CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2017
776.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.

  All'articolo 15, premettere il seguente:

Art. 14.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina della crisi delle grandi imprese soggette alla amministrazione straordinaria, oggi disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.
  2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e segnatamente con il diritto fallimentare vigente.
  3. I decreti legislativi previsti dal comma primo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi a seguito di deliberazione preliminare del Consigli dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Se decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma primo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
  5. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dall'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 15. 01. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della salvaguardia della continuità aziendale.
15. 3. Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) assumere a base della disciplina il diritto fallimentare vigente, rinviando ad esso per quanto non delegato.
15. 4. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: pari ad almeno 400 unità per la singola impresa con le seguenti: pari ad almeno 200 unità per la singola impresa e sostituire le parole: 800 unità con le seguenti: 500 unità.

  Conseguentemente, al numero 2, sostituire le parole: un rilevante profilo dimensionale Pag. 99 con le seguenti: un congruo profilo dimensionale.
15. 1. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire la parola: 400 con la seguente: 200, e la parola: 800 con la seguente: 400.
15. 6. Allasia.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 400, con la seguente: 500.
15. 5. Senaldi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriale inserire le seguenti: e della garanzia dei livelli occupazionali.
15. 2. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'accesso alla procedura e la dichiarazione dello stato d'insolvenza da parte dell'autorità giurisdizionale ordinaria, dovrà essere ispirato a snellezza e tempestività dei processi decisionali in ragione della esigenza di salvaguardare la continuità aziendale dei complessi produttivi e l'ammissione alla procedura o il rigetto dell'istanza dovrà essere dichiarata entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.
15. 7. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) prevedere che nell'ambito di programmi di ristrutturazione per la selezione di potenziali acquirenti di complessi d'azienda o di rami della medesima, sia salvaguardata la continuità dei lavori affidati a terzi, a tutela dell'indotto.
15. 8. Allasia.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: trasparenza inserire le seguenti: dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.
15. 9. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: trasparenza inserire le seguenti: in particolare dovrà prevedersi che i medesimi soggetti non possano essere investiti della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo e che lo stesso non possa ricevere o dare incarichi professionali a professionisti incaricati della medesima funzione.
15. 10. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti: Rientra tra i requisiti per la nomina a commissario straordinario l'aver svolto in precedenza funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di grandi dimensioni secondo la normativa dell'Unione europea o nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.
15. 11. Senaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) stabilire che gli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti nelle imprese in amministrazione straordinaria decorrano dal momento dell'apertura Pag. 100della procedura per l'ammissione e si preveda il loro utilizzo per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria;.
15. 12. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che fissi fasce dimensionali coerenti, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla legge per gli amministratori delle società pubbliche.
15. 13. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera i), dopo la parola: composizione inserire le seguenti:, in modo da assicurare la maggioranza ai creditori.
15. 14. Senaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese oggetto di confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche in mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
15. 15. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) la conversione della amministrazione straordinaria in ordinaria procedura di liquidazione giudiziale, in caso di mancata realizzazione del piano e in ogni caso di insussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, fissandone un termine congruo temporale, con a) cessazione dell'attività del commissario straordinario, salvo l'obbligo di rendiconto; b) nomina da parte del Tribunale di un curatore, non designabile nella persona di chi ha svolto le funzioni di commissario straordinario, commissario giudiziale o collaboratore degli stessi; c) sostituzione dei componenti del comitato dei creditori.
15. 16. Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

Pag. 101

ALLEGATO 2

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 15.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) prevedere che il Tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di cui alla lettera c), accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b), dichiari lo stato d'insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione alla amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato.
   b) sostituire la lettera g) con la seguente:
    g) prevedere che il Tribunale, entro 45 giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria e previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero – ove lo ritenga utile o necessario – possa conferire ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi 30 giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario; prevedere in alternativa che il Tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
15. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera o), sopprimere le parole: in armonia con i principi e criteri direttivi previsti all'articolo 3;
   b) sopprimere la lettera p);
   c) alla lettera q), dopo le parole: per quanto attiene, inserire le seguenti: alla disciplina dei gruppi d'impresa e.
15. 200. Il Relatore.

Pag. 102

ALLEGATO 3

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.100 DEL RELATORE

  Apportare le seguenti modificazioni alla lettera g):
   dopo le parole: Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario,
   sostituire le parole: ovvero – ove lo ritenga utile o necessario – possa conferire ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi 30 giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario; prevedere in alternativa che il Tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale con le seguenti: ovvero conferisca – ove lo ritenga utile o necessario – l'incarico di attestare, entro i successivi 30 giorni, ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di disporre il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; prevedere in alternativa che il Tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;
   g) prevedere che il Tribunale, entro 45 giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali ovvero conferisca – ove lo ritenga utile o necessario – l'incarico di attestare, entro i successivi 30 giorni, ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di disporre il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; prevedere in alternativa che il Tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
0. 15. 100. 1. Da Villa, Vallascas, Crippa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: attività imprenditoriali aggiungere le seguenti: alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario.
0. 15. 100. 2. Businarolo, Vallascas.

Pag. 103

ALLEGATO 4

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani.

EMENDAMENTI APPROVATI

  All'articolo 15, premettere il seguente:

ART. 14.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, un decreti legislativo per la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Esso è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale il decreto può essere comunque emanato.
  3. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.
0.15.01 (Nuova formulazione) Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: 400 unità con le seguenti: 250 unità.
15. 6. (Nuova formulazione) Allasia.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: attività imprenditoriali, aggiungere le seguenti: e della salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.
15. 2. (Nuova formulazione) Ricciatti, Ferrara.

  Apportare le seguenti modificazioni alla lettera g):
   a) dopo le parole: Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario,
   b) sostituire le parole: ovvero – ove lo ritenga utile o necessario – possa conferire ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi 30 giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario; prevedere in alternativa che il Tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale con le seguenti: ovvero conferisca – ove lo ritenga utile o necessario – l'incarico di attestare, entro i successivi 30 giorni, ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari Pag. 104straordinari, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di disporre il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; prevedere in alternativa che il Tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
0. 15. 100. 1. Da Villa, Vallascas, Crippa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) prevedere che il Tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di cui alla lettera c), accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b), dichiari lo stato d'insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione alla amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato.
   b) sostituire la lettera g) con la seguente:
    g) prevedere che il Tribunale, entro 45 giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria e previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero – ove lo ritenga utile o necessario – possa conferire ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi 30 giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario; prevedere in alternativa che il Tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
15. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: trasparenza inserire le seguenti: dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.
15. 9. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: trasparenza inserire le seguenti: in particolare si dovrà prevedere che i medesimi soggetti non possano essere investiti della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; prevedere altresì il divieto per il Commissario, sanzionabile con la revoca dall'incarico, di ricevere o conferire incarichi professionali a professionisti incaricati della medesima funzione.
15. 10. (Nuova formulazione) Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: Rientra tra i requisiti per la nomina a commissario straordinario l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;».
15. 11. (Nuova formulazione) Senaldi.

Pag. 105

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) stabilire che gli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti nelle imprese in amministrazione straordinaria decorrano dal momento dell'apertura della procedura per l'ammissione e si preveda il loro utilizzo fino all'esecuzione del programma nonché dell'esecuzione degli obblighi occupazionali correlati alla vendita dei complessi aziendali.
15. 12. (Nuova formulazione) Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che tengano conto della efficienza ed efficacia dell'opera prestata e siano parametrati, secondo fasce coerenti alle dimensioni dell'impresa all'attivo realizzato; al passivo accertato; al fatturato realizzato durante l'esercizio d'impresa, nel rispetto dei tetti stabiliti per le altre procedure concorsuali e, quanto al compenso di cui alla lettera c), nel rispetto dei tetti stabiliti dalla legge per gli amministratori delle società pubbliche non quotate.
15. 13. (Nuova formulazione) Vallascas, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese oggetto di confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 anche in mancanza dei requisiti di cui al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo.
15. 15. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   d) alla lettera o), sopprimere le parole: in armonia con i principi e criteri direttivi previsti all'articolo 3;
   e) sopprimere la lettera p);
   f) alla lettera q), dopo le parole: per quanto attiene, inserire le parole: alla disciplina dei gruppi d'impresa e.
15. 200. Il Relatore.

Pag. 106

ALLEGATO 5

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
   evidenziato che esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
    sottolineato che l'articolo 4 dispone che, in applicazione della legge n. 633 del 1941, sulla protezione del diritto d'autore, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata;
   evidenziato che l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni per la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
   sottolineato che l'articolo 8 introduce l'integrale deducibilità, fino a un massimo di 10.000 euro, delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, nonché l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, formazione e riqualificazione professionale, nonché quella degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà;
   evidenziato che l'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo;
   sottolineato che l'articolo 11, comma 2, equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento in esame alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei;
   richiamato il Capo II, che definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro. Configurato non come una nuova tipologia Pag. 107contrattuale, ma come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”», stabilita mediante accordo tra le parti, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dal versamento della aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento prevista all'articolo 6-bis per il finanziamento della DIS-COLL gli amministratori e i sindaci di società, allineando i soggetti che godono della indennità con quelli che la finanziano.