CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, promuove lo sviluppo della formazione dei mestieri cinematografici e dell'audiovisivo e l'educazione all'utilizzo dell'immagine nelle Scuole di ogni ordine e grado;.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:
  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad inserire e promuove la conoscenza dei mestieri del cinema e dell'educazione all'immagine nei programmi scolastici. I programmi sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedendo altresì alla formazione dei docenti della materia relativa all'educazione all'immagine, con specifici corsi professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le associazioni degli autori, delle professioni del cinema, dell'audiovisivo e degli esperti del settore.
1. 1. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: meno con la seguente: poco.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai).

  1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera c) della presente legge e dai successivi decreti attuativi, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
2. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) «film difficile»: l'opera cinematografica che, per le sue particolari caratteristiche artistiche, di sperimentazione, di ricerca e di linguaggio o anche solo per l'argomento trattato, ha una limitata capacità di attrarre risorse Economiche dal mercato per la sua realizzazione.
2. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Pag. 139

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: o trasmesso attraverso emittente televisiva.
2. 4. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) «sala d'essai»: le sale cinematografiche il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea.
2. 6. Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere le seguenti:
   u-bis) «circoli di cultura cinematografica»: le associazioni senza scopo di lucro, costituite anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;
   u-ter) «Associazione nazionale di cultura cinematografica»: l'associazione senza scopo di lucro costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica).

  1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad essa aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u-bis) ed u-ter), possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o dismesse. A tal fine l'Associazione nazionale ed i circoli sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge a favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici.
   all'articolo 27, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: intesi come associazioni sino alla fine della lettera con le seguenti: come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera u-bis.
2. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera v), dopo le parole: l'istituzione aggiungere le seguenti: avente personalità giuridica e natura istituzionale.
2. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera v), dopo le parole: che persegue aggiungere la seguente: gratuitamente.
2. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera v), sostituire le parole da: fornisce supporto sino alla fine della lettera con le seguenti: contribuisce a definire e rendere operative le politiche regionali di settore.
2. 11. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Pag. 140

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) provvede alla produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana.
3. 1. Borghesi.

  Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in accordo con enti e associazioni certificate e riconosciute presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca e presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
3. 2. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis)
promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle Scuole,.
3. 3. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) propone politiche di inclusione della differenza miranti ad ampliare e a rendere plurale la platea di attori e pubblici.
3. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole:, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Televisori Engineers (SMPTE).
3. 5. Borghesi, Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso interventi di sostegno finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del settore.
3. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) garantisce l'espressione di diverse culture anche al fine di favorirne la conoscenza diffusa, l'inclusione e la mediazione interculturale. A tale scopo, ai fini della presente legge e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, il permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea è equiparato alla cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;.

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, alle parole: sentito il Consiglio superiore, premettere le seguenti: tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis) della presente legge,.
3. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) favorisce la creazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio musicale e delle opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.
3. 8. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

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ART. 4.

  Al comma 4, dopo le parole: favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale aggiungere le seguenti:, della cultura musicale popolare.
4. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 4, dopo le parole: possono sostenere aggiungere le seguenti: secondo una prospettiva nazionale unitaria, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge, azioni di alfabetizzazione, nonché.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai).

  1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera c) della presente legge e dai successivi decreti attuativi, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
4. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la produzione di sottotitoli per non udenti ed audiodescrizione in lingua italiana.
5. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Palmieri.

  Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: specificità tecniche aggiungere le seguenti: e produttive.
5. 2. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obblighi per le emittenti televisive nazionali).

  1. Anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine di cinque anni dalla produzione.
5. 0. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: oltre che sale teatrali e librerie storiche.
8. 1. Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Sopprimere il comma 2.
8. 2. Borghesi.

Pag. 142

ART. 9.

  Al comma 2, sostituire le parole da: per la versione fino a: Paese di produzione con le seguenti: sfruttamento cinematografico per la versione doppiata o per la versione originale sottotitolata nella lingua della minoranza linguistica siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse sul territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in pubblico nella versione doppiata o con sottotitoli nella rispettiva lingua della minoranza linguistica, contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese dell'impresa di distribuzione interessata.
9. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza).

  1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, In forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche on line o telefonici.
9. 0. 1. Borghesi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza).

  1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche on line o telefonici.
9. 0. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 10.

  Al comma 1 lettera a) dopo le parole: delle opere audiovisive aggiungere le seguenti: incluse opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.
10. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   «h-bis)
si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».
10. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 11.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: e dell'audiovisivo, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati,.
11. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3 lettera b) dopo le parole: promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, aggiungere le seguenti: incluso le opere musicali specificamente destinate Pag. 143alla produzione cinematografica e audiovisiva,.
11. 2. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: , vigilando in particolar modo circa l'accesso ai contributi da parte delle imprese indipendenti, le piccole e medie imprese cinematografiche, le monosale, le sale d'essai, nonché le sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche o da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.
11. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: , le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria.
11. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis)
promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;.
11. 5. Borghesi, Palmieri.

  Al comma 3, lettera g), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: al rispetto del principio del pluralismo riferibile a diverse identità e orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi e.
11. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;.
11. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità e alle persone anziane;.
11. 8. Borghesi, Palmieri.

  Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: otto con la seguente: sei.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
11. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'equilibrio di genere aggiungere le seguenti: e dell'espressione di un pluralismo riferibile a diverse identità e orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi,.
11. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dal Ministro, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
11. 11. Borghesi, Palmieri.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: dal Ministro, aggiungere le seguenti: su proposta delle Commissioni parlamentari competenti.
11. 12. Borghesi, Palmieri.

  Al comma 5, dopo le parole: alle Commissioni parlamentari competenti, aggiungere le seguenti: che esprimono il relativo Pag. 144parere entro trenta giorni dalla trasmissione,.
11. 13. Borghesi, Palmieri.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito Internet il curriculum vitae dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
11. 14. Borghesi, Palmieri.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso i componenti non devono avere Interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio.
11. 15. Borghesi, Palmieri.

ART. 12.

  Al comma 1 dopo le parole: delle espressioni audiovisive nazionali, aggiungere le seguenti: incluse le opere artistiche a carattere musicale,.
12. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: Le medesime disposizioni aggiungere le seguenti: evitando fenomeni distorsivi della concorrenza:.
*12. 2. Borghesi.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: Le medesime disposizioni aggiungere le seguenti: evitando fenomeni distorsivi della concorrenza:.
*12. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: incentivano inserire le seguenti: , con particolare riguardo al giovani al di sotto dei 35 anni,.
12. 4. Borghesi.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: incentivano aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 40 anni,.
12. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: crescita aggiungere le seguenti: legata al territorio di nuove produzioni,.
12. 6. Borghesi.

  Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;
   b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati;.
12. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera e), dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: l'incremento e l'aggiornamento delle conoscenze di tutte le specificità professionali che compongono l'insieme del settore,.
12. 8. Borghesi.

Pag. 145

  Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono stabiliti criteri e obblighi per produttori e distributori affinché in fase di post-produzione o di realizzazione dell'edizione italiana per i film stranieri – vi sia la predisposizione ad accogliere gli ausili che rendono possibile la fruizione del cinema da parte di utenti con disabilità della vista e dell'udito; nonché per gli esercenti, circa le sale cinematografiche, per l'adeguamento e la dotazione della necessaria attrezzatura per la diffusione e la fruizione degli ausili per disabili sensoriali.
12. 9. Borghesi.

  Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: diversa, con la seguente: minore.
12. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 13.

  Al comma 2, sostituire la parola: 400 con la parola: 600;.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dall'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un prelievo a carico di ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno d'imposta, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.
  2-ter. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di al precedente comma ed il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesimo anche per l'attività di distribuzione di servizi televisivi.
  2-quater. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque, pur avendo sede all'estero, fornisca in Italia, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica on line o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video on demand e Over The Top.
  2-quinquies. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di cui al comma 2-bis è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto, mentre per i distributori di servizi, è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro, le seguenti aliquote:
   a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;
   b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;
   c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;
   d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro.
  2-sexies. Ai fini di cui ai precedenti commi da 2-bis a 2-quinquies, le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire al produttore di servizi televisivi un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni; Pag. 146
  all'articolo 38:
   al comma 1, le parole da: 233.565.000 sino a: dall'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 433.565.000 per l'anno 2017, 433.985.572 per l'anno 2018 ed euro 433.565.000 a decorrere dall'anno 2019,;
   al medesimo comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) quanto a 200 milioni di euro, mediante le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-sexies.
13. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso. Le risorse rivenienti affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 30 per cento;
   all'articolo 26, al comma 2:
    sostituire le parole: in particolare con le seguenti: in misura non inferiore al 30 per cento;
    dopo le parole: giovani autori aggiungere le seguenti: al di sotto dei 40 anni.
13. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, dopo le parole: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico.
13. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Palmieri.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».
13. 3. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

  Al comma 5, dopo le parole: e 27, aggiungere le seguenti: commi 1, lettere e), f), g), i), 2 e 3, lettere a), b), c) e d), nonché per i contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25;

  Conseguentemente:
   le parole: 15 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento e la parola: 18 è sostituita dalla seguente: 30;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso. Le risorse rivenienti da tale soppressione confluiscono al Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
13. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Murgia.

  Al comma 5, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 25 per cento;

  Conseguentemente, sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 30 per cento.
13. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sostituire le parole: non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento con le seguenti: non può essere inferiore al 25 per cento.
13. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sostituire la parola: 18 con la seguente: 30.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, dopo le parole: ai sensi dell'articolo Pag. 14724 della presente legge aggiungere le seguenti: alle opere realizzate o distribuite dalle imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti come definite dal precedente articolo 2, comma 1, lettera p).
13. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 19, aggiungere le seguenti: , fermo restando che ai fini di detta ammissione viene valutata positivamente la presenza nel cast tecnico e/o artistico di persone aventi permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.
14. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
14. 2. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aggiungere le seguenti: indipendenti.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: per le opere realizzate fino a: non siano opere di produzione audiovisiva internazionale,.
15. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: può essere prevista fino a: produzione internazionale con le seguenti: sia prevista.
15. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dei diritti in misura aggiungere la seguente: complessiva.
15. 3. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

ART. 16.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: stabilita, aggiungere la seguente: , anche.

  Conseguentemente, sostituire le parole: ovvero in relazione alle, con le seguenti: , con priorità per le.
16. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 17.

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: la realizzazione di nuove sale o.
17. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Il credito è elevato al 50 per cento, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, per interventi nelle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.
17. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 18.

  Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

Pag. 148

  Conseguentemente, dopo le parole: opere audiovisive aggiungere la seguente: indipendenti.
18. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura cinematografica finalizzata alle scuole e ai giovani).

  1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche e «docufilm», italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d'essai e cineforum.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20162018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0. 1. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nella post-produzione cinematografica o audiovisiva attraverso laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio).

  1. Al fine di riconoscere, promuovere e tramandare l'alto valore storico della scuola di doppiaggio italiana, alle imprese ed alle società, anche in forma di cooperative, che organizzano corsi professionali di doppiaggio, anche attraverso la gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane e straniere, con annessi laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle relative spese sostenute e, comunque, entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 3 milioni di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
18. 0. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Pag. 149

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nella post-produzione cinematografica o audiovisiva attraverso laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio).

  1. Al fine di riconoscere, promuovere e tramandare l'alto valore storico della scuola di doppiaggio italiana, alle imprese ed alle società, anche in forma di cooperative, che organizzano corsi professionali di doppiaggio, anche attraverso la gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane e straniere, con annessi laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle relative spese sostenute e, comunque, entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 2 milioni di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
18. 0. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nella post-produzione cinematografica o audiovisiva anche attraverso laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio).

  1. Al fine di riconoscere, promuovere e tramandare l'alto valore storico della scuola di doppiaggio italiana, alle imprese ed alle società, anche in forma di cooperative, che organizzano corsi professionali di doppiaggio, anche attraverso la gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane e straniere, con annessi laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle relative spese sostenute e, comunque, entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.
18. 0. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai).

  1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera e) della presente legge e dai successivi decreti attuativi, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
18. 0. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 23.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. La destinazione dei contributi automatici di cui al precedente comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) un terzo dei contributi da destinare a progetti con elevata capacità di copertura finanziaria;
   b) un terzo dei contributi da destinare a progetti con buona o media capacità di copertura finanziaria; Pag. 150
   c) un terzo dei contributi da destinare a progetti con media o bassa capacità di copertura finanziaria.».
23. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il decreto attuativo di cui all'articolo 25 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi».
23. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 24.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: anche.
24. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: concorsi internazionali di livello primario aggiungere le seguenti: anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,.
24. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2 lettera c) dopo le parole: , prime e seconde, , aggiungere le seguenti: le opere cinematografiche e audiovisive scritte e/o dirette da donne, nel rispetto del principio delle pari opportunità,.
24. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2 lettera c) dopo le parole: le opere d'animazione, inserire le seguenti: i musical.
24. 4. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.

  Conseguentemente dopo parole: ovvero per la produzione e la distribuzione aggiungere le seguenti: indipendenti, ovvero.
24. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle istituzioni scolastiche, il Ministero concede, previo esperimento di apposite procedure di selezione, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali.
  3-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante utilizzo di una quota pari almeno all'1 per cento della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo.
24. 8. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 26.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In qualità di sostegno alla scrittura, quota parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, e destinata agli autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva,.
26. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, i contributi di cui al comma 1 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di produzione cinematografica Pag. 151le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da giovani al di sotto dei 40 anni.
26. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole.
26. 4. Borghesi.

ART. 27.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.
27. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose, fino a: competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato,.
27. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1 sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto, al fine di potenziare le competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, un bando per la selezione di progetti di didattica integrativa rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche con il supporto di enti ed associazioni no profit. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di selezione dei progetti, valorizzando l'idoneità degli stessi ad utilizzare l'opera cinematografica quale strumento di divulgazione di insegnamenti sociali, al fine di accrescere la capacità di riflessione, sviluppare la sensibilità verso realtà e contesti diversi, diritti delle minoranze e la valorizzazione delle differenze.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente è destinata una quota pari almeno al 5 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, le corrispondenti risorse sono assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal decreto di cui al successivo comma 4.
27. 3. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1 sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto, al fine di potenziare le competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, un bando per la selezione di progetti di didattica integrativa rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che partecipano come reti di scuole anche con il supporto di enti ed associazioni no profit. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di selezione dei progetti, valorizzando l'idoneità degli stessi a promuovere tecniche di didattica innovativa anche in spazi non convenzionali.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente è destinata una quota pari almeno al 5 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, le Pag. 152corrispondenti risorse sono assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal decreto di cui al successivo comma 4.
27. 4. Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 5 per cento.
27. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

  i-bis) la creazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio musicale e delle opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.
27. 6. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Sopprimere il comma 3.
27. 7. Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto un bando per la selezione di progetti, presentati da enti pubblici ed associazioni di promozione sociale non aventi finalità lucrative, tesi alla realizzazione di promozione e sviluppo della cultura cinematografica ed audiovisiva nonché di percorsi di formazione professionale nel settore cinematografico. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di selezione dei progetti, valorizzando l'idoneità degli stessi ad utilizzare l'opera cinematografica quale strumento di divulgazione di insegnamenti sociali, al fine di accrescere la capacità di riflessione, sviluppare la sensibilità verso realtà e contesti diversi, diritti delle minoranze e la valorizzazione delle differenze.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente è destinata una quota pari almeno al 2 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, le corrispondenti risorse sono assegnate dal decreto di cui al successivo comma 4.
27. 8. Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 28.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: presenti aggiungere le seguenti: nei centri storici e.
28. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
28. 2. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
28. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi inserire le seguenti: inclusi gli eventi di natura musicale.
28. 4. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Pag. 153

  Al comma 1, sostituire le parole da: 30 milioni fino a: 2021 con le seguenti: 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 27 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:
   al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto riconosce il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica e dei soggetti giuridici senza scopo di lucro, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo non inferiore a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico.;
   all'articolo 10, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i) è soppressa.
28. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 30 milioni fino a: 2021 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:
   al comma 3, ultimo periodo:
    dopo la parola: particolari aggiungere le seguenti: e prioritarie;
    aggiungere infine le seguenti parole: e nei centri storici, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 non inferiore a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.;
   all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera i) e soppressa.
28. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle sale che garantiscano la programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana.
28. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5 dopo le parole: centri culturali multifunzionali, aggiungere le seguenti: senza fini commerciali.
28. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sostituire le parole: prevedano il riconoscimento fino a premiale e le con le seguenti: non prevedano alcuna volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, ma unicamente potenziali e minime.
28. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sostituire le parole: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le con la seguente: minime.
28. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 30.

  Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: ivi compresi le opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.
30. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Pag. 154

ART. 31.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie,.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: con particolare riferimento ai soggetti fino alla fine del comma.
31. 1. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

  Al comma 4, dopo le parole: nel settore aggiungere le seguenti: della produzione, dell'esercizio e.
31. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

ART. 32.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis: Un'opera musicale o una raccolta di opere musicali che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera musicale o della raccolta, o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
32. 1. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 33.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: esperienza e imparzialità.
33. 1. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), alla fine della lettera inserire le parole: in via definitiva.
33. 2. Palmieri, De Girolamo, Crimi.

ART. 35.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo.
35. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo.
35. 2. Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis)
prevedere strumenti c meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».
35. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente;
   «c-bis garantire ai lavoratori del settore o accesso ai sistemi e ai trattamenti previdenziali e assistenziali».
35. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Pag. 155

ART. 37.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: compresi quelli inerenti al mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori.
37. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa».
37. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Pag. 156

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il nuovo testo delle proposte di legge recanti Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti);
   udita la relazione del deputato D'Ottavio nella seduta del 25 ottobre 2016;
   udito il dibattito nelle sedute del 25 e del 26 ottobre 2016,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di inserire una disposizione che contenga la specifica destinazione di iniziative di educazione stradale per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori;
   valuti la Commissione di inserire una disposizione volta a sollecitare iniziative di prevenzione e non già soltanto di commemorazione delle vittime della strada.