CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2017
762.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08926 Valiante: Iniziative per garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria nel territorio servito dal presidio ospedaliero di Roccadaspide (SA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura di Salerno.
  Com’è noto, con Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 n. 70 è stato elaborato un nuovo metodo di programmazione dell'assistenza ospedaliera. In particolare, è stata prevista una riclassificazione della tipologia dei presidi ospedalieri su tre diversi livelli di complessità nonché la definizione di una nuova metodologia di calcolo delle dotazioni dei posti letto.
  Ciò posto, la regione Campania ha ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione del precedente Piano sanitario, tenendo conto dei nuovi criteri elaborati dal citato decreto.
  In quest'ottica, con Decreto del Commissario ad acta n. 33 del 17 maggio 2016 è stato definito il nuovo Piano di programmazione delle rete ospedaliera regionale che tiene conto del contesto epidemiologico campano, dei dati di attività delle strutture esistenti, del bacino di utenza e dell'analisi della domanda correlata ai diversi setting assistenziali.
  Il Piano, oltre alle tre tipologie di presidi ospedalieri indicati nel citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, ovvero DEA di II livello, DEA di I livello e struttura ospedaliera di base, prevede alcuni Ospedali in zone particolarmente disagiate. Tra questi rientra il Presidio Ospedaliero di Roccadaspide che, tenuto conto della particolare conformazione orografica del territorio, è stato configurato come punto di accesso in deroga al decreto ministeriale n. 70 del 2015, con dotazione di pronto soccorso e di venti posti letto di medicina generale.
  Alla luce di quanto previsto dalla programmazione regionale, l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, con deliberazione n. 173 del 14 novembre 2016, ha provveduto a riapprovare l'Atto Aziendale, attualmente all'esame del competente Organo regionale.
  La Direzione Aziendale, in merito ai criteri seguiti per l'elaborazione dell'atto di organizzazione, ha confermato, per il tramite della competente Prefettura di Salerno, che il Presidio Ospedaliero di Roccadaspide risente della particolare orografia del territorio che fa sorgere obiettive difficoltà per l'espletamento delle attività di pronto soccorso e che richiede relativi servizi di supporto.
  Inoltre, la Direzione ha comunicato alla medesima Prefettura che, con decreto del Commissario ad acta n. 99 del 22 settembre 2016, è stata prevista l'implementazione all'interno del Presidio ospedaliero, di una Unità Complessa di cure primarie, operante nelle 24 ore, di una Struttura polifunzionale per la Salute che comprende un Ospedale di Comunità, unità destinate all'espletamento di attività distrettuali e che questa organizzazione è stata recepita nell'Atto aziendale.

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ALLEGATO 2

5-09713 Gallinella: Sul funzionamento delle strutture per la salute mentale socio educative e/o a carattere sanitario destinate ai minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in esame, preme precisare, preliminarmente, che il caso specifico non investe direttamente la competenza del Ministero della salute, bensì della regione Umbria che ha il compito di organizzare i propri servizi e vigilare sulla rispondenza di quanto erogato con quanto sottoscritto.
  A tal riguardo, è appena il caso di menzionare l'Accordo, approvato il 13 novembre 2014 in Conferenza Unificata, su «Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza» che fornisce a tutte le regioni indicazioni precise in merito alle strutture e agli interventi residenziali per i minori.
  Premesso ciò, si risponde all'interrogazione in esame sulla base degli elementi forniti dalla competente Prefettura di Perugia.
  L'assetto istituzionale e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono regolati dalla L. 328/2000 che, nel disciplinare le procedure di autorizzazione ed accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, definisce in materia la ripartizione di competenze tra regione e comuni.
  Con legge regionale, invece, vengono fissati i criteri di recepimento ed integrazione dei requisiti minimi nazionali, mentre restano in capo ai comuni le procedure di autorizzazione ed accreditamento.
  In proposito, il Testo unico in materia di sanità e servizi sociali ha stabilito che i servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'ATI competente (oggi Zona sociale) e che la Giunta Regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ed individua i servizi per i quali quest'ultima è necessaria.
  Con Regolamento regionale n. 8/2005, sono state dettate le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e controllo, nonché alle eventuali sospensioni e revoche delle autorizzazioni medesime, relative al funzionamento delle strutture dei servizi residenziali per soggetti in età minore, funzioni tutte in capo ai comuni.
  Nel caso di specie, la regione Umbria ha comunicato alla Prefettura di Perugia, che le comunità gestite dalla Cooperativa «Il Piccolo Carro» sono state autorizzate, ai sensi del predetto Regolamento 8/2005, dai comuni competenti per territorio come comunità socio-educative. Le strutture che erogano prestazioni di carattere sanitario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del citato regolamento regionale 8/2005. Per le comunità della Cooperativa suddetta non risulta rilasciata alcuna autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitaria, né le stesse sono state accreditate per tali finalità.
  Qualsiasi intervento sanitario, pertanto, deve essere garantito esclusivamente tramite le Aziende sanitarie regionali.
  Per quanto concerne la nota del maggio 2013, menzionata nell'atto di sindacato ispettivo di cui trattasi, la stessa costituisce Pag. 141una mera attestazione della partecipazione della cooperativa «Piccolo Carro» ad un Gruppo di lavoro organizzato dalla regione Umbria per la definizione di un percorso di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari che non implica alcun avallo implicito dell'attività sanitaria svolta dall'ente. Non esistono, infatti, modalità alternative al rilascio di apposita autorizzazione regionale allo svolgimento di detta attività e non risulta che alcuna istanza di autorizzazione a ciò finalizzata sia stata presentata ai competenti uffici da parte della Cooperativa in argomento.
  La regione, dopo aver ricevuto una relazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL Umbria 1. ha diffidato la Cooperativa «Il Piccolo Carro» allo svolgimento di qualsivoglia attività sanitaria.
  Infine, per completezza di informazione, si rappresenta che le vicende della società cooperativa «Il Piccolo Carro a r.l.» sono oggetto di indagine – tuttora in corso (e, come tale, coperte dal segreto istruttorio) – da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità CC di Perugia e della Guardia di Finanza, coordinate dalla locale Autorità Giudiziaria, posto che presso le strutture gestite dalla cooperativa sono risultati ospitati minori affetti da gravi patologie, trasformando di fatto le stesse in comunità terapeutiche senza che fosse mai stata richiesta la prevista autorizzazione regionale.

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ALLEGATO 3

5-10043 Brignone: Iniziative per il contrasto del traffico illegale di animali da compagnia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in esame, il Ministero dell'interno, a cui sono stati richiesti gli elementi di competenza, ha comunicato che «nella notte del 13 novembre scorso, gli operatori dalla Sezione della Polizia Stradale di Venezia hanno proceduto al controllo, lungo la carreggiata Ovest dell'autostrada A4 all'altezza del territorio del Comune di Pianiga, di un autocarro con targa slovacca su segnalazione di alcuni volontari dell'EITAL (Ente Italiano Tutela Animale e Legalità). Dalla verifica effettuata è emerso che il mezzo trasportava oltre un centinaio di animali da compagnia (cani e gatti di varie specie), di conseguenza i due cittadini slovacchi a bordo sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Venezia per il reato di maltrattamento di animali. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e gli animali sono stati successivamente affidati ad un'apposita struttura in provincia di Reggio Emilia.».
  Relativamente alla richiesta rivolta dagli interroganti «di provvedere a rafforzare i controlli doganali», si rileva preliminarmente che, dal maggio del 2004, diversi paesi dell'Europa dell'Est (ad esempio Slovacchia e Ungheria) sono entrati a far parte dell'Unione europea e, conseguentemente, da tale data, sono stati aboliti, nel rispetto del mercato interno dell'Unione europea, anche i controlli doganali e veterinari per gli animali provenienti da tali Paesi e destinati ad essere introdotti in un altro Paese membro.
  È appena il caso di ricordare che i controlli veterinari presso le dogane sono invece applicati per le importazioni degli animali dai paesi terzi dell'Europa dell'Est, quali Bielorussia, Ucraina, ecc.; tuttavia, i controlli, in questo caso, sono effettuati, per quanto concerne le movimentazioni via terra, presso i punti doganali degli stati dell'Unione europea confinanti con tali paesi terzi.
  Ciò opportunamente premesso, si evidenzia, pertanto, che le azioni di contrasto nei confronti dei traffici illegali dei cuccioli in provenienza da taluni paesi membri dell'UE (quali, ad esempio, la Slovacchia e l'Ungheria) possono certamente attuarsi attraverso l'effettuazione di controlli su strada dei mezzi che trasportano gli animali, come, infatti, è avvenuto nel caso sottoposto all'attenzione dagli interroganti.
  A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che sussiste un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e il Ministero della salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, siglato già nel settembre del 2011 e consultabile sul sito del Ministero della Salute, per il potenziamento, sul territorio nazionale, dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali, ai fini della tutela del benessere e della salute degli animali medesimi, attraverso un'azione sinergica, soprattutto mediante la predisposizione di servizi congiunti.
  Inoltre, sempre per quanto concerne le efficaci azioni di contrasto nei confronti dei traffici illegali di cuccioli, si richiama la legge 4 novembre 2010, n. 201 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento Pag. 143interno», che codifica, nell'articolo 4, specifiche violazioni di natura penale nel traffico illecito degli animali da compagnia (cani e gatti).
  Ed infatti, oltre al reato di traffico illegale di animali da compagnia, in caso di accertamento della violazione della normativa penale contemplata dalla legge n. 201 del 2010, possono sussistere altri illeciti penali correlati, dettagliati dal codice penale italiano.
  Per completezza di informazione, si precisa che la normativa dell'Unione europea, concernente la disciplina della movimentazione internazionale dei cani e dei gatti, sia non commerciale che commerciale, concede a ciascun Paese membro la possibilità di poter accettare in deroga, a determinate condizioni, l'introduzione nel proprio territorio di cuccioli di età inferiore alle 12 settimane di vita non vaccinati per la rabbia. Il Ministero della salute, come comunicato alla Commissione Ue e ai Paesi membri, non si avvale della deroga succitata, considerati sia il rischio connesso alle movimentazioni di cuccioli non vaccinati sia gli aspetti inerenti alla tutela del benessere e della salute degli animali movimentati.
  Non si può non rilevare, inoltre, che, proprio in relazione all'abolizione dei controlli doganali tra tutti i paesi dell'Ue, e ferme restando l'importanza e la necessità degli interventi posti in essere dall'Italia, le azioni atte a contrastare il traffico illegale dovrebbero essere attuate soprattutto dalle autorità competenti dei Paesi membri, dai quali sono trasportati i cuccioli: si rileva, infatti, come la normativa dell'Unione europea assegni «in primis» ai Paesi dai quali sono movimentati gli animali la responsabilità di assicurare che gli stessi siano conformi alla normativa dell'Unione europea.
  Le misure di contrasto sopra descritte, come sostenuto dal Ministero della salute anche in ambito Ue, sarebbero certamente più incisive, se supportate a livello internazionale, attraverso l'armonizzazione della normativa dell'Unione europea in materia di sistemi di identificazione e registrazione degli animali da compagnia.
  Tutti i Paesi dovrebbero avere un'anagrafe dei cani, riconosciuta dall'autorità competente e interconnessa ad una Banca Dati Centralizzata a livello europeo, tale da consentire una efficiente e rapida rintracciabilità di tutti gli animali d'affezione.
  Le informazioni contenute nella suddetta anagrafe dovrebbero riguardare, per ogni microchip inserito, i dati identificativi dell'animale e del proprietario per una immediata rintracciabilità, ma anche informazioni di tipo sanitario, per garantire e prevenire eventuali rischi sanitari e istituire un appropriato sistema di sorveglianza epidemiologica.
  Giova ricordare, infine, che il Parlamento europeo ha adottato nell'anno in corso, alla luce delle proprie prerogative, una risoluzione sull'introduzione di un meccanismo di condivisione a livello dell'Ue dei dati sulla registrazione di cani e gatti: ciò si configura come un primo importante passo in avanti per l'istituzione di un'anagrafe unica europea che permetterà in futuro di tracciare tutti gli animali nell'Unione europea, fornendo un prezioso e concreto strumento di contrasto al traffico illegale di cuccioli.

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ALLEGATO 4

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1

  Al comma 5, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà,.
1. 148  (Nuova formulazione) Palmieri, Gigli, Marazziti, Pagano.