CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 febbraio 2017
759.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09250 Ribaudo e altri: sul trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-09250 dell'onorevole Ribaudo ed altri, si pongono quesiti relativi all'applicazione dell'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il quale ha disposto il trasferimento alle regioni, a decorrere dall'anno 2004, del 50 per cento dell'introito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia, di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e, in secondo luogo, ha previsto, in via transitoria, lo stanziamento a favore delle regioni medesime di specifiche risorse per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per la realizzazione degli anzidetti programmi.
  Il medesimo interrogante ha rilevato la mancata ricezione, ad oggi, dei proventi derivanti dal gettito della predetta tassa di concessione governativa da parte delle regioni e, nel citare il riscontro dell'assessore alla cultura della regione Toscana all'interrogazione a risposta scritta n. 397 del 12 aprile 2016, ha riferito le reiterate richieste di intervento rivolte al Governo da parte delle regioni, attraverso la Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni a delle province autonome, per assicurare l'applicazione della norma in argomento. In proposito, ha pure evidenziato la particolare gravità della situazione per la Regione siciliana, in quanto la mancanza delle risorse economiche per le funzioni legate all'attività venatoria e alla tutela del patrimonio faunistico nazionale osta, di fatto, all'esercizio delle funzioni medesime.
  Ciò posto, l'interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative il Ministro interpellato, in relazione al rapporti finanziari tra Stato e regioni, intenda adottare, allo scopo di dare attuazione al citato articolo 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000, e, dunque, al trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito riveniente della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia.
  In particolare, per quanto riguarda la Regione siciliana, si evidenzia che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (recante l'approvazione dello Statuto di autonomia della Regione), e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria», viene attribuito – fatte salve talune eccezioni specificate nella norma richiamata – la totalità del gettito riscosso nel territorio regionale di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, e, quindi, anche della tassa di concessione governativa in Pag. 81argomento, di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, compresa l'addizionale contemplata dall'articolo 24 della legge n. 157 del 1992.
  Detto questo resta una verità incontrovertibile: il Ministero dell'economia e delle finanze è completamente inadempiente, poiché non ha provveduto al riparto delle risorse in questione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000. Poiché si tratta di un'inadempienza che perdura dal 2004, essa è inescusabile.

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ALLEGATO 2

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.04, 2.38, 3.3, 3.034, 3.035 E 7.16 DEL GOVERNO E 3.036 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo, dopo le parole: è autorizzata inserire le seguenti:, ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
0. 1. 04. 1. De Lorenzis, Cariello.

  All'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo, dopo le parole: per l'anno 2017 inserire le seguenti: A tal fine dovranno essere attivati percorsi formativi del personale per attività di bonifica connesse col sito.
0. 1. 04. 2. Crippa, Cariello.

  All'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo, al comma 2-bis, sostituire ovunque ricorrano le parole: 24 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
0. 1. 04. 3. Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Integrazione del trattamento CIGS per dipendenti del gruppo ILVA).

  1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere pari a 24 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 04. Il Governo.

ART. 2.

  All'emendamento 2.38 del Governo, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono Pag. 83le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria del lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.».
0. 2. 38. 1. Il Relatore.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016»;
   b) sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria del lavori, confluiscono nella disponibilità del Commissario unico con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.»;
   c) al comma 7, sostituire le parole: sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, con le seguenti: con le modalità previste, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la Regione per le relative risorse,.
2. 38. Il Governo.

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ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato» con le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato».
3. 3. Il Governo.

  All'emendamento 3.034 del Governo, capoverso Art. 3-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: creditori dell'azienda medesima aggiungere le seguenti: e, qualora il trasferimento, anche parziale, non pregiudichi le fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva di cui al comma 8, lettera a).
0. 3. 034. 1. Latronico.

  All'emendamento 3.034 del Governo, capoverso Art. 3-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.
0. 3. 034. 2. Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto, conformemente al decreto di cui al precedente periodo, con apposita delibera dell'Agenzia»;
   b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».
3. 034. Il Governo.

  All'emendamento 3.035 del Governo, capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 105 è inserito il seguente:
  «105-bis. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno; a tal fine, a Pag. 85decorrere dal 2017, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua, in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.
0. 3. 035. 1. Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in materia di credito di imposta).

  1. L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla Decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.».

  2. L'articolo 1, comma 101, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.».

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  3. L'articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.».

  4. L'articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.».

  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 035. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 3.036 del Relatore, al comma 2, lettera a), sostituire la parola: preliminare con le seguenti: progetto di fattibilità tecnica ed economica.
0. 3. 036. 1. Marcon, Melilla.

  All'articolo aggiuntivo 3.036 del Relatore, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata.
0. 3. 036. 2. Melilla, Marcon.

  All'articolo aggiuntivo 3.036 del Relatore, sopprimere il comma 2.
0. 3. 036. 3. Il Governo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).

  1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato.
  2. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi cofinanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo Pag. 87regionale (FEASR), ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di cofinanziamento di cui al fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito il Fondo rotativo per la progettazione destinato a:
   a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
   b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

  3. Nel Fondo rotativo per la progettazione possono confluire le risorse destinate a questa finalità con delibera del CIPE, su proposta della Cabina di regia cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo.
3. 036. Il Relatore.

ART. 7.

  All'emendamento 7.16 del Governo, sostituire le parole da: si applica la procedura prevista fino alla fine, con le seguenti: si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.
0. 7. 16. 1. Mannino, Cariello.

  All'emendamento 7.16 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
0. 7. 16. 2. Mannino, Cariello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente,

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le seguenti: si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività della strutture a supporto della medesima Presidenza italiana del G7.
7. 16. Il Governo.

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ALLEGATO 3

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni.
1. 16. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Bonifica del deposito ex Cemerad).

  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è autorizzato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito Cemerad con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici, alla Sogin Spa, società in house dello Stato dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Le funzioni ed i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.
1. 01. (Nuova formulazione) Vico, Massa, Pelillo, Ginefra, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariani, Mongiello, Ventricelli, Palese, Latronico.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Sud).

  1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Pag. 89Sardegna e in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.
  2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definite le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 02. (Nuova formulazione) Amato, Vico, Covello, Palese.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
   b) al comma 150, le parole: «riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal comma 1, primo capoverso, dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012».
1. 03. Castricone, Palese.

  All'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo, al primo periodo, dopo le parole: è autorizzata inserire le seguenti:, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche,.
0. 1. 04. 1. (Nuova formulazione) De Lorenzis, Cariello, Crippa, Palese, Latronico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Integrazione del trattamento CIGS per dipendenti del gruppo ILVA).

  1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere pari a 24 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 04. Il Governo.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che non siano in una situazione di conflitto di interesse.
2. 33. (Nuova formulazione) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere con le seguenti: fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di Pag. 90Giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere.
2. 12. (Nuova formulazione) Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, Latronico.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Commissario presenta annualmente al Ministro vigilante una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è trasmessa dal medesimo Ministro alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. 34. (Nuova formulazione) Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  All'emendamento 2.38 del Governo, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria del lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.».
0. 2. 38. 1. Il Relatore.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016»;
   b) sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla Pag. 91delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria del lavori, confluiscono nella disponibilità del Commissario unico con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.»;
   c) al comma 7, sostituire le parole: sentita la competente Autorità, ovvero la Regione con le seguenti: con le modalità previste, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la Regione per le relative risorse.
2. 38. Il Governo.

  Al comma 5, dopo le parole: attuazione degli interventi di competenza aggiungere le seguenti: nonché le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi.
2. 19. (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 8, sostituire le parole: dell'articolo 134 con le seguenti: dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134.
2. 30. (Nuova formulazione) Palese.

  Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale albo è trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta certificata, all'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. 7. (Nuova formulazione) Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, Latronico.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato» con le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato».
3. 3. Il Governo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi-porti, interporti e piattaforme del Sud, riducendo il digital divide, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo Pag. 9261-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*3. 01. (Nuova formulazione) Zanetti, Palese, Latronico.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi-porti, interporti e piattaforme del Sud, riducendo il digital divide, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*3. 08. (Nuova formulazione) Capodicasa.

  Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Trasporto di acqua destinata al consumo umano).

  1. Con decreto del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, fatta eccezione per le navi della marina militare, le modalità, i requisiti ed i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione di trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
   a) il campo di applicazione;Pag. 93
   b) l'autorità competente al rilascio della autorizzazione;
   c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
   d) la durata della autorizzazione;
   e) i requisiti tecnici e tecnico sanitari delle navi cisterna;
   f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.

  3. Con decreto del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento. Con il medesimo decreto sono individuati, altresì, gli importi per le spese di missione effettuate per i sopralluoghi ispettivi.
  4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni.
3. 011. (Nuova formulazione) Culotta, Palese, Latronico.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).

  1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le opere così finanziate devono essere riconoscibili tramite la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo il monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  2. I contributi di cui alla predetta norma, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati a finalità difformi dal progetto originario che rispondano ad esigenze di interesse pubblico come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, attestate con delibera dell'organo di indirizzo politico dell'ente pubblico o dall'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice CUP, previa comunicazione agli Uffici Territoriali di Governo competenti e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.
  3. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1, a pena di revoca e con obbligo di restituzione del finanziamento all'entrata del bilancio dello Stato salvo impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  4. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse agli uffici Territoriali del Governo competenti, secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale 24 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, e gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  5. Le predette disposizioni non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro economia e finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 032. (Nuova formulazione) Palese, Latronico.

Pag. 94

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).

  1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le opere così finanziate devono essere riconoscibili tramite la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo il monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  2. I contributi di cui alla predetta norma, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati a finalità difformi dal progetto originario che rispondano ad esigenze di interesse pubblico come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, attestate con delibera dell'organo di indirizzo politico dell'ente pubblico o dall'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice CUP, previa comunicazione agli Uffici Territoriali di Governo competenti e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.
  3. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1, a pena di revoca e con obbligo di restituzione del finanziamento all'entrata del bilancio dello Stato salvo impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  4. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse agli uffici Territoriali del Governo competenti, secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale 24 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, e gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  5. Le predette disposizioni non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro economia e finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 033. (Nuova formulazione) Ginato, Marchi, Covello, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto, conformemente al decreto di cui al precedente periodo, con apposita delibera dell'Agenzia»;Pag. 95
   b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».
3. 034. Il Governo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in materia di credito di imposta).

  1. L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla Decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.».

  2. L'articolo 1, comma 101, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.».

  3. L'articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.».

  4. L'articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, Pag. 96il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.».
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 035. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 3.036 del Relatore, sopprimere il comma 2.
0. 3. 036. 3. Il Governo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).

  1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato.
  2. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi cofinanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di cofinanziamento di cui al fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito il Fondo rotativo per la progettazione destinato a:
   a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
   b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

  Nel Fondo rotativo per la progettazione possono confluire le risorse destinate a questa finalità con delibera del CIPE, su proposta della già citata Cabina di regia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo.
3. 036. Il Relatore.

Pag. 97

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto alla criminalità).

  1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno d'Italia, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché le straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di 10 unità. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, della spesa di cui all'articolo 617 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. 02. (Nuova formulazione) Losacco, Palese, Latronico.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente,.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le seguenti: si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività della strutture a supporto della medesima Presidenza italiana del G7.
7. 16. Il Governo.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis.
(Principi per il riequilibrio territoriale).

  1. L'Autorità politica per la coesione cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna come definito dalla legge nazionale per il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e dagli Accordi con l'Unione Europea per i Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica per la coesione, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono individuate le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali, individuati annualmente con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, se e in che misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si conformino all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Pag. 98Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima Direttiva. Con il medesimo decreto, sono altresì individuate le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.
  3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità politica per la coesione, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con previsione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. 01. (Nuova formulazione) Scotto, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni, Palese, Covello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Programma «Matera verso il Mediterraneo»).

  1. È istituito, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connesso al ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019 al comune di Matera. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo, nel contempo, lo sviluppo anche del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con una dotazione di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  3. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e Matera «capitale europea della cultura 2019».
7. 03. (Nuova formulazione) Latronico, Palese, Antezza, Covello, Vico.

Pag. 99

ALLEGATO 4

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200.

PROPOSTE DI CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1:
   al comma 1, lettera b), capoverso 8.5, le parole: «con delibera 10 del 1o maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione n. 10/2016 del 1o maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016»;
   al comma 2, lettera b), le parole: «in spesa nello stato previsione» sono sostituite dalle seguenti: «allo stato di previsione della spesa»;
   al comma 3, dopo le parole: «Tavolo istituzionale permanente» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    al secondo periodo, la parola: «collocato» è sostituita dalle seguenti: «è collocato»;
    al terzo periodo, le parole: «in fuori ruolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo»;
    al comma 3, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;
    al comma 5, dopo le parole: «i Commissari» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo le parole: «1o gennaio» è inserita la seguente: «2017»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «stesso obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «lo stesso obbligo»;
   al comma 6, le parole: «di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81»;
   al comma 7, le parole: «18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019»;
   al comma 8, la parola: «presupporsi» è sostituita dalla seguente: «presupposti»;
   al comma 9, lettere a) e b), le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione».

  All'articolo 6:
   alla rubrica, la parola: «brindisi» è sostituita dalla seguente: «Brindisi»;

  All'articolo 7:
   al comma 1-bis (introdotto dall'emendamento Quartapelle Procopio 7.13), quarto periodo, le parole: «gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati» sono sostituite dalle seguenti: «gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati»;