CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
   ravvisata l'opportunità dell'approvazione di una legge organica sul diritto di asilo;
   considerato che nella proposta di legge in esame appare centrato l'obiettivo di introdurre una disciplina unitaria organica in materia di minori stranieri non accompagnati, che al tempo stesso rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento, cercando di assicurare una maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;
   tenuto conto dell'entità del fenomeno, che negli ultimi anni ha coinvolto oltre diecimila minori non accompagnati, con un'alta percentuale di costoro che risultano irreperibili;
   valutato favorevolmente l'articolo 4, riguardante le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, in quanto prevede il principio di separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti, il fatto che le operazioni di identificazione debbano concludersi entro 10 giorni, la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza;
   espresso apprezzamento per il contenuto dell'articolo 5, in quanto disciplina espressamente le modalità di svolgimento del colloquio tra il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e il minore, con la partecipazione, ove possibile, di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori e la presenza di un mediatore culturale, oltre a prevedere il beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il dubbio sull'età, nonché le modalità di accertamento dell'età medesima, nel caso in cui permangano fondati dubbi, mediante esami socio-sanitari disposti dalle autorità giudiziarie competenti, disciplinati anch'essi in modo dettagliato;
   valutata di particolare rilievo la disposizione di cui all'articolo 9, attuativa all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che prevede la registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato, finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti, attraverso la predisposizione della cartella sociale da parte del personale qualificato della struttura di accoglienza;
   considerato altresì l'articolo 12, ai sensi del quale tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui viene opportunamente modificata la denominazione (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati);
   valutate positivamente, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, Pag. 143concernenti rispettivamente il diritto alla salute mediante l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i minori non accompagnati; il diritto all'ascolto di questi ultimi nei procedimenti, garantendo loro l'assistenza affettiva e psicologica, assicurata anche dalla presenza di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore di persone idonee indicate dal minore, nonché del mediatore culturale; il diritto del minore straniero non accompagnato di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE