CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore.
1. 1. Di Salvo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: indicato dal datore di lavoro.
1. 2. Di Salvo.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale.
1. 3. Di Salvo.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: di assegni o;
   b) dopo le parole: di denaro, aggiungere le seguenti: direttamente al lavoratore,.
1. 4. Di Salvo.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: gli estremi dell'istituto bancario fino alla fine del comma con le seguenti: l'indicazione della modalità di pagamento prescelta attraverso la quale corrispondere la retribuzione.
2. 1. Rostellato.

  Al comma 1, sostituire le parole da: gli estremi dell'istituto bancario fino alla fine del comma con le seguenti: indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione.
2. 2. Di Salvo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro provvede ad inviare al centro per l'impiego competente per territorio una comunicazione contenente, per ciascun dipendente, le indicazioni di cui al comma 1 via fax, via PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e a elaborare la modulistica di cui al comma 1-bis per i rapporti in essere.
2. 3. Rostellato.

  Al comma 2, sostituire le parole da: L'ordine di pagamento fino a: licenziamento o delle con le seguenti: Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere Pag. 207cancellate al venir meno dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, in conseguenza di licenziamento o.
2. 4. Di Salvo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il datore di lavoro o committente che modifica le modalità di pagamento o gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al centro per l'impiego competente per territorio affinché sia sempre possibile disporre di dati aggiornati utili a svolgere eventuali verifiche sul rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, da parte del datore di lavoro.
2. 5. Di Salvo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: lavoratore, aggiungere le seguenti: nei soli casi indicati alle lettere b) e c) di cui all'articolo 1, comma 1,.
2. 6. Rostellato.

ART. 3.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola:
, sentite con le seguenti: stipula con;
   b) sopprimere le parole: stipula una convenzione;
   c) sostituire le parole da: con la quale sono fino alla fine del comma, con le seguenti: una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere le parole: e entrata in vigore.
3. 1. Di Salvo.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ai datori di lavoro che non sono titolari della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in ogni caso,.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esenzioni.
4. 1. Di Salvo.

ART. 5.

  Al comma 2, sostituire le parole: gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, con le seguenti: la modalità di pagamento prescelta attraverso la quale corrispondere la retribuzione.
5. 1. Rostellato.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo.

EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA RELATRICE

ART. 1.

  Al comma 3, sostituire le parole: ai fini del comma 1 con le seguenti: ai fini dei commi 1 e 2.
1.5. La Relatrice.

  Al comma 3, sopprimere le parole: anche a progetto od occasionale, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,.
1.6. La Relatrice.

ART. 5.

  Al comma 3, sostituire le parole: alla direzione provinciale del lavoro con le seguenti: alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio.
5.2. La Relatrice.

Pag. 209

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore.
1. 1. Di Salvo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: indicato dal datore di lavoro.
1. 2. Di Salvo.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale.
1. 3. Di Salvo.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: di assegni o;
   b) dopo le parole: di denaro, aggiungere le seguenti: direttamente al lavoratore,.
1. 4. Di Salvo.

  Al comma 3, sostituire le parole: ai fini del comma 1 con le seguenti: ai fini dei commi 1 e 2.
1.5. La Relatrice.

  Al comma 3, sopprimere le parole: anche a progetto od occasionale, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,.
1.6. La Relatrice.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: gli estremi dell'istituto bancario fino alla fine del comma con le seguenti: indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione.
2. 2. Di Salvo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: L'ordine di pagamento fino a: licenziamento o delle con le seguenti: Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere cancellate al venir meno dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, in conseguenza di licenziamento o.
2. 4. Di Salvo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il datore di lavoro o committente che modifica le modalità di pagamento o gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al centro per l'impiego competente Pag. 210per territorio affinché sia sempre possibile disporre di dati aggiornati utili a svolgere eventuali verifiche sul rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, da parte del datore di lavoro.
2. 5. Di Salvo.

ART. 3.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola:
, sentite con le seguenti: stipula con;
   b) sopprimere le parole: stipula una convenzione;
   c) sostituire le parole da: con la quale sono fino alla fine del comma, con le seguenti: una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere le parole: e entrata in vigore.
3. 1. Di Salvo.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ai datori di lavoro che non sono titolari della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in ogni caso,.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esenzioni.
4. 1. Di Salvo.

ART. 5.

  Al comma 2, sostituire le parole: gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, con le seguenti: le informazioni indicate dall'articolo 2, comma 1
5.1 (Nuova formulazione). Rostellato.

  Al comma 3, sostituire le parole: alla direzione provinciale del lavoro con le seguenti: alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio.
5.2. La Relatrice.

Pag. 211

ALLEGATO 4

5-06388 Tripiedi: Beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 e relativi oneri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Tripiedi e altri inerente ai beneficiari dell'esonero contributivo previsti dalla legge di stabilità per il 2015 e relativi oneri passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno precisare che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha introdotto un esonero, avente durata triennale, dal versamento dei contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato da essi effettuate nel corso dell'anno 2015.
  Sempre al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l'articolo 1, comma 178, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto uno sgravio contributivo, della durata massima di ventiquattro mesi, in favore dei datori di lavoro, in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato da essi stipulati nel corso dell'anno 2016.
  Pertanto, l'intervento in materia di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato è duplice: uno relativo agli assunti nel 2015 e l'altro relativo agli assunti nel 2016.
  Tanto premesso – al fine di una compiuta valutazione degli effetti finanziari degli interventi in materia di decontribuzione – è necessario attendere le risultanze del bilancio consuntivo INPS 2016 nel quale verranno registrati gli effetti, su base annua, dell'intervento relativo agli assunti nel 2015 e quello relativo agli assunti nel 2016.

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ALLEGATO 5

5-09269 Fanucci: Applicazione agli enti previdenziali privatizzati delle disposizioni in materia di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Fanucci inerente all'applicazione agli enti previdenziali privatizzati delle disposizioni in materia di attribuzione, a soggetti collocati in quiescenza, di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni, voglio ricordare che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede una specifica eccezione al divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza sia per i componenti delle giunte degli enti territoriali sia per i componenti titolari degli organi elettivi degli enti di natura associativa che sono in equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
  In ordine alla possibile applicazione di tale disposizione agli enti privati di previdenza obbligatoria, faccio presente che il Ministero che rappresento ha già fornito il proprio orientamento in occasione di una precedente richiesta da parte dell'ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri.
  Evidenzio in proposito, che il citato articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 95 del 2012 contiene un esplicito riferimento agli enti aventi natura associativa, quali le fondazioni e le associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile. Secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tale categoria si collocano anche gli enti previdenziali che assumono la forma giuridica di associazioni o di fondazioni, conformemente al dettato dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, secondo il quale: – «gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto». Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che siano esclusi dall'applicazione del divieto dettato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, gli organi elettivi degli enti previdenziali privatizzati, in quanto enti aventi natura associativa.
  Ferme restando le valutazioni a suo tempo espresse, che per parte sua si confermano, voglio ad ogni modo evidenziare che la questione interpretativa dell'ambito di applicazione della fattispecie anche agli enti di previdenza privata non è definitivamente chiusa, in quanto è necessario che fornisca il suo parere il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione direttamente competente cui il Ministero che rappresento ha già nel 2015 esplicito parere.
  Ricordo che sul tema, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è intervenuto con due circolari interpretative la n. 6 del 2014 e la n. 4 del 2015 con cui ha chiarito da un lato che il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza si applica a tutte le amministrazioni Pag. 213di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o che rientrano nel conto economico consolidato dell'ISTAT (quindi anche enti aventi forme di società o fondazione nonché alle camere di commercio) e dall'altro che le cariche rilevanti ai fini dell'applicazione di tale divieto sono quelle che comportano effettivamente poteri di governo.
  Detto ciò e considerata le difficoltà interpretative della normativa in questione, si sono svolte diverse riunioni, anche di recente, tra le varie amministrazioni interessate, alle quali anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha partecipato, al cui esito si è convenuto di definire un verbale che darà conto di quanto emerso durante le riunioni medesime. Faccio presente, pertanto, che dal contenuto di questo atto potranno emergere in modo chiaro le determinazioni assunte dalle amministrazioni partecipanti per risolvere la problematica.

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ALLEGATO 6

5-10653 Saltamartini: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Sky Italia a seguito del piano di riorganizzazione aziendale presentato il 17 gennaio 2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto dell'onorevole Saltamartini inerente le iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Sky a seguito del piano di riorganizzazione aziendale presentato il 17 gennaio 2017.
  Faccio presente che, dalle informazioni acquisite dall'ispettorato territoriale del lavoro di Milano, si evince che il piano di riorganizzazione della società è dovuto all'esigenza di innovazione tecnologica che individua nella sede di Milano il polo centrale di informazione con l'obiettivo di renderlo ancora più innovativo concentrando gli investimenti in una struttura logistica più efficiente che massimizzi il valore delle risorse già impegnate e di quelle previste per il futuro.
  La volontà della società è di intraprendere una serie di azioni riorganizzative che coinvolgono tutte le sedi ed in particolare quelle di Roma, Milano e Cagliari.
  Il piano prevede il coinvolgimento per esubero o trasferimento a Milano di circa il 70 per cento della forza lavoro attualmente impiegata a Roma (tra impiegati, tecnici, giornalisti) In particolare, dunque, per la sede di Roma sono previsti circa 120 esuberi e 300 trasferimenti. Segnalo che il trasferimento a Milano riguarda, tra l'altro, la redazione del TG24, ad esclusione delle redazioni politica e Centro-Sud Italia.
  Per la sede di Milano, invece, si prevede un esubero complessivo di circa 80 lavoratori, e riguardo alla sede di Cagliari, è stato comunicato il trasferimento di circa 10 lavoratori.
  Ciò premesso, l'attenzione al tema si è subito concretizzata in un incontro fra i rappresentanti di Sky, quelli del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro che si è svolto agli inizi del mese scorso. In tal sede, la società ha confermato la volontà di salvaguardare i diritti dei lavoratori. Infatti, a seguito della presentazione del nuovo piano di riorganizzazione, si sono tenuti diversi incontri tra i rappresentanti della società e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
  Dalle informazioni acquisite ieri 8 marzo, si è appreso che il percorso di confronto con le organizzazioni sindacali è ancora in corso per il comitato di redazione dei giornalisti di Sky TG 24, mentre si è al momento arrestato per gli altri dipendenti a causa della rigidità delle diverse posizioni.
  La società ha dichiarato in ogni caso che l'interlocuzione con i lavoratori proseguirà con le persone direttamente coinvolte dal trasferimento delle attività e che valuterà modalità alternative per la realizzazione del piano a partire appunto da un confronto diretto con i singoli lavoratori. Faccio presente che, a seguito della decisione presa dalla società, le organizzazioni sindacali hanno richiesto la convocazione delle parti presso la Presidenza del Consiglio in merito alla vertenza.
  Come già evidenziato dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso il comunicato stampa del mese scorso, anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a seguire lo sviluppo della vicenda, con l'obiettivo di tutelare nel migliore dei modi possibili i diritti dei lavoratori.