CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 febbraio 2017
759.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici).

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi dalle stesse finanziati.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti» assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici».
5. 012 (nuova formulazione). Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Savino, Ferranti, Giuliani.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.

SUBEMENDAMENTI E RELATIVI EMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.100 dei relatori

  Sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono e aggiungere, in fine, le seguenti: se ritenute necessarie,.
0. 1. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
0. 1. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: possono essere applicate.
1. 100. 1. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 2.100 dei relatori

  Sopprimere il numero 1).
*0. 2. 100. 1. Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Fava.

  Sopprimere il numero 1).
*0. 2. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) le parole: anche indipendentemente dal loro esito sono soppresse;
   2) alla lettera c), primo periodo, la parola: consapevolmente è soppressa.
2. 100. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 5.100 dei relatori

  Sopprimere il numero 2).
0. 5. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al numero 2), sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sostituite dalle seguenti: «atti alla completa salvaguardia della riservatezza dell'identità del testimone».
0. 5. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) sostituire le parole: sorveglianza e di accompagnamento a cura degli organi di polizia con le seguenti: vigilanza e protezione;
   2) alla lettera f) sopprimere le parole da: anche per il permesso fino alla fine del periodo.
5. 100. I relatori.

Pag. 42

Subemendamento all'emendamento 6.100 dei relatori

  Al numero 2) dopo le parole: si applica inserire le seguenti: anche in deroga ai limiti di reddito previsti,.
0. 6. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera d) sostituire le parole: pubbliche ordinarie con le seguenti: del servizio sanitario nazionale;
   2) alla lettera e) sostituire le parole:, nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della sottoposizione alle speciali misure di protezione con le seguenti:; per i relativi oneri, si applica la normativa del Testo unico delle disposizioni sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione della relativa spesa nello stato di previsione del Ministero della Giustizia;
   3) alla lettera f) dopo le parole: subito a causa aggiungere le seguenti: della testimonianza resa;
   4) alla lettera h) sostituire la parola: rilevata con la seguente: rivelata.
6. 100. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 7.100 dei relatori

  Al numero 1) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
0. 7. 100. 3. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al numero 1) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
0. 7. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al numero 1) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
0. 7. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al numero 3), ultimo periodo, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, il convivente di fatto.
0. 7. 100. 4. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera b) sostituire le parole: l'individuazione e lo svolgimento, non oltre sei mesi dal trasferimento nella località protetta con le seguenti: la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta;
   2) sostituire la lettera e) con le seguenti:
   « c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   c-bis) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.»;

   3) alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: nei limiti dei posti Pag. 43vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative con le seguenti: anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative e al quarto periodo dopo le parole: dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 aggiungere le seguenti:, ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.
7. 100. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 8.100 dei relatori

  Al comma 1, sostituire le parole da: fissa il termine fino alla fine del periodo, con le seguenti: valuta ogni quattro anni il mantenimento delle speciali misure di protezione.
0. 8. 100. 1. Fava, Sannicandro, Daniele Farina, Costantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la situazione di pericolo si protrae oltre il termine di sei anni, il testimone di giustizia e gli altri protetti che si trovano nella località protetta, previo consenso, possono essere trasferiti definitivamente e, se necessario, sottoposti al cambio delle generalità, ferma restando l'applicazione delle misure di tutela necessarie.;
   b) al capoverso Art. 8, comma 2, dopo le parole: il testimone di giustizia non abbia aggiungere le seguenti: e gli altri protetti non abbiano.
0. 8. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Durata delle speciali misure di protezione).

  1. La commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di seguito denominata «commissione centrale», fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità dei pericolo e sull'idoneità delle misure adottate.
  2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia non abbia riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 79 comma 1, lettera f) o lettera g).
  3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.
8. 100. I relatori.

Pag. 44

Subemendamenti all'emendamento 11.100 dei relatori

  Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.
*0. 11. 100. 1. Fava, Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

  Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.
*0. 11. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire la rubrica: «(Programma preliminare per fa protezione)» con la seguente: «(Piano provvisorio per la protezione)»;
   2) al primo comma le parole da: un programma preliminare fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti;
   3) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 14.»;

   4) al comma 3 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla nomina con le seguenti: Entro trenta giorni dall'ingresso in piano provvisorio;
   5) al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano provvisorio.
11. 100. I relatori.

Subemendamento all'emendamento 12.100 dei relatori

  Sopprimere il numero 1).
0. 12. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 sopprimere le parole: e con la partecipazione degli interessati e del referente del testimone di giustizia;
   2) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole:, anche preliminare, e o su richiesta dell'interessato o dei referente del testimone di giustizia nonché sopprimere al secondo periodo le parole: e del referente del testimone di giustizia;
   3) sopprimere il comma 5.
12. 100. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 14.100 dei relatori

  Al capoverso Art. 14, comma, 2, lettera d), dopo le parole: gli interessati inserire le seguenti: con il loro consenso.
0. 14. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al capoverso Art. 14, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   « f-bis) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione;».
0. 14. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 45

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Referente del testimone di giustizia).

  1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.
  2. Il referente deve:
   a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche sulla loro attuazione, nonché sui diritti patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
   b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;
   c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
   d) assistere gli interessati nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;
   e) assistere nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
   f) assistere nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

  2-bis. La titolarità delle decisioni di cui al punto 3 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.
  3. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.
14. 100. I relatori.

Subemendamenti all'emendamento 16.1 dei relatori

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: settimo con la seguente: sesto;
   b) sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può avvalersi.
0. 16. 1. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituire la parola: settimo con la seguente: sesto.
0. 16. 1. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il settimo periodo, aggiungete il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale di protezione».
16. 1. I relatori.

Subemendamento all'emendamento 23.100 dei relatori

  Dopo le parole: commissione centrale, inserire le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti,.
0. 23. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 46

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Regolamento di attuazione).

  1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
  2. Il regolamento di cui all'articolo 13 è adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale.
23. 100. I relatori.

Pag. 47

ALLEGATO 3

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono e aggiungere, in fine, le seguenti: se ritenute necessarie,.
0. 1. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: possono essere applicate.
1. 100. 1. I relatori.

ART. 2

  All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 allinea la parola: «contestualmente» è soppressa;
   b) al comma 1 lettera b) la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sue»;
      c) al comma 1 lettera c), le parole: «è terzo rispetto ai fatti dichiarati e, comunque» sono soppresse e dopo le parole: «condanne per delitti» sono aggiunte le seguenti: «non colposi». Conseguentemente, al secondo periodo le parole: «la terzietà del dichiarante» sono sostituite dalle seguenti: «la qualità di testimone di giustizia»;
      d) al comma 1 lettera d) sono infine aggiunte le parole: «da cui si desuma la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale».
2. 1. I Relatori.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) le parole: anche indipendentemente dal loro esito sono soppresse;
   2) alla lettera e), primo periodo, la parola: consapevolmente è soppressa.
2. 100. I relatori.

  Al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: «Non è o».
2. 9. (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 4.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza.
4. 100. I Relatori.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli Pag. 48altri protetti e con le seguenti: l'incolumità dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e la sicurezza.
5. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) sostituire le parole: sorveglianza e di accompagnamento a cura degli organi di polizia con le seguenti: vigilanza e protezione;
   2) alla lettera f) sopprimere le parole da: anche per il permesso fino alla fine del periodo.
5. 100. I relatori.

ART. 6.

  All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «gli altri protetti riacquisiscano» aggiungere l'articolo: «la»;
   b) al comma 1 lettera c), secondo periodo, la parola: «precedente» e le parole: «sia per gruppo» sono soppresse.
6. 1. I Relatori.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera d) sostituire le parole: pubbliche ordinarie con le seguenti: del servizio sanitario nazionale;
   2) alla lettera e) sostituire le parole:, nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della sottoposizione alle speciali misure di protezione con le seguenti:; per i relativi oneri, si applica la normativa del Testo unico delle disposizioni sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione della relativa spesa nello stato di previsione del Ministero della Giustizia;
   3) alla lettera f) dopo le parole: subito a causa aggiungere le seguenti: della testimonianza resa; in ragione dell'applicazione delle speciali misure di protezione;
   4) alla lettera h) sostituire la parola: rilevata con la seguente: rivelata.
6. 100. (Nuova formulazione). I relatori.

ART. 7.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera b) sostituire le parole: l'individuazione e lo svolgimento, non oltre sei mesi dal trasferimento nella località protetta con le seguenti: la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta;
   2) sostituire la lettera e) con le seguenti:
   «c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   c-bis) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.»;
   3) alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative con le seguenti: anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate Pag. 49e in deroga alle disposizioni limitative e al quarto periodo dopo le parole: dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 aggiungere le seguenti:, ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.
7. 100. I relatori.

  Al comma 1, lettera g), ultimo periodo, dopo le parole: «la sicurezza dei testimoni di giustizia», aggiungere le seguenti: «la loro formazione propedeutica all'assunzione».
7. 1. (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 8

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione Centrale effettua le verifiche di cui al comma precedente e assicura, ove necessario, le misure speciali di protezione oltre il termine di durata di cui al comma precedente quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.
   b) al capoverso Art. 8, comma 2, dopo le parole: il testimone di giustizia non abbia aggiungere le seguenti: e gli altri protetti non abbiano.
0. 8. 100. 2. (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Durata delle speciali misure di protezione).

  1. La commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di seguito denominata «commissione centrale», fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità dei pericolo e sull'idoneità delle misure adottate.
  2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia non abbia riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 79 comma 1, lettera f) o lettera g).
  3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.
8. 100. I relatori.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Composizione della Commissione Centrale e della Segreteria).

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, Pag. 50dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «La Commissione Centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della Commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della Commissione, assume le funzioni di Vicepresidente».

2. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la Commissione Centrale si avvale di una Segreteria costituita con il regolamento di cui all'articolo 23 che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi».
8. 0101. I Relatori.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11, 13, commi 1, 2, 3 e 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

  Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari.»;
   b) il comma 6 è soppresso.
9. 1. I Relatori.

ART. 10.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2 sostituire le parole: «che richiede il parere, in caso di delitti di mafia e terrorismo,» con le seguenti: «che richiede il parere, in caso dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, ter e quater, del codice di procedura penale,»;
   2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 del presente articolo abbia riguardo a soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare e/o sociale, essa è altresì trasmessa al Tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di competenza.».
10. 100. I Relatori.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: formalità e inserire le seguenti:, senza indugio.
11. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Pag. 51

  Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.
*0. 11. 100. 1. Fava, Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

  Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.
*0. 11. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire la rubrica: «(Programma preliminare per fa protezione)» con la seguente: «(Piano provvisorio per la protezione)»;
   2) al primo comma le parole da: un programma preliminare fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti;
   3) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 14.»;
   4) al comma 3 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla nomina con le seguenti: Entro trenta giorni dall'ingresso in piano provvisorio;
   5) al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano provvisorio.
11. 100. I relatori.

ART. 12.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 sopprimere le parole: e con la partecipazione degli interessati e del referente del testimone di giustizia;
   2) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole:, anche preliminare, e o su richiesta dell'interessato o dei referente del testimone di giustizia nonché sopprimere al secondo periodo le parole: e del referente del testimone di giustizia;
   3) sopprimere il comma 5.
12. 100. I relatori.

  All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 12, a esclusione del comma 2, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rilevare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5 lettere d), f) e g) della presente legge, di non rientrare nei luoghi dai quali si è stati trasferiti senza autorizzazione, e comunque di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure,»;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «alle esigenze degli interessati e all'osservanza degli impegni da loro assunti» sono sostituite dalle seguenti: «alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa»;Pag. 52
   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
12. 1. I Relatori.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione).

  Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati dalla Commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. Il Servizio centrale di protezione e’ articolato in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia. Nell'ambito dell'ufficio per i testimoni di giustizia viene individuato il referente di cui all'articolo 14. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al Prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
13. 100. I Relatori.

ART. 14.

  Al capoverso Art. 14, comma, 2, lettera d), dopo le parole: gli interessati inserire le seguenti: con il loro consenso.
0. 14. 100. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al capoverso Art. 14, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   «f-bis) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione;».
0. 14. 100. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Referente del testimone di giustizia).

  1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.
  2. Il referente deve:
   a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche Pag. 53sulla loro attuazione, nonché sui diritti patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
   b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;
   c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
   d) assistere gli interessati nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;
   e) assistere nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
   f) assistere nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

  2-bis. La titolarità delle decisioni di cui al punto 2 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.
  3. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.
14. 100. (Nuova formulazione). I relatori.

ART. 15.

  Al comma 1 sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano provvisorio sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta e aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del servizio centrale di protezione.
15. 1. I relatori.

ART. 16.

  Sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può avvalersi.
0. 16. 1. 2. (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il settimo periodo, aggiungete il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale di protezione».
16. 1. I relatori.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi finanziari).

  1. Al comma 4, dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e fatturazione elettronica».

16. 0100. I Relatori.

Pag. 54

ART. 19.

  Al comma 1, dopo la parola: calunnia, inserire le seguenti parole: di cui all'articolo 368 codice penale.
19. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: allo scopo di usufruire sono aggiunte le seguenti: o di continuare ad usufruire.
*19. 2. I Relatori.

  Al comma 1, dopo le parole: di usufruire, aggiungere le seguenti: o di continuare ad usufruire.
*19. 3. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

  1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la lettera a-bis) «quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al programma preliminare o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia.
21. 3. I Relatori.

ART. 22.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 22.
(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia).

  È istituita, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23, di facile accesso e debitamente segnalata sulla home page, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.
22. 2. (Nuova formulazione). D'Uva, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 23.

  Dopo le parole: commissione centrale, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro trenta giorni,.
0. 23. 100. 1. (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Regolamento di attuazione).

  1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
  2. Il regolamento di cui all'articolo 13 è adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale.
23. 100. I relatori.

Pag. 55

ART. 24.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.
24. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.