CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2017
758.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: completo aggiungere la seguente:, aggiornato.
*1. 16. (Nuova formulazione) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: completo aggiungere la seguente:, aggiornato.
*1. 161. (Nuova formulazione) Binetti, Buttiglione, De Mita, Palmieri, Pagano, Marazziti.

  Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
**1. 17. (Nuova formulazione) Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
**1. 2. (Nuova formulazione) Locatelli, Lo Monte, Pastorelli, Marzano, Giuditta Pini.

  Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
**1. 1512. (Nuova formulazione) Calabrò, Bosco, Menorello.

  Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
**1. 56. (Nuova formulazione) Nicchi, Gregori, Ricciatti, Scotto, Palmieri.

Pag. 119

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Minori e incapaci). – 1. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.
  2. Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
  3. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.
  4. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
*2. 175. (Nuova formulazione) Roccella, Piso, Vaccaro, Marazziti, Casati, Binetti, Palmieri.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Minori e incapaci). – 1. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.
  2. Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
  3. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.
  4. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
*2. 16. (Nuova formulazione) Gigli, Sberna, Menorello.