CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Obbligatorietà della creazione del fascicolo del fabbricato e detrazione delle spese).

  1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute, entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, a approvare una legge regionale che preveda l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico e privato che insiste sul territorio regionale, nella quale riportare la certificazione sismica, nonché le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e le modifiche strutturali apportate nel tempo.
  2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono ricomprese anche le spese relative alla creazione del fascicolo del fabbricato.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
  5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

  Conseguentemente, nel Titolo aggiungere infine le parole «e obbligatorietà del fascicolo del fabbricato per ogni immobile sul territorio italiano».
1. 1. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 aggiungere le seguenti: nonché Pag. 223a favorire la prevenzione e la messa in sicurezza da fenomeni sismici.
1. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 inserire le seguenti: nonché nei comuni eventualmente indicati con una o più ordinanze del Commissario straordinario di cui al comma 3.

  Conseguentemente sostituire le parole, ovunque ricorrano: allegati 1 e 2 con le seguenti: allegati 1 e 2 e successive ordinanze del Commissario straordinario.
1. 3. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: L'elenco dei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari.
1. 4. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 5. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'elenco dei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari.
*1. 6. Laffranco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'elenco dei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari.
*1. 7. Polidori.

  Al comma 2, sostituire le parole: possono applicarsi con le seguenti: si applicano.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
**1. 8. Polidori.

  Al comma 2, sostituire le parole: possono applicarsi con le seguenti: si applicano.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, Pag. 224nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
**1. 9. Laffranco.

  Al comma 2 e ovunque ricorrano sostituire le parole: perizia asseverata con le seguenti: perizia tecnica asseverata.
1. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta di finanziamento è trasmessa al Commissario straordinario che la accoglie o la respinge, con parere scritto motivato, sentito il vice Commissario territorialmente competente.
*1. 11. Laffranco.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta di finanziamento è trasmessa al Commissario straordinario che la accoglie o la respinge, con parere scritto motivato, sentito il vice Commissario territorialmente competente.
*1. 12. Polidori.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. È fatto divieto alle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui agli allegato 1 e 2 della presente legge per due anni a decorrere dal 24 agosto 2016.
  2-ter. Le richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016 sono nulle.»
1. 13. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate, dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e dai Sindaci dei Comuni individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».
*1. 14. Laffranco.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate, dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e dai Sindaci dei Comuni individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».
*1. 15. Polidori.

  All'Allegato 2, dopo il n. 34 inserire il seguente: 34-bis Genga (AN), dopo il n. 57, inserire il seguente: 57-bis Recanati (MC) e dopo il n. 60 inserire il seguente: 60-bis Sassoferrato (AN).
1. 01. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

Pag. 225

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
   «f-bis) verifica la congruità delle misure e degli interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori effettuati negli immobili destinati ad uso produttivo;»
2. 1. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche attraverso con le seguenti: ricorrendo prioritariamente.
2. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

ART. 3.

  Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: ogni Regione istituisce, aggiungere le parole: entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma inserire i seguenti periodi: Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».

  Conseguentemente, all'attuazione delle norme, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti in bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze», a tal fine riducendo il capitolo 6856.
*3. 2. Laffranco.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma inserire i seguenti periodi: Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni Pag. 226di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».

  Conseguentemente, all'attuazione delle norme, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti in bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze», a tal fine riducendo il capitolo 6856.
*3. 3. Polidori.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma.
3. 4. Ricciatti, Fratoianni, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fassina.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le assunzioni a tempo determinato previste dal presente comma, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, sono effettuate garantendo parità di trattamento contrattuale tra i lavoratori assunti e gli eventuali lavoratori distaccati dalle regioni e dai comuni interessati dagli eventi sismici.
3. 5. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 3, sostituire le parole: curano la pianificazione urbanistica con le seguenti: coordinano la pianificazione urbanistica.
3. 6. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni).

  1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui agli Allegati 1 e 2, previa autorizzazione del Commissario Pag. 227straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera d) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.
  3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399 del 2016 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.
  5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale».

  Conseguentemente, all'attuazione delle norme di cui all'articolo 3-bis, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e Pag. 228speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*3. 01. Polidori.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni).

  1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui agli Allegati 1 e 2, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera d) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.
  3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399 del 2016 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.
  5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Pag. 229Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale».

  Conseguentemente, all'attuazione delle norme di cui all'articolo 3-bis, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*3. 02. Laffranco.

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni per l'anno 2016 con le seguenti: 400 milioni per l'anno 2016, 600 milioni per l'anno 2017 e 800 milioni per l'anno 2018.

  Conseguentemente all'articolo 52, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
  2-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
  2-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  2-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
4. 1. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate inoltre a coprire la perdita economica derivante dalla mancata riscossione delle utenze e delle entrate comunali.
4. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 delle legge 13 maggio 1999, n. 133»;
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000».
*4. 3. Laffranco.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale Pag. 23045500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 delle legge 13 maggio 1999, n. 133»;
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000».
*4. 4. Polidori.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 delle legge 13 maggio 1999, n. 133.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000.
4. 5. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 138, comma 14 del primo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 devono interpretarsi nel senso di essere riferite all'articolo 15, comma 1.1. del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. 6. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 4-bis.

  Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: anche in deroga alla normativa urbanistica vigente.
4-bis. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 3, dopo la parola: provvede inserire le seguenti: in via prioritaria alla rimozione e al trasferimento dei moduli abitativi inutilizzati e rimovibili di Sellano, Capodacqua e Nocera Umbra, realizzati in occasione del sisma del 1997, altrimenti, secondariamente.
4-bis. 2. Cristian Iannuzzi, Segoni.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. I container destinati ad ospitare i nuclei famigliari, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, devono garantire agli occupanti stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 8 mq per stanza a persona e tutte le stanze da letto devono essere provviste di bagni singoli. I container di cui al primo periodo destinati ad ospitare nuclei famigliari con anziani o disabili, devono garantire agli occupanti stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 10 mq per stanza a persona e i bagni devono essere accessibili ai disabili.
4-bis. 3. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:
  5-bis. Le procedure negoziate di cui al comma 4, relativamente ai contratti aventi Pag. 231ad oggetto la fornitura di servizi e beni strumentali, sono rivolte in via prioritaria a fornitori con sede nei comuni di cui all'allegato 1.
4-bis. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari o non soddisfi le esigenze del nucleo famigliare o dell'azienda, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dai cittadini o operatori economici danneggiati, con successivo rimborso della spesa effettuata, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile e comunque in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici.
4-bis. 5. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) interventi prioritariamente rivolti alla ricostruzione puntuale con adeguamento sismico ed in subordine di ripristino con miglioramento sismico, delle abitazioni e delle attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi.
5. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione in cui la sicurezza e l'efficienza in chiave antisismica degli interventi strutturali di adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, siano aspetti prioritari, da rendere compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.
5. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine.
5. 3. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, lettera d), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.
5. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

Pag. 232

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Gli interventi sugli edifici del patrimonio abitativo e delle attività produttive di cui al comma 1 comprendono quelli sulle relative pertinenze e annessi, danneggiati o distrutti.
5. 5. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: fino al 100 per cento delle spese occorrente con le seguenti: in misura pari al 100 per cento delle spese occorrenti.
5. 6. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. 7. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: esclusivamente in compensazione con le seguenti: in compensazione o cedibile a terzi.
5. 8. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il predetto provvedimento dovrà prevedere, in merito alle modalità di fruizione del credito d'imposta, che l'attribuzione di quest'ultimo in capo al beneficiario del finanziamento, fruibile esclusivamente in compensazione, possa essere utilizzato anche in caso di incapienza da parte del beneficiario, tramite la cessione del medesimo credito o la monetizzazione dello stesso, in modo tale che i beneficiari fruiscano unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario.
5. 9. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 9, aggiungere, infine, le parole: e comunque in misura non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e a 400 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047. A integrazione delle risorse individuate con la suddetta legge di bilancio, si provvede con le risorse di cui al successivo comma.

  Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo soppresso.
5. 10. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 6.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a), dopo le parole: dello stesso insediamento, inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati;
   2) alla lettera b), dopo le parole: dell'intero edificio, inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione Pag. 233di energia da fonti rinnovabili funzionati alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati;
   3) alla lettera c) dopo le parole: dell'intero edificio inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
6. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   alle lettere a) e b), dopo le parole: comprese le aggiungere le parole: dotazioni impiantistiche tecnologiche;
   alla lettera c), sostituire le parole: compreso l'adeguamento con le seguenti: compreso il rifacimento degli impianti tecnologici e l'adeguamento.
6. 2. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: dello stesso insediamento inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
*6. 3. Laffranco.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: dello stesso insediamento inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
*6. 4. Polidori.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: nel limite delle superfici preesistenti con le seguenti: nel limite delle superfici e dei volumi preesistenti.
6. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di:.
6. 6. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: dell'intero edificio inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
*6. 7. Laffranco.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: dell'intero edificio inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
*6. 8. Polidori.

  Al comma 1, lettera c), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.
6. 9. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

Pag. 234

  Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: dell'intero edificio, inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
*6. 10. Laffranco.

  Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: dell'intero edificio inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
*6. 11. Polidori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nel contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono compresi i costi degli interventi sugli impianti interni ed esterni sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese.
6. 12. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
  2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2016 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.
  2-ter. All'attuazione delle norme di cui al comma 2-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*6. 13. Laffranco.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
  2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2016 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.
  2-ter. All'attuazione delle norme di cui al comma 2-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*6. 14. Polidori.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.
6. 23. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

Pag. 235

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili rientranti nell'ambito dei beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 percento.
6. 24. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12.
6. 15. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici aggiungere le seguenti: qualificati tali dalle disposizioni urbanistiche dei rispettivi enti locali.
6. 16. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile, sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, e successive modifiche e integrazioni, in materia di detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione per le comuni ristrutturazioni edilizie. L'importo dello stanziamento da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'eventuale onere.
6. 17. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.

  Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'attuazione della integrazione di cui sopra, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*6. 18. Polidori.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per Pag. 236cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.

  Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'attuazione della integrazione di cui sopra, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*6. 19. Laffranco.

  Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento per gli interventi sull'immobile destinato ad abitazione principale è compatibile con i contributi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici.

  Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, ultimo periodo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
**6. 20. Laffranco.

  Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento per gli interventi sull'immobile destinato ad abitazione principale è compatibile con i contributi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici.

  Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, ultimo periodo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
**6. 21. Polidori.

  Al comma 7, dopo le parole: tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici inserire la seguente: lorde.
6. 22. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: miglioramento sismico aggiungere le seguenti: e se possibile in via prioritaria di adeguamento sismico.
7. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

Pag. 237

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra gli edifici per i quali è possibile effettuare gli interventi previsti dal presente comma sono ricompresi anche quelli distrutti o danneggiati nell'area di Roma Capitale, per i quali sia stato disposto con ordinanza sindacale lo sgombero, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 3, al primo periodo, in fine, sostituire le parole: totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione con la seguente: abusivi.
8. 2. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: dell'articolo 8 con le parole: dell'articolo 3.
*8. 3. Polidori.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: dell'articolo 8 con le parole: dell'articolo 3.
*8. 4. Polidori.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis
. La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi eli lavoro previste dalle normative vigenti.
  5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma precedente, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**8. 5. Laffranco.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.
  5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma precedente, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**8. 6. Polidori.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture Pag. 238esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.
  5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma precedente, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**8. 7. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017.
8. 8. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
*8. 9. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
*8. 10. Polidori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
*8. 11. Laffranco.

Pag. 239

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, l'installazione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq ed esclusivamente di pertinenza dell'unità immobiliare principale, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile.
8. 12. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Certificazione di agibilità).

  1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
  2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:
   a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

  3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*8. 01. Laffranco.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Certificazione di agibilità).

  1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
  2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:
   a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

  3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*8. 02. Polidori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Certificazione di agibilità).

  1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more Pag. 240dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
  2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:
   a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

  3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*8. 03. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'esterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari.
10. 1. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive inserire le seguenti: non inserite in aggregati.
10. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*10. 3. Laffranco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici Pag. 241e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*10. 4. Polidori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per gli edifici di interesse storico-paesaggistico.
10. 5. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: purché gli edifici non siano di interesse storico-paesaggistico.
10. 6. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate inserire le seguenti: con procedure di partecipazione per la ricostruzione storica della struttura fisica e sociale degli abitanti e procedure di concertazione nella predisposizione di piani attuativi.
*11. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

  Al comma 1, dopo le parole: assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate inserire le seguenti: con procedure di partecipazione per la ricostruzione di uno storico ed approfondito quadro conoscitivo della struttura fisica e sociale degli abitati e procedure di concertazione nella predisposizione di piani attuativi.
*11. 2. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.
11. 3. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, lettera b), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.
11. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

Pag. 242

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In caso di immobili abbandonati o di non disponibilità del proprietario dell'immobile o dell'unità immobiliare a procedere al recupero e ristrutturazione del medesimo, i Comuni possono avviare la procedura di acquisto dei medesimi, al fine di un loro pieno ripristino con conseguente destinazione ad edilizia pubblica.
11. 5. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera c), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti: adeguamento sismico e di.
12. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: miglioramento con la seguente: adeguamento.
12. 2. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;.
12. 3. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi con le seguenti: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 50 per cento dei contributi complessivamente concessi.
*12. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi con le seguenti: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 50 per cento dei contributi complessivamente concessi.
*12. 5. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1 sono previsti piani di recupero e programmi diretti a consentire interventi urbanistici.
12. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 13.

  Al comma 4, sostituire le parole: Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti: Per gli interventi su immobili e unità immobiliari anche diverse dall'abitazione principale, danneggiati o Pag. 243resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati.
13. 1. Ricciatti, Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fassina.

  Al comma 4, dopo le parole: Per gli interventi su immobili, aggiungere le seguenti: e unità immobiliari anche diverse dall'abitazione principale.
13. 2. Ricciatti, Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fassina.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.
  4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
13. 4. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

ART. 14.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: stanziate allo scopo, aggiungere le seguenti: e comunque per un importo non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2017, 600 milioni di euro per l'anno 2018, 700 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020,.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Quale contributo alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  10-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
  10-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  10-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
14. 1. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

Pag. 244

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici aggiungere le seguenti: e delle altre confessioni religiose.

  Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: il rappresentante delle Diocesi aggiungere le seguenti: e delle altre confessioni religiose.
14. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: infrastrutture aggiungere le seguenti: nonché delle reti di distribuzione idrica.
14. 3. Cristian Iannuzzi, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle reti di distribuzione idrica.
14. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: attuativi aggiungere le seguenti: e sulle reti di distribuzione idrica.
14. 5. Cristian Iannuzzi, Segoni.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle reti distribuzione idrica.
14. 6. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 3, sostituire le parole da: le risorse a: scopo con le seguenti: le risorse devono essere prioritariamente destinate al ripristino degli edifici scolastici danneggiati; in alternativa possono essere destinate alla costruzione di sedi nuove o diverse.
14. 7. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, è assegnata agli uffici regionali la somma di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le predette risorse sono utilizzate prioritariamente:
   a) per la manutenzione dei Moduli ad uso scolastico provvisori (MUSP) nei comuni di cui all'articolo 1;
   b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 1o grado;
   c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuola di ogni ordine e grado;
   d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche.

Pag. 245

  3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 52.

  Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;
   b) al comma 67, le parole: «nel limite del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».

  1-ter. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
14. 8. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi da attuarsi su beni diversi da quelli ecclesiastici, il protocollo di Intesa è sottoscritto dal Commissario straordinario, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal sindaco del comune interessato.
*14. 9. Polidori.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: per gli interventi da attuarsi su beni diversi da quelli ecclesiastici, il protocollo di Intesa è sottoscritto dal Commissario straordinario, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e dei turismo e dal sindaco del comune interessato.
*14. 10. Laffranco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art 14-bis.

  1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le regioni che possiedono presidi ospedalieri di I o II livello ubicati in zone a rischio sismico 1 e 2, effettuano prioritariamente le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, previa valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a decorrere dal 2016, del Fondo per la manutenzione straordinaria degli immobili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 98 del 2011.
**14. 01. Laffranco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art 14-bis.

  1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le regioni che possiedono presidi ospedalieri di I o II livello ubicati in zone a rischio sismico 1 e 2, effettuano prioritariamente le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, Pag. 246n. 3274, previa valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a decorrere dal 2016, del Fondo per la manutenzione straordinaria degli immobili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 98 del 2011.
**14. 02. Polidori.

ART. 15.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I soggetti attuatori possono adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di una piattaforma di crowdfunding tematico dedicata a progetti espressamente volti a recupero, conservazione, restauro e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, valutando la possibilità di ampliare anche a tale genere di interventi le misure di credito d'imposta, come stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106.
15. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

ART. 15-ter.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
15-ter. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 16.

  Al comma 1, in fine, dopo le parole: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: del Ministero delle politiche agricole alimentari e, nonché, al comma 2, sostituire le parole: Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali con le seguenti: il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali, agroindustriali, zootecniche ed agricole.
16. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 17-bis.

  Al comma 1, capoverso m-bis), dopo le parole: comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate aggiungere le seguenti: al fine di prevedere per le aziende erogatrici la defiscalizzazione delle ore di straordinario donate dai loro Pag. 247dipendenti allo scopo di aiutare le popolazioni colpite dal sisma.
17-bis. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 10.000.000.
*19. 1. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 10.000.000.
*19. 2. Polidori.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 5.000.000.
**19. 3. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 5.000.000.
**19. 4. Polidori.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione della zona franca).

  1. Nei comuni dell'Italia centrale, colpiti dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate nei comuni del cratere possono beneficiare, nei limiti complessivi di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  3. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Quale contributo alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  6. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».Pag. 248
  7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 95 per cento».
19. 01. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Fassina.

ART. 20.

  Al comma 1 sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni.
*20. 1. Laffranco.

  Al comma 1 sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 70 milioni.
*20. 2. Polidori.

  Al comma 1, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016 – 23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
20. 3. Laffranco.

  Al comma 1 sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 60 milioni di euro.
20. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1 sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni di euro.
*20. 5. Laffranco.

  Al comma 1 sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni di euro.
*20. 6. Polidori.

  Al comma 1, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni Pag. 249nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo lodi tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2000, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
20. 7. Laffranco.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 20 milioni;
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: le risorse di cui al comma 1, possono essere con le seguenti: una quota pari a complessivi 15 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, sono;
   c) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: tenuto conto fino alla fine del medesimo periodo.
20. 8. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, effettuare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
le imprese agricole con: tutte le imprese;
   b) sostituire le parole: i cui fondi siano con: la cui sede produttiva sia.
*20. 9. Laffranco.

  Al comma 1, effettuare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
le imprese agricole con: tutte le imprese;
   b) sostituire le parole: i cui fondi siano con: la cui sede produttiva sia.
*20. 10. Polidori.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale – alle imprese del turismo, anche stagionali che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016-23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso Pag. 250anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
20. 11. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle misure di sostegno di cui al presente articolo, nonché per le misure di sostegno eli cui ai successivi articoli del presente Capo II, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.
20. 12. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Fassina.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
   a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
   b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

  2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e le parole: «a decorrere dall'anno 2015» di cui alla lettera c) del citato comma 341 sono sostituite dalle parole: «a decorrere dall'anno 2016». Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 che costituisce tetto massimo di spesa.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un Pag. 251regime fiscale di incentivazione che preveda:
   a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
   b) ai fini dell'imposta sui valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
   c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

  4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
  5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
  6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
  7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
  8. Quale contributo alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui al successivo comma 9.
  9. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
20. 01. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Fassina.

ART. 21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese di cui al comma 1, Pag. 252ai proprietari di camper e roulettes che concedano l'uso gratuito delle citate strutture amovibili in favore degli esercenti delle micro, piccole e medie imprese colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 200,00 per ogni mese di concessione della struttura, per un periodo complessivo non superiore di due mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell'articolo 5. Per le finalità del presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.
21. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese di cui al comma 1, ai proprietari di camper e roulotte che concedano l'uso gratuito delle citate strutture amovibili in favore degli esercenti attività agricole, agroalimentari e zootecniche colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 200,00 per ogni mese di concessione della struttura, per un periodo complessivo non superiore di due mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell'articolo 5. Per le finalità del presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.
21. 2. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 4, sostituire le parole da: di sostenere fino a: forestali con le seguenti: di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare a rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite.
21. 3. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi a condizioni agevolate di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
21. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 22.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e promuove iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità del patrimonio culturale dei medesimi territori.
22. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni.
22. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Pag. 253Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con: 3 milioni.
*22. 3. Laffranco.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con: 3 milioni.
*22. 4. Polidori.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l'istituzione di un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori da costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate.
  4. Per l'istituzione del mercato di cui al comma 3 è stanziata la somma di 520 mila euro per ventisei settimane dell'anno 2017.
22. 5. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 24.

  Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 euro, con la seguente: 600,000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
   2-bis. Quale contributo alla copertura degli oneri di cui all'articolo 24, comma 1, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies;
   2-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
   2-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
   2-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
24. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Fassina.

  Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la parola: 600.000.
*24. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1 sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 600.000.
*24. 3. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 100.000.
**24. 5. Polidori.

  Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 100.000.
**24. 6. Laffranco.

Pag. 254

  Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 70.000.
*24. 7. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 70.000.
*24. 8. Polidori.

  Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000.
**24. 9. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000.
**24. 10. Polidori.

  Al comma 2, dopo le parole: del turismo inserire le seguenti: nonché per la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite la creazione di centri e strutture di ricerca e sviluppo delle imprese,.
24. 11. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 8 anni con le seguenti: 10 anni.
24. 12. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 3, dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti parole: e per l'anno 2017, nonché dopo le parole: 10 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.
24. 13. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 25.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.
*25. 2. Laffranco.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.
*25. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma per promuovere e sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, al fine di evitare la perdita della produzione già effettuata delle medesime imprese. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
**25. 3. Polidori.

Pag. 255

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma per promuovere e sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, al fine di evitare la perdita della produzione già effettuata delle medesime imprese. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
**25. 4. Laffranco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'articolo 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero, dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
*25. 5. Laffranco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'articolo 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero, dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
*25. 6. Polidori.

  Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
   a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
   b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato Pag. 256garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

  2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socioeconomici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'esenzione di cui alla lettera c), del citato comma 341, si applica fino al 30 giugno 2017. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter, come modificati dal presente articolo, e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al comma 2.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
   a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
   b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi, di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
   c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

  5. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
  6. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo Pag. 2575 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
  7. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
  8. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agro alimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
  9. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).
**25. 01. Polidori.

  Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
   a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
   b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

  2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socioeconomici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 di cui ai commi 341 e 341-bis Pag. 258dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'esenzione di cui alla lettera c), del citato comma 341, si applica fino al 30 giugno 2017. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter, come modificati dal presente articolo, e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al comma 2.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
   a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
   b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi, di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
   c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

  5. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
  6. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
  7. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
  8. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, Pag. 259convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agro alimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
  9. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).
**25. 02. Laffranco.

ART. 26.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per facilitare le attività di cura e manutenzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, gli Enti parco di cui al comma 1 sono autorizzati a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.
26. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini.

ART. 27.

  Al comma 1, dopo le parole: con particolare attenzione agli aggiungere le seguenti: acquedotti e gli elettrodotti, nonché agli.
27. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle opere di captazione.
27. 2. Cristian Iannuzzi, Segoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e alle reti idriche, agli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti, agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alle dighe e invasi artificiali, alle opere di prevenzione del rischio idrogeologico, alle strade, sentieri e piste ciclabili.
27. 3. Cristian Iannuzzi, Segoni.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
27. 4. Zolezzi, Terzoni.

  Al comma 2 primo periodo dopo le parole: Commissario straordinario aggiungere le seguenti: previa una attenta analisi dei costi benefici, può avvalersi di strutture o uffici pubblici o studi tecnici privati, purché dotati di specifica competenza tecnica presente nelle delle aree oggetto degli interventi o in quelle limitrofe e in alternativa.
27. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, dei costi e dei benefici, optando per la soluzione che realizzi il miglior grado di integrazione ambientale tra i diversi obiettivi. Tra le diverse soluzioni e tecniche Pag. 260vagliate devono essere prese in considerazione anche quelle di ingegneria naturalistica, e nel caso in cui venga dimostrata l'egual efficacia di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali considerate più invasive, sono da preferire.
27. 6. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'atto della progettazione preliminare, tenendo conto dei costi e dei benefici, deve essere preferita la soluzione che realizzi il miglior grado di integrazione ambientale tra i diversi obiettivi. Tra le diverse soluzioni e tecniche vagliate devono essere preferite quelle di ingegneria naturalistica.
27. 7. Cristian Iannuzzi, Segoni.

ART. 28.

  Sopprimere il comma 4.
28. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, sostituire le parole: sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 con le seguenti: sono classificati con i codici CER non pericolosi di cui al capitolo 17 dell'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,;
   b) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: La raccolta ed il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operate a cura di imprese di trasporto autorizzate ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
*28. 2. Laffranco.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, sostituire le parole: sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 con le seguenti: sono classificati con i codici CER non pericolosi di cui al capitolo 17 dell'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,;
   b) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: La raccolta ed il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operate a cura di imprese di trasporto autorizzate ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
*28. 3. Polidori.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: I beni di cui al presente comma devono essere messi a disposizione per la ricostruzione degli immobili danneggiati e in caso di vendita, il ricavato viene ceduto come contributo al Comune da cui provengono i materiali.
28. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

Pag. 261

  Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
   a) primo periodo, sopprimere le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
   b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Anche al fine di realizzare le attività di cui al presente comma, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 le parole: 1o gennaio 2017 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2018. Tutti i termini procedimentali entro cui devono essere adottati i provvedimenti indicati negli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono triplicati nella loro durata.
28. 5. Massimiliano Bernini, Terzoni.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
29. 1. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 30.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: La Struttura può prevedere eventuali procedure semplificate ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia, per ditte individuali e microimprese.
30. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Fassina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
*30. 2. Laffranco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
*30. 3. Polidori.

Pag. 262

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 12 mesi.
30. 4. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Fassina.

  Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « e-bis) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme ambientali e di recupero ambientali e definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3».
30. 5. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « e-bis) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme ambientali e di recupero ambientali».
30. 6. Cristian Iannuzzi, Segoni.

ART. 34.

  Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2.
*34. 1. Laffranco.

  Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2.
*34. 2. Polidori.

  Al comma 3, dopo le parole: collegi professionali, aggiungere le parole:, secondo competenze,.
34. 3. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: né aver avuto negli ultimi tre anni.
*34. 4. Laffranco.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: né aver avuto negli ultimi tre anni.
*34. 5. Polidori.

  Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: può effettuare controlli, anche a campione con le seguenti: deve effettuare controlli sul 20 per cento delle autocertificazione consegnate e se risultano incongruenze aumentare la percentuale al 50 per cento delle stesse,.
34. 6. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

Pag. 263

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.
34. 7. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Al fine di consentire la formazione alle imprese edili e ai tecnici per diagnosi, progettazione e ricostruzione con tecniche antisismiche e nuove tecnologie, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della suddetta disposizione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».
34. 8. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Fassina.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Collegamento tra i criteri antisismici con il progetto strategico «Casa Italia»).

  1. I criteri per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e dal 30 ottobre 2016 sisma, saranno coordinati e collegati con il progetto strategico a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale denominato «Casa Italia».
36. 01. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Melilla, Fassina.

ART. 43.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività economiche delle imprese e delle attività commerciali presenti nei territori colpiti dal sisma, i vice commissari possono provvedere ad individuare strutture e alloggi preposti alle attività di tali soggetti.
43. 1. Cristian Iannuzzi, Segoni.

ART. 44.

  Al comma 1 dopo le parole: ai Comuni di cui agli Allegati 1 e 2, inserire le seguenti: e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
*44. 1. Polidori.

  Al comma 1 dopo le parole: ai Comuni di cui agli Allegati 1 e 2, inserire le seguenti: e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,.

Pag. 264

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
*44. 2. Laffranco.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  « 2. I Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
**44. 3. Laffranco.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  « 2. I Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
**44. 4. Polidori.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 dopo le parole: I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 inserire le seguenti: nonché le Province in cui essi ricadono;
   dopo il comma 2, inserire il seguente:
  « 2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sospendono per 12 mesi il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   al comma 3, dopo le parole: dei Comuni di cui all'allegato 2 inserire le seguenti: nonché delle Province in cui questi ricadono;
   al comma 4, dopo le parole: è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni inserire le seguenti: e delle Province.
44. 5. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione Pag. 265degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*44. 6. Laffranco.

  Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
*44. 7. Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 3 milioni di euro per il 2016 e di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
**44. 8. Laffranco.

  Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 3 milioni di euro per il 2016 e di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
**44. 9. Polidori.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità Pag. 266delle attività amministrative le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52».
*44. 10. Laffranco.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52».
*44. 11. Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

  Conseguentemente, all'attuazione della integrazione di cui al comma 6-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
**44. 12. Laffranco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Pag. 267Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

  Conseguentemente, all'attuazione della integrazione di cui al comma 6-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
**44. 13. Polidori.

  Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.»
44. 14. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 45.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   sostituire le parole: 124,5 milioni, con le parole: 270 milioni;
   sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le parole: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1, articolo 45, si provvede mediante riduzione nei limiti di 150 milioni di euro per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.»
45. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   sostituire le parole: 124,5 milioni, con le parole: 200 milioni;
   sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le parole: 30 giugno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1, articolo 45, si provvede mediante riduzione nei limiti di 80 milioni di euro per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.»
45. 2. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 1 sostituire le parole: 124,5 milioni, con le parole: 200 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 124,5 milioni con le parole: 200 milioni.
45. 3. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

Pag. 268

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2017.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: per l'anno 2016, aggiungere le seguenti: ed a 100 milioni di euro per l'anno 2017.
*45. 4. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2017.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: per l'anno 2016, aggiungere le seguenti: ed a 100 milioni di euro per l'anno 2017.
*45. 5. Polidori.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2017.
**45. 6. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2017.
**45. 7. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 4, sostituire le parole: è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro con le seguenti: è riconosciuta, per gli anni 2016 e 2017, nel limite di 500 milioni di euro annui, una indennità una tantum pari a 18.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A integrazione della copertura degli oneri di cui al comma 4, articolo 45, si provvede nei limiti delle risorse di cui ai commi 1-ter e 1-quater.
  1-ter. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
45. 8. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I soggetti di cui al presente comma, in caso di grave e comprovata necessità, possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 20.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
*45. 9. Polidori.

Pag. 269

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I soggetti di cui al presente comma, in caso di grave e comprovata necessità, possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 20.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
*45. 10. Laffranco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici, è riconosciuta un'indennità una tantum fino ad un massimo di 18.000 euro, proporzionata ai mesi di sospensione dell'attività stessa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 4 e 4-bis e dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2017.
**45. 12. Laffranco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici, è riconosciuta un'indennità una tantum fino ad un massimo di 18.000 euro, proporzionata ai mesi di sospensione dell'attività stessa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 4 e 4-bis e dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2017.
**45. 11. Polidori.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. Per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018 tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti, tutti i lavoratori autonomi e tutti i lavoratori professionisti residenti o operanti nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria».

  Conseguentemente,
   all'articolo 52, comma 2, sostituire le parole: quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995, 19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;
   al medesimo articolo 52, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
    « q) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 Pag. 270milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.».
45. 14. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. Al fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto 2016 e sino al 31 dicembre 2025, le persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione dei cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo n. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
*45. 13. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. Al fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto 2016 e sino al 31 dicembre 2025, le persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione dei cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo n. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
*45. 15. Laffranco.

ART. 48.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite Pag. 271annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

  Conseguentemente,
   al comma 1, sopprimere le parole da: in aggiunta a quanto disposto fino alle parole: senza applicazione di sanzioni e interessi.;
   all'articolo 52, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
48. 1. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2016 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2017;
   b) al comma 7, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2016 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2017;
   c) al comma 10 sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 52, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 31,85 milioni con le seguenti: 46,85 milioni.
48. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, sostituire le parole: sospesi fino al 31 dicembre 2016 con le seguenti: sospesi fino al 30 settembre 2017.
48. 3. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2016 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2017.
48. 4. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 dicembre 2016 inserire le seguenti: , ad eccezione delle fattispecie di cui alla lettera g) per le quali è previsto il termine del 30 giugno 2017.
*48. 5. Polidori.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 dicembre 2016 inserire le seguenti: , ad eccezione delle fattispecie di cui alla lettera g) per le quali è previsto il termine del 30 giugno 2017.
*48. 6. Laffranco.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: della telefonia aggiungere le seguenti: fissa e mobile;Pag. 272
   b) sostituire le parole: non superiore a 6 mesi con le seguenti: non inferiore a 12 mesi;
   c) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le utenze telefoniche mobili si intendono sospese quelle intestate ai soggetti residenti nei medesimi Comuni.;
   d) al secondo periodo, dopo la parola: fatture aggiungere le seguenti:, non inferiori a 18 e senza pagamento di alcun interesse,.
48. 7. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 7, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2016 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2017.
48. 8. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
48. 9. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
  10. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata al 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.
  11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione prorogata dal precedente comma 10, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, è effettuata entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

  Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2017, viene abrogato il comma 36, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*48. 10. Laffranco.

  Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
  10. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata al 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.
  11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione prorogata dal precedente comma 10, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, è effettuata entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante Pag. 273rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

  Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2017, viene abrogato il comma 36, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*48. 11. Polidori.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 52, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: 495,19 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 510,19 milioni di euro per l'anno 2017;
   b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 31,85 milioni con le seguenti: 46,85 milioni.
48. 12. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, si intendono posticipati di un anno.
*48. 13. Polidori.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, si intendono posticipati di un anno.
*48. 14. Laffranco.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, si intendono posticipati di un anno.
*48. 15. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 50 Pag. 274milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 61 milioni di euro per l'anno 2016.
**48. 16. Polidori.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 61 milioni di euro per l'anno 2016.
**48. 17. Laffranco.

  Al comma 16, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) quanto a 11 milioni di euro per il 2016 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della legge 147 del 2013 e quanto a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;.
48. 18. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque inutilizzati in conseguenza del sisma.
  18-ter. La medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi Pag. 275ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Terni.
  18-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla tassa rifiuti relativa ai suddetti immobili.
  18-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 18-bis, 18-ter 18-quater valutati in 56,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.
48. 19. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  19. Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque inutilizzati in conseguenza del sisma.
  20. La medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Terni.
  21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla tassa rifiuti relativa ai suddetti immobili.

  Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale diparte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
48. 20. Laffranco.

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:
  18-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale.
*48. 21. Polidori.

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:
  18-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale.
*48. 22. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:
  18-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale.
*48. 23. Laffranco.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Zona franca).

  1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Pag. 276agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;
   c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
   d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.
  7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.Pag. 277
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dall'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
48. 01. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Zona franca).

  1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2, interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
48. 02. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 48-bis.

  1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi Pag. 278sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.
*48. 03. Polidori.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 48-bis.

  1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.
*48. 04. Laffranco.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Proroga termine gare d'appalto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

  1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso Pag. 279tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.
*48. 05. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

  1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto.
**48. 06. Laffranco.

  Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

  1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto.
**48. 07. Polidori.

ART. 49.

  Al comma 5, dopo le parole: anche in via di regresso o di garanzia, inserire le seguenti: nonché a favore dei creditori degli stessi, nei casi di impossibilità ad esercitare i relativi diritti di credito.
49. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 50.

  Al comma 4, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma non comporta, in ogni caso, il prolungamento o il rinnovo dell'incarico dirigenziale generale precedentemente conferito. Qualora nel Pag. 280corso dello svolgimento delle funzioni di cui al primo periodo, il dirigente generale individuato cessi l'incarico generale precedentemente conferito, il commissario straordinario si avvale del supporto di analoga figura professionale di pari livello in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato. In tal caso si applica il secondo periodo del presente comma. Al fine di consentire, nell'esclusivo interesse delle esigenze dei territori colpiti dal sisma, l'apporto delle più elevate professionalità in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, -il conferimento dell'incarico di cui al presente comma per l'espletamento delle funzioni di cui al primo periodo, in ogni caso, deve avvenire assicurando l'adozione di procedure di selezione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenzialità e massima partecipazione del personale in possesso dei relativi requisiti.
50. 1. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 50-bis.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «ai Comuni» con le seguenti: «agli enti locali»;
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ciascun Comune» con le seguenti: «ciascun Ente locale»;
   c) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «i Comuni» con le seguenti: «gli Enti locali»;
   d) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «il Comune» con le seguenti: «l'Ente locale».
50-bis. 1. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per far fronte all'eccezionalità degli impegni conseguenti agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti interessati possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere c) e d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
50-bis. 2. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

  Dopo l'articolo 50-bis aggiungere il seguente:
Art. 50-ter.

  All'articolo 82, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: 2.000.000;
   2018: 2.000.000;
   2019: 2.000.000.
50-bis. 01. Polidori.

Pag. 281

ART. 51.

  Al comma 2, sostituire dalle parole: mediante utilizzo delle risorse, fino alla fine del comma, con le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
51. 1. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 51-bis.

  Dopo l'articolo 51-bis sono aggiunti i seguenti:

Art. 51-ter.

  1. È istituita presso ciascun Comune, compresi quelli ricadenti nelle Aree metropolitane, l'anagrafe dinamica del patrimonio edilizio esistente costituita dal documento, redatto e certificato da un tecnico abilitato all'esercizio delle professioni tecniche relative all'attività costruttiva, contenente la descrizione e la valutazione dello stato di conservazione e manutenzione delle singole unità immobiliari, anche con riferimento alle parti comuni degli edifici in caso di condominio, o dell'intero edificio.
  2. Il documento è obbligatorio e deve contenere altresì un esplicito riferimento alla normativa vigente e all'applicazione della medesima, con l'indicazione analitica degli estremi degli atti e dei provvedimenti concernenti unità ed edificio nonché i dati catastali e quelli attinenti all'inquadramento urbanistico di esso e ad eventuali vincoli ambientali e culturali.
  3. Il tecnico incaricato indica inoltre, nel documento di cui ai commi precedenti, quali, in base al suo professionale giudizio, siano gli interventi di carattere manutentivo necessari per la sicurezza della relativa unità immobiliare o dell'intero edificio.
  4. Qualora si verifichino eventi o interventi significativi sull'unità immobiliare o sull'edificio, si procede all'aggiornamento del documento predetto.

Art. 51-quater.

  1. Il documento di cui all'articolo 51-ter deve pervenire per via telematica al Comune entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. La mancata presentazione di esso nei termini comporta a carico del proprietario o dei proprietari inadempienti la sanzione amministrativa di euro 1.500; in tal caso il Comune provvederà agli adempimenti di cui allo stesso articolo 51-ter nei successivi 3 mesi.

Art. 51-quinquies.

  1. I parametri necessari per l'attribuzione con simboli numerici, a ciascuna unità immobiliare o edificio, di un grado di affidabilità in relazione alle classi di rischio sismico, sono definiti con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23.8.1988 n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i compilatori-certificatori del documento previsto dal precedente articolo 51-ter, comma 1, provvedono alla valutazione del grado di affidabilità di unità ed edifici secondo le procedure oggi seguite.

Art. 51-sexies.

  1. Per gli edifici di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di ristrutturazione Pag. 282edilizia o urbanistica, provvede di norma alla redazione del documento certificato di cui all'articolo 51-ter, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, il collaudatore dei medesimi. Nel caso in cui i lavori non siano soggetti a collaudo, l'impresa realizzatrice provvede alla nomina del professionista per la redazione del documento certificato nel rispetto del termine medesimo.
  2. Ferma restando, a carico del trasgressore, la sanzione di cui al precedente articolo 51-quater, comma 2, la mancata presentazione nei termini del documento comporta il diniego del certificato di agibilità.

Art. 51-septies.

  1. Il costo della redazione del documento certificato di cui alla presente legge può essere totalmente dedotto nella dichiarazione dei redditi dai proprietari degli immobili nella misura del 20 per cento per 5 anni, mentre saranno concordate fra Governo e ABI misure per la concessione agli stessi di agevolazioni creditizie.
*51-bis. 01. Laffranco.

  Dopo l'articolo 51-bis sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 51-ter.

  1. È istituita presso ciascun Comune, compresi quelli ricadenti nelle Aree metropolitane, l'anagrafe dinamica del patrimonio edilizio esistente costituita dal documento, redatto e certificato da un tecnico abilitato all'esercizio delle professioni tecniche relative all'attività costruttiva, contenente la descrizione e la valutazione dello stato di conservazione e manutenzione delle singole unità immobiliari, anche con riferimento alle parti comuni degli edifici in caso di condominio, o dell'intero edificio.
  2. Il documento è obbligatorio e deve contenere altresì un esplicito riferimento alla normativa vigente e all'applicazione della medesima, con l'indicazione analitica degli estremi degli atti e dei provvedimenti concernenti unità ed edificio nonché i dati catastali e quelli attinenti all'inquadramento urbanistico di esso e ad eventuali vincoli ambientali e culturali.
  3. Il tecnico incaricato indica inoltre, nel documento di cui ai commi precedenti, quali, in base al suo professionale giudizio, siano gli interventi di carattere manutentivo necessari per la sicurezza della relativa unità immobiliare o dell'intero edificio.
  4. Qualora si verifichino eventi o interventi significativi sull'unità immobiliare o sull'edificio, si procede all'aggiornamento del documento predetto.

Art. 51-quater.

  1. Il documento di cui all'articolo 51-ter deve pervenire per via telematica al Comune entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. La mancata presentazione di esso nei termini comporta a carico del proprietario o dei proprietari inadempienti la sanzione amministrativa di euro 1.500; in tal caso il Comune provvederà agli adempimenti di cui allo stesso articolo 51-ter nei successivi 3 mesi.

Art. 51-quinquies.

  1. I parametri necessari per l'attribuzione con simboli numerici, a ciascuna unità immobiliare o edificio, di un grado di affidabilità in relazione alle classi di rischio sismico, sono definiti con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23.8.1988 n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i compilatori-certificatori del documento previsto dal precedente articolo 51-ter, comma 1, provvedono Pag. 283alla valutazione del grado di affidabilità di unità ed edifici secondo le procedure oggi seguite.

Art. 51-sexies.

  1. Per gli edifici di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica, provvede di norma alla redazione del documento certificato di cui all'articolo 51-ter, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, il collaudatore dei medesimi. Nel caso in cui i lavori non siano soggetti a collaudo, l'impresa realizzatrice provvede alla nomina del professionista per la redazione del documento certificato nel rispetto del termine medesimo.
  2. Ferma restando, a carico del trasgressore, la sanzione di cui al precedente articolo 51-quater, comma 2, la mancata presentazione nei termini del documento comporta il diniego del certificato di agibilità.

Art. 51-septies.

  1. Il costo della redazione del documento certificato di cui alla presente legge può essere totalmente dedotto nella dichiarazione dei redditi dai proprietari degli immobili nella misura del 20 per cento per 5 anni, mentre saranno concordate fra Governo e ABI misure per la concessione agli stessi di agevolazioni creditizie.
*51-bis. 02. Polidori.