CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 dicembre 2016
738.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (C. 1178 Iacono ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DALLA RELATRICE

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: su proposta delle Regioni.
2. 100. La relatrice.

  Al comma 1, sostituire la parola: ferrovie turistiche con le seguenti: tratte ferroviarie ad uso turistico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo sostituire le parole: dell'elenco delle ferrovie turistiche con le seguenti: del suddetto elenco.
2. 101. La relatrice.

  Al comma 2, sostituire le parole: classificate come ferrovie turistiche anche con le seguenti: classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le.

  Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).
2. 102. La relatrice.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: della conformità del tracciato agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3 e al comma 2 sopprimere le parole: in modo da assicurarne la conformità agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
2. 103. La relatrice.

  Al comma 4, sostituire le parole: delle ferrovie turistiche con le seguenti: , nonché le relative pertinenze, delle tratte ferroviarie ad uso turistico.
2. 104. La relatrice.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale:
   a) che abbiano compiuto il 50o anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25o anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;
   b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

  1-bis. Sono rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
3. 100. La relatrice.

Pag. 31

  Al comma 2, sostituire le parole da: istituito fino alla fine del comma con le seguenti: disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposta sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e di altre associazioni di categoria».

  Conseguentemente, al comma 3:
   sopprimere il primo e il secondo periodo;
   sostituire nel terzo e nel quarto periodo la parola:
seconda con la seguente: apposita;.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: seconda sezione dell'Albo con le seguenti: apposita sezione del Registro.
3. 200. La relatrice.

  Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: i rotabili di cui al comma 1 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato.
3. 201. La relatrice.

  Al comma 4, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: iscritti alla apposita sezione del registro di cui al presente articolo, equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.
3. 400. La relatrice.

ART. 4.

  Al comma 3 sostituire il primo periodo e il secondo periodo con i seguenti:
  Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate, su proposta del gestore le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale per l'utilizzo della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore con provvedimento della regione.
4. 100. La relatrice.

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire le parole da: ferrovie turistiche fino a: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: tratte ferroviarie ad uso turistico, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.
6. 100. La relatrice.

ART. 7.

  Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con le seguenti parole: determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque garantendo la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.
7. 100. La relatrice.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 100. La relatrice.

Pag. 32

  Aggiungere il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Velorail).

  1. La circolazione dei velorail è consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.
10. 0100. La relatrice.

Pag. 33

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (C. 1178 Iacono ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: su proposta delle Regioni.
2. 100. La relatrice.

  Al comma 1, sostituire la parola: ferrovie turistiche con le seguenti: tratte ferroviarie ad uso turistico».

  Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo sostituire le parole: dell'elenco delle ferrovie turistiche con le seguenti: del suddetto elenco.
2. 101. La relatrice.

  Al comma 2, sostituire le parole: classificate come ferrovie turistiche anche con le seguenti: classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le.

  Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).
2. 102. La relatrice.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: della conformità del tracciato agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3 e al comma 2 sopprimere le parole: in modo da assicurarne la conformità agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
2. 103. La relatrice.

  Al comma 4, sostituire le parole: delle ferrovie turistiche con le seguenti: , nonché le relative pertinenze, delle tratte ferroviarie ad uso turistico».
2. 104. La relatrice.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale:
   a) che abbiano compiuto il 50o anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25o anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;
   b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.
  1-bis. Sono rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
3. 100. La relatrice.

Pag. 34

  Al comma 2, sostituire le parole da: istituito fino alla fine del comma con le seguenti: disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposta sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e di altre associazioni di categoria».

  Conseguentemente, al comma 3:
   sopprimere il primo e il secondo periodo;
   sostituire nel terzo e nel quarto periodo la parola:
seconda con la seguente: apposita;.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: seconda sezione dell'Albo con le seguenti: apposita sezione del Registro.
3. 200. La relatrice.

  Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: i rotabili di cui al comma 1 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato.
3. 201. La relatrice.

  Al comma 4, sopprimere la parola: e di attrezzaggio.
3. 5. Iacono.

  Al comma 4, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: iscritti alla apposita sezione del registro di cui al presente articolo, equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.
3. 400. La relatrice.

ART. 4.

  Al comma 3 sostituire il primo periodo e il secondo periodo con i seguenti:
  Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate, su proposta del gestore le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale per l'utilizzo della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore con provvedimento della regione.
4. 100. La relatrice.

  Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
4. 3. Gandolfi.

ART. 5.

  Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa con le seguenti: del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
5. 3. Gandolfi.

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire le parole da: ferrovie turistiche fino a: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: tratte ferroviarie ad uso turistico, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.
6. 100. La relatrice.

ART. 7.

  Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con le seguenti parole: determinando Pag. 35misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque garantendo la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.
7. 100. La relatrice.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 100. La relatrice.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme transitorie).

  1. In sede di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, decorso il termine, sono qualificate come ferrovie turistiche, salvo che la Regione interessata con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ne richieda l'esclusione, le seguenti linee:
   a) Sulmona-Castel di Sangro;
   b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
   c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
   d) Sacile-Gemona;
   e) Palazzolo-Paratico;
   f) Castel di Sangro-Carpinone;
   g) Ceva-Ormea;
   h) Mandas-Arbatax;
   i) Isili-Sorgono;
   j) Sassari-Palau Marina;
   k) Macomer-Bosa;
   l) Alcantara-Randazzo;
   m) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
   n) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
   o) Noto-Pachino;
   p) Asciano-Monte Antico;
   q) Civitavecchia-Capranica-Orte.
10. 01. (Nuova formulazione) Meta.

  Aggiungere il seguente articolo:

ART. 10-bis.
(Ferrocicli).

  1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI è consentita sulle linee ferroviarie dismesse e sospese, con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.
10. 0100. (Nuova formulazione) La relatrice.