CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2017
746.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: possono essere applicate.
1. 100. I Relatori.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) le parole: «anche indipendentemente dal loro esito» sono soppresse;
   2) alla lettera c), primo periodo, la parola «consapevolmente» è soppressa.
2. 100. I Relatori.

ART. 4.

  Al, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza.
4. 100. I Relatori.

ART. 5.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) sostituire le parole «sorveglianza e di accompagnamento a cura degli organi di polizia» con le seguenti: «vigilanza e protezione»;
   2) alla lettera f) sopprimere le parole da «anche per il permesso» fino alla fine del periodo.
5. 100. I Relatori.

ART. 6.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera d) sostituire le parole: «pubbliche ordinarie» con le seguenti: «del servizio sanitario nazionale»;
   2) alla lettera e) sostituire le parole «, nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della sottoposizione alle speciali misure di protezione» con le seguenti: «; per i relativi oneri, si applica la normativa del Testo Unico delle disposizioni sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione della relativa spesa nello stato di previsione del Ministero della Giustizia»;
   3) alla lettera f) dopo le parole «subito a causa» aggiungere le seguenti: «della testimonianza resa»;
   4) alla lettera h) sostituire la parola «rilevata» con la seguente: «rivelata».
6. 100. I Relatori.

ART. 7.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera b) sostituire le parole «l'individuazione e lo svolgimento, non oltre sei mesi dal trasferimento nella località Pag. 53protetta» con le seguenti: «la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta»;
   2) sostituire la lettera c) con le seguenti:
    c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    c-bis) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

   3) alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole «nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative» con le seguenti: «anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative» e al quarto periodo dopo le parole «dalla legge 15 marzo 1991, n. 82» aggiungere le seguenti: «, ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del citato decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.».
7. 100. I Relatori.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Durata delle speciali misure di protezione).

  1. La commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di seguito denominata «commissione centrale», fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate.
  2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia non abbia riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) o lettera g).
  3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.
8. 100. I Relatori.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Composizione della Commissione Centrale e della Segreteria).

  1. All'articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, Pag. 54dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «La Commissione Centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della Commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della Commissione, assume le funzioni di Vicepresidente».
  2. All'articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la Commissione Centrale si avvale di una Segreteria costituita con il regolamento di cui all'articolo 23 che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi».
8. 0101. I Relatori.

ART. 10.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2 sostituire le parole: «che richiede il parere, in caso di delitti di mafia e terrorismo,» con le seguenti: «che richiede il parere, in caso dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis, ter e quater, del codice di procedura penale,»;
   2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 del presente articolo abbia riguardo a soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare e/o sociale, essa è altresì trasmessa al Tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di competenza.».
10. 100. I Relatori.

ART. 11.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire la rubrica «Programma preliminare per la protezione» con la seguente: «Piano provvisorio per la protezione»;
   2) al primo comma le parole da «un programma preliminare» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti»;
   3) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 14.»;
   4) al comma 3 sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla nomina» con le seguenti: «Entro trenta giorni dall'ingresso in piano provvisorio»;
   5) al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «programma preliminare» con le seguenti: «piano provvisorio».
11. 100. I Relatori.

ART. 12.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 sopprimere le parole «e con la partecipazione degli interessati e del referente del testimone di giustizia»;Pag. 55
   2) al comma 3, al primo periodo sopprimere le parole: «, anche preliminare,» e «o su richiesta dell'interessato o del referente del testimone di giustizia» nonché sopprimere al secondo periodo le parole: «e del referente del testimone di giustizia»;
   3) Sopprimere il comma 5.
12. 100. I Relatori.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione).

  Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati dalla Commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. Il Servizio centrale di protezione e’ articolato in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia. Nell'ambito dell'ufficio per i testimoni di giustizia viene individuato il referente di cui all'articolo 14. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al Prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
13. 100. I Relatori.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Referente del testimone di giustizia).

  1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.
  2. Il referente deve:
   a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche sulla loro attuazione, nonché sui diritti patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
   b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;
   c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
   d) assistere gli interessati nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;Pag. 56
   e) assistere nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
   f) assistere nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f);

  2-bis. La titolarità delle decisioni di cui al punto 3 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.
  3. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.
14. 100. I Relatori.

ART. 15.

  Al comma 1 sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano provvisorio, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta e aggiungere in fine le parole: attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del servizio centrale di protezione.
15. 1. I Relatori.

ART. 16.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale di protezione.
16. 1. I Relatori.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi finanziari).

  1. Al comma 4, dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e fatturazione elettronica».
16. 0100. I Relatori.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Regolamento di attuazione).

  1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
  2. Il regolamento di cui all'articolo 13 è adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale.
23. 100. I Relatori.