CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 gennaio 2017
747.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI

Subemendamento all'emendamento 2.100 dei Relatori

  Sostituire le parole: purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori con le seguenti: purché assicurino un soddisfacimento migliore dei creditori e la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano.
0. 2. 100. 1. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire le parole: purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori con le seguenti: purché funzionali al soddisfacimento dei creditori significativamente migliorativo.
0. 2. 100. 2. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Subemendamento all'emendamento 6.100 dei Relatori

  Sostituire la parola: sono con la seguente: siano.
0. 6. 100. 1. Colletti, Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Sarti.

  Dopo le parole: sono prededucibili aggiungere le seguenti: limitatamente al credito di rivalsa IVA.
0. 6. 100. 2. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire le parole: sono prededucibili con le seguenti: sono prededucibili nella misura del 50 per cento.
0. 6. 100. 3. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Subemendamento all'emendamento 9.100 dei Relatori

  Sopprimere la lettera a).
0. 9. 100. 2. Bonafede, Businarolo, Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere la lettera b).
0. 9. 100. 1. Verini.

  Sostituire le parole: specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, comprendendo le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale nonché con le seguenti: specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo.
0. 9. 100. 3. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

Subemendamento all'emendamento 2.100 dei relatori

  Dopo le parole: soddisfacimento dei creditori aggiungere le seguenti: e la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano.
0. 2. 100. 1. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f) dopo le parole: «consentire al debitore» sono aggiunte le seguenti: «che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera a) o che sia stato convocato a norma della lettera d)», le parole: «al giudice» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione specializzata in materia di impresa» e dopo le parole: «in frode ai creditori» sono aggiunte le seguenti: «o quando il soggetto esperto nella gestione delle crisi di impresa nominato a norma delle precedenti lettere riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi;
   b) sostituire la lettera g) con la seguente: «g) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, a favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera a) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 219, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuarsi a cura del legislatore delegato considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità.
4.16 Berretta.

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ART. 9.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Prevedere misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura, e che l'insolvente abbia diritto di accesso, con possibilità di presa visione e di estrazione di copia, agli atti della procedura non coperti da segreto.
7. 10. Fabbri, Montroni, Pagani.

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ALLEGATO 3

5-10234 Businarolo e Cozzolino: Sulla vicenda del magistrato Cecilia Carreri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla vicenda relativa alla cessazione dall'ordine giudiziario della dottoressa Cecilia Carreri, la competente Direzione Generale dei Magistrati ha ricostruito l’iter procedimentale relativo alle dimissioni rassegnate dal predetto magistrato ed al successivo contenzioso.
  Dalla documentazione trasmessa, risulta che la dottoressa Carreri è stata condannata, in sede disciplinare, con sentenza n. 97 del 2007 della sezione disciplinare del C.S.M. alla pena della perdita di anzianità di anni uno con la sanzione accessoria del trasferimento di ufficio ad altra sede in relazione alle sue assenze dal servizio per malattia durante le quali il magistrato svolgeva attività sportive in barca a vela (tra cui la regata transoceanica) che hanno dato luogo alla contestazione degli illeciti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera q) ed r), del decreto legislativo n. 109 del 2006. Tale decisione è stata confermata dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 17929/2008 del 13 maggio 2008, che ha rigettato il ricorso proposto dalla dottoressa Carreri.
  La dottoressa Carreri risulta avere presentato le dimissioni con lettere del 30 maggio e dell'8 giugno 2008, accettate dal C.S.M., con recepimento della relativa delibera da parte del Ministro della giustizia con decreto ministeriale 10 settembre 2008.
  Altro procedimento disciplinare inerente diverse contestazioni si è concluso con la sentenza del C.S.M. n. 25/2009 di non luogo a procedere per cessazione di appartenenza all'ordine giudiziario del predetto magistrato a seguito e per effetto delle sue dimissioni.
  In ordine alle dimissioni, si evidenzia che la vicenda si è sviluppata secondo l’iter procedimentale di seguito descritto ed innescato dalle successive richieste di revoca impugnate anche in sede contenziosa.
  Quanto alla ricostruzione dei fatti, risulta anzitutto che:
   in data 23 luglio 2008 il C.S.M. ha accettato le dimissioni, con delibera comunicata al predetto magistrato in data 8 agosto 2008;
   il 28 luglio 2008 il predetto magistrato ha dichiarato di volere revocare le proprie dimissioni;
   in data 10 settembre 2008 il Ministero della giustizia ha emesso il decreto di accettazione delle dimissioni in conformità della delibera del C.S.M. 23 luglio 2008;
   in data 22 settembre 2008 il Ministero ha trasmesso al magistrato, a mezzo fax, una missiva con la quale le dava comunicazione dell'avvenuta emissione del decreto di accettazione delle dimissioni e di contestuale cessazione dall'Ordine Giudiziario, informandola della pendenza della decisione sulla revoca nel frattempo intervenuta;
   in data 21 ottobre 2008 la dottoressa Carreri ha inviato al Ministro della giustizia una missiva nella quale ha manifestato l'intenzione di non voler più far parte dell'apparato giudiziario, accettando quindi le conseguenze del decreto ministeriale Pag. 1210 settembre 2008, e chiedendo, quindi, di revocare l'istanza di revoca delle dimissioni formalizzata il 28 luglio 2008;
   con delibera del 10 dicembre 2008 il C.S.M., preso alto del cambiamento di opinione della ricorrente, ha confermato la delibera del 23 luglio 2008 di accettazione delle dimissioni presentate dalla stessa;
   in data 22 dicembre 2008 il magistrato ha chiesto il rigetto delle proprie dimissioni;
   il Ministero, ha comunicato alla dottoressa Carreri, con nota del 14 gennaio 2009, la conferma del provvedimento, mentre, con quella successiva del 30 gennaio 2009, ha trasmesso alla dottoressa Carreri il decreto ministeriale 10 settembre 2008 di accettazione delle dimissioni, fissando l'efficacia dello stesso a far data dal 22 settembre 2008.

  Risulta che, quindi, sono iniziati i procedimenti giurisdizionali.
  Con atto in data 4 marzo 2009 il predetto magistrato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del «diniego da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di aspettative e congedi che avrebbero impedito le dimissioni...» e per la concessione del congedo di due anni ex articolo 4 legge n. 53 del 2000.
  In data 20 febbraio 2009 la stessa ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto ministeriale 10 settembre 2008 con cui il Ministro della giustizia, in recepimento della delibera del C.S.M. del 23 luglio 2008, ha accettato le dimissioni della medesima.
  Con atto in data 4 marzo 2009 il predetto magistrato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del «diniego da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di aspettative e congedi che avrebbero impedito le dimissioni...» e per la concessione del congedo di due anni ex articolo 4 legge n. 53 del 2000.
  Il C.S.M., nella seduta del 16 aprile 2009, ha deliberato di invitare il Ministro a chiedere il rigetto dei ricorsi de quibus, eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per intervenuto decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.
  Con memorie integrative in data 20 e 23 marzo 2009, notificate alla Presidenza della Repubblica in data 24 e 25 marzo 2009 e pervenute al Ministero della giustizia in data 27 aprile 2009, la dottoressa Carreri ha proposto motivi aggiunti ai ricorsi già pendenti eccependo il «grave ed illegittimo ritardo» delle delibere del C.S.M. 11 febbraio 2009 e 4 marzo 2009 con le quali si procedeva, rispettivamente, ad archiviare la procedura per la dispensa dal servizio della ricorrente in ragione delle intervenute dimissioni nonché a collocare la stessa in aspettativa per infermità dal 5 agosto al 21 settembre 2008.
  Il C.S.M., nella seduta del 10 giugno 2009, ha deliberato di invitare il Ministro a chiedere il rigetto anche dei motivi aggiunti.
  A seguito del parere n. 1829/2009 e 2757/2009 espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Terza – nell'adunanza del 27 aprile 2010 i ricorsi di cui in premessa, previa riunione, sono stati dichiarati inammissibili con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2010.
  Nel parere posto a fondamento del decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato ha ravvisato l'illegittimità del decreto ministeriale 10 settembre 2008, poiché nelle more l'interessata aveva fatto pervenire la revoca delle sue dimissioni. Ha concluso, comunque, per l'inammissibilità del ricorso, in considerazione del fatto che la dottoressa Carreri, con nota del 21 ottobre 2008 diretta al Ministro della giustizia, aveva dichiarato, dopo avere premesso motivazioni di carattere personale, «Accetto pertanto il Suo decreto ministeriale 10 settembre 2008 con il quale ha accolto le mie dimissioni. Ritiro la mia revoca delle dimissioni del 28 luglio 2008 e l'istanza di differimento delle stesse del 25 agosto 2008»; dichiarazione, questa, Pag. 13che integrava acquiescenza al provvedimento impugnato. Ulteriore profilo di inammissibilità è stato ravvisato nella circostanza che il decreto impugnato era stato convalidato dalla delibera del C.S.M. del 10 dicembre 2008, con cui, visto il ritiro della revoca delle dimissioni, si confermava l'accettazione delle dimissioni, in sostanza sanando il vizio del decreto ministeriale 10 settembre 2008.
  A questo punto, sono iniziati ricorsi per revocazione.
  Infatti, con atto in data 15 settembre 2010 la dottoressa Carreri ha proposto ricorso ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, per la revoca del decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 2010.
  Con detto ricorso la stessa ha lamentato che la sua dichiarazione 21 ottobre 2008 – con cui ritirava la revoca delle dimissioni, aderendo alla decisione del CSM di accettarle – doveva dirsi venuta meno a seguito di successive manifestazioni di volontà (note 6 e 21 novembre 2008), anteriori al decreto 10 dicembre 2008.
  Con memoria integrativa l'interessata, nel ribadire le conclusioni già assunte con il ricorso per revocazione, ha chiesto che la nullità del decreto ministeriale 10 settembre 2008 venisse dichiarata anche sotto il profilo che tale decreto avrebbe dovuto intervenire successivamente alla concessione dell'aspettativa fino al 31 dicembre 2008; in subordine la dottoressa Carreri ha chiesto che, qualora venisse confermata la validità delle dimissioni, la relativa efficacia sia fatta decorrere dopo il 31 dicembre 2008, con retribuzione degli stipendi solo per i mesi di gennaio e febbraio 2009.
  Il C.S.M. nella seduta del 20 ottobre 2010 ha deliberato di invitare il Ministro della giustizia a chiedere il rigetto del ricorso de quo, apparendo lo stesso inammissibile.
  A seguito del parere n. 5189/2010 espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda – nell'adunanza dell'11 maggio 2011 il ricorso de quo è stato dichiarato inammissibile con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011.
  Nel parere posto a fondamento del decreto del Presidente della Repubblica il Consiglio di Stato ha affermato che le missive invocate dall'interessata (6 novembre 2008 e 26 novembre 2008), la cui mancata percezione avrebbe provocato l'errore lamentato, sono state per la prima volta indicate nel ricorso per revocazione e non sono mai state né citate con i ricorsi straordinari proposti dalla dottoressa Carreri, né prodotte dalla medesima con tali ricorsi. Le note soprarichiamate non sono mai state invocate né prodotte in atti dall'interessata, sicché appare evidente che, con riferimento ad esse, non può nemmeno postularsi un errore revocatorio, dal momento che questo consiste in una erronea percezione degli atti di causa, e non può riguardare documenti dalla stessa ricorrente non prodotti in atti.
  Con atto pervenuto al Ministero in 7 febbraio 2012 la dottoressa Carreri ha proposto un nuovo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la revoca del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revoca del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2010 di cui sopra.
  La dottoressa Carreri ha riproposto sostanzialmente le censure già sollevate con il precedente ricorso per revocazione e con i due ricorsi straordinari in apertura indicati, dando alle stesse una diversa veste giuridica.
  Il C.S.M. nella seduta del 21 marzo 2012 ha deliberato di invitare il Ministro a chiedere il rigetto del ricorso rilevando come il Consiglio di Stato, nel parere integralmente richiamato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, si è espressamente soffermato su tale doglianza, escludendo che le missive fossero già state segnalate nei due ricorsi straordinari conclusisi con la decisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2010.
  Il C.S.M. nella seduta del 24 ottobre 2012 ha deliberato di invitare il Ministro Pag. 14della giustizia a chiedere il rigetto anche dei motivi aggiunti proposti dalla dottoressa Carreri.
  A seguito del parere n. 4957/2012 espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda – nell'adunanza del 16 gennaio 2013 il ricorso de quo è stato dichiarato inammissibile con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2013.
  La competente Direzione Generale, con nota prot. n. 64636 dell'11 giugno 2013, ha inoltrato al C.S.M. l'istanza della dottoressa Carreri del 7 marzo 2013 con cui la predetta ha chiesto l'annullamento in autotutela del decreto ministeriale datato 10 settembre 2008 di accettazione delle dimissioni e, per l'effetto, di disporre la sua riassunzione in servizio.
  Con delibera del 16 luglio 2014 il Consiglio Superiore della Magistratura ha rigettato detta istanza.
  Ne è seguito ulteriore contenzioso, di cui si occupa l'interrogazione in oggetto.
  Con ricorso al T.A.R. per il Lazio del 6 novembre 2014 la dottoressa Carreri ha chiesto, fra l'altro, «l'annullamento della delibera del 16 luglio 2014 che ha respinto la domanda avanzata dal predetto magistrato per la revoca del decreto ministeriale 10 settembre 2008 di accettazione delle dimissioni e conseguente riammissione in servizio, nonché, ove occorra, della nota in data 7 giugno 2013 con cui il Ministro della giustizia ha trasmesso l'istanza di autotutela presentata il 7 marzo 2013 al Consiglio Superiore della Magistratura senza indicazioni sul prosieguo del procedimento».
  Con ordinanza del 18 dicembre 2014 il T.A.R, all'esito della camera di consiglio, ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla dottoressa Carreri. All'udienza di merito fissata per il giorno 18 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta a decisione, ma ad oggi non risulta essere stata depositata la sentenza.
  Così ricostruito il complessivo iter della vicenda de qua, occorre sottolineare che il Ministero della giustizia ha provveduto ad inoltrare le istanze di revoca della Carreri al Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto rientra nelle attribuzioni di detto organo, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 101 Cost. e, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958, deliberare sulle assunzioni, sulle assegnazioni di sedi e funzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni dei magistrati nonché su ogni altro provvedimento inerente al loro status, ivi comprese, pertanto, le dimissioni e le eventuali revoche.
  Trattasi di attività provvedimentale rispetto alla quale il Ministro non ha alcun potere valutativo discrezionale autonomo. Ed invero il recepimento della delibera del C.S.M. nel decreto ministeriale si sostanzia in una attività vincolata dal cui contenuto non è possibile discostarsi.
  L'articolo 17 della legge n. 195 del 1958 si limita, infatti, a prevedere che tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della giustizia.
  In conseguenza di tale previsione, il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio nel contenzioso promosso dalla dottoressa Carreri per ottenere l'annullamento in autotutela del decreto ministeriale di recepimento della delibera consiliare del C.S.M. del 16 luglio 2014, attesa la doverosità del provvedimento impugnato, qualificabile, quindi, come attività vincolata.

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ALLEGATO 4

5-10235 Daniele Farina e altri: Iniziative del Governo in favore dei cosiddetti «precari della giustizia».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'interrogazione in discussione, viene richiesto in quali modi il Ministro ritenga di ricollocare professionalmente, nel più celere tempo possibile, i cosiddetti «precari della giustizia» che sono attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria.
  Preme in primo luogo evidenziare, sul versante della costante attenzione versata alla questione in esame, che l'articolo 1 comma 340 della legge di stabilità 2017 ha previsto una proroga del periodo di perfezionamento, allo scopo di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo, attraverso la partecipazione dei tirocinanti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili.
  Potranno essere presentate istanze di permanenza da parte delle 1.115 risorse attualmente impegnate ed assegnate all'Ufficio del processo con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
  Come ribadito anche dalla recente pronuncia della Corte di cassazione, Sez. lavoro, 26 settembre 2016, n. 18854, al pubblico impiego si accede, secondo l'ordinamento vigente, tramite pubblico concorso e le deroghe al predetto criterio generale possono essere previste, attraverso specifiche disposizioni normative, solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici.
  Nel quadro così delineato, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 800 posti nel profilo professionale di Assistente giudiziario, II Area funzionale, fascia retributiva F2 non ha potuto che adeguarsi alle disposizioni vigenti.
  Come noto, con il bando citato è stato avviato il primo concorso per assunzione dopo oltre venti anni, in attuazione di quanto previsto dalla legge 117/2016 e si è offerta, per la prima volta, una reale possibilità di inserimento lavorativo e di assunzione anche per coloro che hanno svolto, a vario titolo, percorsi professionalizzanti presso gli uffici giudiziari.
  Il bando è stato predisposto tenendo conto anche delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di concorsi e di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, nonché di quelle espressamente previste dal decreto interministeriale 20 ottobre 2016, emesso in attuazione del decreto-legge n. 117 del 2017.
  L'articolo 6 del detto decreto interministeriale prevede la valorizzazione dell'esperienza formativa di quanti abbiano svolto, con esito positivo, tirocini e percorsi professionali presso gli uffici giudiziari e, segnatamente:
   a) tirocinio di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11;
   b) stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013; n. 69, convertito, Pag. 16con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   c) tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo, 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo.

  Nel quadro descritto, il bando ha conseguentemente previsto che i tirocini indicati, svolti con esito positivo, costituiscano sia titolo valutabile ai fini dell'assegnazione di punteggi aggiuntivi, che titolo di preferenza, a parità di merito.
  L'articolo 6, lettera c) ha anche differenziato i punteggi, parametrandoli sulla diversa valenza assegnata dallo stesso legislatore alle relative esperienze professionali.
  Sul punto, merita di essere precisato come, in via generale, la normativa preveda che, nei concorsi pubblici, a parità di merito, costituisce generico titolo di preferenza ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 lo svolgimento di tutte le indicate tipologie di tirocinio.
  È solo per i tirocini di perfezionamento nell'Ufficio per il processo ed ai fini delle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia che è, invece, prevista espressamente l'introduzione di meccanismi utili a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo.
  E di tali disposizioni il bando ha tenuto conto.
  Anche la preferenza accordata nel bando, a parità di merito, ai candidati più giovani trova la sua fonte nella inequivoca ed espressa previsione normativa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, che puntualmente elenca i titoli rilevanti nella graduatoria.
  Va, comunque, rilevato che dal moderno sistema informatico di gestione delle domande concorsuali, apprestato dalla Direzione del personale in collaborazione con la Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati, emerge come il 21 per cento dei concorrenti che hanno dichiarato avere diritto a titoli aggiuntivi supera i 40 di età, mentre i restanti sono di età inferiore ai quaranta, con una percentuale del 69 per cento di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
  Sia pur nel doveroso rispetto dei vincoli normativi imposti dalla legislazione vigente, verranno, comunque, attentamente valutate tutte le proposte formulate nella prospettiva di individuare soluzioni praticabili.