CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 25 novembre 2016
733.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO

Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2 di iniziativa popolare.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimere l'articolo 1.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Tutti gli accordi internazionali contenenti obblighi militari anche in relazione a trattati in vigore sono di natura politica e devono, a tal fine, essere sottoposti al procedimento di ratifica di cui agli articoli 80 e 87, comma 8, della Costituzione. Non possono essere stipulati accordi segreti e quelli eventualmente esistenti devono essere resi pubblici entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Ogni cinque anni o comunque ogni qualvolta si verifichino rilevanti cambiamenti geopolitici, il Parlamento dovrà pronunciarsi sull'opportunità della permanenza dell'Italia nei trattati e accordi internazionali di tipo militare, anche se esclusivamente di ricerca, di cui è parte. In difetto di pronuncia o di decisione contraria alla permanenza, il Governo avrà l'obbligo di denunciare il trattato nelle forme e modi previsti dalla Sezione 3 del Trattato di Vienna sul diritto dei trattati.
  3. Qualora la diffusione di alcuni particolari contenuti di un trattato o di un accordo di tipo militare sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché alla difesa militare dello Stato, sullo stesso potrà essere apposto il vincolo derivante dal segreto di Stato nelle forme, termini e modi previsti dall'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del regolamento di cui al DPCM dell'8 aprile 2007. In nessun caso può essere apposto il segreto di Stato sull'esistenza del trattato o dell'accordo internazionale e sui suoi elementi essenziali, quali l'oggetto, le parti, la durata e la decorrenza dello stesso.
  4. All'articolo 4, comma 2, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, è inserito in fine il seguente periodo: «Qualunque atto con cui la Repubblica si obbliga produce effetti nell'ordinamento giuridico italiano solamente a seguito della sua pubblicazione».
  5. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle relative ai progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura militare,».
1. 2. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e, anche in caso di rinnovo, essere in nessun caso ratificati.

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  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la possibilità dell'uso e della detenzione di armi nucleari in contrasto con il Trattato di non proliferazione nucleare, sottoscritto a Washington il 1o luglio 1968.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di espressa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2. 1. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 3.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

  1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, non possono essere stipulati e, in caso di rinnovo, non può essere autorizzata la ratifica di trattati e accordi militari in materia di difesa, sicurezza, spese militari, esercitazioni militari, addestramento del personale militare e ricerca nel campo degli armamenti con Paesi che non abbiano sottoscritto il Trattato di non proliferazione nucleare o che si siano resi inadempienti all'obbligo di cui all'articolo VI del medesimo Trattato o nella cui legislazione non sia escluso l'utilizzo di armi di distruzione di massa dei tipi indicati nell'articolo 2 e che non abbiano sottoscritto trattati internazionali per la messa al bando delle armi chimiche e di distruzione di massa.
3.1. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 4.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

  1. La partecipazione a tutti i trattati e accordi di tipo militare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere necessariamente portata alla valutazione del Parlamento entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge e in base alle preclusioni e modalità previste dalla legge stessa. Per gli accordi e i trattati, la cui partecipazione non sarà portata alla valutazione del Parlamento nel termine sopra indicato o sulla cui permanenza il Parlamento si esprimerà negativamente, il Governo è obbligato a denunciarli nelle forme e modi previsti dalla Sezione 3 del Trattato di Vienna sul diritto dei trattati.
4. 1. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 5.

  Sopprimere l'articolo 5.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
5. 1. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1.Qualora accordi internazionali preesistenti impediscano l'attuazione di quanto prescritto agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, il Governo avrà l'obbligo di denunciare i detti accordi nelle forme e nei modi previsti dagli accordi stessi e comunque nelle forme previste dalla sezione 3 del Trattato di Vienna sul diritto dei trattati.
12. 01. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.