CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4158, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, approvato dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 26 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che le disposizioni di cui al decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia «protezione civile», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;
   preso atto che:
    le predette disposizioni disciplinano gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una «figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio» coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata «in funzione programmatoria e di supporto alle autonomie territoriali»; i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge;
    gli interventi disposti, anche di carattere finanziario, sono volti alla ricostruzione dei beni danneggiati, al rilancio economico e produttivo dei territori colpiti dal sisma, alla tutela dell'ambiente, materia che – come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni – «si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la “protezione civile”» (sentenza n. 214 del 2005);
    il decreto-legge provvede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione: la Cabina di coordinamento della ricostruzione, «con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione» (articolo 1, comma 5); il comitato istituzionale costituito in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico per la discussione e condivisione delle scelte strategiche (articolo 1, comma 6); gli Uffici speciali per la ricostruzione, anch'essi istituiti in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico (articolo 3); la Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e le Pag. 378Commissioni paritetiche, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi (articolo 16);
    le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (articolo 2, comma 2),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. (C. 4151 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4151, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016», approvato dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere (Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 3824, recante «Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere», come modificata nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il comma 1 reca una modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, incidendo con un atto di rango primario su una disposizione di carattere regolamentare;
   considerato che la modifica recata al citato articolo 75 appare suscettibile di generare incertezze interpretative laddove richiede che gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto delle dichiarazione siano «necessari» per ottenere i benefici stessi, non risultando chiari gli effetti della norma nel caso in cui i predetti stati, fatti o qualità siano oggetto di una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione;
   rilevato che occorre valutare l'impatto sulle pubbliche amministrazioni, in particolare sulle amministrazioni degli enti territoriali, della previsione dell'articolo 1, comma 2, laddove prevede il riesame su istanza dell'interessato dei provvedimenti emanati negli ultimi cinque anni, risultando tale disposizione suscettibile di incidere su procedimenti oramai conclusi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare il riferimento alla «necessità» degli stati, fatti o qualità personali oggetto delle dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dei benefici stessi;
   b) si valuti l'impatto sulle pubbliche amministrazioni, in particolare sulle amministrazioni degli enti territoriali, della previsione dell'articolo 1, comma 2, che incide su procedimenti oramai conclusi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (S. 2611 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 2611, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.