CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge n. 247 del 2012 recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
    la citata lettera n), in particolare, ha previsto che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
    il provvedimento in discussione, che si compone di 16 articoli suddivisi in due Titoli, detta quindi le disposizioni regolamentari sulle modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie presso i consigli degli ordini circondariali degli avvocati;
   osservato che:
    l'articolo 7 determina i compiti e le funzioni del presidente del consiglio direttivo delle camere arbitrali. Il presidente, nominato a maggioranza dei componenti, convoca, presiede e coordina le sedute del predetto organo, determinandone l'ordine del giorno;
    dal momento che i consigli potrebbero essere costituiti, almeno teoricamente, da un numero pari di componenti, sarebbe opportuno prevedere, anche in tale ipotesi, le modalità di nomina del presidente;
   evidenziato che:
    l'articolo 9 concerne essenzialmente le modalità di assegnazione degli affari ad arbitri e conciliatori da parte del consiglio direttivo, stabilendo, innanzi tutto, in via generale, che gli affari siano attribuiti con un criterio di rotazione automatica mediante sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione (comma 1) e che tale rotazione sia, invece, esclusa in caso di scelta concorde dell'arbitro ad opera delle parti (comma 3). Il predetto articolo stabilisce altresì che la rotazione automatica soccorra anche in caso di sostituzione dell'arbitro (comma 6) e che i compensi degli arbitri siano liquidati dal Consiglio direttivo, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10 marzo 2014;
    diversamente dall'articolo 8, l'articolo 9, fatta eccezione che per il comma 1, si riferisce letteralmente solo agli arbitri, non anche agli iscritti all'elenco degli arbitri e dei conciliatori. Appare, pertanto, opportuno introdurre modifiche volte a chiarire l'estensione di tali disposizioni, nello specifico quelle di cui ai commi 3, 6 e 7, anche ai conciliatori;Pag. 39
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, si valuti l'opportunità di prevedere specificamente le modalità di nomina del presidente del consiglio direttivo, nell'ipotesi in cui tale organo sia costituito da un numero pari di componenti;
   b) all'articolo 9, segnatamente ai commi 3, 6 e 7, si valuti l'opportunità di introdurre modifiche dirette a chiarire l'estensione della relativa disciplina anche ai conciliatori.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con espressioni equivalenti, quali «insolvenza» o «liquidazione giudiziale» con le seguenti: con l'espressione «liquidazione giudiziale».
2. 6. Berretta.

  Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: probabilità con la parola: pericolo.
2. 18. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: anche ricorrendo a definizione e concetti della scienza aziendalistica.
2. 14. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa con le seguenti: dell'organo di controllo dell'impresa.
2. 4. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e di vigilanza sull'impresa aggiungere le seguenti: dell'incaricato della revisione legale.
2. 15. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: con esclusione dei soli enti pubblici con le seguenti: con esclusione degli enti pubblici e delle imprese soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

  Conseguentemente:
   all'articolo 7, comma 5, lettera a), sopprimere le parole: società cooperative;
   all'articolo 14, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire la lettera a) con la seguente:
  « a) attribuire al commissario liquidatore la legittimazione a promuove o proseguire l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 dei codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge»;
    b) alla lettera b), le parole: nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7 sono soppresse.
2. 2. Ventricelli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera:
   e-bis) introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati Pag. 41ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori.
*2. 1. Marotta.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera:
   e-bis) introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori.
*2. 19. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera:
   e-bis) introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori.
*2. 9. Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera:
   e-bis) introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori.
*2. 8. Chiarelli.

  Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale anche di una sola parte dell'impresa con il medesimo imprenditore;
2. 16. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, dopo la lettera h) inserire la seguente:
   h-bis) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; prevedere che quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo copia degli atti da notificare sono inseriti nell'area del sito informatico di Infocamere riservata al debitore; individuare le modalità con cui il debitore può accedere alla predetta area riservata nonché Pag. 42il termine che deve decorrere dall'inserimento degli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senz'altro formalità; prevedere che al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche l'imprenditore è tenuto a mantenere attivo l'indirizzo PEC comunicato all'Indice nazionale per l'anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese.
2. 7. Berretta.

  Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: con riguardo altresì ai compensi dei professionisti.
2. 17. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 2, comma 1, lettera i), dopo le parole: ai compensi dei professionisti, sono aggiunte le seguenti: che dovranno essere calcolati sulla base dei minimi tariffali, con aumenti proporzionati al buon esito della procedura concorsuale, e che non dovranno mai superare il 3 per cento del valore della procedura stessa.
2. 20. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, lettera m) numero 1), dopo le parole: con adeguamento aggiungere le parole: potenziamento.
2. 11. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il numero 2) con il seguente: mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le altre procedure concorsuali, comprese le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e).
   b) sopprimere il numero 3).
2. 5. Berretta.

  Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) lasciando inalterata la competenza dei tribunali già esistenti per la trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2).
2. 12. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
2. 13. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire la lettera n) con la seguente:
   n) istituire presso ciascun tribunale appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
2. 10. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera n) dopo la parola: soggetti inserire le seguenti: costituiti anche in forma associata o societaria.
2. 3. Giuseppe Guerini.

ART. 4.

  Al comma, 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere la seguente:
    0a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, come nelle ipotesi di società quotate in borsa o in altro mercato Pag. 43regolamentato, nonché di grandi imprese così definite dalla normativa dell'Unione europea;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) attribuire la competenza ad assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi ad un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti; prevedere che l'organismo di composizione della crisi scelto dal debitore, su istanza di quest'ultimo, affidi a un esperto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera c) del presente comma dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che l'organismo di composizione della crisi, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, deve verificare se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori e, in caso negativo, dame segnalazione al pubblico ministero presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha sede;
4. 1. Berretta.

  All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) porre a carico degli organi di controllo societario, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, nonché della normativa e delle regole professionali applicabili, l'obbligo di avvisare tempestivamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi. In caso di omessa o inadeguata risposta, porre a carico degli organi di controllo societario di informare tempestivamente e direttamente il competente organismo di composizione della crisi e al revisore contabile e alle società di revisione di trasmettere tempestivamente la relazione emessa ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa, relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale;.
4. 3. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi con le seguenti: dell'incaricato della revisione legale e dell'organo di controllo, l'obbligo di comunicare immediatamente all'organo di amministrazione ogni circostanza idonea a pregiudicare la continuità dell'impresa richiedendo allo stesso organo di amministrazione di intervenire immediatamente.

  Conseguentemente all'articolo 13 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi;.
4. 4. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 44

  Al comma, 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole: indizi della crisi inserire le seguenti: da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera g) del presente comma, e sostituire le parole: direttamente il competente organismo di composizione della crisi con le seguenti: tempestivamente il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede;
   b) sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire «l'inadempimento di importo rilevante» sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, qualora, entro i successivi tre mesi, il debitore non avrà attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, o non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato, o non avrà chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale; tipizzare altresì le segnalazioni che al presidente della sezione specializzata in materia di impresa devono essere inviate dalla cancelleria del giudice civile o penale; prevedere le precauzioni, anche sul piano organizzativo e tecnologico, che consentano di secretare le segnalazioni di cui alla presente lettera.
4. 2. Berretta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 5. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari con le seguenti: soggetto a responsabilità dirigenziale.
4. 9. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: agli organi di controllo della società o, in mancanza, al competente organismo di composizione della crisi con le seguenti: all'imprenditore o agli organi di amministrazione e controllo della società.
4. 6. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: agli organi di controllo della società o, in mancanza con le seguenti: alla sezione specializzata.
4. 8. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: il perdurare di inadempimenti di importo rilevante aggiungere le seguenti: rilevati tramite una soglia di importo determinato Pag. 45e tramite numero di trimestre/mesi di scadenze inadempiute da segnalare.
4. 7. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d) sostituire le parole: l'organismo di composizione della crisi con le seguenti: il presidente della sezione specializzata in materia di impresa, sopprimere le parole: o su istanza del debitore, dopo le parole: riservata e confidenziale inserire le seguenti: e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario,;
   a) sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) prevedere che il presidente della sezione specializzata in materia di impresa o un giudice da lui delegato, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera d) del presente comma, affidi a un esperto iscritto all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), l'incarico individuare le misure idonee a superare la crisi, anche mediante un accordo tra il debitore e i creditori, fissando un congruo termine entro il quale le medesime misure devono essere pienamente attuate al fine di evitare l'aggravamento della situazione debitoria; prevedere che il termine possa essere prorogato solo a fronte di significativi progressi nell'attuazione delle misure e, in ogni caso, per un tempo complessivamente non superiore a sei mesi; prevedere che, scaduto il termine assegnato, il giudice sulla base di una aggiornata relazione dell'esperto nominato, verifichi la piena attuazione delle misure idonee a superare la crisi e, in caso negativo, disponga la pubblicazione nel registro delle imprese della predetta relazione; precisare altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;.
4. 10. Berretta.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: i componenti di questi ultimi aggiungere le seguenti: revisore legale.
4. 11. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: nel più breve termine possibile con le seguenti: entro sei mesi.
4. 12. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera e) dopo la parola: affidi aggiungere le seguenti: con compenso prestabilito e definito.
4. 13. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: a un soggetto scelto tra i soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti con le seguenti: a un professionista indipendente, iscritto presso l'organismo stesso nella sezione specializzata di cui alla lettera a) del presente articolo.
4. 14. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: iscritti presso l'organismo stesso con le seguenti: iscritti negli albi istituiti presso i tribunali aventi sede nel territorio di competenza del tribunale sede delle sezioni specializzate delle imprese competenti.
4. 15. Berretta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f) dopo le parole: «consentire al debitore» sono aggiunte le seguenti: «che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera a) o che sia stato Pag. 46convocato a norma della lettera d)», le parole: «al giudice» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione specializzata in materia di impresa» e dopo le parole: «in frode ai creditori» sono aggiunte le seguenti: «o quando il soggetto esperto nella gestione delle crisi di impresa nominato a norma delle precedenti lettere riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi;
   b) sostituire la lettera g) con la seguente: « g) prevedere che le misure premiali siano riconosciute all'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera a) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 219, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuarsi a cura del legislatore delegato considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità.
4. 16. Berretta.

  All'articolo 4, comma 1, lettera g), dopo la parola: premiali inserire le seguenti:, sia di natura patrimoniale, sia in termini di responsabilità personale.
4. 18. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: ne favorisca l'esito positivo sono aggiunte le seguenti:, con particolare riferimento all'esclusione dalla formazione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura,.
*4. 20. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: ne favorisca l'esito positivo inserire le seguenti:, con particolare riferimento all'esclusione dalla formazione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura,.
*4. 19. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: ne favorisca l'esito positivo inserire le seguenti:, con particolare riferimento all'esclusione dalla formazione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura,.
*4. 17. Marotta.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: ne favorisca l'esito positivo inserire le seguenti:, con particolare riferimento all'esclusione dalla formazione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura,.
*4. 27. Sarro.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) Alla lettera g) sopprimere le seguenti parole: «ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;».
   2) Dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) riconoscere ai finanziamenti erogati in occasione o in funzione della procedura la prededucibilità, l'esenzione Pag. 47dai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice nonché dall'azione revocatoria nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-quater, 182-quinquies e 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.».
   3) Sopprimere la lettera h).
   4) Sopprimere la lettera i).
4. 26. Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere per gli organi di controllo della società e per il revisore legale che, secondo quanto previsto dalla lettera b), si attivino tempestivamente presso l'organo amministrativo o che, in caso di omessa o inadeguata risposta di quest'ultimo, informino immediatamente il competente organismo di composizione.

  Conseguentemente, all'articolo 13 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi.
4. 21. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).
4. 22. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera h) con la seguente: h) regolare i rapporti tra il procedimento di composizione assistita della crisi iniziato a norma della lettera a) del presente comma e il procedimento dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, prevedendo, in particolare, che ricevuta la comunicazione dell'organismo di composizione della crisi di cui alla predetta lettera a), il creditore qualificato sospende la segnalazione al presidente della citata sezione specializzata; prevedere che l'organismo di composizione della crisi dà comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e con decorrenza dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera a), entro il quale il creditore pubblico qualificato, qualora prima della scadenza del termine stesso il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, o non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato, o non avrà chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale, effettua la segnalazione a norma della lettera c);
   b) sopprimere la lettera i).
4. 23. Berretta.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: prevedere che il presidente della sezione specializzata di cui alla lettera h) convochi immediatamente l'imprenditore e, quando occorra, affidi all'organismo di composizione della crisi l'incarico di verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; stabilire che, se dalla relazione depositata dal predetto organismo risulta che l'impresa è in stato di crisi, il presidente assegni un termine per intraprendere le misure idonee a porvi rimedio.
4. 24. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera i) dopo le parole: immediatamente l'imprenditore aggiungere Pag. 48le seguenti: o l'organo di amministrazione e sostituire le parole da: affidi a un professionista in possesso fino alla fine della lettera, con le seguenti: adotti gli opportuni provvedimenti, nominando se del caso un amministratore giudiziario determinandone poteri e durata.
4. 25. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera l): attribuire alla autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative la competenza in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 14.
4. 28. Giuseppe Guerini.

ART. 5.

  All'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   1. Sopprimere la lettera c).
   2. Alla lettera f) dopo le parole: «dell'accordo o del piano» sono aggiunte le seguenti: «e disciplinare gli effetti della mancata rinnovazione, prevedendo che agli atti pregressi si estendono gli effetti protettivi legati all'accordo o al piano;».
   3. Dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) riconoscere ai finanziamenti erogati in occasione o in funzione dell'accordo la prededucibilità, l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice nonché dall'azione revocata nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-quater, 182-quinquies e 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
   f-ter) riconoscere ai finanziamenti erogati in occasione o in funzione del piano la prededucibilità, l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice nonché dall'azione revocatoria nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-quater, 182-quinquies e 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
   f-quater) disciplinare gli effetti della risoluzione dell'accordo o del piano nonché le ipotesi di avvenuto risanamento dell'impresa che deve essere attestato.
5. 1. Sarro.

ART. 6.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
6. 1. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) prevedere l'ammissibilità di proposte esclusivamente liquidatorie solo in caso di apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori.
6. 3. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori e, in ogni caso, è assicurato il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari.
6. 4. Berretta.

Pag. 49

  Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: fatta eccezione per le proposte che, anche attraverso l'apporto di risorse esterne, aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori.
6. 2. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   1. Alla lettera b) dopo le parole: «inadempimento del terzo» aggiungere le seguenti: «e stabilire che non sussiste alcuna responsabilità, né possono essere previste sanzioni per il terzo legittimato che sia a conoscenza dello stato di insolvenza;».
   2. Dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) stabilire che, a seguito del deposito della domanda di concordato e fino all'omologazione dello stesso, le somme derivanti dall'eventuale vendita di beni soggetti a garanzia reale debbono essere vincolate a favore dei creditori;».
   3. Alla lettera n) dopo le parole: «personali e reali» aggiungere le seguenti: «e specificare che gli effetti esdebitatori del concordato non si estendono ai coobbligati, ai fideiussori del debitore, agli obbligati in via di regresso e al terzo datore di ipoteca;».
   4. Alla lettera o) dopo le parole: «alle imprese in crisi» inserire le seguenti: «riconoscendo stabilità alla prededuzione di tali finanziamenti, come per i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione e le procedure di allerta, nel caso di mancata omologazione del piano, di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria anche sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-quater, 182-quinquies e 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;».
   5. Dopo la lettera p) aggiungere la seguente: «p-bis) prevedere l'applicabilità al concordato delle disposizioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;».
6. 5. Sarro.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: escludere la legittimazione del terzo in pendenza della procedura di composizione assistita davanti all'organismo di composizione di cui all'articolo 4.
6. 6. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: stabilire la legittimazione del terzo con le seguenti: stabilire casi e limiti della legittimazione dei terzi creditori.
6. 7. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché ed aggiungere in fine le seguenti parole: nei casi in cui il concordato non abbia esito positivo, in quanto dichiarato inammissibile o revocato o non approvato o non omologato.
6. 8. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) l'individuazione dei casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne.
6. 9. Berretta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
6. 12. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 50

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla realizzabilità economica dello stesso con le seguenti: con esclusione di ogni potere di verifica in ordine alla realizzabilità economica dello stesso.
6. 13. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in ordine alfa realizzabilità economica dello stesso con le seguenti: anche economica, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale.
6. 10. Berretta.

  Al comma 1, lettera f), la parola: realizzabilità è sostituita con la seguente: fattibilità.
6. 14. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:
   f-bis) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
   f-ter) prevedere che se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese;
   f-quater) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g); .
6. 15. Berretta.

  Al comma 1, lettera g) è aggiunto infine il seguente periodo: Nel computo dei voti non si tiene conto dei creditori astenuti e di quelli che non hanno espresso il voto.
6. 16. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis) l'integrazione della disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:
    1) che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori diritto di voto;
    2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
    3) che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato.
6. 11. Berretta.

Pag. 51

  Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole: con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta di concordato.
6. 17. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
   o) il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;.
6. 18. Berretta.

  All'articolo 6, comma 1, lettera p), le parole: privo di transazione fiscale sono sostituite dalle seguenti: anche in presenza di transazione fiscale.
*6. 20. Sarro.

  All'articolo 6, comma 1, lettera p), le parole: privo di transazione fiscale sono sostituite dalle seguenti: anche in presenza di transazione fiscale.
*6. 22. Chiarelli.

  All'articolo 6, comma 1, lettera p), le parole: privo di transazione fiscale sono sostituite dalle seguenti: anche in presenza di transazione fiscale.
*6. 19. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  All'articolo 6, comma 1, lettera p), le parole: privo di transazione fiscale sono sostituite dalle seguenti: anche in presenza di transazione fiscale.
*6. 21. Marotta.

ART. 7.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   a-bis) prevedere che tra i requisiti ostativi alla nomina a curatore, attualmente disciplinati dall'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, venga inserito anche l'avere svolto le funzioni di commissario giudiziale e chiunque si trovi in conflitto di interessi con l'insolvenza;
   a-ter) prevedere che il tribunale stabilisca i criteri di nomina del curatore e li pubblica nel registro nazionale e che il curatore sia nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo criteri predeterminati di rotazione e di trasparenza, tenendo conto in particolare:
    a) delle procedure già assegnate a ciascun curatore e non ancora chiuse;
    b) dell'efficienza e dell'efficacia dimostrate nella gestione delle procedure già chiuse;
    c) delle competenze specifiche necessarie per la gestione della procedura d'insolvenza sulla base degli elementi emersi nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza e che il curatore possa dimostrare.
  Nella nomina del curatore deve, inoltre, in ogni caso essere garantito anche il necessario ricambio generazionale. In sede di prima applicazione, si prevede che i tribunali stabiliscano i criteri di rotazione e di trasparenza e li pubblicano nel proprio sito internet. La pubblicazione è riportata nel registro nazionale di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Analoga pubblicità è data alle modificazioni e alle integrazioni dei Pag. 52citati criteri. I tribunali applicano i criteri di rotazione e di trasparenza alle nomine disposte dopo la loro pubblicazione ai sensi del comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), sono applicabili ai procedimenti già aperti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 1. Fabbri, Montroni, Pagani.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   a-bis) prevedendo che le nomine a curatore debbano essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;
   a-ter) stabilendo che l'elenco sia pubblicato periodicamente nei sito internet del tribunale e che i professionisti siano sottoposti annualmente a valutazione da parte del tribunale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della Giustizia.
   a-quater) specificando che non possano essere nominati curatori i professori universitari e i funzionari dipendenti pubblici.
7. 2. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   f) prevedendo le tempistiche entro le quali il curatore è tenuto a dar corso agli adempimenti di propria competenza e le relative sanzioni in caso di ritardo.
7. 3. Giuseppe Guerini.

  Sopprimere il comma 4.
7. 4. Sarro.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) ribadire l'operatività del procedimento esecutivo previsto dal cui all'articolo 41 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
7. 5. Sarro.

  Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: agevolare con le seguenti: prevedere un unico e più ampio termine per.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine le seguenti parole: alla sola ipotesi in cui l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a luì non imputabile, fissando in tal caso un termine dalla cessazione dell'impedimento.
7. 6. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 8, alla lettera a), sopprimere le parole: restringendo l'ammissibilità delle domande tardive.
7. 7. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).
7. 8. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 8, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) prevedere che l'ammissione al passivo dei crediti tributari avvenga sulla base della cartella e previa prova della regolare notifica della stessa e del suo integrale contenuto e che, nel caso di contestazioni, sulla regolare notifica della cartella, sulla sua regolarità formale e sul suo contenuto e sulla eventuale estinzione per prescrizione della pretesa tributaria contenuta Pag. 53nella cartella sia funzionalmente competente il giudice delegato e in sede di opposizione il tribunale fallimentare.
7. 9. Fabbri, Montroni, Pagani.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Prevedere misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura, e che, il curatore fornisca all'insolvente una relazione trimestrale sull'andamento della procedura, redatta secondo le direttive del giudice delegato, e l'insolvente abbia diritto di accesso, con possibilità di presa visione e di estrazione di copia, agli atti della procedura non coperti da segreto, con richiesta alla cancelleria per gli atti depositati presso quest'ultima e non diversamente ricevute, e che l'insolvente possa, in ogni momento trasmettere osservazioni al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori, i quali devono esaminarle, oltre che presentare reclami al giudice delegato che li valuta a norma dell'articolo 25, facendosi, però, assistere o delegare un professionista di propria fiducia, inoltre, quando si procede alla stima dei beni, l'insolvente, avvisato dal curatore, può nominare un consulente tecnico di parte. L'insolvente può inoltre farsi assistere o delegare un professionista di propria fiducia.
7. 10. Fabbri, Montroni, Pagani.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Prevedere che alle sedute e ai lavori del comitato dei creditori di cui all'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 possa partecipare, senza diritto di voto, il difensore dell'insolvente o un altro professionista suo delegato. Il giudice delegato, avuto riguardo alle circostanze del caso, può fissare motivati limiti e condizioni per la partecipazione del difensore o del delegato. L'assenza del difensore regolarmente convocato non comporta l'invalidità della seduta.
7. 11. Fabbri, Montroni, Pagani.

  Al comma 10, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: e non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo.
7. 12. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 10, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
   d-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge n. 52 del 1991, ai sensi dell'articolo 67 della L.F., comma 1, n. 1.
*7. 13. Rostan.

  Al comma 10, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
   d-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge n. 52 del 1991, ai sensi dell'articolo 67 della L.F., comma 1, n. 1.
*7. 14. Giuseppe Guerini.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) prevedere che il debitore possa accedere all'esdebitazione solo se risultano soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali chirografari;
   a-ter) prevedere che il debitore possa accedere all'esdebitazione a condizione Pag. 54che non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
8. 1. Sarro.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: derivino da aggiungere le seguenti: colpa grave.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera h).
9. 1. Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis). Prevedere, in relazione all'alternativa liquidatoria, l'obbligo per gli enti pubblici di motivare per iscritto, in caso di diniego, l'eventuale non convenienza di quanto proposto rispetto all'ipotesi di alternativa liquidatoria con riferimento alla maggiore percentuale di soddisfazione del proprio credito.
9. 2. Berretta.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) prevedere, in relazione al calcolo delle maggioranze nell'accordo di ristrutturazione, che:
    1) il mancato consenso del creditore chirografario deve essere motivato, a pena di nullità, con riferimento alla maggiore percentuale di soddisfazione realizzabile senza l'ammissione alla procedura;
    2) la maggioranza deve essere calcolata per la parte non soddisfatta del valore dei crediti;.
9. 3. Berretta.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   a-bis) prevedere in relazione al credito su pegno e alla cessione del quinto, che la proposta di accordo o di piano del consumatore preveda la ristrutturazione di ogni tipo di debito inclusi quelli contratti tramite cessioni di retribuzione e pensione, anche in deroga alle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, credito su pegno e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, attraverso la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri;.
9. 4. Berretta.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere che il reclamo è subordinato alla previa presentazione di osservazioni e che queste vanno presentate entro dieci giorni prima dell'udienza;.
9. 5. Berretta.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) includere nella relazione dell'Organismo, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, l'indicazione del rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio in relazione al reddito disponibile al debitore, dedotto quanto necessario ad un «dignitoso tenore di vita», al momento dell'erogazione;.
9. 6. Berretta.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   a-bis) ammettere al Piano del Consumatore l'imprenditore non soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della legge n. 3 del 2012, ove sia oggettivamente Pag. 55incontrovertibile l'incolpevolezza in merito alla propria crisi da sovra-indebitamento, pur in presenza di debiti derivanti dall'esercizio della propria attività imprenditoriale, agricola o professionale eventualmente svolta;.
9. 7. Berretta.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) prevedere che la disciplina di cui ai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 6 (definizione agevolata) del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito dalla legge 1o dicembre 2016 n. 225, sul pagamento del debito, eventualmente previsto nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore, debba anche riguardare tutti i tributi accertati definitivamente e non, al momento del deposito dell'istanza, ex legge n. 3 del 2012, senza il limite temporale previsti dal comma 1;.
9. 8. Berretta.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:
  Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale, speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.
10. 1. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, dopo le parole: con particolare riguardo aggiungere le seguenti: ai privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali ed.
*10. 2. Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: con particolare riguardo aggiungere le seguenti: ai privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali ed.
*10. 3. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: con particolare riguardo aggiungere le seguenti: ai privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali ed.
*10. 4. Marotta.

  Al comma 1, dopo le parole: privilegi retentivi aggiungere le seguenti: e ai privilegi relativi a crediti erariali.
10. 5. Mazziotti Di Celso.

  All'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo procede, altresì, alla rimodulazione dei privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali.
10. 6. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Fabbri, Montroni, Pagani.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.
(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo per la modifica delle garanzie mobiliari, si attiene ai seguenti principi:
   a) prevedere che ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili Pag. 56di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto;
   b) stabilire che nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
   c) prevedere che l'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata, a cura del creditore pignoratizio, entro un congruo termine dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese;
   d) stabilire l'applicazione di tali principi anche ai contratti di garanzia in corso.
11. 2. Sarro.

  Dopo l'articolo 11, inseguire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garante in favore degli acquirenti di immobili in costruzione).

  Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie di cui al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   introdurre norme che impongano il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento del costruttore dell'obbligo di rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 al momento di stipula del contratto preliminare di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza indennitaria di cui all'articolo 4 dello stesso Decreto al momento di stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
11. 01. Cimbro, Albanella, Albini, Pinna, Ribaudo, Vezzali, Zoggia.

ART. 14.

  All'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) applicare la disciplina concorsuale ordinaria alle imprese in stato di crisi o di insolvenza, attualmente soggette alla liquidazione coatta amministrativa, qualora non emergano irregolarità sanzionabili da parte della autorità di vigilanza preposta, mantenendo fermo in ogni caso il regime speciale nei casi previsti dalle leggi speciali in materia di banche ed imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative ed assimilate.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole da: soluzioni di carattere conservativo sino alla fine del periodo con le seguenti:, attraverso la revisione dell'istituto della gestione commissariale di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione a promuovere le procedure di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.
14. 1. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: di vigilanza è aggiunta la seguente: anche.
14. 2. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in Pag. 57attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 58

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Bazoli.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Chiarelli.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 1. (Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).
  1. Nel titolo IX del libro quarto del codice civile, l'articolo 2059 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 2059. – (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi a valori della persona costituzionalmente tutelati.
  Art. 2059-bis. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute si definisce danno biologico ed è costituito dai danno derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Esso si quantifica in punti di invalidità da uno a cento. Le lesioni di lieve entità sono pari o inferiori a nove punti e quelle di grave entità sono superiori a nove punti.
  Il danno biologico, temporaneo o permanente, per le lesioni di grave entità si risarcisce in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni d'attuazione del presente codice e alla tabella prevista dal medesimo articolo.
  Il danno biologico, temporaneo o permanente, per le lesioni di lieve entità si risarcisce in base ai criteri di cui all'articolo 84-ter delle disposizioni d'attuazione del presente codice.
  Qualora la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al secondo e terzo comma, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento per le lesioni di lieve entità e fino al trenta per cento per le lesioni di grave entità.
  In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinica strumentale obiettivo non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
  Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo Pag. 59è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, inclusi i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
  Art. 2059-ter. – (Danno non patrimoniale diverso dal danno biologico). – Quando non sussista danno biologico, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
  Nel caso del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiare, il risarcimento è effettuato nei confronti dei soli soggetti e nei limiti di cui all'Allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.».

ART. 2.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale per lesioni di grave entità). – La determinazione del danno non patrimoniale biologico derivante da lesione di grave entità di cui all'articolo 2059-bis del codice civile, è effettuata in base a una tabella che individui il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia.
  La tabella valida sa tutto il territorio della Repubblica è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:
   a) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
   b) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
   c) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
   d) al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a c) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione, così come previsto dall'articolo 2059 bis, quarto comma, per le menomazioni superiori a nove punti;
   f) il danno biologico temporaneo inferiore ai cento percento è determinato in Pag. 60misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuto per ciascun giorno.
  Gli importi indicati nella tabella sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui all'articolo 2059-ter del codice per i quali io legge non preveda una tabella di quantificazione del danno, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolto di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.».
  «Art. 84-ter. – (Determinazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).
  1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
   a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per 1 postumi da lesioni pari o inferiori ai nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 8. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore dei primo punto è pari a settecentonovanta euro e trentacinque centesimi;
   b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di quarantasei euro e dieci centesimi per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore, al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico e tenuto conto delle altre tabelle emanate in attuazione di disposizioni di legge, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
  4. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
  5. Ai fini dei calcolo dell'importo di cui al comma 5, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applico un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.»
  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è aggiunto l'Allegato A, di cui all'allegato 1, annesso alla presente legge.

  Conseguentemente:
   a) sostituire gli articoli 2, 3 e 4; Pag. 61
   b) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono abrogati.
  2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato,
  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   c) l'Allegato 1 è soppresso.
   d) l'Allegato 2 è rinominato: Allegato 1 e la sua rubrica sostituita con la seguente: «Art. 2059-ter».
1. 3. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 2059».
1. 4. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», primo comma, sostituire la parola: qualora con la seguente: quando.
1. 5. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», primo comma sostituire la parola: leso con la seguente: danneggiato.
1. 6. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», primo comma, sostituire le parole: interessi o valori con la seguente: diritti.
1. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», primo comma, sostituire la parola: della con le seguenti: riferiti alla.
1. 8. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», primo comma, sopprimere le parole: costituzionalmente tutelati.
1. 9. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», primo comma, sostituire la parola: tutelati con la seguente: protetti.
1. 10. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», sopprimere il secondo comma.
1. 11. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-bis», sostituire il secondo comma con il seguente: La sofferenza morale viene liquidata dal giudice in misura dal 25 per cento al 50 per cento del danno biologico.
1. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», secondo comma, sostituire la parola: a con la parola: per.
1. 13. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», secondo comma, sopprimere la parola: interiore.
1. 14. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 62

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», secondo comma, sostituire le parole: dei precedenti aspetti con le seguenti: degli aspetti.
1. 15. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», secondo comma, sostituire la parola: aspetti con la seguente: profili.
1. 16. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059», secondo sostituire la parola: leso con la parola: danneggiato.
1. 17. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 2059-bis».
1. 18. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-bis», primo comma, sostituire le parole: della persona con le parole: della persona, purché.
1. 19. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-bis», primo comma, sostituire le parole: da eventuali con le parole: da potenziali.
1. 20. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-bis», sopprimere il secondo comma.
1. 21. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-bis», secondo comma, sostituire le parole: da determinarsi con le parole: che deve essere apprezzata.
1. 22. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-bis», secondo comma, sostituire la parola: equitativamente con le parole: per via equitativa.
1. 23. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 2059-ter».
1. 24. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-ter», sopprimere il primo comma.
1. 25. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-ter», primo comma, sostituire la parola: derivante con le parole: che deriva.
1. 26. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-ter», primo comma, sostituire la parola: tutelati con la parola: protetti.
1. 27. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-ter», primo comma, sostituire la parola: secondo i con le parole: in base ai.
1. 28. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-ter», primo comma, sopprimere le parole: di valutazione.
1. 29. Chiarelli.

Pag. 63

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-ter», sopprimere il secondo comma.
1. 30. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2059-ter» secondo comma, sostituire la parola: dei con la parola: di.
1. 31. Chiarelli.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Chiarelli.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.
(Introduzione degli articoli 84-bis e 84-ter, nonché degli allegati A e B delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice civile.
  In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.
  Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato o diminuito dal giudice.
  Art. 84-ter. – (Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale). – Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato B alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice civile.
  Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato B di cui al primo comma».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B, di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 1.
2. 3. Chiarelli.

  Al comma 1 sostituire il capoverso «Art. 84-bis» con il seguente: Art. 84-bis. – (Liquidazione del danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati Pag. 64dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle A e B, allegate alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
  L'ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al cinquanta per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono allegate le tabelle A e B, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge.;
   b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie). ;
   c) modificare la denominazione degli allegati come segue:
    Allegato 1
    [Articolo 2, comma 2]
    «ALLEGATO A
    (Articolo 84-bis)

    Allegato 2
    [Articolo 2, comma 2]
    «ALLEGATO B
    (Articolo 84-bis)
   d) all'allegato 2 sostituire le parole: Danno non patrimoniale per la morte del congiunto con le parole: Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di tipo familiare e aggiungere dopo le parole: A favore del coniuge (non separato) o del convivente le parole: ovvero della parte dell'unione civile.
2. 4. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis» primo comma, sostituire le parole: in base alle con le seguenti: sulla base delle.
2. 5. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale)», terzo comma, sostituire la parola: danneggiato con la seguente: soggetto leso.
2. 6. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale)», terzo comma, sostituire le parole: ai sensi del primo comma, con le seguenti: di cui al primo comma.
2. 7. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis.», sopprimere l'ultimo comma.
*2. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis», sopprimere il quarto comma.
*2. 9. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale)», quarto comma, sostituire la parola: favorire, con la seguente: consentire.
2. 10. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis», quarto comma, sostituire la parola: gennaio con la parola: febbraio.
2. 11. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis», quarto comma, dopo le parole: di ogni anno, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
2. 12. Chiarelli.

Pag. 65

  Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale)», quarto periodo, sostituire le parole: concernenti la con le seguenti: relativi alla.
2. 13. Chiarelli.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 9. Bazoli.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 1.
3. 2. Chiarelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: derivante con le seguenti: che derivano.
3. 5. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 2.
3. 3. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 3.
3. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 3.
3. 4. Chiarelli.

  Al comma 3, dopo le parole: di ogni anno, sono aggiunte le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
3. 6. Chiarelli.

  Al comma 3 sostituire la parola: gennaio con la parola: febbraio.
3. 7. Chiarelli.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 3. Bazoli.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 138», sostituire la parola: corrispondente con la parola: pari.
4. 1. Chiarelli.

ART. 5.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
5. 3. Bazoli.

  Al comma 3, sostituire le parole: a tutte le con le seguenti: a ogni.
5. 1. Chiarelli.

  Al comma 3, sostituire la parola: determinato, con la seguente: quantificato.
5. 2. Chiarelli.