CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (Nuovo testo C. 2950 Ascani).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: la conservazione aggiungere la seguente: il restauro,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole da: inerente fino alla fine della lettera con le seguenti: come classificate nel libro bianco sulla creatività (MIBACT 2009);
1. 1. Vezzali.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: all'audiovisivo aggiungere le seguenti: , ai videogiochi;
1. 3. Relatrice.

  Sopprimere il comma 3.
1. 2. Palmieri, Crimi.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, 27, 28, commi 1 e da 7 a 9, 29, 30 e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.
2. 5. Relatrice.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e all'articolo 20, comma 2, lettera c) della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
*2. 1. Vezzali.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c) della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
*2. 2. Rampi, Coccia.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: o di persone con esperienza professionale specifica non inferiore a 5 anni nei campi di attività oggetto d'impresa come rilevabile dalla sezione del Registro delle imprese presso cui l'impresa culturale è iscritta.
2. 3. Rampi, Coccia.

Pag. 99

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: un milione con le seguenti: cinque milioni.
2. 4. Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: beni o.
4. 1. Relatrice.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: Il valore nominale dei buoni e i relativi criteri e modalità di emissione sono stabiliti con il decreto cui al comma 1.
4. 2. Relatrice.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I buoni di cui al comma 2 non possono equivalere al costo complessivo della prestazione acquistata.
4. 3. Relatrice.

ART. 5.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le forme speciali di partenariato previste dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere attivate anche dagli Enti Locali con le imprese culturali di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile per finalità culturali.
  2-ter. Le proposte di partenariato sono preventivamente autorizzate dal Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, che abbiano a oggetto beni sottoposti alle forme di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2-quater. Al fine di promuovere i valori dell'identità culturale e di coesione delle comunità locali, in caso di proposte di riuso di beni dello Stato e degli enti locali, ivi comprese quelle finalizzate all'attivazione di sedi di imprese culturali, classificati da oltre 5 anni in grave condizione di sottoutilizzazione o in stato di abbandono, non si applica il principio di fruttuosità dei beni pubblici, previsto per lo Stato dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per i Comuni dall'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater sono altresì consentiti provvedimenti concessori semplificati, ivi compreso il comodato d'uso anche di lungo periodo, fermo restando a carico dei concessionari l'onere di manutenzione ordinaria dei beni concessi e l'obbligo di non distogliere l'uso dei beni concessi per le finalità culturali previste dalle concessioni.
  2-sexies. Non costituisce inosservanza a tale obbligo l'attivazione di servizi complementari, anche non direttamente afferenti alle finalità culturali delle concessioni d'uso, finalizzate a consolidare il principio di sostenibilità della gestione del bene e delle precipue finalità culturali previste dalla concessione.
5. 1. Rampi, Coccia.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della disciplina prevista nella presente legge con le seguenti: dei benefici e delle agevolazioni di cui all'articolo 2.
6. 1. Relatrice.