CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 ottobre 2016
709.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento (C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE ADOTTATO COME TESTO BASE

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari

Art. 1.
(Indennità).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  3. Nessuna indennità aggiuntiva è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza.».

Art. 2.
(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese documentate di soggiorno e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.
  2. Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione dal rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione.».

Art. 3.
(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo».

Art. 4.
(Regime tributario).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «I rimborsi delle spese previsti Pag. 20dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto»;
   b) il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Art. 5.
(Indennità per la cessazione dal mandato).

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2».

Art. 6.
(Trasparenza, controlli e sanzioni).

  1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività e del mandato parlamentare gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:
   a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
   b) il numero dei giorni per i quali il membro del Parlamento è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;
   c) la rendicontazione delle spese rimborsate ai sensi degli articoli 2 e 3.

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili ai sensi degli articoli 2 e 3, nonché le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi e applicano le sanzioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  3. Qualora sia accertata l'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dall'ammontare del relativo rimborso.
  4. Nel caso di reiterate irregolarità nell'imputazione di spese gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono determinare ulteriori misure sanzionatorie.

Art. 7.
(Attuazione).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 6 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le somme eventualmente rinvenienti dai rimborsi mensili di cui agli articoli 2 e 3, decurtati delle spese accertate e riconosciute, sono riversate al bilancio della Camera di appartenenza.

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ALLEGATO 2

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano (C. 56 cost. Alfreider).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).

  1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina possono svolgersi nei territori di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano. Sessioni straordinarie riguardanti i diritti del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri possono svolgersi nei territori di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna».
01. 01. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).

  1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Una delle cariche di segretario è ricoperta da consiglieri appartenente al gruppo linguistico ladino. Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale la carica di segretario riservata al gruppo linguistico ladino è ricoperta da un consigliere eletto nella provincia di Bolzano. Per il successivo periodo la carica è ricoperta da un consigliere eletto nella provincia di Trento»;
   b) al quinto comma, dopo le parole «I vice presidenti» sono aggiunte le seguenti «e il segretario appartenente al gruppo linguistico ladino o, in alternativa, al gruppo linguistico mocheno ovvero al gruppo linguistico cimbro».
01. 02. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di Pag. 22cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).

  1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di sette membri, dei quali due di lingua tedesca, uno del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento, uno del gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale».
01. 03. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 34 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).

  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al primo comma, dopo le parole «o del presidente di questa,» sono aggiunte le seguenti «a richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche».
01. 04. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 47 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).

  1. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il sesto comma è abrogato.
01. 05. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).

  1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Un seggio del Consiglio provinciale di Bolzano è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni Ortisei, Badia, Marebbe, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Valgardena, San Martino in Badia, Corvara in Badia, La Valle dove è insediato il gruppo linguistico ladino ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47».
01. 06. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di Pag. 23cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).

  1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Cunevo, Coredo, Dambel, Denno, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, San Zeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Vigo di Ton, Tres, Tuenno e Vervò dove è insediato il gruppo linguistico ladino-retico, ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47».
01. 07. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).

  1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Castelfondo, Cloz, Coredo, Dambel, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, San Zeno, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Vigo di Ton, Tres, Vervò dove è insediato il gruppo linguistico ladino-retico, definito con le modalità previste dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47».
01. 08. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le parole: e non è eletto in una lista rappresentativa della maggioranza linguistica tedesca ovvero se è eletto in una lista rappresentativa della minoranza ladina.
1. 5. Biancofiore, Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La composizione della Giunta provinciale di Trento assicura la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino o, se presente, del gruppo linguistico mocheno o del gruppo linguistico cimbro. Il rappresentante appartenente a gruppi di minoranza linguistica della Giunta provinciale non può assumere l'incarico di Presidente o vice presidente del Consiglio provinciale. La competenza in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche è assegnata all'assessore di lingua ladina o, in alternativa al rappresentante di lingua mochena o cimbra».
1. 1. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «È nominato vice presidente per la quota proporzionale assegnata al gruppo linguistico ladino il consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto più preferenze, secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47, nel Pag. 24territorio coincidente con quello dei comuni Ortisei, Badia, Marebbe, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Valgardena, San Martino in Badia, Corvara in Badia, La Valle dove è insediato il gruppo linguistico ladino. La competenza in materia di formazione e cultura ladina è assegnata al vice Presidente di lingua ladina».
1. 2. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «È nominato vice presidente per la quota proporzionale assegnata al gruppo linguistico ladino il consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto più preferenze, secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47, nel territorio coincidente con quello dei comuni Ortisei, Badia, Marebbe, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Valgardena, San Martino in Badia, Corvara in Badia, La Valle dove è insediato il gruppo linguistico ladino».
1. 3. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La competenza in materia di formazione e cultura ladina è assegnata al vice Presidente di lingua ladina».
1. 4. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: a questo gruppo linguistico con le seguenti: al gruppo linguistico ladino o italiano.
2. 1. Sisto, Biancofiore.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Biancofiore, Sisto.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il secondo comma è abrogato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 2. Biancofiore, Sisto.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) sostituire il secondo comma con il seguente: «I componenti della sezione sono nominati in seguito al superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, riservato in egual numero ai componenti del gruppo linguistico italiano, del gruppo linguistico tedesco e del gruppo linguistico ladino».
5. 1. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in alternativa a quello tedesco.
5. 3. Biancofiore, Sisto.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 101 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di Pag. 25cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).

  1. All'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua ladina e nei territori dove è insediato il gruppo linguistico ladino, anche la toponomastica ladina, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione».
6. 01. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche).

  1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui al terzo comma, dell'articolo 48 è costituito il Comun General de Fascia, ente sovracomunale al quale i comuni stessi e la provincia di Trento possono trasferire o delegare funzioni, compiti o attività loro proprie».
6. 02. Nicoletti, Dellai.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 2. Sisto, Biancofiore.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. All'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui, in rappresentanza dei consigli provinciali di Trento e Bolzano non è nominato nessun membro ladino, il consiglio regionale nomina un membro appartenente al gruppo linguistico ladino».
7. 1. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.