CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 novembre 2016
721.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI 6.138 E 7.081 DEI RELATORI E 4.238, 6.014, 7.079, 7.080, 10.02, 12.03 E 14.025 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

  Al comma 2, capoverso Art. 21-ter:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articoli 21 e 21-bis inserire le seguenti: ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
   al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017;
   dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. 238. Il Governo.

ART. 6.

  Aggiungere, in fine, le parole: nonché nei procedimenti di risoluzione delle crisi di sovraindebitamento ai sensi del Capo II, sezione I, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.
0. 6. 138. 1 Causi.

  Al comma 13, dopo le parole: procedura concorsuale inserire le seguenti: nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
6. 138. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire le parole: dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 con le seguenti: dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b).
0. 6. 014. 2. Causi, Misiani.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: che non può superare il 15 marzo 2018
0. 6. 014. 1. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, Pag. 31delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2015, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 15 marzo 2018;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale viene indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del presente decreto.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
6. 014. Il Governo.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2»;
   b) dopo il comma 8.3 è aggiunto il seguente:
  «8.3-bis. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria Pag. 32svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma».
7. 079. Il Governo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Progetto Ryder Cup).

  1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del «Progetto Ryder Cup 2022», relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.
  2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi di cui al comma 1.
7. 080. Il Governo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il settore bancario).

  1. L'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso che:
   a) le contribuzioni addizionali sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate allo schema di risoluzione adottato;
   b) la Banca d'Italia può determinare l'importo delle contribuzioni addizionali – da versare al Fondo di Risoluzione Nazionale ai fini di cui alla lettera a) al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di Risoluzione Unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento (UE) n. 806/2014 – non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime; la Banca d'Italia può inoltre stabilire che il pagamento di dette Pag. 33contribuzioni sia effettuato al Fondo di Risoluzione Nazionale entro un arco temporale dalla stessa definito.

  2. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
   b) al comma 2, la parola «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole «e le imposte versate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
   c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».

  3. All'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, ove ricorrano, sostituire le parole «per il 5 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 5 per cento», le parole «per l'8 per cento» con le parole «fino ad un massimo dell'8 per cento», le parole «per il 10 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 10 per cento», le parole «per il 12 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 12 per cento»;
   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte»;
   c) al comma 9, ove ricorrano, sostituire le parole «per il 5 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 5 per cento», le parole «per l'8 per cento» con le parole «fino ad un massimo dell'8 per cento», le parole «per il 10 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 10 per cento», le parole «per il 12 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 12 per cento»;
   d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo Pag. 34d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte.».
7. 081. I Relatori.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 16.000.000 per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: nonché di euro 10.000.000 per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona per l'anno 2016.
0. 10. 02. 1. Franco Bordo, Folino, Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Finanziamento attraversamento ferroviario linea Milano-Saronno).

1. Per il finanziamento della «Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza – lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno», autorizzata con delibera Cipe n. 60/2013, è autorizzata la spesa di euro 16.000.000 per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 02. Il Governo.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis.

  1. In attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, al Comune di Lecce è attribuita la somma di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 7,52 milioni di euro nell'anno 2017; è attribuita altresì al medesimo comune la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018. Il riconoscimento delle somme di cui al periodo precedente è subordinato alla rinuncia da parte del Comune di Lecce al contenzioso amministrativo pendente. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 03. Il Governo.
(Inammissibile)

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per l'attuazione del Progetto dell'Area Expo 2015).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in Pag. 35liquidazione. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari per la realizzazione dell'Evento e di interventi connessi, sono interamente utilizzate dal Commissario liquidatore per la liquidazione della Società.
  2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono assunti dal Commissario Straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale dei personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013.
  4. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.
  6. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 500.000 euro per l'anno 2016, di 4.310.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060,000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.
  8. Agli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Milano. Pag. 36
  10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
14. 025. Il Governo.
(Inammissibile)

Pag. 37

ALLEGATO 2

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
4. 215. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
*4. 141. Piccone.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
*4. 171. Latronico.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
*4. 191. Capelli, Tabacci.
(Approvato)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio;
   al comma 4, sostituire le parole: Dalla stessa data con le seguenti: Per il primo Pag. 38anno di applicazione della disposizione di cui al comma 1, capoverso articolo 21, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1o gennaio 2017;
   al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
4. 4. (Nuova formulazione) Pelillo.
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso Art. 21-ter:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articoli 21 e 21-bis inserire le seguenti: ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
   al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017;
   dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. 238. Il Governo.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 2, per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.».
*4. 5. (Nuova formulazione) Petrini, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Zoggia, Rubinato.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 2, per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di euro 500, se la trasmissione Pag. 39è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.».
*4. 62. (Nuova formulazione) Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Approvato)

  Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera a), dopo le parole: “nell'anno” sono inserite le seguenti: “ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)”».

  Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a-bis) del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**4. 88. Alberto Giorgetti, Laffranco.
(Approvato)

  Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera a), dopo le parole: “nell'anno” sono inserite le seguenti: “ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)”».

  Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a-bis) del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**4. 104. Piccone, Binetti.
(Approvato)

Pag. 40

  Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera a), dopo le parole: “nell'anno” sono inserite le seguenti: “ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)”».

  Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a-bis) del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**4. 151. Piccone, Binetti.
(Approvato)

  Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera a), dopo le parole: “nell'anno” sono inserite le seguenti: “ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)”».

  Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a-bis) del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**4. 170. Latronico.
(Approvato)

  Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera a), dopo le parole: “nell'anno” sono inserite le seguenti: “ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)”».

  Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a-bis) del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**4. 192. Capelli, Tabacci.
(Approvato)

Pag. 41

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”.
4. 81. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “per gli anni dal 2012 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2019”.
4. 61. Misiani, Marchi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).

  1. A partire dal 1o gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
  2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e consentire la piena operatività su tutto il territorio nazionale di quest'ultimo, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
  3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.
  4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.
4. 06. Boccadutri, Bernardo, Pelillo, Carbone, Coppola, Losacco, Bruno Bossio, Barbanti, Abrignani, Carbone.
(Approvato)

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Dichiarazione integrativa a favore).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, Pag. 42secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
  8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di far valere anche in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito»;
   b) nell'articolo 8:
    1) nel comma 6, le parole «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle parole «all'articolo 2, commi 7 e 9»;
    2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.
  6-quater. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Pag. 43Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
  6-quinquies. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di far valere anche in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.».

  2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis»;
   b) nella lettera b) le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli elementi».
5. 2. (Nuova formulazione) Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
(Approvato)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti «e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
   b) al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera anche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ravvedimento.
5. 1. Pelillo.
(Approvato)

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 5-octies, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
7. 13. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: al portatore aggiungere le seguenti:, si presume, salvo prova contraria, che essi siano Pag. 44derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti e;
7. 4. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 3. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione della compliance fiscale, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
  2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
*7. 01. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione della compliance fiscale, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione Pag. 45dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
  2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
*7. 06. Lupi, Vignali, Palese, Latronico, Alberto Giorgetti, Milanato.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per l'Autorità nazionale anticorruzione).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. 075. (Nuova formulazione) Palese.
(Approvato)

ART. 15.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.
15. 1. (Nuova formulazione) Fragomeli, Ribaudo.
(Approvato)