio Pag. 4152014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura per lo stoccaggio dei beni personali o dei beni mobili delle proprie attività produttive in attesa della ricostruzione o della ripresa della propria attività.
  2. Ai fini di cui al comma 1 le Regioni, in accordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
  3. Le proposte di acquisizione o di locazione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni. Al fine di prevenire e contrastare la sottrazione illecita dei beni custoditi, nei locali acquisiti o locati ai sensi del presente articolo sono installati sistemi di videosorveglianza.
  4. Al termine della ricostruzione o della ripresa della attività produttiva, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati, o decade il relativo contratto di locazione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.
14. 01. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rimodulazione dei piani di rientro da disavanzo).

  1. Per far fronte alla grave emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono destinare al finanziamento della spesa per interventi conseguenti agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016 e alle avversità meteorologiche del gennaio 2017, le risorse iscritte nei bilanci 2017 e 2018 per il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.
  2. Le regioni rimodulano i piani di rientro dal disavanzo contestualmente all'esercizio della facoltà prevista di cui al comma 1, prevedendo il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 nel termine massimo di trenta anni.
  3. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
14. 02. Castricone, Amato, Tancredi, Ginoble.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: comparto zootecnico aggiungere le seguenti: e boschivo.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agroalimentare e zootecnico aggiungere le seguenti: e alle imprese boschive.
15. 1. Tancredi.

  Al comma 1, dopo le parole: far data dal 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: e nel mese di gennaio 2017 nonché dagli eccezionali Pag. 416fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,.
15. 11. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: agosto 2016 aggiungere le seguenti: e dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017.
15. 21. Tancredi.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e sul numero dei capi di bestiame deceduti.
15. 22. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

  Dopo il colma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese di cui al comma 1, ai proprietari di camper e roulottes che concedano l'uso gratuito delle citate strutture amovibili in favore delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 200,00 per ogni mese di concessione della struttura, per un periodo complessivo non superiore di due mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell'articolo 5. Per le finalità del presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.
15. 7. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2018.
15. 25. Ginoble.

  Al comma 3 sostituire la parola: zone con la seguente: Regioni.
15. 23. Tancredi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del mese di gennaio 2017 nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
15. 12. Castiello, Grimoldi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
15. 17. Tancredi.

  Al comma 4, sostituire la parola: , nonché con le seguenti: e nel mese di gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nelle medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 e.
15. 13. Castiello, Grimoldi.

Pag. 417

  Al comma 4, dopo le parole: , nonché nelle aggiungere le seguenti: predette Regioni e.
*15. 4. Zaccagnini.

  Al comma 4, dopo le parole: , nonché nelle aggiungere le seguenti: predette Regioni e.
*15. 28. Oliverio, Sani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai medesimi interventi di cui al primo periodo possono accedere le imprese agricole ubicate nella regione Emilia Romagna interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di settembre 2015 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.
15. 24. Bratti, Ghizzoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. In relazione alle imprese danneggiate ai sensi del comma 4, è disposto l'esonero totale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 32. Antezza, Oliverio, Vico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In relazione alle imprese danneggiate ai sensi del comma 4, fermo restando quanto non espressamente stabilito dalla presente disposizione, possono beneficiare degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile.
15. 31. Oliverio, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.
*15. 26. Sani, Oliverio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.
*15. 5. Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.
*15. 2. Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.
**15. 27. Sani, Oliverio.

Pag. 418

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.
**15. 3. Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.
**15. 6. Massimiliano Bernini.

  Al comma 6, sostituire le parole: è incrementata di 15 milioni di euro con le seguenti: è incrementata di 60 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 29. Antezza, Oliverio, Vico.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, non comporta il pagamento degli interessi per l'anno 2017.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 30. Oliverio, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi Pag. 419di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle aree protette.
15. 9. Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere le attività produttive delle aree colpite dagli eventi sismici, all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: per il sostegno e lo sviluppo, aggiungere le parole: delle attività produttive,.
15. 10. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire pari opportunità nell'accesso alle risorse finalizzate al rilancio dei comparti agricolo e agroalimentare, con effetto relativamente alle imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, i termini e le scadenze relativi ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 attivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati per un periodo di tempo di novanta giorni.
15. 15. Tancredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, la dotazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è incrementata di 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
15. 16. Tancredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntivi rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.
15. 8. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 420

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 3, capoverso 1. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017».
15. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 4-bis, dopo le parole: «in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» sono inserite le seguenti: «nonché delle medesime attività che operano nei Comuni che hanno subito danni in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017».
15. 19. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 4-quinquies, dopo le parole: «eventi sismici di cui all'articolo 1» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017».
15. 18. Tancredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2015, dopo le parole: «oltre quelle previste all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «per lavori non ricompresi nel medesimo allegato ma relativi ad attività di ripulitura delle strade agro-silvo-pastorali e alla manutenzione dei terreni e delle strutture destinati all'agricoltura,».
15. 14. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fusione dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 e istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei medesimi comuni).

  1. In riferimento agli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, previste dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.
  2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità e per attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati e indicatori territoriali, economici, sui servizi, sulle imprese, Pag. 421sui bilanci e sul personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.
  3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dispongono strumenti normativi volti a semplificare e ad accelerare le fasi previste dalle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  5. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato «Piano».
  6. In particolare, il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
   g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

  7. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali; Pag. 422
   d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  8. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo.
  9. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano e dei suoi successivi aggiornamenti assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12. Le risorse erogate ai sensi del dei precedenti commi, sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
  13. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, compresi nei comuni oggetto di fusione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono presentare al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) richiesta di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.
  14. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il GSE, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
  15. Le richieste di cui al comma 13 sono presentate, per via telematica, al GSE che istruisce le istanze pervenute.
  16. Il GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con la Cassa depositi e prestiti Spa, e utilizzando i propri flussi di cassa.
  17. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal GSE relativi alle richieste presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il riconoscimento dei costi che devono essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai citati soggetti di cui al comma 13.
  18. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 devono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e seguenti del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. 022. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Scotto, Nicchi, Kronbichler.

Pag. 423

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

  1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dell'area Vestina, comprendente i comuni Elice, Picciano, Collecorvino, Pianella, Loreto Aprutino, Mofusco, Picciano, Catignano, Penne, Farindola, Maontebello Di Bertona, Villa Celiera, Civitella Casanova, Vicoli, Civitaquana, Brittoli, Carpinete Della Nora, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.
  2. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.
  3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7,12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata alla Regione Abruzzo, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:
   a) la realizzazione di un business pian;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;
   d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;
   e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;
   g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;
   h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
   i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

  6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;Pag. 424
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.
  8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 2.
  9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
   b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
   d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.
  11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e lottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:
   a) numero di imprese insediate;
   b) occupazione creata;
   c) volume d'affari;
   d) entità a consuntivo dei benefici.

  12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 035. Tancredi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

  1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nei comuni del cratere di cui all'allegato Pag. 4251 e 2 del decreto-legge n.189 del 2016, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.
  2. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.
  3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7,12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata alle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:
   a) la realizzazione di un business plan;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;
   d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;
   e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;
   g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;
   h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
   i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

  6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico Pag. 426delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.
  8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 2.
  9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
   b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
   d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.
  11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:
   a) numero di imprese insediate;
   b) occupazione creata;
   c) volume d'affari;
   d) entità a consuntivo dei benefici.

  12. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede si provvede mediante riduzione:
   a) per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) per 15 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 036. Tancredi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

  1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali Pag. 427del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.
  2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.
  3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:
   a) la realizzazione di un business plan;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;
   d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;
   e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;
   g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;
   h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
   i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

  6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) Pag. 428n. 800/2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IYA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.
  8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 2.
  9. Il godimento dei benefìci di è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
   b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;
   d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.
  11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e lottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:
   a) numero di imprese insediate;
   b) occupazione creata;
   c) volume d'affari;
   d) entità a consuntivo dei benefici.

  12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*15. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

  1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Pag. 429Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.
  2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.
  3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:
   a) la realizzazione di un business plan;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;
   d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;
   e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;
   g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;
   h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
   i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

  6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;Pag. 430
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IYA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.
  8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 2.
  9. Il godimento dei benefìci di è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
   b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;
   d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.
  11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e lottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:
   a) numero di imprese insediate;
   b) occupazione creata;
   c) volume d'affari;
   d) entità a consuntivo dei benefici.

  12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*15. 027. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).

  1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni tutti inseriti fin dall'inizio nel «cratere» e con effetti catastrofici che hanno reso inaccessibile almeno il 30 per cento del territorio Pag. 431a causa dei dissesti idrogeologici e dell'interruzione della viabilità, compromesso la sicurezza dei sentieri escursionistici, privato l'Ente Parco della sua sede e della quasi totalità delle sue strutture, colpito in maniera particolarmente grave gli operatori turistici annullando quasi totalmente la fruizione del Parco, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, considerata altresì l'eccezionalità dell'impegno richiesto per fare fronte all'abnorme aumento dei compiti da svolgere e alla necessità di osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco, con particolare riferimento alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità, ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio del Parco, è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, n. 189. Inoltre, in considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, a fronte di un organico di venti unità e perciò del tutto inadeguato, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.
  2. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di fruizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per anno, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
  3. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari a 127.000,00 per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000,00 euro, fatto salvo quanto previsto dal primo comma.
  4. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti particolarmente qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco Pag. 432nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e attività di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000,00 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
15. 025. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).

  1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del «cratere», e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell'area protetta, l'Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, n. 189.
  2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.
  3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di finizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli Pag. 433oneri pari a 127.000 euro per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal primo comma.
  5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
15. 020. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione di Zone Franche Urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ripresa delle attività produttive e la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono istituite per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione delle zone franche è effettuata dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, sentiti i Vice Commissari, nell'ambito delle proprie competenze in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 6, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2017;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/Pag. 4342013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. I soggetti individuati ai sensi del comma 2, possono beneficiare, nei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 5, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o provati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
15. 042. Carrescia, Melilli, Petrini, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire Pag. 435la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, riguardano:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui Pag. 436al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*15. 011. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, riguardano:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;Pag. 437
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*15. 016. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1 e 2 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento Pag. 438dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1o luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**15. 012. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1 e 2 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona Pag. 439franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1o luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**15. 015. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 028. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Costituzione di una Zona economica speciale nell'area del Parco del Gran Sasso).

  1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa delle attività produttive e dei livelli occupazionali nei territori Pag. 440del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, secondo criteri compatibili con l'attività del Parco e la sostenibilità ambientale, ad integrazione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è costituita nell'area una Zona economica speciale (ZES), con lo scopo di creare le condizioni per favorire l'insediamento al suo interno di attività d'impresa, rilanciare le imprese esistenti e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione, nei limiti delle disposizioni comunitarie relative alle aree ammesse all'obiettivo «transizione».
  2. La Regione Abruzzo, in accordo con il Parco e i comuni del cratere insistenti nell'area del Parco, definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i limiti spaziali della ZES. In tale ambito si applicano le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di zone a burocrazia zero. L'operatività della ZES decorre dal 1o gennaio 2018. Le agevolazioni sono applicate da quella data sino al 31 dicembre 2024.
  3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 4 e 5 le imprese che svolgono attività di natura agricola, artigianale e commerciale, nonché le imprese operanti nei servizi turistici e i professionisti, anche associati, limitatamente a quelli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti e degli agronomi. Sono escluse le imprese che operano nel settori finanziario, bancario e assicurativo.
  4. Le imprese di nuova costituzione che avviano una nuova attività economica nelle ZES, per i primi due anni, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese o utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, relativamente ai contratti a tempo indeterminato.

  5. Per le imprese di nuova costituzione di cui al comma 4, a decorrere dal terzo anno dalla data di costituzione, e per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 4, lettere a) e b) e riconosciute nella misura del 50 per cento, e d), riconosciuta nella misura del 30 per cento. La Regione Abruzzo può introdurre ulteriori agevolazioni o prolungare Varco temporale applicativo a valere sulle risorse comunitarie di sua competenza, derivanti dalla Programmazione Unitaria dei Fondi Comunitari 2014-2020.
  6. Il godimento dei benefici di cui ai commi 4 e 5 è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data di costituzione, pena la revoca dei benefici concessi; le imprese già esistenti per almeno 5 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018;
   b) almeno il 70 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti Pag. 441che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Abruzzo;
   c) il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 50 per cento del fatturato di ciascun esercizio e nel limite complessivo dello stanziamento previsto dal comma 8.
   d) le nuove imprese assicurano la compatibilità della propria attività con gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile dell'area, sottoscrivendo allo scopo uno specifico protocollo con il comune presso cui insistono.

  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 15 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 05. Tancredi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato nei territori colpiti dagli eventi sismici).

  1. Ai datori di lavoro privati delle imprese aventi sede operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 30 giugno 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, ovvero in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per i datori di lavoro di cui al comma 1 le disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,4 milioni di euro per l'anno 2018, 29,60 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020, 12,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,55 milioni di euro per l'anno 2022.Pag. 442
  3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 o 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  5. L'efficacia della misura di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 039. Melilli, Petrini, Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sviluppo di Start-up innovative nei territori colpiti dagli eventi sismici).

  1. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata al sostegno alla nascita e allo sviluppo, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di imprese start-up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese.
  2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, che prevedono un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000 e non inferiore a euro 100.000. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti gli specifici criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro Pag. 443dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014.
15. 041. Melilli, Petrini, Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).

  1. Una quota pari a 150 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, delle risorse finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata al finanziamento di programmi di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, oggetto di specifici accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.
  2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni pari o superiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti gli specifici criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98.
15. 040. Melilli, Petrini, Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
  2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui Pag. 444all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
15. 029. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 030. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interventi urgenti per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la Regione Sicilia nel gennaio 2017).

  1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017, da trasferire alla regione siciliana, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della Regione Sicilia nel mese di gennaio 2017, nei comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale della Sicilia n. 40 del 26 gennaio 2017.
  2. Le risorse di cui al comma 1, sono erogate a condizione che si dimostri il nesso di causalità diretto tra eventi e danno, comprovato da apposita perizia asseverata al fine di fare fronte alle seguenti tipologie di intervento:
   a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati;
   b) riparazione e ripristino dei beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole o zootecniche, ivi compreso il rifacimento dei caratteristici muri a secco, commerciali, artigianali, turistiche e professionali;

  3. La regione con propri provvedimenti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di accesso al beneficio, i limiti di spesa degli interventi sino a concorrenza della somma erogata, nonché le revoche dei finanziamenti e il recupero delle somme utilizzate in difformità. Entro il mese di dicembre 2017, la Regione provvede a rendicontare in dettaglio l'utilizzo delle somme trasferite, mediante specifica relazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 04. Minardo, Tancredi.
(Inammissibile)

Pag. 445

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

  1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività – ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»
*15. 014. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

  1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività – ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui Pag. 446all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»
*15. 09. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

  1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività – ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»
*15. 021. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis – Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione Pag. 447dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter – Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.».
**15. 010. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis – Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter – Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.».
**15. 08. Carrescia, Marchetti, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Manzi, Morani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis – Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del Pag. 448maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter – Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.».
**15. 017. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il sostegno alle imprese e ai professionisti).

  1. Nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, alle imprese o ai professionisti che hanno subito danni a causa dei predetti eventi sono concessi finanziamenti agevolati a tasso zero ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione di macchinari, o di strumenti, nonché software, finalizzati alla gestione delle attività lavorative. Il finanziamento è erogato sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2017, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
15. 034. Tancredi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.
15. 031. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture presenti, anche di carattere sanitario, delle aree classificate a partire dal 2006 ad alto e a medio rischio sismico. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
15. 032. Taglialatela, Rampelli.
(Inammissibile)

Pag. 449

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rimodulazione risorse comunitarie).

  1. Con riferimento alla ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla delibera C.I.P.E 10 agosto 2016, n. 25/2016, pubblicata nella gazzetta ufficiale nella 14 novembre 2016, n. 266 e agli interventi individuati con il Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud – di cui alla delibera di Giunta regionale. 19 aprile 2016, n. 229, la Regione Abruzzo è autorizzata a rimodulare fino al 50 per cento delle risorse spettanti, per consentire l'avvio di programmi connessi allo sviluppo, alla coesione sociale e alla nuova edilizia scolastica, fatti salvi gli interventi già previsti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
15. 06. Tancredi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti.».
*15. 018. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti.».
*15. 019. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti.».
*15. 037. Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Pag. 450

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Diocesi stesse».
15. 026. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e dalle avversità atmosferiche della seconda decade gennaio 2017).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 1, le parole: «Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni per l'anno 2018, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 03. Tancredi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e meteorologici del 2017).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Sempre al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici e calamitosi di cui all'articolo 1, le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la copertura dei danni da lucro cessante per le attività economiche con sede nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e per quelle con sede diversa ma che dimostrino il nesso di causalità».
*15. 013. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e meteorologici del 2017).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Sempre al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici e calamitosi di cui all'articolo 1, le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la copertura dei danni da lucro cessante per le attività economiche con sede nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e per quelle con sede diversa ma che dimostrino il nesso di causalità».
*15. 033. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, Pag. 451n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo le parole: «compresi i titolari» sono aggiunte le seguenti: «, i soci e i collaboratori familiari, nonché i soci di società a responsabilità limitata»;
   b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La medesima indennità, quantificata in 12.000 euro, è riconosciuta, anche per tutto il 2017, ai soggetti di cui al comma precedente, ivi compresi coloro che sono stati costretti a sospendere l'attività a partire dal 1 gennaio 2017, sempre in conseguenza degli eventi sismici. All'onere di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 52.».
15. 024. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo le parole: «compresi i titolari» sono aggiunte le seguenti: «, i soci e i collaboratori familiari, nonché i soci di società a responsabilità limitata»;
   b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis L'indennità di cui al comma 4, quantificata in 12.000 euro, è riconosciuta, anche per tutto il 2017, ai soggetti di cui al comma precedente, ivi compresi coloro che sono stati costretti a sospendere l'attività a partire dal 1o gennaio 2017, in conseguenza degli eventi sismici.».
15. 038. Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili).

  1. L'articolo 2, comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, si interpreta nel senso che la tipologia e i materiali da impiegare possono essere a parità di costo, strutture a tunnel o equivalenti, con inclusione delle strutture in legno.
15. 023. Gallinella, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga del termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali).

  1. Per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo, il termine di cui al comma 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 30 giugno 2017.
15. 07. Tancredi.

Pag. 452

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di promozione turistica).

  1. All'articolo 22 del decreto-legge n. 189 del 2016, comma 1, dopo le parole: «Regioni interessate» sono aggiunte le seguenti: «e i Comuni interessati».
15. 02. Tancredi.

ART. 16.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali della regione Abruzzo, in considerazione degli eventi sismici e atmosferici che hanno coinvolto l'Abruzzo tali da aver portato a plurime proroghe per la modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ed in considerazione della circostanza che tali condizioni non possano definirsi temporanee, ma strutturali per il territorio abruzzese, al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezioni dei tribunali ordinari e delle procure della repubblica della regione Abruzzo»;
   b) la Tabella A (articolo 1, comma 1) è sostituita dalla seguente:

Pag. 453

Tabella A (articolo 1 comma 1)
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

Distretto Circondario Ufficio Località
ANCONA ANCONA SEZ. T. FABRIANO
ANCONA ANCONA SEZ. T. JESI
ANCONA ANCONA SEZ. T. OSIMO
ANCONA ANCONA SEZ. T. SENIGALLIA
ANCONA ASCOLI PICENO SEZ. T. SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
ANCONA CAMERINO T. CAMERINO
ANCONA CAMERINO P. R. CAMERINO
ANCONA FERMO SEZ. T. SANT'ELPIDIO
A MARE
ANCONA MACERATA SEZ. T. CIVITANOVA
MARCHE
ANCONA PESARO SEZ. T. FANO
ANCONA URBINO T. URBINO
ANCONA URBINO P. R. URBINO
BARI BARI SEZ. T. ACQUAVIVA
DELLE FONTI
BARI BARI SEZ. T. ALTAMURA
BARI BARI SEZ. T. BITONTO
BARI BARI SEZ. T. MODUGNO
BARI BARI SEZ. T. MONOPOLI
BARI BARI SEZ. T. PUTIGNANO
BARI BARI SEZ. T. RUTIGLIANO
BARI FOGGIA SEZ. T. CERIGNOLA
BARI FOGGIA SEZ. T. MANFREDONIA
BARI FOGGIA SEZ. T. SAN SEVERO
BARI FOGGIA SEZ. T. TRINITAPOLI
BARI LUCERA T. LUCERA
BARI LUCERA SEZ. T. APRICENA
BARI LUCERA SEZ. T. RODI GARGANICO
BARI LUCERA P. R. LUCERA
BARI TRANI SEZ. T. ANDRIA
BARI Pag. 454 TRANI SEZ. T. BARLETTA
BARI TRANI SEZ.T. CANOSA DI
PUGLIA
BARI TRANI SEZ.T. MOLFETTA
BARI TRANI SEZ.T. RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA BOLOGNA SEZ.T. IMOLA
BOLOGNA BOLOGNA SEZ.T. PORRETTA TERME
BOLOGNA FORLÌ SEZ.T. CESENA
BOLOGNA MODENA SEZ.T. CARPI
BOLOGNA MODENA SEZ.T. PAVULLO NEL
FRIGNANO
BOLOGNA MODENA SEZ.T. SASSUOLO
BOLOGNA PARMA SEZ.T. FIDENZA
BOLOGNA RAVENNA SEZ.T. FAENZA
BOLOGNA RAVENNA SEZ.T. LUGO
BOLOGNA REGGIO EMILIA SEZ.T. GUASTALLA
BOLZANO BOLZANO SEZ.T. BRESSANONE
BOLZANO BOLZANO SEZ.T. BRUNICO
BOLZANO BOLZANO SEZ.T. MERANO
BOLZANO BOLZANO SEZ.T. SILANDRO
BRESCIA BERGAMO SEZ.T. CLUSONE
BRESCIA BERGAMO SEZ.T. GRUMELLO
DEL MONTE
BRESCIA BERGAMO SEZ.T. TREVIGLIO
BRESCIA BRESCIA SEZ.T. BRENO
BRESCIA BRESCIA SEZ.T. SALÒ
BRESCIA CREMA T. CREMA
BRESCIA CREMA P.R. CREMA
BRESCIA MANTOVA SEZ.T. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. CARBONIA
CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. IGLESIAS
CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. SANLURI
CAGLIARI ORISTANO SEZ.T. MACOMER
CAGLIARI ORISTANO SEZ.T. SORGONO
CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA
CALTANISSETTA Pag. 455 NICOSIA P.R. NICOSIA
CAMPOBASSO LARINO SEZ.T. TERMOLI
CATANIA CALTAGIRONE SEZ.T. GRAMMICHELE
CATANIA CATANIA SEZ.T. ACIREALE
CATANIA CATANIA SEZ.T. ADRANO
CATANIA CATANIA SEZ.T. BELPASSO
CATANIA CATANIA SEZ.T. BRONTE
CATANIA CATANIA SEZ.T. GIARRE
CATANIA CATANIA SEZ.T. MASCALUCIA
CATANIA CATANIA SEZ.T. PATERNÒ
CATANIA MODICA T. MODICA
CATANIA MODICA P.R. MODICA
CATANIA RAGUSA SEZ.T. VITTORIA
CATANIA SIRACUSA SEZ.T. AUGUSTA
CATANIA SIRACUSA SEZ.T. AVOLA
CATANIA SIRACUSA SEZ.T. LENTINI
CATANZARO CATANZARO SEZ.T. CHIARAVALLE
CENTRALE
CATANZARO COSENZA SEZ.T. ACRI
CATANZARO COSENZA SEZ.T. SAN MARCO
ARGENTANO
CATANZARO CROTONE SEZ.T. STRONGOLI
CATANZARO PAOLA SEZ.T. SCALEA
CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO
CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO
CATANZARO VIBO VALENTIA SEZ.T. TROPEA
FIRENZE AREZZO SEZ.T. MONTEVARCHI
FIRENZE AREZZO SEZ.T. SANSEPOLCRO
FIRENZE FIRENZE SEZ.T. EMPOLI
FIRENZE FIRENZE SEZ.T. PONTASSIEVE
FIRENZE GROSSETO SEZ.T. ORBETELLO
FIRENZE LIVORNO SEZ.T. CECINA
FIRENZE LIVORNO SEZ.T. PIOMBINO
FIRENZE LIVORNO SEZ.T. PORTOFERRAIO
FIRENZE LUCCA SEZ.T. VIAREGGIO
FIRENZE Pag. 456 MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO
FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO
FIRENZE PISA SEZ.T. PONTEDERA
FIRENZE PISTOIA SEZ.T. MONSUMMANO TERME
FIRENZE PISTOIA SEZ.T. PESCIA
FIRENZE SIENA SEZ.T. POGGIBONSI
GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI
GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI
GENOVA LA SPEZIA SEZ.T. SARZANA
GENOVA MASSA SEZ.T. CARRARA
GENOVA MASSA SEZ.T. PONTREMOLI
GENOVA SANREMO T. SANREMO
GENOVA SANREMO SEZ.T. VENTIMIGLIA
GENOVA SANREMO P.R. SANREMO
GENOVA SAVONA SEZ.T. ALBENGA
L'AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO
L'AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO
L'AQUILA CHIETI SEZ.T. ORTONA
L'AQUILA LANCIANO T. LANCIANO
L'AQUILA LANCIANO SEZ.T. ATESSA
L'AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO
L'AQUILA PESCARA SEZ.T. PENNE
L'AQUILA PESCARA SEZ.T. SAN VALENTINO
IN ABRUZZO
CITERIORE
L'AQUILA SULMONA T. SULMONA
L'AQUILA SULMONA P.R. SULMONA
L'AQUILA TERAMO SEZ.T. ATRI
L'AQUILA TERAMO SEZ.T. GIULIANOVA
L'AQUILA VASTO T. VASTO
L'AQUILA VASTO P.R. VASTO
LECCE BRINDISI SEZ.T. FASANO
LECCE BRINDISI SEZ.T. FRANCAVILLA
FONTANA
LECCE BRINDISI SEZ.T. MESAGNE
LECCE Pag. 457 BRINDISI SEZ.T. OSTUNI
LECCE LECCE SEZ.T. CAMPI
SALENTINA
LECCE LECCE SEZ.T. CASARANO
LECCE LECCE SEZ.T. GALATINA
LECCE LECCE SEZ.T. GALLIPOLI
LECCE LECCE SEZ.T. MAGLIE
LECCE LECCE SEZ.T. NARDÒ
LECCE LECCE SEZ.T. TRICASE
MESSINA BARCELLONA POZZO
DI GOTTO
SEZ.T. LIPARI
MESSINA BARCELLONA POZZO
DI GOTTO
SEZ.T. MILAZZO
MESSINA MESSINA SEZ.T. TAORMINA
MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA
MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA
MESSINA PATTI SEZ.T. SANT'AGATA
DI MILITELLO
MILANO BUSTO ARSIZIO SEZ.T. GALLARATE
MILANO BUSTO ARSIZIO SEZ.T. SARONNO
MILANO COMO SEZ.T. CANTÙ
MILANO COMO SEZ.T. ERBA
MILANO COMO SEZ.T. MENAGGIO
MILANO MILANO SEZ.T. CASSANO D'ADDA
MILANO MILANO SEZ.T. LEGNANO
MILANO MILANO SEZ.T. RHO
MILANO MONZA SEZ.T. DESIO
MILANO SONDRIO SEZ.T. MORBEGNO
MILANO VARESE SEZ.T. LUINO
MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO
MILANO VIGEVANO SEZ.T. ABBIATEGRASSO
MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO
MILANO VOGHERA T. VOGHERA
MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA
NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO
NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO
NAPOLI Pag. 458 AVELLINO SEZ.T. CERVINARA
NAPOLI BENEVENTO SEZ.T. AIROLA
NAPOLI BENEVENTO SEZ.T. GUARDIA
SANFRAMONDI
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. AFRAGOLA
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. CAPRI
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. CASORIA
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. FRATTAMAGGIORE
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. ISCHIA
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. MARANO DI
NAPOLI
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. PORTICI
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. POZZUOLI
NAPOLI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
SEZ.T. AVERSA
NAPOLI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
SEZ.T. CARINOLA
NAPOLI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
SEZ.T. CASERTA
NAPOLI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
SEZ.T. MARCIANISE
NAPOLI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
SEZ.T. PIEDIMONTE
MATESE
NAPOLI SANT'ANGELO
DEI LOMBARDI
T. SANT'ANGELO
DEI LOMBARDI
NAPOLI SANT'ANGELO
DEI LOMBARDI
P. R. SANT'ANGELO
DEI LOMBARDI
NAPOLI TORRE
ANNUNZIATA
SEZ.T. CASTELLAMMARE
DI STABIA
NAPOLI TORRE
ANNUNZIATA
SEZ.T. GRAGNANO
NAPOLI TORRE
ANNUNZIATA
SEZ.T. SORRENTO
NAPOLI TORRE
ANNUNZIATA
SEZ.T. TORRE
DEL GRECO
PALERMO AGRIGENTO SEZ.T. CANICATTÌ
PALERMO AGRIGENTO SEZ.T. LICATA
PALERMO MARSALA SEZ.T. CASTELVETRANO
PALERMO Pag. 459 MARSALA SEZ.T. MAZARA
DEL VALLO
PALERMO MARSALA SEZ.T. PARTANNA
PALERMO PALERMO SEZ.T. BAGHERIA
PALERMO PALERMO SEZ.T. CARINI
PALERMO PALERMO SEZ.T. MONREALE
PALERMO PALERMO SEZ.T. PARTINICO
PALERMO TERMINI IMERESE SEZ.T. CEFALÙ
PALERMO TERMINI IMERESE SEZ.T. CORLEONE
PALERMO TRAPANI SEZ.T. ALCAMO
PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO
PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. ASSISI
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. CITTÀ DI
CASTELLO
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. FOLIGNO
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. GUBBIO
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. TODI
POTENZA MATERA SEZ.T. PISTICCI
POTENZA MELFI T. MELFI
POTENZA MELFI P.R. MELFI
REGGIO
CALABRIA
LOCRI SEZ.T. SIDERNO
REGGIO
CALABRIA
PALMI SEZ.T. CINQUEFRONDI
REGGIO
CALABRIA
REGGIO
CALABRIA
SEZ.T. MELITO DI
PORTO SALVO
ROMA CASSINO SEZ.T. SORA
ROMA CIVITAVECCHIA SEZ.T. BRACCIANO
ROMA FROSINONE SEZ.T. ALATRI
ROMA FROSINONE SEZ.T. ANAGNI
ROMA LATINA SEZ.T. GAETA
ROMA LATINA SEZ.T. TERRACINA
ROMA RIETI SEZ.T. POGGIO MIRTETO
ROMA ROMA SEZ.T. OSTIA
ROMA Pag. 460 TIVOLI SEZ.T. CASTELNUOVODI
PORTO
ROMA TIVOLI SEZ.T. PALESTRINA
ROMA VELLETRI SEZ.T. ALBANO LAZIALE
ROMA VELLETRI SEZ.T. ANZIO
ROMA VELLETRI SEZ.T. FRASCATI
ROMA VITERBO SEZ.T. CIVITACASTELLANA
ROMA VITERBO SEZ.T. MONTEFIASCONE
SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA
SALERNO SALA CONSILINA SEZ.T. SAPRI
SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA
SALERNO SALERNO SEZ.T. AMALFI
SALERNO SALERNO SEZ.T. CAVA DE’ TIRRENI
SALERNO SALERNO SEZ.T. EBOLI
SALERNO SALERNO SEZ.T. MERCATO
SAN SEVERINO
SALERNO SALERNO SEZ.T. MONTECORVINO
ROVELLA
SASSARI SASSARI SEZ.T. ALGHERO
SASSARI TEMPIO
PAUSANIA
SEZ.T. LA MADDALENA
SASSARI TEMPIO
PAUSANIA
SEZ.T. OLBIA
TARANTO TARANTO SEZ.T. GINOSA
TARANTO TARANTO SEZ.T. GROTTAGLIE
TARANTO TARANTO SEZ.T. MANDURIA
TARANTO TARANTO SEZ.T. MARTINA FRANCA
TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME
TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME
TORINO ALBA T. ALBA
TORINO ALBA SEZ.T. BRA
TORINO ALBA P.R. ALBA
TORINO ALESSANDRIA SEZ.T. NOVI LIGURE
TORINO CASALE
MONFERRATO
T. CASALE
MONFERRATO
TORINO CASALE
MONFERRATO
P.R. CASALE
MONFERRATO
TORINO Pag. 461 MONDOVÌ T. MONDOVÌ
TORINO MONDOVÌ P.R. MONDOVÌ
TORINO NOVARA SEZ.T. BORGOMANERO
TORINO PINEROLO T. PINEROLO
TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO
TORINO SALUZZO T. SALUZZO
TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO
TORINO TORINO SEZ.T. CHIVASSO
TORINO TORINO SEZ.T. CIRIÈ
TORINO TORINO SEZ.T. MONCALIERI
TORINO TORINO SEZ.T. SUSA
TORINO TORTONA T. TORTONA
TORINO TORTONA P.R. TORTONA
TORINO VERBANIA SEZ.T. DOMODOSSOLA
TORINO VERCELLI SEZ.T. VARALLO
TRENTO TRENTO SEZ.T. BORGO
VALSUGANA
TRENTO TRENTO SEZ.T. CAVALESE
TRENTO TRENTO SEZ.T. CLES
TRENTO TRENTO SEZ.T. TIONE DI TRENTO
TRIESTE PORDENONE SEZ.T. SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO
TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO
TRIESTE UDINE SEZ.T. CIVIDALE DEL FRIULI
TRIESTE UDINE SEZ.T. PALMANOVA
VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA BELLUNO SEZ.T. PIEVE DI CADORE
VENEZIA PADOVA SEZ.T. CITTADELLA
VENEZIA PADOVA SEZ.T. ESTE
VENEZIA ROVIGO SEZ.T. ADRIA
VENEZIA TREVISO SEZ.T. CASTELFRANCO
VENETO
VENEZIA TREVISO SEZ.T. CONEGLIANO
VENEZIA Pag. 462 TREVISO SEZ.T. MONTEBELLUNA
VENEZIA VENEZIA SEZ.T. CHIOGGIA
VENEZIA VENEZIA SEZ.T. DOLO
VENEZIA VENEZIA SEZ.T. PORTOGRUARO
VENEZIA VENEZIA SEZ.T. SAN DONÀ DI PIAVE
VENEZIA VERONA SEZ.T. LEGNAGO
VENEZIA VERONA SEZ.T. SOAVE
VENEZIA VICENZA SEZ.T. SCHIO

   c) l'Allegato 1 (articolo 2, comma 1, lettera a) – Tabella A – è sostituito dal seguente:

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI ANCONA

  Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

  Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta.

TRIBUNALE DI FERMO

  Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangelì, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

TRIBUNALE DI MACERATA

  Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Pag. 463Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

TRIBUNALE DI PESARO

  Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino.

CORTE DI APPELLO DI BARI

TRIBUNALE DI BARI

  Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano.

TRIBUNALE DI FOGGIA

  Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

TRIBUNALE DI TRANI

  Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

  Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granagliene, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Porretta Pag. 464Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

TRIBUNALE DI FERRARA

  Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

TRIBUNALE DI FORLÌ

  Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.

TRIBUNALE DI MODENA

  Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagiano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Frignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

TRIBUNALE DI PARMA

  Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tomolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Zibello.

TRIBUNALE DI PIACENZA

  Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.

TRIBUNALE DI RAVENNA

  Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

  Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco Pag. 465di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

TRIBUNALE DI RIMINI

  Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Mordano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

TRIBUNALE DI BERGAMO

  Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesie, Arzago d'Adda, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Bianzano, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d'Adda, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Calvenzano, Camerata Cornelio, Canonica d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d'Adda, Casnigo, Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano Sant'Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fino del Monte,. Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, Leffe, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzzana, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d'Adda, Moio de’ Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pognano, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Paolo d'Argon, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica, Pag. 466Vigano San Martino, Vigolo, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno.

TRIBUNALE DI BRESCIA

  Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Fiero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paltone, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda,. Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Seno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Sellerò, Seniga, Serie, Sirmione, Solano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano-Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone.

TRIBUNALE DI CREMONA

  Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca’ d'Andrea, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella de’ Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia de’ Botti, Corte de’ Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Crederà Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de’ Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola, Pag. 467San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Torre de’ Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido.

TRIBUNALE DI MANTOVA

  Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

TRIBUNALE DI CAGLIARI

  Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

TRIBUNALE DI LANUSEI

  Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

TRIBUNALE DI ORISTANO

  Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Aliai, Arborea, Ardauli, Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Belvì, Bidonì, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Desulo, Dualchi, Flussio, Fordongianus, Gadoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Lei, Macomer, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortueri, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pag. 468Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala, Simaxis, Sindia, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

TRIBUNALE DI NUORO

  Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtellì, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè.

TRIBUNALE DI SASSARI

  Alà dei Sardi, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Buddusò, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tuia, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone.

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

  Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

  Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatine, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

TRIBUNALE DI ENNA

  Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

TRIBUNALE DI GELA

  Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi.

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

  Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo.

Pag. 469

TRIBUNALE DI ISERNIA

  Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

TRIBUNALE DI LARINO

  Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

  Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini.

TRIBUNALE DI CATANIA

  Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Cesarò, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, San Teodoro, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.

TRIBUNALE DI RAGUSA

  Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

TRIBUNALE DI SIRACUSA

  Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Feria, Fioridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

  Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Paludi, Papasidero, Pietrapaola, Piataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, Pag. 470San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

TRIBUNALE DI CATANZARO

  Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise.

TRIBUNALE DI COSENZA

  Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santa Caterina Albanese, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano.

TRIBUNALE DI CROTONE

  Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

  Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli.

TRIBUNALE DI PAOLA

  Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro.

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

  Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Pag. 471Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

TRIBUNALE DI AREZZO

  Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

TRIBUNALE DI FIRENZE

  Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci.

TRIBUNALE DI GROSSETO

  Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Mandano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.

TRIBUNALE DI LIVORNO

  Bibbona, Canapiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Guardistallo, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

TRIBUNALE DI LUCCA

  Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.

TRIBUNALE DI PISA

  Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra.

TRIBUNALE DI PISTOIA

  Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Lardano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Pag. 472Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

TRIBUNALE DI PRATO

  Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Calano, Prato, Vaiano, Vernio.

TRIBUNALE DI SIENA

  Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

  Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orerò, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Varese Ligure, Vobbia, Zoagli.

TRIBUNALE DI IMPERIA

  Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi.

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

  Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

TRIBUNALE DI MASSA

  Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Cornano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

TRIBUNALE DI SAVONA

  Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Arnasco, Pag. 473Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

TRIBUNALE DI AVEZZANO

  Tribunale di Avezzano: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de’ Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

TRIBUNALE DI CHIETI

  Tribunale di Chieti: Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Taranta Peligna, Torrevecchia Teatina, Villamagna. Sezione di Ortona: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Orecchio, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Tello, Vacri.

TRIBUNALE DI L'AQUILA

  Tribunale di L'Aquila: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

TRIBUNALE DI LANCIANO

  Tribunale di Lanciano: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Casoli, Castel Frentano, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fossacesia, Frisa, Gamberale, Gessopalena, Lanciano, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria.

TRIBUNALE DI PESCARA

  Tribunale di Pescara: Città Sant'Angelo, Montesilvano, Pescara, Spoltore. Brittoli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Cepagatti, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Moscufo, Penne, Pianella, Picciano, Vicoli, Villa Celiera. Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia Pag. 474a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani.

TRIBUNALE DI SULMONA

  Tribunale di Sulmona: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

TRIBUNALE DI TERAMO

  Tribunale di Teramo: Ancarano, Alba Adriatica, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campii, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia.

TRIBUNALE DI VASTO

  Tribunale di Vasto: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Torrebruna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina,

CORTE DI APPELLO DI LECCE

TRIBUNALE DI BRINDISI

  Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

TRIBUNALE DI LECCE

  Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de’ Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Mordano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

  Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Pag. 475Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

  Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi.

TRIBUNALE DI MESSINA

  Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

TRIBUNALE DI PATTI

  Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

  Albizzate, Arconate, Arese, Arluno, Arsago Seprio, Bareggio, Bernate Ticino, Besnate, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casale Litta, Casorate Sempione, Casorezzo, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Inveruno, Jerago con Orago, Lainate, Legnano, Lonate Pozzolo, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Marnate, Mesero, Mornago, Nerviano, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Ossona, Parabiago, Pero, Fogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Saronno, Sedriano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Vanzago, Vergiate, Villa Cortese, Vittuone, Vizzola Ticino.

TRIBUNALE DI COMO

  Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d'Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Pag. 476Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Como, Corrido, Cremia, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Parè, Peglio, Pellio Intelvi, Pianelle del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Turate, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.

TRIBUNALE DI LECCO

  Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Sellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Elio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Rebbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de’ Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

TRIBUNALE DI LODI

  Abbadia Cerreto, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Cambiago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Cassano d'Adda, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Gessate, Gorgonzola, Graffignana, Grezzago, Guardamiglio, Inzago, Liscate, Livraga, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Masate, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Melzo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pessano con Bornago, Pieve Fissiraga, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Settala, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Vaprio d'Adda, Vignate, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico.

Pag. 477

TRIBUNALE DI MILANO

  Assago, Baranzate, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Busserò, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cornano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Limbiate, Milano, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

TRIBUNALE DI MONZA

  Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.

TRIBUNALE DI PAVIA

  Abbiategrasso, Alagna, Albairate, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida de’ Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Besate, Binasco, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Bubbiano, Calvignano, Calvignasco, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casarile, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecina, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Cisliano, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Gaggiano, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Gudo Visconti, Inverno e Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Morimondo, Mornico Losana, Mortara, Motta Visconti, Nicorvo, Noviglio, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Ozzero, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de’ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Robecco sul Naviglio, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rosate, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de’ Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de’ Negri, Torre d'isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travaco, Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vermezzo, Pag. 478Vernate, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zelo Surrigone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zibido San Giacomo, Zinasco.

TRIBUNALE DI SONDRIO

  Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Berna, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

TRIBUNALE DI VARESE

  Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardelle, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Gornate- Olona, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI AVELLINO

  Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Pag. 479Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina.

TRIBUNALE DI BENEVENTO

  Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Carife, Casalbore, Casalduni, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Luogosano, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, San Sossio Baronia, Santa Croce del Sannio, Sant'Agata de’ Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli.

TRIBUNALE DI NAPOLI

  Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Ercolano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano, Serrara Fontana.

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

  Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca.

TRIBUNALE DI NOLA

  Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

  Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Pag. 480Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San. Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Torà e Piccini, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

  Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

  Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana.

TRIBUNALE DI MARSALA

  Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salerai, Vita.

TRIBUNALE DI PALERMO

  Altofonte, Balestrate, Borgetto, Camporeale, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini, Torretta, Trappeto, Ustica, Villabate.

TRIBUNALE DI SCIACCA

  Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Ciandana, Gibellina, Lucca Sicula, Menfi, Monte vago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

  Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.

TRIBUNALE DI TRAPANI

  Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erìce, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

  Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Cordano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Pag. 481Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica.

TRIBUNALE DI SPOLETO

  Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

TRIBUNALE DI TERNI

  Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Padano, Parrano, Penna in Teverina, Piegaro, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

  Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Calvera, Carbone, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Ispani, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nemoli, Noepoli, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rivello, Roccanova, Rotonda, Sala Consilina, Salvitelle, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Severino Lucano, Santa Marina, Sant'Arcangelo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sarconi, Sassano, Senise, Spinoso, Teana, Teggiano, Terranova di Pollino, Torraca, Tortorella, Trecchina, Vibonati, Viggianello.

TRIBUNALE DI MATERA

  Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

TRIBUNALE DI POTENZA

  Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI LOCRI

  Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Pag. 482Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Piatì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

TRIBUNALE DI PALMI

  Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

  Africo, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

  Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Galluccio, Isola del Liri, Itri, Mignano Monte Lungo, Minturno, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Cornino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

  Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano.

TRIBUNALE DI FROSINONE

  Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Amara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Poti, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.

TRIBUNALE DI LATINA

  Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina.

TRIBUNALE DI RIETI

  Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Torà, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Pag. 483Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nazzano, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Molano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Ponzano Romano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone, Varco Sabino.

TRIBUNALE DI ROMA

  Roma.

TRIBUNALE DI TIVOLI

  Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespolo, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo.

TRIBUNALE DI VELLETRI

  Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

  Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

  Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de’ Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano.

Pag. 484

TRIBUNALE DI SALERNO

  Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Atrani, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castiglione dei Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare.

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

  Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Frignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

  Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Bruno, Subbio, Cabella Ligure, Calamandrana, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Molina, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cerreto Grue, Cessole, Cortiglione, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fontanile, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Incisa Scapaccino, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Mombaldone, Mombaruzzo, Momperone, Monastero Bormida, Mongiardino Ligure, Monleale, Montabone, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Ovada, Oviglio, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pioverà, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quaranti, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta Palafea, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serole, Serravalle Scrivia, Sessame, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Vesime, Vignole Borbera, Pag. 485Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

TRIBUNALE DI AOSTA

  Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anseime, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinite’, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Introd, Issime, Issogne, Jovencan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Pre-Saint-Didier, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve.

TRIBUNALE DI ASTI

  Agliano Terme, Alba, Albaretto della Torre, Albugnano, Antignano, Aramengo, Arguello, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belveglio, Benevello, Bergolo, Berzano di San Pietro, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Buttigliera d'Asti, Calosso, Camerano Casasco, Camo, Canale, Canelli, Cantarana, Capriglio, Carmagnola, Casorzo, Cassinasco, Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Altero, Castellerò, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cellarengo, Celle Enomondo, Ceresole Alba, Cerreto d'Asti, Cerretto Langhe, Cerro Tanaro, Cervere, Cherasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cissone, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corneliano d'Alba, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cravanzana, Cunico, Diano d'Alba, Dusino San Michele, Feisoglio, Ferrere, Frinco, Gorzegno, Govone, Grana, Grinzane Cavour, Guarene, Isola d'Asti, Isolabella, La Morra, Lequio Berria, Levice, Loazzolo, Magliano Alfieri, Mango, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Monforte d'Alba, Mongardino, Montà, Montafia, Montaldo Roero, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montelupo Albese, Montemagno, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Montiglio Monferrato, Moransengo, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Passerano Marmorito, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piea, Pino d'Asti, Piobesi d'Alba, Piovà Massaia, Pocapaglia, Poirino, Portacomaro, Pralormo, Priocca, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Belbo, Rocchetta Tanaro, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scurzolengo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Settime, Sinio, Soglio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tigliole, Tonengo, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Valfenera, Verduno, Vezza d'Alba, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

TRIBUNALE DI BIELLA

  Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Pag. 486Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

TRIBUNALE DI CUNEO

  Acceglio, Aisone, Alto, Argenterà, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Fiasco, Pietraporzio, Piozzo, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca, de’ Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Somano, Stroppo, Tarantasca, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco.

TRIBUNALE DI IVREA

  Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Noie, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Pag. 487Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano.

TRIBUNALE DI NOVARA

  Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Fogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

TRIBUNALE DI TORINO

  Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candido, Cantalupa, Caprie, Carignano, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio, San Glorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera.

TRIBUNALE DI VERBANIA

  Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannerò Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Pag. 488Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

TRIBUNALE DI VERCELLI

  Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alfiano Natta, Alice Castello, Altavilla Monferrato, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Balzola, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo San Martino, Borgo Vercelli, Borgosesia, Bozzole, Breia, Buronzo, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casale Monferrato, Casanova Elvo, Castelletto Merli, Cella Monte, Cellio, Cereseto, Cerrina Monferrato, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coniolo, Conzano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crevacuore, Crova, Cuccaro Monferrato, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Gattinara, Ghislarengo, Giarole, Gifflenga, Grazzano Badoglio, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mirabello Monferrato, Mollia, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Moncrivello, Morano sul Po, Motta de’ Conti, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olcenengo, Oldenico, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Penango, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rosignano Monferrato, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Sala Monferrato, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, San Giorgio Monferrato, Santhià, Scopa, Scopello, Serralunga di Crea, Serravalle Sesia, Solonghello, Sostegno, Stroppiana, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Valmacca, Varallo, Vercelli, Vignale Monferrato, Villa del Bosco, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villarboit, Villata, Vocca.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

TRIBUNALE DI ROVERETO

  Ala, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Magasa, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano.

TRIBUNALE DI TRENTO

  Albiano, Aldeno, Ambiar, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bersone, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone Terme, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Flemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Cornano terme, Commezzadura, Condino, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiavè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Pag. 489Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffre-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zuclo.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO/BOZEN

TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN

  Aldino/Aldein, Andriano/Andrian, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrasse, Avelengo/Hafling, Badia/Abtei, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Braies/Prags, Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Bronzolo/Branzoll, Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstrasse, Campo di Trens/Freienfeld, Campo Tures/Sand in Taufers, Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Castelrotto/Kastelruth, Cermes/Tscherms, Chienes/Kiens, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstrasse, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstrasse, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta/Graun im Vinschgau, Dobbiaco/Toblach, Egna/Neumarkt, Falzes/Pfalzen, Fiè allo Sciliar/Vals am Schlern, Fortezza/Franzensfeste, Funes/Villnoess, Gais/Gais, Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen, Laces/Latsch, Lagundo/Algund, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lana/Lana, Lasa/Laas, Lauregno/Laurein, Luson/Luesen, Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstrasse, Malles Venosta/Mals, Marebbe/Enneberg, Marlengo/Marling, Martello/Martell, Meltina/Moelten, Merano/Meran, Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten, Montagna/Montan, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/St. Ulrich, Parcines/Partschins, Perca/Percha, Plaus/Plaus, Ponte Gardena/Waidbruck, Postal/Burgstall, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch, Predoi/Prettau, Proves/Proveis, Racines/Ratschings, Rasun Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di Pusteria/Muehlbach, Rodengo/Rodeneck, Salorno/Salurn, San Candido/Innichen, San Genesio Atesino/Jenesien, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San Pancrazio/St. Pankraz, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Groeden, Sarentino/Sarntal, Scena/Schenna, Selva dei Molini/Muehlwald, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groeden, Senales/Schnals, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Sesto/Sexten, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Terento/Terenten, Terlano/Terlan, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstrasse, Tesimo/Tisens, Tires/Tiers, Tirolo/Tirol, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Tubre/Taufers im Muenstertal, Ultimo/Ulten, Vadena/Pfatten, Val di Vizze/Pfitsch, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Velturno/Feldthurns, Verano/Voeran, Villabassa/Niederdorf, Villandro/Villanders, Vipiteno/Sterzing.

Pag. 490

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA

  Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Viliesse.

TRIBUNALE DI PORDENONE

  Andreis, Annone Veneto, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Caorle, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

TRIBUNALE DI TRIESTE

  Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE

  Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonarz, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BELLUNO

  Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borea di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Pag. 491Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mei, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

TRIBUNALE DI PADOVA

  Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

TRIBUNALE DI ROVIGO

  Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vò.

TRIBUNALE DI TREVISO

  Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Galarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pag. 492Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

TRIBUNALE DI VENEZIA

  Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Flesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

TRIBUNALE DI VERONA

  Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costernano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

TRIBUNALE DI VICENZA

  Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Serici, Campolongo sul Brenta, Carré, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussoline, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Pag. 493Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.
16. 3. Colletti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire la messa in sicurezza antisismica degli uffici giudiziari e di agevolare la prosecuzione della loro attività, nei casi in cui un edificio ad essa destinato sia dichiarato non in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione antisismica, il Ministro della giustizia, valutata la situazione e sentito procuratore generale, può disporre l'utilizzo temporaneo di altra struttura, anche se ubicata in comune diverso, purché nel medesimo circondario giudiziario, preferenzialmente utilizzando le strutture già destinate alla funzione giudiziaria rimaste inutilizzate a seguito del processo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di cui decreto legislativo 7 settembre 2012. n. 155 e successive modificazioni.
16. 1. Minardo, Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ripristino e spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace aventi sede nei territori colpiti dal sisma).

  1. I comuni di Amandola, Amatrice, Campli, Cingoli, Montegiorgio, Montereale, Montorio al Vomano, San Severino Marche, Tolentino, anche consorziati o costituiti in unione tra loro, e le comunità montane che interessano i medesimi comuni possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle strutture occorrenti per il funzionamento e per l'erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente, esclusivamente per i predetti comuni, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, n. 156 del 2012 è riaperto sino al sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi, dei medesimi comuni, compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 30 settembre 2017 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Con decreto del Ministro della giustizia, avente natura non regolamentare, è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici di cui al presente comma. Si applicano i commi 4 e 5, come modificato dal presente articolo, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
  2. Sino alla scadenza del triennio successivo alla data di pubblicazione sulla Pag. 494Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, sesto periodo, le spese per il funzionamento e per l'erogazione del servizio giustizia degli uffici del giudice di pace ripristinati a norma del comma 1 sono sostenute dal Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 526, 527, 528, 529 e 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Sino alla scadenza del triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le spese per il funzionamento e per l'erogazione del servizio giustizia, ivi incluse quelle relative al fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dai comuni, degli uffici del giudice di pace di Fabriano e Norcia, mantenuti a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono sostenute dal Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 526, 527, 528, 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Gli uffici giudiziari di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono del personale amministrativo messo a disposizione dai comuni interessati a norma del comma 1 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, sulla base di convenzioni stipulate tra i predetti comuni e il Ministero della giustizia. In tali convenzioni sono fissati i parametri secondo i quali le spese per il funzionamento e per l'erogazione del servizio giustizia di cui ai commi 2 e 3, ivi incluse quelle relative al personale amministrativo di cui al periodo precedente, sono sostenute dal Ministero della giustizia. Qualora i comuni interessati non mettano a disposizione personale amministrativo adeguato per numero e per profili professionali si provvede a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dal presente articolo.
  5. Successivamente alla scadenza del termine di cui ai commi 2 e 3 le spese di cui al presente articolo sono automaticamente trasferite a carico dei comuni di cui al comma 1 che hanno proposto richiesta di ripristino a norma del medesimo comma ovvero dei comuni di cui al comma 2.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, le parole «per un periodo superiore a un anno» sono soppresse.
16. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica 2017).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Pag. 495ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  4. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis, comma 11-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 che ha modificato l'articolo 7, comma 6-septies, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 sono sostituite dalle seguenti: «I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o di un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
  5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è concesso solo all'interno dello stesso comune.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal Pag. 496decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.
  7. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è aggiunto il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
16. 02. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori).

  1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge 125/2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:
   a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;
   b) i requisiti e le capacità di cui alla lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
   c) Ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
   d) Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera a).
16. 03. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Presidi sanitari).

  1. Con riferimento al territorio dei comuni che ricadono nel cratere sismico, Pag. 497la regione Abruzzo, nell'ambito della propria attività di razionalizzazione delle strutture sanitarie, provvede alla conferma dei presidi sanitari e delle strutture ospedaliere, nella loro composizione antecedente alla crisi sismica del 6 aprile 2009.
16. 04. Castiello, Grimoldi.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 e per gli eventi sismici del 18 gennaio 2017, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 e degli eventi sismici del 18 gennaio 2017, erano residenti o avevano la sede principale dell'attività esercitata nei Comuni di cui all'allegato 2, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano d'ufficio, salvo espressa rinuncia dell'interessato. Le cancellerie comunicano tramite PEC la data del rinvio ai difensori interessati.
17. 2. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Sopprimere il comma 2.
17. 1. Tancredi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

Art. 17-bis.
(Differimento termini della modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo).

  1. Per le esigenze di funzionalità della rete ospedaliera della Regione Abruzzo, nelle zone connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, di cui al decreto-legge 39/2009 e al decreto-legge 189/2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, tutti i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera sono sospesi fino al 31 dicembre 2019.
17. 02. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sospensione di termini in materia di sanità).

  1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009 del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, non si applicano, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70.
17. 01. Castricone, Tancredi, Amato.

Pag. 498

ART. 18.

  All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, lettera a):
    al numero 1), dopo le parole: Regioni, province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;
    al numero 3) dopo le parole: Regioni, delle Province, dei Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti parco nazionali il cui territorio è ricompresi in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;
    al numero 3) dopo le parole: per l'assunzione da parte delle Regioni delle Province o dei Comuni interessati aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei comuni di cui agli allegati 1 e 2;
   2) al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
    a-bis) al comma 1 dopo le parole: «e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché da parte degli Enti parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2»;
   a-ter) al comma 2, primo periodo, le parole: «il Comune è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune e gli Enti parco nazionali sono autorizzati» e al secondo periodo dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «e gli Enti parco nazionali»;
   a-quater) al comma 3, le parole: «il Comune può procedere» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune e gli Enti parco nazionali possono procedere».
18. 65. Borghi, Mariani, Ginoble, Carrescia, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) numero 3) dopo le parole: Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.
*18. 31. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) numero 3) dopo le parole: Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero Pag. 499da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.
*18. 28. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni pubbliche regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3), primo periodo, dopo le parole: per l'assunzione da parte delle Province e del Comuni interessati., aggiungere: Oltre ai suddetti soggetti istituzionali, le previsioni di cui al periodo precedente, si applicano anche agli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.
18. 32. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al quarto periodo, le parole: «0,75 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni» e le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6 milioni». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
18. 13. Tancredi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: della durata massima di due anni aggiungere le seguenti: non prorogabili e non rinnovabili.
18. 25. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.
*18. 33. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.
*18. 34. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è autorizzato al conferimento di incarichi professionali per le finalità di cui alla presente legge, fino ad un massimo di 150.000 euro.
18. 30. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: quarto periodo, inserire le seguenti: e per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,.
18. 3. Pastorelli.
(Inammissibile)

Pag. 500

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto» sono soppresse;
   b-ter) al medesimo comma 3 dell'articolo 50-bis dopo la parola: «imparzialità» sono aggiunte le seguenti: «in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2016. La selezione può essere effettuata dall'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 sulla base della richiesta dei Comuni della Regione di appartenenza»;
   b-quater) al medesimo comma 3 dell'articolo 50-bis sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alla disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia».
18. 14. Tancredi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare Segretari Comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno».
*18. 18. Tancredi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare Segretari Comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno».
*18. 19. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi Pag. 5011 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare Segretari Comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno».
*18. 35. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare Segretari Comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno».
*18. 50. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari comunali in disponibilità presso l'ufficio di ricostruzione o presso i Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari.».
18. 20. Giovanna Sanna.

  Al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.
18. 21. Manzi, Carrescia, Coscia, Mariani, Ghizzoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
   «6-bis. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 in deroga al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   6-ter. Al fine di garantire la continuità amministrativa ed il buon andamento dell'azione amministrativa e gestionale, i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono con propri provvedimenti e nel rispetto del limite complessivo della spesa di personale, di cui al comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in deroga alla normativa vigente, prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale anche dirigenziale a contratto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, inserito negli uffici direttamente impegnati nella gestione dell'emergenza, con particolare riferimento a funzioni tecniche, di sicurezza, di protezione civile e polizia locale, amministrative o contabili. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Allo stesso scopo, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto possono essere instaurati rapporti in deroga alla normativa vigente, fino alla dichiarazione di fine dell'emergenza e comunque Pag. 502entro il 31 dicembre 2018 senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».
18. 17. Tancredi.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «comprovata esperienza» sono aggiunte le seguenti: «in geologia, individuando prioritariamente in questo ambito un rappresentante della sezione di geologia, scuola di scienze e tecnologie dell'Università di Camerino,».
18. 38. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati n. 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Commissario Straordinario con proprio provvedimento concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa.».
18. 36. Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile aggiungere le seguenti: e di vigilanza».
18. 51. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1 dopo le parole: «e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni di cui agli allegati 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché da parte degli enti parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei comuni di cui agli allegati 1 e 2»; al comma 2, primo periodo, le parole: «comune è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune e gli Enti Parco Nazionali sono autorizzati »; al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «comuni» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti parco nazionali»; al comma 3, le parole: «il Comune può procedere» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune e gli Enti Parco Nazionali possono procedere».
18. 29. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle proprie graduatorie o a quelle di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Per le finalità di cui al primo periodo, il comune pubblica all'albo pretorio, sul suo sito informatico e sul sito informatico della provincia e della regione di appartenenza un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei profili professionali da assumere. L'avviso pubblico per manifestazione di interesse specifica i criteri per l'assunzione in caso di presentazione di più candidature per il medesimo profilo professionale. Qualora non vi sia alcuna candidatura per il profilo Pag. 503professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono fatte salve le assunzioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
18. 68. Melilli.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune, in ogni caso,».
18. 4. Pastorelli.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere in fine, le parole: anche con i professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.
18. 39. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: esperti iscritti agli ordini, con le seguenti: professionisti iscritti agli ordini e le parole: nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche con le seguenti: nell'ambito dell'edilizia, della geologia o delle opere pubbliche.
18. 40. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: il numero aggiungere la seguente: complessivo.
18. 26. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento con le seguenti: una quota pari al venti per cento.
*18. 6. D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento con le seguenti: una quota pari al venti per cento.
*18. 7. De Menech.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento con le seguenti: una quota pari al venti per cento.
*18. 2. Pastorelli.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento con le seguenti: una quota pari al venti per cento.
*18. 41. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento con le seguenti: una quota pari al venti per cento.
* 18. 11. Tancredi.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento con le seguenti: una quota pari al venti per cento.
*18. 45. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento con le seguenti: una quota pari al venti per cento.
*18. 53. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Pag. 504

  Al comma 5, alla lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province inserire le seguenti: anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale,.
**18. 24. Pastorelli.

  Al comma 5, alla lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province inserire le seguenti: anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale,.
**18. 55. Sottanelli.

  Al comma 5, alla lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province inserire le seguenti: anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale,.
**18. 66. Melilli.

  Al comma 5, alla lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province inserire le seguenti: anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.
**18. 67. Borghi.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: per le assunzioni aggiungere le seguenti: , previa verifica della possibilità di rientro del personale già trasferito ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
18. 27. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere i seguenti:
  3-septies. Salvo che il contratto collettivo nazionale di comparto non contenga una specifica disciplina, nei casi in cui la prestazione di lavoro da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia impossibilitata per motivazioni oggettive e per cause di forza maggiore derivanti da provvedimenti autoritativi di chiusura degli uffici, è concessa la fruizione di permessi retribuiti nel limite massimo annuo di cinque giornate lavorative. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  3-octies. Gli Enti Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, possono procedere ad attivare procedure concorsuali per assunzione di personale a tempo indeterminato vacante in pianta organica. I medesimi Enti possono altresì Pag. 505prevedere la modifica delle rispettive piante organiche integrandole con profili specifici legati alla attività svolta per l'emergenza conseguente agli eventi del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
18. 61. Ginoble, Castricone.
(Inammissibile)

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati oltre che nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, anche in alternativa ed in forma aggiuntiva rispetto al personale reclutato per mezzo delle suddette procedure di reclutamento, al fine di consentire agli enti locali la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività di supporto alle operazioni di rilievo del danno e di gestione dell'emergenza e di messa in sicurezza degli edifici. A tal fine i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati entro il 2017 possono essere mantenuti in essere fino alla loro scadenza naturale, ed eventualmente rinnovati fino al 31 dicembre 2018, anche qualora l'ente abbia nel frattempo concluso le operazioni di reclutamento di personale previste ai sensi del comma 3.
18. 52. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 5, dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. Al fine di accelerare le funzioni di pianificazione di bacino nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, anche nell'obiettivo di favorire la ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 e al presente decreto, e per predisporre Piani di Assetto Idrogeologico aggiornati, in conseguenza degli eventi sismici nonché degli eccezionali eventi meteorologici occorsi nella seconda decade di gennaio 2017, necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 27 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016, le Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche sono autorizzate ad assumere ulteriori 8 unità professionali con competenze tecnico ed amministrative a supporto delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221. A tal fine, le Regioni possono assumere il personale necessario ad assicurare la piena funzionalità dei compiti assegnati, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 30 luglio 2010 n. 78. Ai relativi oneri, pari a complessivi 1.200.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 56. Tancredi.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. I Sindaci dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 hanno facoltà di nominare segretari comunali appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato. Il servizio prestato in taluno dei suddetti Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ai fini del trattamento economico e giuridico, è considerato come servizio prestato in comune di classe immediatamente superiore, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e alle disposizioni dell'articolo 31 del CCNL Segretari comunali. I maggiori oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, dalla stipula di nuove convenzioni del servizio di segreteria comunale che prevedano un numero di Comuni inferiore rispetto alle precedente convenzione, ovvero dalla nomina di un segretario in Pag. 506servizio esclusivo in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio e i maggiori oneri a carico dei Comuni precedentemente convenzionati, in seguito alla sospensione dell'efficacia delle convenzione o al recesso fino alla naturale scadenza sono a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 300 mila. Le spese derivanti dall'applicazione della presente disposizione non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Per i segretari comunali in disponibilità in servizio nei Comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2, impiegati in qualità di reggenti o supplenti anche a scavalco non è dovuto alcun rimborso al Ministero dell'interno. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307 del 2004.».
18. 37. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
*18. 1. Pastorelli.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
*18. 5. D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
*18. 42. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
*18. 8. De Menech.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
*18. 12. Tancredi.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
*18. 44. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Pag. 507

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
*18. 54. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Al comma 5, lettera c) dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:
  3-septies. I Comuni che confinano con quelli inseriti negli allegati 1 e 2 per lo svolgimento di compiti di natura tecnica o amministrativa strettamente connessi ad attività di progettazione e affidamento dei lavori, servizi e forniture, servizi sociali, direzione dei lavori e controllo sull'esecuzione degli appalti relativi agli eventi sismici, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, nel rispetto dei limiti della dotazione organica dell'Ente, ad assunzioni di personale a tempo determinato a tempo pieno o parziale, della durata massima di due anni, con oneri a carico del proprio bilancio, ciascuno nel numero massimo di una unità a tempo pieno.
18. 23. Carrescia, Petrini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti, Luciano Agostini.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:
  3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazione che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura, verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse.
18. 22. Verini, Carrescia, Melilli, Morani, Manzi.
(Inammissibile)

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:
  3-septies. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso, nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 gennaio 2015 con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della medesima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui alla Pag. 508tabella B del D.P.C.M. 14 aprile 2014. Sono contestualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
18. 47. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
   3-septies. Il personale di ruolo, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile, transita nei ruoli della legge 23 agosto 1988, n. 400. È contestualmente abrogato il ruolo speciale della Protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. È altresì abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
18. 49. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 5, lettera e), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
   3-septies. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici, della qualità dei servizi e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, con le modalità dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi.
18. 48. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:
   3-septies. La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam di cui al Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 procede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ad indire apposita procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato a cui possono attingere gli Enti territoriali per assunzione di Esperti di Protezione civile in possesso di laurea in materie attinente il profilo da ricoprire, per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale, in attività inerenti il profilo, maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione autonoma nel sistema di protezione civile. L'assunzione di tali figure professionali da parte di Comuni, Unioni dei Comuni, Provincie, Città metropolitane e Regioni, è effettuata in deroga alle disposizioni di limitazione del turnover e le relative spese non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 7 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
18. 15. Tancredi.
(Inammissibile)

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:
   3-septies. La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam, di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994 procede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ad indire apposita procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato a cui possono attingere il Commissario straordinario, le Regioni e gli Enti locali per l'assunzione delle seguenti categorie e profili professionali: Categoria D3 Funzionario tecnico Coordinatore sicurezza Categoria e D3 Funzionario tecnico. Strutturista collaudatore. I Comuni colpiti dagli Pag. 509eventi sismici procedono all'assunzioni previa autorizzazione del Commissario straordinario per la ricostruzione, che accerta l'assenza di figure professionali presenti nell'organico dell'ente insufficienti per far fronte alle attività connesse a far fronte alle incombenze. Le spese derivanti dall'applicazione del periodo precedente non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni Nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture oggetto di rendicontazione per la gestione dell'emergenza e le attività di ricostruzione è inserito il costo delle attività svolte dal personale interno, che non potrà mai superare i costi ammissibili in caso di affidamento a soggetti terzi.
18. 16. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno del triennio 2016-2018»;
   b) le parole «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro» sono soppresse.

  5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 0,5 milioni per il 2017 e a 2,5 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 58. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2016-2018».
18. 59. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di accelerare le funzioni di pianificazione di bacino nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, anche nell'obiettivo di favorire la ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e per predisporre Piani di assetto idrogeologico aggiornati, in conseguenza degli eventi sismici nonché degli eccezionali eventi meteorologici occorsi nella seconda decade di gennaio 2017, necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 27 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le Regioni interessate sono autorizzate ad assumere ulteriori n. 8 unità professionali con competenze tecnico ed amministrative a supporto delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, le Regioni possono assumere il personale necessario ad assicurare la piena funzionalità dei compiti assegnati, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai relativi oneri, pari a complessivi 1.200.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di Pag. 510spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 57. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei comuni del Cratere costituiti con la predetta legge 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano altresì le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIP E al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
*18. 10. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei comuni del Cratere costituiti con la predetta legge 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano altresì le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIP E al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
*18. 64. Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di affrontare la situazione emergenziale, e consentire assunzioni a tempo indeterminato di personale infungibile per l'assolvimento delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo, Terni, interessate dagli eventi sismici a far data dall'agosto 2016, non si applica la riduzione del 50 per cento del personale, previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. 43. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 511

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le amministrazioni destinatarie di risorse per l'acquisizione di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata l'autorizzazione a stipulare contratti di durata massima triennale i cui impegni gravano sulle assegnazioni pluriennali disposte dal CIPE per la medesima finalità e ripartite dalla Struttura di missione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o giugno 2014 previa istruttoria del fabbisogno, fermo restando che le erogazioni possono essere effettuate nei limiti delle assegnazioni annuali.
18. 63. Castricone, Amato, Tancredi, D'Incecco, Ginoble.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il personale in esubero presso le amministrazioni pubbliche può essere ricollocato anche nelle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in quelle colpite dagli eccezionali eventi atmosferici.
18. 46. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al personale delle strutture carcerarie comprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
18. 9. Manzi, Carrescia, Lodolini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse rinvenienti dalla rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del richiamato articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225.
18. 62. Castricone, Amato, Tancredi, D'Incecco, Ginoble.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 7 dell'ordinanza 14 dicembre 2016 n. 8, si applicano anche agli interventi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati alle nuove disposizioni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
  2. Il comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è sostituito dal seguente: «I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, Pag. 512o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
18. 044. Castricone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2017, n. 24, sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 012. Tancredi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 039. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 09. De Menech.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 023. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 Pag. 513sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 03. Pastorelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 04. D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 01. Pastorelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 040. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 037. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 Pag. 514novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 024. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 05. D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 08. De Menech.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 02. Pastorelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le Pag. 515seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 025. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 041. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» Pag. 516sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 07. De Menech.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 06. D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 035. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Pag. 517agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 022. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato).

  1. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ubicati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria il termine di cui al comma 467 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è prorogato al 31 Marzo 2017.
18. 010. Fusilli, D'Incecco, Ginoble.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato).

  1. Per i comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria il termine di cui al comma 467 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è prorogato al 31 marzo 2017.
18. 011. Fusilli, D'Incecco, Ginoble.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma).

  All'articolo 26 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
   al comma 1, le parole: «per l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli esercizi finanziari 2016 e 2017»;
   al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e 127.000 euro per l'esercizio finanziario 2017».
18. 013. Carrescia, Manzi, Luciano Agostini, Morani, Petrini, Lodolini, Marchetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1 e delle province in cui questi ricadono, e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e delle province in cui questi ricadono, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi enti locali, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni.
18. 014. Lodolini.

Pag. 518

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'allegato 2, articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti comuni:
  Regione Abruzzo:
   1) Isola del Gran Sasso;
   2) Colledara;
   3) Castel Castagna;
   4) Farindola;
   5) Cagnano Amiterno;
   6) Barete;
   7) Pizzoli.
18. 015. Ginoble.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Chiusura degli uffici pubblici disposta con Ordinanza Prefettizia).

  1. I giorni di assenza dei dipendenti pubblici derivanti dalla chiusura degli uffici pubblici disposta con ordinanza prefettizia al fine di scongiurare situazioni di pregiudizio per la pubblica sicurezza di cui agli articoli 2 e 14 della legge 24 febbraio 1993, n. 225 e dell'articolo 2 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, sono congedi retribuiti.
  2. I congedi retribuiti, di cui al comma 1, si concedono qualora il Contratto Collettivo Nazionale di Comparto non contenga una specifica disciplina in materia.
  3. Il presente articolo si applica agli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di spesa complessivo di euro 10.000.000, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
  5. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal comma 1 con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18. 016. Castricone, Amato, Ginoble.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo speciale in favore dei comuni).

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
  «7. È istituito un Fondo Speciale in favore dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinata per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
  8. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».

  Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1:
   alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono Pag. 519sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera l), le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
18. 017. Tancredi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la regione Abruzzo il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.
  2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente Legge, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
   a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
   b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
   c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

  4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.
  5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
  7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.
  8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  9. La regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
  10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
  11. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti Pag. 520residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
  13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
* 18. 018. Vezzali, D'Agostino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la regione Abruzzo).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la Regione Abruzzo il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.
  2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
   a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
   b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
   c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Pag. 521

  4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.
  5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
  7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.
  8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  9. La Regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
  10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
  11. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
  13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
* 18. 028. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 Pag. 522aprile 2016, n. 50 e all'articolo 7 dell'ordinanza 14 dicembre 2016 n. 8, si applicano anche agli interventi del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati alle nuove disposizioni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
  2. Il comma 11-bis, dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 è sostituito dal seguente:
  «I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
18. 019. Castricone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2106, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, il comma 3, primo periodo, è sostituito con il seguente:
  «3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e delle Province in cui questi ricadono, e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e delle Province in cui questi ricadono, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi enti locali, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni».
18. 020. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo speciale in favore dei Comuni).

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
  «7. È istituito un Fondo Speciale in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinato per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
  8. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019 che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente Pag. 523tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».

  Conseguentemente all'articolo 52, comma 1:
   alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera l), le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
18. 021. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. In qualità di autorità comunale di protezione civile e nell'ambito dell'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il sindaco può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione nel caso in cui non possa farvi fronte con proprio personale di servizio.
18. 026. Baldelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella Regione Abruzzo, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 61-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.
  4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con Pag. 524quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei Comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificata dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter comma 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella legge 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge 134/2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a, b e c dell'articolo 50 decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 129, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  6. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazione e integrazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
  7. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis comma 11-bis della legge n. 99 Gazzetta Ufficiale 196 del 22 agosto 2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-septies della legge n. 71 del 2013 sono sostituite dalle seguenti: «I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
  8. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 39, articolo 3, comma 1, lettera a), convertito nella legge del 24 giugno 2009 n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.Pag. 525
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge 229/2016, di conversione dei decreti-legge n. 189 del 2016 e n. 225 del 2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni con legge n. 77 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni.
  10. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo le parole «alloggio equivalente» si inseriscono: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà».
  11. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-quater della legge n. 134 del 7 agosto 2012 è inserito il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
  12. Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:
   a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;
   b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
   c) ai fini di cui alle lettere precedenti, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
   d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera a). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
18. 027. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Ai Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o edifici sia pubblici che privati in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi con o conseguenti agli eccezionali Pag. 526eventi meteorologici, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o all'esecuzione di opere pubbliche.
  2. A tal fine il Sindaco predispone un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
   a) gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle persone evacuate a seguito del rischio frana;
   b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi;
   c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

  3. Il piano deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.
  4. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  5. I contributi sono erogati ai Comuni previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento franoso in argomento ed il danno subito.
  6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more della quantificazione delle risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.
18. 029. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e da un rappresentante dell'Associazione dei comuni regionale (Anci Regionale)».
  2. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «agli enti locali interessati,» sono aggiunte le seguenti: «sentite le ANCI regionali,».
18. 030. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «reti di pubblici servizi» è aggiunto il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.».
18. 031. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, dopo le parole: «il Ministro dei beni e delle attività Pag. 527culturali e del turismo» sono aggiunte le parole: «, il presidente dell'ANCI».
18. 032. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le parole «e i comuni».
18. 033. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «regioni interessate» sono aggiunte le parole: «e i comuni interessati.»
18. 034. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo speciale in favore dei Comuni).

  All'articolo 44, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
  «7. È istituito un Fondo Speciale in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinato per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
  8. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.».

  Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1:
   alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
18. 036. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito degli eventi sismici a far data dall'agosto 2017).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato Pag. 528dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge 134/12, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 77/09 e successive modificazione e integrazioni. I predetti Titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificata dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter comma 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella legge 134/12, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a, b, c, dell'articolo 50, decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazione e integrazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis comma 11-bis della legge n. 99 del 2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-septies della legge n. 71/2013, sono sostituite dalle seguenti: «I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare Pag. 529non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
  5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge n. 39, articolo 3, comma 1, lettera a), convertito nella legge del 24 giugno 2008, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 229/2016, di conversione dei decreti-legge 189/2016 e 225/2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni in legge 77/09 e successive modificazione e integrazioni.
  7. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 giugno 2008, n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà».
  8. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-quater della legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge 24 giugno 2008, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.»
  9. Riguardo alle cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori, valgono le disposizioni di cui ai successivi commi.
  10. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
  11. I requisiti e le capacità di cui al precedente comma devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.
  12. Ai fini di cui ai commi 10 e 11, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.
  13. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste al comma 10. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 che, ai sensi del comma 4, articolo 11, della legge 125/2015, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
18. 038. Melilla, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.

Pag. 530

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per i comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1o gennaio 2018. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizione di cui al precedente periodo si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 042. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Zone franche).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni di cui agli allegati nn. 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.
  6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;Pag. 531
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di XXX milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui... L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.
18. 043. Massimiliano Bernini, Terzoni, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  All'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'Allegato 2, articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti comuni:
   Regione Abruzzo:
    Castel Castagna (TE),
    Colledara (TE),
    Isola del Gran Sasso (TE).
18. 045. Ginoble.

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. In relazione alla situazione emergenziale conseguente al reiterarsi di eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le medesime regioni, il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è incrementato di 10 milioni di euro, per l'anno 2017.
  4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2017 del fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1191, n. 195.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 5. Fabbri.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture, di personale Pag. 532già qualificato mediante trasferimento e comando da altra Amministrazione.
  4. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.
  5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
19. 2. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di 10 unità di personale, individuate tra le figure che hanno maturato esperienza almeno quadriennale per il coordinamento e la gestione di front e back office del «Contact Center della Protezione civile» attivato dal 2011 presso il Dipartimento della Protezione Civile, la cui carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile. Le unità di personale di cui al presente comma possono essere assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.».
19. 1. Melilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
19. 4. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a istituire – previo accordo tra le parti sociali – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di emergenza e per la sola durata dello stesso; in questo ambito vanno previste anche apposite procedure che tengano conto della necessità di garantire la rapida riattivazione e, per quando possibile, la continuità della produzione in caso di evento calamitoso, agli operatori dei settori produttivi presenti sul territorio.
19. 3. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 533

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni urgenti inerenti il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

  1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al soccorso e all'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture, di personale già qualificato mediante trasferimento e comando ad altra Amministrazione.
  2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliscono le modalità valutative, anche speciali, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che, all'entrata in vigore del presente decreto-legge, risultano in servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga al limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica e il servizio prestato nel settore ed ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure e dei requisiti di partecipazione.
  3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
19. 02. Ginoble, Castricone.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Unità cinofile).

  1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della prescritta certificazione operativa nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
19. 01. Verini.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

  1. Allo scopo di fronteggiare in modo equo e omogeneo i danni subiti dalle Pag. 534imprese agricole a seguito degli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, con ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità con le quali le imprese, che hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti a seguito dei predetti eventi non utilizzando la scheda «C» allegata alle ordinanze di protezione civile, ma la modulistica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, possono procedere alla regolarizzazione della predetta segnalazione, garantendosi, in particolare, l'omogenea definizione dei massimali previsti, con riferimento alla predetta scheda «C», nella citata delibera del 28 luglio 2016, fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ordinanza ivi prevista i termini temporali previsti dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le quali è stata data attuazione, relativamente ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, alla citata delibera del 28 luglio 2016 sono rideterminati in modo da consentire il perfezionamento delle istanze di contributo e la relativa istruttoria tecnica.
  3. Alle imprese agricole di cui al comma 1, i benefici previsti dall'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dai successivi provvedimenti attuativi, sono riconosciuti con apposite e specifiche delibere del Consiglio dei ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo comunicate dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.
20. 01. Vazio, Giacobbe, Carocci, Tullo, Fiorio, Mariani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al fine di garantire il tempestivo e più efficace esercizio delle reti di comunicazione elettronica, in deroga a quanto previsto dalla Legge n. 36 del 2001 e successivi decreti applicativi, nelle aree soggette a calamità ed emergenza e in caso di grandi eventi su richiesta del Dipartimento della protezione civile sono superabili i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 comma 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In tali aree, resta comunque in vigore l'obbligo del rispetto dei limiti di esposizione di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
20. 02. Boccadutri, Losacco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al fine di garantire il tempestivo e più efficace esercizio delle reti di comunicazione elettronica, nelle aree soggette a calamità ed emergenza ed in caso di grandi eventi, nelle aree di proprietà comunale si privilegia l'accesso alla energia elettrica per l'installazione e il ripristino degli apparati di telecomunicazioni, permettendo anche l'accesso alla alimentazione alla linea elettrica preesistente.
  2. Nell'impossibilità di accesso alla linea elettrica preesistente, si permette il Pag. 535ripristino delle comunicazioni anche in deroga ai limiti previsti dalla legge per l'inquinamento acustico.
20. 03. Boccadutri, Losacco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Individuazione e monitoraggio dei nuovi piani di faglia).

  1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, affida al Consiglio Nazionale della Ricerca (Cnr) in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la definizione del progetto di fattibilità e la conseguente realizzazione, in prossimità degli epicentri degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016, di uno o più pozzi di trivellazione finalizzati a individuare la situazione dei piani di faglia prodotti dai predetti terremoti e monitorare l'attività sismica.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 5 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 04. Dallai, Mariani.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Monitoraggio e cartografia geologica e geo-tematica delle aree del cratere sismico).

  1. Al fine di effettuare la cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico, il monitoraggio sismico, geologico e geomorfologico delle aree rilevanti per il monitoraggio della sequenza sismica caratterizzata dai picchi di attività a partire dal 25 agosto 2016, per il completamento delle attività svolte nell'ambito del progetto Carg (cartografia geologica e geotematica), sono destinati 20 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. La ripartizione dello stanziamento ai soggetti beneficiari, identificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura l'adempimento delle attività di cui al comma 1, è demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della Conferenza degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER), individua il soggetto che gestisce le attività di rilievo nazionale connesse alla realizzazione e alla pubblicazione ufficiale della cartografia geologica di cui al comma 1, assicurando lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia e geofisica.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 05. Dallai, Ghizzoni, Mariani.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività Pag. 536del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.
  2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
  Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.
20. 06. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
  3. Per assicurare la direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati operativi di pianificazione speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui all'articolo 6 e 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
20. 07. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

  1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività Pag. 537emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
20. 08. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, il comma 7 è abrogato;
   b) all'articolo 5, comma 1, le parole da: «individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo» fino a: «per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime» sono soppresse;
   c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio,» sono sostituite con le seguenti: «un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il coordinamento della protezione civile nazionale»;
   d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza», conseguentemente, le parole: dal capo del dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri» e le parole: «, nel limite delle risorse disponibili», sono soppresse.
   e) all'articolo 5, il comma 2-bis è abrogato;
   f) all'articolo 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il dirigente del settore della Protezione Civile, istituito presso ogni Regione, deve aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, nonché da concrete esperienze di lavoro in organizzazioni ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private maturate per almeno un quinquennio con responsabilità specifica di almeno 2 anni nel settore della protezione civile e sicurezza del territorio in attività di previsione, protezione e soccorso sulla base dei rischi attesi; attività di protezione civile informazione ed intervento in caso di incidenti industriali; coordinamento di gruppi di Protezione civile e delle associazioni convenzionate; programma di intervento per il superamento della criticità; interazione con altri soggetti ed enti interfacciati»;
   g) all'articolo 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'elenco centrale (categorie A e B) presso il dipartimento della protezione civile, attivate nell'ambito delle azioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma, è assicurata la contribuzione totale da parte dello Stato dei progetti di miglioramento delle capacità e dell'efficacia della Pag. 538risposta operativa, presentati dalle medesime organizzazioni in virtù di specifici atti emanati dal dipartimento della protezione civile.».

  2. Al comma 6, dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche oltre il limite di spesa di cui al comma 1».
  3. Al comma 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le parole da «In via eccezionale» fino a «di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992» sono abrogate.
20. 011. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 le parole: «nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza.» sono soppresse.
  2. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei Ministri».
  3. All'articolo 5, comma 2, quarto periodo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «, nel limite delle risorse disponibili,» sono soppresse.
20. 09. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Alle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'elenco centrale (categorie A e B) presso il dipartimento della protezione civile, attivate nell'ambito delle azioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma, è assicurata la contribuzione totale da parte dello Stato dei progetti di miglioramento delle capacità e dell'efficacia della risposta operativa, presentati dalle medesime organizzazioni in virtù di specifici atti emanati dal Dipartimento della Protezione civile».
20. 010. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti).

  1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale di una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo Pag. 539economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*20. 012. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti).

  1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale di una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*20. 013. Vezzali, D'Agostino.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente Capo:

Capo. II-bis.
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO.

Art. 20-bis.
(Stanziamenti per il completamento della carta geologica italiana e degli interventi di microzonazione sismica).

  1. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento della Pag. 540carta geologica nazionale e gli studi di microzonazione sismica, all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «e di euro 44 milioni per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «, di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni per il 2017».
  2. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di 24 giugno 2009, n. 77, sono destinate:
   a) per una quota pari a 10 milioni di euro al completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino.
   b) per una quota pari a 5 milioni di euro alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera 1-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  3. A decorrere dall'anno finanziario 2018, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni per il 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 014. Tancredi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente Capo:

Capo. II-bis.
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO.

Art. 20-bis.
(Stanziamenti per il completamento della carta geologica italiana e degli interventi di microzonazione sismica).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «e di euro 44 milioni per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «, di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni a decorrere dal 2017».
  2. A decorrere dal 2017 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, sono destinate:
   a) per una quota pari a 10 milioni di euro al completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;
   b) per una quota pari a 5 milioni di euro alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera 1-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
20. 015. Tancredi.

Pag. 541

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure per la prevenzione e gestione del rischio idrogeologico).

  1. Le compensazioni mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, previste dalle Ordinanze di protezione civile emanate a seguito di eventi alluvionali o a scopo preventivo, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi e a scomputo totale o parziale del costo a carico dell'amministrazione appaltante, sono calcolate sul costo complessivo degli interventi stessi, comprensivo di IVA e spese tecniche. Al relativo onere, stimato nel limite di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20. 016. Mariani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Attuazione dell'articolo 3-ter della legge n. 225 del 1992).

  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'articolo 2, comma 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, ai sensi del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, si provvede ad individuare le frequenze per il monitoraggio dei rischi naturali attribuite in via esclusiva, a titolo non oneroso, alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle Regioni, anche a Statuto speciale, e dalle Province Autonome.
20. 017. Mariani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle regioni Abruzzo; Marche, Lazio e Umbria).

  1. Al fine di provvedere all'adeguamento sismico degli immobili demaniali in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 21.000.000.
  2. All'onere finanziario di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la necessaria variazione di bilancio.
20. 018. Fabbri.

ART. 21.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  0a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «possono applicarsi» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano».
21. 5. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Luciano Agostini, Petrini, Marchetti.

Pag. 542

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  0a) all'articolo 1, comma 1, allegato 2, aggiungere i seguenti comuni:
   Regione Abruzzo. Basciano (TE), Castel Castagna (TE), Pietracamela (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Colledara (TE), Fano Adriano (TE), Isola del Gran Sasso (TE), Cagnano Amiterno (AQ), Barete (AQ), Pizzoli (AQ) e la frazione di Arischia (AQ), Farindola (PE), Penne (PE);
   Regione Marche. Spinetoli (AP).
21. 17. Castricone, Amato, Tancredi, Ginoble.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  0a) all'articolo 1, comma 1, allegato 2, Regione Abruzzo sono inseriti i seguenti comuni: «BASCIANO, CASTEL CASTAGNA, PIETRACAMELA, PENNA SANT'ANDREA, COLLEDARA, FANO ADRIANO, ISOLA DEL GRAN SASSO, CAGNANO AMITERNO, BARETE, PIZZOLI, SPINETOLI» e la frazione di Arischia del comune dell'Aquila.
21. 014. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  0a) all'articolo 1, comma 1, allegato 2, Regione Abruzzo, dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:
   7. Isola del Gran Sasso (TE),
   8. Colledara (TE),
   9. Castel Castagna (TE),
   10. Pietracamela (TE),
   11. Fano Adriano (TE),
   12. Farindola (TE),
   13. Penne (TE).
21. 8. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  a-bis) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate» sono sostituite con le seguenti: «da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni».
21. 15. Melilli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 44, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo, in attuazione del principio della significatività e rilevanza di cui all'allegato 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili.».
21. 16. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 39, comma 10, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute» sono sostituite con le seguenti: «degli interessi legali sulle somme dovute».
21. 4. Vaccaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 39, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è dovuto Pag. 543alcun interesse per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della documentazione necessaria per l'esame dell'istanza e la data di notifica della determinazione degli oneri concessori al richiedente».
21. 18. Vaccaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la relativa valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico.».
21. 14. Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
  2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Le predette misure si applicano al periodo dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
  2-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016 viene così riformulato: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ai sensi del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti.».
  2-quinquies. Dopo gli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto il seguente:
   Allegato 3:
    1. Isola di Gran Sasso;
    2. Colledara;
    3. Castel Castagna;
    4. Fano Adriano;
    5. Pietracamela;
    6. Basciano;
    7. Penna S. Andrea.

  2-sexies. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, come modificato dal presente decreto si applicano anche ai Comuni colpiti dal sisma e di cui all'Allegato 3.
21. 12. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio Pag. 5442017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».
  2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera i), le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
21. 6. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.».
21. 7. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 13. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 9. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 10. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Pag. 545

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 1. Pastorelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 2. D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 3. De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
   b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.».
21. 11. Zappulla.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.».
21. 01. Carra.

Pag. 546

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I fondi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge possono essere utilizzati per anticipare la compensazione delle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, ma non versate, dai proprietari di immobili di cui al comma 3.».
21. 02. Carra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
21. 03. Carra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore dell'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453».
  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2017, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 1.
21. 04. Carra.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente;

Art. 21-bis.
(Proroghe in materia ambientale).

  1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD ex articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.Pag. 547
  2. Ai medesimi soggetti, fino al 31 dicembre 2017, non si applica l'obbligo della tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti, di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152.
*21. 05. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente;

Art. 21-bis.
(Proroghe in materia ambientale).

  1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD ex articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.
  2. Ai medesimi soggetti, fino al 31 dicembre 2017, non si applica l'obbligo della tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti, di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152.
*21. 011. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroghe in materia di energia).

  1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.
**21. 06. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroghe in materia di energia).

  1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.
**21. 012. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroghe in materia di energia).

  1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.
**21. 013. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi Pag. 548di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
   b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.».
21. 07. Berretta.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19).

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi agli ambiti confinanti con gli ambiti di cui al precedente comma al fine di prevedere, nei bandi di gara, interventi ed opere finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio sismico.».
21. 08. Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Destinazione di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF).

  1. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
21. 09. Realacci, Ginoble, Mazzoli, Carrescia, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.