CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 novembre 2016
722.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza dei termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b)».
4127-bis/I/22. 1. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo di due anni.
4127-bis/I/22. 2. Mazziotti Di Celso.

ART. 52.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
4127-bis/I/52. 4. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fiano, Roberta Agostini.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4127-bis/I/52. 6. Vito, Centemero, Gelmini, Sisto, Calabria, Ravetto, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Fiano.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.
4127/bis/I/52. 13. (Nuova formulazione) Fiano, Dieni.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).

  1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito Pag. 76del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
   a) locazioni passive delle sedi di servizio;
   b) servizi di mensa al personale;
   c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.

  3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
   a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità pari a 5.300.000 euro;
   b) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 81, comma 2 pari a 10.000.000 di euro;
   c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, fino a un importo pari a 4.000.000 di euro per l'anno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

  4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti il fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.
4127/bis/I/52. 01. Fiano, Piccione.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; e per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

Pag. 77

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
  2017:
   CP – 1.500.000;
   CS – 1.500.000.
  2018:
   CP – 1.000.000;
   CS – 1.000.000.
  2019:
   CP – 1.000.000;
   CS – 1.000.000.
4127/bis/I/52. 03. Fiano.

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto non superiore ad una consiliatura, applicando il metodo contributivo».
4127-bis/I/53. 01. Fabbri.

ART. 54.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli standard operativi, nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
  1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.
4127-bis/I/54. 1. Francesco Sanna.

ART. 64.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  4-ter. I Comuni possono altresì nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4127-bis/I/64. 3. Sani, Dallai, Fiano, Fabbri.

Pag. 78

ART. 74.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato nell'importo di euro 400.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 400.000;
   2018: – 400.000;
   2019: – 400.000.
4127-bis/I/74. 1. Lattuca, Fiano, Piccione, Fabbri, Richetti, Gasparini, Roberta Agostini, Francesco Sanna, Ferrari, Cuperlo, De Menech.

ART. 80.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, lo stanziamento per l'anno 2017 del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è incrementato di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000.
4127-bis/I/80. 1. Fabbri.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
  81-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
4127-bis/I/80. 01. Fiano, Naccarato, Fabbri.

Pag. 79

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo);
   preso atto, con favore, di alcune misure recate dalla manovra che interessano la competenza della Commissione medesima, con particolare riferimento agli strategici temi della sicurezza, della valorizzazione del personale, dell'immigrazione, delle istituzioni territoriali, della digitalizzazione e delle pari opportunità;
   ricordato, quanto al tema della sicurezza e del pubblico impiego, che l'articolo 52 reca disposizioni concernenti l'istituzione di un Fondo per finanziare nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, nonché l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate;
   rilevato che il citato Fondo è istituito con la finalità di prevedere la copertura degli «oneri aggiuntivi» per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018, nonché per «i miglioramenti economici» del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; la definizione del finanziamento – per il 2017 e dal 2018 – di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001); la definizione dell'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ovvero – alternativamente – il finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972;
   ricordato, sempre riguardo al prioritario tema della sicurezza, che l'articolo 54 proroga fino al 31 dicembre 2017 le 7.050 unità per l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia nonché l'articolo 80 che stanzia 70 milioni di euro per il 2017 e 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;
   evidenziato, in tema di immigrazione, che la manovra interviene non solo attraverso lo stanziamento di risorse (come previsto dall'articolo 84 che introduce risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento Pag. 80europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro), ma anche attraverso il finanziamento di lungimiranti politiche da realizzarsi nei paesi esteri dove ha origine il fenomeno migratorio come stabilito dall'articolo 79 ove si istituisce un fondo allocato sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie;
   sottolineate, sempre con riferimento al tema dell'immigrazione, le innovative disposizioni di cui all'articolo 22 in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia che introducono una specifica disciplina, nell'ambito delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori nel territorio dello Stato;
   evidenziato, con riferimento alle politiche per il territorio, che la manovra introduce significativi stanziamenti per interventi, quali ad esempio quelli previsti all'articolo 21 per circa 9 miliardi di spesa, nonché all'articolo 66, che costituiranno un apprezzabile volano di crescita e di sviluppo per l'intero territorio nazionale;
   osservato, al riguardo, che l'allocazione e la distribuzione delle risorse devono far salve, ove necessario, le procedure di consultazione con le Regioni interessate nelle materie che intersecano anche le attuali competenze regionali ex articolo 117 della Costituzione, quali ad esempio quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) del citato articolo 21;
   rilevato, con riguardo ai temi degli enti locali, che la manovra dedica particolari disposizioni al tema dell'assegnazione delle risorse ai Comuni, come previsto dagli articoli 63, 64 e 65 e osservato, al riguardo, che le fasi attuative riguardanti gli interventi di spesa e di finanziamento degli enti locali avranno modo di valorizzare, per quanto possibile, a legislazione vigente, l'applicazione dei parametri derivanti dall'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard, anche coinvolgendo la Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015;
   auspicato, per quanto concerne invece le Province, che dopo l'approvazione della legge di bilancio, nonché all'esito del referendum costituzionale, possa essere rappresentato dal Governo alla competente Commissione parlamentare un quadro organico relativo alle prospettive organizzative e di assegnazione delle risorse con riferimento a tali enti di area vasta, sia per quanto concerne le funzioni fondamentali, sia relativamente alla vigilanza circa la copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali da parte degli enti deleganti;
   sottolineato, in materia di digitalizzazione, l'ulteriore sforzo previsto dalla manovra con la previsione dell'articolo 74 che autorizza la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale;
   valutato con favore, infine, l'articolo 50 che prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  e trasmette gli emendamenti approvati.

Pag. 81

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere (C. 3824 Misiani).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.2 del Relatore.

  All'emendamento 1.2 del relatore, al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.
0. 1. 2. 1. Sisto, Fabbri.
(Approvato)

  All'emendamento 1.2 del relatore, al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
0. 1. 2. 2. Sisto, Fabbri.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Le amministrazioni, su motivata istanza dell'interessato, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riesaminano i provvedimenti, emanati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, con i quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e adottano, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, i conseguenti provvedimenti anche in autotutela.».
1. 2. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, rispetto alle quali non è ancora seguito l'ottenimento di benefici.
1. 1. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo.

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ALLEGATO 4

5-09981 Turco ed altri: Sul voto per corrispondenza nella circoscrizione estero in occasione della prossima consultazione referendaria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Turco, unitamente ad altri deputati, chiede di conoscere il numero dei cittadini italiani, temporaneamente dimoranti all'estero da almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, che, in occasione del referendum confermativo del 4 dicembre prossimo, abbiano richiesto, nei periodo compreso tra l'8 ottobre e il 2 novembre 2016, di esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.
  Come riportato nell'interrogazione e analogamente a quanto già avvenuto per il referendum abrogativo dello scorso aprile, relativo alle trivellazioni in mare, l'Amministrazione dell'interno, in vista del referendum costituzionale, ha emanato – il 28 settembre scorso – una circolare con cui ha dato indicazione ai comuni di considerare valide le opzioni pervenute entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione, ossia entro il 2 novembre scorso anziché entro l'8 ottobre.
  Intendo sottolineare che il termine del 2 novembre risultava essere l'ultima data utile per consentire al Ministero dell'interno di trasmettere tempestivamente al Ministero degli affari esteri i nominativi degli optanti, ai fini della formazione dell'elenco degli elettori all'estero.
  Con la medesima circolare, per agevolare l'esercizio dell'opzione da parte degli elettori interessati, i Prefetti sono stati invitati a sensibilizzare le Amministrazioni comunali ad inserire nel proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica non certificata utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.
  Tanto premesso, in relazione al quesito posto dagli onorevoli interroganti, informo che i cittadini italiani dimoranti all'estero che, nel periodo temporale consentito, hanno esercitato l'opzione per il voto per corrispondenza, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 459 del 2001, sono stati 31.462.

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ALLEGATO 5

5-09982 Mucci: Sulle iniziative per salvaguardare il ruolo dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Mucci chiede l'adozione di una serie di misure volte a stabilizzare la componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Si tratta di un tema che proprio in questi giorni è oggetto di approfondimento e confronto tra il Governo e questa stessa Commissione, nell'ambito della discussione di alcune risoluzioni vertenti sullo status di tale categoria di personale, una delle quali presentata dalla stessa onorevole Mucci.
  Premetto che il Ministero dell'interno ha da sempre tenuto in grande considerazione il contributo di alta professionalità assicurato dal personale volontario del Corpo nazionale.
  Ciò è testimoniato, innanzitutto, dalla previsione a regime, in favore dei vigili volontari, di una riserva del 25 per cento dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco.
  Tale riserva ha consentito, finora, l'assunzione di 807 vigili volontari attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco.
  Un ulteriore segnale di attenzione è costituito dall'indizione in via eccezionale, nell'agosto del 2007, di una procedura di stabilizzazione riservata ai vigili volontari aventi determinati requisiti di anzianità e servizio.
  Tale procedura si è chiusa di recente, per effetto dell'assunzione di tutti gli idonei utilmente collocati.
  Una nuova, eventuale procedura di stabilizzazione comporterebbe un'ulteriore deroga al principio costituzionale dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico. Essa richiederebbe, pertanto, un meditato e mirato intervento legislativo, che dovrà farsi carico anche di reperire la necessaria copertura finanziaria.
  Sempre nell'ottica di valorizzare questa importante componente, ulteriori iniziative a favore di essa sono contenute nello schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della cosiddetta legge Madia, ora all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
  In particolare, è stata prevista l'elevazione dal 25 al 35 per cento della quota dei posti riservati ai vigili volontari nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco ed è stata introdotta ex novo una riserva del dieci per cento per tutte le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle altre qualifiche del personale del Corpo.
  Inoltre, in linea con quanto auspicato dall'onorevole Mucci, per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale è stata prevista una prelazione in favore del personale volontario che alla data della selezione sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
  Soggiungo che con una recente direttiva dipartimentale sono state impartite specifiche indicazioni ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco per introdurre la possibilità di rilasciare al personale volontario attestati di frequenza ovvero attestati di idoneità, – «spendibili» anche nel settore Pag. 84privato – per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative.
  Quanto alla richiesta di prevedere limiti di età maggiormente flessibili per la partecipazione dei volontari ai concorsi di accesso al Corpo nazionale, faccio presente che tale categoria già gode di un limite di età di 37 anni, ben superiore a quello di 30 anni previsto per gli altri partecipanti.
  Rappresento, infine, che stiamo procedendo anche alla rivisitazione del regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004) che disciplina le procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale.
  Il provvedimento è frutto di un'ampia discussione anche con le Associazioni della componente volontaria, con le quali vi è da sempre un costante dialogo.
  Ritengo che il complesso delle misure che ho appena illustrato costituiscano un evidente segnale di attenzione per questa componente di fondamentale importanza per l'efficacia del dispositivo nazionale di soccorso pubblico.

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ALLEGATO 6

5-09983 Dieni ed altri: Su un caso di diniego della cittadinanza italiana.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dieni, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulla vicenda personale di un giovane cittadino serbo – M. D. – , affetto da deficit cognitivo, in Italia dalla nascita, che si sarebbe vista respingere l'istanza di cittadinanza e correrebbe attualmente il rischio di essere allontanato dal territorio nazionale.
  Dagli accertamenti effettuati è emerso che il giovane è affidato ai Servizi sociali del Comune di Cosenza e, effettivamente, in questo momento è ospitato a Polistena presso una comunità specializzata nell'accoglienza di adolescenti e giovani adulti affetti da disabilità psichica.
  In merito alla questione della concessione della cittadinanza, informo che non è stato adottato, al momento, alcun provvedimento di diniego. Risulta, invece, che sia stato notificato un motivato preavviso di rigetto.
  Come noto, il preavviso viene emanato nell'interesse del richiedente la cittadinanza, essendo preordinato ad instaurare un rapporto dialettico con l'Amministrazione, prima delle determinazioni finali di quest'ultima.
  Questa Amministrazione potrà riconsiderare l'istanza di naturalizzazione alla luce degli elementi che saranno eventualmente forniti in ordine alla situazione personale dell'interessato nonché alla regolarità del soggiorno.
  A tale ultimo riguardo, rappresento che, ove la persona in questione non disponesse di altro titolo per soggiornare nel territorio nazionale, il Questore, proprio in considerazione delle varie peculiarità della vicenda, valuterà senz'altro l'ipotesi di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito di una specifica richiesta in tal senso.
  Comunque, assicuro che non sono in corso, nei confronti del giovane straniero, procedimenti di respingimento né di espulsione.

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ALLEGATO 7

5-09984 Costantino ed altri: Sull'istituzione di una struttura di accoglienza nei pressi del centro Baobab di Roma.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Costantino, unitamente ad altri deputati, nel ripercorrere i tratti salienti della vicenda del centro Baobab di via Cupa, chiede l'adozione di iniziative urgenti per dare soluzione al problema dell'accoglienza dei profughi stranieri, evidenziando la possibilità di istituire, a tal fine, una struttura attrezzata nei pressi del predetto centro.
  Il tema evidenziato è stato più volte posto all'attenzione del Governo in sede di sindacato ispettivo parlamentare, anche davanti a questa Commissione.
  Ricordo che l'esperienza del centro Baobab si è definitivamente conclusa a dicembre 2015, senza alcun provvedimento di sgombero, essendosi proceduto gradualmente alla collocazione degli ospiti in altre strutture attraverso un confronto aperto con i rappresentanti dei volontari.
  Tuttavia, anche dopo la cessazione della funzionalità della struttura di via Cupa, il flusso di migranti ha continuato a concentrarsi in tale area. Gli interventi di prima assistenza sono stati forniti da volontari e dalle Aziende sanitarie locali, ma la situazione è rimasta critica, soprattutto sotto l'aspetto igienico-sanitario.
  Da parte sua, la Questura, nel corso di questi mesi, ha disposto ripetute operazioni di controllo nell'area con finalità di prevenzione generale e di ripristino del decoro dei luoghi.
  In tali occasioni, si è proceduto anche all'identificazione degli stranieri presenti, distinguendo poi tra gli irregolari che sono stati espulsi con contestuale intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale e coloro che, avendo manifestato l'intenzione di richiedere la protezione internazionale, sono stati ospitati o invitati a presentarsi nei centri governativi a loro destinati per la successiva sistemazione delle strutture di seconda accoglienza rientranti nel sistema SPRAR.
  La questione è stata costantemente seguita anche dalla Prefettura di Roma ed è stata affrontata in diverse riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza della Sindaca e dell'Assessora alle politiche sociali, che si sono impegnate ad individuare soluzioni alloggiative alternative da reperirsi nel circuito dei centri di accoglienza gestiti dal Comune.
  A tal fine, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione di questo Ministero, su richiesta della Sindaca, ha stanziato la somma di 500 mila euro, quale contributo straordinario per il reperimento di strutture idonee all'accoglienza dei migranti, subordinando il finanziamento alla presentazione di uno specifico progetto da parte di Roma Capitale.
  Sul punto, la Sindaca ha rappresentato che la nuova Giunta capitolina ha istituito un Tavolo integrato – con la partecipazione di varie strutture pubbliche e private che si occupano dell'accoglienza – che ha elaborato un progetto di accoglienza partecipato.
  La stessa ha riferito che il progetto prevede l'attivazione, in un'area già individuata, di una struttura per l'orientamento e la prima accoglienza dei migranti e di un nuovo centro permanente di accoglienza.
  Entrambi i servizi verranno affidati mediante procedure ad evidenza pubblica. Pag. 87Sugli stessi Roma Capitale ha assicurato che eserciterà una forte azione di controllo, valorizzando anche il ruolo attivo delle associazioni del privato sociale e delle organizzazioni di volontariato.
  In attesa che il progetto abbia un seguito operativo, l'Amministrazione comunale sta continuando a garantire l'ospitalità dei migranti attraverso soluzioni temporanee, quali un presidio umanitario di accoglienza in via del Frantoio gestito dalla Croce rossa italiana mediante un apposito protocollo d'intesa e un centro di accoglienza in via Casilina afferente alla Caritas Diocesana di Roma.
  Inoltre, l'amministrazione medesima ha assicurato sin dalla scorsa primavera interventi di protezione e accoglienza in favore delle persone in condizione di maggiore vulnerabilità mediante la Sala operativa sociale che, con le proprie unità di strada, ha monitorato costantemente l'area di via Cupa e zone limitrofe.
  In merito all'ex centro Ittiogenico di via Tiburtina, citato dagli interroganti, la Sindaca ha precisato che gli interventi necessari per rendere fruibile l'immobile richiedono tempi e risorse al momento indisponibili.
  Concludo evidenziando, su un piano più generale, a prescindere quindi della specifica questione sollevata dagli interroganti, che la Prefettura continua a farsi carico assiduamente dell'accoglienza dei residenti asilo. Nei centri da essa gestiti in ambito provinciale sono ospitati attualmente circa 5 mila 300 stranieri appartenenti a tale specifica categoria, ai quali se ne aggiungono circa 3 mila 200 inseriti nel circuito SPRAR gestito dai Comuni.