CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2016
707.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili (Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione cultura,
   visto il testo unificato delle proposte di legge 261 e abbinate, adottato nella seduta delle Commissioni riunite I e XI del 28 settembre 2016;
   considerato che:
    nell'articolo 1 si dichiara che la finalità della legge sarebbe quella di innalzare il livello della tutela penale dei minori affidati a strutture per l'infanzia e di persone residenti in strutture assistenziali. Si specifica, infatti, che lo scopo della legge è di «prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati»;
    a tal fine – nell'articolo 3 – si prevede la possibilità di installare nelle aule degli asili nido e delle scuole dell'infanzia telecamere a circuito chiuso per sorvegliare l'operato dei docenti e degli educatori. Tale possibilità sarebbe subordinata all'accordo delle organizzazioni sindacali e poi, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, alle determinazioni dell'Ispettorato del lavoro; e le modalità di funzionamento dei sistemi di videosorveglianza sarebbero comunque rimesse a un provvedimento dell'autorità Garante per i dati personali;
    il testo non specifica su istanza di chi la possibilità può essere esperita. Vi si precisa solo che le immagini sarebbero criptate e a disposizione della polizia giudiziaria e del pubblico ministero;
    peraltro, il testo prevede – all'articolo 5 – la clausola di invarianza finanziaria a carico del pubblico erario, sicché il costo delle telecamere dovrebbe essere posto a carico delle istituzioni scolastiche o delle famiglie, con il rischio sia di aggravare le precarie condizioni di equilibrio economico delle scuole; sia che le scuole frequentate da famiglie abbienti si avvalgano della possibilità mentre le altre non potrebbero permetterselo;
   ritenuto altresì che:
    la videosorveglianza è un mezzo tipicamente rivolto a situazioni di rischio e di stringente necessità di garantire la sicurezza di persone e cose, che per esperienza sono esposte ad abuso o violenza;
    è certamente vero che ripetuti episodi di cronaca hanno rivelato che i minori affidati ad asili nido e scuole dell'infanzia sono stati oggetto di maltrattamenti;
    è parimenti vero che situazioni di rischio analogo concernono – per esempio – il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione rispetto all'endemico fenomeno della corruzione Pag. 97nei pubblici uffici; oppure la sicurezza pubblica, in moltissime città italiane, rispetto allo spaccio di stupefacenti o – per esempio – al triste fenomeno della paranza o stesa in diversi quartieri di Napoli (per non parlare delle zone del Paese in cui – purtroppo – vige il ferreo controllo del territorio delle associazioni di tipo mafioso). Sicché auspicare la videosorveglianza preventiva e generalizzata, solo in ragione del pericolo di reati e a prescindere da specifiche ragioni di sospetto, significherebbe invocare la medesima drastica misura in via sistematica in tutti i casi citati;
    un simile approccio sarebbe del tutto in contrasto con i princìpi della Costituzione repubblicana, che pone la persona e i suoi diritti inviolabili (articoli 2, 3, secondo comma, 13 e 14) al centro dell'elaborazione giuridica e chiama in causa i poteri preventivi e repressivi dello Stato solo in casi enumerati e per motivate circostanze specifiche;
    in definitiva, la videosorveglianza disposta come mezzo di controllo preventivo, senza alcun legame con situazioni reali, di indizio o di sospetto, si risolverebbe nel sacrificio totale della dignità della persona;
    del resto, equiparare per legge gli ambienti educativi e d'istruzione a luoghi ritenuti a priori teatro di illeciti penali costituirebbe la negazione stessa della natura delle scuole e del patto educativo che ivi si stringe;
    inoltre, la massa di videoregistrazioni che si produrrebbe rischierebbe di costituire materiale difficilmente gestibile e potenziale preda di malintenzionati, quali per esempio hackers e pedofili, in grado di aggirare i meccanismi di criptazione, con conseguente immissione nella rete di tale materiale;
    i princìpi di attitudine e preparazione professionale di docenti ed educatori sono già oggetto della delegazione legislativa contenuta nella legge n. 107 del 2015 in ordine allo zero-sei, cui peraltro l'articolo 2 del testo in esame fa riferimento, e tale previsione legislativa, unitamente alla sua attuazione, parrebbe sufficiente ad affrontare i problemi posti dall'atto C. 261,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) l'articolo 1 sia modificato nel senso di ispirare la finalità della legge alla regolamentazione rigorosa dell'uso di sistemi di ripresa visiva;
   2) l'articolo 3 sia riscritto, prevedendo che l'uso della strumentazione di videoripresa sia sempre preceduto non solo dalla contrattazione sindacale, ma anche dal pieno coinvolgimento e dal consenso delle famiglie, rimettendo la relativa disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale, vietando comunque in ogni caso l'uso delle web-cameras;
   3) sia disciplinato compiutamente, nei percorsi di verifica periodica dell'idoneità all'insegnamento e alla cura dei minori, il ricollocamento del personale cosiddetto in burn-out, anche attraverso l'azione preventiva attuata dalle équipes psico-pedagogiche territoriali previste dalla citata delega sullo zero-sei.