CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 ottobre 2016
709.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: i reati con le seguenti: condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica,;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 1, comma 1, sostituire le parole: tali reati con le seguenti: tali condotte;
   b) all'articolo 2-bis, comma 1, sostituire le parole: dei reati con le seguenti: delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica,;
   c) al titolo, sostituire le parole: i reati con le seguenti: condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica,.
1. 100. I Relatori.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: previsione aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle competenze regionali,.
2. 100. I Relatori.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: sulle osservazioni del Governo.
2. 101. I Relatori.

ART. 2-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: previa intesa con le Regioni con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2-bis.1. I Relatori.

ART. 3.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
  2-bis. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, Titoli IV e V, del codice di procedura penale.
3. 100. I Relatori.