CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2017
751.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
   rilevato che:
    lo schema di decreto è diretto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge di delegazione europea 2015), volta, a sua volta, ad attuare la decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI, in materia di corruzione nel settore privato;
    la fattispecie penale della corruzione tra privati è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, così come modificato dalla legge n. 190 del 2012 (cd. legge Severino), proprio al fine di adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la decisione quadro 2003/568/GAI);
    la Commissione europea ha più volte segnalato l'esigenza di intervenire ulteriormente in via legislativa al fine di conformare pienamente l'ordinamento italiano ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione;
    lo schema di decreto legislativo, pertanto, mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni contenute nella decisione-quadro, come recepite nei principi di delega, ridefinendo le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato, introducendo la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, estendendo la pena accessoria a tutti i responsabili della corruzione tra privati e modificando la disciplina anche sanzionatoria in materia di responsabilità delle persone giuridiche;
    il legislatore delegato ha scelto di intervenire sulla disciplina esistente, piuttosto che introdurre nuove norme, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 19 della legge delega che, nell'indicare i principi e criteri direttivi cui attenersi nell'adozione del presente provvedimento normativo, dispone di realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti (comma 1) e, con particolare riferimento alla nuova formulazione del reato di corruzione tra privati, espressamente prescrive di tenere conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti (comma 1 lett. a)
    il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, modificato dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, prevede quali autori del reato di corruzione passiva tra privati i soggetti che svolgono funzioni apicali o comunque direttive nell'ambito di società o di enti privati, oltre coloro che svolgono funzioni dirigenziali già oggi previsti dal primo comma. I soggetti che nell'ambito della società o dell'ente svolgono funzioni diverse sono puniti dal secondo comma dello stesso articolo 2635, che punisce colui che sia Pag. 8sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma;
    l'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-ter (pene accessorie), che prevede l'applicazione, a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e per l'istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.), dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale, senza indicare un limite di pena minimo per l'applicazione della predetta pena accessoria, che l'articolo 32-bis fissa nella condanna alla reclusione minima di 6 mesi. La mancata previsione di un limite minimo di pena irrogata si giustifica con il fatto che la delega prevede la predetta pena accessoria dell'interdizione per i due reati di corruzione passiva e di istigazione alla corruzione, senza stabilire specifici limiti. Conseguentemente sarebbe irragionevole anche alla luce della decisione quadro, articolo 4, paragrafo 3, introdurre i limiti di cui all'articolo 32 bis del codice penale solo per il reato di corruzione attiva, oggettivamente più grave dell'istigazione alla corruzione. Proprio la previsione nella legge delega dell'interdizione per il reato meno grave dell'istigazione, senza limiti minimi di pena irrogata, non consente di prevedere tali limiti per il più grave reato di corruzione consumata attiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

EMENDAMENTI PRESENTATI

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva;
   b) all'articolo 3, capoverso, dopo le parole: del coniuge inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva.
1. 1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno psicologico).

  1. I figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, del coniuge, del convivente o da persona legata da relazione affettiva vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale e i componenti la famiglia affidataria hanno diritto al sostegno psicologico gratuito da parte dello Stato per il tempo che si rende necessario.
1. 01. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

  Al comma 1, capoverso Art. 463-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di figli indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, di fratelli o sorelle.
4. 1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, inserire, in fine, il seguente periodo: Dal decreto di archiviazione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto.
5. 2. Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:
  1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni Pag. 10fino all'età di ventisei anni questi ultimi subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum del genitore indagato per l'omicidio volontario dell'altro genitore che perde il diritto di ripetizione.

  Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione inserire le seguenti: o del subentro dei figli di cui al comma 1-bis. 1 nella titolarità
5. 1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 6.
(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 93 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). – 1. In caso di condanna, anche non definitiva, per atti riconducibili al reato di cui agli articoli 581 e 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto nonché per il delitto di incesto di cui all'articolo 564 del codice penale, per i delitti contro l'assistenza familiare di cui agli articoli 571 e 572 del codice penale, per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale di cui al capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la personalità individuale di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la libertà personale di cui alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti contro la libertà morale di cui alla sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione:
   a) nel caso in cui l'autore dei reati di cui al presente comma, assegnatario di alloggio pubblico, sia convivente con la vittima al momento dei fatti contestati, il soggetto decade dall'assegnazione ed il Comune o l'ente gestore, sentiti i servizi sociali territoriali competenti, valuta l'opportunità della riassegnazione immediata o subentro nel contratto a favore della vittima, o di altro assegnatario del contratto, o di altro familiare convivente al momento dei fatti e meritevole di tutela;
   b) nel caso in cui l'autore dei reati di cui al presente comma, assegnatario di alloggio pubblico non sia convivente con la vittima al momento dei fatti, il soggetto decade dall'assegnazione ed il Comune o l'ente gestore, sentiti i servizi sociali territoriali competenti, valuta l'opportunità di prevedere la riassegnazione o il subentro nel contratto di altre persone assegnatarie del contratto o conviventi al momento dei fatti e meritevoli di tutela.

  In ogni caso è fatto divieto ai nuovi assegnatari dell'alloggio pubblico di dare ospitalità all'autore dei reati di cui al presente comma, condannato anche in via non definitiva.

  2. La disposizione del comma 1 si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte di quest'ultima, a favore di un altro convivente, nei casi di allontanamento dalla Pag. 11casa familiare ai sensi dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi degli articoli 342-bis e seguenti del codice civile.
  3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alle disposizioni dei commi 1 e 2».
5. 01. Fabbri, Roberta Agostini, Amato, Carra, Chaouki, Cova, De Maria, Di Salvo, Fedi, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Iori, Lenzi, Patrizia Maestri, Malisani, Marchetti, Mongiello, Montroni, Murer, Patriarca, Piazzoni, Romanini, Rubinato, Zampa, Baruffi, Paola Boldrini, Giacobbe, Pagani.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Cambio del cognome paterno per gli orfani di femminicidio).

  1. Il giudice penale, in caso di condanna definitiva del padre per femminicidio, su richiesta dei figli di età superiore ai 14 anni, può disporre il cambio del cognome paterno in favore di quello materno per indegnità del genitore e la trascrizione della decisione negli atti dello stato civile a norma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2012, 54, dichiara inoltre l'esenzione fiscale degli atti che ne conseguono a norma dell'articolo 93 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche.
  2. Il giudice tutelare, nei casi di femminicidio con morte o irreperibilità dell'autore del reato, nell'interesse dei figli della vittima, minorenni o maggiorenni interdetti giudizialmente o sottoposti a tutela o ad amministrazione di sostegno, può presentare domanda per il cambio del cognome a norma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2012, 54. Non si applicano al presente comma le disposizioni di cui agli articoli 90, 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche. Il prefetto verificata l'istanza provvede senza indugio sulla domanda. Al cambio di cognome di cui al presente comma si applicano inoltre le esenzioni fiscali previste dall'articolo 93 e le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche.
5. 02. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Anticipazione della dichiarazione di assenza e di morte presunta).

  1. Il giudice tutelare, nel caso di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale valutate le circostanze, nell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni interdetti giudizialmente, sottoposti a tutela o ad amministrazione di sostegno, può per loro conto presentare domanda, secondo quanto disposto dalla legge, per la dichiarazione di assenza di cui al Capo I del codice civile e/o di morte presunta di cui al Capo II del codice civile dell'altro genitore.
5. 03. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

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ALLEGATO 3

5-09715 Colletti: Sul registro delle esecuzioni immobiliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mediante l'interrogazione in oggetto viene posta una questione relativa al diritto di accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti di esecuzione forzata, pendenti presso il Tribunale di Teramo.
  In particolare, si contesta la legittimità del diniego, opposto all'avvocato difensore di un creditore o anche ad un singolo cittadino, di fornire informazioni circa la pendenza, a carico di un determinato soggetto debitore, di una procedura esecutiva immobiliare, con conseguente pretesa difficoltà, per il richiedente, di valutare la convenienza di proporre o meno interventi nell'ambito della stessa procedura.
  Si chiede, pertanto, di sapere:
   «se il Presidente del Tribunale di Teramo abbia mai comunicato al Ministero della giustizia la volontà di «secretare» il registro relativo alle esecuzioni immobiliari e, in caso affermativo, se il Ministro abbia risposto a questa comunicazione autorizzando tale pratica di secretazione»;
   se il registro delle esecuzioni immobiliari sia un registro consultabile dal «pubblico», anche mediante idonea identificazione, ovvero possa essere secretato ed in base a quale norma di legge ciò sia possibile;
   se il Ministro, quindi, sia conoscenza dell'esistenza e del contenuto di una circolare, emessa a riguardo dal Presidente del Tribunale e, in caso negativo, se non ritenga opportuno disporre una ispezione ministeriale presso il citato tribunale.

  In merito al diritto di accesso agli atti di un procedimento civile, nella relazione trasmessa dalla competente articolazione ministeriale viene evidenziato anzitutto come, in generale, in virtù del principio contenuto nell'articolo 76 disp. att. c.p.c., la facoltà di consultazione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti compete solo a queste ultime e ai loro difensori e, di conseguenza, non può essere estesa a terzi.
  Nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare o di beni mobili registrati è, peraltro, la stessa natura dell'atto di pignoramento, contenuto all'interno del fascicolo di esecuzione, che impone siffatta soluzione. L'atto di pignoramento, infatti, si configura, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c., come una fattispecie complessa a formazione progressiva, che si perfeziona attraverso le fasi successive di notifica dell'atto e della sua trascrizione. Ne consegue che la trascrizione del pignoramento ha carattere costitutivo e non meramente dichiarativo, cosicché il pignoramento si perfeziona solo al momento della trascrizione e non in quello, anteriore, della notificazione (cfr. articolo 2693 c.c., in relazione agli artt. 2913 ss. c.c.).
  La Direzione Generale della giustizia civile di questo dicastero rispondeva, con nota in data 3 marzo 2015, al quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Teramo che, pertanto, disponeva direttive conformi all'interno dell'ufficio: ciò, anzitutto a tutela del creditore, che avrebbe in quel momento potuto ricevere informazioni incomplete.
  Ciò posto, si rappresenta che in merito a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante Pag. 13la competente Direzione Generale non ha ravvisato elementi di rilievo sotto il profilo disciplinare.
  Alla luce dei più recenti progressi informatici, peraltro, è possibile già risolvere il problema posto dal l'interrogante.
  Infatti, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio legislativo del Dicastero, ricordo che l'articolo 2 della 1. n. 399 del 1991 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di stabilire le modalità di tenuta, ivi compreso il relativo regime di accesso, dei registri di cancelleria previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari.
  In attuazione della richiamata disposizione primaria è stato adottato, con decreto ministeriale 27 marzo 2000, il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, che, all'articolo 5, prevede: «Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati. 1. L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti o certificati è disciplinato secondo i seguenti livelli: a) pubblico; b) limitato agli aventi diritto; c) consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge; d) riservato agli uffici e alle autorità specificamente individuati dalla legge/ 2. Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione».
  Nei sistemi SICID e SIECIC sono stati implementati i meccanismi di consultazione telematica dei procedimenti da parte degli avvocati delle parti o funzionari o avvocati di Pubbliche Amministrazioni non ancora costituiti e quindi non registrati nei fascicoli da consultare.
  La richiesta di consultazione dei fascicoli da parte dei soggetti abilitati esterni sopra citati viene inoltrata alla Cancelleria utilizzando i canali telematici del Processo Civile Telematico (P.C.T.), tramite uno specifico atto telematico depositabile telematicamente denominato «AttoRichiestaVisibilita». Ricevuta la busta telematica, la richiesta di visibilità temporanea del fascicolo può essere rifiutata o accolta.
  La Cancelleria, quindi, trasmette l'esito tramite invio all'indirizzo di PEC del soggetto mittente di un biglietto di cancelleria. L'autorizzazione all'accesso al fascicolo informatico è limitata nella durata (si protrae per 3 giorni) e per tale periodo di tempo si hanno le medesime facoltà che spettano agli avvocati costituiti e, quindi, autorizzati alla consultazione.
  L'istanza di visibilità ha lo scopo specifico di permettere la visibilità del fascicolo telematico alla parte ancora non costituita.
  Ricordo ancora la tutela del diverso e generalizzato interesse pubblico alla partecipazione alla successiva fase della vendita dei beni pignorati.
  Nella prospettiva del miglioramento dell'efficienza della giustizia civile, uno dei principali ambiti di intervento del Ministero è stato diretto a recuperare competitività al sistema nella fase del recupero dei crediti, individuando misure dirette a favorire sia la liquidazione dei patrimoni incagliati nell'ambito delle procedure esecutive e di insolvenza, sia la circolazione dei crediti incagliati (cosiddetto non perfoming loans).
  Le idee che guidano l'azione intrapresa sono tutte iscritte, quanto ai profili interessati dalla relazione con il mercato delle procedure esecutive e concorsuali, nel progetto Com.Mon., elaborato dalla commissione istituita dal Ministro della giustizia il 14 agosto del 2015, i cui esiti sono stati per intero recepiti nei lavori della commissione Rordorf, che ha elaborato un testo organico di riforma dell'insolvenza.
  Con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è stato così istituito il «Portale delle Vendite Pubbliche», un marketplace unico nazionale per la pubblicazione e la messa in vendita dei beni, mobili e immobili, pignorati in tutte le procedure.
  Si tratta di un luogo virtuale, in cui i beni sono resi più visibili e le vendite più accessibili, agevolandone le procedure.Pag. 14
  Il «Portale delle Vendite Pubbliche» è uno strumento altamente innovativo non tanto e non solo sotto il profilo tecnologico, quanto, piuttosto, per il mutamento di prospettiva che esso comporterà, superando il localismo delle singole procedure concorsuali per proporsi come strumento di trasparenza e di apertura al mercato.
  L'obiettivo finale che si intende perseguire attraverso la messa in opera del portale è quello di garantire lo svolgimento online dell'intera procedura di vendita, garantendo, così, anche la partecipazione alle aste di acquirenti stranieri.
  Con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione», convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (cosiddetto decreto banche), è stato, inoltre, istituito il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi (cosiddetto «Registro delle procedure»): un supporto essenziale al nascente mercato dei crediti deteriorati, che consente a tutti i soggetti interessati l'accesso ad un adeguato set informativo che consentirà la stima del valore dei crediti e l'identificazione dei titolari da cui poterli, eventualmente, acquistare.
  Il marketplace e il «Registro delle procedure» costituiscono due dei pilastri del sistema « Com. Mon.» (Competition Money) che – come concepito dalla Commissione ministeriale istituita il 4 agosto 2014 – si prefigge di disincagliare la parte qualificata dell'enorme massa creditoria, calcolata in circa 200 miliardi di euro, che frena la ripresa economica di molte imprese.
  Con la messa in opera del sistema Com.Mon. si mira a fornire un ulteriore strumento di valorizzazione dei crediti deteriorati, che potrà fungere da volano al relativo mercato. A regime, il sistema consentirà, infatti, al titolare di un credito che abbia ragionevole e certificata aspettativa di essere soddisfatto nell'ambito di una procedura di insolvenza, di acquistare beni sul marketplace non solo con denaro corrente, ma anche con appositi titoli di regolazione, detti, appunto, Com.Mon.
  Il registro delle procedure è in fase di avanzato sviluppo.
  Il «Portale delle vendite pubbliche» è già una realtà tangibile.
  Grazie al lavoro della Direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati, le strutture informatiche fondamentali del portale sono ormai state realizzate ed è quindi possibile procedere alla sua graduale attivazione.
  Si tratta di una iniziativa, strategicamente importante, destinata a ripercuotersi sulla quotidiana attività di molti dei costanti interlocutori del sistema giudiziario: dai magistrati, ai professionisti (avvocati, commercialisti, notai) che ormai da tempo offrono la loro collaborazione all'efficienza del sistema giudiziario, al personale amministrativo, ai produttori di software per la giustizia, ai soggetti autorizzati alla pubblicazione degli avvisi di vendita.
  Proprio per l'elevato numero di soggetti coinvolti e per la sensibilità del tema, si è ritenuto opportuno far precedere la formale attivazione da un periodo (pur breve) di condivisione delle scelte progettuali operate e di test.
  In tal modo, abbiamo reputato di farci interpreti delle esigenze e delle istanze che pervengono dagli utenti.
  Intendo, infine, rassicurare l'onorevole Interrogante che il Ministero porrà in atto ogni opportuna iniziativa per garantire l'uniforme e corretta informazione presso tutti gli Uffici giudiziari con riguardo al tema proposto.