CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 31 GENNAIO 2017

ALLEGATO 1

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

Proposta di riformulazione degli emendamenti: 1.5. Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino 1.4. Daniele Farina, Sannicandro, 1.8. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, 1.2. Brignone, Andrea Maestri, 1.1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso,
    sostituire le parole da i sensi fino a penale con le seguenti, anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso,
    dopo la parola coniuge inserire le seguenti, anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola coniuge inserire le seguenti, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;
   all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola coniuge inserire le seguenti, anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.

Proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.02. Giuliani, Verini, Ermini, Morani, Rossomando, Berretta, Tartaglione, Amoddio, Bazoli, Mattiello, Iori, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Magorno, Greco, Zan, Fabbri.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

  1. All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), dopo le parole «il discendente» sono aggiunte le Pag. 42seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;
   b) al secondo comma dopo le parola «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, la parte dell'unione civile ove cessata,».

Proposta di riformulazione dell'emendamento 4.1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma , inserire il seguente:
  Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Proposta di riformulazione degli emendamenti 5.1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, 5.3. Brignone, Andrea Maestri, 5.4. Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:
  1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

  Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione inserire le seguenti: o del subentro dei figli di cui al comma 1-bis.1 nella titolarità.

Proposta di riformulazione degli emendamenti 5.016. Gribaudo, Amato, Carocci, Centemero, Coccia, Galgano, Garavini, Gnecchi, Locatelli, Miotto, Pes, Sereni, Valeria Valente, Zampa, Rossomando, Milanato, Marzano, Braga, Mariani, Berlinghieri, Manzi, Schirò, Fabbri, Nissoli, Rubinato, Fontana, Iacono, Vezzali, La Marca, Piazzoni e Cominelli, 1.01. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, 5.011. Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino.

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

  1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Proposta di riformulazione dell'emendamento 5.010. Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino.

Art. 5-bis.
(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici).

  1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
  «5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare Pag. 43idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona allo stesso legata, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.
  5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa».

Pag. 44

ALLEGATO 2

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso:
    sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti:, anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso:
    dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;
   all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.
*1. 5. (Nuova formulazione) Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso:
    sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti:, anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;Pag. 45
   all'articolo 3, comma 1, capoverso:
    dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;
   all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.
*1. 4.  (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso:
    sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti:, anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso:
    dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;
   all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.
*1. 8.  (Nuova formulazione) Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso:
    sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti, anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso:
    dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato o Pag. 46divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;
   all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.
*1. 2. (Nuova formulazione) Brignone, Andrea Maestri, Marzano.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso:
    sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti:, anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso:
    dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
    sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;
   all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti:, anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.
*1. 1.  (Nuova formulazione) Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

  1. All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
   b) al secondo comma dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, la parte dell'unione civile ove cessata,».
1. 02. (Nuova formulazione) Giuliani, Verini, Ermini, Morani, Rossomando, Berretta, Tartaglione, Amoddio, Bazoli, Mattiello, Iori, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Magorno, Greco, Zan, Fabbri.

Pag. 47

ART. 2.

  Al capoverso, la parola: accerta, è sostituita dalla seguente: rileva.

  Conseguentemente all'articolo 3, capoverso, la parola: accertata, è sostituita dalla seguente: rilevata.
2. 1. (Nuova formulazione) Brignone, Andrea Maestri, Marzano.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente:
  Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
4. 1.  (Nuova formulazione) Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, inserire, in fine, il seguente periodo: Dal decreto di archiviazione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto.
5. 2. (Nuova formulazione) Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:
  1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

  Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione inserire le seguenti: o del subentro dei figli di cui al comma 1-bis.1 nella titolarità.
*5. 1.  (Nuova formulazione) Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

  Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:
  1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

  Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione inserire le seguenti: o del subentro dei figli di cui al comma 1-bis.1 nella titolarità.
*5. 3.  (Nuova formulazione) Brignone, Andrea Maestri, Marzano.

  Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:
  1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Pag. 48

  Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione inserire le seguenti: o del subentro dei figli di cui al comma 1-bis.1 nella titolarità.
*5. 4.  (Nuova formulazione) Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

   Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani di crimini domestici).

  1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza, pronta gratuita, delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario, attuato da personale specializzato, appositamente formato.
  2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:
   a) promuovono e sviluppano presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento ai diritti delle vittime e ai servizi organizzati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno a favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità, e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute attive nel settore;
   b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
   c) incentivano sistemi assicurativi adeguati a favore degli orfani di cui alla presente legge;
   d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli di vittime crimini domestici;
   e) acquisiscono e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione.
5. 05. Fabbri, Lenzi, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, Lattuca.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

  1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n.1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
*5. 016.  (Nuova formulazione) Gribaudo, Amato, Carocci, Centemero, Coccia, Galgano, Garavini, Gnecchi, Locatelli, Miotto, Pes, Sereni, Valeria Valente, Zampa, Rossomando, Milanato, Marzano, Braga, Mariani, Berlinghieri, Manzi, Schirò, Fabbri, Fitzgerald Nissoli, Rubinato, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Vezzali, La Marca, Piazzoni, Cominelli.

Pag. 49

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

  1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
*5. 011. (Nuova formulazione) Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino, Marzano.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

  1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
*5. 01.  (Nuova formulazione) Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

  1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
5. 010. (Nuova formulazione) Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino, Marzano.