CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 febbraio 2017
759.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. (C. 2950 Ascani).

NUOVO TESTO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità, definizione e pubblicità).

  1. La presente legge è volta a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, e la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.
  2. L'impresa culturale e creativa, che può avere natura sia pubblica sia privata, è in possesso dei seguenti requisiti:
   a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegato;
   b) ha sede in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia;
   c) svolge un'attività stabile e continuativa;

  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché le adeguate forme di pubblicità tramite costituzione di specifico elenco tenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali.
  4. Con il medesimo decreto può essere riconosciuta la qualifica di impresa culturale e creativa anche a soggetti ricompresi nel Titolo II del Libro I del codice civile, purché rispettino i requisiti di cui al comma 2.

Art. 2.
(Benefici e agevolazioni).

  1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, commi 1 e da 7 a 9, e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.
   2. Le misure di cui al comma 1 si applicano alle imprese culturali e creative che:
   a) siano micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 Pag. 111della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui all'articolo 3;
   c) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;
   d) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a un milione di euro;
   e) non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti dalla data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
   f) impieghino una quota di almeno metà dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 3.
(Sezione speciale del registro delle imprese).

  1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, cui sono iscritte le imprese culturali e creative, di cui agli articoli 1 e 2.
  2. L'iscrizione in tale sezione è condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2. La sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.
  3. Ai fini dell'iscrizione nella sezione, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.
  4. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli, rispettivamente, 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 3. L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la piattaforma di cui al comma 2.
  5. Un decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

Art. 4.
(Sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali).

  1. Le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di buoni per l'acquisto di beni o servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese di cui agli articoli 1 e 2, in base a criteri stabiliti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. I buoni hanno un valore nominale di mille euro. I criteri e le modalità di emissione sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Pag. 112
  3. I buoni sono emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro. A tale onere, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Facilitazioni per la sede sociale e i locali dell'impresa).

  1. Per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 1 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150,00 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione deve essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
  2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dei beni confiscati definitivamente».

Art. 6.
(Decadenza dei requisiti e attività di controllo).

  1. Qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, secondo le risultanze del periodico aggiornamento della sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 3, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente legge. Gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico vigilia sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.