CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 gennaio 2017
745.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: diverso imprenditore, inserire le seguenti: purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori,.
2. 100. I Relatori.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 sono prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;.
6. 100. I Relatori.

ART. 7.

  Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dal fallimento e le procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dal fallimento; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti, che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari il tribunale dispone sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare, nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura del fallimento in pendenza di procedimenti giudiziari;.
7. 100. I Relatori.

ART. 9.

  All'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole:
specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, comprendendo le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale nonché sono sostituite dalle seguenti: comprendendo nella procedura;
   b) alla lettera b) le parole:, e consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da malafede o frode del debitore sono soppresse;
   c) alla lettera c) le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: quattro anni;
9. 100. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «futura insolvenza», inserire le seguenti: «anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica».
2. 14. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di revisione», inserire le seguenti: «, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni,».
4. 3. Giuseppe Guerini.

  All'articolo 13, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   «e-bis) in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi»;
4. 4. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
alla lettera f) dopo le parole: «consentire al debitore» sono aggiunte le seguenti: «che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera a) o che sia stato convocato a norma della lettera d)», le parole: «al giudice» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione specializzata in materia di impresa» e dopo le parole: «in frode ai creditori» sono aggiunte le seguenti: «o quando il soggetto esperto nella gestione delle crisi di impresa nominato a norma delle precedenti lettere riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi;
   b) sostituire la lettera g) con la seguente: «g) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, a favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera a) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 219, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle Pag. 17predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuarsi a cura del legislatore delegato considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità.
4. 16. Berretta.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «realizzabilità economica dello stesso», con le seguenti: «fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale».
6. 10. Berretta.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «realizzabilità economica dello stesso», con le seguenti: «fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale».
6. 14. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «e consentendo» aggiungere le seguenti: «, in relazione al solo debitore-consumatore,» e, dopo le parole: «derivino da» aggiungere le seguenti: «colpa grave».
9. 1. Sarro.