CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 9 MARZO 2017

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1-bis della legge 394 del 1991).

  1. L'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Gli Enti gestori delle aree naturali protette promuovono, d'intesa con le Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, basate su coerenti filiere economiche e imprenditoriali che assicurino il risparmio e la rinnovabilità delle risorse, la sostenibilità, la circolarità, la conservazione e l'incremento dei valori naturali e di biodiversità, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa.
  Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, gli Enti gestori delle aree naturali protette definiscono, su base convenzionale con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti. Dei piani e dei programmi gli Enti stessi danno notizia al Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quadro della citata Strategia nazionale, nonché al Ministero dell'ambiente, che può impedirne o limitarne e ridefinirne lo svolgimento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da esso possa derivare un pregiudizio alle finalità primarie degli Enti stessi».
0. 1. 01. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi 1 e 2, con il seguente:
  1. I parchi naturali nazionali e regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale, nazionale o Pag. 241regionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato o della regione ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. I parchi naturali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: Nei parchi nazionali aggiungere le seguenti: e regionali.
1. 25. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I parchi geologici e geominerari sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono elementi geologici e minerari, geomorfologici, idrogeologici, paleontologici, mineralogici di particolare rilevanza scientifica, divulgativa, didattica ed estetica per le quali si rende necessario l'attivazione di specifiche forme di tutela attiva finalizzate alla conservazione della geodiversità ed alla contestuale valorizzazione del patrimonio geologico e minerario, integrate ad azioni di promozione delle risorse ambientali, storiche, culturali e sociali locali. I parchi geologici e geominerari possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Parchi geologici e geominerari statali). – 1. Il decreto istitutivo dei parchi geologici e geominerari nazionali, di cui all'articolo 8, comma 3-bis, oltre a determinare i confini del parco, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione dei parchi geologici e geominerari ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i princìpi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione del parco ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo del parco stesso, sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I parchi geologici e geominerari nazionali sono gestiti da un ente parco con le caratteristiche di cui all'articolo 9 della presente legge.
  3. Il consiglio è composto dal presidente e quattro membri, di cui due designati dalla Comunità del parco, uno dall'ISPRA ed uno dalle associazioni ambientaliste.
  4. Nei parchi geologici e geominerari sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.
  5. In deroga a quanto previsto dal comma c) l'ente parco può autorizzare in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale.
  6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geologici e geominerari:
   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente Pag. 242e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;
   b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;
   c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;
   d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001».
   all'articolo 14, comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
    0a) al comma 3, dopo le parole: «parchi naturali regionali» sono inserite le seguenti: «parchi geologici regionali»;
    0b) al comma 5, dopo le parole: «parco nazionale», sono inserite le seguenti: «, di un parco geologico nazionale».
1. 35. Sani.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I parchi geologici e geominerari sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono elementi geologici e minerari, geomorfologici, idrogeologici, paleontologici, mineralogici di particolare rilevanza scientifica, divulgativa, didattica ed estetica per le quali si rende necessario l'attivazione di specifiche forme di tutela attiva finalizzate alla conservazione della geodiversità ed alla contestuale valorizzazione del patrimonio geologico e minerario, integrate ad azioni di promozione delle risorse ambientali, storiche, culturali e sociali locali. I parchi geologici e geominerari possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Parchi geologici statali). – 1. Il decreto istitutivo dei parchi geologici e geominerari nazionali, di cui all'articolo 8, comma 3-bis, oltre a determinare i confini del parco, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione dei parchi geologici e geominerari ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i princìpi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione del parco ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo del parco stesso, sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I parchi geologici e geominerari nazionali sono gestiti da un ente parco con le caratteristiche di cui all'articolo 9 della presente legge.
  3. Il consiglio è composto dal presidente e quattro membri, di cui due designati dalla Comunità del parco uno dall'ISPRA ed uno dalle associazioni ambientaliste.
  4. Nei parchi geologici e geominerari sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.Pag. 243
  5. In deroga a quanto previsto dal comma c) l'ente parco può autorizzare in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale.»;
   all'articolo 14, comma 1, lettera a) premettere le seguenti:
    0a) al comma 3, dopo le parole: «parchi naturali regionali», sono inserite le seguenti: «, parchi geologici regionali»;
    0b) al comma 5, dopo le parole: «parco nazionale», sono inserite le seguenti: «, di un parco geologico nazionale».
1. 36. Sani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con i seguenti:
  4. Le aree protette di mare sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.
  4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.
  4-ter. Le aree protette di mare si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.
  4-quater. Le aree protette di mare contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.
*1. 24. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con i seguenti:
  4. Le aree protette di mare sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.
  4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.Pag. 244
  4-ter. Le aree protette di mare si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.
  4-quater. Le aree protette di mare contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.
*1. 21. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.
**1. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.
**1. 1. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.
1. 19. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e possono essere istituite sia dallo Stato che dalle Regioni.
1. 18. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, provvede a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie IUCN, Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, della quale l'Italia è membro, ed in particolare a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI, ovvero aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali. Con proprio decreto il Ministro dell'Ambiente emana i criteri di riclassificazione secondo le categorie pubblicate dall'IUCN.
  4-ter. Nelle aree protette riclassificate come aree di Categoria VI non si applicano le misure di cui all'articolo 11 comma 3.
*1. 37. Piso.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, provvede a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie IUCN, Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, della quale l'Italia è membro, ed in particolare a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI, ovvero aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali. Con proprio decreto il Ministro dell'Ambiente emana i criteri di riclassificazione secondo le categorie pubblicate dall'IUCN.Pag. 245
  4-ter. Nelle aree protette riclassificate come aree di Categoria VI non si applicano le misure di cui all'articolo 11 comma 3.
*1. 14. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire il seguente:
  4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle Regioni, provvede, con proprio decreto, a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura-IUCN, ed a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI o in aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali.
1. 31. Martinelli, Catanoso.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la regione interessata con le seguenti: d'intesa con la regione interessata.
1. 3. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43//CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.
*1. 23. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/Pag. 246147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43//CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.
*1. 20. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con le seguenti: dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
1. 16. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: (ISPRA) inserire le seguenti: e, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, dopo le parole: all'ISPRA inserire le seguenti: e alle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132;
   all'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, dopo le parole: dell'ISPRA inserire le seguenti: e delle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.
1. 22. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 5-bis, inserire il seguente:
  5-bis.1. Le Regioni possono istituire parchi naturali regionali con estensione a mare o riserve marine nei tratti di costa e di mare fino a 3 miglia, con priorità nei tratti di costa nei quali sono state già istituite aree protette regionali terrestri. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle Regioni o agli enti gestori delle aree protette regionali terrestri limitrofe già istituite. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le Regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare. Dall'attuazione del presente Pag. 247comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 17. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 4. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 33. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 26. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti:, in accordo, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati.
**1. 40. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti:, in accordo, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati.
**1. 38. Piso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti:, in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
**1. 28. Martinelli, Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere in fine le seguenti parole:, ove la maggior parte del territorio delle aree in oggetto ricada all'interno delle aree protette.
1. 6. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: per la parte ricadente nel proprio territorio.
1. 7. Laffranco, Crimi.

Pag. 248

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.
*1. 15. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.
*1. 8. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:
  5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, vengono stabilite le modalità contrattuali di gestione dei Siti Natura 2000 con i detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati.
**1. 27. Martinelli, Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:
  5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, vengono stabilite le modalità contrattuali di gestione dei Siti Natura 2000 con i detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati.
**1. 39. Piso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:
  5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, vengono stabilite le modalità contrattuali di gestione dei Siti Natura 2000 con i detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati.
**1. 41. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente: i confini delle aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con gli enti locali competenti e con gli enti gestori dell'aree protette. La gestione delle aree esterne è affidata alla regione, di concerto con gli enti locali competenti.
1. 9. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso 5-quinquies aggiungere il seguente comma:
  5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi.
1. 13. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera b), comma 9-quater, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: ISPRA con le seguenti: Sistema Pag. 249nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
1. 34. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, dopo le parole: e protezione dell'ambiente marino e costiero aggiungere le seguenti: ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA per quanto dettato dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
1. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle sue funzioni l'ISPRA può avvalersi della collaborazione delle strutture tecnico-scientifiche regionali anche per la valutazione della concessione delle deroghe venatorie.
1. 11. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle sue funzioni l'ISPRA può avvalersi della collaborazione delle strutture tecnico-scientifiche regionali.
1. 12. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA previsti dal presente comma, l'Istituto, ove necessario, può avvalersi delle altre componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
1. 29. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA di cui al presente comma si provvede nei limiti di 2 milioni di euro dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 30. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si fa fronte, per il triennio 2018-2020 mediante le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-bis e per gli anni successivi mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 250

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è soppresso.
  2. L'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Piano nazionale triennale per le aree naturali protette).

  1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della presente legge.
  2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato «piano di sistema» sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente:
   a) individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine, di rilievo internazionale, nazionale e regionale;
   b) definisce linee strategiche, obiettivi, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 ottobre 2015 nonché l'attuazione della Strategia Nazionale delle Green Communities di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015;
   c) individua le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi di cui alla lettera b) provenienti anche dall'Unione Europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;
   d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del piano per quanto di loro competenza.

  3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Proposte relative al piano possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso e da altri soggetti pubblici. Il supporto scientifico del piano è assicurato dall'Ispra, che partecipa al Comitato nei modi indicati dall'articolo 33 della presente legge.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di piano al Comitato il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine il piano è approvato comunque con decreto del ministro dell'ambiente, il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
  6. Per il finanziamento del piano 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
  7. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro annui per ciascun anno 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Pag. 251

  Conseguentemente all'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, capoverso Art. 33, comma 2, lettera a) sostituire le parole: il programma per le aree naturali protette con le seguenti: il piano di sistema;
   al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire le seguenti: e del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo.
1. 01. Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono destinare il con le seguenti: destinano una quota non inferiore al 50 per cento del.
2. 1. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 2, dopo le parole: possono inoltre deliberare inserire le seguenti:, esclusivamente per le finalità di cui al comma 1.
2. 2. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In conseguenza delle sue peculiarità, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al borgo di San Fruttuoso di Camogli, nel Parco di Portofino.
2. 3. Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Melilla, Nicchi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere definite, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale.
  2. Con il decreto di cui al comma 1, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le agevolazioni di cui al comma 1, individuandone ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari.
2. 01. Tino Iannuzzi, Valiante.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Misure di incentivazione).

  1. Le Regioni, in sede di programmazione delle risorse statali o dell'Unione europea, riservano ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, una specifica previsione di investimenti da destinare prioritariamente ai seguenti obiettivi:
   a) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   b) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;Pag. 252
   c) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   d) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   e) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   f) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   h) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   i) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.»
2. 02. Venittelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Misure di incentivazione).

  1. Le Regioni, in sede di programmazione delle risorse statali o dell'Unione europea, riservano ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, una specifica previsione di investimenti da destinare prioritariamente ai seguenti obiettivi:
   a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
   b) recupero dei nuclei abitati rurali;
   c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
   d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
   e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
   f) agriturismo;
   g) attività sportive compatibili;
   h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
   i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   o) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   p) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   q) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   r) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   s) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

  2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».
2. 03. Venittelli.

Pag. 253

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
   e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».
2. 04. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 3 della legge n. 394 del 1991).

  1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge 394 del 1991, dopo le parole: «Consiglio nazionale delle ricerche» sono inserite le seguenti: «uno designato dalla Società italiana di biologia marina (SIBM), uno designato dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMA)».
2. 05. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 254

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso « 2-bis, sostituire le parole: alla loro istituzione si procede aggiungere le seguenti: alla dismissione di questi ultimi si procede.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il comma 2 dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «2. Le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali non possono in nessun caso essere localizzati nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale».
3. 2. Duranti, Zaratti, Piras, Pellegrino, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso « 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dopo la loro istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono comunque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni.
3. 1. Zaratti, Pellegrino, Duranti, Piras, Carlo Galli, Melilla, Nicchi.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera c), e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Collegio dei revisori dei conti con le seguenti: Revisore unico dei conti.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:
  10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
4. 85. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: il Collegio dei revisori dei conti con le seguenti: il revisore unico dei conti.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c):
   al capoverso 10, sostituire le parole: il Collegio dei revisori dei conti con le seguenti: il revisore unico dei conti;
   sostituire il capoverso 10-bis, con il seguente:
  10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti dei revisori legali.
4. 32. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso 11, sopprimere il sesto periodo.
4. 79. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione una corretta parità di genere.
*4. 62. Giovanna Sanna.

Pag. 255

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione una corretta parità di genere.
*4. 33. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente.
4. 2. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente, di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella tema. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.
4. 1. Terrosi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
*4. 34. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Pag. 256

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
*4. 83. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, inserire le parole: sentita la Comunità del parco,.
**4. 31. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, inserire le parole: sentita la Comunità del parco,.
**4. 89. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le parole: sentita la Comunità del parco,.
**4. 3. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le parole: sentita la Comunità del parco,.
**4. 4. Carrescia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di una terna inserire le seguenti:, individuata preferibilmente tra i residenti della regione in cui insiste il parco,.
4. 63. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: da soggetti in possesso fino alla fine del periodo con le seguenti: da soggetti con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente, di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.
4. 37. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: in possesso inserire le seguenti: titoli e specifiche competenze in materia di tutela ambientale e di.
4. 101. Giovanna Sanna.

Pag. 257

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza aggiungere le seguenti: in materia di conservazione della natura e riguardo alle specificità dell'incarico,.
4. 36. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome.
4. 6. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
*4. 90. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
*4. 100. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Entro il medesimo termine, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono anche proporre nomi di candidati diversi da inserire nella terna.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: compresi nella terna con le seguenti: eventualmente proposti dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
4. 91. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: propone una seconda intesa con un tema diverso e, qualora l'intesa non si raggiunga nel termine dei successivi 15 giorni,.
4. 92. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, ultimo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.
4. 35. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: escludendo i nomi su cui l'intesa è stata espressamente negata da parte delle regioni.
4. 93. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: non può superare due mandati consecutivi.
4. 7. Carrescia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5 con il seguente:
  5. Nelle more della nomina del Presidente del Parco nazionale le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente se tale carica è prevista nei rispettivi statuti degli enti parco. Nel caso non sia previsto un Vicepresidente le funzioni di indirizzo politico sono esercitate in via esclusiva dal consigliere più anziano di età. Solo in caso di contemporanea mancanza del Presidente e del Consiglio direttivo per scadenza naturale del mandato, nelle more della ricostituzione di tali organi e al fine di assicurare la continuità amministrativa ed il regolare svolgimento delle attività prioritarie degli Enti parco, restano in carica in prorogatio il Consiglio direttivo ed il Presidente uscente. In tal caso i suddetti organi non possono restare in carica per un tempo complessivamente superiore a sei anni consecutivi computando Pag. 258in tale periodo, eventualmente trascorso prima della nomina a Presidente o componente di consiglio direttivo in funzioni di organi commissariali dello stesso ente.
4. 65. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, non si applica agli incarichi di Presidente e membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché del Presidente delle aree marine protette. Al fine di assicurare la funzionalità degli enti medesimi le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95 del 2012 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.
4. 97. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8 con il seguente: 8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente. L'indennità dovrà comunque essere inferiore ai 4/5 di quella spettante al sindaco del comune più popoloso tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.
4. 8. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva aggiungere le seguenti: proporzionata agli impegni e all'attività svolta in relazione anche alle caratteristiche del Parco,.
4. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, comunque non superiore a quanto percepito dal sindaco del comune di popolazione maggiore tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.
4. 10. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere i capoversi 8-bis e 8-ter.
4. 72. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a) sostituire i capoversi 8-bis e 8-ter con i seguenti:
  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
  8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati secondo le seguenti modalità:
   a) quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;
   b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente Pag. 259e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.
*4. 84. Terzoni, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a) sostituire i capoversi 8-bis e 8-ter con i seguenti:
  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
  8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati secondo le seguenti modalità:
   a) quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;
   b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.
*4. 38. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:
  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.
**4. 88. Realacci, Giovanna Sanna, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:
  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.
**4. 12. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:
  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.
**4. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:
  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a dieci comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di dieci comuni.
4. 13. Zaccagnini.

Pag. 260

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-ter con il seguente:
  8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
   a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;
   b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:
    1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette;
    2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno indicato dalle istituzioni scientifiche più rappresentative in coerenza con le caratteristiche ecosistemiche del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette.
4. 14. Terrosi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-ter con il seguente: componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone tecnicamente qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco in possesso di opportune conoscenze scientifiche, secondo le seguenti modalità:
   a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno uno dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco, rappresentante le esigenze degli enti locali e un professionista esperto in materia naturalistica e ambientale rappresentante della Regione, uno delle associazioni di protezione ambientale locali, un rappresentante dell'Arpa regionale;
   b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra professionisti di comprovata esperienza esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione: uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante di comprovata esperienza nel mondo scientifico (o rappresentante dell'Ispra), uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole più rappresentative dell'area individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni locali.
4. 15. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, dopo le parole dalla comunicazione della designazione aggiungere le seguenti: sentite le regioni interessate;
4. 41. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e Pag. 261del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'istituto, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
4. 16. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter dopo le parole: conservazione della natura aggiungere le seguenti: con competenze scientifiche secondo le specificità del parco e proposto dalla Federazione italiana Scienze naturali e ambientali.

  Conseguentemente al medesimo capoverso 8-ter, lettera b), alinea dopo le parole: tra esperti aggiungere le seguenti: con competenze scientifiche secondo le specificità del parco.
4. 40. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1 lettera a) capoverso 8-ter dopo le parole: o nella gestione delle aree protette aggiungere le seguenti: nella promozione turistica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale sentite le associazioni di tutela della natura, le associazioni agricole nazionali più rappresentative e l'ISPRA.
4. 17. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sopprimere le parole: almeno due dei quali.
4. 94. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), aggiungere in fine le parole: e uno scelto tra i rappresentanti regionali.
4. 18. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2), con i seguenti:
   1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette;
   2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno indicato dalle istituzioni scientifiche più rappresentative in coerenza con le caratteristiche ecosistemiche del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette.
4. 39. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. 19. Cristian Iannuzzi, Brignone.

Pag. 262

  Al comma 1, lettera a) capoverso 8-ter, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:
   1) uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo- pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.
4. 102. Realacci, Giovanna Sanna, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 1, dopo le parole: protezione ambientale inserire le seguenti: o venatorie.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, medesima lettera, numero 2, dopo le parole: protezione ambientale inserire le seguenti: o venatorie.
4. 20. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: uno delle associazioni agricole fino alla fine della lettera, con le seguenti: uno del Ministero delle politiche agricole.
4. 66. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 2, dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*4. 71. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 2, dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*4. 42. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: uno delle associazioni agricole nazionali fino alla fine della lettera con le seguenti: uno del Ministero delle politiche agricole.
4. 67. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:
  8-novies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.
*4. 99. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:
  8-novies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.
*4. 95. Castiello, Grimoldi.

Pag. 263

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:
  8-novies. Al fine di assicurare che gli enti di gestione delle aree protette possano esercitare la funzione di comunicazione pubblica relativamente alle finalità dell'area medesima agli enti di gestione non si applica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
4. 21. Baradello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 10, sostituire le parole: il Collegio dei revisori dei conti con le seguenti: il revisore del conto.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:
  10-bis. Il revisore del conto è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali.
4. 70. Braga, Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente esercitando le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, lettera da d) ad e-bis). Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di cinque candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:
   a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, che assume le funzioni di presidente, designato dall'ente parco;
   b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'ente parco;
   c) uno tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, designato dal Ministero dell'ambiente.

  Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
  Il Presidente sentito il consiglio direttivo stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
  Annualmente il Presidente, sulla scorta degli indirizzi del Consiglio direttivo attribuisce Pag. 264al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.
  Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. 98. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*4. 43. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Pag. 265

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*4. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al Pag. 266decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».
**4. 61. Morassut.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».
**4. 81. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente Pag. 267e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti selezionati a seguito di selezione pubblica, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale e comprovata conoscenza scientifica nel campo della tutela ambientale. Al bando di selezione possono prendere parte dirigenti pubblici esperti nella conservazione e tutela ambientale, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica in campi affini, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale e qualifiche scientifiche in campi attinenti alla tutela ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 22. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro per l'ambiente, tutela del territorio e del mare secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 143 del 15 giugno 2016.
  Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
  Il Consiglio direttivo, nel caso di conseguimento degli obiettivi di gestione e non meno di 90 giorni prima della scadenza del mandato del direttore in carica, può rinnovare l'incarico. In mancanza di indizione del concorso prima dei 90 giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del direttore in servizio, l'incarico si intende automaticamente rinnovato. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  All'articolo 3, comma 1, del citato decreto n. 143 del 2016, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino aver maturato una concreta esperienza professionale, per almeno dieci anni, in materia di tutela delle aree protette e della biodiversità».
4. 23. Terrosi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. Il direttore del Parco è nominato dal Consiglio direttivo, scelto tra soggetti Pag. 268iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. 11 Presidente del Parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.
4. 69. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 11, primo periodo, sopprimere la parola: amministrativa.
*4. 52. Morassut.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, primo periodo, sopprimere la parola: amministrativa.
*4. 73. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: dei parchi con le seguenti: e delle aree protette.
4. 57. Morassut.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, primo periodo, dopo le parole: è affidata a un direttore, che aggiungere le seguenti: esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed.
*4. 53. Morassut.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, primo periodo, dopo le parole: è affidata a un direttore, che aggiungere le seguenti: esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed.
*4. 74. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole dal Consiglio direttivo con le seguenti: dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
**4. 54. Morassut.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole: dal Consiglio direttivo con le seguenti: dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
**4. 75. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo con le seguenti: in materia di tutela ambientale, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.
4. 64. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, secondo periodo, dopo le parole: di particolare qualificazione professionale aggiungere le seguenti: concernente la specificità dell'incarico.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: di tipo gestionale con le seguenti: nelle attività concernenti la conservazione della natura.
4. 44. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.
*4. 55. Morassut, Giovanna Sanna.

Pag. 269

  Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: qualificazione professionale inserire le seguenti: in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.
*4. 76. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, dopo le parole: selezione pubblica aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
**4. 77. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 11, terzo periodo, dopo le parole: selezione pubblica aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
**4. 56. Morassut.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, sostituire le parole: dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo con le seguenti: dirigenti pubblici o funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni o persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo.
4. 96. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, dopo le parole: persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, aggiungere le seguenti: in campi affini a quello oggetto della selezione pubblica, che abbiano maturato almeno un'esperienza quinquennale in tale ambito.
4. 24. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, dopo le parole: di tipo gestionale aggiungere le seguenti: qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette.
4. 25. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, sostituire la parola: parchi con le seguenti: di enti di gestione di aree protette.
*4. 78. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, terzo periodo, sostituire la parola: parchi con le seguenti: enti di gestione di aree protette.
*4. 58. Morassut.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, sesto periodo, sostituire le parole: Il Consiglio direttivo con le seguenti: Il Presidente.
4. 59. Morassut.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il settimo periodo.
*4. 80. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere il settimo periodo.
*4. 60. Morassut.

Pag. 270

  Al comma 1, lettera f), capoverso 12-bis, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente.
4. 26. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera g), sostituire i capoversi da: 14 a 14-ter con i seguenti:
  «14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:
   a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
   b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;
   c) struttura legale;
   d) struttura amministrativa e finanziaria;
   e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
   f) struttura marketing territoriale;
   g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;
   h) struttura di sorveglianza.

  Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.
  14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.
  14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».
  14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e Pag. 271delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale dei Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.
4. 28. Terrosi.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 14 con i seguenti:
  14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.
  14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.
  14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.
  14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della Pag. 272sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabineri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.
4. 82. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera g) sostituire il capoverso 14 con il seguente:
  14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:
   a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
   b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;
   c) struttura legale;
   d) struttura amministrativa e finanziaria;
   e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
   f) struttura marketing territoriale;
   g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;
   h) struttura di sorveglianza.

  Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente alla medesima lettera, dopo il capoverso 14-ter aggiungere il seguente:
  14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo Servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco».
4. 45. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la compresenza Pag. 273delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.
4. 46. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.
4. 49. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento.
4. 47. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, quarto periodo, dopo le parole: settore agricolo-forestale aggiungere il seguente periodo: Nel caso di enti parco con numero di comuni superiore a 10 fa parte della dotazione organica una figura professionale a cui è affidata la gestione delle attività per la promozione della coesione territoriale e del coordinamento di fondi rivolti alle attività nell'ente parco.
4. 29. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14-bis, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: d'intesa con l'Ispra.
4. 30. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 14-ter.
4. 27. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
  1-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.
  14-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 14-quater. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. 48. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Pag. 274

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
  «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 50. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
  «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4.87. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può altresì optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza.».
4. 51. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*5. 119. Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*5. 118. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*5. 102. Castiello, Grimoldi.

Pag. 275

  Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
   2) al comma 3 premettere alla lettera a) la seguente:
    Oa) l'attività venatoria;
   3) al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere, di discariche, l'asportazione di minerali, l'apertura di impianti per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la prospezione e la ricerca per tale coltivazione;
   3-bis) al comma 3 sostituire la lettera h) con le seguenti:
    h) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e le esigenze di emergenza e di pubblica sicurezza;
   i) l'eliski;
   l) il transito fuoristrada con mezzi a motore, fatte salve le esigenze di emergenza e di pubblica sicurezza;
   m) le esercitazioni militari.

  Conseguentemente, al punto 4), aggiungere in fine le lettere: i e l.
5. 54. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
   3-bis) Al medesimo comma 3, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
    «h-bis) svolgimento di esercitazioni militari».
5. 1. Baradello.

  Al comma 1 lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   «2) al comma 2 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
    h-bis) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;
    h-ter) il transito fuoristrada con mezzi a motore.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 3 inserire i seguenti:
   3-bis) al comma 3 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
    g-bis) l'attività di eliski;
   3-ter) al comma 3, la lettera h) è soppressa.
5. 114. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
    h-bis) il divieto di esercitazioni militari;
    h-ter) la regolamentazione della circolazione dei mezzi motorizzati lungo i sentieri, le mulattiere e i tratturi ricompresi nei territori dei parchi nazionali e delle aree naturali protette.
5. 71. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
    «h-bis) il divieto di esercitazioni militare;Pag. 276
    h-ter) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kW».
5. 51. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
    «h-bis) il divieto di esercitazioni militare;
    h-ter) il divieto di realizzazione di nuove linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv».
5. 52. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
    «h-bis) il divieto di esercitazioni militare;
    h-ter) il divieto di esercitare l'allevamento della specie cinghiale (Sus scrofa)».
5. 53. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
    «e-bis) lo svolgimento di attività di pesca e acquacoltura».
5. 3. Capozzolo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*5. 120. Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*5. 115. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*5. 103. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*5. 4. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire i seguenti:
   3-bis) al comma 3, alla lettera b) è premessa la seguente:
    «0b) l'apertura di impianti per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la prospezione e la ricerca per tale coltivazione;»;
   3-ter) al comma 3, alla lettera h), dopo le parole: «Il sorvolo di velivoli», sono inserite le seguenti: «e droni»;
   3-quater) al comma 3 dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
    «h-bis) l'eliski;
    h-ter) il transito fuoristrada con mezzi a motore;
    h-quater) le esercitazioni militari.».

  Conseguentemente al numero 4, capoverso 4, sostituire le parole: e h), con le seguenti:, h), h-bis), h-ter) e h-quater).
5. 84. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 277

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) al comma 3, alla lettera b) è premessa la seguente:
    «0b) la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».
5. 5. De Mita, Cera.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:
   3-bis) al comma 3 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    «b-bis) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono vietate le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi;».
5. 101. Tino Iannuzzi, Realacci, Braga, Capozzolo, Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    «f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati, ad eccezione dei residenti nei comuni che ricadono nell'area del parco muniti di idoneo titolo diporto e trasporto rilasciato della competente autorità di pubblica sicurezza e dei transiti connessi allo svolgimento dell'attività venatoria nei periodi in cui essa è consentita e regolamentata;».
5. 104. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
    «h-bis) la pratica dell'eliski, anche nelle aree contigue ai parchi e alle aree protette».
5. 68. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:
    «h-bis) la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi».
5. 6. Capozzolo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis) Nel territorio del parco e nelle aree ad esso contigue è, altresì, vietata la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi».
5. 7. De Mita, Cera.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  «4. In deroga ai divieti di cui al comma 3 il Consiglio Direttivo può autorizzare l'attività venatoria di quelle specie faunistiche che creano squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. L'autorizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo stabilendo il periodo di durata dell'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria e le modalità di esercizio dell'attività venatoria che dovrà conformarsi ai calendari venatori regionali e provinciali».
5. 8. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: lettere, inserire la seguente: 0a).

Pag. 278

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Nello specifico caso della caccia al cinghiale (ius scrofa), allo scopo di raggiungere e mantenere una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale nonché di sicurezza dei visitatori del parco, il regolamento può prevedere la costituzione, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti del territorio sul quale insiste l'area protetta, le zone contigue ed esterne, un tavolo di concertazione con le associazioni venatorie presenti sul territorio al fine autorizzare in via straordinaria l'attività venatoria nelle zone interessate dalla sovrappopolazione del cinghiale e predisporre un piano di abbattimenti finalizzato esclusivamente al riequilibrio della presenza delle specie interessate».
5. 10. Fabrizio Di Stefano, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: 0a).
5. 9. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 92. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 12. Brignone, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 55. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo:. Per quanto riguarda la lettera a), l'ente gestore non può derogare al divieto di uccidere o disturbare le specie animali viventi ai sensi dell'articolo 11.5.
5. 13. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con le regioni e gli enti locali territorialmente interessati.
5. 14. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso «6, secondo periodo, dopo le parole: Comunità del parco, inserire le seguenti: e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.
*5. 85. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 279

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, secondo periodo, dopo le parole: Comunità del parco, aggiungere le seguenti: e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.
*5. 79. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, secondo periodo, dopo le parole: Comunità del parco, aggiungere le seguenti: e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.
*5. 56. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma «6, quarto periodo, sostituire le parole: allo scadere del suddetto termine con le seguenti: entro i successivi 30 giorni.
5. 105. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, quarto periodo, sostituire le parole: decorsi i quali l'intesa si intende acquisita con le seguenti: anche formulando modifiche e integrazioni.
5. 106. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, quinto periodo, dopo le parole: senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sostituire la parola: abbia con le seguenti: o la Regione interessata abbiano.
5. 107. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
5. 57. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche, omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura prevista dal presente articolo per il regolamento e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
5. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «  e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsti e definiti dalla legge di bilancio dello Stato.
5. 70. De Menech.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: e adozione del metodo.
5. 15. Terrosi.

Pag. 280

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter) dopo le parole: e biodinamica aggiungere le seguenti:, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 22 gennaio 2014 con particolare riferimento alle previsioni contenute al punto A.5.8.
5. 16. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), dopo le parole: dell'agricoltura biologica e biodinamica, aggiungere le seguenti: rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE,.
5. 58. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), e ovunque ricorra, dopo la parola: recupero, inserire la seguente: e sviluppo.
*5. 121. Piso.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), e ovunque ricorra, dopo la parola: recupero, inserire la seguente: e sviluppo.
*5. 116. Abrignani.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), dopo le parole: del turismo naturalistico, culturale e scolastico aggiungere le seguenti: rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE.
5. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, mantenimento e recupero dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.
5. 18. Fiorio.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso 2-bis.
5. 108. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  «2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue sono previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, mediante la fissazione di un numero chiuso di cacciatori stabilito a seconda della potenzialità faunistiche di prelievo, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco sino alla percentuale massima del 70 per cento. La percentuale restante è attribuita altresì ai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. I divieti e le prescrizioni riguardanti la caccia sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.
5. 19. Terrosi.

Pag. 281

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il piano può recare altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco nazionale, aventi finalità di zona di transizione, individuate d'intesa con la regione o la Provincia Autonoma di Trento o Bolzano territorialmente interessata. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, d'intesa con l'Ente Parco, acquisito il parere dell'ISPRA, può prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. L'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua.
5. 123. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
  «2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
*5. 94. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
  «2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
*5. 20. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  «2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina delle attività estrattive e della tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
5. 21. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Il piano può recare altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale nazionale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione o la provincia autonoma.
5. 82. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Il piano reca altresì l'indicazione delle eventuali aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione e gli enti locali territorialmente interessati.
5. 22. Laffranco, Crimi.

Pag. 282

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Il piano può recare altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione o la provincia autonoma.
5. 83. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 109. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 80. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 23. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 50. De Menech.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 24. Matarrese.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 25. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: con le regioni fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti: territorialmente interessati.
5. 26. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo con il seguente: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta;
5. 60. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
*5. 27. Brignone, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
*5. 29. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Pag. 283

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
**5. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
**5. 93. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, secondo punto, dopo le parole: delle attività estrattive inserire seguenti:, di ricerca di idrocarburi.
5. 99. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto delle misure già adottate al loro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale.
5. 30. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Regolamento deve prevedere misure di disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette nelle quali è necessario vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci.
5. 31. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.
5. 61. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso 2-bis, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
5. 32. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, d'intesa con la Regione, sentito l'ambito territoriale di caccia, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze legate alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, d'intesa con la Regione, sentito l'ambito territoriale di caccia, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia.
5. 33. Tino Iannuzzi.

Pag. 284

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la regione competente e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 7, capoverso «2-bis, al quarto periodo, sostituire le parole: sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati con le seguenti: sentita la regione interessata;
*5. 87. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la regione competente e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 7, capoverso «2-bis, al quarto periodo, sostituire le parole: sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati con le seguenti: sentita la regione interessata;
*5. 59. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti: e gli enti locali territorialmente interessati.
5. 34. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo sostituire le parole: aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le seguenti: residenti nel parco o nelle aree contigue.

  Conseguentemente, alla lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole: aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le seguenti: residenti nel parco o nell'area contigua.
5. 100. Ginoble, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo sostituire le parole: facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia con le seguenti: residenza anagrafica nell'ambito territoriale.
5. 110. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni piano di assetto deve individuare una serie di possibili aree contigue finalizzate ad individuare una potenziale «Rete Ecologica» che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall'articolo 32 della presente legge, ma anche dalle Direttive «Habitat» e «Uccelli».
5. 64. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2014.
5. 62. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Pag. 285

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Inoltre, il piano, in attuazione della Direttiva 2009/128 CE, dovrà prevedere, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.
5. 98. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
*5. 122. Piso.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire la parola: può è sostituita dalla seguente: deve.
*5. 117. Abrignani.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale.
5. 35. Vella, Crimi.

  Al comma 1 lettera b), numero 7), capoverso 2-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano prevede l'adozione di una segnaletica sentieristica unica impegnativa per tutti i parchi, stabilita con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, ad adottare secondo le indicazioni tecniche fornite da FederParchi e dal Club Alpino Italiano.
5. 69. De Menech.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-quater, sostituire le parole: ai commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: al comma 2-bis.
5. 36. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire il capoverso 3, con il seguente:
  «3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso, il Consiglio direttivo procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione».
5. 124. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), numero 8, capoverso «3, primo periodo, sostituire la parola: predisposto con la seguente: adottato.
5. 81. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), numero 8, capoverso «3, sostituire la parola: predisposto con la seguente: adottato;

  Conseguentemente, al medesimo numero sostituire il capoverso 5 con il seguente:
  5. Il piano è da intendersi definitivamente approvato da parte della regione, mediante silenzio assenso, decorsi dodici mesi dall'adozione da parte dell'ente parco dello stesso. Dell'avvenuta approvazione e ai fini di rendere trasparente l'azione amministrativa, si da notizia sul sito del parco, della regione e dei comuni facenti parte dell'area protetta, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
5. 113. Mazzoli.

Pag. 286

  Al comma 1, lettera b) numero 8), capoverso 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.
*5. 37. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b) numero 8), capoverso 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.
*5. 38. Matarrese.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 3, sostituire dal terzo periodo fino alla fine del capoverso con i seguenti: L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
  La V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
   a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
   b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
   c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
   d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per 60 giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
   e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
   f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.
5. 65. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: presso le sedi dei comuni, inserire le seguenti: ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco,.
*5. 89. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: presso le sedi dei comuni, inserire le seguenti: ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco,.
*5. 66. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 5, dopo le parole: previa diffida ad adempiere aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni.
**5. 90. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 287

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 5, dopo le parole: previa diffida ad adempiere aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni.
**5. 67. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso 5, aggiungere, i seguenti:
  5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
  5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. 63. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
   8-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».
5. 72. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili).1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
  2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
  3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di Pag. 288specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
  5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa debbono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.
  6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».
5. 74. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
  «5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di «Guida del Parco»; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».
*5. 39. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
  «5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di «Guida del Parco»; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».
*5. 73. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 5 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco».
5. 40. Vella, Crimì.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 111. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
  «Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, specifiche misure di disciplina dell'attività venatoria, che prevedano oltre al resto la fissazione di un numero chiuso di cacciatori stabilito a seconda della potenzialità faunistiche di prelievo e previa acquisizione del parere dell'ISPRA, nonché della pesca, delle attività estrattive e per la Pag. 289tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.
  2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco sino alla percentuale massima del 70%. La percentuale restante è attribuita altresì ai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, fatte comunque salve le regolamentazioni esistenti nei comprensori alpini o nelle riserve delle province autonome di Trento e Bolzano nonché nella Regione Friuli Venezia Giulia.».
5. 41. Terrosi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, al fine di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.
5. 42. Brignone, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: 1. Il regolamento fino a: ISPRA con le seguenti: 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area medesima, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, prevedendo l'intesa fra Ente parco e Regione, sentito l'ambito territoriale di caccia e previa acquisizione del parere dell'ISPRA,.
5. 43. Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 95. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 75. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole: «ove necessarie per» con le seguenti: «ai fini di»; b) sopprimere la parola: «eventuali»; c) sopprimere le parole da: «dell'attività venatoria» a: «della pesca».
*5. 44. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: dell'attività venatoria fino a: della pesca con le seguenti:, previa acquisizione del parere dell'ISPRA.
5. 45. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la parola: vincolante.
*5. 97. Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Busto.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la parola: vincolante.
*5. 46. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Pag. 290

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dall'organismo di gestione dell'area protetta, che li propone alle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, l'intesa per l'approvazione degli stessi deve essere effettuata entro 12 mesi dalla richiesta.
5. 91. Terzoni, Busto , Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 96. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1 lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 47. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.
5. 78. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria è vietata.
5. 48. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
*5. 77. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
*5. 49. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le parole: dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.
**5. 76. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le parole: dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.
**5. 88. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 32, comma 2, sostituire le parole: facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia con le seguenti: residenza anagrafica nell'ambito territoriale.
5. 112. Castiello, Grimoldi.

Pag. 291

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali).

  1. Per il pieno recepimento delle attività previste dall'articolo 12 della Legge n. 394 del 1991, così come modificata dal presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 195, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.
  2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 2012.
  3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.
  4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 01. Fiorio.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Laffranco, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 13 – (Verifica di conformità).1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.
  2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'Ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'Ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
6. 11. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, anche indiretti, per interventi di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamentazione Pag. 292del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
*6. 10. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 1. Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, anche indiretti, per interventi di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
*6. 6. Morassut.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
**6. 15. Piso.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
**6. 14. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
*6. 12. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
*6. 9. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Piano e il regolamento possono prevedere il trasferimento delle competenze per il rilascio del nulla osta relativo a interventi, impianti ed opere di minore rilevanza, come definiti dal piano e dal regolamento, ai Comuni interessati.
6. 8. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Avverso il diniego di nulla osta o di nulla osta condizionato emesso dall'autorità competente per il parco, il richiedente può presentare ricorso gerarchico ai sensi della normativa in materia.
6. 17. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;Pag. 293
   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
*6. 4. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
*6. 13. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti Pag. 294di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
*6. 5. De Menech.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
*6. 19. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti Pag. 295del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2, lettera d), agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
*6. 2. Matarrese.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro Pag. 296trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
*6. 3. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'Ente parco può disporre, qualora previsto dal regolamento di cui all'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del Piano o del regolamento del Parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:
   a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;
   b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 metri cubi;
   c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;
   d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali.
6. 7. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il piano del parco nazionale tiene conto dei piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco. A tal fine il piano contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista dalla legge provinciale o regionale per il governo del territorio come contenuto dei PRG. Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, il piano può rinviare la disciplina integrativa e di dettaglio ai PRG. In tal caso il PRG si conforma a quanto stabilito dal piano al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dallo stesso. A tal fine l'Ente parco interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti, con un parere vincolante volto ad apportare le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale.
6. 16. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli interventi di natura edilizia da svolgersi all'interno di nuclei rurali specificamente individuati nelle zone C e negli insediamenti storici, nelle aree consolidate e nelle aree specificamente destinate all'insediamento ovvero nelle zone D, vengono approvati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con il piano e il regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento.
6. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli interventi di natura edilizia da svolgersi all'interno di nuclei rurali, specificamente individuati nelle zone C e negli insediamenti storici, nelle aree Pag. 297consolidate e nelle aree destinate all'insediamento ovvero nelle zone D, il regolamento può prevedere forme alternative al rilascio del nulla osta da parte del parco.
6. 18. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli interventi da eseguirsi nelle zone residenziali e nelle zone produttive situate all'interno dell'area protetta, qualora esse dispongano di un piano di attuazione o di recupero, condiviso dall'autorità competente per la gestione del parco, il nulla osta è rilasciato dal sindaco.
6. 21. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 8. Castiello, Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*7. 11. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I vincoli derivanti dal Piano del Parco non danno luogo a indennizzo se i limiti ivi previsti perseguono lo scopo di attuare la funzione sociale dei beni che ne sono oggetto. I predetti vincoli danno, invece, luogo a indennizzo se comportano l'assoluta inutilizzabilità del bene, sostanzialmente equivalente ad una espropriazione».
7. 5. Venittelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3, le parole: del parco, sono sostituite dalle seguenti: nel parco e nei territori situati a meno di sei chilometri dal perimetro del parco stesso.
7. 1. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nel parco con le seguenti: nel parco alle attività agricole e produttive.
*7. 6. Morassut.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nel parco con le seguenti: nel parco alle attività agricole e produttive.
*7. 9. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**7. 2. Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**7. 3. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**7. 4. Carrescia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**7. 10. Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**7. 12. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 298

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**7. 13. Piso.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 IcW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare annualmente al fondo Nazionale dei parchi una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 25 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente al fondo Nazionale dei parchi, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione una somma pari ad un terzo del canone di concessione.
  1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alta data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente al fondo Nazionale dei parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 10 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente, al fondo Nazionale dei parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 5 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.Pag. 299
  1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore del fondo Nazionale dei parchi pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1,50 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, al fondo Nazionale dei parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente, al fondo Nazionale dei parchi pena la decadenza immediata della concessione, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 15 per cento del canone di concessione.
  1-novies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.
  1-decies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.
  1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.
  1-duodecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo Pag. 300oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.
  1-terdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.
  1-quinquiesdecies. A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  1-septiesdecies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».
8. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-quinquiesdecies.
8. 73. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi da 1-bis a 1-octies.
8. 92. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-bis, 1-quater e 1-sexies.
8. 48. Martinelli, Catanoso.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.
8. 75. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Parte del canone demaniale che i titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette, sono tenuti a versare annualmente alle Regioni o alla Province Autonome, è trasferito da queste ultime al fondo nazionale per le aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-quinquiesdecies a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. In sede di prima applicazione, l'ammontare di detta quota parte del canone demaniale che le Regioni o le Province Autonome trasferiscono all'ente gestore dell'area protetta interessata, è pari al 10 per cento del canone demaniale stesso. L'ammontare definitivo di detto contributo, comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di trasferimento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, Pag. 301da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. 3. Bargero, Massa.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Parte del canone demaniale che i titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette, sono tenuti a versare annualmente alle Regioni o alla Province Autonome, è trasferito da queste ultime al fondo nazionale per le aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-quinquiesdecies a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. In sede di prima applicazione, l'ammontare di detta quota parte del canone demaniale che le Regioni o le Province Autonome trasferiscono all'ente gestore dell'area protetta interessata, è pari al 10 per cento del canone demaniale stesso. L'ammontare definitivo di detto contributo, comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di trasferimento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. 4. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:
  1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;
   sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  «1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari ad un terzo del canone di concessione.»;
   al capoverso 1-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: i titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata;
   al capoverso 1-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;Pag. 302
   al capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: all'ente gestore a: naturalità, con le seguenti: in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies;
   al capoverso 1-quinquies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;
   al capoverso 1-sexies, sostituire il primo periodo con il seguente: I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza;
   al capoverso 1-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;
   al capoverso 1-septies, sostituire il primo periodo con il seguente: i titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata;
   al capoverso 1-septies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;
   dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:
  1-septies
. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   al capoverso 1-undecies, primo periodo, sostituire le parole: I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, con le seguenti: i beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   al capoverso 1-undecies, ultimo periodo, sostituire le parole: la titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: la responsabilità riguardo a tali beni che rimane;
   sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies, con il seguente:
  1-quinquiesdecies. Le somme di cui ai commi da 1-bis a 1-septies.1 sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare Pag. 303alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività contemplate nei commi da 1-bis a 1-quater e da 1-sexies a 1-septies. 1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorrano successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali;
   sostituire il capoverso 1-sexiesdecies, con il seguente:
  1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore.
*8. 71. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:
  1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione;

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;
   sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  «1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari ad un terzo del canone di concessione.»;
   al capoverso 1-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: i titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata;
   al capoverso 1-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;
   al capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: all'ente gestore a: naturalità, con le seguenti: in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies;
   al capoverso 1-quinquies, al secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;
   al capoverso 1-sexies, sostituire il primo periodo con il seguente: I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis Pag. 304dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza;
   al capoverso 1-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;
   al capoverso 1-septies, sostituire il primo periodo con il seguente: i titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata;
   al capoverso 1-septies, secondo periodo, sopprimere le parole: all'ente gestore dell'area protetta;
   dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:
  1-septies. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   capoverso 1-undecies, primo periodo, sostituire le parole: I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, con le seguenti: i beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   al capoverso 1-undecies, ultimo periodo, sostituire le parole: la titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: la responsabilità riguardo a tali beni che rimane;
   sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies, con il seguente:
  1-quinquiesdecies. Le somme di cui ai commi da 1-bis a 1-septies.1 sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività contemplate nei commi da 1-bis a 1-quater e da 1-sexies a 1-septies. 1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorrano successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali.;Pag. 305
   sostituire il capoverso 1-sexiesdecies, con il seguente:
  1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore.
*8. 51. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo:
    i) alle parole:
i titolari di concessioni di derivazione d'acqua, premettere le seguenti: le Regioni o le Province Autonome nelle quali operano;
    ii) sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree;
    iii) sostituire le parole: tenuti a versare, con le seguenti: tenute a trasferire;
   b) al secondo periodo:
    i) dopo le parole:
l'ammontare definitivo di detto contributo, aggiungere le seguenti: comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione;
    ii) sostituire la parola: versamento, con la seguente: trasferimento;
    iii) dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
8. 5. Bargero, Massa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
*8. 6. Bargero, Massa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
*8. 76. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
*8. 7. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: l’ammontare definitivo di detto contributo, inserire le seguenti: comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione.

  Conseguentemente, ai capoversi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: l'ammontare definitivo di detto contributo inserire le seguenti: comunque non superiore a quello definito in sede di prima applicazione.
8. 8. Carrescia.

  Al comma 1, capoversi 1-ter, sopprimere le parole: già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-
quater, primo periodo, sopprimere le parole: esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   al capoverso 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   al capoverso 1-sexies, primo periodo, sopprimere le parole: ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   al capoverso 1-septies, primo periodo, sopprimere le parole: esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
8. 74. Castiello, Grimoldi.

Pag. 306

  Al comma 1, capoverso 1-ter, e ovunque ricorra, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.
8. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: site nei Comuni del Parco.
8. 9. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.
*8. 10. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.
*8. 77. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: pari ad un terzo del canone con le seguenti: pari alla metà del canone.
8. 11. Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.
8. 78. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
  «1-quater. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diverse da quella di cui al precedente comma 1-bis, di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, che entrano in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, una quota parte delle misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale e individuate nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'allegato 2 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, dovrà essere destinata in favore dell'ente gestore dell'area medesima, ed essere finalizzata al recupero ambientale e della naturalità dell'area protetta. L'ammontare di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso 1-sexies.
8. 12. Bargero, Massa.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: 50 kW aggiungere le seguenti: esclusi gli imprenditori agricoli.
8. 13. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: concessioni di coltivazione degli con le seguenti: impianti di produzione di.
8. 14. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 15. Carrescia.

Pag. 307

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 79. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 5 per cento.
8. 46. Stella Bianchi.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: all'1 con le seguenti: al 3.
8. 16. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: all'1 con le seguenti: al 2.
8. 17. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: 0,50 per cento.
8. 18. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro dello sviluppo economico.
8. 19. Carrescia.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente: 1-quinquies 1. – I titolari delle concessioni di cui al comma 1-quinquies cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 1o gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco.
8. 53. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente: 1-quinquies 1. Dal 1o giugno 2017 è vietata qualsiasi nuova concessione per attività di prospezione coltivazione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree protette di cui alla presente legge.
8. 54. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente: 1-quinquies. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo.
8. 55. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.
8. 80. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, primo periodo, dopo le parole: nel territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: e nelle aree contigue.
8. 20. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire le parole: a euro 1 con le seguenti: a euro 0,5.
8. 81. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-septies.
8. 82. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, primo periodo, dopo le parole: I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metano dotti inserire le seguenti:, carbondotti.
8. 21. Vella, Crimi.

Pag. 308

  Al comma 1, capoverso 1-septies, primo periodo, sostituire le parole: pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro con le seguenti: pari a 500 euro per oleodotti o metanodotti e a 150 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 250 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 100 euro
8. 45. Stella Bianchi.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, primo periodo, sostituire le parole: pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro con le seguenti: pari a 120 euro per oleodotti o metanodotti e a 50 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 70 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 30 euro.
8. 22. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.
*8. 23. Manfredi.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.
*8. 24. Vella, Crimi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente: 1-septies. 1. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. 65. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente: 1-septies. 1. I titolari di impianti alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 riconoscono un diritto patrimoniale agli enti parco per l'apposizione degli stessi sul suolo dell'area protetta pari ad euro 5 mila in ragione di ciascun anno Pag. 309o, in ogni caso, alla media dei contributi corrisposti effettivamente ai medesimi enti nell'ambito dell'area vasta.
8. 25. Baradello.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-octies.
8. 83. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-octies, con il seguente:
  1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca e balneari presenti e in esercizio nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 90 per cento del canone di concessione.
8. 67. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso 1-octies, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
8. 84. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1-octies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: le opere cui si fa riferimento nel periodo precedente devono già essere esistenti o in esercizio all'entrata in vigore della presente legge.
8. 26. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies aggiungere il seguente:
  1-octies.1 I proprietari dei tralicci e delle antenne ripetitrici radio e TV presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma di 10.000 euro per i tralicci più alti di 20 metri, 7.500 euro per i tralicci alti fra 10 e 20 metri, 5.000 euro per i tralicci più bassi di 10 metri, 1.000 euro per ogni singola antenna.
8. 44. Stella Bianchi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:
  1-octies. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concisioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta.
8. 56. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies;

  Conseguentemente, al capoverso 1-decies, dopo le parole: articolo 11.1 aggiungere le seguenti: da destinare esclusivamente all'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle colture agrarie.
8. 89. Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.
*8. 57. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.
*8. 68. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 310

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.
*8. 90. Piso.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 1-decies.
**8. 58. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.
**8. 27. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.
**8. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.
**8. 29. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.
**8. 70. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso 1-decies, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui all'articolo 11.
8. 30. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-decies, aggiungere in fine, le parole: da destinare esclusivamente all'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle colture agrarie.
8. 91. Piso.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-undecies.
8. 85. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1-undecies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.
8. 59. Zaratti, Pellegrino, Piras, Duranti, Carlo Galli, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodocies, primo periodo, sopprimere le parole: di qualità;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.
*8. 52. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodocies, primo periodo, sopprimere le seguenti: di qualità;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della Pag. 311Tutela del Territori e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.
*8. 72. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 31. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 32. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 33. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 34. Matarrese.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 47. De Menech.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 60. Pellegrino, Zaratti, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 64. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 69. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 86. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 95. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, secondo periodo, dopo le parole: requisiti minimi di qualità aggiungere le seguenti: e di ecocompatibilità.
8. 35. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies aggiungere in fine le parole: nonché prevedendo l'individuazione di aree comunali per la vendita diretta che promuovano le produzioni locali.
8. 36. Zaccagnini.

Pag. 312

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, aggiungere in fine il seguente periodo: I marchi concessi dagli enti gestori devono possedere i requisiti minimi di qualità previsti dal regolamento predisposto ed emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che disciplina il marchio del sistema nazionale delle aree protette.
8. 37. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quinquiesdecies.
8. 93. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente:
  1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, e sono destinate esclusivamente al finanziamento del piano nazionale triennale di sistema di cui all'articolo 4, secondo le modalità e le finalità ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
8. 88. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente: Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi da 1-bis, a 1-octies sono versate dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 66. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies premettere il seguente periodo: I titolari delle autorizzazioni che abbiano versato somme e/o sostenuto o debbano sostenere costi per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi con l'ente gestore o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, hanno titolo a detrarre tali somme Pag. 313e/o costi dai contributi previsti di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies. Ai fini della detrazione l'esercente è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese sostenute o da sostenere all'ente gestore del parco che potrà formulare richieste di integrazioni o chiarimenti; è riconosciuto all'ente parco la possibilità di rigettare la richiesta di detrazione con motivato provvedimento.
8. 49. De Menech.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies primo periodo, sostituire le parole da: Il 50 per cento fino a: Il restante 50 per cento con le seguenti: Il 100 per cento.
8. 87. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: Il 50 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali con le seguenti: Le entrate relative alle aree protette.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso sopprimere il secondo periodo;
   al capoverso 1-sexiesdecies, sopprimere le parole: del 50 per cento.
8. 61. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies sostituire le parole: Il 50 per cento delle entrate relative con le seguenti: Il 90 per cento delle entrate relative.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:
Il restante 50 per cento con le seguenti; Il restante 10 per cento e le parole: restante 50 per cento con le seguenti: Il restante 10 per cento.
   al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire le parole: la quota del 50 per cento con le seguenti: la quota del 90 per cento.
8. 94. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 90.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 10;
8. 38. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, sostituire le parole: Il 50 per cento con le seguenti: il 70 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il restante 50 per cento, con le seguenti: Il restante 30 per cento;
   al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
8. 62. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: Il 50 per cento delle entrate con le seguenti: Il 20 per cento delle entrate.
8. 39. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: Il 50 per cento delle entrate con le seguenti: il 40 per cento delle entrate.

Pag. 314

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, sostituire le parole: Il restante 50 per cento delle entrate con le seguenti: Il restante 60 per cento delle entrate;
   al secondo periodo, dopo le parole: tutela della biodiversità nell'area protetta aggiungere le seguenti: e per la manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e dei rifiuti.
8. 50. De Menech.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septiesdecies aggiungere i seguenti:
  1-octiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies non si applicano agli ampliamenti degli impianti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e ai nuovi impianti.
  1-noviesdecies. Le disposizioni del capoverso 1-octies non si applicano alle concessioni balneari.
8. 40. Carrescia.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  1-octiesdecies. Nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore dell'Area protetta e il titolare del provvedimento concessorio o di altro atto di assenso comunque denominato di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, ovvero siano specificamente stabiliti nei provvedimenti di assenso o negli eventuali pareri di valutazione di impatto ambientale, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità nell'area protetta ed il proponente sia ottemperante, il loro valore, quantificato d'accordo fra le parti ed attualizzato alla data di entrata in vigore della presente legge, è scomputato, fino alla concorrenza, dal contributo da versare così come determinato ai sensi del presente articolo. Nel caso di mancato accordo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la quantificazione del valore delle opere di compensazione e mitigazione o degli altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità è effettuato da un esperto in materia ambientale nominato dal Ministro dell'Ambiente con oneri a carico del concessionario. Ai fini della detrazione il titolare del provvedimento è tenuto a trasmettere entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 1-bis i documenti comprovanti le spese sostenute all'ente gestore del parco che potrà formulare richieste di integrazioni o chiarimenti.
8. 41. Carrescia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

  1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel Decreto Ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definisce anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziare all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantisca la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».

Pag. 315

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies.
8. 42. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente camma:
  1-bis. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   a-bis) contributi provenienti dal Fondo Nazionale dei Parchi gestito dal Ministero dell'Ambiente.
8. 43. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
  4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.».
8. 63. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9. 68. Laffranco, Crimi.

  Sopprimerlo.
*9. 77. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve Pag. 316tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
  2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

  Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
  4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli ammali abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  6. Una quota pari al 5 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna».

  2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Pag. 317

Annesso
(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).

Specie Distribuzione naturale in Italia Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore) Italia cont. Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda) Italia cont. Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea) Italia cont. Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Italia cont. Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino) Italia cont. Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino) Italia cont. Sicilia
Hystrix cristata (istrice) Italia cont. Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale) Italia cont. Sardegna
Dama dama (daino) Italia meridionale e Sardegna
Cervus elaphus (cervo nobile) Italia cont. Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone) Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica) Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune) Italia
Alectoris Pag. 318barbara (pernice sarda) Sardegna

  (*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.
*9. 72. Terrosi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
  2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.
  Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego Pag. 319di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
  4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli ammali abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  6. Una quota pari al 5 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna».

  2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Annesso
(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).

Specie Distribuzione naturale in Italia Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore) Italia cont. Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda) Italia cont. Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea) Italia cont. Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Italia cont. Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino) Italia cont. Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino) Italia cont. Sicilia
Hystrix cristata (istrice) Italia cont. Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Martes Pag. 320martes (martora) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale) Italia cont. Sardegna
Dama dama (daino) Italia meridionale e Sardegna
Cervus elaphus (cervo nobile) Italia cont. Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone) Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica) Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune) Italia
Alectoris barbara (pernice sarda) Sardegna

  (*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.
*9. 53. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 9. – (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991). – 1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:
  «Art. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, Pag. 321nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.
  4. I piani di cui al comma I che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992.
  5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.
  6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  7. Gli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare sistemi di controllo non cruenti da attuarsi all'interno delle aree protette.
9. 109. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente: «Art. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed habitat di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico Pag. 322devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 30 della presente legge.
  5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».
9. 6. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo dopo la parola: uccelli aggiungere le seguenti:, rettili, anfibi, pesci, invertebrati.
9. 120. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: specie di uccelli e mammiferi aggiungere le seguenti: rettili, anfibi, pesci e insetti.
9. 113. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.
*9. 115. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.
*9. 119. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: con l'esclusione dei ratti aggiungere le seguenti: topi, nutrie e arvicole.
9. 112. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.
*9. 54. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.
*9. 69. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.
*9. 99. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in Pag. 323conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
**9. 29. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
**9. 3. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
*9. 55. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
*9. 100. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 39. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 78. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 91. Brignone, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 114. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che deve essere reso entro sei mesi. Decorso inutilmente Pag. 324tale termine il piano si intende adottato.
9. 102. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: I piani indicano gli obiettivi aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e.
9. 103. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 40. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 79. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento non letale della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento non letale, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
9. 92. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica alla conservazione ed al restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati che possono determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
9. 101. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 41. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 80. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Pag. 325

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano.
**9. 110. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano.
**9. 117. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sopprimere le parole da: o di specie della fauna o flora selvatiche fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 9. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sopprimere le parole: o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.
*9. 118. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sopprimere le parole: o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.
*9. 111. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti: o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
**9. 1. Matarrese.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti: o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
**9. 2. De Menech.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti: o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
**9. 24. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti: o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
**9. 56. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti: o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
**9. 98. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti:, o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
**9. 70. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: o habitat ritenuti Pag. 326particolarmente vulnerabili sono inserite le seguenti: oltreché al contenimento dei danni alle coltivazioni agricole-forestali esercitate tradizionalmente nell'ambito del parco.
9. 27. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti: oltreché al contenimento dei danni alle coltivazioni agricole-forestali.
9. 26. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: le specie alloctone, con le seguenti: le specie aliene invasive.
*9. 30. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: le specie alloctone, con le seguenti: le specie aliene invasive.
*9. 116. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.
**9. 42. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione .
**9. 81. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
*9. 8. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
*9. 36. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
*9. 73. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
*9. 82. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
*9. 93. Brignone, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
9. 83. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Pag. 327

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei «capi sanitari».
9. 57. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I piani di cui al comma precedente tengono conto, altresì, dell'eventuale impatto estremamente negativo della fauna selvatica sulle attività agricole condotte con metodi e strumenti ecosostenibili o biologici su terreni agricoli situati nelle aree contigue a quelle protette.
9. 67. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
9. 44. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992.
*9. 46. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992.
*9. 85. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 45. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 328

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 84. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: sia di cattura che di abbattimento,.
*9. 10. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: sia di cattura che di abbattimento.
*9. 38. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: sia di cattura che di abbattimento.
*9. 94. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,.
*9. 74. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: sia di cattura che di abbattimento, con le seguenti: devono impiegare di norma metodi non cruenti e.
9. 11. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia,
*9. 5. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.
*9. 33. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati da ISPRA con le seguenti: dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
9. 12. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, dopo le parole: da persone da esso autorizzate aggiungere le seguenti: da scegliersi prioritariamente tra i residenti nei comuni ricompresi anche parzialmente nel parco, fermo quanto stabilito dalle leggi venatorie locali.
9. 104. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: e validati dall'ISPRA.
9. 58. Castiello, Grimoldi.

Pag. 329

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
9. 13. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo sostituire le parole: e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture con le seguenti: dando priorità a quelle che garantiscano maggiore efficacia e rapidità nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
9. 21. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 17. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 31. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ed eventuale successivo abbattimento.
9. 59. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: I piani di gestione dovranno tutelare con i prelievi o gli abbattimenti la continuità delle attività agricole e zootecniche al fine di garantire la loro continuità.
9. 65. Piso.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: I piani di gestione dovranno tutelare con i prelievi o gli abbattimenti la continuità delle attività agricole e zootecniche.
9. 123. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 86. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 47. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale.
9. 60. Castiello, Grimoldi.

Pag. 330

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, alle parole: Al personale di enti o organismi premettere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
*9. 18. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, alle parole: Al personale di enti o organismi premettere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
*9. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, dopo le parole: non conformi alle modalità previste aggiungere le seguenti: dal piano del parco.
9. 105. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 14. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 37. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 48. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 75. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 87. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 95. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica. Gli enti gestori possono conferire parte dei capi abbattuti o catturati alle persone incaricate dell'attuazione dei piani di contenimento per le destinazioni consentite dalle vigenti disposizioni e dal regolamento del parco.
9. 106. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica.
9. 61. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 7.
*9. 66. Piso.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 7.
*9. 71. Vella, Crimi.

Pag. 331

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 7.
*9. 19. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 7.
*9. 28. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 7.
*9. 34. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.
*9. 122. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il contrasto del bracconaggio e del randagismo canino e dell'ibridazione cane-lupo al fine di applicare metodi di gestione non cruenti e non letali e per finanziare ricerche scientifiche che determinino lo stato di conservazione delle specie e la reale incidenza dei danni procurati dalla fauna selvatica alla zootecnica.
9. 25. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali della fauna selvatica.
9. 97. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del Parco e/o Ente.
9. 62. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
*9. 49. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
*9. 88. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
9. 127. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 2 per cento.
*9. 22. Morassut.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 2 per cento.
*9. 107. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 332

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 76. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione;
**9. 125. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 129. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati.
9. 96. Cristian Iannuzzi, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, dopo le parole: non cruenti aggiungere le seguenti: e non letali.
*9. 124. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, dopo le parole: non cruenti aggiungere le seguenti: e non letali.
*9. 128. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e per l'esercizio delle funzioni attribuite nella presente legge all'istituto.
9. 64. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Un'ulteriore quota del 20 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il risarcimento economico a soggetti che abbiano subito danni causati da fauna selvatica dando priorità alle aziende agricole danneggiate.
9. 20. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150/92. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.
9. 51. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 333

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi.
9. 50. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1, aggiungere in fine il seguente comma:
  8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.
9. 90. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1, aggiungere in fine il seguente comma:
  8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi.
9. 89. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:
  Art. 16-bis. – (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali). – 1. Fermo restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, dall'articolo 9, comma 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1 comma 141 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e loro successive modificazioni, non si applicano per gli enti di gestione dei parchi nazionali e per le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente articolo.
  2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge, per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina della Pag. 334legge n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.
  3. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 n. 439 e recante il norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, limitatamente alla loro applicazione per gli enti parco nazionali, sono dimidiati. L'ipotesi di silenzio assenso contenuta nel decreto costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge.
  4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma primo del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
9. 01. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Divieto di introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale).

  1. In tutto il territorio nazionale è vietato a chiunque introdurre in qualsiasi forma la specie Cinghiale (Sus scrofa). Gli allevamenti di tale specie sono ammessi con l'esclusiva finalità di uso alimentare secondo criteri e modalità individuate con apposito regolamento dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previo parere della Conferenza Stato Regioni. Detto regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere modalità di allevamento che impediscano e prevengano possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e che consentano una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, capoverso «1, secondo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 9-bis.
*9. 02. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Divieto di introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale).

  1. In tutto il territorio nazionale è vietato a chiunque introdurre in qualsiasi forma la specie Cinghiale (Sus scrofa). Gli allevamenti di tale specie sono ammessi con l'esclusiva finalità di uso alimentare secondo criteri e modalità individuate con apposito regolamento dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previo parere della Conferenza Stato Regioni. Detto regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere modalità di allevamento che impediscano e prevengano possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e che consentano una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

Pag. 335

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, capoverso «1, secondo periodo, dopo le parole di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 9-bis.
*9. 03. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 18. – (istituzione delle aree protette di mare). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, istituisce con proprio decreto i parchi nazionali marini e le riserve marine sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree protette di mare già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  1-ter. Nel caso in cui aree protette di mare già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  2. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio- economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  4. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della «rete Natura Pag. 3362000», in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede con proprio decreto a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  6. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  7. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  8. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».
**10. 13. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 18. – (istituzione delle aree protette di mare). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, istituisce con proprio decreto i parchi nazionali marini e le riserve marine sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare Pag. 337sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree protette di mare già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  1-ter. Nel caso in cui aree protette di mare già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  2. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  4. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della «rete Natura 2000», in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede con proprio decreto a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  6. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  7. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Pag. 338
  8. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».
**10. 1. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti le regioni, con le seguenti: d'intesa con la regione e sentiti.
10. 9. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, quali la popolazione residente fino a: i consumi d'acqua.
*10. 4. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, quali la popolazione residente fino a: i consumi d'acqua.
*10. 7. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio.
10. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
10. 2. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tecnica preliminare con le seguenti: tecnico-scientifica.
10. 8. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le associazioni locali più rappresentative in specifici contesti.
10. 3. Zaccagnini.

Pag. 339

  Al comma 1, capoverso Art. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Direttore dell'Area marina protetta è nominato con la forma e le modalità stabilite dall'articolo 9, comma 11.
10. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: finalizzati all'affidamento della gestione con estensione a mare al relativo Ente Parco.
10. 11. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i parchi nazionali con estensione a mare con le seguenti: i parchi nazionali e regionali con estensione a mare.
10. 12. Castiello, Grimoldi.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19 – (Gestione delle aree protette marine e dei parchi nazionali marini).1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascun parco nazionale marino e area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata a un consorzio costituito tra almeno due o più soggetti individuati tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura l'individuazione dei soggetti per il predetto affidamento e definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione cui deve attenersi l'ente gestore. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura che la gestione di ogni area protetta marina, anche già istituita, sia effettuata mediante un consorzio con i requisiti del primo periodo. Decorso il triennio inutilmente, al fine di conseguire più speditamente le finalità del presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede al commissariamento delle aree protette marine istituite e non gestite da consorzi. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, punto 5-bis, nel caso in cui un'area protetta marina sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine; il direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta marina.
  3. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istituisce altresì l'Ente gestore del parco nazionale marino, di cui allo stesso articolo 18 comma 4-bis, che ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Sono organi dell'Ente gestore del parco nazionale marino:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme Pag. 340contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto.

  5. Il Consiglio direttivo del parco nazionale marino è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  6. In presenza di aree marine protette di ridotte dimensioni, o con specifica rilevanza scientifica o didattica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione di un'area protetta marina o di un parco sommerso anche in forma consortile, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute, con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e geografiche di più aree protette marine o parchi sommersi li rendano assimilabili ad un sistema unitario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione delle medesime aree protette marine o parchi sommersi.
  8. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione del parco nazionale marino o dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  9. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino e dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  10. Nelle aree protette marine, nei parchi nazionali marini e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;Pag. 341
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  11. Nelle aree protette marine, nei parchi nazionali marini e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela è salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  12. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  13. I divieti di cui all'articolo 11, comma 5, si applicano ai territori inclusi nei parchi nazionali marini, nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.
  14. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricompresi nelle aree protette marine, nei parchi nazionali marini e nei parchi nazionali con estensione a mare che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano affidati in concessione, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, se richiesti sono dati in concessione gratuita all'ente gestore del parco nazionale marino o dell'area protetta marina per nove anni, rinnovabili automaticamente salvo motivato diniego del soggetto concedente, per le finalità di cui al decreto istitutivo e al regolamento. L'ente gestore può concedere i beni e le zone di mare avuti in concessione a soggetti terzi, dietro il pagamento di un canone annuo non inferiore al canone che sarebbe stato stabilito dal soggetto originariamente concedente. La concessione gratuita di beni demaniali e di zone di mare all'Ente Pag. 342gestore non muta la titolarità delle responsabilità relative a tali beni e zone di mare, che restano in capo al concessionario finale con la sorveglianza di cui al comma 10 del presente articolo.
  15. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e poste nel parco nazionale marino, nell'area protetta marina o nel parco nazionale con estensione a mare oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore del parco o dell'area marina protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le conseguenti modalità di versamento all'ente gestore sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  16. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di unità navali, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale con estensione a mare, nel parco nazionale marino, nell'area protetta marina e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore del parco o dell'area marina protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  17. L'ente gestore del parco nazionale marino o dell'area marina protetta può deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per l'accesso al parco nazionale marino, al parco nazionale con estensione a mare o l'area protetta marina o a parti dei medesimi, in ragione dei costi di funzionamento, di monitoraggio e di tutela.
  18. L'ente gestore del parco nazionale con estensione a mare, del parco nazionale marino o dell'area protetta marina può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.
  19. L'ente gestore del parco nazionale con estensione a mare, del parco nazionale marino o dell'area protetta marina può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e dell'area protetta marina e quella privata.
  20. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture a dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non Pag. 343hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
11. 1. Giovanna Sanna.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  Art. 19. – (Gestione delle aree protette di mare).1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta di mare è assicurato dall'Ente parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette di mare. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria Pag. 344per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 26 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 7 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta 0 indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica 0 inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi Pag. 345non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo 0 di cattura, nonché di sostanze tossiche 0 inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, Pag. 346dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. In fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
*11. 2. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  Art. 19. – (Gestione delle aree protette di mare).1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta di mare è assicurato dall'Ente parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio Pag. 347direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette di mare. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 26/ del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con Pag. 348il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 7 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua 0 acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta 0 indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica 0 inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo 0 di cattura, nonché di sostanze tossiche 0 inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D Pag. 349possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. Pag. 350La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
*11. 3. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo Ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie standard per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 4. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo sopprimere le parole: Salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.
11. 6. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
11. 7. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) indirizzi e criteri per lo svolgimento in via diretta da parte dell'ente gestore e per l'affidamento a terzi secondo le procedure di legge e sulla base degli atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni di servizi di carattere turistico-naturalistico e di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, tali da favorire in piena armonia con le esigenze di conservazione dell'area protetta marina lo sviluppo locale e in particolare l'occupazione giovanile.
11. 5. Stella Bianchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 5, alinea, dopo le parole: nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, inserire le seguenti: e regionali.
11. 9. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 6, alinea, dopo le parole: nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, inserire le seguenti: e regionali.
11. 10. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.
*11. 11. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Pag. 351nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.
*11. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sopprimere, le parole:, C.
11. 13. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Fermo restando, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, nonché quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
11. 14. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: La sorveglianza nelle aree protette marine con le seguenti: Fermo restando, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, nonché quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine.
11. 16. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Per la pianta organica dell'Area marina protetta e per l'impiego del personale si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 14.
11. 15. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 394 del 1991 alle aree marine esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge deve essere effettuata entro sei mesi da tale data.
11. 8. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:
  «Art. 19-bis.(Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le Pag. 352azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, e in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma indica altresì il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa criteri per l'istituzione e l'ampliamento delle aree naturali protette, la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
  4. La realizzazione delle previsioni del programma avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri stabiliti d'intesa. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.Pag. 353
  6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  9. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.
  12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni Pag. 354dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

  2. Sono abrogati:
   il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
   l'articolo 20 della presente legge;
   l'articolo 76 di decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179».
*12. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Benedetti, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:
  Art. 19-bis. – (Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con i programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.Pag. 355
  4. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  9. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.Pag. 356
  12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito».

  2. Sono abrogati:
   il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
   l'articolo 20 della presente legge;
   l'articolo 76 di decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
*12. 2. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
12. 3. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: della ricerca scientifica aggiungere le seguenti: dell'ISPRA anche in rappresentanza del SNPA.
12. 5. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: tra i soggetti di cui al presente periodo, aggiungere le seguenti: e da un rappresentante dell'ISPRA.
12. 4. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Alla consulta partecipa altresì un rappresentante dell'ISPRA, nominato dallo stesso ente nell'ambito del proprio organico, al fine di assicurare un supporto tecnico-scientifico al suddetto organo.
12. 6. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma 11.
12. 7. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. I parchi nazionali con estensione a mare saranno dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare.
12. 8. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 12, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Per i consorzi di gestione di aree marine protette e per i parchi nazionali con estensione a mare.
12. 9. Vella, Crimi.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  5. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dal 2018.Pag. 357
  6. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 11. Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.
12. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 21 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 21 – (funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette). – 1. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata in ogni area protetta, ai fini della presente legge, da agenti guardiaparco, alle dipendenze del soggetto gestore.
  2. Le funzioni di agenti guardiaparco possono essere attribuite agli agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato in servizio al 31 dicembre 2016, in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 177, agli agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta, ai militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri e a funzionari qualificati degli enti parco medesimi ovvero di comunità montane o enti regionali aventi le medesime funzioni. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al periodo precedente possono optare per la mobilità presso l'ente parco, mediante apposita istanza, secondo le modalità stabilite dal rispettivo ordinamento organizzativo. Le dotazioni organiche degli enti parco sono rideterminate in misura corrispondente al relativo contingente di personale trasferito, che, in ogni caso, non può essere superiore alla dotazione dei centri territoriali ambientali vigenti al 31/12/2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della Tutela del mare e di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della Funzione pubblica, è individuato il contingente di personale da attribuire alla dotazione organica degli enti parco per i fini di cui al presente 2. Il decreto determina, altresì, i criteri dei trasferimenti, i tempi, le modalità attuative della mobilità di cui al presente comma, nel rispetto dell'autonomia organizzativa riconosciuta per legge ad ogni ente di provenienza del personale di vigilanza. Relativamente agli appartenenti dal corpo di polizia locale degli enti di area vasta il decreto è assunto previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 281/1997.
  3. Gli agenti guardiaparco così costituiti dipendono funzionalmente dal Direttore dell'ente parco.
  4. Lo Stato trasferisce agli enti parco le risorse finanziarie corrispondenti al trattamento economico complessivo degli agenti che optano ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  5. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 delle presente legge».
13. 1. Baradello.

Pag. 358

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale deve essere garantita in modo costante e continuativo ed è esercitata, ai fini della presente legge, dall'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato all'Arma medesima dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della difesa, sono individuate le strutture ed il personale dell'Arma dei carabinieri da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.
  2-bis. Ai fini del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio e ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capo verso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. I guardiaparco assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC), qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta».
  2-quater. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 10 della presente legge.
13. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri Pag. 359i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 2. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. I guardiaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».
13. 6. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
13. 5. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 14.

  Sopprimerlo:
14. 1. Laffranco, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. all'articolo 22 della legge n. 394/1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. I terreni inclusi nei confini delle aree protette regionali appartengono al demanio o al patrimonio pubblico. L'inclusione di aree private all'interno dei confini dei parchi e delle riserve regionali è consentita eccezionalmente se indispensabile ai fini istitutivi dell'area protetta. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a rideterminare i confini dei parchi e delle riserve naturali, conformemente a quanto previsto dal presente comma. Le aree escluse a seguito della rideterminazione dei confini sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. In ogni caso, Pag. 360salva espressa volontà di chi ne ha diritto, la superficie dei terreni di proprietà privata interna alle aree protette non può superare il 10 per cento della superficie totale.
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. In deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica, al fine di limitare la loro eccessiva proliferazione, nelle aree protette regionali è consentito esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento e prescrizioni dettati dall'Ente gestore dell'area protetta. All'esecuzione del piano partecipano esclusivamente i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia limitrofi all'area protetta».
14. 2. Abrignani.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. I terreni inclusi nei confini delle aree protette regionali appartengono al demanio o al patrimonio pubblico. L'inclusione di aree private all'interno dei confini dei parchi e delle riserve regionali è consentita eccezionalmente se indispensabile ai fini istitutivi dell'area protetta. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a rideterminare i confini dei parchi e delle riserve naturali, conformemente a quanto previsto dal presente comma. Le aree escluse a seguito della rideterminazione dei confini sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. In ogni caso, salva espressa volontà di chi ne ha diritto, la superficie dei terreni di proprietà privata interna alle aree protette non può superare il 10 per cento della superficie totale».
14. 6. Piso.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Tutte le regioni dovranno riperimetrare i confini dei parchi, oasi e riserve entro i limiti delle aree demaniali così come previsto dal comma precedente. Le aree così liberalizzate rientrano nella competenza dei rispettivi comuni».
14. 3. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 4. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. In deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica, al fine di limitare la loro eccessiva proliferazione, nelle aree protette regionali è consentito esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento e prescrizioni dettati dall'Ente gestore dell'area protetta. All'esecuzione del piano partecipano esclusivamente i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia limitrofi all'area protetta».
14. 5. Piso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le regioni dovranno riperimetrare i confini dei parchi, oasi e riserve entro i limiti delle aree demaniali così come previsto dal comma precedente. Le aree così liberalizzate rientrano nella competenza dei rispettivi comuni».
14. 7. Cera, Buttiglione, Binetti, De Mita.

Pag. 361

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1 dopo le parole «aree naturali protette regionali» sono inserite le seguenti: «e la sorveglianza»;
   b) Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Le regioni garantiscono la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono affinché sia garantita la presenza costante e continuativa di personale di sorveglianza nei parchi e nelle aree naturali protette regionali.
  1-ter. Qualora le aree naturali protette regionali ricadano nelle aree di cui all'articolo 1 comma 5-ter, 5-quater e 5-quinquies la regione trasmette annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sull'attività di vigilanza e sorveglianza operata nell'area naturale protetta.
   c) Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. L'Arma dei carabinieri ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della difesa.
  2-bis. Ai fini del comma 1-bis del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. I guardiaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC) qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori».
15. 02. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sorveglianza).

  1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 sono aggiunti in fine i Pag. 362seguenti periodi: «Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli già attribuiti al Corpo Forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di Guardiaparco. Ai Guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'Ente gestore del Parco. Ai Guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta».
15. 03. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
15. 01. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 29, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole, «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore»;
   b) al comma 2, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001».
*16. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 29, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore»;
   b) al comma 2, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001».
*16. 2. Morassut.

  Al comma 1, sostituire le parole: direttore, con le seguenti: legale rappresentante assieme al direttore.
16. 3. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Pag. 363

ART. 17.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

Art. 30.
(Sanzioni).

  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.
  2. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.
  3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20 21 e 22 della legge n. 689 del 1981, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli. 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
  4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.
  5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-bis del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
  6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
  7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
  8. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
  9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
  10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.Pag. 364
  11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.
  12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della tutela dell'ambiente fissa, seguendo i criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo.
17. 1. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a dodici mesi e.
17. 3. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a sei mesi o.
17. 4. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 400 con le seguenti: da euro 200;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al capoverso 1-
bis, sostituire le parole: da 200 euro a 2.000 euro con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;
   al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;
   al capoverso 2-bis, sostituire le parole: tra euro 50 a euro 1.000 con le seguenti: tra euro 50 a euro 500.
17. 2. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.
17. 5. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 200 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.800.
17. 7. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: aree protette aggiungere le seguenti: qualora adeguatamente pubblicizzate.
17. 6. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.800.
17. 8. Carrescia.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: tra euro 50 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 150 a euro 900.
17. 9. Carrescia.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 31 della legge 12 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

Art. 31.

  1. Dal 1o gennaio 2018 le riserve statali, che già ricadono o che vengano a ricadere Pag. 365all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale sono affidate ai relativi enti gestori. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e ne verifica, altresì, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 384.
17. 01. Mazzoli.

ART. 18.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Ispra anche in rappresentanza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).
18. 1. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
*18. 5. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: da un rappresentante del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo.
*18. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
**18. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
**18. 2. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo il capoverso f-ter) aggiungere il seguente:
   f-quater) Terra Protetta (della penisola sorrentina ed amalfitana).

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il funzionamento del parco del Matese aggiungere le seguenti parole: del Parco Terra Protetta.
19. 3. Calabrò.

  Al comma 1, dopo il capoverso f-ter) aggiungere il seguente:
   f-quater) Calanchi, comprendente i territori di Pisticci, Craco, Montalbano e Tursi in provincia di Matera.
19. 2. Burtone.

  Al comma 1, dopo il capoverso f-ter) aggiungere il seguente:
   f-quater) Etna.
19. 1. Burtone.

Pag. 366

  Al comma 1, dopo il capoverso f-ter) aggiungere il seguente:
   f-quater) Alpi Apuane, comprendente il già istituito parco regionale delle Alpi Apuane.

  Conseguentemente,
   al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:
Il funzionamento del Parco delle Alpi Apuane è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2018, con risorse pari a 1.000.000, secondo modalità definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Toscana,
   al comma 3, sostituire le parole: euro 600,000 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000 con le seguenti: euro 900.000 per l'anno 2017 e a euro 4.000.000.
19. 4. De Menech.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari a euro 600.000,00 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al Ministero della difesa.
*19. 5. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari a euro 600.000,00 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al Ministero della difesa.
*19. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ape-Appennino Parco d'Europa).

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni, anche al fine di dare attuazione alla «Convenzione degli Appennini» per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica sottoscritta dallo stesso Ministero, da quattordici Regioni e numerosi soggetti istituzionali, associativi ed economici, individua le modalità operative e gli organi di coordinamento per le attività e gli interventi previsti dal Progetto Ape, convoca annualmente la Convenzione dei rappresentanti degli enti e associazioni aderenti allo stesso, ne promuove in sede europea la valorizzazione e informa il Parlamento con una relazione annuale sullo stato di attuazione della Convenzione degli Appennini e del Progetto Ape-Appennino Parco d'Europa.
19. 01. De Menech.

ART. 20.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, le parole: «alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «alla nomina del Consiglio Direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del Direttore e all'adozione del Piano del Parco, La sorveglianza nei predetti Enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli Enti stessi».
20. 1. Castiello, Grimoldi.

Pag. 367

ART. 21.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   d) dopo la lettera ee-septies sono aggiunte le seguenti:
    ee-octies) Isole Eolie;
    ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
    ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana;
*21. 2. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   d) dopo la lettera ee-septies sono aggiunte le seguenti:
    ee-octies) Isole Eolie;
    ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
    ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana;
*21. 1. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   d) dopo la lettera ee-septies sono aggiunte le seguenti:
    ee-octies) Isole Eolie;
    ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
    ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana;
*21. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 22.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 6, dopo il comma 4, della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: «4-bis. Dall'istituzione di ogni singolo parco o riserva fino all'entrata in vigore del rispettivo piano di assetto o del rispettivo piano di gestione, sono misure di salvaguardia anche le prescrizioni dettate dai relativi Piani Territoriali Paesistici e dall'eventuale Piano Territoriale Paesistico Regionale, con la clausola che in caso di contrasto fra i due prevale la norma più restrittiva».
22. 1. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti con i seguenti: «In tutti i casi su cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa e disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni asino, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili».
22. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 6, comma 6, legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi la ingiunge quando accerta l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità, dalla medesima ovvero con variazioni essenziali quali:
   a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard Pag. 368previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
   b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
   c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
   d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
   e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili».
22. 3. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis.
Dopo l'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione amministrativa).

  1. Al fine di rendere più efficiente l'azione istituzionale agli enti di gestione delle aree protette si applica dal primo settembre 2018 il regime amministrativo seguente inerenti i procedimenti di propria competenza e rassetto organizzativo.
  2. L'Autorità nazionale anticorruzione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo emana linee guida per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri formali in materia di contrasto alla corruzione di cui alla legge 6 novembre n. 190 del 2012 e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. La Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica organizza specifici corsi per il personale degli enti di gestione delle aree protette sui temi del contrasto all'illegalità e all'etica pubblica.
  4. Gli enti parco assicurano che nel piani triennali della trasparenza e delle misure di contrasto ai fenomeni di cattiva amministrazione siano previste specifiche azioni per la diffusione della cultura della legalità nei confronti dell'ambiente.
  5. Gli enti parco pubblicano in apposita sezione del proprio sito web istituzionale denominato, ricerca e studi, le ricerche e gli studi condotti durante ogni anno. Tali documenti sono predisposti in formato aperto per chiunque secondo le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale e l'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare per il responsabile dell'anticorruzione.
  6. Il piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 20113 n. 913 è predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 28 della presente legge gli enti parco pubblicano i servizi ecosistemici erogati dall'aree protetta di propria competenza. A tal fine L'Ispra o altro organismo di ricerca forniscono, a norma di legge, il proprio supporto scientifico e operativo.
  8. Le pubblicazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono a carico degli enti parco.
  9. Gli obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza nonché quelli indicati per Pag. 369ogni pubblica amministrazione nella legge n. 190/20123 nelle aree marine protette che abbiano fino a 4 dipendenti sono assicurati da uno degli enti consorziati. In ogni caso il responsabile anticorruzione resta il direttore dell'area marina protetta.
  10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana una direttiva con la quale si indicano;
  11. I costi contabilizzati che ciascun area protetta deve pubblicare;
  12. L'elenco dei servizi minimi erogandi da ciascun ente parco;
  13. I dati ambientali oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.
  14. La pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito con un link permanente e attivo all'albo pretorio, il quale deve permettere la ricerca di atti e provvedimenti del triennio precedente alla data della ricerca.
  15. Le spese che i parchi nazionali e regionali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività, degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi e sono in ogni caso ammesse anche in deroga ad altra disposizione di legge.
  16. Gli enti parco o altra pubblica amministrazione dispongono il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, o l'aspettativa triennale di propri dipendenti presso le loro associazioni maggiormente rappresentative, ovvero gli organismi nazionali e regionali della Federazione italiana dei parchi e riserve naturali (l'ederparchi). I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Le associazioni di cui al presente comma non possono utilizzare più di 2 dipendenti distaccati dagli enti parco o da altra pubblica amministrazione ciascuno presso le rispettive sedi nazionali e non più di un dipendente presso ciascuna sezione regionale. L'aspettativa triennale di cui ai periodi precedenti è concessa in aggiunta a quella ex articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
  17. Dal presente articolo non derivano nuove spese o oneri a carico dello Stato.
22. 4. Baradello.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
22. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».
22. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

ART. 23.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, si rinvia, a criteri che dovranno essere stabiliti in sede di Pag. 370contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.
23. 2. Bonomo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Si rinvia, per quanto riguarda la mobilità del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, a criteri che dovranno essere stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche con il concorso di appositi accordi con le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.
23. 1. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. I criteri per la mobilità del personale in servizio da trasferire saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, previa intesa con la regione Valle d'Aosta e la regione Piemonte, in conformità con l'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
23. 3. Marguerettaz, Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di risarcimento danni conseguenti a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica).

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 303 è inserito il seguente:

«Art. 303-bis.
(Indennizzo per gli infortuni conseguenti a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica).

  1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituito presso CONSAP, risarcisce i danni conseguenti a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.
  2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le condizioni e le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 per la liquidazione dei danni nei casi di cui al presente articolo effettuata sulla base di quanto disposto dall'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  3. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro sulla base di quanto disposto dall'articolo 128 del D.lgs. n. 209 del 2005 e successive modificazioni.».
23. 01. Venittelli.

ART. 24.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
  «La funzione autorizzatoli a in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».
24. 2. Laffranco, Crimi.

Pag. 371

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   alla lettera
a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.;
   alla lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali, inserire le seguenti:, subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, del piano di cui all'articolo 143.
24. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
24. 3. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali, aggiungere le seguenti: subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.
24. 4. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da:, e sono aggiunti in fine fino alla fine della lettera.
24. 5. Castiello, Grimoldi.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia»).

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante apposite direttive annuali, promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale della aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale di cui rispettivamente all'articolo 18 e all'articolo 25 della presente legge, individuando i temi strategici da condividere, le azioni da realizzare in maniera congiunta e le relative modalità operative.
  2. I Comitati di cui al comma precedente verificano entro il 31 gennaio di ciascun anno lo stato di attuazione ed il rispetto della direttiva relativa all'anno precedente anche avvalendo delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.
  4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».
25. 01. Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Pag. 372

ART. 26.

  Sopprimerlo.
*26. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sopprimerlo.
*26. 2. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale, con le seguenti: enti di protezione ambientale;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo le parole:
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori criteri con le seguenti: sono definiti nel dettaglio i criteri.
26. 8. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale, con le seguenti: enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106.
*26. 6. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale, con le seguenti: enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106.
*26. 3. Braga, Mariani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni, con le seguenti: cinque regioni.
**26. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni, con le parole: cinque regioni.
**26. 5. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.
26. 12. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, dopo le parole: dell'attività svolta negli ultimi cinque anni aggiungere le seguenti: nelle regioni stesse.
26. 14. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori criteri con le seguenti: sono definiti nel dettaglio i criteri.
*26. 15. Il Relatore.

Pag. 373

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori criteri con le seguenti: sono definiti nel dettaglio i criteri.
*26. 7. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori con le seguenti: sono definiti.
26. 13. De Menech.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
26. 9. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola: anche.
26. 10. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni con le seguenti: ai sensi della normativa previgente.
26. 11. Castiello, Grimoldi.

ART. 27.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.
*27. 1. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Pag. 374Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.
*27. 3. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.
  3. Il piano del Parco del Delta del Po dovrà perseguire le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno alle attività economiche e produttive tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.
27. 2. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mediante l'istituzione di un unico Parco aggiungere la seguente: interregionale.
27. 4. Crivellari, De Menech.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
27. 5. Martinelli, Catanoso.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: con gli enti territoriali interessati aggiungere le seguenti: attraverso una reale concertazione con gli enti locali fin dalle fasi preliminari di analisi e costruzione dei contenuti.
27. 8. Crivellari, De Menech.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del delta del Po sia ubicata tenendo conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che Pag. 375determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del delta del Po.
27. 19. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera b) dopo la parola: prevedere aggiungere la seguente: prioritariamente.
27. 7. Crivellari, De Menech.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: settori interessati aggiungere le seguenti: favorendo la partecipazione attiva e un pieno ed effettivo coinvolgimento delle comunità locali.
27. 9. Crivellari, De Menech.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo, e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore.
27. 10. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
27. 11. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
27. 12. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole:, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti.
27. 13. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Si potrà altresì prevedere la costituzione di un Tavolo territoriale permanente, con la partecipazione di Regioni e comuni, per la definizione di un modello di governance condiviso delle «aree contigue».
27. 14. Crivellari, De Menech.

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;
27. 15. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di start-up innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
27. 16. Vella, Crimi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
27. 17. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: nell'anno 2015 aggiungere le seguenti: , e con le strategie d'area dell'Area Interna Contratto di foce e dell'Area Interna Basso Ferrarese Comprese nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne.
27. 18. Crivellari, De Menech.

Pag. 376

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   i) all'articolo 3 del D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della L. 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al precedente comma 11.
27. 6. Crivellari, De Menech.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto aggiungere le seguenti: e con i Comuni.
27. 20. Crivellari, De Menech.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Istituzione del Parco Nazionale delle Alpi marittime e dell'area protetta transfrontaliera Alpi del Mediterraneo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione del Parco nazionale delle Alpi Marittime.
  2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che il perimetro del Parco di cui al comma 1 corrisponda alle superfici protette all'interno della Valla Stura, Valle Gesso, Valle Vermenagna, Valle Pesio e alta Valle Tanaro alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) il previo raggiungimento d'intesa con la Regione Piemonte e l'audizione degli enti locali interessati;
   c) prevedere la trasmissione al Parco di cui al comma 1 dei fini e delle funzioni dell'Ente di gestione unico delle aree protette delle Alpi marittime di cui alla Legge regionale del Piemonte 3 agosto 2015, n. 19.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Il Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta le iniziative necessarie alla stipulazione di un accordo con il Governo della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 3, 11 e 12 del Protocollo di Chambery del 20 dicembre 1994, nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, reso esecutivo dalla legge 5 aprile 2012, n. 50, per l'istituzione di un'area protetta transfrontaliera denominata «Alpi del Mediterraneo», comprendente le aree protette del Parco nazionale di cui al presente articolo e quelle del Parc National du Mercantour.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Pag. 377mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 01. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del parco archeologico della Magna Grecia).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano, di seguito denominato «Parco».
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) perseguire, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, la tutela e la conservazione delle testimonianze storico-archeologiche, naturalistico-paesaggistiche e culturali dell'area dell'arco ionico lucano;
   b) perseguire finalità di sviluppo socio-economico dei territori interessati, compatibili con gli obiettivi del Parco, valorizzandone le risorse naturalistiche e archeologiche presenti;
   c) prevedere che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, provveda, con proprio decreto, alla delimitazione del Parco e all'adozione delle misure atte a garantire la conservazione dello stato dei luoghi;
   d) prevedere che la gestione del Parco sia affidata a un Consorzio, avente personalità giuridica, definendone composizione e organi;
   e) prevedere che il Consorzio, di cui alla lettera d), provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione del regolamento del Parco, volto a disciplinare l'esercizio delle attività consentite nei siti costituenti il Parco e di un piano del Parco, coerente con gli obiettivi del Parco stesso;
   f) prevedere misure idonee ad assicurare la copertura finanziaria delle spese di gestione del parco, anche mediante la stipula di accordi con regioni ed enti territoriali interessati.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione Basilicata. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.
  5. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 750.000 euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, si provvede mediante corrispondente Pag. 378riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per l'anno 2017 e a 750.000 euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 02. Latronico.

(Inammissibile)

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28. 1. Vella, Crimi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
28. 2. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
28. 3. Castiello, Grimoldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato.
28. 4. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere al seguente:

Art. 28-bis.
(Disciplina transitoria).

  1. Con lo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge, i predetti incarichi in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.
28. 01. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 01. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 379

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 8), aggiungere il punto 8-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano del parco di cui al comma 1 promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa, promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette.
  Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ente parco definisce su base convenzionale con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti.
5. 125. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-octies con i seguenti:
  1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.
  1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, ad un terzo del canone di concessione.
  1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore Pag. 380della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.
  1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'I per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.
  1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.
  1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.
  1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.
  1-octies.1 Nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
8. 96. Il Relatore.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 12 con il seguente:
  12. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti richiesti per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico.
12. 12. Il Relatore.

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ART. 18.

  Al comma 1, capoverso «Art. 33», n. 3) dopo le parole: da un rappresentante della federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) aggiungere le seguenti:, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
18. 6. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONI

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, lettera da d) ad e-bis). Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:
   a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'ente parco;
   b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'ente parco;
   c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della Commissione.

  Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991 prima della sua applicazione.
  Il Presidente sentito il consiglio direttivo stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
  Annualmente il Presidente, sulla scorta degli indirizzi del Consiglio direttivo attribuisce al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.
  Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata Pag. 383dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal CCLN di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. 98 (nuova formulazione) Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

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ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.
**1. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: aree protette marine con le seguenti: aree marine protette.
**1. 1. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la regione interessata con le seguenti: d'intesa con la regione interessata.
1. 3. Laffranco, Crimi, Mazzoli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 4. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 33. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 26. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, dopo le parole: ente gestore aggiungere le seguenti: il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti dell'SNPA ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso 5-quinquies aggiungere il seguente: 5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia, con Pag. 385le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare.
1. 13. (nuova formulazione) Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valeria Valente, Zardini.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è soppresso.
  2. L'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Piano nazionale triennale per le aree naturali protette).

  1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della presente legge.
  2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato «piano di sistema» sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente:
   a) individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine;
   b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi, progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché l'attuazione per quanto di competenza della Strategia Nazionale delle Green Communities di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015;
   c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi, progetti di cui alla lettera b) provenienti anche dall'Unione Europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;
   d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del piano per quanto di loro competenza.

  3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Proposte relative al piano possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di piano al Comitato il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine il piano è approvato comunque con decreto del ministro dell'ambiente, il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
  6. Per il finanziamento del piano 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
  7. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro annui per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo Pag. 386scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  Conseguentemente all'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, capoverso Art. 33, comma 2, lettera a) sostituire le parole: il programma per le aree naturali protette con le seguenti: il piano di sistema;
   al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire le seguenti: e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 01. (nuova formulazione) Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 2.

  Al comma 2, dopo le parole: possono inoltre deliberare inserire le seguenti:, esclusivamente per le finalità di cui al comma 1.
2. 2. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere definite, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le agevolazioni di cui al comma 1, individuandone ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari.
2. 01. (nuova formulazione) Tino Iannuzzi.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:
  10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
4. 85. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, non si applica agli incarichi di Presidente e membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché del Presidente delle aree marine protette. Al fine di assicurare la funzionalità degli enti medesimi le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95 del 2012 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.
4. 97. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Pag. 387

  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.
**4. 88. Realacci, Giovanna Sanna, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Valiante, Zardini.

  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.
**4. 12. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:
  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.
**4. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 8-ter, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:
  1) uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo- pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.
4. 102. Realacci, Giovanna Sanna, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, lettera da d) ad e-bis). Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:
   a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'ente parco;
   b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'ente parco;
   c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della Commissione.

Pag. 388

  Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991 prima della sua applicazione.
  Il Presidente sentito il consiglio direttivo stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
  Annualmente il Presidente, sulla scorta degli indirizzi del Consiglio direttivo attribuisce al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.
  Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal CCLN di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4.98. (ulteriore nuova formulazione) Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento.
4. 47. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14-bis, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: avvalendosi del supporto dell'ISPRA.
4. 30. (nuova formulazione) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Zaratti, Pellegrino.