CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2017
768.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3772 Capelli ed abb., recante «Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici»;
   rilevato che la proposta di legge all'esame mira a rafforzare le tutele per i figli – minorenni o maggiorenni non autosufficienti – rimasti orfani a seguito di un crimine domestico commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;
   valutato che l'articolo 1 della proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima – minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti – modificando l'articolo 76 del testo unico delle spese di gratuito patrocinio giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito;
   osservato che gli articoli 2 e 3, modificando la disciplina processuale in materia di sequestro conservativo e provvisionale, intendono rafforzare la tutela dei figli della vittima – minorenni e maggiorenni non autosufficienti – rispetto al loro diritto al risarcimento del danno;
   preso atto che l'articolo 5, che inserisce tre ulteriori commi nell'articolo 1 della legge n. 125 del 2011, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità del soggetto indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti del coniuge o della parte dell'unione civile, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato;
   considerato che, in base alla legislazione vigente, vengono esclusi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza;
   rilevato poi che il campo di applicazione del nuovo articolo 1 della legge n. 125 del 2011, comma 1-bis – comma introdotto dall'articolo 5 in esame – riguarderebbe, come soggetto indagato, il coniuge, anche separato, il coniuge divorziato – se titolare di un assegno alimentare – la parte di un'unione civile, anche cessata – se la parte è titolare di un assegno alimentare;
   considerato che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo Pag. 695 della medesima legge n. 898 del 1970, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza;
   rilevato che il citato articolo 5 della legge n. 898 del 1970, al comma 6, fa riferimento all'obbligo – disposto con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio – per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive;
   valutata l'opportunità di specificare se l'assegno alimentare a cui fa riferimento il nuovo articolo 1 della legge 125 del 2011, comma 1-bis, introdotto dal provvedimento in esame, coincida con l'assegno di cui al richiamato articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970;
   osservato che, ai sensi del nuovo articolo 1 della legge n. 125 del 2011, comma 1-bis.1 – comma introdotto dall'articolo 5 del provvedimento in esame – in caso di sospensione della pensione di reversibilità subentrerebbero nella titolarità della quota del genitore rinviato a giudizio i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima;
   rilevata l'esigenza di chiarire la natura della condizione di non autosufficienza richiesta ai fini del riconoscimento delle tutele a favore dei figli maggiorenni, considerato che gli articoli 1, 5 e 5-quinquies fanno riferimento ad una condizione di non autosufficienza economica, mentre gli articoli 2 e 3 si limitano a fare riferimento a figli maggiorenni non autosufficienti;
   osservato inoltre che la proposta non precisa se, nel caso di proscioglimento, debba essere recuperata la quota del genitore già attribuita ai figli;
   considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «previdenza sociale», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia «assistenza sociale», di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la definizione di non autosufficienza richiesta ai fini del riconoscimento delle tutele a favore dei figli maggiorenni, tenuto conto della diversità di formulazione tra gli articoli 2 (comma 1, capoverso 1-bis) e 3 (comma 1, capoverso 2-bis) e gli articoli 1 (comma 1, capoverso 4-quater), 5 (comma 1, capoverso 1-bis.1) e 5-quinquies (comma 1);
   b) all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, si valuti l'opportunità di specificare se l'assegno alimentare a cui fa riferimento tale disposizione coincida con l'assegno di cui all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970;
   c) al medesimo articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di valutare la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità dell'indagato alla luce delle considerazioni svolte in premessa in ordine a quanto previsto attualmente dalla legislazione vigente;
   d) all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis.1, dopo le parole «comma 1-bis», aggiungere le seguenti: «primo periodo,»;
   e) al medesimo articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis.1, valuti la Commissione di merito di specificare gli effetti dell'eventuale proscioglimento, ai fini del recupero della quota del genitore già attribuita ai figli.

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ALLEGATO 2

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti (Nuovo testo C. 3844, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3844, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti»
   considerato che le disposizioni del provvedimento in esame sono riconducibili alla materia dei beni culturali;
   ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;
   evidenziato che la Corte costituzionale ha più volte affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;
   considerato che con l'articolo 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, la Casa museo Giacomo Matteotti è dichiarata monumento nazionale;
   sottolineata la rilevanza storica e culturale della Casa museo Giacomo Matteotti;
   rilevato che la legge n. 1089 del 1939 ha introdotto, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e che il Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non ha modificato tale scelta;
   evidenziato che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con pareri del 6 marzo 2006, n. 9206 e del 27 marzo 2012, richiamati dalla Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali, ha fatto presente che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale dovrebbe ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali previste dal citato Codice dei beni culturali;
   osservato che, a tal proposito, anche al fine di una maggiore tutela del bene oggetto della proposta di legge, la medesima tutela potrebbe essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice dei beni culturali;
   preso atto, peraltro, che nel corso della XVII legislatura sono state approvate la legge 14 aprile 2014, n. 64, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza, e la legge 3 novembre 2016, n. 207, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Gramsci in Ghilarza;
   richiamata l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di valutare Pag. 71l'adozione di analoghe iniziative finalizzate alla tutela di altre case museo dedicate a protagonisti della storia nazionale come, ad esempio, la «Domus Mazziniana» di Pisa, attualmente commissariata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare iniziative, analoghe a quelle previste dal provvedimento in esame, finalizzate alla tutela di altre case museo dedicate a protagonisti della storia nazionale come, ad esempio, la «Domus Mazziniana» di Pisa, attualmente commissariata.

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ALLEGATO 3

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista (C. 3558 Dambruoso).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1 sostituire le parole da: a sfondo jihadista fino alla fine del comma con le seguenti: violento di matrice jihadista.
1. 1. Fiano, Roberta Agostini, Gasparini, Cuperlo, Giorgis, Manciulli, Naccarato, Piccione, Lattuca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e favorisce altresì la deradicalizzazione e il recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 2. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)).
1. 3. Centemero.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Repubblica predispone programmi di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista e a questo fine promuove azioni culturali e sociali mirate anche al recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di cui al comma 1.
1. 5. Fiano, Gasparini, Manciulli, Roberta Agostini, Cuperlo, Giorgis, Naccarato, Piccione, Lattuca.

  Al comma 2, sopprimere le parole umano, sociale, culturale e professionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jhadismo viene applicato il trattamento penitenziario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e revocata la cittadinanza eventualmente acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1. 4. Invernizzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Ai fini della presente legge per «radicalizzazione» si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare all'estremismo violento, anche a causa del reclutamento promosso da organizzazioni terroristiche.
1. 6. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Pag. 73

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi possono ricevere finanziamenti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana.
1. 7. Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Centro nazionale sui fenomeni di radicalizzazione).

  1. Al fine di coordinare le misure, gli interventi e i programmi aventi carattere sociale e culturale di cui all'articolo 1 con le misure, gli interventi e i programmi volti a tutelare la sicurezza dello Stato e della collettività, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, di seguito denominato «CRAD». Il medesimo decreto ne disciplina la composizione e il funzionamento.
  2. Il CRAD, sentite le Commissioni parlamentari competenti e il Comitato parlamentare previsto all'articolo successivo, elabora annualmente un piano strategico di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento, che tenga conto delle migliori pratiche elaborate e promosse dagli organismi europei ed internazionali.
  3. Presso le Regioni sono istituiti Centri regionali di Coordinamento della Radicalizzazione, di seguito denominati «CCR», aventi il compito di dare attuazione al piano strategico di cui al comma 2 secondo le esigenze, le caratteristiche e le specificità dei singoli territori.

Art. 1-ter.
(Istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Al fine di monitorare i fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista è istituito un Comitato parlamentare, di seguito denominato Comitato, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
  3. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
  4. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Pag. 74

Art. 1-quater.
(Compiti del Comitato).

  1. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio delle manifestazioni sociali dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione di operatori sociali, figure istituzionali o ministri di culto.
  2. Il Comitato svolge in particolare un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle Università presenti sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti da Presidi, Rettori e Dirigenti scolastici a seguito di episodi avvenuti nei rispettivi istituti.
  3. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti dai Direttori sanitari su singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.
  4. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti, ed esamina una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento Amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane.
  5. Il Comitato esamina altresì un rapporto trimestrale redatto dalla Polizia postale, anche in collaborazione con altri istituti specializzati sul funzionamento della Rete, sulla diffusione e la propaganda di opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare alla legittimazione della violenza su web, e sull'andamento dei connessi fenomeni di radicalizzazione, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.
  6. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica nei luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.

Art. 1-quinquies.
(Relazioni del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Il Comitato parlamentare presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
  2. Il Comitato parlamentare può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.
  3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: «Art. 2. – (Formazione specialistica). – 1. Nell'ambito delle attività di formazione delle Forze di polizia, dell'Amministrazione penitenziaria, compresi i Garanti nazionale e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei Docenti e Dirigenti scolastici, del MIUR, del personale dei Servizi sociali e socio-sanitari e delle Polizie municipali, è assicurata, secondo modalità individuate dai rispettivi Ministeri ed Amministrazioni locali, in coordinamento con i «CCR», una formazione specialistica per coadiuvare il personale a riconoscere i segnali di radicalizzazione e a predisporre primi interventi;
   b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Osservatorio, nella stesura delle linee guida e nelle Pag. 75azioni conseguenti, si conforma al Piano strategico elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis»;
   c) sostituire l'articolo 5 con il seguente: «Art. 5. – (Interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro). – 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: “ i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,” sono inserite le seguenti: “i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione violenta individuati dal Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, o da quelli regionali, sui fenomeni di radicalizzazione violenta”.
  2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “q-bis) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violenti individuati dal Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, o da quelli regionali, in collaborazione con i centri regionali per l'impiego, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato d'intesa con il Ministro dell'interno”.
   d) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «d'intesa con il Centro Nazionale sulla Radicalizzazione».
1. 01. Giorgis, Fiano, Manciulli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: Forze di polizia, aggiungere le seguenti: nonché di aggiornamento a cura della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia;
   b) dopo le parole: formazione specialistica aggiungere le seguenti:, anche per la conoscenza delle lingue,.
2. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Al comma 1, dopo la parola: specialistica aggiungere le seguenti: ivi compresa un'adeguata formazione linguistica orientata verso la lingua araba.
2. 3. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: al fine di fino alla fine del comma.
2. 4. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 17 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per gli oneri dei quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 5. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua specifiche attività formative e adeguati investimenti per il personale di polizia penitenziaria. Tale formazione deve tener conto del Piano Nazionale previsto all'articolo 7.
2. 6. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Pag. 76

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. È assicurata una adeguata formazione a tutti i soggetti che trattano individui coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
2. 7. Centemero.

  Alla rubrica dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: e di tutti i soggetti coinvolti.
2. 8. Centemero.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354).

  1. All'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma è inserito il seguente:
  «Al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione determinati da attività di proselitismo volte a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, l'amministrazione penitenziaria si dota di personale capace di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento rispetto al numero annuo medio di detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale. Le modalità di assegnazione del personale sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia».
2. 01. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Formazione specialistica per le Forze Armate)
.

  1. Nell'ambito delle attività di formazione delle Forze Armate è assicurata, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della Difesa, una formazione specialistica per il personale impegnato nelle missioni internazionali operanti nei teatri in cui più forte è l'influenza del terrorismo internazionale di matrice etnico-confessionale, e per quello dispiegato nelle operazioni di controllo e di sicurezza del territorio nazionale, finalizzata a coadiuvare il suddetto personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista al fine di valutare la necessità di intervenire con conseguenti iniziative».
2. 02. Moscatt.

ART. 3.

  Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.
(Piano d'azione integrato per la prevenzione della radicalizzazione e della diffusione dell'estremismo jihadista).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione della radicalizzazione e della diffusione dell'estremismo jihadista, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e Pag. 77degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza di esperti, nonché di associazioni e organizzazioni attivi ed attive nel dialogo interreligioso e interculturale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per la prevenzione della radicalizzazione e della diffusione dell'estremismo jihadista e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio sul territorio nazionale dell'evoluzione dei relativi fenomeni.
  3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  4. Il piano di cui al comma 2 prevede:
   a) misure in materia di integrazione, aiuto sociale e protezione di bambini e adulti;
   b) programmi di deradicalizzazione e campagne di sensibilizzazione, nonché di prevenzione della violenza negli istituti di pena, nei centri giovanili e nei luoghi di culto;
   c) iniziative di informazione e di prevenzione della radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo a sfondo jihadista rivolte ai cittadini, con coinvolgimento prioritario dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole;
   d) iniziative di aggiornamento e formazione continua del personale scolastico e sanitario tese all'individuazione precoce e alla prevenzione della radicalizzazione;
   e) moduli scolastici, in ogni ordine e grado, che garantiscano le indispensabili nozioni in materia di politica, promuovendo la comprensione della democrazia e dei diritti umani, nonché un approccio consapevole alle religioni del mondo da una prospettiva laica e storica, dando la possibilità agli studenti di confrontarsi con il pluralismo religioso e con le peculiarità di ciascuna religione;
   f) promozione dell'educazione ai media e social media nelle scuole con disamina dei vantaggi, nonché dei possibili pericoli, tra i quali la propaganda e l'incitamento all'odio e alla violenza, riconducibili all'uso di Internet e dei social media;
   g) incentivi alla formazione scolastica e professionale, nonché all'accesso al mercato del lavoro, con avvio di progetti specifici per adolescenti e giovani tra i 15 e i 24 anni che presentino gravi lacune scolastiche, nonché problematiche complesse, e provenienti da ambienti socialmente svantaggiati, tesi alla stipula di un contratto di tirocinio o di lavoro, con cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti sia durante il processo di ricerca del lavoro, sia nel corso del tirocinio;
   h) progetti interdisciplinari per lo sviluppo e il monitoraggio dei quartieri che coinvolgano la collettività e favoriscano la partecipazione degli abitanti, promuovendo scambi socioculturali e rafforzando l'integrazione sociale;
   i) coordinamento degli agenti della polizia di prossimità sul territorio, in contatto con i diversi partner operanti nel settore socioeducativo e con le comunità religiose, che a livello locale regolarmente si scambino informazioni circa casi di potenziale radicalizzazione, con valutazione e verifica ad opera della polizia sulla fondatezza ed eventualmente della necessità di misure nel settore della sicurezza;Pag. 78
   j) istituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio della radicalizzazione e sull'estremismo jihadista sul territorio nazionale, con particolare riferimento a scuole, università, istituti di pena, ospedali e ambulatori, internet.

  5. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista».

  Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «individuati dal sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista»;
   b) al comma 2, capoverso q-bis, sopprimere le seguenti parole: «individuati dal sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista».
3. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1 sostituire le parole da: contemperare fino a: quelle di con le seguenti: garantire la.
3. 2. Invernizzi.

  Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. 3. Invernizzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo in particolare le procedure di alimentazione, le procedure di accesso ed il necessario coordinamento con altre banche dati tra cui il Sistema di Indagine (SDI).
3. 4. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Al comma 3, sostituire le parole: Spetta agli organi della pubblica sicurezza, ai comuni e agli uffici scolastici regionali la segnalazione alle questure, con le seguenti: Spetta ai comuni e alle istituzioni scolastiche la segnalazione agli organi della pubblica sicurezza,.
3. 5. Centemero.

  Al comma 3, sostituire le parole: ai comuni e agli uffici scolastici regionali con le seguenti: e ai comuni.
3. 6. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I dati relativi alle segnalazioni vengono periodicamente trasmessi al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA) per un'analisi e una valutazione degli stessi in chiave preventiva.
3. 7. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la parola: finalizzate aggiungere le seguenti: a diffondere una cultura del pluralismo e.
4. 1. Giorgis, Fiano, Cuperlo, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Manciulli, Piccione, Gasparini.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tali linee guida ispirate a valori di libertà, tolleranza e non discriminazione, indicano azioni per favorire l'integrazione sociale e culturale con Pag. 79particolare attenzione al tema dell'utilizzo critico e consapevole dei media e dell'esercizio attivo e informato dei diritti e dei doveri in rete»;
   b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
  «5. Al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, è attribuito lo stanziamento di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 alle istituzioni scolastiche statali per assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, nell'ambito delle azioni e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, di cui all'articolo 1, comma 58, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  6. Al fine di aumentare le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, viene incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti. Tali risorse vanno destinate in maniera coerente con le linee strategiche delineate nel Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti circa la priorità “Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale”».
   c) Al comma 7 le parole: «per l'anno 2016 e a euro 20 milioni per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017 e a euro 20 milioni per l'anno 2018».
4. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Al comma 2, sostituire le parole: diramate alle istituzioni scolastiche con le seguenti: comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche.
4. 4. Centemero.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 tengono conto delle iniziative e delle misure adottate dalle istituzioni internazionali quali il Consiglio d'Europa.
4. 5. Centemero.

  Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire le parole: «possono stipulare» con la seguente: «stipulano»;
   2) sostituire le parole: «con la presenza di psicologi secondo linee guida definite» con le seguenti: «che favoriscano l'integrazione e l'inclusione sociale, ivi compresa l'individuazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di strutture idonee e specializzate, situate in prossimità delle scuole, per consentire ai giovani, ma anche alle loro famiglie, agli insegnanti e agli esperti interessati, di impegnarsi in attività extrascolastiche aperte alle famiglie, compresa l'assistenza psicologica.»
4. 6. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: psicologi con la seguente: esperti.
4. 7. Centemero.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
4. 8. Invernizzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 sostituire la parola: «10» con la seguente: «5»;
   b) al comma 6 sostituire la parola: «10» con la seguente: «5».

Pag. 80

  Conseguentemente, al comma 7 sostituire la parola: 20 ovunque ricorra con la seguente: 10.
4. 9. Fiano, Roberta Agostini, Piccione, Lattuca, Gasparini, Manciulli, Cuperlo, Giorgis, Naccarato.

  Al comma 5 sopprimere la parola: statali.
4. 10. Centemero.

  Al comma 5 dopo le parole: studenti di altre nazioni, aggiungere le seguenti: e per l'istituzione di specifici programmi di contrasto all'odio on-line.
4. 11. Centemero.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I 10 milioni di euro di cui al comma 5 sono utilizzati al fine di prevedere su tutto il territorio nazionale poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. L'attività dei poli di sperimentazione si conclude con un monitoraggio in cui vengono presentanti i risultati conseguiti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di istituzione dei poli di sperimentazione.
4. 12. Centemero.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con le seguenti: del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari.
4. 13. Centemero.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al fine di aumentare le aggiungere le seguenti: conoscenze e le.
4. 14. Centemero.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Con accordo tra Stato e regioni vengono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista nell'istruzione e formazione professionale.
4. 15. Centemero.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi in ambito universitario).

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di prevenire episodi di radicalizzazione in ambito universitario, sono emanate apposite linee guida tese a favorire il dialogo interculturale e interreligioso.
  2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 vengono definite le modalità di partecipazione degli istituti universitari alla Rete per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione (RAN) con l'obiettivo di scambiare buone pratiche e condividere le evidenze risultanti da attività di ricerca sul fenomeno.
4. 16. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Invernizzi.

  Al comma 2, capoverso q-bis), sostituire le parole: di inserimento lavorativo con le Pag. 81seguenti: all'inserimento in percorsi lavorativi, di istruzione e formazione.
5. 3. Centemero.

  Alla rubrica dopo le parole: politiche attive del lavoro aggiungere le seguenti:, dell'istruzione e formazione.
5. 4. Centemero.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano di azione integrato).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, delle realtà italiane che fanno parte della «Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione» (Radicalisation Awareness Network, RAN), nonché una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'interno, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, nel rispetto delle normative europee in materia e in particolare della Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche, e tenendo presente le risultanze dell'attività svolta a livello europeo dalla «Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione» (Radicalisation Awareness Network, RAN).
  3. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista rivolte ai cittadini, e promuove progetti di utilizzo di fondi europei per il contrasto di tali fenomeni.
5. 01. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).

  1. Al fine di finanziare progetti, coerenti con il piano strategico di cui all'articolo 1-bis, per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, anche con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle donne e ai minori, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni per l'anno 2018.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate in particolare al finanziamento di progetti volti a sostenere il dialogo interreligioso, e le relazioni interculturali ed economiche con i paesi di emigrazione, avuto particolare riguardo ai progetti previsti da accordi di cooperazione Culturale, Pag. 82Scientifica e Tecnologica conclusi da Università italiane con i paesi aderenti all'Organizzazione della Cooperazione Islamica.
5. 02. Fiano, Naccarato, Gasparini, Roberta Agostini, Piccione, Cuperlo, Lattuca, Manciulli, Giorgis.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Relazione alle Camere).

  1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, ivi compresi dati aggiornati inerenti alla presenza di tali fenomeni nelle scuole e nelle università, negli istituti di pena, negli ospedali e sul web.
6. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: in collaborazione con le comunità islamiche e le organizzazioni della società civile più rappresentative, impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla radicalizzazione.
6. 2. Giorgis, Gasparini, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Piccione, Cuperlo.

  Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: l'adesione a campagne di contrasto alla prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista promosse dalle istituzioni internazionali,.
6. 3. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sui temi della radicalizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: per la diffusione di programmi ed iniziative a carattere nazionale e locale volte a contrastare le narrazioni ispirate da odio e violenza e a diffondere la cultura del pluralismo e della convivenza pacifica tra religioni, popoli e orientamenti politici, e in particolare il principio dell'uguaglianza di genere ai sensi degli articoli 3, 29, 31, 37 e 51 della Costituzione.
6. 4. Giorgis, Fiano, Roberta Agostini, Gasparini, Lattuca, Naccarato, Manciulli, Piccione, Cuperlo.

  Al comma 1, sostituire le parole: le razze con le seguenti: i popoli.
6. 5. Roberta Agostini, Fiano, Naccarato, Gasparini, Piccione, Lattuca, Manciulli, Cuperlo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove l'istituzione di un numero verde contro la radicalizzazione e l'estremismo che si articola in una Postazione Centrale ed in 14 Postazioni Locali, a valenza regionale o interregionale.
  2-ter. Il numero verde sarà attivo tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale e sarà disponibile in più lingue tra le quali inglese, albanese, russo, francese, spagnolo, rumeno, ungherese, arabo, cinese, nigeriano. Sarà gestito da operatori esperti sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo per favorire l'emersione del fenomeno, offrendo informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza e mettendo in contatto con i servizi socio-assistenziali territoriali. Il numero verde consentirà, altresì, la segnalazione gratuita, anche in forma anonima, di possibili situazioni che mettano in pericolo la convivenza pacifica tra le religioni, le razze e gli orientamenti politici del Pag. 83mondo nonché il principio dell'uguaglianza di genere ai sensi degli articoli 3, 29, 31, 37 e 51 della Costituzione.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Il portale è realizzato con le seguenti: Il portale e il numero verde sono realizzati.
6. 6. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Al comma 3, dopo le parole: è realizzato aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica,.
6. 7. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Alla rubrica dopo la parola: comunicazione aggiungere le seguenti: e informazione.
6. 8. Centemero.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Centri di ascolto).

  1. Presso ogni Regione sono istituiti in via sperimentale Centri di ascolto al fine di garantire un adeguato sostegno e soccorso a tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione dei Centri di ascolto di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 01. Centemero.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Numero verde).

  1. Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma successivo, un servizio di informazione in merito ad atteggiamenti sospetti che possono portare alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista, da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, alle forze dell'ordine competenti, casi sospetti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 02. Centemero.

ART. 7.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: «con proprio decreto» a «n. 400» con: «d'intesa con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari»;Pag. 84
   b) sostituire dalle parole: «che, ai sensi» alla parola: «deradicalizzazione» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro paesi di origine».
7. 1. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.
7. 3. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Al comma 1, sostituire le parole: o internati con le seguenti:, internati o sottoposti alla misura della custodia cautelare.
7. 4. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine prevedendo una formazione specializzata per tutto il personale penitenziario, il personale che opera nel sistema penale, il personale religioso e il personale delle organizzazioni non governative che interagisce con i detenuti, volta all'individuazione, fin dalla comparsa, nonché alla prevenzione e alla gestione, di comportamenti che tendono alla radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.
7. 5. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 1.
7. 6. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
7. 7. Invernizzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, vengono individuati i paesi stranieri a rischio da cui sospendere le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7. 8. Invernizzi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. In deroga alle normative vigenti in materia ed ai fini di cui all'articolo 1 è disposta l'assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria e i relativi concorsi dovranno essere svolti entro 4 mesi dall'approvazione della presente proposta di legge.
7. 9. Invernizzi.
(Inammissibile)

  Sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale per prevenire la radicalizzazione e l'estremismo jihadista nelle carceri.
7. 10. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla radicalizzazione delle carceri).

  1. Al comma 1 dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) che con i loro comportamenti ispirino opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, Pag. 85ovvero commettano atti di istigazione al terrorismo o apologia di terrorismo».

  2. All'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora il numero di detenuti e internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica superi il cinque per cento medio annuo del totale di detenuti ed internati, la celebrazione dei riti religiosi è svolta in un luogo di preghiera multi-religioso»;
   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Negli istituti ove sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera c-bis), i ministri di culto devono essere in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159».

  3. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, in particolare introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.
  4. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
7. 01. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al titolo dopo le parole: dell'estremismo aggiungere le seguenti: violento di matrice.
Tit. 1. Fiano, Giorgis, Manciulli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.