CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 novembre 2016
726.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art 601-bis. — (Traffico di gameti umani prelevati da persona vivente). — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta gameti umani da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
  L'importazione di gameti umani, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti non profit. L'esportazione di gameti umani è consentita solamente verso istituti di tessuti non profit.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 6000.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di gameti umani di cui al primo comma».
1. 01. Roccella, Piso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art 601-bis. — (Traffico di cellule e tessuti prelevati da persona vivente). — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta cellule o tessuti di origine umana prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
  L'importazione di cellule e tessuti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti non profit. L'esportazione di tessuti di cellule e tessuti di origine umana è consentita solamente verso istituti di tessuti non profit.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di cellule e di tessuti di origine umana di cui al primo comma.
1. 02. Roccella, Piso.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

  All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 allinea la parola: «contestualmente» è soppressa;
   b) al comma 1 lettera b) la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sue»;
   c) al comma 1 lettera c), le parole: «è terzo rispetto ai fatti dichiarati e, comunque» sono soppresse e dopo le parole: «condanne per delitti» sono aggiunte le seguenti: «non colposi». Conseguentemente, al secondo periodo le parole: «la terzietà del dichiarante» sono sostituite dalle seguenti: «la qualità di testimone di giustizia»;
   d) al comma 1 lettera d) sono infine aggiunte le parole: «da cui si desuma la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale».
2. 1. I Relatori.

  Al comma 1, sopprimere la parola: contestualmente.
2. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per cui si procede, inserire le seguenti:, ha già assunto la veste di indagato o imputato di reati connessi a quelli per cui renderebbe dichiarazioni.
2. 3. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per cui si procede, inserire le seguenti: ha già assunto la veste di imputato di reati connessi a quelli per cui renderebbe dichiarazioni.
2. 4. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 5. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 6. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: «stato»;
   b) sopprimere le parole: «ovvero non è in corso nei suoi confronti un procedimento di applicazione della stessa»;
   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle ipotesi di cui alla lettera i) dell'articolo 4 del medesimo codice».
2. 7. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

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  Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: «stato»;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle ipotesi di cui alla lettera i) dell'articolo 4 del medesimo codice.».
2. 8. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: stato.
2. 9. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e con le seguenti: l'incolumità dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e la sicurezza.
5. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1 alinea, le parole: la sicurezza sono sostituite dalle seguenti: l'incolumità.
5. 2. I Relatori.

ART. 6.

  All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «gli altri protetti riacquisiscano» aggiungere l'articolo: «la»;
   b) al comma 1 lettera c), secondo periodo, la parola: «precedente» e le parole: «sia per gruppo» sono soppresse.
6. 1. I Relatori.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, ove necessario, corsi di formazione propedeutici a tali assunzioni predisposti d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica e di pubblica istruzione»;
   b) all'ultimo periodo, dopo la parola: «protezione», inserire le seguenti: «nonché le modalità di espletamento dei corsi di formazione».
7. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 lettera f), secondo periodo, la parola: «assolutamente» è soppressa;
   b) al comma 1 lettera g), secondo periodo, le parole: «nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche» sono sostituite dalle seguenti: «anche in sovrannumero».
7. 2. I Relatori.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. Le misure di tutela sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla Commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.
  2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino Pag. 42a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica.
8. 1. Sannicandro, Costantino, Daniele Farina.

ART. 9.

  All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11, 13, commi 1, 2, 3 e 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

  Conseguentemente, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari:
   b) il comma 6 è soppresso.
9. 1. I Relatori.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per l'assunzione degli impegni e per la redazione del verbale illustrativo, e: 12, comma 2, esclusa la lettera e), e: 13-quater, commi 2 e 5, 14, 16-quater e 16-sexies.
9. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: formalità e inserire le seguenti: , senza indugio.
11. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro la prima seduta successiva alla, con le seguenti: non oltre quindici giorni dalla ricezione della.
11. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  All'articolo 11:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La commissione informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta, acquisisce le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, provvede alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.
   b) sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1 e comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e del referente del testimone di giustizia»;
   2) sopprimere l'articolo 14.
11. 3. Costantino, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 6.
11. 4. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

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ART. 12.

  All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 12, a esclusione del comma 2, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rilevare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5 lettere d), f) e g) della presente legge, di non rientrare nei luoghi dai quali si è stati trasferiti senza autorizzazione, e comunque di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure,»;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «alle esigenze degli interessati e all'osservanza degli impegni da loro assunti» sono sostituite dalle seguenti: «alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa»;
   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
12. 1. I Relatori.

ART. 13.

  All'articolo 13, comma 3, le parole: dal presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dalla presente legge.
13. 1. I Relatori.

ART. 14.

  All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «di un referente, individuato tra persone di comprovata fiducia esercenti le professioni legali e che possa mantenere» sono sostituite dalle seguenti: «di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga»;
   b) al comma 2 la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «individuati nell'ambito del personale della pubblica amministrazione»;
   c) al comma 3 lettera a), in fine le parole: «interessati dal programma di protezione e degli altri protetti» sono sostituite dalle seguenti: «interessati dal programma di protezione»;
   d) al comma 3 la lettera h) è soppressa.
14. 1. I Relatori.

  Al comma 3, sopprimere la lettera h).
14. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

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ART. 18.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 18.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 392 del codice di procedura penale, premettere il seguente:
  «0.1-bis. Il pubblico ministero, salvo casi eccezionali debitamente motivati, ovvero la persona sottoposta alle indagini chiedono sempre al giudice che si proceda con incidente probatorio all'esame delle persone ammesse al programma preliminare o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia.».
18. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82).

  1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata l'eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta.»;
   c) al comma 9, alle parole: «Le dichiarazioni» sono premesse le seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,».
18. 01. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo la parola: calunnia, inserire le seguenti parole: di cui all'articolo 368 codice penale.
19. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

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  All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: allo scopo di usufruire sono aggiunte le seguenti: o di continuare ad usufruire.
19. 2. I Relatori.

  Al comma 1, dopo le parole: di usufruire, aggiungere le seguenti: o di continuare ad usufruire.
19. 3. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

ART. 21.

  Sopprimere l'articolo.
*21. 1. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimerlo.
*21. 2. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

  L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

  1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la lettera a-bis) «quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al programma preliminare o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia.
21. 3. I Relatori.

ART. 22.

  L'articolo 22 è soppresso.
*22. 1. I Relatori.

  Sopprimerlo.
*22. 3. Sannicandro, Costantino, Daniele Farina.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 22.
(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia).

  È istituita, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23, di facile accesso e debitamente segnalata sulla home page, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia, sui relativi diritti e doveri, sulle modalità e sui luoghi per la presentazione di una denuncia e sulle organizzazioni di volontariato presenti in ciascun territorio che svolgono attività di sostegno, alla luce delle innovazioni apportate dalla presente proposta di legge.
22. 2. D'Uva, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 24.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché illustra, in termini quantitativi e qualitativi, l'impiego complessivo delle risorse per i programmi di Pag. 46protezione dei testimoni di giustizia sin dalla loro istituzione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni.
24. 1. D'Uva, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.
24. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.