CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2017
749.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera m) n. 3), sostituire le parole: parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese con le seguenti: criteri oggettivi ed omogenei basati sui seguenti indicatori:
   a) Il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
   b) Il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni,;
   c) Il numero delle procedure definite nel corso degli ultimi cinque anni;
   d) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
   e) il rapporto tra gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
   f) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
   g) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui alla lettera f).
2. 5. Berretta.

  Al comma 1, lettera m) n. 3), sostituire le parole: parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese con le seguenti: criteri oggettivi ed omogenei basati sui seguenti indicatori:
   a) Il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
   b) Il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
   c) Il numero delle procedure definite nel corso degli ultimi cinque anni;
   d) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
   e) il rapporto tra gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
   f) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
   g) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui alla lettera f).
2. 12. Businarolo.

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ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento di concordato preventivo nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza con le seguenti: i casi di legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza e non di mera crisi ed aggiungere infine le parole:, ferma la disciplina in materia di proposte concorrenti vigente alla data entrata in vigore della presente legge.
6. 6. Businarolo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento di concordato preventivo nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza con le seguenti: i casi di legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza e non di mera crisi ed aggiungere infine le parole:, ferma la disciplina in materia di proposte concorrenti vigente alla data entrata in vigore della presente legge.
6. 7. Mazziotti Di Celso.

ART. 7.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: anche fondiari; aggiungere le seguenti: prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continua ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;
7. 5. Sarro.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere la ristrutturazione anche dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.
9. 4. Berretta.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità di cui all'articolo 1, disposizioni che, con la finalità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, per il cui inadempimento va prevista la sanzione della nullità nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, stabiliscano che l'atto o il contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
11. 01. Cimbro, Giuseppe Guerini.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con espressioni equivalenti, quali «insolvenza» o «liquidazione giudiziale» con le seguenti: con l'espressione «liquidazione giudiziale».
2.6. Berretta.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: futura insolvenza, inserire le seguenti: anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica.
2. 14. (Nuova formulazione) Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Subemendamento all'emendamento 2.100 dei relatori

  Dopo le parole: soddisfacimento dei creditori aggiungere le seguenti: e la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano.
0. 2. 100. 1. (Nuova formulazione) Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: diverso imprenditore, inserire le seguenti: purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori,.
2.100. I Relatori.

  Al comma 7, dopo la lettera h) inserire la seguente:
   h-bis) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; prevedere che quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo copia degli atti da notificare sono inseriti nell'area del sito informatico di Infocamere riservata al debitore; individuare le modalità con cui il debitore può accedere alla predetta area riservata nonché il termine che deve decorrere dall'inserimento degli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senz'altro formalità; prevedere che al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche l'imprenditore è tenuto a mantenere attivo l'indirizzo PEC comunicato all'Indice nazionale per l'anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese.
2. 7. Berretta.

  Al comma 1, lettera m) n. 3), sostituire le parole: parametri quantitativi, quali Pag. 23piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese con le seguenti: criteri oggettivi ed omogenei basati sui seguenti indicatori:
   a) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
   b) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni,;
   c) il numero delle procedure definite nel corso degli ultimi cinque anni;
   d) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
   e) il rapporto tra gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
   f) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
   g) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui alla lettera f).
* 2. 5. (Nuova formulazione) Berretta.

  Al comma 1, lettera m) n. 3), sostituire le parole: parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese con le seguenti: criteri oggettivi ed omogenei basati sui seguenti indicatori:
   a) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
   b) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni,;
   c) il numero delle procedure definite nel corso degli ultimi cinque anni;
   d) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
   e) il rapporto tra gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
   f) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
   g) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui alla lettera f).
* 2. 12. (Nuova formulazione) Businarolo.

  Al comma 1, lettera n) dopo la parola: soggetti, inserire le seguenti: costituiti anche in forma associata o societaria.
2. 3. Giuseppe Guerini.

ART. 4.

  Al comma, 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, come nelle ipotesi di società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, nonché di grandi imprese così definite dalla normativa dell'Unione europea;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) attribuire la competenza ad assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi ad un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti; prevedere che l'organismo Pag. 24di composizione della crisi scelto dal debitore, su istanza di quest'ultimo, affidi a un esperto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera c) del presente comma dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che l'organismo di composizione della crisi, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, deve verificare se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori e, in caso negativo, dame segnalazione al pubblico ministero presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha sede;
4. 1. Berretta.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di revisione, inserire le seguenti:, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni,.
4. 3. (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini.

  Al comma, 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole: indizi della crisi, inserire le seguenti: da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera g) del presente comma, e sostituire le parole: direttamente il competente organismo di composizione della crisi, con le seguenti: tempestivamente il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede;
   b) sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire «l'inadempimento di importo rilevante» sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, qualora, entro i successivi tre mesi, il debitore non avrà attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, o non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato, o non avrà chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale; tipizzare altresì le segnalazioni che al presidente della sezione specializzata in materia di impresa devono essere inviate dalla cancelleria del giudice civile o penale; prevedere le precauzioni, anche sul piano organizzativo e tecnologico, Pag. 25che consentano di secretare le segnalazioni di cui alla presente lettera.
4. 2. Berretta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d) sostituire le parole: l'organismo di composizione della crisi con le seguenti: il presidente della sezione specializzata in materia di impresa, sopprimere le parole: o su istanza del debitore, dopo le parole: riservata e confidenziale inserire le seguenti: e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario,;
   a) sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) prevedere che il presidente della sezione specializzata in materia di impresa o un giudice da lui delegato, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera d) del presente comma, affidi a un esperto iscritto all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), l'incarico individuare le misure idonee a superare la crisi, anche mediante un accordo tra il debitore e i creditori, fissando un congruo termine entro il quale le medesime misure devono essere pienamente attuate al fine di evitare l'aggravamento della situazione debitoria; prevedere che il termine possa essere prorogato solo a fronte di significativi progressi nell'attuazione delle misure e, in ogni caso, per un tempo complessivamente non superiore a sei mesi; prevedere che, scaduto il termine assegnato, il giudice sulla base di una aggiornata relazione dell'esperto nominato, verifichi la piena attuazione delle misure idonee a superare la crisi e, in caso negativo, disponga la pubblicazione nel registro delle imprese della predetta relazione; precisare altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;.
4. 10. Berretta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f) dopo le parole: consentire al debitore sono aggiunte le seguenti: che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera a) o che sia stato convocato a norma della lettera d), le parole: al giudice sono sostituite dalle seguenti: alla sezione specializzata in materia di impresa e dopo le parole: in frode ai creditori sono aggiunte le seguenti: o quando il soggetto esperto nella gestione delle crisi di impresa nominato a norma delle precedenti lettere riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi;
   b) sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, a favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera a) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 219, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuarsi a cura del legislatore delegato considerando, in particolare, il rapporto Pag. 26tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità.
4. 16. (Nuova formulazione) Berretta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) regolare i rapporti tra il procedimento di composizione assistita della crisi iniziato a norma della lettera a) del presente comma e il procedimento dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, prevedendo, in particolare, che ricevuta la comunicazione dell'organismo di composizione della crisi di cui alla predetta lettera a), il creditore qualificato sospende la segnalazione al presidente della citata sezione specializzata; prevedere che l'organismo di composizione della crisi dà comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e con decorrenza dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera a), entro il quale il creditore pubblico qualificato, qualora prima della scadenza del termine stesso il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, o non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato, o non avrà chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale, effettua la segnalazione a norma della lettera c);
   b) sopprimere la lettera i).
4. 23. Berretta.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori e, in ogni caso, è assicurato il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari.
* 6.4. Berretta.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori e, in ogni caso, è assicurato il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari.
* 6. 2. (Nuova formulazione) Businarolo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento di concordato preventivo nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza con le seguenti: i casi di legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza e non di mera crisi ed aggiungere infine le parole:, ferma la disciplina in materia di proposte concorrenti vigente alla data entrata in vigore della presente legge.
* 6. 6. (Nuova formulazione) Businarolo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento di concordato preventivo nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza con le seguenti: i casi di legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza e non di mera crisi ed aggiungere infine le parole:, ferma la disciplina in materia di Pag. 27proposte concorrenti vigente alla data entrata in vigore della presente legge.
* 6. 7. (nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Subemendamento all'emendamento 6.100 dei relatori

  Sostituire la parola: sono con la seguente: siano.
0. 6. 100. 1. Colletti, Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 sono prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;.
6. 100. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) l'individuazione dei casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne.
6. 9. Berretta.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: realizzabilità economica dello stesso, con le seguenti: fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale.
* 6. 10. (Nuova formulazione) Berretta.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: realizzabilità economica dello stesso, con le seguenti: fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale.
* 6. 14. (Nuova formulazione) Businarolo.

  Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:
   f-bis) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;
   f-ter) prevedere che se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese;
   f-quater) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g);
6. 15. Berretta.

Pag. 28

  Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis) l'integrazione della disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:
    1) che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori diritto di voto;
    2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
    3) che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato.
6. 11. Berretta.

  Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
   o) il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;.
6. 18. Berretta.

  Al comma 1, lettera p), le parole: privo di transazione fiscale sono sostituite dalle seguenti: anche in presenza di transazione fiscale.
* 6. 20. Sarro.

  Al comma 1, lettera p), le parole: privo di transazione fiscale sono sostituite dalle seguenti: anche in presenza di transazione fiscale.
* 6. 22. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera p), le parole: privo di transazione fiscale sono sostituite dalle seguenti: anche in presenza di transazione fiscale.
* 6. 19. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, lettera p), le parole: privo di transazione fiscale sono sostituite dalle seguenti: anche in presenza di transazione fiscale.
* 6. 21. Marotta.

ART. 7.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole anche fondiari; aggiungere le seguenti: prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continua ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;.
7. 5. (Nuova formulazione) Sarro.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Prevedere misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura, Pag. 29e che l'insolvente abbia diritto di accesso, con possibilità di presa visione e di estrazione di copia, agli atti della procedura non coperti da segreto.
7. 10. (Nuova formulazione) Fabbri, Montroni, Pagani.

  Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dal fallimento e le procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dal fallimento; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti, che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari il tribunale dispone sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare, nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura del fallimento in pendenza di procedimenti giudiziari;.
7. 100. I Relatori.

ART. 9.

Subemendamento all'emendamento 9.100 dei relatori

  Sopprimere la lettera b).
0. 9. 100. 1. Verini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, comprendendo le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale nonché sono sostituite dalle seguenti: comprendendo nella procedura;
   b) alla lettera b) le parole:, e consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da malafede o frode del debitore sono soppresse;
   c) alla lettera c) le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: quattro anni;
9. 100. I Relatori.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «e consentendo» aggiungere le seguenti: «, in relazione al solo debitore-consumatore,» e, dopo le parole: «derivino da» aggiungere le seguenti: «colpa grave».
9. 1. (Nuova formulazione) Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere la ristrutturazione anche dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.
9. 4. (Nuova formulazione) Berretta.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) includere nella relazione dell'Organismo, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, l'indicazione del rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio in relazione al reddito disponibile al debitore, dedotto quanto necessario ad un «dignitoso tenore di vita», al momento dell'erogazione;.
9. 6. Berretta.

Pag. 30

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:
  Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale, speciale, con particolare riguardo ai privilegi ritentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.
10. 1. Giuseppe Guerini.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità di cui all'articolo 1, disposizioni che, con la finalità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, per il cui inadempimento va prevista la sanzione della nullità nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, stabiliscano che l'atto o il contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
11. 01. (Nuova formulazione) Cimbro, Giuseppe Guerini.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.