CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (C. 4310 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 2. Costantino, Daniele Farina.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate. A tal fine, esse possono prevedere criteri per l'adozione degli interventi di cui al comma 2-bis dell'articolo 1, nonché per l'adozione di iniziative in attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
1. 1. Sannicandro, Leva, Formisano, Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

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ART. 2

  Sopprimerlo.
2. 3. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro per la pubblica amministrazione.

  Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro per la pubblica amministrazione.
2. 4. Fabbri.

  Al comma 1, dopo la parola: collaborazione aggiungere le seguenti: e condivisione di dati e informazioni, finalizzati alla piena e più efficiente realizzazione della tutela e sicurezza del territorio,.
*2. 1. Marotta.

  Al comma 1, dopo la parola: collaborazione aggiungere le seguenti: e condivisione di dati e informazioni, finalizzati alla piena e più efficiente realizzazione della tutela e sicurezza del territorio,.
*2. 5. D'Alia.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di predisposizione di piani coordinati per il controllo del territorio.
2. 6. Piso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le linee generali per la sicurezza integrata, emanate e periodicamente aggiornate, previa l'intesa indicata nel comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, devono in ogni caso:
   1) collegare e coordinare le funzioni di polizia svolte da tutti i diversi soggetti statali, regionali e locali e prevedere una disciplina organica delle diverse forme di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi dell'articolo 118, comma 3, della Costituzione;
   2) assicurare la costante e leale collaborazione tra tutte le forze preposte ad assicurare la sicurezza collettiva, mediante l'istituzione del Sistema nazionale integrato per l'ordine pubblico e la sicurezza, di cui fanno parte, nell'esercizio dei loro propri compiti, le autorità di pubblica sicurezza, le forze statali di polizia, i corpi di polizia locale, gli altri ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché, in funzione ausiliaria ed eventuale, le altre Forze armate, le altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti componenti del Servizio di informazione per la sicurezza della Repubblica;
   3) dare risposte immediate, precise ed adeguate alle concrete esigenze di sicurezza di ogni persona che si trovi su qualsiasi parte del territorio della Repubblica, indipendentemente dalle competenze spettanti alle diverse forze di polizia statali o locali;
   4) tutelare la sicurezza urbana, da intendersi come il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;
   5) attuare politiche locali per la sicurezza, da intendersi come le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle Città metropolitane e delle regioni;Pag. 25
   6) attuare politiche integrate per la sicurezza, da intendersi come le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   7) individuare tempi, modi e luoghi con cui elaborare e verificare periodicamente in modo partecipato gli obiettivi nazionali e locali in materia di sicurezza;
   8) assicurare standard operativi omogenei alle forze di polizia statali e locali;
   9) prevedere forme permanenti di condivisione e di scambio di dati, di informazioni e di risorse informatiche e statistiche tra le forze di polizia statale e i corpi di polizia locale, anche mediante l'istituzione, sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali e nei limiti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di un Archivio unico dei dati di pubblica sicurezza con accesso immediato e paritario da parte di tutti gli appartenenti alle forze di polizia statali o locali che abbiano le qualifiche di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con livelli di garanzia e protezione dei dati, nonché di un'unica Banca dati delle forze di polizia statali e locali e di sistemi informativi unificati e centrali operative unificate a livello centrale e locale tra corpi di polizia statali e locali, organizzati e gestiti dal Servizio centrale interforze del Sistema collocato presso il Ministero dell'interno ai quali gli operatori abilitati delle forze di polizia statali e dei corpi di polizia locale, al fine esclusivo dello svolgimento dei rispettivi compiti, debbano fornire dati e possano accedere in modo tempestivo, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;
   10) prevedere forme di cooperazione, di studio, di formazione comuni tra gli appartenenti delle forze di polizia statali e i corpi di polizia locali, anche prevedendo strumenti e percorsi di formazione e di aggiornamento in parte comuni del personale di tutti i corpi statali e locali di polizia locale per assicurare un costante aggiornamento nelle materie giuridiche, sociali, tecniche, informatiche, finanziarie, scientifiche, linguistiche e operative, per favorire un aggiornamento tempestivo e interdisciplinare e un costante scambio e confronto reciproco di informazioni e di modalità operative;
   11) prevedere forme di coordinamento e di collegamento delle funzioni amministrative svolte in materia di ordine pubblico e di sicurezza dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, inclusi la stipula di patti territoriali per la sicurezza, la realizzazione di sale operative uniche, del numero unico di soccorso pubblico e di un archivio unico dei dati della pubblica sicurezza;
   12) istituire forme di costante consultazione reciproca e di intesa preventiva tra il Ministero dell'interno, le regioni e gli enti locali circa la distribuzione sul territorio del personale delle forze di polizia statali e locali e delle relative strutture in relazione all'andamento delle problematiche concernenti la sicurezza della popolazione, prevedendo anche la possibilità di attuare scambi di strutture o di funzioni tra forze di polizia statali e corpi di polizia locale allorché sia necessario a causa del mutare del tipo di funzione di polizia da esercitare o del livello di rischio;
   13) prevedere criteri e modi utili a ridurre e regolare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni tra le funzioni svolte dai diversi corpi di polizia statale e locale, con particolare riguardo per i controlli sulla circolazione stradale e sulla identificazione delle persone, per la vigilanza sui locali pubblici, sulle imprese, sulle attività edilizie e sulle problematiche ambientali, sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, sulla sicurezza dell'alimentazione, nonché alla prevenzione e repressione della microcriminalità o alla cosiddetta «polizia di prossimità», nonché per le situazioni imprevedibili e urgenti;
   14) prevedere che ogni corpo nazionale o locale di polizia sia vincolato a Pag. 26perseguire, nei limiti previsti dalle norme e dalle direttive ricevute, obiettivi nazionali e locali prioritari per la sicurezza a livello nazionale e territoriale, periodicamente elaborati e verificati a livello statale e locale in modo trasparente e con modalità che consentano la raccolta di dati verificabili e con forme di consultazione di partecipazione civica alla definizione degli obiettivi, alla loro attuazione e alla loro verifica, in modo da consentire alle attività di polizia, alle autorità di indirizzo politico-amministrativo statali, regionali e locali e alla popolazione di concorrere periodicamente ad individuare obiettivi nazionali e locali da raggiungere in materia di ordine pubblico e sicurezza ed a verificarne l'effettivo raggiungimento;
   15) prevedere tempi e modi per l'adozione di un programma dettagliato che, sulla base di osservazioni e analisi accurate a livello nazionale e locale dei vari fenomeni sociali, del disagio sociale, del degrado urbano, della devianza, della criminalità minuta e organizzata, previa l'elaborazione dei Comitati nazionale e provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza e con la partecipazione indicata al numero 14), indica a livello statale, regionale e locale le misure amministrative e i connessi finanziamenti per attuarle, necessari a prevenire e a ridurre la criminalità, col concorso di tutte le politiche pubbliche e le attività amministrative a livello statale, regionale e locale e col concorso dei corpi di polizia statali o locali;
   16) provvedere a dotare ogni forza di polizia statale e ogni corpo di polizia locale di un sistema informativo unico di rilevazione degli impieghi effettivi delle risorse umane, con obbligo per ogni corpo statale e locale di redigere e pubblicare bilanci sociali semplificati, basati sui dati rilevati mediante tale sistema, sull'andamento dei fenomeni criminali e sull'andamento delle esigenze di sicurezza nazionali e locali e informati ai principi della completezza delle rilevazioni, della disaggregabilità gerarchica, della continuità e della comparabilità interistituzionale, al fine di fornire con cadenza almeno annuale a tutti i componenti del Sistema nazionale integrato per l'ordine pubblico e la sicurezza, alle autorità statali, regionali e locali di indirizzo politico-amministrativo, ai Comitati nazionali e locali per l'ordine pubblico e la sicurezza e con criteri omogenei e statisticamente confrontabili e distinti per aree territoriali e per aree tematiche di propria competenza, i dati di bilancio sulle risorse umane, materiali e finanziarie a disposizione di ogni ufficio o comando, nazionale o locale, i dati sull'andamento annuale dei fenomeni criminali distinti per tipologia e gli obiettivi assegnati al responsabile territoriale o materiale, in modo che sia valutato l'effettivo raggiungimento dei risultati e l'attività operativa effettivamente svolta a livello nazionale e locale da ognuna delle forze di polizia statali o locali operanti sul territorio e che siano individuate le cause e siano adottabili rimedi o miglioramenti, inclusa la previsione di criteri e modi per l'individuazione annuale continua ed analitica, sulla base dei bilanci sociali semplificati delle attività non strettamente connesse con le funzioni di polizia che possono essere successivamente trasferite ad altre pubbliche amministrazioni, e in modo che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di conoscere l'evoluzione dei fenomeni criminali nelle loro zone, gli incrementi o decrementi di risorse e i relativi motivi, o i miglioramenti della sicurezza e di chiedere di partecipare alla determinazione degli obiettivi di loro diretto interesse e di chiedere che siano premiati i dirigenti meritevoli e rimossi i dirigenti inadeguati.
2. 7. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Nello svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali in ragione della Pag. 27presente legge, gli operatori di polizia locale sono considerati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale e i comuni provvedono all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con riferimento alle attività eventualmente prestate ai sensi del presente comma.
2. 8. Menorello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Per Polizia locale si intendono i Corpi e i Servizi istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.
  2-ter. La legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così modificata: «All'articolo 6: al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “, vigili del fuoco” sono inserite le seguenti: “operatori di Polizia locale”».
2. 2. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

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ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 6. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 1. Marotta.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 4. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 7. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 8. D'Alia.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 9. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino a: polizia locale con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 10. Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: sicurezza integrata aggiungere le seguenti:, volti a realizzare le finalità ivi indicate e.
3. 2. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Formisano, Leva, Sannicandro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono attivare forme di cofinanziamento, ivi incluse quelle di derivazione comunitaria ed al comma 4, dopo le parole: e modalità di aggiungere le seguenti: programmazione e.
3. 5. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni Pag. 29nell'ambito della sicurezza integrata, al personale della polizia locale sono applicati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
3. 11. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei procedimenti a carico del personale della polizia locale, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
3. 12. Naccarato, Gasparini, Fabbri.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
3. 3. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.
3. 13. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, punti 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
*3. 14. Sisto, Centemero.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, punti 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
*3. 15. Gasparini, Fabbri, Naccarato, Mattiello, Verini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, comunque impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito con decreti delle rispettive amministrazioni che determinano le caratteristiche delle divise. Detti decreti prevedono che sulle uniformi sia apposto un codice identificativo univoco di squadra, garantendone la visibilità a distanza di almeno 15 metri e anche in condizioni di scarsa luminosità. Gli stessi decreti disciplinano le modalità di assegnazione dei codici identificativi in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.
3. 16. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuano altresì, anche in sede di Conferenza unificata, le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, punti 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.».
3. 17. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Pag. 30

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 6, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata).

  1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale della polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti del personale della polizia locale». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.
3. 01. D'Alia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 6, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata).

  1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» inserire le seguenti: «nonché al personale della polizia locale». Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail.
3. 02. Marotta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale di polizia locale).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «il personale della polizia locale».
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia locale di cui al comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1 del presente Pag. 31articolo e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici. Di questi uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale; distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, dirette a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;
   b) per ciascun procedimento: definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   c) per ciascun procedimento: definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.
3. 03. Marotta.

Pag. 32

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 4. Daniele Farina, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce all'inviolabilità delle persone e dei patrimoni presenti sul territorio, da perseguire realizzando un insieme integrato di misure di dissuasione tese a scoraggiare, prevenire e reprimere più efficacemente la commissione di crimini contro individui e cose, le proprietà pubbliche e private, nonché a promuovere il rispetto della legalità.
  2. Alla sicurezza urbana concorrono, anche con interventi coordinati, ciascuno nella propria sfera di competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province ed i comuni.
4. 3. Simonetti, Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
   a) per «sicurezza urbana» il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;
   b) per «politiche locali per la sicurezza», le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) per «politiche integrate per la sicurezza», le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con la responsabilità e competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
4. 5. Piso.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e al decoro.
4. 6. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sostituire le parole da: anche attraverso, fino a: convivenza civile, con le seguenti: attraverso interventi di valorizzazione dell'inclusione e della protezione sociale, della solidarietà sociale, di riqualificazione sociale e culturale, nonché di recupero delle aree urbane degradate, interventi di promozione della cultura e del rispetto della legalità e tramite la prevenzione della criminalità.

  Conseguentemente, all'articolo 5:
   1) al comma 1, dopo le parole: «dell'interno», aggiungere le seguenti: «e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
   2) al comma 2, premettere la seguente lettera: «Oa) valorizzazione dell'inclusione sociale, della protezione sociale e della solidarietà sociale;».
4. 1. Roberta Agostini, Sannicandro, Quaranta, D'Attorre, Formisano, Leva.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi di riqualificazione aggiungere la seguente: urbanistica.
4. 7. Schullian, Plangger.

  Al comma 1, sostituire le parole: siti più degradati con le seguenti: siti degradati.
4. 8. Schullian, Plangger.

Pag. 33

  Al comma 1, sostituire le parole: di marginalità e di esclusione sociale con le seguenti: che generano marginalità ed esclusione sociale.
4. 9. Schullian, Plangger.

  Al comma 1, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: province e comuni.
4. 2. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: e gli enti locali, aggiungere le seguenti: nonché con il coinvolgimento di organizzazioni ed enti che perseguono i suddetti obiettivi,.
4. 10. Schullian, Plangger.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il comma 365, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:
  «365. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui; Pag. 34
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste».

  2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 02. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il comma 365, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:
  «365. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
4. 01. Vito, Sisto, Centemero.

Pag. 35

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire la lettera c) con le seguenti:
   «c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste».

  2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 03. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Funzioni comunali in materia di sicurezza urbana).

  1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di sicurezza urbana, come definita dall'articolo 4, comma 1, il Sindaco, in qualità di vertice dell'amministrazione locale, interviene per prevenire e contrastare:
   a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
   b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
   c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
   d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;Pag. 36
   e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

  2. Negli ambiti di intervento di cui al comma 1, spetta al Sindaco:
   a) adottare, con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, dandone successivamente comunicazione al Questore;
   b) provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, se l'ordinanza di cui al punto a) è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito;
   c) sovrintendere alla vigilanza sulle funzioni e le attività incidenti sugli ambiti di intervento di cui al comma 1;
   d) disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie ad essi relativi;
   e) promuovere l'adozione, ai sensi dell'articolo 5, di atti di programmazione territoriale per evitare che dalla localizzazione degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici possano derivare rischi alla sicurezza urbana.
4. 04. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

Pag. 37

ART. 5

  Sopprimerlo.
*5. 18. Costantino, Daniele Farina.

  Sopprimerlo.
*5. 11. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione;
   e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione delle attività svolte, con conseguente trasferimento delle competenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza ai presidenti delle province e alle questure;
   f) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al solo coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure;
   g) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e agli organi di governo ai quali, ai sensi della lettera e), sono conferite le relative funzioni;
   h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve le amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   i) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di Pag. 38sue articolazioni dai ministri di settore per gli assetti relativi alle materie di competenza;
   n) revisione dell'indennità del prefetto in rapporto alle minori competenze ad esso attribuite ai sensi della lettera e).

  2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 14. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione;
   e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione delle attività svolte, con conseguente trasferimento delle competenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza ai presidenti delle province e alle questure;
   f) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al solo coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure;
   g) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e agli organi di governo ai quali, ai sensi della lettera e), sono conferite le relative funzioni;
   h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve le amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   i) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture Pag. 39periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
   n) revisione dell'indennità del prefetto in rapporto alle minori competenze ad esso attribuite ai sensi della lettera e).

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 13. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1 dopo le parole: il prefetto ed il sindaco aggiungere le seguenti: previa consultazione con le associazioni di categoria interessate comparativamente più rappresentative.
*5. 19. Bazoli.

  Al comma 1 dopo le parole: il prefetto ed il sindaco aggiungere le seguenti: previa consultazione con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
*5. 20. Squeri, Sisto.

  Al comma 1 dopo le parole: il prefetto ed il sindaco aggiungere le seguenti: previa consultazione con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
*5. 7. Giuditta Pini, Amoddio.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: prevenzione con la seguente: contrasto.
5. 10. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: prevenzione con la seguente: repressione.
5. 9. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, la rete territoriale di volontari e delle Associazioni combattentistiche e d'Arma, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini attraverso la collaborazione di volontari.
5. 1. Gregorio Fontana, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché promozione di percorsi sicuri ed agevoli per il raggiungimento di sedi scolastiche, ricreative o ludiche da parte dei soggetti in condizione di maggiore vulnerabilità, quali minori, anziani e disabili.
5. 24. Luigi Gallo, Dieni, Dadone, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso il rafforzamento delle dotazioni in ausilio alle forze di polizia, con particolare riferimento Pag. 40all'utilizzo di pistole ad impulso elettrico.
5. 22. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza e di metal detector.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire una concreta attuazione degli interventi di sicurezza urbana, le spese effettuate dai comuni per l'installazione di sistemi di cui al comma 2, lettera a), non rilevano ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 25. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche potenziando l'impiego del poliziotto di quartiere, per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio.
5. 21. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei contesti periferici.
5. 23. Dieni, Nesci, Lombardi, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso le stazioni ferroviarie e metropolitane di metal detector;.
5. 26. Vito, Gelmini, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: promozione del rispetto con la seguente: tutela.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: promozione del rispetto con la seguente: tutela.
5. 27. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: promozione del rispetto della legalità, anche con le seguenti: tutela della legalità.
5. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;.
5. 5. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: comprese l'occupazione arbitraria di immobili.
5. 28. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: insistono aggiungere le seguenti: plessi scolastici.
5. 29. Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

Pag. 41

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: interessati da consistenti flussi turistici.
5. 42. Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: ovvero adibite a verde pubblico, aggiungere le seguenti: o che costituiscono comunque luoghi di ritrovo abituale della cittadinanza,.
5. 30. Schullian, Plangger.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c-bis) prevenzione delle situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
   c-ter) prevenzione delle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
   c-quater) prevenzione dell'incuria, del degrado e dell'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti c) e c-bis);
   c-quinquies) prevenzione delle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
   c-sexies) prevenzione dei comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
5. 6. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) prevenzione delle situazioni di illegalità mediante la chiusura degli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa e degli immobili destinati ad attività di culto o ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro ad esse connesse realizzate dagli stessi, da parte dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, qualora si ravvisi che quest'ultima e le attività connesse siano finanziate o siano state finanziate da enti, persone fisiche o comunque da parti terze non residenti nel territorio nazionale e non sia stato redatto e depositato presso la Camera di commercio competente per sede, dall'ente, associazione o comunità che ha realizzato o gestisce le strutture e attività sopra richiamate, il bilancio non in forma semplificata.
5. 17. Guidesi, Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) superamento dell'emergenza abitativa, mediante:
    1) censimento annuo del patrimonio immobiliare pubblico;
    2) rilevazione di singoli e nuclei familiari che versano in gravi e accertate condizioni socio-economiche a causa di eventi di forte disagio quali sfratti, sgomberi disposti dalla forza pubblica, eventi catastrofici e calamitosi, certificazione della Asl di ambiente malsano o inagibile e individuazione di soluzioni logistiche che Pag. 42prevedano anche una razionale ed omogenea politica di distribuzione dei suddetti singoli e nuclei sul territorio;.
5. 34. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) promozione di scambi informativi tra prefetture, forze di polizia e polizie locali anche attraverso l'utilizzo di banche-dati georeferenziate e di interconnessione tra i sistemi di videosorveglianza urbana degli enti locali e lo SDI per il rintraccio di veicoli da ricercare, secondo le indicazioni del provvedimento del Garante per i dati personali dell'aprile 2010.
5. 32. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) promozione, anche in accordo con i dicasteri interessati e nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di programmi per la valorizzazione e l'utilizzo dei luoghi pubblici di richiamo culturale, ambientale paesaggistico, artistico o formativo, ivi disponendo spazi attrezzati e dedicati, da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per lo svolgimento della didattica all'aperto, al fine di trattare temi peculiari di ciascun territorio.
5. 33. Luigi Gallo, Dieni, Dadone, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante la chiusura dei centri di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 42 da parte dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura qualora si ravvisi la non ottemperanza della stessa ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975 principalmente in riferimento al carico antropico per vano utilizzato.
5. 12. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante il divieto da parte dell'ente locale all'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, ad uso non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
5. 16. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante il divieto da parte dell'ente locale all'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
5. 15. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) promozione del controllo di vicinato mediante incontri ed assemblee pubbliche finalizzati alla formazione e istruzione dei residenti da parte dei soggetti e delle istituzioni locali competenti in Pag. 43ordine all'individuazione e conseguente riduzione delle vulnerabilità connesse a reati contro le persone e contro la proprietà;
5. 36. Carinelli, Dieni, Lombardi, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere in fine la seguente lettera:
   c-bis) promozione di azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, anche valorizzando la collaborazione con privato sociale e volontariato.
5. 31. Gasparini, Naccarato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) coinvolgimento negli obiettivi di cui al presente articolo anche delle associazioni degli appartenenti alle forze dell'ordine in pensione.
5. 35. Losacco.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Ogni patto deve essere fondato sulla pubblicazione dei dati dell'andamento dei fenomeni illeciti in ogni provincia o Città metropolitana e su procedure di partecipazione civica alla fissazione degli obiettivi annuali della sicurezza da raggiungere nella medesima provincia o Città metropolitana e alla valutazione collettiva dei risultati delle azioni intraprese.
  2-ter. In ogni patto devono essere in ogni caso disciplinati:
   1) lo scambio di informazioni e la realizzazione di sistemi informativi integrati tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia statali presenti sul territorio;
   2) l'unificazione o l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative dei corpi di polizia locale con le sale operative delle forze di polizia dello Stato;
   3) l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;
   4) la collaborazione tra le forze di polizia statali e i corpi di polizia locale, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;
   5) la collaborazione tra le forze di polizia statali e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana;
   6) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati per gli operatori della polizia locale, delle forze di polizia statali ed altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana;
   7) la cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea finalizzati alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
   8) la comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
   9) tempi e modi per consentire alle attività di polizia, alle autorità di indirizzo politico-amministrativo statali, regionali e locali e alla popolazione di concorrere periodicamente ad individuare obiettivi nazionali e locali da raggiungere in materia di ordine pubblico e sicurezza ed a verificarne l'effettivo raggiungimento;
   10) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.
5. 37. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le Pag. 44spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro.
5. 40. Vito, Gregorio Fontana, Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, l'articolo 57 del codice di procedura penale è così modificato:
   1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
   « b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;»
   2) al comma 2, lettera b) le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti della polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni».
*5. 3. Marotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, l'articolo 57 del codice di procedura penale è così modificato:
   1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
   « b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;»
   2) al comma 2, lettera b) le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti della polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni».
*5. 39. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. La formulazione degli obiettivi di cui al comma 2 deve prevedere comunque Pag. 45misure di prevenzione della marginalità e dell'esclusione sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base delle proposte e degli indirizzi forniti dal Comitato metropolitano di cui al successivo articolo 6.

  Conseguentemente, all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il Comitato metropolitano elabora proposte e indirizzi in materia di sicurezza urbana per la redazione dei patti di cui all'articolo 5.
5. 2. Leva, Quaranta, Sannicandro, Formisano, D'Attorre, Roberta Agostini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per far fronte ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, i comuni, in forma singola o associata, possono integrare gli organici di fatto nella misura del 100% dei cessati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le spese per il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. 4. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di assicurare una migliore capacità di intervento sui territori di competenza, gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale in via permanente.
5. 38. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sblocco del turn over nei corpi di polizia locale).

  1. Al fine di permettere ai comuni di concorrere più attivamente al mantenimento della sicurezza urbana, a partire dall'entrata in vigore della presente legge è sospesa ogni limitazione al turn over del personale dei corpi di polizia locale.
  2. Per coprire i conseguenti maggiori oneri di bilancio, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
5. 01. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Pubblicità degli atti).

  1. Gli accordi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, e 5, comma 1, sono trasmessi, entro sette giorni dalla conclusione, al Parlamento ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 ed i patti di cui all'articolo 5, comma 2, sono pubblicati, entro sette giorni dalla conclusione, in apposita sezione, facilmente accessibile, Pag. 46del sito internet del Ministero dell'interno.
5. 02. D'Alia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
  1. Le norme di cui all'articolo 5 in merito ai patti per l'attuazione della sicurezza urbana sono estese anche alle aree industriali ricadenti in prossimità con il territorio urbano a prevenzione dei fenomeni di criminalità predatoria e prevedendo la possibilità di istituire appositi patti integrativi con il coinvolgimento delle categorie economiche rafforzando la sicurezza degli insediamenti produttivi industriali ed artigianali.
5. 03. Burtone.

Pag. 47

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 8. Daniele Farina, Costantino.  

  Sopprimerlo.
*6. 5. Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono attribuite anche le funzioni di analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della provincia e della città metropolitana.
6. 6. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituito un comitato metropolitano aggiungere le seguenti: con il compito di coordinamento e verifica dell'attuazione dei patti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 5, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati e con il compito di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere della comunità locale. Il Comitato è.
6. 9. Gasparini, Naccarato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: qualora non coincida col sindaco metropolitano.
6. 3. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comuni interessati. con le seguenti: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.
*6. 4. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comuni interessati. con le seguenti: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.
*6. 2. Marotta.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comuni interessati. con le seguenti: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.
*6. 7. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il Questore.
6. 10. Parisi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.
*6. 11. D'Alia.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.
*6. 13. Fabbri.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e i rappresentanti della Direzione regionale della scuola e gli enti gestori di edilizia sociale.
6. 12. Gasparini, Naccarato.

Pag. 48

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il miglior espletamento della propria attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse del Comitato stesso, nel numero massimo di dieci con il compito di:
   a) monitorare i cambiamenti sociali, economici e culturali del territorio metropolitano per prevenire situazioni a rischio di degrado sociale;
   b) sostenere il ruolo delle istituzioni locali nella definizione e gestione dei progetti rivolti alle periferie;
   c) acquisire informazioni e proposte per il perseguimento di politiche per la coesione sociale, la vivibilità dei quartieri;.
6. 14. Gasparini, Naccarato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nei comprensori non interessati dai comitati metropolitani e comunque con particolari peculiarità economiche e sociali, per affrontare questioni inerenti la sicurezza è prevista la possibilità di istituire un «comitato comprensoriale» presieduto dal Prefetto e dal sindaco del comune demograficamente più rilevante dell'area o in cui ha sede un Commissariato della Polizia di Stato o una Compagnia dell'Arma dei Carabinieri.
6. 15. Burtone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il Comitato metropolitano elabora annualmente un piano strategico per la promozione di politiche di medio/lungo periodo a sostegno di programmi ed azioni stabili, tese alla protezione e all'inclusione sociale, quali presupposti della sicurezza urbana.
6. 1. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Formisano, Leva, Sannicandro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Nell'ambito del Comitato metropolitano vengono definite le attività di ordine pubblico alle quali concorrono le polizie locali, in particolare in occasione di grandi eventi e manifestazioni, per le quali sarà erogata l'indennità di ordine pubblico agli operatori di polizia locale, così come già previsto per le Forze di polizia all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
6. 16. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi volti alla promozione della legalità e del decoro urbano).

  1. Ai fini della promozione della cultura della legalità e del decoro urbano è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni 2017 e 2018 un fondo di euro 5 milioni da destinare ai comuni.
  2. I comuni possono accedere al fondo attraverso l'invio di progetti relativi ad iniziative volte a promuovere la cultura della legalità e del decoro urbano, rivolti in particolare agli studenti delle scuole.
  3. Il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua i requisiti ai quali i progetti debbono rispondere, i criteri per la valutazione, il termine entro il quale dovranno essere inviati i progetti medesimi nonché il Pag. 49termine entro il quale si provvederà al riparto delle risorse del Fondo sulla base delle valutazioni effettuate.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 01. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane).

  1. È istituita la Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane, di seguito denominata «Conferenza», alla quale partecipano il Ministro dell'interno, i Sindaci metropolitani, i Prefetti dei territori delle Città metropolitane e il Capo della Polizia. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'interno e da un sindaco metropolitano eletto tra gli stessi sindaci metropolitani.
  2. La Conferenza è il luogo di confronto e di analisi delle politiche in materia di sicurezza delle città metropolitane al fine di individuare politiche e linee di intervento comuni, pur nel rispetto delle peculiarità territoriali, in materia di sicurezza cittadina e decoro urbano da attuare in maniera armonica in tutte le città metropolitane.
  3. Alla Conferenza può essere invitato a partecipare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quando all'ordine del giorno vi siano temi che ineriscono la tutela, il decoro e la valorizzazione di aree su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti o luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici.
  4. La Conferenza ha sede presso il Ministero dell'interno e la partecipazione ad essa è a titolo gratuito.
6. 02. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Pag. 50

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 13. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e soggetti privati.
7. 14. Santerini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , e soggetti privati con le seguenti: nonché, sotto il profilo del sostegno strumentale e logistico, soggetti privati.
7. 9. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.
7. 3. D'Attorre, Quaranta, Sannicandro, Roberta Agostini, Formisano, Leva.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , individuati tra gli iscritti in apposito albo tenuto dalla Prefettura.
7. 15. Mattiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: applicando, ove possibile, le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. 16. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni con soggetti privati di cui al presente comma rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*7. 18. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni con soggetti privati di cui al presente comma rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*7. 17. Lodolini, Donati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di recepimento, nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente, di progetti preposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori condominiali, nonché da associazioni di categoria o comitati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di alert automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate, il Comune può riconoscere a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento e di gestione un credito sull'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad una percentuale pari, nel massimo, alla metà della relativa addizionale comunale di competenza ovvero una detrazione all'imposta municipale sugli immobili fino ad euro 100 in ragione annua. Con modifiche ai propri regolamenti i Comuni provvedono entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, qualora concessi.
7. 19. Menorello, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Galgano, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di recepimento, nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente, di progetti preposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori condominiali, nonché da Pag. 51associazioni di categoria o comitati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di alert automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate, è riconosciuto a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento e di gestione, fino all'importo massimo complessivo di euro 100 in ragione annua, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di cinque milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 20. Menorello, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Galgano, Quintarelli, Vargiu.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ove possibile, le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. 22. Centemero, Sisto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda le convenzioni con soggetti privati, si applicano, ove possibile, le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. 21. Centemero, Sisto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.

  Conseguentemente all'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della Polizia locale, su tutto il territorio nazionale.
7. 4. Marotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
*7. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Pag. 52

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
*7. 12. Vito, Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
*7. 25. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017,2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
*7. 28. Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al Sindaco e al personale della Polizia locale è consentita la consultazione della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno. Con Regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a disciplinare le modalità e gli strumenti con i quali il Sindaco e il personale della Polizia locale hanno accesso al sistema, nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.
7. 26. Vito, Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della Polizia locale sul territorio, ai fini degli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la Pag. 53sicurezza e gestione del territorio, nonché in linea con i principi operativi di collaborazione di cui all'articolo 2, all'articolo 9 comma 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121 le parole da: «, agli ufficiali di pubblica sicurezza» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e agli ufficiali di Polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di Polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11».
*7. 5. Marotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della Polizia locale sul territorio, ai fini degli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la sicurezza e gestione del territorio, nonché in linea con i principi operativi di collaborazione di cui all'articolo 2, all'articolo 9, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole da: «, agli ufficiali di pubblica sicurezza» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e agli ufficiali di Polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di Polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del medesimo secondo comma del successivo articolo 11».
*7. 24. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i Comuni che hanno rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.
**7. 2. Leva, Roberta Agostini, Formisano, Quaranta, D'Attorre, Sannicandro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.
**7. 7. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.
**7. 23. Sisto, Centemero.

Pag. 54

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.
**7. 29. Naccarato, Verini, Gasparini, Mattiello, Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
7. 1. Marotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di rendere efficaci le disposizioni in materia di sicurezza urbana, i Comuni che hanno rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che ne limitano le facoltà assunzionali.
7. 10. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «e soccorso pubblico» con le seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».
*7. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «e soccorso pubblico» con le seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».
*7. 11. Vito, Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «e soccorso pubblico» con le seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».
*7. 27. Fabbri.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Nell'ambito del Programma Nazionale di Riforma (PNR), e degli obiettivi in esso Pag. 55previsti, sono definiti gli interventi di politica pubblica tesi alla solidarietà e inclusione sociale, alla riqualificazione sociale e culturale nonché al recupero delle aree urbane degradate, e la promozione del rispetto della legalità, quale presupposto della sicurezza sociale.
7. 04. Formisano, Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Sannicandro, Leva.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale appartenente ai Corpi di polizia locale).

  1. Al personale dei Corpi di Polizia locale compete il trattamento economico spettante al personale della Polizia di Stato nelle qualifiche corrispondenti o funzionalmente equiparabili.
  2. Al personale dei Corpi di Polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile.
  3. Al personale della Polizia locale si applicano integralmente e con i relativi oneri economici a carico dello Stato, le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.
  4. In materia previdenziale si applicano al personale della Polizia locale le medesime norme degli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.
  5. Per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e ad eccezione di procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di appartenenza, è assicurata assistenza legale gratuita al personale della Polizia locale o il rimborso delle spese giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti privati.
7. 01. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Qualifiche del personale appartenente ai Corpi di polizia locale).

  1. Al personale di Polizia locale municipale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, riferita agli agenti, e la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli di comandante ed ufficiali.
  2. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, o per comprovata inidoneità fisica o psichica, il personale di Polizia locale è abilitato a portare armi, anche fuori dal servizio. In quest'ultimo caso, può valersi anche di armi diverse da quelle in dotazione al proprio corpo di appartenenza.
7. 02. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per favorire il concorso dei Corpi di polizia locale nella tutela della sicurezza pubblica).

  1. L'articolo 1 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. (Funzioni di Polizia locale). — 1. Le funzioni di Polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto, dei comportamenti che violano le leggi, i regolamenti e le norme giuridiche in generale che tutelano la sicurezza urbana e la qualità della vita locale.
  2. I Corpi di Polizia locale concorrono al mantenimento della pubblica sicurezza, anche secondo piani operativi concordati fra il sindaco e il prefetto».

Pag. 56

  2. L'articolo 2 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – (Gradi degli appartenenti alla Polizia locale e struttura gerarchica dei Corpi). — 1. I Corpi di Polizia locale sono strutturati secondo le figure di inquadramento di cui alla seguente gerarchia: comandante del Corpo, ufficiali, sottufficiali, operatori.
  2. I gradi corrispondenti alle figure di inquadramento subordinate al Comandante del Corpo di cui al comma 1 sono: per gli ufficiali, dirigente superiore, dirigente, commissario capo, commissario, vice commissario; per i sottufficiali, ispettore capo, ispettore, vice ispettore; per gli operatori, sovrintendente capo, sovrintendente, assistente scelto, assistente, agente scelto, agente.
  3. Gli ufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento e controllo del restante personale a loro sottoposto, i sottufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento del restante personale a loro sottoposto, mentre gli operatori di norma non sono subordinati fra loro, salvo che il Comandante non individui per specifiche attività alcuni operatori incaricati di coordinare altri operatori parigrado ovvero di grado inferiore come nell'ordine decrescente stabilito al comma precedente».

  3. L'articolo 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Qualifiche degli appartenenti alla Polizia locale). — 1. Gli appartenenti alla Polizia locale esercitano, senza limiti territoriali e in servizio permanente, la qualifica di:
   a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori di Polizia locale ovvero di ufficiale di polizia giudiziaria riferita al comandante, agli ufficiali e ai sottufficiali;
   b) agente di pubblica sicurezza;
   c) agente di polizia stradale;
   d) agente di polizia tributaria, riferita agli accertamenti tributari che specifiche disposizioni di legge demandano ai comuni o alle Città metropolitane.

  2. Ai fini dell'uniforme qualificazione del personale della Polizia locale, le regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso di preparazione al ruolo, da tenere all'atto dell'assunzione, diversificato per gli ufficiali, i sottufficiali e gli operatori.
  3. Il Comandante della Polizia locale è responsabile verso il Sindaco, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla Polizia locale. Gli appartenenti alla Polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico, delle leggi e dei regolamenti.
  4. Il Corpo di Polizia locale non può costituire una struttura intermedia all'interno di altro settore del comune. Il personale di Polizia locale non può essere comandato da altro personale dell'ente o da altra figura sovraordinata o dirigenziale che non sia del profilo professionale di Polizia locale ed il Comandante non può essere subordinato ad altro personale dell'ente o ad altra figura dirigenziale.
  5. Al personale della Polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo.
  6. I distacchi e i comandi presso altro ente possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientranti nelle funzioni di Polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore appartenente alla Polizia locale e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, che può negarlo solo per comprovate e motivate esigenze inderogabili di copertura e svolgimento di servizi essenziali di Polizia locale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta. L'appartenente alla Polizia locale può richiedere un nulla osta preventivo Pag. 57alla propria amministrazione per partecipare a bandi di mobilità, indetti da altre amministrazioni, che ha validità di due anni, non è revocabile ed è valido per qualsiasi bando di mobilità indetto da altre amministrazioni, intente ad assumere appartenenti alla Polizia locale, mediante l'istituto della mobilità volontaria. Il nulla osta preventivo di cui al presente comma può essere negato solo per le comprovate e motivate esigenze di servizio di cui sopra e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta».

  4. L'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. – (Esercizio delle funzioni di Polizia locale). — 1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni sono titolari delle funzioni di Polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono Corpi di Polizia locale, a carattere comunale o intercomunale.
  2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartisce direttive e vigila sul funzionamento del servizio di Polizia locale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
  3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  4. L'Autorità giudiziaria, può avvalersi del personale appartenente alla Polizia locale. In tal caso il personale di Polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria.
  5. Gli appartenenti alla Polizia locale possono essere impiegati in ausilio di altri Corpi di Polizia locale in caso di calamità o disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate, anche in via d'urgenza espressa oralmente fra i Comandanti dei Corpi di Polizia locale e successivamente ratificata per iscritto e comunque in ogni caso comunicata senza ritardo al prefetto territorialmente competente.
  6. Previa stipula di accordi tra le amministrazioni interessate, approvati reciprocamente mediante delibera di giunta, possono essere disciplinati tra i Corpi di Polizia locale, comuni servizi di pronto intervento o altri particolari servizi, previa comunicazione degli accordi ai prefetti territorialmente competenti.
  7. Durante le consultazioni elettorali nazionali, gli appartenenti alla Polizia locale sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per ragioni di servizio».

  5. L'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

  «Art. 5. — (Regolamenti di Polizia locale). — 1. I comuni definiscono con proprio regolamento l'organizzazione del Corpo di Polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni e della presente legge».

  6. L'articolo 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. — (Funzioni e compiti delle regioni). — 1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei Corpi di Polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:
   a) le modalità e i tempi per l'istituzione di nuovi Corpi di Polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di appartenenti alla Polizia locale necessari per la costituzione del Corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a diciotto, escluso il comandante;
   b) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neoassunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali di Polizia locale;
   c) le forme di distacco o comando temporaneo del personale appartenente alla Polizia locale presso la regione, per Pag. 58l'esercizio delle funzioni di Polizia locale in occasioni di particolari eventi ovvero per specifiche attività che interessano il territorio regionale.

  2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), con decreto del Presidente della giunta regionale può essere designato un Comandante regionale della Polizia locale che abbia come requisito necessario l'aver assunto per almeno cinque anni anche non consecutivi l'incarico di dirigente di Polizia locale, al quale spetta il comando del personale temporaneamente distaccato o comandato presso la regione. Il Comandante regionale di cui al presente comma assume il grado di Comandante generale. Il personale appartenente alla Polizia locale continua ad essere inquadrato secondo la gerarchia di cui all'articolo 2.
  3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome con la collaborazione delle organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».

  7. L'articolo 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. — (Funzioni associate di Polizia locale). — 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui alla presente legge le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di Polizia locale intercomunali in forma associata.
  2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali ovvero alla presente legge, la regione diffida l'amministrazione interessata ad adempiervi entro trenta giorni, e se le violazioni persistono, il Presidente della giunta regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del comune.
  3. Il Comandante del Corpo cura la scrupolosa osservanza della presente legge e della legge regionale in materia di Polizia locale a pena di responsabilità disciplinare.
  4. Le funzioni di Polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni che non abbiano almeno dodici appartenenti alla Polizia locale effettivamente in servizio, escluso il Comandante, ovvero un numero superiore determinato con legge regionale.
  5. I Corpi e i Servizi di Polizia locale esistenti al 31 dicembre 2017, con un numero di personale effettivamente in servizio inferiore a quanto previsto al comma 4, debbono associarsi perentoriamente, ai sensi dello stesso comma, entro il 31 giugno 2018».

  8. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. — (Armamento degli appartenenti alla Polizia locale). — 1. L'armamento degli appartenenti alla Polizia locale è obbligatorio da parte dell'ente di appartenenza. Gli appartenenti alla Polizia locale portano senza licenza le armi di cui sono dotati anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza e anche fuori dal servizio.
  2. L'arma comune da sparo in dotazione individuale agli appartenenti alla Polizia locale è la pistola semiautomatica i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  3. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro il 31 dicembre 2017.
  4. Con il decreto di cui al comma 3, sono altresì stabiliti:
   a) il numero delle armi in dotazione individuale e di reparto;
   b) la tipologia delle armi in dotazione di reparto;
   c) gli strumenti individuali di autodifesa anche ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle altre forze di polizia dello Stato;Pag. 59
   d) le modalità di tenuta e custodia delle armi e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera precedente;
   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera c).

  5. Gli appartenenti alla Polizia locale sono dotati di strumenti difensivi quali: giubbotti antiproiettile, giubbotti antitaglio, caschi e scudi protettivi, bastone distanziatore, spray al capsicum ed ogni altro strumento che garantisca l'incolumità individuale del personale in relazione al tipo di servizio prestato; tali strumenti sono considerati dispositivi di protezione individuale.
  6. I Comandanti, gli ufficiali e i sottufficiali possono essere dotati della sciabola per i servizi di rappresentanza».

  9. L'articolo 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 9. – (Patente di servizio e veicoli targati Polizia locale). — 1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di Polizia locale.
  2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 del Ministero dei trasporti ed è valida su tutto il territorio nazionale anche a seguito di comando, distacco, mobilità volontaria, ovvero assunzione mediante concorso dell'appartenente alla Polizia locale presso altro Corpo e non deve essere rinnovata a seguito del trasferimento. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla Polizia locale.
  3. Ai corsi previsti nel decreto ministeriale 11 agosto 2004, 246 del Ministero dei Trasporti, vengono obbligatoriamente inserite anche lezioni pratiche di guida in emergenza di cui all'articolo 177 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
  4. Le commissioni d'esame per il personale di Polizia locale neoassunto che deve conseguire la patente di cui al comma 1, sono istituite a cura del prefetto con cadenza almeno annuale.
  5. Gli appartenenti alla Polizia locale in servizio da più di un anno al 31 giugno 2017, anche a tempo determinato, conseguono automaticamente la patente di servizio. Entro il 31 luglio 2017 i comuni comunicano al prefetto i nominativi degli appartenenti alla Polizia locale privi della patente di cui al comma 1, in servizio da più di un anno, anche a tempo determinato, affinché il prefetto rilasci loro la patente di cui al comma 1 entro i successivi tre mesi.
  6. Ai veicoli in dotazione alla Polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla Polizia locale.».

  10. L'articolo 10 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. (Accesso dei Corpi di Polizia locale al numero unico nazionale di emergenza). — 1. I Corpi di Polizia locale concorrono al soccorso pubblico.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'accesso delle sale operative delle polizie locali al numero unico nazionale di emergenza 112.
  3. Le regioni entro il 31 ottobre 2017 adottano i necessari provvedimenti affinché tutti i Corpi di Polizia locale siano dotati di sale operative, anche associate, capaci di ricevere le richieste di interventi e di coordinare il personale impiegato in servizio esterno».

  11. L'articolo 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 11. – (Procedimenti disciplinari a carico degli appartenenti alla Polizia locale). — 1. I comuni entro il 31 dicembre 2017, istituiscono mediante un accordo fra enti recepito reciprocamente con delibera di giunta, un'autonoma commissione disciplinare associata competente a giudicare le infrazioni disciplinari commesse dagli appartenenti alla Polizia locale.Pag. 60
  2. La commissione di cui al comma 1 deve essere costituita da enti locali che abbiano al loro interno almeno cinque distinti Corpi di Polizia locale, ivi compreso Corpi di Polizia locale associati e Corpi di Polizia locale derivanti da unione di comuni.
  3. La commissione di cui al comma 1 è composta da un numero di tre membri appartenenti ad enti diversi tra loro.
  4. I medesimi comuni che hanno costituito la commissione di cui al comma 1 entro lo stesso termine nominano mediante un accordo recepito reciprocamente con delibera di giunta, un procuratore per i procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia locale e un sostituto procuratore, entrambi appartenenti ad enti diversi tra loro.
  5. Le sanzioni disciplinari per gli appartenenti alla Polizia locale sono disciplinate dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12 comma 5.
  6. Il procuratore per i procedimenti disciplinari ha il compito di ricevere ogni notizia di avvenute infrazioni commesse da appartenenti alla Polizia locale, ed entro il termine di trenta giorni dall'acquisita notizia, se ritiene fondata la violazione disciplinare contesta l'addebito all'appartenente alla Polizia locale e lo cita innanzi alla commissione di cui al comma 1, con un preavviso non inferiore a quindici giorni ovvero di trenta giorni nei casi in cui è prevista la sanzione della sospensione disciplinare superiore ai dieci giorni; se invece ritiene infondata la notizia acquisita, dispone in via breve con proprio provvedimento motivato l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione alla commissione di cui al comma 1.
  7. Il Procuratore per i procedimenti disciplinari prima di procedere alla contestazione d'addebito o all'archiviazione del procedimento ha la facoltà di convocare a sé ogni dipendente pubblico per assumere informazioni, acquisire documenti ovvero altre informazioni presso la pubblica amministrazione.
  8. Il procuratore per i procedimenti disciplinari quando ravvisa che i fatti da contestare sono di particolare tenuità dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione alla commissione di cui al comma 1, e all'appartenente alla Polizia locale interessato. Allo stesso modo la commissione di cui al comma 1, se ravvisa all'esito dell'istruttoria che i fatti siano di particolare tenuità dispone l'archiviazione del procedimento con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione al procuratore di cui al comma 4 e all'appartenente alla Polizia locale interessato.
  9. I provvedimenti di irrogazione della sanzione disciplinare sono adeguatamente motivati con le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, e vengono graduati all'interno dei limiti edittali in relazione alla personalità del lavoratore desunta dai suoi precedenti disciplinari, dalla rilevanza del ruolo rivestito, dalla gravità del fatto e dalla gravità del danno arrecato all'Amministrazione.
  10. L'appartenente alla Polizia locale ha diritto di essere assistito durante il contraddittorio a difesa da un rappresentante di un'organizzazione sindacale o da un avvocato di fiducia ovvero da entrambi; può produrre memorie difensive, anche in sostituzione della presentazione all'audizione disciplinare, e ha diritto di accesso a tutti agli atti istruttori del procedimento, pena l'inutilizzabilità degli atti che non sono stati esibiti prima della convocazione.
  11. La commissione per i procedimenti disciplinari ha le medesime facoltà di cui al comma 7.
  12. Durante l'audizione disciplinare il procuratore di cui al comma 3, vi partecipa e se ritiene all'esito dell'audizione che siano sussistenti gli addebiti contestati, chiede alla commissione di cui al comma 1 l'irrogazione della sanzione ritenuta congrua ai criteri di cui al comma 9.
  13. La commissione di cui al comma 1, non può applicare una sanzione disciplinare superiore alla richiesta presentata dal procuratore di cui al comma 3.
  14. Il procuratore per i procedimenti disciplinari e l'appartenente alla Polizia locale incolpato possono concordare una Pag. 61sanzione da proporre alla commissione per i procedimenti disciplinari, che se la ritiene congrua ne dispone l'applicazione. La sanzione concordata fra le parti e applicata dalla commissione per i procedimenti disciplinari non può essere oggetto di impugnazione giudiziale.
  15. Decorsi un anno e sei mesi dal giorno di notifica dell'irrogazione o dell'applicazione su richiesta delle parti della sanzione disciplinare, la stessa è estinta e non può tenersene conto per nessuna ragione. Copia del provvedimento disciplinare che viene inserita nel fascicolo dell'appartenente alla Polizia locale, ivi viene tenuta durante il periodo di validità della sanzione e viene distrutta alla sua scadenza.
  16. Se ad avere notizia di fatti aventi rilevanza disciplinare è il comandante del Corpo, esso trasmette gli atti al procuratore per i procedimenti disciplinari entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza di tali fatti, dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato.
  17. Gli appartenenti alla Polizia locale che facciano rapporto al Comandante o in alternativa al responsabile dell'anticorruzione, in merito a segnalazione di fatti aventi rilevanza disciplinare godono delle medesime garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando le competenze di accertamento del responsabile dell'anticorruzione, esso quando ha notizia di fatti commessi da appartenenti alla Polizia locale aventi rilevanza disciplinare provvede altresì entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti a comunicare quanto appreso al procuratore di cui al comma 4.
  18. Le comunicazioni di cui ai commi 16 e 17, possono essere ritardate motivatamente da parte del Comandante del Corpo o del responsabile dell'anticorruzione se pregiudicano il compimento o la segretezza di atti di indagine di polizia giudiziaria o dell'Autorità giudiziaria.
  19. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono svolti dai rispettivi incaricati durante l'ordinario servizio e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  20. Quando l'appartenente alla Polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare, appartiene alla stessa amministrazione di uno dei membri della commissione di cui al comma 1, quest'ultimo si astiene immediatamente dalle proprie funzioni. Egualmente se l'appartenente alla Polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare appartiene alla stessa amministrazione del procuratore di cui al comma 4, quest'ultimo si astiene immediatamente e trasmette gli atti al sostituto procuratore di cui al medesimo comma, che lo sostituisce solo per il caso specifico in tutte le funzioni.
  21. L'appartenente alla Polizia locale può chiedere per motivate esigenze un rinvio dell'audizione disciplinare, che se concesso sospende i termini del procedimento.
  22. I termini per la conclusione del procedimento sono sessanta giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare la sanzione disciplinare della sospensione non superiore a dieci giorni, e centoventi giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare sanzioni superiori alla sospensione di cinque giorni.
  23. L'appartenente alla Polizia locale che intenda impugnare il provvedimento di sanzione disciplinare deve preventivamente notificare all'Amministrazione di appartenenza una richiesta di revisione del provvedimento entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, con la facoltà di motivare tale richiesta adducendo proprie controdeduzioni.
  24. L'Amministrazione di appartenenza dell'interessato, se ritiene infondato il provvedimento disciplinare ed intende revocarlo, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, può farlo con proprio provvedimento motivato dandone contestuale informazione al dipendente interessato, alla commissione di cui al comma 1, al procuratore di cui al comma 4, e all'Autorità nazionale anticorruzione, ovvero se ritiene fondato il provvedimento rigetta motivatamente la richiesta, che si Pag. 62ritiene in ogni caso rigettata se l'Amministrazione non risponde entro il termine di cui al presente comma.
  25. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni individuano mediante delibera di giunta un responsabile per le revisioni dei procedimenti disciplinari incaricato di eseguire gli adempimenti di cui al comma 24.
  26. Entro quattro mesi dal rigetto, anche tacito, della richiesta di cui al comma 24, avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari, l'appartenente alla Polizia locale può proporre ricorso al giudice del lavoro, in cui la parte resistente è l'Amministrazione di appartenenza.
  27. La violazione anche solo di uno dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza dell'azione disciplinare, rilevabile anche d'ufficio in sede di ricorso di cui al comma precedente.
  28. Le disposizioni del presente articolo si applicano immediatamente, in quanto compatibili, con il codice disciplinare previsto dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti locali».

  12. L'articolo 12 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 12. – (Disposizioni in materia di contrattazione nazionale ed integrativa per il personale di Polizia locale). — 1. Entro il 31 dicembre 2017 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede ad una ricognizione del dato associativo riferito alle organizzazioni sindacali degli appartenenti alla Polizia locale. Il dato associativo è costituito dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe conferite.
  2. Entro i successivi sei mesi il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno indice le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie degli appartenenti alla Polizia locale per ogni comune e provvede al calcolo del dato elettorale, ovvero il dato espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi riferito agli appartenenti alla Polizia locale.
  3. Le elezioni di cui al comma precedente sono indette successivamente ogni tre anni e controllate dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
  4. Terminate le procedure di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede al calcolo della media tra il dato associativo e il dato elettorale e riconosce come organizzazioni sindacali rappresentative della Polizia locale, quelle che abbiano ottenuto dal predetto calcolo un risultato finale non inferiore al 5 per cento del totale.
  5. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno entro i successivi sei mesi dalla data di indizione delle elezioni di cui al comma 2 convoca le organizzazioni sindacali rappresentative per la stipula di un accordo collettivo nazionale che disciplini gli aspetti del rapporto di lavoro e gli emolumenti economici degli appartenenti alla Polizia locale, distinto per il personale dirigente e per il personale non dirigente, emanato successivamente all'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.
  6. Si considera approvato l'accordo di cui al comma precedente se sottoscritto oltreché dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno anche dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento della media tra il dato associativo e il dato elettorale.
  7. Alla stipula di accordi integrativi nei vari comuni partecipano le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4 e la rappresentanza sindacale unitaria della Polizia locale interna ai vari comuni.
  8. Gli accordi integrativi decentrati, che vengono rinnovati ogni due anni senza apportare condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla Polizia locale a pena di nullità, possono derogare alle disposizioni dell'accordo collettivo nazionale Pag. 63se necessario a compensare particolari situazioni disagianti affrontate dagli appartenenti alla Polizia locale ove occorra far fronte a specifiche situazioni territoriali di degrado urbano o di potenziamento della sicurezza urbana o sicurezza stradale ovvero altre particolari esigenze di servizio locali, all'uopo prevedendo anche ulteriori specifiche indennità accessorie. Tali accordi decentrati, possono prevedere tra l'altro la predisposizione e il finanziamento di specifici progetti anche pluriennali volti a potenziare la sicurezza urbana o stradale ovvero a garantire il mantenimento della pubblica sicurezza o sicurezza stradale in occasione di particolari eventi, stabilendo le attività svolte dagli appartenenti alla Polizia locale e la loro remunerazione.
  9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a partire dal 31 giugno 2017, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali per gli enti locali, che rimangono vigenti per gli appartenenti alla Polizia locale sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5.
  10. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 per gli appartenenti alla Polizia locale non può apportare, a pena di nullità, condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla Polizia locale rispetto ai contratti collettivi nazionali vigenti per gli enti locali all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dello stesso accordo.
  11. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 stabilisce l'ammontare della retribuzione basilare, la disciplina delle indennità accessorie e il loro ammontare. In ogni caso il citato accordo deve prevedere l'indennità di turno, l'indennità per attività disagiate, l'indennità per attività rischiose e l'indennità di forza pubblica destinato al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ferma restando la possibilità di disciplinare altre specifiche indennità per l'attività di Polizia locale. L'ammontare dell'indennità di forza pubblica non può essere inferiore ad euro 200 mensili. Per il pagamento delle indennità accessorie del personale appartenente alla Polizia locale di cui al presente comma e di cui al comma 8, oltre dai fondi destinati al pagamento del salario accessorio complessivo del personale dipendente, gli enti possono attingere dalle risorse derivanti dagli introiti destinati al comune di cui agli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero dalle risorse di cui all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  12. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 definisce i servizi minimi essenziali in occasione degli scioperi, quantifica i distacchi dei dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4, i permessi sindacali retribuiti e non retribuiti dei dirigenti o delegati delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e dei membri della rappresentanza sindacale unitaria di cui al comma 2, quantifica inoltre le ore annue, che non possono in ogni caso essere inferiori a 12, che ciascun appartenente alla polizia locale ha a disposizione per riunirsi in assemblee indette in orario di servizio dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e dai membri delle rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2.
  13. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, le rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2 e le organizzazioni sindacali non rappresentative, hanno diritto di esporre comunicati in apposite bacheche sindacali a loro destinate e ad indire referendum consultivi fra i lavoratori da svolgersi in orario di servizio.
  14. Gli appartenenti alla polizia locale hanno libertà di espressione nei luoghi di lavoro.
  15. Gli accordi nazionali di cui al comma 5 sono rinnovati ed adeguati all'aumento del costo della vita ogni quattro anni».

  13. L'articolo 13 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:

  «Art. 13 – (Norme previdenziali, assicurative, infortunistiche e di tutela degli Pag. 64appartenenti alla Polizia locale). – 1. Agli appartenenti alla Polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla polizia di Stato. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le altre forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di Polizia locale adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e la nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e assenze per malattia degli appartenenti alla Polizia locale adeguata ai criteri di cui al comma 1, disciplinando inoltre le modalità di gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di disciplinare i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla Polizia locale adeguati ai criteri di cui al comma 1, disciplinando inoltre la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di disciplinare le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, oltre a disciplinare la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.
  5. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, il dieci per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è devoluto da ciascun comune al finanziamento di tale spesa, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui ai precedenti commi.
  6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla Polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, continua a rimanere in capo ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sin dall'inizio del procedimento e anche in fase di indagini preliminari, salvo che l'appartenente alla Polizia locale sia indagato ovvero imputato in un processo penale per i reati previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319 del codice penale. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga condannato in via definitiva in un procedimento penale ovvero soccomba in via definitiva in un processo civile, in cui l'Amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle; nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto o prosciolto anche con sentenza non definitiva in un procedimento penale, ovvero il procedimento penale venga archiviato con decreto del giudice delle indagini preliminari, inerentemente ai reati di cui agli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319 del codice penale, l'Amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese in caso di successiva condanna in via definitiva».

Pag. 65

  14. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – (Disciplina di alcuni aspetti operativi dell'attività di polizia locale). – 1. Il servizio esterno è sempre effettuato almeno da due appartenenti alla polizia locale che lavorano in coppia.
  2. Il servizio esterno è svolto in uniforme operativa tale da consentire l'agilità dei movimenti, salvo i casi in cui gli appartenenti alla polizia locale debbano svolgere servizio in abiti civili.
  3. Gli appartenenti alla polizia locale debbono essere costantemente collegati via radio alla centrale operativa di appartenenza.
  4. I Corpi di polizia locale sono tenuti a dare assistenza e ad evadere le richieste per l'effettuazione di accertamenti, indagini o notifiche di atti, che sopraggiungono da altri Corpi di polizia locale presenti sul territorio nazionale.
  5. Gli appartenenti alla polizia locale possono svolgere servizio in abiti civili.
  6. Ogni Corpo di polizia locale deve avere le idonee strutture menzionate nell'articolo 558, comma 4-bis c.p.p. ove custodire temporaneamente le persone arrestate o altrimenti fermate ai sensi dell'articolo 384 c.p.p. ovvero comunque sottoposte a fermo per l'identificazione nei casi previsti dalla legge. In via provvisoria, in mancanza di tali locali entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali locali, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsabili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotati di tali locali, in cui vengono definite le procedure per la custodia e il piantonamento dei fermati e degli arrestati. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dei locali di cui al presente comma, dotati di videosorveglianza, anche in forma associata.
  7. Ogni Corpo di polizia locale deve avere delle apparecchiature volte a procedere ai rilievi fotodattiloscopici nei casi previsti dalla legge, collegate con il sistema centrale nazionale di comparazione delle impronte digitali. In via provvisoria, in mancanza di tali apparecchiature entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali apparecchiature, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsabili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotati di tali apparecchiature, in cui vengono definite le procedure per il loro utilizzo. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro il 31 dicembre 2018, delle apparecchiature di cui al presente comma, anche in forma associata.
  8. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure a cura dei Corpi di polizia locale, le quali possono essere diversificate per i Corpi di polizia locale maggiormente numerosi in termini di personale effettivo, nei casi di competenza della polizia giudiziaria previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, per il prelievo del DNA e il conseguente arricchimento della banca dati nazionale del DNA. Nelle more di attuazione del decreto di cui al presente comma, il personale dei Corpi di polizia locale accompagna le persone a cui tale prelievo la legge prevede di effettuare, nelle strutture di altre forze di polizia statali a ciò deputate».

  15. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni di cui al presente articolo, sono adottate le seguenti misure transitorie:
   a) Entro il 31 dicembre 2017 le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di cui al presente articolo;Pag. 66
   b) Gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono tale qualifica;
   c) A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni verificano prima di ogni nuova assunzione di appartenenti alla polizia locale che questi godano di diritti civili e politici, non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziati per motivi disciplinari da pubblici uffici e nel caso in cui abbiano esercitato l'obiezione di coscienza l'abbiano revocata prima dell'assunzione;
   d) Gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che abbiano esercitato l'obiezione di coscienza e che non intendono revocarla, ovvero che siano privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, vengono impiegati in servizi interni. Entro due mesi della legge di conversione del presente decreto-legge, il sindaco comunica al prefetto l'elenco degli appartenenti alla polizia locale privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza e fra costoro, quelli che intendono revocare l'obiezione di coscienza. Il prefetto verificato che l'appartenente alla polizia locale privo della qualifica di pubblica sicurezza, goda dei diritti civili e politici, non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione, non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziato per motivi disciplinari da pubblici uffici, e nel caso in cui abbia esercitato il diritto di obiezione di coscienza l'abbia effettivamente revocata, conferisce allo stesso la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
   e) In sede di prima applicazione del presente decreto-legge, la qualifica di ufficiale è attribuita alle figure inquadrate nella categoria «D» del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, in particolare gli ufficiali assumono il grado di: «vice commissario», per il personale con anzianità di servizio nel profilo inferiore ai dieci anni; «commissario» per il personale con anzianità di servizio nel profilo di almeno dieci anni; «commissario capo» per il personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura concorsuale ovvero per i comandanti dei Corpi di polizia locale privi della qualifica dirigenziale con pianta organica del Corpo inferiore a 70 unità.
   f) Allo stesso modo in sede di prima applicazione la qualifica di ufficiale è attribuita al personale in posizione contrattuale dirigenziale con il grado di «dirigente superiore» per il personale in posizione contrattuale dirigenziale con pianta organica del Corpo di polizia locale superiore alle 70 unità; con il grado di «dirigente» per il personale con qualifica dirigenziale all'interno di un Corpo di polizia locale con pianta organica inferiore alle 70 unità;
   g) In sede di prima applicazione della presente legge il personale inquadrato nella figura di «specialista di vigilanza» secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, assume il grado di «vice ispettore» per il personale con anzianità di servizio inferiore a dieci anni, «ispettore» per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a venti anni, ovvero «ispettore capo» per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni;
   h) In sede di prima applicazione della presente legge gli operatori di polizia locale assumono i seguenti gradi : «agente» per il personale con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, «agente scelto» per il personale con anzianità di servizio di almeno cinque anni e inferiore ai dieci anni, ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C2 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti Pag. 67locali, «assistente» per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a quindici anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C3 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «assistente scelto» per il personale con anzianità di servizio di almeno quindici anni e inferiore a venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C4 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «sovrintendente» per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C5 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «sovrintendente capo» per il personale con anzianità di servizio superiore a venti anni che a seguito di procedura concorsuale fu inquadrato a suo tempo nella qualifica funzionale «sesto livello» del previgente contratto collettivo nazionale;
   i) L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, stabilisce i requisiti per l'accesso ai diversi profili di inquadramento della Polizia locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, rimangono vigenti le norme di legge e le disposizioni contrattuali per gli enti locali in materia di accesso ai diversi profili di inquadramento della polizia locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Nelle more dell'entrata in vigore del citato accordo collettivo nazionale, gli appartenenti alla polizia locale che maturano i requisiti di cui alle lettere e), f), g), h), assumono il grado superiore corrispondente;
   l) Il personale attualmente in servizio si fregia del proprio simbolo distintivo o grado attualmente rivestito, sino alla nuova fornitura di vestiario successiva all'approvazione del regolamento di cui alla lettera p);
   m) I Comuni che a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge dovranno procedere all'associazione degli esistenti Corpi o Servizi di polizia locale ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, entro tre mesi dalla costituzione dei Corpi di polizia locale associati o derivanti da unione di Comuni, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere ad uniformare il salario accessorio degli appartenenti alla polizia locale dei comuni che si associano o uniscono, senza che nessuno di questi subisca effetti economici peggiorativi. Allo stesso adempimento provvedono i comuni che hanno già costituito un Corpo di polizia locale associato, il cui personale ha un salario accessorio non uniformato. Al fine di procedere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, i comuni possono attingere dalle risorse destinate ai Comuni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   n) Le uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio della polizia locale sono unici in tutto il territorio nazionale;
   o) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di Regione costituiscono la «Commissione nazionale per l'attuazione della legge nazionale di riforma della polizia locale». Tale Commissione rimane in carica per due anni decorrenti dalla sua costituzione, prorogabili con proprio provvedimento motivato per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. La Commissione di cui alla presente lettera vigila sul rispetto da parte dei Comuni della presente legge e della legge 7 marzo 1986, n. 65, esprime pareri, approva i regolamenti di cui al presente comma, riceve reclami ed Pag. 68esposti, diffida le amministrazioni inadempienti e segnala le violazioni di legge alle Regioni e alle Autorità competenti. Quanto previsto dal presente comma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
   p) La Commissione di cui alla lettera precedente entro tre mesi dalla sua costituzione approva a maggioranza e delibera un regolamento con il quale vengono definite le caratteristiche delle uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio. Questo regolamento, una volta approvato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia;
   q) In ogni caso le nuove forniture di vestiario e le nuove livree per i veicoli di servizio stabilite alla precedente lettera, non comportano spesa aggiuntiva per la finanza pubblica poiché riguardanti solo le nuove forniture da acquistare a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del regolamento di cui al comma precedente. A tale fine è concesso l'uso delle uniformi e delle livree dei veicoli di servizio preesistenti anche in concomitanza con quelle di nuova istituzione, per un periodo di due anni dalla pubblicazione del regolamento di cui alla lettera precedente;
   r) Sono riconosciuti l'inno nazionale e la bandiera della Polizia locale italiana, definiti con regolamento approvato a maggioranza e deliberato dalla Commissione di cui alla lettera o) entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia. La bandiera della polizia locale Italiana è conservata dal Corpo della polizia locale di Roma Capitale, e viene insignita di ogni onorificenza conferita ai Corpi di polizia locale.

  16. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è inserito il seguente:

  «Art. 15. – (Disposizioni finali). – 1. Gli appartenenti alla Polizia locale in seguito all'assunzione in servizio prestano giuramento in forma solenne di fedeltà alla Repubblica italiana e alla sua Costituzione.
  2. È altresì istituita la Giornata della memoria della polizia locale, per il giorno 12 settembre di ogni anno, in ricordo dei tragici eventi accaduti in Barletta nel 1943, già posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
  3. Gli appartenenti alla Polizia locale caduti nell'adempimento del dovere vengono onorati con le esequie di Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1987, n. 36.
  4. Gli appartenenti alla polizia locale si possono fregiare di decorazioni rilasciate da altri enti pubblici per meriti di servizio, atti di benemerenza o eroismo.
  5. Agli appartenenti alla polizia locale continua ad essere corrisposta un'indennità aggiuntiva a carico del Ministero dell'interno, quando essi vengano impiegati in servizi di ordine pubblico, ivi compresa la relativa attività di polizia stradale, per un periodo non inferiore alle quattro ore consecutive, che si considera comunque prestato se l'appartenente alla Polizia locale cessa anticipatamente il servizio giornaliero a causa di infortunio sul lavoro.
  6. Gli appartenenti alla polizia locale, nel caso in cui vengano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero all'espiazione di una pena in carcere, sono detenuti presso un carcere militare, salvo che gli stessi destinatari dei provvedimenti di restrizione della libertà personale non chiedano diversamente.
  7. Nei concorsi per l'accesso al ruolo di appartenenza alla polizia locale banditi a partire dal 1o luglio 2017 sono previste obbligatoriamente delle prove fisiche e delle visite mediche per accertare l'idoneità fisica.
  8. L'appartenente alla polizia locale assunto da altra amministrazione nel medesimo profilo di inquadramento a seguito di concorso, non perde l'anzianità di servizio maturata anche a tempo determinato Pag. 69e mantiene lo stesso inquadramento economico maturato presso la precedente amministrazione di appartenenza.
  9. Il Comandante del Corpo gestisce le risorse umane a lui subordinate nel rispetto del principio delle pari opportunità e della trasparenza.
  10. Nei casi di violazione alla presente legge, la Regione diffida il Comune a sanarle entro trenta giorni e se la violazione persiste, il Presidente della giunta regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del Comune inottemperante.
  11. I Corpi di polizia locale sono autorizzati a mantenere in dotazione le uniformi storiche per particolari servizi di rappresentanza.
  12. Per i Corpi di polizia locale non si applicano le norme di carattere generale che limitano le assunzioni di personale.
  13. Per gli appartenenti alla polizia locale non è previsto il superamento di un periodo di prova a seguito dell'entrata in servizio.
  14. L'appartenente alla polizia locale può essere licenziato solo per motivi disciplinari e a seguito di procedimento disciplinare svolto ai sensi dell'articolo 11. Qualora il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione disciplinare conservativa, annulla il licenziamento e condanna l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla polizia locale nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. L'Amministrazione di appartenenza è condannata, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
  15. Quando il giudice accerta che il licenziamento è avvenuto per motivi discriminatori, oltre ad annullare il licenziamento e condannare l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla Polizia locale nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al comma precedente, può condannare l'Amministrazione ad un'ulteriore indennità risarcitoria compensativa della discriminazione subita, sino ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione percepita dall'appartenente alla Polizia locale.
  16. Per ogni controversia giudiziaria attinente al rapporto di lavoro fra l'appartenente alla Polizia locale e la propria Amministrazione di appartenenza è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  17. Quando la legge o i regolamenti, si riferiscono genericamente a Corpi o Forze di Polizia ovvero ad enti che esercitano funzioni di polizia altrimenti denominati, senza specificare espressamente la loro appartenenza allo Stato, tali norme si intendono riferite anche ai Corpi di polizia locale.».

  17. Al fine di armonizzare le nuove disposizioni con la normativa vigente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge:
   a) All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) i comandanti, Pag. 70gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale»; al comma 2, alla lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori di polizia locale».
   b) All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale»;
   c) All'articolo 20, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: «dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo,»;
   d) Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché agli appartenenti alla polizia locale»;
   e) All'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110 dopo le parole: «ed ai Corpi armati dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e ai Corpi di Polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto»;
   f) All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della Polizia locale è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali»;
   g) Al titolo dell'articolo 14 della legge 1o aprile 1981, n. 121 dopo le parole: «Forze di polizia» sono inserite le parole: «dello Stato»; all'articolo 14 legge 1o aprile 1981, n. 121 dopo le parole: «sono forze di polizia» sono inserite le parole: «dello Stato» e dopo le parole: «sono altresì forze di polizia» sono inserite le parole «dello Stato»;
   h) All'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 la lettera e) è interamente sostituita come segue: « e) Ai Corpi di Polizia locale»; all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 5 le parole: «la restante quota del 50 per cento» sono sostituite dalle parole «il restante»; dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «6. Una quota pari al 10 per cento è destinata da parte di ciascun Comune al finanziamento dell'equiparazione degli appartenenti alla polizia locale al personale della polizia di Stato, in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativa ad altre particolari tutele assistenziali.»;
   i) All'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale»;
   l) Mediante regolamento, da emanarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per l'accesso dei Corpi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Tale regolamento garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali, ai procedimenti penali in corso, nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose;
   m) Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni Pag. 71acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui alla lettera o);
   n) Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente: « 1. Gli appartenenti alla Polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
   o) I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), conseguenti alle modifiche apportate dalla lettera n) all'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI;
   p) All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo le parole: «alle forze di polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato, ai Corpi di Polizia locale».

  18. Al titolo della legge 7 marzo 1986 n. 65 le parole: «polizia municipale» sono sostituite dalle parole: «polizia locale».
7. 03. Grimoldi, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Pag. 72

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 17. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1.
8. 18. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: Le medesime fino a: superalcoliche con le seguenti: Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, esclusivamente per fronteggiare e superare comprovate e gravi situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche in riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
8. 13. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alla lettera a), al punto 1, sopprimere le parole: quale rappresentante della comunità locale.
8. 19. Schullian, Plangger.

  Al comma 1, lettera a), punto 1, sopprimere la parola: grave.
8. 4. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), punto 1, dopo le parole: del territorio, aggiungere le seguenti: dell'ambiente e del patrimonio culturale,.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), punto 2, dopo le parole: dei residenti, aggiungere le seguenti: dell'ambiente e del patrimonio culturale,.
8. 20. Fabbri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: con particolare fino a: residenti.
8. 14. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: dei residenti.
8. 5. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: dei residenti aggiungere le seguenti: dell'abbandono di rifiuti ingombranti e di veicoli privi di parti essenziali.
8. 21. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate da tali ordinanze.

  Conseguentemente al comma 1, lettera a) punto 2, dopo le parole: ordinanza non contingibile e urgente, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate,.
8. 23. Marco Di Maio, Zan.

  Al comma 1, lettera a), punto 1, aggiungere, in fine, le parole: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate da tali ordinanze.
8. 22. Bazoli.

Pag. 73

  Al comma 1, alla lettera a), al punto 1, aggiungere, in fine, le parole: indicando appositamente i parametri utilizzati per ponderare tali esigenze con la salvaguardia dell'iniziativa economica privata costituzionalmente tutelata.
8. 24. Schullian, Plangger.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 2.
8. 11. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».
*8. 9. Giuditta Pini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».
*8. 15. Squeri, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».
*8. 25. Marco Di Maio, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, sentite le associazioni di Pag. 74categoria comparativamente più rappresentative, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».
*8. 26. Bazoli.

  Al comma 1, lettera a), punto 2, sopprimere la parola: dei residenti.
8. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: specifici eventi aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. 16. Menorello.

  Al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
8. 7. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni,.
*8. 2. Causin.

  Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni,.
*8. 27. Piso.

  Al comma 1, punto 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.
8. 28. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a) punto 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: venti.
8. 12. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
*8. 30. Bazoli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
*8. 29. Marco Di Maio, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**8. 3. Roberta Agostini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**8. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), al punto 1) premettere la seguente:
   01) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».
8. 31. Piso.

Pag. 75

  Al comma 1, lettera b), al punto 1) sostituire il capoverso con il seguente:
  «4-bis. Ai sensi di quanto disposto dal comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:
   a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
   b) le situazioni dalle quali possono scaturire comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato, o ne impediscono la fruibilità, e che determinano lo scadimento della qualità urbana;
   c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere a) e b);
   d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
   e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.».
8. 32. Piso.

  Al comma 1, lettera b), punto 1, capoverso, dopo le parole: sono diretti, aggiungere la seguente: anche.
*8. 34. Marco Di Maio, Zan.

  Al comma 1, lettera b), punto 1, capoverso, dopo le parole: sono diretti, aggiungere la seguente: anche.
*8. 33. Bazoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole da: «prevenire» fino a: «insorgere di» con la seguente: «contrastare»;
   2) dopo la parola: «prostituzione» aggiungere la seguente: «, la tratta di persone».
8. 1. D'Attorre, Roberta Agostini, Leva, Formisano, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, alla lettera b), al punto 1, capoverso, sopprimere le parole: le situazioni che favoriscono.
8. 35. Schullian, Plangger.

  Al comma 1, lettera b), punto 1, capoverso, sopprimere le parole da: quali lo spaccio fino alla fine del comma.
8. 36. Costantino, Daniele Farina.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di realizzare adeguate politiche locali per la sicurezza, necessarie al miglioramento delle condizioni di vivibilità, della convivenza civile e della coesione sociale nei centri urbani, i consigli comunali, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, adottano i regolamenti di polizia urbana anche nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza, i regolamenti di polizia urbana di cui al presente comma sono finalizzati a prevenire e a contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:
   a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;Pag. 76
   b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.
8. 37. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine prevedendo la consultazione vincolante dei cittadini residenti interessati.
8. 10. Luigi Gallo, Dieni, Dadone, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.
8. 38. Ravetto, Gregorio Fontana, Vito.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente:

Art. 54-bis.
(Regolamenti comunali di sicurezza locale).

  1. Ogni Comune, singolo o associato con altri, ha l'obbligo di adottare un apposito regolamento comunale in materia di sicurezza locale, approvato dal Consiglio comunale, contenente le norme da applicarsi soltanto nel territorio comunale, nei limiti previsti dalle norme statali, regionali e provinciali, concernenti le seguenti materie:
   1) la vivibilità, l'igiene e il pubblico decoro, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività individuali e collettive e nel rispetto della proprietà e della sua funzione sociale;
   2) la quiete e la tranquillità delle persone, intesi come la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;
   3) la disciplina della pulizia dei luoghi pubblici e della circolazione sulle strade urbane e rurali, anche per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti ai numeri 1) e 2) connessi con la vita nei condomini e con lo svolgimento di mestieri e attività produttive, inclusi il commercio, gli esercizi turistici, i locali pubblici e di spettacolo, le attività agricole e le attività edilizie;
   4) le attività afferenti con la sicurezza e connesse col soccorso delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità o dei minori non accompagnati;
   5) la prevenzione di danni o pregiudizi alle persone o alle cose, inclusi i monumenti, derivanti dalla circolazione stradale o da altre attività individuali o collettive, inclusi gli spettacoli, o dall'incuria o dalla cattiva manutenzione di edifici e di determinati luoghi;
   6) la promozione e la tutela della fruibilità e del corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e della qualità della vita nel Comune;
   7) la partecipazione dei cittadini alla tutela della sicurezza e la promozione Pag. 77dei comportamenti positivi da parte della popolazione, con particolare riguardo per la tutela del decoro, per la mediazione sociale e per le iniziative di cittadinanza attiva;
   8) la prevenzione di calamità mediante attività di segnalazione da parte dei cittadini e di manutenzione del territorio, con particolare riguardo per i boschi, i laghi e i corsi d'acqua;
   9) la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di commercio in condizioni abusive, di accattonaggio molesto, di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spaccio o consumo, anche personale, di stupefacenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
   10) i criteri e i modi con cui il Sindaco può adottare i provvedimenti indicati agli articoli 50 e 54.
8. 39. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme in materia di videosorveglianza).

  1. Le attività di sorveglianza di cui al presente articolo si intendono incluse nella fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerati dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di videosorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente.
  2. Al fine di garantire la sicurezza urbana, ampliando le possibilità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per la prevenzione ed il contrasto di reati di rilevante allarme sociale, il decreto di cui al comma 1, dovrà prevedere le seguenti misure:
   1) sono sempre utilizzabili, le video riprese che consentano l'accertamento di reati, ancorché depenalizzati;
   2) è sempre ammessa l'istallazione di sistemi di videosorveglianza a tutela delle aree private previa comunicazione alla autorità di polizia competente per territorio;
   3) è ammesso il controllo di aree pubbliche da parte di sistemi di videosorveglianza installati da privati a tutela della proprietà, nei casi in cui ciò sia reso necessario per assicurare una maggior tutela della proprietà stessa, fatto salvo il rispetto del diritto costituzionale dell'inviolabilità dell'altrui domicilio;
   4) le misure di sicurezza per la protezione e il trattamento dei dati raccolti si intendono rispettate se:
    a) il sistema sia protetto da password in possesso del soggetto che tutela la sua proprietà o di un responsabile da lui nominato;
    b) il materiale probatorio acquisito sia immediatamente consegnato alle Autorità competenti.
8. 01. Causin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente capo:

Capo II-bis
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 8-bis.
(Funzioni di polizia locale).

  1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 e dal comma 1 Pag. 78dell'articolo 3 del presente decreto, al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali.
  2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita le seguenti funzioni:
   a) polizia amministrativa locale;
   b) polizia edilizia diretta al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
   c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
   d) polizia ambientale e ittico-venatoria;
   e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
   g) ausiliarie di pubblica sicurezza;
   h) polizia tributaria;
   i) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
   l) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
   m) polizia amministrativa per la vigilanza e il controllo relativamente ai tributi locali di competenza;
   n) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;   
   o) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
   p) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   q) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
   r) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
   s) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

  3. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
  4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le province e le città metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.
  5. Il sindaco, il presidente della provincia, il presidente dell'organo esecutivo della città metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Le funzioni di Pag. 79polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle province e alle città metropolitane.
  6. L'Autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria. Eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia.
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della polizia locale.
  8. Al fine di assicurare la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole vigili del fuoco e soccorso pubblico inserire le seguenti: , nonché al personale della polizia locale. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 2016, n.232. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, anche associati, possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con Inail.

Art. 8-ter.
(Qualifiche del personale di polizia locale).

  1. Le qualifiche di polizia locale si articolano in agenti:
   a) sottufficiali addetti al controllo (ispettori);
   b) ufficiali addetti al coordinamento e controllo (commissari);
   c) ufficiali responsabili di area (commissari superiori);
   d) comandanti dei Corpi di polizia locale.

  2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.
  3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:
   a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del medesimo codice;
   b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4 del presente articolo;
   c) agente di polizia tributaria.

  4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
   a) goda dei diritti civili e politici;
   b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;Pag. 80
   c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
   d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
   e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

  5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4.
  6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il sindaco, il presidente della provincia o della città metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.
  7. Il sindaco o i presidenti della provincia o della città metropolitana comunicano tempestivamente al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.
  8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
  10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

Art. 8-quater.
(Armamento e addestramento specifico del personale della polizia locale).

  1. Al personale della polizia locale al quale è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, è consentito portare le armi di cui è dotato anche fuori servizio e anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza.
  2. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:
   a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;
   b) i casi di revoca o sospensione dell'affidamento stesso;
   c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia;
   d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

  4. Nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono previsti altresì corsi di addestramento Pag. 81per il personale di polizia locale, realizzate presso le strutture preposte allo scopo delle altre forze di polizia.

Art. 8-quinquies.
(Norme di coordinamento).

  1. In attesa della riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di ordinamento della polizia locale, sono soppresse le disposizioni della legge medesima non compatibili con quanto disposto dagli articoli 8-bis, 8-ter ed 8-quater.
  2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale»;
   b) al comma 2, alla lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

  3. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
  4. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «dell'ordine pubblico,» sono inserite le seguenti: «all'adozione ed attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,».
  5. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «e dal comandante della polizia locale del comune capoluogo».
8. 02. Piso.

  Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Obbligo di arresto per il reato di danneggiamento).

  1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 380 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale, se commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico».
8. 03. Parisi.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Reato di travisamento).

  1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 le parole: «è facoltativo» sono sostituite dalle seguenti: «è disposto».
8. 04. Parisi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.
  2. I comuni, anche in forma associata, e le città metropolitane possono stipulare Pag. 82accordi locali con il prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti settori di intervento:
   a) scambio informativo e realizzazioni di sistemi informativi integrati tra la polizia locale e le Forze di polizia statale presenti nel territorio;
   b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia statale e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;
   c) collaborazione tra le Forze di polizia statali e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività.
8. 05. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese per l'assunzione di personale per la sicurezza).

  1. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private, non concorrono, nel limite massimo di 500 milioni di euro, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto disposto nell'articolo 8-bis.
8. 06. Molteni, Simonetti, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Dotazione delle Forze di Polizia).

   1. Al fine di migliorare e rafforzare le dotazioni in ausilio alle Forze di Polizia, per concorrere alla realizzazione delle finalità del presente decreto-legge in materia di sicurezza delle città, le stesse sono dotate di pistole ad impulso elettrico.
  2. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «l-bis) le pistole a impulso elettrico».

  3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
8. 07. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di polizia locale).

  1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, Pag. 83della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
  2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
   a) goda dei diritti civili e politici;
   b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
   c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
   d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
   e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

  3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  4. Al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al personale della Polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, è consentita la consultazione della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Con Regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno provvede a disciplinare le modalità e gli strumenti con i quali il Sindaco e il personale della Polizia locale hanno accesso al sistema, nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.
  5. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 08. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti-richiedenti protezione internazionale).

  1. E istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo Pag. 84del sistema INA-SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. I suoi dati vengono inseriti nel Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.».

  4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.
  1-ter. Il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.
  1-quater. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
8. 09. Gregorio Fontana, Ravetto, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Concorso dello Stato per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati).

  All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».
8. 010. Ravetto, Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Provvedimenti di immediata applicazione del giudice di pace penale relativi al decoro urbano).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il giudice di pace penale, altresì, può applicare la permanenza, fino a dieci Pag. 85giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili dei seguenti comportamenti:
   a) esercitare e/o fruire della prostituzione di strada all'interno dei centri urbani;
   b) accattonaggio continuativo o molesto o condotto mediante l'uso o accompagnandosi con minori o disabili ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
   c) comportamenti violenti verso persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche;
   d) danneggiamento di edifici e/o cose pubbliche o private, in quest'ultimo caso previa presentazione di querela;
   e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
   f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela se privati;
   g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

  3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 sono accompagnati presso la polizia giudiziaria ed ivi trattenuti fino ad un massimo di 24 ore per essere condotti innanzi al primo giudice di pace competente per territorio tenente udienza di pace. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 1, ordina il rilascio della persona accompagnata.
  3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili.
  3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui detti soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti di causa.
  3-sexies. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'articolo 527 e 529 del codice penale, nonché del reato di accattonaggio di cui all'articolo 670 nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere sul territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.
  3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le norme del libro V del codice di procedura penale nonché le altre norme del medesimo codice in quanto compatibili.
  3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37».

  2. La misura della permanenza, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, può essere applicata anche quale misura alternativa alle sanzioni previste nei casi di reiterazione delle condotte di cui al comma 2 dell'articolo 10 e 15 comma 1 o dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 13.
  3. Il Ministro della Giustizia assicura, con propri provvedimenti, la copertura del servizio del giudice di pace di cui al comma 1, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni feriali. I proventi derivanti dall'applicazione del comma 3-bis dell'articolo Pag. 864 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della misura della permanenza presso camere di sicurezza, nonché per il servizio del giudice di pace.
  4. I Comuni anche associati mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione misure restrittive di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo. A tal fine sono assegnati ai comuni medesimi quota parte, non superiore a 10 milioni di euro l'anno, degli spazi finanziari assegnati per gli anni 2017, 2018 e 2019 nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
8. 011. Causin.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 012. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contrattazione collettiva).

  1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
  2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:
   a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;
   b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
   c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

Pag. 87

  3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
  4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.
8. 013. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale).

  1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
  2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia dello Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
  3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
  4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
  5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
  6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
  7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
  8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefìci e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
8. 014. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Consorzi di polizia locale).

  1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di Pag. 88istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.
  2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.
  3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.
8. 015. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere in fine il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento».

  2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico».
  3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.
  4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1».
  5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni Pag. 89di appartenenza del loro ammontare integrale».

  6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183».

  7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22) le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
8. 016. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministro dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite massimo complessivo pari a 12 milioni di euro in favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono disciplinati i criteri di assegnazione delle risorse, anche parziali rispetto al costo complessivo degli interventi proposti, e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o, in alternativa, il rimborso – parziale o totale – di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. Gli oneri finanziari delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma 3 sono a carico dei bilanci degli enti locali e non modificano gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
8. 017. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Pag. 90

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 25. Costantino, Daniele Farina.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 9 – (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi). – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque commette le violazioni previste dagli articolo 688 e 726 del Codice penale e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'interno delle predette infrastrutture, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle predette disposizioni, è soggetto a provvedimento di allontanamento, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10, dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
  2. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Per il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate.

  Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni;
   b) al comma 2 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.
   c) al comma 3 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.
9. 32. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: limitano la libera, con le seguenti: idonee ad impedire concretamente i’.
9. 14. Quaranta, D'Attorre, Formisano, Roberta Agostini, Sannicandro, Leva.

  Al comma 1, sostituire le parole: limitano la libera, con le seguenti: impediscono l’.
9. 13. D'Attorre, Quaranta, Formisano, Roberta Agostini, Sannicandro, Leva.

  Al comma 1, dopo le parole: predette infrastrutture, inserire le seguenti: tramite molestie o disturbo alle persone.
9. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, dopo le parole: fruizione delle predette infrastrutture, , aggiungere la seguente: anche.
9. 26. Schullian, Plangger.

Pag. 91

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ivi previsti aggiungere le seguenti: ed esclusivamente nei casi in cui sia manifesta la pericolosità per la sicurezza e l'incolumità pubblica di tali condotte,.
9. 3. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: da euro 100 a euro 300 con le seguenti: da euro 10 a euro 30.
9. 27. Fabbri.

  Al comma 1 sostituire le seguenti: da euro 100 a euro 300 con le parole: da euro 300 a euro 500.
9. 28. La Russa.

  Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sopprimere i commi 2 e 3;
    2) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di miglioramento del decoro urbano, con le seguenti: socialmente utili;
   b) sopprimere l'articolo 10.
9. 29. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alla rilevazione con le seguenti: all'accertamento.
9. 20. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di reiterazione di comportamenti sopra indicati e del mancato allontanamento dal luogo è ammesso il fermo di sicurezza urbana per 12 ore presso il Comando che ha contestato l'ultima violazione.
9. 30. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o ci cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, al comma 2, le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
9. 24. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 688 e con le seguenti: dall'articolo.
9. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.
*9. 33. Parisi.

  Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti: nonché Pag. 92dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.
*9. 31. Gasparini, Mattiello, Fabbri, Verini, Naccarato.

  Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.
*9. 22. Sisto, Centemero.

  Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.
*9. 15. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.
*9. 6. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 2, dopo le parole: il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nel confronti aggiungere le seguenti: di chi consuma stupefacenti e di chi effettua accattonaggio, anche con utilizzo di disabili, minori e animali,.
9. 34. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, dopo la parola: individuare aggiungere le seguenti: aree urbane particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti o.
9. 11. Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

  Al comma 3, dopo le parole: su cui insistono aggiungere le seguenti: scuole,.
9. 19. Centemero, Sisto.

  Al comma 3, sopprimere le parole: interessati da consistenti flussi turistici.
9. 10. Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

  Al comma 3, dopo le parole: verde pubblico aggiungere le seguenti: nonché in aree urbane periferiche particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti.
9. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Sopprimere il comma 4.
9. 9. Oliaro, Catalano, Menorello.

  Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrigare sono devoluti al comune competente che li destina all'attuazione di progetti di incentivazione per il personale della Polizia locale per il controllo del territorio e pattugliamento anti-degrado.
9. 35. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente Pag. 93alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 16. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 4, secondo periodo, le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 2. Marotta.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 1. Fabbri.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 18. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 4, secondo periodo, le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano sono sostituite dalle seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 36. D'Alia.

Pag. 94

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana.
9. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.
  4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  6-bis. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 4-bis può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.
  6-ter. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.
  6-quater. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  6-quinquies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
  6-sexies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.
  6-septies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  6-octies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
9. 21. Sisto.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  4-bis. Ai fini del presente articolo, i sindaci possono avvalersi della collaborazione Pag. 95di associazioni tra cittadini non armati per la segnalazione delle fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 e per la tutela e la salvaguardia del decoro urbano. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del comune. Tra le associazioni iscritte nell'elenco i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato.
  Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi della presente disposizione, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
  Sono abrogate le disposizioni previste dai commi 40 ai commi 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.
9. 12. Vargiu, Dambruoso, Matarrese, Menorello.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratterranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa, la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale.
9. 23. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è destinata a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla Polizia locale.
9. 17. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di contrasto della prostituzione e regolamentazione del suo esercizio a tutela del decoro urbano).

  1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono abrogati.
  2. Dopo l'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 529-bis. – (Attività di prostituzione). – 1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240:
   a) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare l'attività di prostituzione o ne agevoli a tale fine l'attività di prostituzione;
   b) chiunque induca all'attività di prostituzione una persona di età maggiore o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
   c) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi l'attività di prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
   d) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare all'attività di prostituzione o allo sfruttamento dell'attività di prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con Pag. 96qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni.

  2. La pena di cui al primo comma è raddoppiata:
   a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno;
   b) se il fatto è commesso ai danni di persona in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata;
   c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, ovvero il tutore;
   d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
   e) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
   f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
   g) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
   h) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

  3. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 5.329 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
   a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
   b) che seguono le persone, invitandole al libertinaggio con atti o con parole».

  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a regolamentare l'esercizio dell'attività di prostituzione nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) assicurare la libertà e l'autonomia di scelta di chi intende offrire prestazioni sessuali a pagamento e la tutela dell'ordine pubblico, del decoro urbano e della tutela della salute della popolazione;
   b) affidare ai comuni la possibilità di individuare nel proprio territorio di competenza luoghi pubblici in cui è consentito l'esercizio dell'attività di prostituzione, d'intesa con associazioni di settore e cittadini;
   c) porre in essere un sistema autorizzativo che preveda comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza del comune nel cui territorio esercita l'attività e a qualsiasi sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura situata nel territorio nazionale, a seguito di documentazioni che attestino l'intenzione di esercitare l'attività senza alcun condizionamento o costrizione e il buon stato di salute;
   d) consentire l'esercizio dell'attività di prostituzione in una privata dimora, di cui si ha legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti e autorizzati alla medesima attività;
   e) consentire l'esercizio dell'attività di prostituzione in luoghi privati aperti al pubblico, ponendo in capo ai gestori obblighi stringenti a tutela dell'ordine pubblico, del decoro urbano e della salute e a garanzia della libertà e dell'autonomia di scelta di chi intende offrire prestazioni sessuali a pagamento;
   f) finalizzare parte dei proventi derivanti dalla tassazione dell'attività di prostituzione a interventi di prevenzione e di sensibilizzazione volti a incoraggiare e tutelare i percorsi di reinserimento sociale dei soggetti che intendono cessare l'attività di prostituzione, formare il personale sanitario e di pubblica sicurezza che interagisce con i soggetti che esercitano l'attività di prostituzione, informare sui rischi socio-sanitari connessi al fenomeno della prostituzione, con particolare attenzione alle attività di prevenzione nei giovani di età inferiore a diciotto anni, promuovere la repressione della tratta degli esseri umani, dello sfruttamento della prostituzione e della prostituzione minorile.
9. 05. Vargiu, Menorello.

Pag. 97

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 255, al comma 1, sono soppresse le parole: «192, commi 1 e 2» e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni dell'articolo 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio»;
   b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono devoluti, altresì ai comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-ter, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, per essere destinati ad interventi di decoro urbano e di tutela e valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al periodo precedente, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui al comma 465 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
9. 04. Guidesi, Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Patto Matera 2019).

  In vista dell'evento Matera capitale europea della cultura 2019, entro 90 giorni dalla approvazione del presente decreto- legge, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le organizzazioni sociali territoriali, è varato un apposito patto per la sicurezza della città e del territorio provinciale secondo le linee di cui all'articolo 5.
9. 01. Burtone.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  Anci e MIUR al fine di promuovere una cultura di attenzione alla tutela del decoro urbano promuovono a partire dall'anno scolastico 2017-2018 la possibilità da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di prevedere specifici corsi di educazione civica sul rispetto del patrimonio pubblico.
9. 02. Losacco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente

Art. 9-bis.

  1. Al fine di semplificare le procedure relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza, i sindaci possono con propria ordinanza dotare le aree comunali di sistemi di videosorveglianza anche in deroga alla normativa vigente in materia di privacy. Il ministro dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regolamenta con proprio decreto le modalità di attuazione della presente disposizione.
9. 03. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Pag. 98

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 18. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: e consegnato al trasgressore.
10. 20. Schullian, Plangger.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: in esso inserire le seguenti: sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Copia del provvedimento deve essere materialmente consegnata al trasgressore ed attestata con ricevuta firmata dallo stesso.
10. 9. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 secondo periodo sostituire le parole: trascorso quarantotto ore con le seguenti: trascorsi sette giorni.
10. 19. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quarantotto ore con le seguenti: novantasei ore.
10. 13. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: aumentata del doppio con le seguenti: raddoppiata.
10. 21. Schullian, Plangger.

  Al comma 2 sostituire le parole: può disporre con le seguenti: dispone.
10. 22. La Russa.

  Al comma 2 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
10. 23. La Russa.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni.
*10. 5. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni.
*10. 24. Fabbri, Verini, Gasparini, Naccarato.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni.
*10. 25. Parisi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.
**10. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: o confermata in grado di appello.
**10. 3. Sannicandro, D'Attorre, Leva, Quaranta, Formisano, Roberta Agostini.

Pag. 99

  Sopprimere il comma 4.
10. 16. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 4 sostituire le parole: In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano con le seguenti: In relazione ai provvedimenti di cui ai commi 2 o 3 si applicano.
10. 26. Santerini.

  Al comma 5, dopo le parole: persona o il patrimonio aggiungere le seguenti: nonché di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
10. 14. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 5, sostituire le parole: la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto con le seguenti: con la concessione della sospensione condizionale della pena il giudice può imporre il divieto.
10. 27. Schullian, Plangger.

  Al comma 5, sostituire le parole da: può essere fino alla fine del comma con le seguenti: è subordinata all'imposizione di accedere a luoghi o aree specificamente individuati e ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
10. 15. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 6, dopo le parole: dell'articolo 9, aggiungere le seguenti: e di tutte le altre disposizioni che prevedono una progressiva, regolamentata, potenziata operatività interforze,.
10. 28. Fabbri.

  Al comma 6, dopo le parole:, informativa ed operativa, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo all'accesso di banche dati riservate,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, sostituire la parola: municipale con la seguente: locale.
10. 7. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 6, dopo la parola: operativa, aggiungere le seguenti: , mediante l'accesso ai dati detenuti nelle banche dati gestite dal Ministero dell'interno,.
10. 29. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo,.
*10. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo SdI,.
*10. 12. Vito, Sisto, Centemero.

Pag. 100

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo SdI del C.e.D. del Dipartimento di Pubblica Sicurezza,.
*10. 2. Marotta.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo SdI,.
*10. 31. Fabbri.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo SdI del C.e.D. del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
10. 30. D'Alia.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche garantendo a questi ultimi il pieno accesso alle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'interno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen.
10. 8. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche prevedendo l'istituzione di protocolli operativi che individuino in via preventiva e in modo chiaro e inequivocabile le regole di ingaggio della Polizia locale e i criteri in base ai quali essa sia legittimata all'uso delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica propri degli operatori di Polizia.
10. 11. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , al fine del suddetto rafforzamento, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.
10. 10. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6 inserire in fine il seguente periodo: Su convocazione del Prefetto, alle riunioni tecniche di coordinamento dei responsabili delle Forze di Polizia, che si tengono presso le Prefetture, possono partecipare i Comandanti delle Polizie Locali dei capoluoghi di provincia.
10. 32. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2020.
*10. 17. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2020.
*10. 33. Naccarato.

Pag. 101

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede a predisporre un regolamento al fine di consentire, per la pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, l'accesso al sistema informativo SDI da parte della polizia locale.
10. 4. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al titolo e agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies ed 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

  1. Al titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «manifestazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive».
  2. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6. – (Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
  2. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.
  3. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'interessato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al citato comma 1.
  4. La notifica di cui al comma 3 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
  5. La prescrizione di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato Pag. 102ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio della questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
  6. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  7. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 3 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al citato comma 3 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
  8. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 3 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
  9. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 8 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la sanzione accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo di cui al presente comma non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
  10. Nei casi di cui ai commi 3, 8 e 9, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 3 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate».

  3. L'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6-bis. – (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione e a condizione Pag. 103che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva».

  4. L'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6-ter. – (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione stessa e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 5.000 euro».

  5. L'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6-quater. – (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le pene previste dai citati articoli 336 e 337 del codice penale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del testo unico dei cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale od operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro».

Pag. 104

  6. L'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6--quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, è punito con le pene previste dal citato articolo 583-quater del codice penale».

  7. L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito ai sensi dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui agli articoli 6, commi 1 e 8, 6-bis, comma 1, e 6-ter della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 9 del citato articolo 6.
  3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2 del presente articolo e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 9 dell'articolo 6 della presente legge, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2018».
10. 07. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione).

  1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con ordinanza Pag. 105contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico ovvero ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma».
  2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, le parole: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila» sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000»;
   b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero: «2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
   c) al secondo comma le parole: «di cui ai numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)»;
   d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni».

  3. All'articolo 1 del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune».
10. 03. Piso.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
Sostegno alle donne vittime di sfruttamento della prostituzione).

  1. Ai fini di una maggiore tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano e al fine di dare maggiore impulso al contrasto del reato di sfruttamento della prostituzione, per l'anno 2017 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo speciale per il sostegno alle vittime dello sfruttamento della prostituzione, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari 20 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti volti all'affrancamento, alla protezione, al recupero e al reinserimento sociale delle donne obbligate ad esercitare la prostituzione.Pag. 106
  2. Le associazioni riconosciute, operanti nel settore sociale, che vogliono accedere ai finanziamenti del Fondo inviano entro il 31 agosto 2017 un progetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità e le procedure stabilite con apposito bando, approvato, entro il 30 giugno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti:
   a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la valutazione dei progetti inviati, la quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto di esperti dotati delle necessarie competenze;
   b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Commissione.

  4. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Commissione seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 3, con le relative indicazioni di priorità e gli importi dei finanziamenti da assegnare. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla selezione effettuata dalla Commissione, procede al riparto del fondo tra le associazioni presentatrici dei progetti selezionati.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 06. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per l'aggiornamento e l'addestramento della polizia locale).

  1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di euro 10 milioni da destinare all'addestramento e all'aggiornamento professionale dei corpi di polizia locale.
  2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede al riparto del fondo entro il 30 giugno di ogni anno, tra i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, tenendo conto ai fini del riparto della popolazione residente e delle statistiche, relative al biennio precedente all'anno di erogazione, in tema di sicurezza urbana.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
10. 01. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Introduzione del reato di accattonaggio esercitato professionale).

  1. In attuazione dell'articolo 1 comma 1 della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 1995 della Corte Costituzionale, dopo l'articolo 669 del codice penale è aggiunto il seguente:
  «670. – Accattonaggio. – Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-octies 610, l'esercizio continuativo della mendicità in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'erogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative a questa fattispecie.
  La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.
  Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
10. 09. Causin.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica alla fattispecie e inasprimento delle sanzioni contro l'accattonaggio con uso di minori).

  1. L'articolo 600-octies del codice penale è sostituito dal seguente:
  «600-octies. – Impiego di minori nell'accattonaggio. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile o si accompagni ad esso nel mendicare al fine di destare l'altrui pietà, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare o per essere accompagnato nel mendicare, è punito con la reclusione da uno a tre anni. È sempre disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali.
10. 08. Causin.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio).

  1. All'articolo 600-octies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio».
10. 04. Piso.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Tutele per il personale della Polizia locale).

  All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 Pag. 108del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. 02. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento organici Polizia locale).

  1. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano i comuni possono procedere negli anni 2017 e 2018 ad un piano biennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da inserire negli organici di Polizia locale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme contenimento della spesa di personale.
10. 05. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Pag. 109

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 9. Costantino, Daniele Farina.

  Apportare le modificazioni seguenti:
   a) Al comma 1, dopo le parole: «da sgomberare» aggiungere le seguenti: «nonché tenuto conto delle condizioni socio-economiche dei singoli o dei nuclei familiari,»;
   b) Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «impartite dal Prefetto in relazione alla specificità dell'occupazione,».
11. 3. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «priorità che», aggiungere le seguenti: «ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale,»;
   2) sostituire le parole: «che possono essere assicurati», con le seguenti: «che devono essere in ogni caso garantiti».
11. 1. Quaranta, Leva, Roberta Agostini, D'Attorre, Formisano, Fossati, Sannicandro.

  Al comma 3, sostituire le parole: in sede di giurisdizione amministrativa con le seguenti: su ricorso del proprietario di un immobile occupato arbitrariamente.
11. 11. Schullian, Plangger.

  Al comma 3, dopo le parole: giurisdizione amministrativa aggiungere le seguenti: adita dai proprietari o da titolari di altri diritti reali sugli immobili occupati.
11. 7. Menorello.

  Al comma 3, sopprimere le parole:, salvi i casi di dolo o colpa grave,.
11. 8. Menorello.

  Al comma 3, dopo le parole: dell'immobile aggiungere, in fine, le parole: e le spese legali e processuali ove disposte dal giudice.
11. 6. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, il sindaco ha il potere di adottare ordinanze finalizzate a sospendere le procedure di rilascio degli immobili comunali assegnati o concessi in locazione ad enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resterà invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione.
11. 2. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, con modificazioni, n. 47, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Il Sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.».
11. 12. Fabbri, Lenzi, Zampa.

Pag. 110

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 3. Daniele Farina, Costantino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni di ordinanze emanate nella stessa maniera, è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. Per l'inosservanza delle ordinanze sulle limitazioni di orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione si applica anche qualora tali bevande siano messe a disposizione della clientela per la vendita per asporto oltre l'orario previsto.
*12. 4. Marco di Maio, Zan.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5,000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni di ordinanze emanate nella stessa maniera è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. Per l'inosservanza delle ordinanze sulle limitazioni di orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione si applica anche qualora tali bevande siano messe a disposizione della clientela per la vendita per asporto oltre l'orario previsto.
*12. 5. Bazoli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: dal questore fino alla fine del comma con le seguenti: dall'autorità competente l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: pubblici esercizi con le seguenti: vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
12. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni, Lombardi, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
12. 9. La Russa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sette giorni a tre mesi».
*12. 6. Bazoli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le Pag. 111parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sette giorni a tre mesi».
*12. 7. Marco Di Maio, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque acquista bevande alcoliche o superalcoliche in violazione dei limiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o dalle ordinanze di cui agli articoli 50, comma 5 e 7, e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di bevande alcoliche.
12. 8. Marco Di Maio, Zan.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

Art. 12-bis.
(Modifica dell'articolo 635 del Codice Penale).

  1. L'articolo 635 del codice penale è sostituito dal seguente:

  «Art. 635. – (Danneggiamento). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 500 euro.
  La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
   1) con violenza alla persona o con minaccia;
   2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
   3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;
   4) sopra opere destinate all'irrigazione;
   5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
   5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

  Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».

  2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « m-quater) delitto di cui all'articolo 635 del codice penale».
12. 01. Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

Pag. 112

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica dell'articolo 527 del Codice Penale).

  1. L'articolo 527 del codice penale è sostituito dal seguente:

  «Art. 527. – (Atti osceni). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
  Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 310 euro.»
12. 02. Cristian Iannuzzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica dell'articolo 726 del Codice Penale).

  L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 726. – (Atti contrari alla pubblica decenza). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 1000 a 2000 euro.»
12. 03. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Collaborazione delle associazioni di cittadini non armati).

  1. I sindaci, previa intesa con il Questore, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
  2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del Questore, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il Questore provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
  3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
12. 04. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

Pag. 113

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 13. Costantino, Daniele Farina.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o confermata in grado di appello»;
   b) al comma 1, sostituire le parole: «negli ultimi tre anni» con le seguenti: «a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   c) al comma 1, sopprimere le parole: «o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di, stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;
   d) al comma 2, sostituire le parole «inferiore ad un anno, né superiore a cinque», con le seguenti: «superiore a sei mesi»;
   e) sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
13. 14. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.
13. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nel corso degli ultimi tre anni e, conseguentemente, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: negli ultimi tre anni.
13. 15. La Russa.

  Al comma 1, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: ovvero dal terzo anno a conclusione della pena detentiva.
13. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1 dopo le parole: ’decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei fatti riconducibili al comma 5 relativamente alla cannabis e derivati,.
13. 12. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle immediate vicinanze di aggiungere le seguenti: scuole,.
13. 2. Centemero, Sisto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a due anni né superiore a sette.
13. 16. La Russa.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.
13. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: Nei casi, aggiungere le seguenti: di violazione del divieto.
13. 10. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: negli ultimi tre anni con sentenza definitiva con le seguenti: con sentenza definitiva nel corso degli ultimi tre anni ovvero dal terzo anno a conclusione della pena detentiva.
13. 6. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
13. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Pag. 114

  Sopprimere il comma 6.
13. 17. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 6, sostituire le parole: per la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e.
*13. 18. Fabbri, Naccarato, Verini, Gasparini.

  Al comma 6, sostituire le parole: per la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e.
*13. 1. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Al comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 3 con le seguenti: commi 1 o 3.
13. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 7, sostituire le parole da: può essere fino alla fine del comma con le seguenti: è subordinata all'imposizione di accedere a luoghi o aree specificamente individuati e ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
13. 3. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 7 sostituire le parole: può essere subordinata con le parole: è subordinata.
13. 19. La Russa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. L'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, è sostituito dal seguente: «L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è valutato in 932.949,21 euro per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, nella somma annualmente richiesta dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), ragguagliata al tasso di cambio tra euro e dollaro, comunque non superiore a 1.411.072,86 euro».
*13. 20. Marco Di Maio, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. L'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, è sostituito dal seguente: «L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è valutato in 932.949,21 euro per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, nella somma annualmente richiesta dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), ragguagliata al tasso di cambio tra euro e dollaro, comunque non superiore a 1.411.072,86 euro».
*13. 21. Vazio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura.
13. 11. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – 1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.Pag. 115
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.
13. 01. Vito, Sisto, Centemero.

Pag. 116

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14. 12. Daniele Farina, Costantino.

  Sopprimerlo.
*14. 13. D'Alia.

  Sopprimerlo.
*14. 9. Vito, Sisto, Centemero.

  Sopprimerlo.
*14. 3. Marotta.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della polizia locale, su tutto il territorio nazionale.
**14. 1. Marotta.

  Il comma 1, è così sostituito:
  1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della polizia locale, su tutto il territorio nazionale.
**14. 14. D'Alia.

  Al comma 1, sostituire le parole da: con contratti di lavoro a tempo indeterminato fino a: ogni trentamila residenti con le seguenti: di personale specializzato delle forze di polizia statali, locali, di soccorso pubblico e sanitario già operante e in possesso dei requisiti necessari di anzianità e di esperienza acquisita.
14. 10. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: «le Regioni» sono inserite le seguenti: «previo adeguamento delle rispettive dotazioni organiche»;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La spesa relativa non rileva ai fini del rispetto, da parte delle Regioni, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni».
14. 15. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Accesso alle banche dati e Numero Unico Europeo 112»;
*14. 2. D'Attorre, Leva, Roberta Agostini, Sannicandro, Formisano, Quaranta.

Pag. 117

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente; Numero Unico Europeo 112 e accesso alle banche dati.
*14. 16. Naccarato, Mattiello, Gasparini, Fabbri, Verini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente; Numero Unico Europeo 112 e accesso alle banche dati.
*14. 18. Parisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente; Numero Unico Europeo 112 e accesso alle banche dati.
*14. 11. Sisto, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente; Numero Unico Europeo 112 e accesso alle banche dati.
*14. 4. Invernizzi, Simonetti, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Anche le chiamate effettuate nei confronti della Polizia locale confluiscono nelle centrali operative del numero unico europeo 112, realizzate in ambito regionale.
14. 6. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione.
14. 5. Dieni, Lombardi, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Pag. 118

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: e accesso alle banche dati.
14. 17. Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Assegnazione di videocamere alle Forze di polizia).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge, le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico nonché durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare le manifestazioni medesime e il territorio. La registrazione video effettuata con le telecamere in dotazione alle Forze di polizia attribuisce valore di prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
  2. Allo scopo di assicurare la copertura delle maggiori spese previste in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze c autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
14. 04. Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza).

  1. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
14. 05. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
  14-bis. I Comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per l'attivazione ed il potenziamento dei piani per la sicurezza e per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge.
14. 02. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
  14-bis. I Comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge.
14. 01. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

Pag. 119

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno delle attività di Polizia locale).

  1. In relazione alle specificità operative connesse alla attuazione delle norme di cui alla presente legge, gli enti provvederanno ad adeguare il Documento di valutazione dei Rischi alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
14. 03. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Pag. 120

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 3. Costantino, Daniele Farina.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di assicurare la migliore attuazione del presente decreto e una fattiva collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, è fatto obbligo al personale delle polizie locali delle città metropolitane di far confluire direttamente e senza ritardo nel CED del Dipartimento di Pubblica Sicurezza le informazioni acquisite nel corso delle attività amministrative e delle attività di prevenzione e repressione dei reati. Parimenti ne è consentito l'accesso ai fini operativi».
15. 2. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di garantire appieno lo svolgimento delle attività di sicurezza urbana e di polizia di prossimità all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» aggiungere le seguenti: «nonché degli operatori di polizia locale».
15. 1. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).

  1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.
  2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
  3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
  4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.
  5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
  6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:
   a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;
   b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;
   c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;Pag. 121
   d) l'elenco della documentazione allegata.

  7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:
   a) una relazione contenente: 1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea; 2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento; 3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare; 4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende; 5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili; 6) la consistenza numerica dei fedeli;
   b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;
   c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

  8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
  10. In particolare, la prefettura — ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:
   a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;
   b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
   c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

  11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.
  13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.
  14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.
  15. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.
  16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile Pag. 122della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
  17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.
  18. E istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
  19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) residenza e domicilio in Italia;
   b) conoscenza della lingua italiana;
   c) maggiore età;
   d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;
   e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9;
   f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;
   g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;
   h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9.

  20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.
  21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.
  22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.
  23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblicò e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.
  24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.
  25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.
  26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri Pag. 123nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
  27. La Commissione ha il compito di:
   a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;
   b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

  28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 2 dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.
  29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.
  30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.
  31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.
15. 09. Santanchè, Gregorio Fontana, Centemero, Ravetto, Vito.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa).

  1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
  2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 52-bis. — (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati). — Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
   a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;
   b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.
  Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
15. 07. Gregorio Fontana, Ravetto, Gelmini, Vito, Sisto, Centemero.

Pag. 124

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Atti osceni in luogo pubblico: reintroduzione della sanzione della reclusione ed estensione all'attività di prostituzione in luogo pubblico).

  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 al numero 1) sostituire le parole: «i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e» con le seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo».
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 è soppresso il comma 1.
  3. All'articolo 529 del codice penale dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Rientra nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Soggiace alla medesima pena colui che beneficia della prestazione.
15. 02. Causin.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 380 del Codice di Procedura Penale dopo la lettera e-bis) sono inserite le seguenti lettere:
   e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4) del codice penale;
  e-quater) i delitti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
15. 01. Causin.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incremento delle risorse per favorire l'attività lavorativa dei detenuti).

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
  2. Al maggior onere finanziario che deriva dal primo periodo, pari ad euro 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 04. Causin.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 731 del codice penale in materia di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori).

  1. L'articolo 731 del codice penale è così sostituito dal seguente: «731 – Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori – Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000 euro. In caso di recidiva è sempre disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali».
15. 03. Causin.

Pag. 125

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

  3. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.
15. 05. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa).

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che il fatto sia stato commesso per concitazione o paura»;
   b) al secondo comma, lettera b), le parole: «, non vi è desistenza e» sono soppresse.
15. 06. Gelmini, Gregorio Fontana, Ravetto, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa).

  1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione, la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate, con armi, con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato».
15. 08. Gregorio Fontana, Ravetto, Vito, Sisto, Centemero.

Pag. 126

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 3. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1 premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni o della multa da 1.000 a 3.000 euro», e le parole «da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e della multa da 3.000 a 9.000 euro»;
   b) al terzo comma le parole: «da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e della multa fino a 30.000 euro»;
16. 4. Fabbri, Naccarato, Gasparini, Verini.

  Al comma 1 premettere il seguente comma:

  «01. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: “da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a due anni e della multa da 1.000 a 3.000 euro”, e le parole “da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni e della multa da 3.000 a 9.000 euro”;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Nei casi di recidiva le pene sono aumentate della metà”».
16. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1 sostituire le parole: può disporre con le seguenti: dispone.
*16. 2. La Russa.

  Al comma 1 sostituire le parole: può disporre con le seguenti: dispone.
*16. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del comma con le seguenti:. La sospensione condizionale della pena è subordinata ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinata comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
16. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole: se il condannato non si oppone con le seguenti: anche su richiesta del condannato.
16. 6. Menorello.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali.
16. 5. Vito, Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, dopo le Pag. 127parole: «Amministrazione penitenziaria», aggiungere le seguenti: «, agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121.».
16. 1. Lodolini.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
16. 018. Fabbri, Verini, Gasparini, Naccarato, Mattiello.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai comuni, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 03. Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Formisano, Leva, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione di un Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata Pag. 128conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
  3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del «Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa» di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019.
*16. 019. Fabbri, Mattiello, Verini, Gasparini, Naccarato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione del programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
  3. Il suddetto Programma è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
*16. 05. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 16-quinquies è aggiunto il seguente articolo 16-sexies:

Art. 16-sexies.
(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
  3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del «Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa» di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019.
*16. 039. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
16. 033. Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 53 del codice penale).

  1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 53.
(Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica).

  1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, incluse eventualmente armi da fuoco diverse da quelle d'ordinanza in uso presso le forze di polizia, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata o sequestro di persona. In ogni caso non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso ovvero ordina di far uso di mezzi di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano, altresì, a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
16. 07. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione del delitto di esercizio non autorizzato di guardiamacchine).

  1. Nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 348 è inserito il seguente:
   «348-bis — Esercizio non autorizzato di guardiamacchine. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determina altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda Pag. 130da 1.032 a 3.076 euro. Le sanzioni sono aumentate della metà se nell'attività sono impiegati minori o disabili. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.».

  2. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.
16. 026. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 3-quater del codice penale).

  1. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Articolo 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».
16. 08. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 624-bis del Codice penale, agli articoli 165, 275, 380 e 408 del Codice di procedura penale, nonché alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

  1. L'articolo 624-bis del codice penale, è sostituito dal seguente:
  «Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
  La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
  Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205»

  2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno».

  3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:
   a) al comma 2-bis le parole: «e 624-bis» sono soppresse;
   b) al comma 3, le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite con le parole: «600-quinquies e 624-bis»;

Pag. 131

  4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione: al comma 2, lettera e-bis) la frase: «salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale» è soppressa;

  5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni: al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».

  6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «e 630» sono sostituite con le parole: «630 e 624-bis».
16. 012. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Aumento delle pene per i reati di furto in abitazione, di furto con strappo e rapina).

  4. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e della multa da 927 euro a 1032 euro.»;
   b) al comma 3 le parole: «da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a 1.549»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con le aggravanti di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 2, 3, 5, 8-bis, 8-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».

  5. All'articolo 625, comma 1, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032».
  6. All'articolo 628, comma 1, del codice penale le parole: «con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065».
*16. 020. Mattiello, Naccarato, Fabbri, Verini, Gasparini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Aumento delle pene per i reati di furto in abitazione, di furto con strappo e rapina).

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e della multa da 927 euro a 1032 euro.»;
   b) al comma 3 le parole: «da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a 1.549»; Pag. 132
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con le aggravanti di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 2, 3, 5, 8-bis, 8-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

  2. All'articolo 625, comma 1, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032».
  3. All'articolo 628, comma 1, del codice penale le parole: «con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065».
*16. 035. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 669 del codice penale).

  Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente articolo 669-bis:
  Art. 669-bis. – (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da nove a un anno e sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
  La pena è dell'arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.
16. 09. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale).

  1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 613-bis. – (Terrorismo di piazza) – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
  Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
  La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.Pag. 133
  Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.
  Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

  Art. 613-ter. (Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.».

  2. Nei casi di cui all'articolo 613-bis del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
16. 028. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 726 del Codice Penale).

  1. L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 726. – (Atti contrari alla pubblica decenza). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto da sei mesi a nove mesi e con l'ammenda da 5000 a 10.000 euro.».
16. 01. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57 del Codice di Procedura Penale).

  1. All'articolo 57 del codice di procedura penale, al comma 2, alla lettera b), le parole: «quando sono in servizio» sono soppresse.
16. 02. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 438 del Codice di procedura penale).

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale.
   b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
  5-bis. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per Pag. 134lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
  6-ter, Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

  2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-ter – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

  3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Le disposizioni di cui alla presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.
16. 013. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  2. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
16. 04. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152).

  1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, Pag. 135della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni».
16. 010. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme in materia di DASPO relativo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).
   1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis.
(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive.)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.».

  b) L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

Art. 6-ter.
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.».

Pag. 136

  c) L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quater.
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

  d) L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quinquies.
(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

  e) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono Pag. 137manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.».
   2. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-quater.
(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.».
   3. l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.».
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero Pag. 138anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
16. 011. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 1, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
  15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
*16. 015. Naccarato, Fabbri, Verini, Gasparini.

  Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».
*16. 036. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni per il contrasto dell'attività di parcheggiatore abusivo).

  1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente Pag. 139l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 ad euro 3.100. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione è aumentata del doppio. In caso di reiterazione del reato è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI».
16. 021. Parisi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti in materia di contrasto al terrorismo in favore della regione Sicilia).

  1. Al fine di incrementare i livelli di controllo e di pattugliamento delle coste della regione Sicilia, ed evitare il compimento di azioni terroristiche nelle città dell'isola, in relazione alla presenza di possibili terroristi presenti nei centri di accoglienza, (Cda), centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e centri di identificazione ed espulsione (Cie), a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, il numero del contingente della Polizia di Stato e delle Forze armate è aumentato in pari misura in mille unità. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto definisce le modalità attuative della presente disposizione.

  Conseguentemente al Capo II dopo le parole: decoro urbano aggiungere le parole: e delle regioni frontaliere.
16. 022. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti in materia di prevenzione al terrorismo in favore della regione Sicilia).
  1. Al fine di prevenire fenomeni legati al terrorismo di matrice internazionale, in relazione al rischio di possibili infiltrazioni terroristiche tra i migranti diretti verso le coste della regione Sicilia, provenienti dai Paesi del Maghreb arabo, in particolare dalla Libia, l'amministrazione della pubblica sicurezza, può procedere per l'anno 2017, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66 comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni di cui al precedente periodo, pari a 150 milioni di euro complessivi, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente al Capo II dopo le parole: decoro urbano aggiungere le parole: e delle regioni frontaliere.
16. 023. Riccardo Gallo.

Pag. 140

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Assunzioni di personale a tempo indeterminato con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo).

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del Comparto sicurezza e in considerazione delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, le diverse amministrazioni possono procedere per l'anno 2017, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di finanza, in via straordinaria, di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per gli anni, 2017, 2018 e 2019 a decorrere dalla data di entrata in vigore della vigore della legge di conversione del presente decreto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modificazioni, fino ad un terzo delle suindicate assunzioni, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti precedenti all'anno 2016, fermo restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2017.
16. 024. Faenzi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abitazioni sicure).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle città e delle loro periferie, per il contrasto dei fenomeni delittuosi connessi all'aumento dei furti nelle abitazioni private, è previsto in via sperimentale e per un periodo comunque non inferiore a ventiquattro mesi, l'utilizzo del personale militare delle Forze armate da affiancare adoperato delle Forze di Pubblica Sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del presente articolo.
16. 025. Faenzi.

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 30.000.000» sono sostituite Pag. 141dalle seguenti: «da 5.000 a 30.000 euro»;
   b) al comma 2, le parole: «da lire 1.000.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da 1.000 a 6.000 euro»;
   c) al comma 3, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
16. 027. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

  1. Le confessioni religiose acattoliche minoritarie sono organizzate e rette da statuti conformi ai principi dell'ordinamento giuridico italiano che esprimano il carattere religioso delle finalità aggregative.
  2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni religiose di minoranza acattoliche, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad esprimersi e comunicare con la lingua ufficiale della Repubblica Italiana.
  3. Lo svolgimento delle funzioni dei Ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto di cui al comma 2, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) maggiore età;
   c) non essere stati condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato.

  Il Ministro dell'interno può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei prescritti requisiti.».
16. 029. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente: «389-bis. A decorrere dal gennaio 2018 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.».
16. 030. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela del personale delle Polizie Municipali).

  1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».
*16. 016. Naccarato, Fabbri, Verini, Mattiello, Gasparini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

  1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, Pag. 142con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico.», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».
*16. 031. Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16-ter:
  1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico.», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».
*16. 037. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione della sanzione a carico dell'acquirente di merce contraffatta).

  1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».
16. 017. Mattiello, Fabbri, Verini, Gasparini, Naccarato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni).

  1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».
*16. 032. Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni).

  1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione Pag. 143del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».
*16. 038. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

  1. Per assicurare la prevenzione e il contrasto, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.
  2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
  5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.
  7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con Pag. 144disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.
  8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
  9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.
  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  11. Al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dal presente articolo, a partire dalla formazione del personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 11 alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al comma 11.
  13. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 034. Giammanco, De Girolamo, Vito, Calabria, Sisto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

  1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 25.000»;
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle Pag. 145parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, applica, in quanto compatibile, quale pena accessoria il divieto di accesso di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 e i commi 4 e 5.
16. 014. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo sicurezza urbana).

  1. Per le finalità di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180 della legge 23 dicembre 2015, n. 190 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli interni denominato “Fondo per la sicurezza urbana” e sono destinate agli interventi di sicurezza urbana attuate dai Comuni.»

  Conseguentemente, all'articolo 16, premettere le seguenti parole: Salvo quanto disposto nell'articolo precedente,.
16. 040. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Pag. 146

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 1. Costantino, Daniele Farina.

  Dopo l'articolo 17, agggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
17. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.