CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 febbraio 2017
766.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (C. 3500 Bindi).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato come la proposta di legge modifichi la disciplina in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto – legge n. 8 del 1991, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;
   evidenziato come il provvedimento interessi in modo sostanzialmente marginale gli ambiti di competenza della Commissione Finanze,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera h), in base alla quale se le misure di protezione del testimone di giustizia adottate comportano il definitivo trasferimento di quest'ultimo in altra località, i beni immobili dei quali è proprietario il testimone sono acquisiti al patrimonio dello Stato (a fronte della corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato), a condizione che sia accertata l'impossibilità di vendere il bene sul libero mercato, con il comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che, quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione egli ha diritto ad ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario nella località d'origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni o contraddizioni tra le due previsioni.