CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

D.L. 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.100.

  Sostituire la parola: terza con la seguente: quarta.
0. 1. 100. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: a due anni inserire le parole: che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.
1. 100. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.0100.

  Al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, premettere il seguente:
  01) all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 «Testo unico sulle spese di giustizia» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1-bis sostituire le parole: «ed è raddoppiato» con la seguente: «e».
0. 1. 0100. 5. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) l'articolo 360-bis è soppresso.
0. 1. 0100. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), sopprimere il n. 1.
0. 1. 0100. 3. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2.
0. 1. 0100. 6. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, sopprimere la lettera e).
0. 1. 0100. 7. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  All'articolo 1-bis, comma 1, lettera e), all'articolo 380-bis, comma 1, dopo la parola: indicando sono aggiunte le seguenti:, per ciascuno dei motivi,.
0. 1. 0100. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   All’Art. 1-bis, comma 1:
    lettera e)
aggiungere all'articolo 380-bis, secondo comma, in fine, le parole: «, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono»;
    lettera f) nell'articolo 380-bis.1. sostituire le parole: «. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico Pag. 29ministero e delle parti» con le parole: «, e chiedere di essere sentite, se compaiono»;
    lettera g) aggiungere all'articolo 380-ter, secondo comma, le parole: «e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione»;
    lettera g) sopprimere il terzo comma.
0. 1. 0100. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, sopprimere la lettera f).
0. 1. 0100. 8. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e delle parti.
0. 1. 0100. 9. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera l), numero 3) sostituire la parola: terzo con la parola: quarto.
0. 1. 0100. 10. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «Art. 1-bis», comma 2, le parole:, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio sono soppresse.
0. 1. 0100. 11. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la ragionevole durata del ricorso per cassazione).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma i numeri 2) e 3) sono soppressi;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.»;
   b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se ad un sommario esame del ricorso la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice.»;
   c) all'articolo 377 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il primo presidente, il presidente della sezione semplice, il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che sia rinnovata.»;
   d) all'articolo 379 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.»;Pag. 30
    2) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: «Non sono ammesse repliche.»;
   e) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis.
(Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità, la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso).

  Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
  Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto è notificato agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
  Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.»;
   f) dopo l'articolo 380-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 380-bis.1.
(Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice).

  Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.»;
   g) l'articolo 380-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 380-ter.
(Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza).

  Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
  Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.
  In camera di consiglio la corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.»
   h) all'articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter» sono sostituite dalle seguenti: «o sino alla data dell'adunanza camerale, o non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter»;
   i) all'articolo 391 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Sulla rinuncia, e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione.»;
    2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» è aggiunta la seguente: «, l'ordinanza»;Pag. 31
   l) all'articolo 391-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.»;
   2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Sulla correzione, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma.»;
   3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice.».

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
1. 0100. Il Relatore.

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.100.

  Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e nominati con decreto ministeriale 10 dicembre 2015,.
0. 2. 100. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi effettuata presso gli uffici giudiziari, con le seguenti: di diciotto mesi e si articola un'unica sessione di diciotto mesi.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: sei mesi;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi;
   c) alla lettera c), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
0. 2. 100. 4. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  All'emendamento sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: quattordici mesi.
   b) sostituire le parole: undici mesi, con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
0. 2. 100. 1. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Pag. 32

  Sopprimere le seguenti parole: effettuata presso la Scuola superiore della magistratura.
0. 2. 100. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi effettuata presso gli uffici giudiziari con le seguenti: un'unica sessione di dodici mesi.

  Conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
0. 2. 100. 3. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
   a) tre mesi, per il primo periodo;
   b) due mesi, per il secondo periodo;
   c) sei mesi, per il terzo periodo.
2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

Subemendamenti all'emendamento 3.100.

  Al comma 1-bis, primo periodo eliminare le parole: che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
0. 3. 100. 2. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dalle seguenti parole: In ogni caso, il nuovo termine di cui al comma precedente si applica, per ciascun magistrato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente al primo tramutamento effettuato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
0. 3. 100. 1. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 100. Il Relatore.

Pag. 33

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 con le parole: alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

  Conseguentemente, alla rubrica, le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 sono sostituite dalle seguenti: alla legge 5 marzo 1991, n. 71.
6. 100. Il Relatore.

ART. 7.

Subemendamento all'emendamento 7.101.

  La lettera a) è sostituita dalle seguenti:
   a) al medesimo comma, lettera, numero 3) sostituire il comma 2-ter con i seguenti:
  2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
0. 7. 101. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
  01) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini della efficacia delle comunicazioni di Segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.»;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, lettera, numero 3), capoverso comma 2-ter, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle Segreterie degli uffici giudiziari»;
   b) al comma 2:
    l) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato via Pec o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo.»;

  2) alla lettera e), capoverso Art. 13-bis, comma 1, sostituire le parole: «può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Pag. 34Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto» con le seguenti: «può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza».
   c) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13, delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis» è sostituito dal seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i Tribunali amministrativi regionali e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.»;
   d) Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana e gli atti delle Segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale».
7. 101. Il Relatore.

ART. 7.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  8-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. 100. Il Relatore.

  Al comma 7 aggiungere, infine, le seguenti parole: A tal fine, all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunte, dopo la parola: presiede, le seguenti parole:, nonché dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.
7. 105. Il Relatore.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali di comuni, province e regioni di cui al libro quarto, titolo VI del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali di città metropolitane.
7. 107. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 7.108.

  All'emendamento 7.108, capoverso «Art. 192», aggiungere i seguenti commi:
  1-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter, resta fermo il disposto dell'articolo 191.
  1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 7. 108. 1. Il Relatore.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico il 1o gennaio 2017, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
  «Art. 192 (Modalità di pagamento). 1. Salvo il caso previsto dal comma 1-bis, il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale Pag. 35dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
  1-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
  1-ter. Il comma 1-bis si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
  1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
7. 108. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 7.0101.

  Al capoverso «art. 7-bis», comma 1, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: limitare il diritto all'accesso alla giustizia nonché quello di ricorrere contro i provvedimenti della pubblica amministrazione e.
0. 7. 0101. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «art. 7-bis», comma 1, la lettera b) è soppressa.
0. 7. 0101. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «art. 7-bis», comma 1, la lettera c) è soppressa.
0. 7. 0101. 3. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «art. 7-bis», comma 1, la lettera c), il comma 1 è soppresso.
0. 7. 0101. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al capoverso «art. 7-bis», comma 1, la lettera c) è soppressa.
0. 7. 0101. 5. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

  1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e implementazione del processo amministrativo telematico, al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, e all'allegato 2 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nell'articolo 3, comma 2, sono inserite, infine, le parole: «, secondo quanto disposto nelle norme di attuazione»;
   b) nell'allegato 2, il Titolo IV, rubricato «Processo amministrativo telematico» è ridenominato «Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali»;
   c) nell'allegato 2, dopo l'articolo 13-bis, è inserito il seguente:

«Art. 13-ter.
(Criteri per la sinteticità e chiarezza degli atti di parte).
  1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con uno o più decreti del presidente del Pag. 36Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
  2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.
  3. Con il decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.
  4. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli Enti e associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1, e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.
  5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.»;
   d) dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1, al comma 6 dell'articolo 120 sono soppresse le parole da «Al fine di consentire» sino alla fine del comma.

  2. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 è abrogato il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.
7. 0101. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso articolo 53-ter, primo periodo, sostituire le parole: tabella A allegata al presente provvedimento con le seguenti: tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
8. 100. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 4, dopo le parole: 3.841.032 euro aggiungere la seguente: annui.
11. 100. Il Relatore.

  Al comma 6, dopo le parole: euro 2.553.700 aggiungere la seguente: annui.
11. 101. Il Relatore.