CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2017
769.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 FEBBRAIO 2017

ALLEGATO

DL 244/16: Proroga e definizione di termini (C. 4304 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1 sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovunque ricorra la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».
1. 1. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: «2017 e 2018» con le seguenti: «2017, 2018 e 2019» e dopo le parole: «25 per cento» inserire le seguenti: «per il 2016, al 75 per cento per il 2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019».
  1-ter. A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 1-bis pari a 350 milioni di euro si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  1-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  1-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  1-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  1-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 2. Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Pag. 26Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli effetti delle disposizioni sulla proroga della validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici contenute nei provvedimenti normativi adottati in precedenza e nel presente articolo, per «concorsi pubblici» si intendono anche i concorsi interamente riservati al personale e le progressioni verticali già banditi anteriormente alla entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
1. 3. Tancredi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
1. 4. Palese.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. La validità della graduatoria del concorso bandito con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicata nel decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010 e rettificata il 5 ottobre successivo, è prorogata sino al completo assorbimento dei Vigili del Fuoco dichiarati idonei.
1. 5. Molteni, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2017 al 2019, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto dei soggetti che hanno maturato, alla data di approvazione della presente legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
1. 7. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019», le parole: «alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2016» e le parole: «con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando» sono sostituite dalle seguenti: «con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o altre forme di contratti a termine, alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando»;
   b) al comma 6, terzo periodo, le parole: «a valere sulle risorse assunzionali Pag. 27relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2017, 2018, 2019, comprensive delle capacità assunzionali dell'Ente non utilizzate negli anni 2015 e 2016»;
   c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «riferita agli anni dal 2013 al 2016» sono inserite le seguenti: «e riferita agli anni dal 2017 al 2019» e le parole: «alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2016»;
   d) al comma 9, secondo periodo, le parole: «La proroga può essere disposta» sono sostituite dalle seguenti: «La proroga e le riattivazioni possono essere disposte» e le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2019».
1. 6. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017 e le parole: del patto di stabilità interno sono soppresse.
1. 8. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «2016» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2017» e prima delle parole: «ad eccezione di prestazioni di miniAspi e di NASpI» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al 2016». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 9. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
1. 10. Palese.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:
  3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto».
  3-quinquies. All'onere derivante dal comma 3-quater, valutato in 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3-sexies a 3-decies.
  3-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-septies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, Pag. 28sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».
  3-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

  3-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-ter a 13-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  3-decies. Le modifiche introdotte dai commi 3-quater e 3-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 11. Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
  3-quater. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 354 è sostituito dal seguente: «354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per l'anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a quindici giorni per l'anno 2017, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013».
  3-quinquies. All'onere derivante dal comma 3-quater, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3-sexies a 3-decies.
  3-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-septies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli Pag. 29interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-ter a 13-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  3-decies. Le modifiche introdotte dai commi 3-quater e 3-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 13. Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Ciprini, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) le parole: «anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali».
1. 12. D'Attorre, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. La graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2018.
1. 14. Sibilia, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 4.
1. 15. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
  4-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede tramite conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative Pag. 30delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.
1. 16. Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5 sopprimere la lettera b).
1. 17. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5-bis.
1. 18. Palese.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alle assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, priorità è accordata al personale discontinuo e volontario dichiarato idoneo nella graduatoria del concorso bandito con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicata nel decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010 e rettificata il 5 ottobre successivo, fino al suo completo assorbimento.
1. 19. Molteni, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: «2017 e 2018» con le seguenti: «2017, 2018 e 2019» e dopo le parole: «25 per cento» inserire le seguenti: «per il 2016, al 75 per cento per il 2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019».
1. 20. Scotto, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 8.
1. 21. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 12-bis.
*1. 22. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

  Sopprimere il comma 12-bis.
*1. 23. Palese.

  Sopprimere il comma 13.
1. 24. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 13 con i seguenti:

  13. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 9-bis:
    1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e) della stessa legge. Non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, letto d) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno»;
    2) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;Pag. 31
    3) al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018».

   b) dopo il comma 9-ter, sono aggiunti i seguenti commi:
    9-quater. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale avente i requisiti di cui al comma 6 e dai lavoratori di cui al comma 8 e per l'esigenza di assicurare organizzazioni stabili per garantire servizi indispensabili già erogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti territoriali compresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, negli anni 2017 e 2018, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni con i criteri di cui al comma 9-sexies. Le assunzioni dei lavoratori di cui al comma 8 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali di cui ai commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, comma 454 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    9-quinquies. Nel periodo transitorio gli enti di cui al comma precedente possono assumere, nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, a tempo indeterminato personale idoneo inserito in proprie graduatorie all'esito delle procedure di cui ai commi 6 e 6-quater definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. L'avvio di nuove procedure selettive è subordinato alla verifica dell'assenza nella stessa amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. La disposizione di cui al comma 6, secondo periodo, si applica anche al personale non dirigenziale in servizio presso gli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario.
    9-sexies. Per rispondere ad esigenze di carattere eccezionale finalizzate al superamento del precariato favorendo l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al comma 9-quinquies che non trova collocazione nel periodo transitorio nella stessa amministrazione che ha emanato il bando e del personale di cui al comma 8, le Regioni a statuto speciale sono autorizzate ad istituire un ruolo unico regionale dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di collocamento che privilegiano il criterio della territorialità ai fini dell'assegnazione. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive, a regime, per la copertura della spesa da sostenersi per il personale iscritto, determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Gli enti che hanno vuoti in organico, nel rispetto Pag. 32del proprio fabbisogno e dei vincoli finanziari prescritti dai rispettivi ordinamenti e del principio di adeguato accesso dall'esterno, procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti collocati nel ruolo unico regionale fino ad esaurimento dello stesso e, comunque, non oltre il termine di cui al comma successivo.
    9-septies. Per le finalità di cui al comma 9-sexies, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e per la necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale interessato, gli enti territoriali possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale di cui al comma precedente iscritti nel ruolo unico regionale, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e di contenimento della spesa del personale, per un periodo di tre anni dal 1o gennaio 2018. La proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno dichiarato il dissesto finanziario è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    9-octies. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo accordo con le Regioni a statuto speciale, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.
    9-nonies. Entro il 31 dicembre 2018 le Regioni a statuto speciale definiscono modalità di collocamento nel mercato del lavoro del personale che nel periodo transitorio non risulti idoneo all'esito di procedure selettive e del personale idoneo, collocato nel ruolo unico regionale che entro il termine di cui al comma 9-septies non risulti assunto a tempo indeterminato.
    13-bis. All'onere derivante dal comma 13, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 13-ter a 13-septies.
    13-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68, sono sostituite dalle seguenti: ai commi 65 e 66.

  13-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
    13-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
    13-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-ter a Pag. 3313-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
    13-septies. Le modifiche introdotte dai commi 13-ter e 13-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 25. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 15.
*1. 26. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 15.
*1. 27. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
   15. Per il completamento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla sostituzione dell'attuale Commissario liquidatore.
1. 28. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 marzo 2017.
1. 31. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.
1. 30. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 settembre 2017.
1. 29. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere i commi 15-bis e 15-ter.
*1. 32. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli.

  Sopprimere i commi 15-bis e 15-ter.
*1. 33. Palese.

  Al comma 15-ter dopo le parole: comma 15-bis aggiungere la seguente: non.
1. 34. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

  Sopprimere il comma 16-bis.
1. 35. Palese.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-ter. Le aziende che hanno posto in mobilità i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2014 ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, entro il 31 dicembre 2014, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, possono Pag. 34inviare gli elenchi dei lavoratori posti in mobilità entro il 30 aprile 2017, al Ministero del Lavoro in formato elettronico al fine di inserire i suddetti lavoratori nella salvaguardia di riferimento, relativamente ai provvedimenti della seconda, sesta, settima e ottava salvaguardia.
  16-quater. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
   a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi «Fondi di riserva e speciali» delle missioni «Fondi da ripartire», allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 di euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 di euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 di euro;
   b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 37. Saltamartini, Simonetti, Invernizzi, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-ter. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, le parole: «Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014».
1. 36. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Pag. 35

ART. 2.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
2. 1. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Sopprimere il comma 2-bis.
2. 2. Palese.

  Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 3. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 4.
2. 4. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Al comma 5 sopprimere le parole: , per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio,.
2. 5. Palese.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
  5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le seguenti: «degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e»;
   2) il secondo periodo è soppresso.
2. 6. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al fine di uniformare il periodo elettorale per il rinnovo dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali dei chimici in scadenza per l'anno 2017, i Consigli direttivi in carica sono prorogati sino al 31 ottobre 2017».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: nonché dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali dei Chimici.
2. 7. Sisto, Alberto Giorgetti.

Pag. 36

ART. 3.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 117 milioni con le seguenti: 216 milioni.
3. 1. Airaudo, Placido, Martelli, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni di euro per il 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:
   a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 230 milioni di euro nel 2017 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.
*3. 5. Pannarale, Nicchi, Costantino, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Martelli, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni di euro per il 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:
   a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 230 milioni di euro nel 2017 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge Pag. 37di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.
*3. 6. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, pari a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.
**3. 2. Pannarale, Nicchi, Costantino, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Martelli, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, pari a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.
**3. 3. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 216, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano altresì per le lavoratrici che accedano alla pensione di vecchiaia, le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore degli articoli 12-bis e 12-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, Pag. 38n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
3. 7. Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le aziende che hanno posto in mobilità i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2014, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, entro il 31 dicembre 2014, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, possono inviare gli elenchi dei lavoratori posti in mobilità entro il 30 aprile 2017 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in formato elettronico al fine di inserire i suddetti lavoratori nella salvaguardia di riferimento: seconda, sesta, settima e ottava salvaguardia. Qualora le aziende non ottemperino a tale dovere, esse saranno sottoposte ad ammende di 10.000 euro per ogni lavoratore «non segnalato», ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accetta segnalazioni da parte dei diretti interessati che attendono l'inserimento in salvaguardia o segnalati dalle organizzazioni sindacali, che li rappresentano in modo collettivo.
3. 8. Rizzetto.

  Sopprimere il comma 2-bis.
3. 9. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 2-ter.
3. 10. Cariello, Dieni, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
  2-quater. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «a partire dal mese di gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal mese di giugno 2019».
3. 11. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
  2-quater. Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018».
3. 12. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 3.
3. 13. Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 3-bis.
3. 14. Palese.

  Sopprimere il comma 3-ter.
3. 15. Palese.

Pag. 39

  Sostituire il comma 3-octies, con il seguente:
  3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2017 e 26 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2017 e 26 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. 16. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Martelli.

  Dopo il comma 3-novies aggiungere i seguenti:
  3-decies. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la costituzione di un Polo Unico di medicina fiscale presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a decorrere dal 2017, allo scopo di condurre un efficiente ed efficace controllo sul fenomeno dell'assenteismo e contenere gli oneri per l'indennità di malattia, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando l'entità dei risparmi da conseguire ivi prevista, le spese sostenute dall'INPS per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti dal lavoro per malattia, che non potranno essere inferiori all'80 per cento delle risorse impegnate dall'INPS prima della entrata in vigore della suddetta legge.
  3-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite all'INPS, vincolate per le finalità di cui al comma precedente e in aggiunta alle risorse stabilite annualmente dallo stesso INPS, le risorse residuali di quelle assegnate alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.
  3-duodecies. Dalle disposizioni di cui ai commi 3-decies e 3-undecies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 17. Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Dopo il comma 3-novies aggiungere i seguenti:
  3-decies. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le pubbliche amministrazioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, Pag. 40comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  3-undecies. Dalle disposizioni di cui al comma 3-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 18. Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «data del 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «data del 31 dicembre 2017»;
   b) al primo periodo, le parole: «adottati entro il 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) al primo periodo, le parole: «con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare», sono sostituite dalle seguenti: «con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare»;
   d) al secondo periodo, le parole: «la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «la cui dotazione è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017».
3. 19. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «data del 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «data del 31 dicembre 2016»;
   b) al primo periodo, le parole: «adottati entro il 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   c) al primo periodo, le parole: «con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare», sono sostituite dalle seguenti: «con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare»;
   d) al secondo periodo, le parole: «la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «la cui dotazione è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017».
3. 20. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. All'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «11.000 soggetti» sono inserite le seguenti: «ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità.».
3. 21. Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Duranti, Piras, Scotto, Fassina, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

Pag. 41

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi).

  1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.
3. 01. Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi).

  1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. 02. Alberto Giorgetti, Sisto.

Pag. 42

ART. 4.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 2. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sopprimere il comma 3-bis.
4. 3. Palese.

  Al comma 4, sostituire le parole: 2019/2020, con le seguenti: 2018-2019.
4. 4. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei comuni dichiarati colpiti dal sisma umbro, marchigiano, laziale e abruzzese del 2016 e 2017 godono della precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico.
4. 5. Ricciatti, Quaranta, Pannarale, Costantino.

  Sopprimere il comma 5.
4. 6. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, resta fermo all'anno scolastico 2016/2017 per il triennio successivo al solo fine di aggiornare il punteggio. È confermata la proroga all'anno scolastico 2017/2018 per le richieste di trasferimento da una provincia all'altra.
4. 7. Castricone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, della durata di 80 ore complessive, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015.
4. 8. Pagano, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi i soggetti titolari di ricorso pendente avverso le procedure di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è Pag. 43autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 9. Pagano, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5-ter.
4. 10. Palese.

  Sopprimere il comma 5-quater.
4. 11. Palese.

  Sopprimere il comma 5-quinquies.
4. 12. Palese.

  Al comma 5-sexies, sostituire le parole: di trenta giorni con le seguenti: di sessanta giorni.
4. 13. Palese.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: «novanta», è sostituita dalla parola: «trenta».
*4. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: «novanta», è sostituita dalla parola: «trenta».
*4. 20. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107, sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
**4. 23. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107, sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
**4. 16. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al solo fine di tutelare il valore dei titoli di studio conseguiti o in via di conseguimento ai sensi della normativa previgente preordinati all'accesso alle procedure di abilitazione ovvero alle supplenze, l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, è sostituito dal seguente: «1. Mantengono la possibilità di partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alle graduatorie di istituto di III fascia di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, nei termini previsti dalla legislazione vigente, coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento:
   a) sono in possesso del titolo di studio di accesso, subordinatamente all'acquisizione Pag. 44degli eventuali titoli ed esami richiesti, alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento;
   b) sono iscritti a uno dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a), subordinatamente al conseguimento del titolo ed all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti».
4. 21. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni. Al fine di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico.
*4. 22. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni. Al fine di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico.
*4. 15. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale delle Università e degli Enti di Ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applicano alle Università statali e agli Enti di Ricerca le norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco Pag. 45dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018» e le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017» sono sostituite dalle parole: «Per l'anno scolastico 2017/2018».
4. 17. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2016/17» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
4. 18. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. All'articolo 1, comma 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso.
4. 19. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Allo scopo di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), dall'area «B» all'area «D», ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale A.T.A., per il profilo di D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 5 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di D.S.G.A. L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse già disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale A.T.A., da individuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle Finanze.
  Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 24. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in materia Pag. 46di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 25. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente: «3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1o giugno 2017. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3».
4. 26. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, all'articolo 1-quater, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1-quater, al comma 5, primo periodo, le parole: delle scuole dell'infanzia sono soppresse.
4. 27. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di esercizio della professione di attuario).

  1. Con riferimento agli ordinamenti professionali, nelle more di una revisione dei titoli necessari per l'esercizio dell'attività di attuario, per l'accesso all'esame di Stato, di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sino al 31 dicembre 2020 è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
4. 01. Alberto Giorgetti, Sisto.

Pag. 47

ART. 5.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 712-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468»;
   b) al comma 756, all'alinea, le parole: «Per l'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi 2016 e 2017» e alla lettera a) le parole: «Per la sola annualità 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2016 e 2017».
5. 17. Melilla, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2017 le città metropolitane, le province e le regioni conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468 della medesima legge».
5. 2. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468, della medesima legge».
5. 18. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole «Per l'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti «Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni,»;
   b) alla lettera a) le parole: «per la sola annualità 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per le annualità 2016 e 2017».
*5. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole «Per l'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti «Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni,»;
   b) alla lettera a) le parole: «per la sola annualità 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per le annualità 2016 e 2017».
*5. 19. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».
**5. 3. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Pag. 48

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».
**5. 20. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».
**5. 21. Melilla, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) le parole: «anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali».
*5. 4. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) le parole: «anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali».
*5. 22. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 11. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 12. Duranti, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo le parole da: «che abbiano conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo»;
   b) al comma 4, secondo periodo, le parole da: «che abbiano conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante Pag. 49eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,».

  Conseguentemente, al comma 11-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 giugno 2017.
5. 7. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo le parole da: «che abbiano conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo»;
   b) al comma 4, secondo periodo, le parole da: «che abbiano conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,».
5. 8. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 11-bis.
5. 23. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

  Sopprimere i commi 11-ter e 11-quater.
5. 14. Cariello, Dieni, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 11-septies, aggiungere il seguente:
  11-octies. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso urgente nazionale anche in contesti emergenziali e limitare le forme di lavoro precario dei vigili del fuoco discontinui, secondo i seguenti criteri direttivi:
   a) previsione di un albo per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali nonché di un distinto albo per il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari;
   b) superamento della previsione secondo la quale i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'amministrazione;
   c) previsione di un incremento pari ad almeno il 10 per cento dei posti riservati ai volontari richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, anche stabilendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell'esperienza maturata sul campo;
   d) introduzione di una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l'accesso dall'esterno ai vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del personale volontario richiamato in servizio dei vigili del fuoco con il possesso dei requisiti previsti;
   e) previsione che il personale volontario richiamato in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inserito nell'elenco dei centri dell'impiego, possa godere, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, di una specifica prelazione Pag. 50per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto;
   f) previsione di un riconoscimento mediante il rilascio di attestati di frequenza ovvero di attestati di idoneità, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative a rischio di incendio basso, medio o elevato, al personale volontario che nell'ultimo quinquennio abbia svolto almeno un periodo di richiamo in servizio;
   g) previsione di una formazione dedicata specificamente a quei soggetti per i quali, anche a causa dell'età anagrafica, è più difficile la stabilizzazione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che potrebbero utilmente essere re-impiegati in servizi ausiliari e di supporto, anche alla luce dell'esperienza maturata;
   h) previsione della riapertura dei corsi dedicati al personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari.
5. 13. Rizzetto.

  Dopo il comma 11-septies aggiungere il seguente:
  11-octies. All'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, qualora l'indizione dei comizi elettorali delle nuove Camere o di una di esse sia compresa nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno, il referendum già indetto si intende automaticamente fissato nella stessa data di convocazione degli elettori per le elezioni politiche.»;
   b) il terzo comma è abrogato.
5. 9. Scotto, D'Attorre, Airaudo, Duranti, Fassina, Folino, Martelli, Nicchi, Ricciatti.

  Dopo il comma 11-septies aggiungere il seguente:
  11-octies. Per l'anno 2017 non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
5. 10. Marcon, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente.

Art. 5-bis.
(Risorse computabili ai fini dell'equilibrio di bilancio).

  1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto in fine il seguente periodo «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.»
5. 02. Marcon, Melilla, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015).

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 al primo periodo le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse.
  2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 51dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 08. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse.
5. 09. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 al primo periodo le parole «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-19 sia approvato entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello del termine per la deliberazione del bilancio di previsione».
5. 010. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Pag. 52

ART. 6

  Sopprimere il comma 4.
* 6. 1. Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 4.
* 6. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Quaranta, D'Attorre, Costantino.

  Sopprimere il comma 4.
* 6. 3. Brunetta, Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. «Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 31 dicembre 2015, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.
  4-ter. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 4-bis, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 4-bis, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia dei soggetti preposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le Regioni interessate.
  4-quater. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati anche per il tramite dei soggetti responsabili dei patti territoriali, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro, a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle Regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area».
6. 4. Galati.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro Pag. 53dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. 5. Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regione ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.
  5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara.
*6. 6. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette Pag. 54di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.
  5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara.
*6. 7. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è differita al 1o gennaio 2019. Conseguentemente al fine di rafforzare la crescita economica, incentivare gli investimenti, tutelare il patrimonio storico ed architettonico, garantire i livelli occupazionali, promuovere le bellezze del territorio e migliorare la qualità dei servizi offerti, all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «strutture che svolgono attività» sono inserite le seguenti: «Banqueting, nonché». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
6. 8. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere b) e c) del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1o gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».
6. 9. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Al fine di superare le molte criticità in fase attuativa dell'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e di allineare le scadenze delle concessioni medesime, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto-legge».
6. 11. Sisto, Alberto Giorgetti.

Pag. 55

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto- legge».
6. 10. Rampelli.

  Sostituire il comma 8, con il seguente:
  «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2020. Alla data di entrata in vigore del del presente decreto-legge, sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica.».
6. 12. Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2040.
6. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2030.
6. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
6. 18. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 7 maggio 2020,.
6. 15. Fassina.

  Al comma 8 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 6. 16. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brugnerotto.

  Al comma 8 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 6. 17. Saltamartini, Allasia, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».
6. 19. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora Pag. 56da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».
6. 20. Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «in base», sono sostituite con le parole: «al momento dell'entrata in vigore».
6. 21. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 9 sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.
6. 22. Palese.

  Al comma 9, sopprimere il quinto periodo.
6. 23. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per far fronte alla riduzione del contributo concesso a titolo di compensazione territoriale si provvede mediante l'utilizzo di una equivalente quota degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
6. 24. Guidesi, Allasia, Invernizzi, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:
  11. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 lettera c) le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni.
  12. All'articolo 10 comma 1 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  13. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2».
6. 25. Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  «11. Il personale assegnato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato Pag. 57e Agricoltura a compiti ispettivi di metrologia legale deve appartenere alla categoria D. La figura abilitata a svolgere le mansioni di metrologia legale è quella dell'ispettore metrico, essendo abolita la figura dell'assistente al servizio. Le Camere devono provvedere al passaggio, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/06/2017, in categoria D di tutto il personale di categoria C che per almeno tre anni negli ultimi sei, a seguito di superamento del corso abilitante da «assistente al servizio», abbia svolto attività ispettiva nell'ambito della metrologia legale in modo continuativo ed effettivo. Il patto di stabilità non si applica a tali passaggi, che verranno adottati con progressioni verticali, perché non costituiscono – ai fini finanziari – nuova assunzione di personale, ma solo modificazione di un rapporto di lavoro preesistente.».
6. 26. Castricone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  «11. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone con propria delibera la proroga della tariffa D1 per i clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza».
6. 27. Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 10-bis, sopprimere la lettera b).
6. 28. Palese.

  Al comma 10-bis, sopprimere la lettera c).
6. 29. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 10-bis, lettera c), capoverso comma 8.1-bis, sostituire le parole: commi 5 e 6, con le seguenti: comma 5.
6. 30. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 10-quater.
*6. 31. Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Castelli, Sorial, Dieni.

  Sopprimere il comma 10-quater.
*6. 32. Palese.

  Sopprimere il comma 10-quinquies.
**6. 33. Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Quaranta, Costantino.

  Sopprimere il comma 10-quinquies.
**6. 34. Palese.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «10-sexies. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.
  10-septies. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per Pag. 58finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE e sono inserite all'articolo 7 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
  10-octies. I terreni del demanio nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, ex articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato del comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
  10-novies. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.
  10-decies. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzioni in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.
  10-undecies. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazione finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.
  10-duodecies. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata Pag. 59alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come “area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare” è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'Agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: a) ad alta valenza; b) media valenza; c) normale valenza; d) bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico- ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:
   a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;
   b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

  10-terdecies. Lo Stato italiano al fine di garantire il bilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.
  10-quaterdecies. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito, nonché le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.
  10-quinquies decies. I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato.
  10-sexiesdecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione Pag. 60i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.
  10-septiesdecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10-octiesdecies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».

6. 38. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «10-sexies. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
  10-septies. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  10-octies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.
  10-novies. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6. 35. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «10-sexies. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020».

6. 36. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «10-sexies. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».
6. 40. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «10-sexies. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge Pag. 6118 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025».

6. 39. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-sexies. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1o gennaio 2018.
6. 41. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-sexies. All'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «A partire dal 1o gennaio 2018, in caso di mancato utilizzo».
6. 42. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Pag. 62

ART. 7

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 1. Grillo, Lorefice, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 2. Lorefice, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Sopprimere il comma 2-bis.
7. 3. Palese.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Fino al 31 dicembre 2018 si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo vigente al 31 dicembre 2000, come modificato e integrato dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto al 2017, del fondo per esigenze indifferibili, e quanto al 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 4. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  «2-ter. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».
7. 5. Nicchi, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  «2-ter. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».
*7. 6. Nesci, Lorefice, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  «2-ter. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221».
*7. 7. Di Vita, Lorefice, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Pag. 63

  Sopprimere il comma 3.
**7. 8. Duranti, Nicchi, Gregori, D'Attorre, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 3.
**7. 9. Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Sopprimere il comma 3.
7. 20. Brambilla.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 30 aprile 2017.
7. 10. Colonnese, Lorefice, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. Per garantire l'espletamento delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale assegnate all'Istituto Superiore di Sanità si avvia un piano straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Al fine della realizzazione del piano straordinario di assunzioni è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e la validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge citato è prorogata sino al 31 dicembre 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
7. 11. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Cariello, Dieni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, all'articolo 21 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è inserito il seguente comma:
  1-bis. L'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è integralmente escluso per coloro i quali trasmettono dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
7. 12. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. La validità delle graduatorie concorsuali di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2018».
7. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  «3-ter. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;Pag. 64
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».
*7. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente comma:
  «3-quater. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco.».
*7. 19. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
7. 15. Russo, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2025»;
   b) al comma 3-bis le parole «per gli anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2013 al 2024»; le parole «negli anni dal 2015 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 2015 al 2024»; le parole «nell'anno 2020» sono sostituite con «nell'anno 2025».
*7. 16. Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2025»;Pag. 65
   b) al comma 3-bis le parole: «per gli anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2013 al 2024»; le parole «negli anni dal 2015 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 2015 al 2024»; e le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite con «nell'anno 2025».
*7. 17. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogata al 31 dicembre 2018.
7. 18. Sisto, Alberto Giorgetti.

Pag. 66

ART. 7-bis.

  Sopprimerlo.
7-bis. 1. Palese.

Pag. 67

ART. 8.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per il reclutamento di Carabinieri effettivi si utilizza in via prioritaria la graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi pubblicata nell'anno 2010 vigente alla data di approvazione della presente legge. La validità della predetta graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018.
8. 1. Rizzetto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 è sostituito dal seguente: «Il personale del Corpo forestale dello Stato, entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate. Nella medesima domanda può essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitività del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6.».
8. 2. Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui, alla data del 15 maggio 2017, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2017, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.»
8. 3. Massimiliano Bernini, Basilio, Terzoni, Cariello, Dieni, Castelli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per motivi tecnici e organizzativi, dovuti al ritardo nell'emanazione di taluni provvedimenti attuativi e alla complessità ordinamentale della riorganizzazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il termine di decorrenza indicato nell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, è sostituito con il seguente: «1o gennaio 2018».
8. 4. Massimiliano Bernini.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
*8. 5. Corda, Rizzo, Basilio, Frusone, Tofalo, Paolo Bernini.

Pag. 68

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
*8. 6. Palese.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
*8. 7. Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 5-bis alla lettera a) sostituire le parole: 30 maggio 2018 con le seguenti: 30 settembre 2017.

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 15 luglio 2018 con le seguenti: 15 novembre 2017.
8. 8. Corda, Rizzo, Basilio, Frusone, Tofalo, Paolo Bernini.

Pag. 69

ART. 9.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.
9. 1. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*9. 2. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*9. 3. Capezzone, Bianconi, Corsaro, Marti.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*9. 4. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: I soggetti autorizzati fino alla fine del comma.
9. 6. Boccadutri, Barbanti, Coppola, Losacco, Misiani, Moscatt, Raciti.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: A tal fine fino alla fine del comma.
9. 7. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: esegue le attività principali fino a: indicati come secondarie con le seguenti: offra o esegua servizi di trasporto di passeggeri su strada.
9. 5. Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 3.
*9. 8. Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

  Sopprimere il comma 3.
*9. 9. Rampelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
**9. 10. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, D'Incà.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
**9. 12. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Al comma 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.
9. 11. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 marzo 2017.
9. 13. Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

Pag. 70

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 14. Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 15. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 16. Piso.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 17. Rampelli.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 18. De Girolamo, Alberto Giorgetti, Sisto, Biasotti, Polverini.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 19. Fassina, Paglia.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è vietato il servizio retribuito di trasporto di passeggeri con autovetture private a chiunque sia sprovvisto di regolare licenza. La violazione comporta una sanzione amministrativa pari a euro da 2.000 a 5.000.
9. 20. Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. All'articolo 7, comma 9-septiesdecies del decreto-legge n. 78 del 19 giugno convertito nella legge n. 125 del 6 agosto 2015, dopo la parola: «entro» sostituire le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le parole: «30 giugno 2017».
  5-ter. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. 21. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 9.
9. 22. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Al comma 9-ter sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.
9. 23. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Sopprimere i commi 9-quater e 9-quinquies.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9-sexies.
9. 24. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Pag. 71

  Al comma 9-octies, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, al comma 9-novies sostituire le parole da: e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 con le seguenti:, in 25 milioni di euro per l'anno 2019, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 27,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in 11,4 milioni di euro per l'anno 2028 e in 2,3 milioni di euro per l'anno 2029.

9. 26. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 9-duodecies, aggiungere i seguenti:
  9-terdecies. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
  9-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro
il 31 dicembre 1973
Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal
1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1990
Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal
1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2010
Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal
1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2015
Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il
1o gennaio 2016
Revisione al 5o anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

9. 25. Sisto, Alberto Giorgetti.

Pag. 72

ART. 10.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*10. 1. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*10. 2. Palese.

  Al comma 2-bis, lettera b), capoverso 2-ter sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
10. 3. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. «Al fine di assicurare immediata funzionalità agli uffici giudiziari, in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzioni, con la finalità di non disperdere le professionalità acquisite negli anni dal personale tirocinante, ed in particolare, dagli ex lavoratori cassa integrati, in mobilità ordinaria ed in deroga e lavoratori socialmente utili, che, previo il cambio di status giuridico da “tirocinanti” in quello di “lavoratori di pubblica utilità” (LPU), al 30 aprile 2015 abbia completato il periodo di perfezionamento del tirocinio formativo nelle cancellerie degli uffici giudiziari del Ministero della Giustizia ai sensi dell’ex articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, con trattamento economico non inferiore ai minimi tabellari previsti per la qualifica corrispondente (tra area prima e area seconda), per la durata massima prevista dalla legislazione vigente a decorrere da maggio 2017.
  Agli oneri derivanti dalla stipula di tali contratti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario e per il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10. 5. Galati.

  Dopo il comma 2-bis, aggiunge il seguente:
  «2-bis.1. Al fine di consentire la piena operatività dei Consigli Nazionali degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si dispone che le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali degli ordini indicati, attualmente in carica, si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e i Consigli nazionali in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, saranno prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate».
10. 6. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  «2-bis.1. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005».
10. 4. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  «2-septies. È prorogato alla data del 31/12/2017 il termine per il completamento dell’iter amministrativo e normativo Pag. 73previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1988/2001, scaduta il 31/12/2001, al fine dello stanziamento del fondo, obbligatorio ai sensi dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fissato in via transattiva per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, nonché della adozione dei necessari conseguenziali atti di natura contrattuale e amministrativa da parte delle competenti amministrazioni».
  2-octies. Agli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 , 45 milioni di euro anni per l'anno 2018 e 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017/2018 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23/12/2014, n. 190; quanto all'anno 2019 mediante riduzione di 35 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 9. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  «2-septies. È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dal comma 3, del decreto-legge articolo 1 n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.
  2-octies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio di cui al comma 2-septies è concessa, altresì, ai magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età».
10. 8. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dieni, Cariello.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  «2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Il trattenimento in servizio si applica, altresì, nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore Pag. 74del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età».
10. 7. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dieni, Cariello.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732 le parole: «giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni», sono sostituite dalle seguenti: «giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 20 novembre 2016 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie»;
   b) al comma 733 le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite con le parole: «30 giugno 2017».
10. 11. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2019 per i magistrati che non abbiano compiuto il 72o anno di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
10. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  «2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti ai 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del 72o anno di età per tutti i magistrati».
10. 12. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  «2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2019 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore».
10. 10. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  «2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2020».
10. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

Pag. 75

ART. 11.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1.
11. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 432, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo periodo, sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previa espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia sul relativo schema di decreto, accompagnato da una relazione che dia conto dell'attività svolta dalle Sovraintendenze speciali di cui al precedente periodo e ne evidenzi risultati e criticità,».
11. 2. Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Sopprimere il comma 2.
11. 3. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Sopprimere il comma 2-bis.
11. 4. Palese.

  Al comma 3 sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: deve essere destinata.
11. 5. Palese.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole spettacoli dal vivo aggiungere le seguenti: che non utilizzano animali.
11. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Duranti.

  Sopprimere il comma 3-ter.
11. 7. Palese.

  Sopprimere il comma 3-quater.
11. 8. Palese.

Pag. 76

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono ridotte del 50 per cento con le seguenti: sono sospese.
12. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Sopprimere il comma 2.
12. 2. Zaratti, Quaranta, Costantino, Pellegrino.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: o al 31 dicembre 2018 nel caso di edifici produttivi.

  Conseguentemente, al comma 2 lettera b) dopo le parole: 1o gennaio 2018 aggiungere le seguenti: o dal 1o gennaio 2019 nel caso si tratti di edifici produttivi.
12. 3. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Il comma 2-quater è soppresso.
12. 4. Palese.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere, in fine, il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. A decorrere dal 1o marzo 2017, le risorse complessive di cui al comma 6 non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.».
12. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:
  2-quinquies. In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, fino al 31 dicembre 2018 è sospesa ogni attività di riscossione dell'accisa e dei relativi interessi richiesti nonché delle sanzioni irrogate a seguito del disconoscimento dell'esenzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci. I giudizi pendenti sono sospesi su istanza di parte sino alla emanazione della definizione di impresa di auto produzione.

  Conseguentemente, ai conseguenti oneri, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
12. 6. Alberto Giorgetti, Sisto.

Pag. 77

ART. 13.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
  3-ter. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 2-bis, dopo le parole: «8 miliardi di euro» inserire le seguenti: «se emittenti 267 azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati».
13. 2. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi, e, a decorrere dalla data della legge di conversione del presente decreto, nel citato comma 2-bis. Dopo le parole: «8 miliardi di euro» inserire le seguenti: «se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati».
13. 3. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in fondo, le parole: «entro 18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi».
13. 4. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3;
   b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
    3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis.;
   d) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
  9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda Pag. 78ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9.
13. 5. Castricone.

  Sopprimere il comma 4-ter.
13. 6. Pesco, Castelli, Cariello.

  Al comma 4-ter aggiungere in fine i seguenti periodi: Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono da equipararsi alle cessioni all'esportazione le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati ad essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate ai sensi dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43. Agli eventuali oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. 7. Ruocco, Cariello.

  Sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies.
13. 8. Pesco, Castelli, Cariello.

  Sopprimere il comma 4-sexies.
13. 9. Palese.

  Sopprimere il comma 4-septies.
13. 10. Palese.

  Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:
  4-novies. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2016 è in fine aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine del 28 febbraio è prorogato sino al 30 giugno 2017».
*13. 11. Tancredi.

  Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:
  4-nonies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2016 è in fine aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine del 28 febbraio è prorogato sino al 30 giugno 2017».
*13. 12. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Invernizzi.

  Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:
  4-nonies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2016 è in fine aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine del 28 febbraio è prorogato sino al 30 giugno 2017».
*13. 13. Latronico.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del Pag. 79decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (VE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
13. 14. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
  5-ter. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 gennaio 2017» con le seguenti: «entro il 28 febbraio 2017».
13. 15. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «Su tali prestiti» inserire le seguenti: «, su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,»;
   b) al comma 6-ter, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   « a) mediante corrispondente utilizzo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».
13. 16. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Su tali prestiti inserire le seguenti:, su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,.
13. 17. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 6-bis.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
13. 18. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Dieni, Sorial, D'Incà, Caso.

  Sopprimere il comma 6-sexies.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 6-septies e 6-octies.
13. 19. Castelli, Cariello, Brugnerotto, Dieni, Sorial, D'Incà, Caso.

  Al comma 6-septies dopo le parole: 6-sexies inserire le seguenti:, su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere, .
13. 20. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 6-novies.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6-decies.
13. 21. Cariello, Castelli, Dieni, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Caso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-novies, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «, sui Pag. 80cui la stessa Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alla Camere.»;
   b) al comma 6-decies, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 25, comma 6» fino a fine con le seguenti: «di cui al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»
13. 22. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 6-quinquiesdecies.
13. 23. Palese.

  Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 4 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;
   b) al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», al comma 1:
    1) sostituire le parole: «negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21» con le seguenti: «entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21»;
    2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.»;
   c) al comma 4:
    1) sostituire le parole: «entro il 25 luglio 2017.» con le seguenti: «entro il 10 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018,»;
    2) lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 settembre».
13. 30. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valor aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;Pag. 81
   b) al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», al comma 1:
    1) sostituire le parole: «negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21» con le seguenti: «entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21»;
    2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.»;
   c) al comma 4:
    1) sostituire le parole: «entro il 25 luglio 2017.» con le seguenti: «entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.»;
    2) alla lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 settembre».
13. 29. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente: 6-octiesdecies. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, capoverso «articolo 21-ter», comma 3, primo periodo le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 4 il primo periodo è sostituito con il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018, salvo che il soggetto passivo non comunichi alla Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, di voler anticipare l'applicazione del nuovo regime a partire dal 1o gennaio 2017.».

  Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017.
13. 24. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo le parole: «, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse;
   b) al terzo periodo le parole: «e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto» sono soppresse e, prima della parola: «l'imposta» sono aggiunte le seguenti parole: «fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,».
*13. 33. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies aggiungere il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo le parole «, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse;
   b) al terzo periodo le parole: «e, per quelli di cui al periodo precedente, sino Pag. 82all'adozione del decreto» sono soppresse e, prima della parola: «l'imposta» sono aggiunte le seguenti parole: «fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,»;
*13. 25. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 6-septiesdecies aggiungere il seguente comma: 6-octiesdecies. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, per i soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

  Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.
13. 27. Caparini, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
13. 31. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente: 6-octiesdecies. Al comma 23 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2017, salvo che l'impresa scelga di applicarlo per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».

  Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, Pag. 83della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.
13. 26. Caparini, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 10 gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
13. 32. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «6-octiesdecies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: dal 2000 al 2016 sono sostituite dalle seguenti: “dal 1o gennaio 2000 al 28 febbraio 2017”».
13. 35. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «6-octiesdecies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il versamento degli importi complessivamente inferiori ad euro 60.000 è ammesso il pagamento in 60 rate mensili di pari importo, di cui la prima da versare entro il mese di luglio 2017; per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 60.000, è ammesso il pagamento in 120 rate mensili di pari importo di cui la prima da versare entro il mese di luglio 2017”».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole da: «attenendosi ai seguenti criteri» fino alla fine del comma, sono soppresse.
13. 37. Palmizio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «6-octiesdecies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa».
13. 36. Palmizio.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente: 6-octiesdecies. All'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, all'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi «Fondi di riserva e speciali» delle missioni «Fondi da ripartire», allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000 di euro, al Ministero della giustizia per 3.000.000 di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 di euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6.000.000 di euro e al Ministero della salute per 5.000.000 di euro;Pag. 84
   b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 28. Simonetti, Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «6-octiesdecies. Le disposizioni di cui al comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
13. 39. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «6-octiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».
13. 40. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, inserire il seguente:
  «6-octiesdecies. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g) primo comma dell'articolo 48 del decreto- legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
13. 41. Melilla, Ricciatti, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «6-octiesdecies. I termini di pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da corrispondere negli anni 2014 e 2015, già oggetto di differimento al 2017, sono ulteriormente differiti al quadriennio 2017-2020.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».
13. 42. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «6-octiesdecies. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.».
*13. 44. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  «6-octiesdecies. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.».
*13. 43. Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.

Pag. 85

ART. 13-bis.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a)-bis al comma 1 dell'articolo 96 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, tranne in caso di fatturato annuale inferiore a 10 milioni di euro per cui l'eccedenza è deducibile nel limite del 50 per cento»;
  Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'onere derivante dal comma 2, lettera a-bis valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
   a) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000 di euro, al Ministero della giustizia per 3.000,000 di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000,000 di euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6.000.000 di euro e al Ministero della salute per 5.000.000 di euro.
   c) per l'importo pari a 100 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.
13-bis. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
13-bis. 2. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane).

  1. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) le parole: «anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016.»
13-bis. 01. Sisto, Alberto Giorgetti.

Pag. 86

  Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio).

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».
13-bis. 02. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 di cui ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
13-bis. 04. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato 2015).

  All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse.
13-bis. 05. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza).

  1. Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza all'articolo 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016, le parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse.
13-bis. 06. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica).

  1. Dopo il comma 488 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente: «488-bis. Per i soli comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita Pag. 87l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017.»
13-bis. 07. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Termine per la deliberazione della Tari).

  1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe, e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
13-bis. 08. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Sospensione delle procedure di rilascio degli immobili assegnati o concessi in locazione in favore di enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale).

  1. Al fine di consentire l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono sospese sino al 31 dicembre 2019 le procedure di rilascio degli immobili assegnati o concessi in locazione da enti pubblici in favore di enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza.
  2. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resterà invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione.
13-bis. 09. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

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ART. 14

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 18 mesi.
14. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei comuni dichiarati colpiti dal sisma umbro, marchigiano, laziale e abruzzese del 2016 e 2017, godono della precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico.
14. 2. Ricciatti, Quaranta, Pannarale, Costantino.

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
14. 3. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.
14. 4. Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine del 30 novembre 2017, di cui al comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli Pag. 89oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017.
14. 5. Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione prevista dall'articolo 48 comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e alle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
14. 6. Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

  Al comma 6-quater, sostituire le parole: 300.000 euro con le seguenti: 500.000 euro.
14. 7. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Dopo il comma 7-bis, inserire i seguenti:
  7-ter. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
  7-quater. All'onere derivante dal comma 7-ter, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 8. Ferraresi, Dell'Orco, Dieni, Cariello.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, Pag. 90n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
14. 9. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:
  12-octies. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229.
14. 10. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:
  12-octies. Il termine di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
14. 11. Alberto Giorgetti, Sisto.

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ART. 14-quater.

  Dopo l'articolo 14-quater inserire il seguente:

Art. 14-quinquies.

  1. All'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole da: «il notaro» fino a: «la sua sede notarile» sono sostituite con le seguenti: «Il notaro, fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio regionale,».
  2. All'articolo 27, il secondo comma è abrogato.
14-quater. 01. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 14-quater inserire il seguente:

Art. 14-quinquies.

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017».
14-quater. 02. Sandra Savino.