CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2017
772.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Nuovo testo unificato C. 1142 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 ed abbinate, recante «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso informato costituisce «un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale» (sentenze n. 438/2008 e n. 253/2009);
   considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la sentenza n. 262 del 2016, secondo la quale «l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (ex multis, sentenze n. 438 del 2008; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell’“ordinamento civile”, attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost. D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione»;
   rilevato che l'articolo 3, comma 6, prevede che le Regioni che adottino modalità informatiche di gestione dei dati sanitari possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 3, comma 6, sia prevista una disciplina per la banca dati cui esso fa riferimento, per la quale appare necessario un coordinamento a livello nazionale.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (S. 580-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 580-B, recante «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi», approvato dal Senato e modificato dalla Camera;
   valutate in particolare le modifiche introdotte dalla Camera al testo già approvato in prima lettura al Senato;
   preso atto che il provvedimento è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera e risulta arricchito dall'inserimento di nuovi articoli diretti a novellare l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia (articolo 2), ad istituire un fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive (articolo 3) e a costituire una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio (articolo 4);
   richiamato il proprio parere espresso in data 12 maggio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «norme processuali», «ordine pubblico e sicurezza», nonché «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), h) ed s), della Costituzione, e alla materia «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di «governo del territorio» le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, «perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);
   considerato altresì che, con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);
  preso atto che:
   l'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione;
   ai sensi del successivo comma 2, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata;Pag. 151
   ritenuto opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, che sia assicurato un più ampio coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali attraverso la previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata, e non di un mero parere;
   ritenuto altresì opportuno operare un coordinamento fra l'attività dell'istituendo fondo per le demolizioni delle opere abusive ed analogo fondo di rotazione istituito, ai sensi dell'articolo 32, comma 12, decreto-legge n. 269 del 2003, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., per la concessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 3, comma 2, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere della stessa, nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo;
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di operare un coordinamento fra l'articolo 3 del disegno di legge in esame e le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 12, decreto-legge n. 269 del 2003 di istituzione di un analogo fondo per la demolizione delle opere abusive.

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ALLEGATO 3

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista (C. 3558 Dambruoso).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso ed altri, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista»;
   rilevato che la proposta di legge reca misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista a favorire il recupero di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
   considerato che, alla luce della suddetta finalità, il provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia «ordine pubblico e sicurezza», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost.);
   rilevato altresì che, con riferimento a singoli profili, sono interessate le materie «istruzione» e «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni, e la materia «ordinamento penale», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE