CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 ottobre 2016
709.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione giustizia,
   esaminato il testo unificato in esame oggetto,
   rilevato che:
    la ratio del provvedimento è da ravvisare nella necessità di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come i bambini ospitati negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché i disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, anche alla luce dell'emersione negli ultimi tempi di casi di maltrattamenti perpetrati a danno di costoro;
    il provvedimento prevede le seguenti misure: a) una delega in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità finalizzata alla definizione di modalità della valutazione attitudinale nell'accesso alla professioni educative e di cura (articolo 2); b) le linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie (articolo 2-bis); c) la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità (articolo 3);
    all'articolo 1, che definisce le finalità del testo, appare restrittivo, in considerazione della ratio del fare esclusivo riferimento ai reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, apparendo preferibile ancorare la finalità del provvedimento nel suo complesso alla più generica finalità di prevenzione di condotte violente, di maltrattamento o di abuso;
    per le ragioni di cui sopra, all'articolo 2-bis dovrebbe essere fatto riferimento a tale tipologia di condotta, giustificandosi così la competenza esclusiva del Ministro della Salute, anziché il concerto con il Ministro della Giustizia, nell'emanazione delle linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie;
    l'articolo 3 disciplina la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, prevedendo al comma 2 un procedimento speciale, rispetto a quanto previsto dal codice di procedura penale in materia di indagini giudiziarie, secondo cui l'accesso alle registrazioni delle videocamere è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture, anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria, anche a seguito di segnalazione, può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero;Pag. 35
    la disposizione di cui sopra appare condivisibile nella parte in cui prevede indirettamente il divieto di accesso ai filmati a soggetti diversi da quelli che svolgono le indagini giudiziarie, mentre suscita forti perplessità la previsione di un procedimento speciale in materia di indagine giudiziarie, le quali, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, sono svolte dalla polizia giudiziaria su delega dell'autorità giudiziaria ovvero su propria iniziativa;
    appare pertanto opportuno prevedere all'articolo 3, comma 2, da un lato il divieto di accesso ai filmati e, dall'altro, il richiamo agli articoli del codice di procedura penale che regolano l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria e l'attività del pubblico ministero,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2-bis, comma 1, le parole «i reati» con le seguenti: «condotte violente, di maltrattamento o di abuso»;
   l'articolo 3, comma 2, sia sostituito dai seguenti:
  «2 L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
  2-bis. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare), Titoli IV (attività a iniziativa della polizia giudiziaria) e V (attività del pubblico ministero) del codice di procedura penale.».

Pag. 36

ALLEGATO 2

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato il testo unificato in esame oggetto,
   rilevato che:
    la ratio del provvedimento è da ravvisare nella necessità di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come i bambini ospitati negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché i disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, anche alla luce dell'emersione negli ultimi tempi di casi di maltrattamenti perpetrati a danno di costoro;
    il provvedimento prevede le seguenti misure: a) una delega in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità finalizzata alla definizione di modalità della valutazione attitudinale nell'accesso alla professioni educative e di cura (articolo 2); b) le linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie (articolo 2-bis); c) la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità (articolo 3);
    all'articolo 1, che definisce le finalità del testo, appare restrittivo, in considerazione della ratio del fare esclusivo riferimento ai reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, apparendo preferibile ancorare la finalità del provvedimento nel suo complesso alla più generica finalità di prevenzione di condotte di maltrattamento o di abuso anche di natura psicologica;
    per le ragioni di cui sopra, all'articolo 2-bis dovrebbe essere fatto riferimento a tale tipologia di condotta, giustificandosi così la competenza esclusiva del Ministro della Salute, anziché il concerto con il Ministro della Giustizia, nell'emanazione delle linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie;
    l'articolo 3 disciplina la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, prevedendo al comma 2 un procedimento speciale, rispetto a quanto previsto dal codice di procedura penale in materia di indagini giudiziarie, secondo cui l'accesso alle registrazioni delle videocamere è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture, anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria, anche a seguito di segnalazione, può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero;Pag. 37
    la disposizione di cui sopra appare condivisibile nella parte in cui prevede indirettamente il divieto di accesso ai filmati a soggetti diversi da quelli che svolgono le indagini giudiziarie, mentre suscita forti perplessità la previsione di un procedimento speciale in materia di indagine giudiziarie, le quali, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, sono svolte dalla polizia giudiziaria su delega dell'autorità giudiziaria ovvero su propria iniziativa;
    appare pertanto opportuno prevedere all'articolo 3, comma 2, da un lato il divieto di accesso ai filmati e, dall'altro, il richiamo agli articoli del codice di procedura penale che regolano l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria e l'attività del pubblico ministero,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2-bis, comma 1, le parole «i reati» con le seguenti: «condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica»;
   l'articolo 3, comma 2, sia sostituito dai seguenti:
  «2 L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
  2-bis. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare), Titoli IV (attività a iniziativa della polizia giudiziaria) e V (attività del pubblico ministero) del codice di procedura penale.».