CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2017
753.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 GENNAIO 2017

ALLEGATO

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 6, secondo periodo, le parole: «in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20» sono soppresse.
1. 25. Labriola.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   « a-bis) al comma 8, quinto periodo sono aggiunte in fine le parole: «, conformandola altresì alle eventuali prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, con corrispondente proroga, limitatamente a tali intendenti, del termine di attuazione previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20»»;
   b) alla lettera b), capoverso comma 8.4, ultimo periodo, aggiungere, in fine il seguente periodo: «L'eventuale omessa o incompleta realizzazione, nei termini di attuazione previsti, delle predette attività e dei predetti ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale da parte dei commissari straordinari non comporta alcuna responsabilità a carico dell'aggiudicatario individuato ai sensi del comma 8.1 neppure per violazione delle prescrizioni previste dal predetto Piano e dall'autorizzazione integrata ambientale.»;
   c) alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
   «8.6. In caso di eventuale omessa o incompleta realizzazione delle attività esecutive del Piano di cui al comma 8.1 che, in base al cronoprogramma reso noto ai soggetti offerenti devono essere realizzate dai commissari straordinari entro la data di efficacia del contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali, tali attività devono essere proseguite o completate dai commissari straordinari, senza alcuna responsabilità a carico dell'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 neppure per violazione delle prescrizioni previste dal Piano e dall'autorizzazione integrata ambientale.».
1. 14. Boccadutri.

  Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 8 il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione, quanto meno parziale e progressiva, delle linee Pag. 58produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, fondate sulla low carbon economy, al fine di minimizzare l'impatto sanitario e ambientale dell'intero processo produttivo, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, e non aggiornino, di conseguenza e previa modifica, l'offerta presentata. Dovranno essere altresì attuate tutte le BAT (Best Available Techniques – migliori tecniche disponibili) di settore e ai relativi Documenti di Riferimento per le BAT «BREFS (Bat Reference Documents)» prevedendo, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 29-octies comma 4 lettere a), b), c), e) del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Riesame dei Provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, fin ora emanati al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo alla Decisione di cui alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti, delle emissioni e delle immissioni, al recupero ed alla efficienza energetica, alla sicurezza industriale, ovvero per dare attuazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla «decarbonizzazione» dei processi produttivi.»
1. 15. Palese, Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, primo periodo dopo, le parole: amministrazione straordinaria aggiungere le seguenti: si avvalgono delle agevolazioni, in caso di necessità ed urgenza previste dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e»
1. 30. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, primo periodo, dopo le parole 8.1 aggiungere le seguenti: reso pubblico attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o attraverso altri siti web istituzionali a disposizione del Governo.
1. 7. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: I Commissari della procedura di amministrazione commissariale sono affiancati da una Commissione di Controllo sui finanziamenti, composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, da un rappresentante della regione Puglia, da un rappresentate per i comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola e tre esperti dell'Università locale con il compito vigilare e di elaborare progetti migliorativi e ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti dal Piano. I membri della Commissione sono scelti all'interno del personale delle amministrazioni di provenienza e non percepiscono ulteriore compenso. Dai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo si fa fronte, nei limiti di una spesa complessiva di 100.00,00 euro per ciascuno degli anni 2017-2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 31. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: entro tale termine, i commissari straordinari con le seguenti: Entro tale termine, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commissari straordinari, avvalendosi della collaborazione dell'Arpa Puglia ai sensi dell'articolo 252, comma 4,.
1. 6. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Pag. 59

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: tale termine, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
1. 5. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, al terzo periodo sostituire le parole: sono autorizzati ad con la seguente: devono.
1. 26. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole sono autorizzati aggiungere le seguenti:, solo nel caso in cui vi sia un evidente miglioramento ambientale o di tutela sanitaria,;
   b) dopo le parole: risanamento ambientale, aggiungere le seguenti: o di attività per la tutela della salute.
1. 19. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: sono autorizzati aggiungere le seguenti:, solo nel caso in cui vi sia un evidente miglioramento ambientale,.
1. 18. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: ad individuare e realizzare aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dagli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di siti di interesse nazionale.
1. 8. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: e risanamento ambientale, con le seguenti: risanamento ambientale o attività per la tutela della salute.
1. 20. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: risanamento ambientale aggiungere le seguenti: anche quelli per lo smantellamento e la bonifica delle parti dell'impianto che non saranno oggetto di cessione aziendale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: ma allo stesso strettamente connessi con le seguenti: ma strettamente connessi secondo le modalità e i criteri dello stesso.
1. 3. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: predetto Piano, aggiungere le seguenti: dopo aver acquisito il parere di ARPA Puglia,.
1. 21. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: predetto Piano, aggiungere le seguenti: sentiti ISPRA e ISS,.
1. 22. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: allo scopo comunque di garantire il totale reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo.
1. 33. Duranti, Marcon, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Placido, Airaudo, Martelli.

Pag. 60

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:
  I Commissari straordinari, altresì, comunicano all'interno della relazione prevista dal comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 gli interventi individuati e lo stato di attuazione degli interventi.
1. 9. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:
  I risultati delle caratterizzazioni, delle analisi, delle messe in sicurezza e delle bonifiche finora effettuate e quelle eventualmente da realizzare dovranno essere pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della società ILVA s.p.a.
1. 10. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:
  Tutti gli atti afferenti le proposte di modifica o integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria sono resi disponibili per la consultazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo non inferiore a 30 giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.
1. 23. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 8.5 con il seguente:
  8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano che preveda defiscalizzazione delle nuove attività imprenditoriali legate alla green economy; sussidi economici alle famiglie disagiate dei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola; aiuti agli imprenditori e lavoratori del settore primario le cui attività sono state penalizzate dall'inquinamento. Il piano, della durata di tre anni, è approvato dal Ministero dello sviluppo economico. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, alla copertura del relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 27. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.5, primo periodo, dopo la parola: assistenziale aggiungere le seguenti: , sanitario.
1. 24. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I criteri di selezione e la graduatoria dei soggetti beneficiari sono resi pubblici sui siti web istituzionali dei comuni coinvolti.
1. 11. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis) all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, terzo periodo dopo le parole: «piano industriale» sono inserite le seguenti: «di decarbonizzazione».
1. 4. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Pag. 61

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il Ministro della salute presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, che indichi in particolare gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione.
1. 12. Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: realizzazione di un progetto aggiungere le seguenti: finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto e.
1. 2. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Mantero, Nesci, De Lorenzis, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine le parole: con particolare riferimento alla formazione dei pediatri.
1. 29. Labriola.

  Dopo il comma 2, aggiungere la seguente:
   2-bis) È istituito, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Puglia e l'Azienda sanitaria di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare le strutture sanitarie pubbliche già esistenti per potenziare i settori carenti, in particolare oncologia, pediatria e pneumologia, le linee guida per gli interventi previsti ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori del settore. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute, partecipano rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e finanze, della regione Puglia e della Azienda sanitaria di Taranto. Entro due mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro della salute e alla regione Puglia. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo e per i maggiori oneri si fa fronte per gli anni 2017-2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
1. 28. Labriola.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di consentire all'Azienda sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-quinquies, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito Pag. 62del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 32. Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Nicchi, Gregori.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione Puglia presenta al Ministero della salute e al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno in corso.
1. 13. Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale per 230 unità complessive, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in euro 8.000.000 per il 2017 e in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede: quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2017 e ad euro 6.585.840 a decorrere dall'anno 2018 a carico del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 364 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 17. Lenzi, Piazzoni.

  Al comma 4 sostituire le parole: sui saldi di finanza pubblica con le seguenti: in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
1. 1. Fanucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni.
1. 16. Cinzia Maria Fontana.

Pag. 63

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Bonifica del deposito ex Cemerad).

  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 19 novembre 2015, è autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione, smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito Cemerad con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici, alla Sogin S.p.A., società in house dello Stato dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Le funzioni ed i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.
1. 01. Vico, Massa, Pelillo, Ginefra, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariani, Mongiello, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Sud).

  1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del programma pluriennale investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicoidale.
  2. Alle medesime finalità di cui al comma 1 concorrono anche le risorse derivanti dai processi di revoca di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi agli investimenti in ammodernamento tecnologico.
  3. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta con proprio decreto un piano specifico di intervento, a valere sul complesso delle risorse di cui al presente articolo, che prevede le modalità ed i tempi di attuazione dello stesso.
1. 02. Amato, Vico, Covello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
   b) al comma 150, le parole: «riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal comma 1, primo capoverso, dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012».
1. 03. Castricone.

Pag. 64

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 4. Daga, Cariello, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sentiti i presidenti delle regioni interessate.

  Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: è nominato aggiungere le seguenti parole: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
* 2. 14. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sentiti i presidenti delle regioni interessate.

  Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: è nominato aggiungere le seguenti parole: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
*2. 17. Melilli.

  Al comma 1 sostituire le parole: sentiti i presidenti delle regioni interessate, con le seguenti parole: d'intesa con le regioni interessate.
**2. 1. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1 sostituire le parole: sentiti i presidenti delle regioni interessate, con le seguenti parole: d'intesa con le regioni interessate.
**2. 27. Palese.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è nominato aggiungere le seguenti parole: previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
2. 18. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e in assenza di conflitto, anche potenziale, di interesse.
2. 33. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1 sostituire le parole: Il Commissario resta in carica per un triennio con le seguenti: Il Commissario resta in carica un anno. La sua conferma ovvero la sua sostituzione è collegata agli obiettivi raggiunti ovvero a quanti agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034 si adeguano alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Gli obiettivi annuali minimi da raggiungere sono contenuti all'interno del decreto di nomina del Commissario unico di cui al presente comma.
2. 10. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo le parole: non ancora dichiarati conformi aggiungere le seguenti parole: o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità.
* 2. 2. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Pag. 65

  Al comma 2, dopo le parole: non ancora dichiarati conformi aggiungere le seguenti parole: o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità.
* 2. 28. Palese.

  Al comma 2, sostituire le parole: ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo con le seguenti: ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo ossia fin quando l'agglomerato urbano corrispondente non ottemperi a quanto stabilito dalla CGUE.
2. 12. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La priorità degli interventi è data agli agglomerati urbani oggetto della procedura di infrazione n. 2004/2034 giacché la Commissione europea su tale contenzioso ha nuovamente deferito l'Italia alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 260 del TFUE.
2. 11. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Commissario trasmette almeno semestralmente, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, e le criticità eventualmente riscontrate.
2. 34. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Commissario unico di cui al comma 1 invia, ogni sei mesi, una relazione scritta alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e alla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica contenente lo stato dell'arte degli interventi previsti dal comma 2 del presente articolo. Tale relazione viene pubblicata anche sul sito del Governo denominato Italia Sicura nella sezione Infrazioni.
* 2. 9. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Commissario unico di cui al comma 1 invia, ogni sei mesi, una relazione scritta alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e alla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica contenente lo stato dell'arte degli interventi previsti dal comma 2 del presente articolo. Tale relazione viene pubblicata anche sul sito del Governo denominato Italia Sicura nella sezione Infrazioni.
* 2. 25. Mannino.

  Al comma 4, dopo le parole: dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 aggiungere le seguenti parole: per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2.
** 2. 3. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo le parole: dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 aggiungere le seguenti parole: per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2.
** 2. 29. Palese.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: il Commissario straordinario, una volta nominato, provvederà a nominare i commissari cessati dal proprio Pag. 66incarico di sub-commissari, i quali potranno operare in sua vece direttamente sul territorio nel quale avevano consentito di avviare le procedure. Una volta nominati provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, trasferendo al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
2. 6. Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 5, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: alle procure regionali della Corte dei conti.
2. 8. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  A comma 5, dopo le parole: Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti parole: alle Camere.
2. 13. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 5, dopo le parole: attuazione degli interventi di competenza aggiungere le seguenti: nonché le difficoltà incontrate nella esecuzione dei medesimi.
2. 19. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Sopprimere il comma 6.
2. 5. Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 8, dopo le parole: dell'articolo 134 aggiungere le seguenti: commi 2 e 8.
2. 30. Palese.

  Al comma 8, dopo le parole: dell'articolo 134 aggiungere le seguenti parole:, comma 8,.
* 2. 15. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 8, dopo le parole: dell'articolo 134 aggiungere le seguenti parole:, comma 8,.
* 2. 35. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 8, ultimo periodo, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale albo è sottoposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Entro 30 giorni dalla sua nomina, il commissario straordinario provvede alla stipula di un protocollo di intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di definire in maniera puntuale i criteri e le modalità per la sottoposizione dell'albo air Autorità Stessa.
2. 7. Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: Tale albo aggiungere le seguenti:, entro 60 giorni dalla predisposizione anche con posta certificata,.
2. 31. Palese.

Pag. 67

  Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: entro quindici giorni dalla sua predisposizione.
2. 36. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché del rispetto dei criteri di cui all'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, garantendo la conformità dello stesso ai principi di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e proporzionalità nell'individuazione dei suddetti criteri.
2. 16. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 9, sopprimere le parole: i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare,.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente comma, per gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge, trova applicazione il limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 20. Bratti, Braga, Tino Iannuzzi, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente comma, per gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge, trova applicazione il limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della Legge 28 dicembre 2015, n.208.
2. 21. Bratti, Braga, Tino Iannuzzi, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati Pag. 68a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300.
  11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  11-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma 11-ter. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
  11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 32. Bargero.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente: 11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni che hanno avviato le opere per l'adeguamento del collettamento e del trattamento delle acque reflue urbane ai fini dell'adeguamento alla direttiva 91/271/CEE.
2. 37. Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della zona franca nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

  1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e loro successive integrazioni, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le macro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.Pag. 69
  4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
2. 01. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Marcon, Duranti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di garantire la continuità degli interventi di pubblico interesse in campo idrogeologico espletati dai Consorzi di bonifica che operano nelle regioni del Mezzogiorno, fino al 31 dicembre 2017 non sono soggette ad esecuzione forzata le somme nella titolarità di detti Consorzi destinate al pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente e dei correlati oneri previdenziali.
2. 02. Sgambato, Manfredi, Carloni, Ribaudo.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i Comuni colpiti da eventi sismici nel 2016).

  1. All'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti relativi al quarto trimestre 2016 fino a quelli relativi al quarto trimestre 2017 quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto dall'articolo 3, comma 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in deroga all'articolo 205, comma 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015».
2. 03. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Applicazione addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai Comuni colpiti da eventi sismici nel 2016).

  1. Ai Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. 04. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di impianti solari termodinamici).

  1. All'articolo 3, comma 2, lett. a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, dopo le parole «di cui all'articolo 4, comma» sono aggiunte le parole: «e per gli impianti solari termodinamici soggetti a procedura d'asta».Pag. 70
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, in fine è aggiunto:
  «Per i contingenti non assegnati entro il 1o dicembre 2016 con le procedure di cui al comma 1, relativi agli impianti solari termodinamici, il GSE pubblica un secondo bando entro il 20 agosto 2017. Il bando è pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in novanta giorni».
2. 05. Carrescia.

Pag. 71

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa».
3. 2. Sammarco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Allo scopo di finanziare le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in seguito ad attività di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, è istituito un fondo denominato interventi urgenti per la rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo e nel suolo e per il ripristino dello stato dei luoghi, con uno stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia predispone, avvalendosi dell'ARPA Puglia e della ASL competente, un Piano straordinario di indagine di approfondimento teso alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.
  2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del Piano, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali in località Burgesi-Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).

  1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Laddove, per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo di un determinato sito risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del presente decreto, il riutilizzo del materiale escavato Pag. 72allo stato naturale, di cui al comma 1, lettera c), dovrà avvenire secondo modalità idonee a prevenire emissioni ed impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzabili per il sito in cui i materiali sono riutilizzati. Tali materiali, qualora non riutilizzati nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, sono sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti».
3. 04. Abrignani, Galati.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di accelerare il processo di bonifica del sito di interesse nazionale concernente l'area industriale denominata Valbasento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, il Governo procede alla nomina di un Commissario straordinario.
3. 07. Burtone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Razionalizzazione delle società pubbliche operanti nel settore ambientale).

  1. Al fine del contenimento della spesa pubblica, nonché della razionalizzazione delle attività a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte delle società pubbliche operanti nel settore ambientale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dal presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla messa in liquidazione della SOGESID S.p.a. e alla nomina di un liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della medesima società.
  2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, negli affidamenti diretti disposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore di SOGESID S.p.a., nelle convenzioni dalla stessa sottoscritte, nonché nella titolarità delle strutture, del personale e dei beni ad essa connessi. Al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo, il liquidatore di cui al comma 1 e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. sottoscrivono un apposito accordo che definisce modalità e termini per il trasferimento delle strutture, del personale e dei beni relativi alle convenzioni di cui al presente comma.
  3. A fronte delle nuove attività trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nei successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana un apposito decreto per definire le modalità di esercizio del controllo analogo anche da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., limitatamente alle attività svolte per il medesimo Ministero.
3. 09. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera Pag. 73 p-sexiesdecies) è aggiunta la seguente: « p-septiesdecies) area industriale di Ottana».
3. 015. Murgia, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la prevenzione e gestione del rischio idrogeologico).

  1. Le compensazioni mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, previste dalle Ordinanze di protezione civile emanate a seguito di eventi alluvionali o a scopo preventivo, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi e a scomputo totale o parziale del costo a carico dell'amministrazione appaltante, sono calcolate sul costo complessivo degli interventi stessi, comprensivo di IVA e spese tecniche.
3. 010. Braga, Mariani, Cenni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affida al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la definizione del progetto di fattibilità e la conseguente realizzazione, in prossimità degli epicentri degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016, di uno o più pozzi di trivellazione finalizzati a individuare la situazione dei piani di faglia prodotti dai predetti terremoti e monitorare l'attività sismica.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 5 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 06. Dallai.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. È fatto divieto alle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge per due anni a decorrere dal 24 agosto 2016.
  2-ter. Le richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016 sono nulle».
3. 014. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate inoltre a coprire la perdita economica derivante dalla mancata riscossione delle utenze e delle entrate comunali».
3. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Pag. 74

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 dell'articolo 22, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l'istituzione di un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori da costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate».
3. 012. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. 018. Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
  2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. 021. Nastri, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi urgenti per i territori colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2017).

  1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose e piovose, che hanno colpito alcune zone del territorio nazionale nel mese di gennaio 2017, ivi compresi i danni causati dalle medesime avversità alle produzioni agricole e zootecniche, come individuate dalle dichiarazioni dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dello stato di calamità ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Pag. 75le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi indicati nel medesimo comma segnalati dalle strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) quanto a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro.
3. 022. Saltamartini, Guidesi, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi urgenti per i territori colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2017).

  1. Per l'attuazione dei primi interventi di emergenza nelle aree colpite dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e in quelle interessate dagli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2017, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili interventi, si provvede allo stanziamento di 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ai fini della riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica, ai territori colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 si applica il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con successivo provvedimento in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie. All'onere derivante dal presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) quanto a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero Pag. 76dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro.
3. 026. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi urgenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017).

  1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017 è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca, che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, e i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del gennaio 2017 di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2017, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Per attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
3. 027. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. 020. Giorgia Meloni, Rampelli.

Pag. 77

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi urgenti per le produzioni agricole e zootecniche colpite dagli eventi sismici e meteorologici del gennaio 2017).

  1. È autorizzata la somma di 40 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi agli eventi sismici e alle eccezionali avversità atmosferiche, con precipitazioni nevose e piovose, che nel mese di gennaio 2017 hanno colpito le produzioni agricole e zootecniche delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra le regioni interessate.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 40 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 029. Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese sostenute per interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del gennaio 2017).

  1. Per l'anno 2017, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del saldo di cui al comma 465 e seguenti della legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, non sono considerate, nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2017, le spese sostenute dagli enti territoriali per gli interventi urgenti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e in quelle interessate dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
   a) quanto a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro;
   c) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi del successivo articolo 7-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. Entro il 31 marzo 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e Pag. 78delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa – si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017.
3. 023. Saltamartini, Guidesi, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
  2. Sono esclusi altresì dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni interessati dai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017.
3. 024. Saltamartini, Guidesi, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione dei termini di pagamento mutui e finanziamenti contratti dai Comuni delle aree colpite dal sisma 2016-2017).

  1. In considerazione dei nuovi eventi sismici e calamitosi che hanno colpito le regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria nel mese di gennaio 2017, il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge e quelli rientranti nella dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2017.
3. 025. Saltamartini, Guidesi, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Snellimenti burocratici).

  1. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, tutti i termini amministrativi e procedurali, ivi compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti ad un terzo, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, ivi compresi i bandi di gara, gli atti di esclusione dei concorrenti e le procedure di occupazione e di espropriazione.
3. 028. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Pag. 79Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 031. Palese.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture, anche di carattere sanitario, presenti nelle aree classificate, a partire dal 2006, ad alto e a medio rischio sismico.
  2. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
3. 016. Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di garantire lo sviluppo infrastrutturale e la messa in sicurezza dei territori, il cinquanta per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1 comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle regioni del Mezzogiorno.
3. 017. Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le regioni meridionali e settentrionali del Paese».
3. 019. Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi alla produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili).

  1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e fotovoltaiche» sono sostituite dalle seguenti: «fotovoltaiche ed eoliche».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere Pag. 80dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 030. Pisano, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni in materia di energie rinnovabili).

  1. Al fine di rendere operativi i meccanismi agevolativi vigenti e assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi sostenibili che hanno cessato o cesseranno, entro il 30 giugno 2017, di beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, nonché per avviare politiche per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149 la cifra «2020» è sostituita dalla seguente «2021» e le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
   b) al comma 150 le parole «riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal comma 1, primo capoverso dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» e le parole «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   c) al medesimo comma 150 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ferma restando la copertura finanziaria esistente non riferibile al gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica, la produzione annua di energia incentivata non potrà essere in ogni caso superiore all'80 per cento di quella risultante dalla media dell'ultimo triennio intero di esercizio degli impianti»;
   d) al comma 151 le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. 05. Losacco.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi-porti, interporti e piattaforme del Sud, riducendo il digital divide, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione Pag. 81per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*3. 01. Zanetti.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi – porti, interporti e piattaforme – del Sud, riducendo il digital divide, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*3. 08. Capodicasa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per garantire l'approvvigionamento idrico per le isole minori mediante il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili).

  1. Le competenze di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Gli oneri comunque connessi all'attività tecnica, ivi comprese le spese di viaggio, soggiorno e le eventuali indennità, alle condizioni e nella misura previste dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, restano a carico della società richiedente, che provvederà al relativo versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di acqua e/o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, ai fini del rilascio della stessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvarrà direttamente del supporto degli Uffici di Sanità Marittima locali.
  4. Con uno o più decreti successivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse Pag. 82liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre amministrazioni interessate.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 011. Culotta.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).

  1. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, su richiesta degli enti beneficiari, per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalle citate disposizioni, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista. Le predette richieste devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 1 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione dei predetti decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  3. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e integrazioni, su richiesta degli enti beneficiari, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere utilizzati per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalla citata disposizione, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 3 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto. Lo schema di decreto è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
*3. 032. Palese.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).

  1. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 Pag. 83dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, su richiesta degli enti beneficiari, per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalle citate disposizioni, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista. Le predette richieste devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 1 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione dei predetti decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  3. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e integrazioni, su richiesta degli enti beneficiari, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere utilizzati per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalla citata disposizione, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 3 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto. Lo schema di decreto è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
*3. 033. Ginato.

Pag. 84

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, viene previsto un contributo straordinario nel limite di 30 milioni di euro per il 2017, 18 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 in favore dei porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2017, a 18 milioni di euro per il 2018 e a 5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
4. 1. Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nei quali almeno sino a: attività terminalistiche con: di Napoli, Salerno, Palermo, Catania, Messina, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Taranto e Cagliari.

  Conseguentemente,
  al comma 7, sostituire le parole da: pari a 18.144.000 fino alla fine del comma medesimo comma con le seguenti: pari a 82.194.000 euro per l'anno 2017, 79.302.000 euro per il 2018 e 73.254.000 euro per il 2019;
  al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 64.050.000 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 7.500.000: l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.000.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 9.360.000;
  al comma 9, lettera b) aggiungere in fine, le seguenti parole: e quanto a 65.190.000 euro per gli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 11.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 7.500.000.
4. 3. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

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  Al comma 1, sostituire le parole da: nei quali almeno l'80 per cento fino a o cessazioni con le seguenti: di rilevanza nazionale in stato di crisi aziendale o cessazione.

  Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: 18.400.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019 con le seguenti: 38.144.000 di euro per il 2017, 28.112.000 di euro per il 2018 e 16.064.000 di euro per il 2019;

  9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per il 2017, a 14 milioni di euro per il 2018 e a 8 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
4. 4. Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: almeno l'80 per cento fino a: in modalità transhipment e.

  Conseguentemente,
  al comma 7, sostituire le parole da: pari a 18.144.000 fino alla fine del comma medesimo comma con le seguenti: pari a 82.194.000 euro per l'anno 2017, 79.302.000 euro per il 2018 e 73.254.000 euro per il 2019;
  al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 64.050.000 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 7.500.000: l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.000.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 9.360.000;
  al comma 9, lettera b) aggiungere in fine, le seguenti parole: e quanto a 65.190.000 euro per gli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 11.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 7.500.000.
4. 2. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 1 dopo le parole: o cessazioni delle attività terminalistiche aggiungere le seguenti: nonché nei porti di Napoli e Salerno.
4. 21. Sammarco.

Pag. 86

  Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti: di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,.
4. 5. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: Agenzie inserire le seguenti: di cui al comma 1.

  Conseguentemente,
  al comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'Agenzia inserire le seguenti: di cui al comma 1;
  al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Sistema portuale inserire le seguenti:, di cui al comma 1 e, al secondo periodo, dopo le parole: 1994, n. 84, inserire le seguenti: la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e;
  al comma 6, dopo le parole: Agenzia di somministrazione aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
4. 6. Tullo, Carloni, Bruno Bossio, Pagani, Mognato, Giacobbe.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori,.
4. 7. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti.

  Al comma 3, secondo periodo, secondo le parole: o di riqualificazione del personale con le seguenti: , di riqualificazione o di ricollocazione professionale.
4. 8. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 1994, n. 84, inserire le seguenti: la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e;
4. 9. Tullo, Carloni, Bruno Bossio, Pagani, Mognato, Giacobbe.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: determinato ed.
4. 10. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Placido, Martelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente: L'Autorità di Sistema portuale competente, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, mantiene in ogni caso il controllo pubblico dell'Agenzia di somministrazione, anche in caso di partecipazioni da parte di soggetti privati.
4. 11. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Placido, Martelli.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:
  «15-ter. In alternativa a quanto disposto dal comma 15-bis, qualora un'impresa o un'agenzia che svolga esclusivamente la fornitura di lavoro temporaneo presenti squilibri di bilancio accompagnati dalla presenza di giornate di mancato avviamento riconducibili a carenze di specifiche professionalità e ad andamenti della domanda caratterizzati da frequenti ed elevate variabilità giornaliere, al fine di sostenere l'occupazione, l'operatività e l'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può erogare contributi alla formazione Pag. 87degli organici operativi nei limiti dei costi complessivamente sostenuti dal soggetto autorizzato nel corso del pregresso esercizio. L'ente gestore del porto può inoltre destinare una quota delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate a compensazione dei costi di personale e generali che permangono in capo al soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo per le giornate di mancato avviamento accertate ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 15. Tutti i contributi indicati non possono eccedere l'occorrente all'equilibrio di bilancio del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo, non possono eccedere il 10 per cento delle entrate derivanti dalle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate e sono limitati ai bilanci 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente,
  al comma 7, sostituire le parole da: pari a 18.144.000 fino alla fine del comma medesimo comma con le seguenti: pari a 82.194.000 euro per l'anno 2017, 79.302.000 euro per il 2018 e 73.254.000 euro per il 2019;
  al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 64.050.000 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 7.500.000: l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.000.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 9.360.000;
  al comma 9, lettera b) aggiungere in fine, le seguenti parole: e quanto a 65.190.000 euro per gli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 11.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 7.500.000.
4. 22. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente comma:
  8-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15-bis le parole: «nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo» sono soppresse;
   b) dopo il comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti:
  15-ter. In caso di squilibrio di bilancio del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo, l'Ente gestore del porto può erogare contributi alla formazione degli organici operativi nei limiti dei Pag. 88costi complessivamente sostenuti dal predetto soggetto nel corso del pregresso esercizio. L'ente gestore del porto può inoltre destinare una quota del 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate a compensazione dei costi di personale e generali che permangono in capo al soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo per le giornate di mancato avviamento accertate ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 15.
  15-quater. I contributi di cui al comma precedente non possono eccedere l'occorrente all'equilibrio di bilancio del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo».
4. 12. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione e di garantire le migliori condizioni ed i requisiti di accesso al mercato delle linee di autotrasporto di competenza statale, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunti, in fine, i periodi: «In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata.
  10-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza pelle autorizzazioni.
*4. 13. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione e di garantire le migliori condizioni ed i requisiti di accesso al mercato delle linee di autotrasporto di competenza statale, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunti, in fine, i periodi: «In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata.
  10-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza pelle autorizzazioni.
*4. 14. Bargero.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione e di garantire le migliori condizioni Pag. 89ed i requisiti di accesso al mercato delle linee di autotrasporto di competenza statale, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunti, in fine, i periodi: «In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata.
  10-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza pelle autorizzazioni.
*4. 15. Palese, Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di incentivare l'occupazione nei porti del personale attualmente inoccupato, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
4. 17. Boccadutri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire l'operatività dei porti italiani, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è autorizzata ad assumere, nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, 150 unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di assistente doganale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'occupazione e l'operatività dei porti italiani.
4. 18. Lodolini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nonché dell'articolo 16» sono aggiunte le seguenti: «derivante dalla trasformazione delle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b)»;
   b) le parole: «ente di gestione del porto» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di Sistema portuale»;
   c) le parole: «e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».
4. 19. Tullo, Carloni, Bruno Bossio, Pagani, Mognato, Giacobbe.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di garantire un efficiente ed efficace controllo del fenomeno riguardante l'assenteismo e contenere gli oneri per l'indennità di malattia, tutelando una quota importante di spesa pubblica erogata a sostegno delle politiche di coesione sociale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando l'entità dei risparmi da Pag. 90conseguire ivi prevista, le spese sostenute dall'INPS per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti dal lavoro per malattia, effettuate dai medici iscritti nelle liste speciali, che non potranno essere inferiori all'80 per cento delle risorse impiegate dall'INPS stesso prima della entrata in vigore della suddetta legge.
  10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni sono trasferite all'INPS, vincolate per le finalità di cui al comma 10-bis e in aggiunta alle risorse stabilite annualmente dallo stesso Istituto, le risorse finanziarie residuali di quelle assegnate alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.
  10-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 20. Murer, Mognato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno).

  1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.
  2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.
  3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.
  4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
  5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.
  6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:
   a) operazioni di importazione;
   b) operazioni di deposito;
   c) operazioni di confezionamento;
   d) operazioni di trasformazione;
   e) operazioni di assemblaggio;
   f) operazioni di riesportazione.

  7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.
  8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio. Pag. 91
  9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:
   a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
   d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
   e) la lottizzazione dei terreni;
   f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;
   h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;
   i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

  11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

  12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.
  13. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio; 4) Pag. 92le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.
  14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: a) imprese insediate; b) occupazione creata; c) volume di affari; d) entità consuntivata dei benefìci.
  16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.
  17. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
4. 01. Duranti, Melilla, Marcon, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguente modificazioni:
   a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: «1. È concessa nel limite di 124, 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 250 milioni di euro per l'anno 2017, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in favore:»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiungete le seguenti: «e di 250 milioni di euro per l'anno 2017»;
   c) al comma 4, dopo le parole: «è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno» e dopo le parole: «All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 270 milioni di euro per l'anno 2017,»;
   d) al comma 5, dopo le parole: «nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e 520 milioni di euro per l'anno 2017,».

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede attraverso le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
4. 02. Ricciatti, Placido, Airaudo, Martelli, Duranti, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di fusioni di comuni per la ricostruzione dpi territori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016).

  1. In riferimento agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, di cui all'articolo 15 del Pag. 93decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.
  2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità, attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati ed indicatori territoriali, economici, sui servizi, imprese nonché sui bilanci e personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.
  3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dispongono strumenti normativi volti a semplificare ed accelerare le fasi che ricorrono nelle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4-ter.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale per i comuni oggetto di fusione).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 4-bis, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione.
  3. In particolare il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;Pag. 94
   g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

  4. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  5. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
  6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

Art. 4-quater.
(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nei comuni colpiti dagli eventi sismici ed oggetto di fusioni).

  1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, ricompresi nei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 1 della presente legge, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.
  2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
  3. Le richieste sono presentate per via telematica al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.
  4. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni Pag. 95anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa.
  5. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.
  6. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 03. Ricciatti, Scotto, Fratoianni, Zaratti, Nicchi, Costantino, Duranti, Piras, Melilla, Quaranta, Sannicandro, Ferrara, Gregori, Kronbichler, Franco Bordo, Folino, Fava, Martelli, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Carlo Galli, Pannarale, Placido.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivi all'assunzione per le Aree di crisi industriale complessa).

  1. Gli incentivi all'occupazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 novembre 2016 – «Incentivo occupazione Sud» PON «Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO)» – sono estesi per l'anno 2017 ai lavoratori assunti nei territori dichiarati «Aree di crisi industriale complessa» ai sensi della normativa vigente.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 04. Pilozzi, Melilli, Carella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. All'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «sono dispensati» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 marzo 2017».
4. 07. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti, Morani, Agostini, Lodolini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 48, comma 1-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Pag. 96dicembre 2016, n. 229, è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1-bis. 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis le ritenute relative al mese di gennaio non sono oggetto di rimborso ed il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017.».
4. 08. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti, Morani, Agostini, Lodolini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

  1. Al comma 13, terzo periodo, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di trentasei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018».
4. 05. Manzi, Carrescia, Lodolini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nette legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro».
4. 06. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti, Morani, Agostini, Lodolini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione del personale precario dell'Istituto superiore di sanità).

  1. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale per 230 unità complessive, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto Pag. 972013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  2. Agli oneri di cui al comma precedente, valutati in euro 8.000.000 per il 2017 e in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede: quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2017 e ad euro 6.585.840 annui a decorrere dall'anno 2018 a carico del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 364 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previste del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 09. Piazzoni, Lenzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Al fine di sostenere il reinserimento occupazionale dei lavoratori ex beneficiari della mobilità in deroga e attualmente privi di qualsiasi forma di protezione sociale, al netto degli interventi previsti dalle singole regioni, l'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le regioni del Sud, prevede per l'anno 2017 la possibilità di promuovere specifici progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana nonché per quanto riguarda servizi alla persona e di welfare nei quali impiegare i suddetti soggetti nell'ambito dei comuni che ne facciano richiesta e presso i quali è più alta la presenza di questi lavoratori.
4. 010. Burtone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura).

1. Al fine di sostenere la crescita economica del settore agricolo ed agroalimentare, la tutela dell'occupazione, nonché per garantire livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, capoverso articolo 603-bis, primo comma, numero 2, la parola: «anche» è soppressa;
   b) al comma 1, capoverso articolo 603-bis, terzo comma, all'alinea, le parole: «una o più» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due»;
   c) al comma 1, capoverso articolo 603-bis, terzo comma, numero 3, dopo le parole: «la sussistenza di» sono inserite le seguenti: «gravi e reiterate».

  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole agro alimentari e forestale, del Ministro della salute, del Ministro dell'interno, del Ministero della giustizia, dell'agricoltura previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento o di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali Pag. 98di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti gli ambiti di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 199, con particolare riferimento alle disposizioni contenuti all'articolo 1, capoverso articolo 603-bis come modificate dal presente articolo.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 012. Altieri, Distaso.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Zone franche).

  1. Ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 014. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Zone franche in aree portuali).

  1. Ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza può individuare, in corrispondenza di aree in cui insistono autorità di sistema portuale, zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 015. Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Pag. 99

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate).

  1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014.
  2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo di coesione territoriale, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziate per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta, di cui ai commi 98-108 della legge 28 dicembre 2015, n. 108 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.
  5. Il credito di imposta di cui ai commi 98-108 della legge 28 dicembre 2015, n. 108, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Entro il 28 febbraio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanza è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Entro il 31 marzo con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
4. 016. Pisano, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. In via sperimentale, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono destinate risorse, nel limite di spesa di euro 3.000.000 annui, per il contrasto del fenomeno di dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo svolgimento di progetti di Pag. 100sviluppo della didattica integrativa da svolgere mediante l'apertura pomeridiana dei plessi scolastici con la collaborazione di associazioni senza scopo di lucro che perseguono come finalità statutarie: l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero del disagio sociale.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i criteri e le modalità attuati ve delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 017. Pisano, Cariello, Caso, Brugnerotto.

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ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Incremento del fondo per le non autosufficienze).

  1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. All'onere di cui al comma 1, per un importo pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per un importo pari a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 3. Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:
   a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.
5. 7. Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
5. 13. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
5. 12. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 con le seguenti: annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

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  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2017.
  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, per la quota parte di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione e «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 1. Di Vita, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2017.
5. 11. Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Ferrara, Pannarale, Fratoianni.

  Al comma 1 dopo le parole: per l'anno 2017 aggiungere le seguenti: con criterio prioritario di riparto misurato sugli indici di povertà e di deprivazione.
5. 4. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse possono essere utilizzate anche per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad integrazione del finanziamento previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 2. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei Comuni individuati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2-quater. Entro il 30 aprile 2017 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di Pag. 103rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 15 marzo 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.
  2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 31 maggio 2017 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 2-ter ed è disposto l'utilizzo delle stesse per garantire il funzionamento e i servizi delle nuove strutture di cui al comma 2-bis, fino a 100 milioni di euro, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 2-ter, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incremento del fondo per le non autosufficienze ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
5. 10. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 2-bis, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale Pag. 104dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incremento del fondo per le non autosufficienza ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
5. 9. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incremento del fondo per le non autosufficienze ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
5. 8. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, a decorrere dall'anno 2017, dovranno prevedere, tra le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, interventi specifici a sostegno delle incombenze a carico dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza, in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione, avviamento al lavoro, sostegno alla vita indipendente.
5. 5. Carfagna, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Pag. 105

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
5. 6. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019).

  1. Al fine di consentire la piena realizzazione delle iniziative previste dal programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019, le risorse ad esso destinate sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni indicati.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5. 01. Lodolini, Manzi, Luciano Agostini, Carrescia, Morani, Marchetti, Petrini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019).

  1. Al fine di consentire la piena realizzazione delle iniziative previste dal programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019, le risorse ad esso destinate sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni indicati.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5. 02. Rostellato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019).

  1. Al fine di consentire la piena realizzazione delle iniziative previste dal programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019, le risorse ad esso destinate sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni indicati.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5. 03. Piazzoni, Lavagno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Operazioni di credito agrario nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche).

  1. Per le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale Pag. 106intensità del mese di gennaio 2017, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, non comporta il pagamento degli interessi per l'anno 2017.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 04. Oliverio, Antezza, Sani, Mongiello, Venittelli, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Zanin, Amoddio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento del Fondo di solidarietà nazionale).

  1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2017, destinati agli interventi per la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede: quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 05. Oliverio, Antezza, Sani, Mongiello, Venittelli, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Zanin, Amoddio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riparto Fondo sanitario).

  1. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
5. 06. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

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ART. 6.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: euro 577.522,36 aggiungere la seguente: annui.
6. 1. Fanucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di avviare una sperimentazione del medesimo tenore di cui al comma 1 in favore dei figli del personale straniero in servizio presso la Base della NATO a Napoli, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. 2. Sammarco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel limite di spesa di euro 10 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2017-2019, alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, aventi un numero complessivo di iscritti ai corsi di laurea non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle regioni Obiettivo Convergenza, è riconosciuto un contributo proporzionale al numero degli iscritti, nella misura di euro 3.500,00 a studente, finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto al numero di studenti iscritti, la residua parte è proporzionalmente ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti. All'onere previsto dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Scuola europea di Brindisi e finanziamento quadriennale delle Università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno.
6. 3. Sammarco.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina della tassazione di utili e dividendi).

  1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.Pag. 108
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 01. Barbanti, Fragomeli, Ribaudo, Carella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto alla criminalità).

  1. Per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno d'Italia, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, all'articolo 12, comma 2, lettera e), numero 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Carabinieri n. 10.», sono sostituite dalle seguenti: «Carabinieri n. 35.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali, sicurezza e istruzione.
6. 02. Losacco.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Definizione del termine per l'espletamento di misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della Protezione civile).

  1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della Protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della Protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 2017.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 700.000 per l'anno 2017 e di euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.
6. 03. Braga, Mariani, Cenni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Matera «Capitale europea della cultura»).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 346 è sostituito dal seguente:
  «346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» Pag. 109riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi, quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quelle relative al vincolo di cui all'articolo 1, comma 236, della presente legge e quelle limitative all'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45 ore pro capite mensili, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 04. Antezza, Covello, Vico.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per lo sviluppo dei distretti turistici o delle aree a vocazione turistica nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. 05. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Pag. 110

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete ferroviaria nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. 06. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria stradale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. 07. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Pag. 111

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. 08. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento degli attrattori culturali del Paese).

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, è assegnato alle 21 città selezionate per il titolo di «Capitale Italiana della Cultura 2018» – Alghero, Aliano, Altamura, Aquileia, Caserta, Comacchio, Cosenza, Ercolano, Iglesias, Montebelluna, La Spezia, Ostuni, Palermo, Piazza Armerina, Recanati, Settimo Torinese, Spoleto, Trento, Unione dei Comuni Elimo Ericini, Vittorio Veneto, Viterbo – Orvieto – Chiusi – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016, un contributo di 30 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuati gli interventi da finanziare, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori turistici e culturali delle città di cui al comma 1 e i relativi importi.
6. 09. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Pag. 112

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento dello sviluppo dell'economia del territorio Mezzogiorno, e della riqualificazione delle città).

  1. Al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree del Mezzogiorno, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e di contrastare il rischio sismico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un apposito fondo da ripartire tra i Comuni che presentino progetti per promuovere e finanziare la riqualificazione e la rigenerazione urbana dei centri storici a più alto rischio sismico, con una dotazione di 200 milioni di euro annui.
  2. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo comma, è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono individuate le modalità e le condizioni di acquisizione, da parte dei Comuni, degli immobili di proprietà privata nei confronti di coloro che abbiano interesse alla vendita, e la loro gestione anche attraverso la destinazione di detti immobili a edilizia pubblica residenziale, nonché gli specifici interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede:
   a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 010. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A valere sulla dotazione finanziaria di cui al periodo precedente, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle Pag. 113regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture.».
6. 011. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento e la manutenzione delle opere di accesso agli impianti portuali nelle regioni obiettivo convergenza.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. 012. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tempo pieno nel Mezzogiorno).

  1. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è altresì finalizzato ad avviare un piano straordinario di potenziamento e ampliamento del tempo pieno nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nelle regioni del Sud Italia, provvedendo a dotare tutti gli istituti scolastici interessati del numero dei docenti e delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, sportive, di informatica.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute al comma 1, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 013. Occhiuto, Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Finanziamento degli attrattori culturali del Paese).

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del Pag. 114patrimonio culturale immateriale italiano, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, è assegnato alle città sedi di riconoscimento e comunque in misura non superiore a 5 milioni di euro per ciascun bene, ai sensi della Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, per la tutela della cultura tradizionale e del folclore del nostro Pianeta: Palermo, Orgosolo, Orane, Oliena, Oniferi, Orosei, Bitti, Buddusò, Lula, Bolotana, Dorgali, Silanus, Bortigali, Seneghe, Torpé, Fonni, Irgoli, Mamoiada, Ollolai, Siniscola, Urzulei, Agropoli, Cremona, Sassari, Viterbo, Nola, Palmi, Pantelleria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016, un contributo di 10 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuati gli interventi da finanziare, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori turistici e culturali delle città di cui al comma 1 e i relativi importi.
6. 014. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Defiscalizzazione zone franche ASI localizzate nelle aree a e c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 341-quater, sono inseriti i seguenti:
  «341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle «zone a» o nelle «zone c» della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, n. 117/10 – Italia, approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 215 del 18 agosto 2010, sono considerate zone franche, di seguito denominate «zone franche ASI». Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.
  341-sexies. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nelle «zone franche ASI», possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 341-quinquies:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
   c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) e dal tributo per i Pag. 115servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

  341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.
  341-octies. Possono fruire delle agevolazioni, di cui al comma 341-sexies, le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente legge, e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1o ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.
  341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-sexies e 341-octies.
  341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-quinquies, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede:
   a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 015. Palese.

Pag. 116

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017).

  1. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, inerenti alla realizzazione degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.
7. 5. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. 7. Palese.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: Gli interventi fino a: conseguentemente, le parole: in caso di necessità e urgenza e le parole: di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63.
*7. 8. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: Gli interventi fino a: conseguentemente, le parole: in caso di necessità e urgenza e le parole: di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63.
*7. 9. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, Librandi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: Gli interventi fino a: conseguentemente, le parole: in caso di necessità e urgenza e le parole: di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63.
*7. 4. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1 sopprimere le parole: in quanto imprevedibili.

Pag. 117

  Conseguentemente, dopo il comma, 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  1-ter. Al fine di assicurare idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità, è fatto obbligo per tutti gli enti aggiudicatori di cui al comma 1 di provvedere all'aggiudicazione degli interventi previsti dal presente articolo attraverso efficaci ed adeguati meccanismi per il controllo delle imprese ai sensi e per gli effetti della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. 3. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in quanto imprevedibili.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non è, in ogni caso, ammessa per gli appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000.
7. 14. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 381 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente: «381-bis. Il vertice dovrà svolgersi in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 4 agosto 2018, 30 ottobre 2018 e 18 gennaio 2017.»
7. 10. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In occasione della presidenza italiana del G7 per l'anno 2017 e della presidenza italiana dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per l'anno 2018, al fine di rafforzare l'amministrazione centrale e gli uffici dedicati alla promozione economica e culturale dell'Italia all'estero e la cooperazione internazionale, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, nonché per i laureati che abbiano conseguito la laurea da non oltre 12 mesi. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili per i tirocini curriculari e di 600 euro mensili per i tirocini extracurriculari; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi Pag. 118universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari ed extracurriculari svolti con le modalità di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
7. 12. Quartapelle Procopio, Boccadutri, Carrozza, Realacci, Albini, Ascani, Baruffi, Beni, Capone, Carloni, Casati, Cimbro, Crivellari, Fedi, Carlo Galli, Galperti, Gnecchi, Nicoletti, Porta, Scuvera, Tidei, Zampa, Binetti, Locatelli, Malpezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di euro 500.000 per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata «MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione con particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 13. Quartapelle Procopio, Manciulli, Boccadutri, Carrozza, Fedi, Porta, Tidei, Zampa, Locatelli.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riserva per il Mezzogiorno).

  1. Le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, Pag. 119adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale, che invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno.
7. 01. Scotto, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Emergenza neve).

  1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose che hanno colpito le regioni centro-meridionali del Paese nel mese di gennaio 2017.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.
7. 02. Melilla, Marcon, Ricciatti, Duranti, Pannarale, Fratoianni, Scotto, Piras.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Programma «Matera verso il Mediterraneo»).

  1. È istituito, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connesso al ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019 al comune di Matera. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo, nel contempo, lo sviluppo anche del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  3. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e Matera «capitale europea della cultura 2019»
7. 03. Latronico, Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi funzionali a Matera «Capitale europea della cultura 2019»).

  1. Al fine di dotare la Capitale europea della cultura per l'anno 2019 di un Pag. 120adeguato e prestigioso luogo per lo spettacolo, il Comune di Matera, visto il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzato ad acquistare, nell'ambito delle proprie disponibilità e senza alcun onere per lo Stato, un idoneo immobile sito in Matera anche da recuperare e riqualificare e rendere funzionale quale luogo di comunicazione culturale, vista la riconosciuta indispensabilità ed indilazionabilità dell'acquisto legata all'imminente evento internazionale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e Matera «capitale europea della cultura 2019».
7. 04. Latronico, Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi funzionali a Matera «Capitale europea della cultura 2019»).

  1. Al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di Matera, oltre a quanto disposto dall'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000, quelle relative al vincolo di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quelle limitative dell'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45 ore pro capite mensili, nel limite di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e Matera «capitale europea della cultura 2019»
7. 05. Latronico, Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

  1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei datori di lavoro».
7. 06. Rostellato, Iacono.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Per il biennio 2017-2018, per le finalità volte al superamento del precariato, le Regioni e gli enti territoriali che hanno avviato le procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di Pag. 121personale non dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono concludere le procedure in essere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
7. 07. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Al comma 365, lettera b), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono aggiunte le seguenti: «nonché le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano».
7. 08. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Le Amministrazioni titolari di programmi comunitari che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei, contabilizzano le risorse finanziarie tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro da registrare come contributi dall'Unione europea, escluse le risorse in relazione alle quali risultano beneficiari finali. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale.
7. 09. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Dopo il comma 806 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente:
  «806-bis. Il termine entro cui devono essere assunte le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è prorogato al 31 dicembre 2017.».
7. 010. Palese.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
7. 011. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il rispetto dell'equilibrio di bilancio previsto nel saldo tra entrate e uscite in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea.
7. 012. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Costituzione di una Zona economica speciale nell'area della città di Matera).

  1. In considerazione della proclamazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019, è costituita nell'area della città una Zona economica speciale (ZES), Pag. 122al fine di creare le condizioni per favorire l'insediamento nelle ZES di attività d'impresa, rilanciare le imprese esistenti e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione, nei limiti delle disposizioni comunitarie relative alle aree ammesse al sostegno all'obiettivo convergenza.
  2. La Regione Basilicata, in accordo con il Comune di Matera definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di zone a burocrazia zero. L'operatività della ZES decorre dal 1o gennaio 2018. Le agevolazioni sono applicate da quella data sino al 31 dicembre 2024.
  3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 4 e 5 le imprese che svolgono attività di natura agricola, industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere, con particolare riferimento ai soggetti che operano nel settore artistico e culturale. Sono escluse le imprese che operano nel settori finanziario, bancario e assicurativo.
  4. Le imprese di nuova costituzione che avviano una nuova attività economica nelle ZES, per i primi due anni, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese o utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, relativamente ai contratti a tempo indeterminato.

  5. Per le imprese di nuova costituzione di cui al comma 4, decorrere dal terzo anno dalla data di costituzione, e per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 4, lettere a) e b), riconosciute nella misura del 50 per cento, e d), riconosciuta nella misura del 30 percento. La Regione Basilicata può introdurre ulteriori agevolazioni o prolungare l'arco temporale applicativo a valere sulle risorse comunitarie di sua competenza, destinate al sostegno dell'obiettivo convergenza.
  6. Il godimento dei benefici di cui ai commi 4 e 5 è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data di costituzione, pena la revoca dei benefici concessi; le imprese già esistenti per almeno 5 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018;
   b) almeno il 70 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Basilicata;
   c) il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 50 per cento del fatturato di ciascun esercizio e nel limite complessivo dello stanziamento previsto dal comma 8.

  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, Pag. 123paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 15 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e per Matera capitale europea della cultura 2019.
7. 014. Latronico.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Temi e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Temi e 250 mila euro per la provincia di Rieti.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 016. Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. I sostituti d'imposta ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
*7. 017. Sereni, Gallinella, Baldelli, Ricciatti, Galgano, Giulietti, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani, Polidori, Polverini, Verini.

Pag. 124

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. I sostituti d'imposta ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
*7. 026. Gallinella, Terzoni, Ciprini, Cariello, Caso.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Inteneriti a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare tassativamente entro il 31 maggio 2017 sulla base delle richieste pervenute da parte delle regioni sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.».
7. 018. Sereni, Baldelli, Gallinella, Ricciatti, Galgano, Melilli, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Giulietti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Morani, Polidori, Polverini, Verini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016).

  1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017» e le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese Pag. 125fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
7. 019. Sereni, Ricciatti, Gallinella, Baldelli, Galgano, Giulietti, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani, Polidori, Polverini, Verini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, inscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».;
   b) al comma 5 le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

7. 020. Sereni, Galgano, Gallinella, Baldelli, Ricciatti, Melilli, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Giulietti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Morani, Polidori, Polverini, Verini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

  1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti che, alla data del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al Pag. 126comma 7, operano dalla predetta data e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. La dichiarazione di cui al periodo precedente deve essere presentata entro il 31 marzo 2017.».
  2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza dei predetto termine, gli effetti sospensivi prodottisi a norma delle disposizioni del comma 9-ter nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti di sospensione prodottisi sino al 31 marzo 2017.
7. 021. Verini, Ferranti, Gallinella, Ricciatti, Galgano, Sereni, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

  1. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, alla regione Abruzzo è assegnato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per un primo e preliminare stanziamento per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive causati dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza ex deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
7. 022. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i soggetti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza ex deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, che hanno subito danni, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, usufruiscono, secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della sospensione o del differimento, per un periodo fino ad un anno, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
7. 023. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Pag. 127

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni a favore delle zone dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

  1. Nelle more di provvedimenti specifici da emanarsi in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, per i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza ex deliberazione del Consiglio dei ministri dei 20 gennaio 2017, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni già previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:
   a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
7. 024. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. 025. Rampelli.

Pag. 128

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma i, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.».
7. 027. Gallinella, Terzoni, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7, è aggiungo il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici ed atmosferici del mese di gennaio 2017 sono assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2017 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Fanno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
7. 028. Colletti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  1. Al fine di disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di includervi le conseguenze del sisma del 18 gennaio 2017, ivi prevedendo la pubblicazione di un nuovo allegato con l'indicazione dei comuni colpiti dal sisma del 18 agosto 2017 non ricompresi negli allegati 1 e 2 della citata legge.
7. 029. Colletti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  1. Al fine di disciplinare gli intendenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica Pag. 129nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di includervi le conseguenze del sisma del 18 gennaio 2017, ivi prevedendo la pubblicazione di un nuovo allegato con l'indicazione dei comuni colpiti dal sisma del 18 agosto 2017 non ricompresi negli allegati 1 e 2 della citata legge.
  2. Al fine di ridurre la burocratizzazione degli interventi conseguenti al sisma ed agli eventi atmosferici del 15-19 gennaio 2017 nelle Regioni di cui al comma 1, le modifiche di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dovranno ricomprendere anche le conseguenze dei predetti eventi atmosferici sia per i comuni facenti parte già degli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sia per i comuni non ancora ricompresi in detti allegati».
7. 030. Colletti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dal 5 gennaio 2017, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2.».
7. 031. Terzoni, Gallinella, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Sono assegnati 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 032. Colletti, Castelli, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  1-bis. 1. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche ai lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2.
7. 033. Terzoni, Gallinella, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Pag. 130

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
INTERVENTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN AGRICOLTURA

Art. 7-bis.
(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità).

  1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso del mese di gennaio 2017, le imprese agricole danneggiate dalle suddette avversità che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
7. 034. Antezza, Oliverio, Sani, Mongiello, Venittelli, Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Zan, Amoddio.

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
INTERVENTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN AGRICOLTURA

Art. 7-bis.
(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità).

  1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso del mese di gennaio 2017 le imprese agricole danneggiate dalle suddette avversità che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi di cui al comma 1, di 60 milioni di euro per l'anno 2017.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede: quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 035. Antezza, Oliverio, Sani, Mongiello, Venittelli, Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Zan, Amoddio.

Pag. 131

TIT.

  Sostituirlo con il seguente: Interventi urgenti per la procedura di cessione dei complessi aziendali il Gruppo ILVA, la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione conseguenti a procedure di infrazione, per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, per l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto, per il fondo per le non autosufficienze, per la Scuola europea di Brindisi, per la Presidenza italiana del G7.
Tit. 2. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Sostituire le parole: a situazioni critiche in alcune aree del con la seguente: al.
Tit. 1. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Sostituire le parole da: in alcune aree del Mezzogiorno con le seguenti: derivanti da procedure di infrazione, alla scuola europea di Brindisi ed alla organizzazione del G7.
Tit. 3. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.