CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 marzo 2017
775.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI SISTO, MENORELLO, GIGLI, LA RUSSA E CALABRIA

  La I Commissione,
   esaminato il testo unificato C. 1142 Mantero ed abb., recante «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari», come risultante dagli emendamenti approvati;
   premesso che il provvedimento in titolo appare in contrasto con il disposto e l'interpretazione costituzionale degli articoli 2, 3, 13, 19 e 32 della Costituzione;
   tenuto conto di quanto osservato nella sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, secondo cui il «consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e, come sopra ricordato, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;
   rilevato che nel provvedimento la idratazione e la nutrizione artificiale vengono inopinatamente inclusi, con un'evidente forzatura, nell'ambito del trattamento sanitario (vedi cit. Corte costituzionale n. 438 del 2008);
   tenuto conto che l'articolo 1, comma 7, appare lesivo degli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto esenta il medico da responsabilità penale (e civile) solo in ipotesi di rispetto della volontà espressa dal paziente di rifiuto o rinuncia del trattamento sanitario da un lato; mentre dall'altro il medico stesso non può accingersi a trattamenti sanitari, pure richiesti dal paziente contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, così lasciando del tutto indeterminata ed addirittura arbitraria la ricorrenza della suddetta esimente;
   tenuto altresì conto che tale perplessità di matrice costituzionale è avvalorata dall'articolo 3, comma 4, che consente al medico di disattendere le volontà del paziente «qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita», in quanto la locuzione «non prevedibili», con riferimento alla effettiva capacità di miglioramento non si comprende a quale tipo di prevedibilità faccia riferimento e, soprattutto se il miglioramento delle condizioni di vita debba essere obbligazione di opera o di risultato;
   rilevato che le indeterminate previsioni dell'articolo 3, comma 1, possono comportare che, anche in caso di transeunte incapacità di determinarsi ovvero di espressioni del paziente variamente interpretabili, si applichino decisioni fatali o lesive della salute del paziente cosicché Pag. 45non verrebbe assicurata quella tutela rispetto ai rischi per la salute connessi dalla giurisprudenza costituzionale al diritto alla vita di cui all'articolo 2 della Costituzione (cfr. sentenze n. 218 del 1994 e n. 432 del 2005);
   osservato, poi, che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 467 del 1991) impone di prevedere espressamente il diritto all'obiezione di coscienza;
  esprime

PARERE CONTRARIO.
Sisto, Menorello, Gigli, La Russa e Calabria.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo unificato C. 1142 Mantero ed abb., recante «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari», come risultante dagli emendamenti approvati;
   ricordato che l'articolo 32 della Costituzione, prevede, al primo comma, la tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» e dispone, al secondo comma, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;
   rilevato, al riguardo, che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, il «consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e, come sopra ricordato, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;
   sottolineato che la Corte costituzionale, nella medesima sentenza n. 438 del 2008, ha precisato che «la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione»;
   rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso informato costituisce «un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale» (sentenze n. 438 del 2008 cit. e n. 253 del 2009);
   considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la sentenza n. 262 del 2016 della Corte costituzionale, secondo la quale «l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (ex multis, sentenze n. 438 del 2008 cit.; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell’«ordinamento civile», attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato Pag. 47dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione. D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (Nuovo testo C. 3980 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3980 Governo., recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000»;
   preso atto che la Commissione di merito ha espunto il riferimento all'Accordo di cui alla lettera a), in seguito all'approvazione della legge 1o dicembre 2016, n. 241, che ha reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica ceca in questione;
  considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 2607 e abb.-B, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», approvata in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato,
   considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia «protezione civile», di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
   ricordata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2006 che ha affermato che le previsioni contemplate nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e nell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative» delineato dopo il 2001;
   rilevato, altresì, che la materia «ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera g) del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
   evidenziato che il contenuto di altre disposizioni del testo è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera s), del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
   richiamato il parere espresso dal Comitato nella seduta del 4 agosto 2015;
   preso atto che le modifiche apportate al Senato recepiscono le condizioni poste dalla Commissione bilancio del Senato medesimo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.