CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.

PROGRAMMA

  L'indagine mira a conoscere, con un approccio onnicomprensivo, lo stato delle politiche e della normativa in materia di parità tra donne e uomini, ad individuare gli obbiettivi e gli standard internazionali sinora raggiunti e le criticità ancora esistenti. Lo scopo è delineare strategie e standard nazionali idonei a realizzare e rendere effettiva l'attuazione del principio di uguaglianza di genere. Ciò avverrà anche attraverso lo studio di «buone pratiche», adottate in altri Paesi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, elemento chiave che costituisce una innovazione nel panorama nazionale. Al tempo stesso è importante sottolineare che il progresso raggiunto in termini di libertà fondamentali, diritti umani e standard di non discriminazione, dovrebbe essere consolidato e rinforzato. I progressi nel campo dell'eguaglianza di genere sono possibili e necessari.
  In tale ambito i risultati dell'indagine potrebbero costituire la base di una legge quadro sulla materia, anche alla luce delle leggi approvate in altri Stati dell'Unione europea, quali ad esempio la Spagna, e in alcune Regioni.
  L'indagine si focalizzerà sull'analisi delle normative vigenti e delle politiche in materia di: rappresentanza di genere nelle istituzioni europee, nazionali e territoriali, con particolare attenzione al ruolo svolto dai partiti politici, dal mondo delle associazioni e delle categorie professionali e agli strumenti di informazione politica-elettorale; rappresentanza di genere nei luoghi di decisione, con particolare attenzione alle posizioni di vertice; presenza e potenziamento del ruolo delle donne nelle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro; istruzione, formazione e training a supporto dell'accesso alla vita economica, politica e sociale in condizioni di parità e non discriminazione; prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione di genere e relativo accesso alla giustizia; rispetto del principio di parità tra donne e uomini da parte dei mezzi di comunicazione di massa.
  I soggetti da ascoltare in audizione (cui potrebbero essere sottoposti preventivamente quesiti mirati al fine di calibrare le risposte e di circoscrivere utilmente l'oggetto dell'audizione) o ai quali richiedere documentazione saranno i seguenti: Eige (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere); Istat; OSCE, rappresentanti del Consiglio d'Europa e di UN Women; esperti nei campi politico-istituzionale, economico e delle scienze sociali; associazioni non governative operanti nei settori oggetto dell'indagine; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, UPI, ANCI; Rai; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; associazioni sindacali e associazioni di rappresentanza delle realtà imprenditoriali; Consigliera nazionale di parità; Rappresentanti del Governo.
  L'indagine dovrebbe concludersi entro la fine del mese di maggio 2017.

Pag. 34

ALLEGATO 2

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il testo unificato C. 1142 Mantero ed abb., recante «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari», come risultante dagli emendamenti approvati;
   ricordato che l'articolo 32 della Costituzione, prevede, al primo comma, la tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» e dispone, al secondo comma, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;
   rilevato, al riguardo, che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, il «consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e, come sopra ricordato, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;
   sottolineato che la Corte costituzionale, nella medesima sentenza n. 438 del 2008, ha precisato che «la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione»;
   rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso informato costituisce «un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale» (sentenze n. 438 del 2008 cit. e n. 253 del 2009);
   considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la sentenza n. 262 del 2016 della Corte costituzionale, secondo la quale «l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (ex multis, sentenze n. 438 del 2008 cit.; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell’«ordinamento civile», attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato Pag. 35dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione. D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.