CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2016
692.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Nuovo testo C. 2305 Decaro e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XIV Commissione,
   esaminato il nuovo testo recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Nuovo testo C. 2305 Decaro e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   sottolineato come l'intervento normativo in esame intenda promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica;
   richiamato in particolare l'articolo 4 del provvedimento, che dispone che la Rete ciclabile nazionale, di cui all'articolo 3, è denominata «Bicitalia» e costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo», e che le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale;
   ricordato che sulla promozione dell'uso della bicicletta l'UE si è impegnata attivamente sin dal 2001, con l'adozione del Libro bianco sulla politica dei trasporti, volto a promuovere una nuova cultura della mobilità urbana, nel cui ambito il trasporto urbano sostenibile e accessibile costituisce un elemento chiave;

  richiamati altresì i contenuti del Libro verde «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (COM(2007)0551 def.) e del «Piano d'azione sulla mobilità urbana» (COM(2009) 490 def.), entrambi volti ad affrontare le diverse dimensioni della mobilità urbana, sottolineando la necessità di attuare un approccio quanto più possibile integrato e in grado di razionalizzare l'uso di tutti i modi trasporto, anche a tal fine promuovendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta, per una piena integrazione di queste modalità di trasporto nelle politiche di mobilità urbana;
   visti inoltre i contenuti della Comunicazione della Commissione europea del 2013 «Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle risorse» (COM(2013)913 final), nella quale si insiste sulla opportunità che gli Stati membri si dotino, nel quadro delle iniziative per la mobilità urbana sostenibile, di un piano per rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta;
   ricordata infine la recente proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla mobilità urbana sostenibile (2014/2242(INI), che incoraggia le autorità degli Stati membri e le città europee a rivedere le proprie strategie di mobilità urbana al fine di migliorare il trasporto non motorizzato ed a promuovere l'uso delle biciclette, anche mediante la definizione di ambiziosi obiettivi in materia di tassi di Pag. 104utilizzo delle biciclette entro il 2030; ciò anche con finalità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
   preso atto che il provvedimento in titolo si colloca nel solco delle iniziative assunte a livello europeo, in coerenza con gli obiettivi auspicati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XIV Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320);
   preso atto che il provvedimento è volto ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi, al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti;
   ricordato, in particolare, che la direttiva 2014/36/UE, oggetto di recepimento, è stata prevista dal Programma de l'Aja del 2004 del Consiglio europeo, che invitava la Commissione a presentare un piano d'azione sull'immigrazione legale – compendiato nella Comunicazione del dicembre 2005, con successivi richiami sia nel Patto europeo sull'Immigrazione e l'asilo (2008) sia nel Programma di Stoccolma (2009) – e a formulare proposte legislative per l'individuazione di procedure di ammissione di cittadini di Paesi terzi in grado di rispondere con snellezza e celerità alle temporanee esigenze di manodopera di alcuni settori del mercato del lavoro quali, in particolare, il turismo, la ristorazione e l'agricoltura;
   rilevato che la direttiva intende altresì contribuire all'attuazione della strategia «Europa 2020» e ad una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale; essa stabilisce norme eque e trasparenti in materia di ingresso e soggiorno e introduce incentivi e salvaguardie per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente;
   la direttiva 2014/36/UE invita inoltre gli Stati membri ad approntare adeguati strumenti e modalità per il monitoraggio e la verifica dell'intervento regolatorio effettuato;
   evidenziato tuttavia che le procedure di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali registrano in Italia diverse criticità, a partire dallo scarto esistente tra le domande presentate dalle imprese italiane per l'ingresso di lavoratori subordinati a carattere stagionale (pari a circa 33.000 nel 2015), le quote di ingresso previste (13.000 nel 2015) e i permessi di soggiorno per lavoro stagionale effettivamente rilasciati (poco più di 3.500 nel 2015). Si devono inoltre constatare tempi assai lunghi delle procedure per l'ottenimento dei permessi medesimi e non si può sottovalutare lo sfruttamento del lavoro nero e l'incidenza del deprecabile fenomeno del caporalato;
   auspicato pertanto che il recepimento delle disposizioni europee possa contribuire ad una razionalizzazione e ad un miglioramento delle procedure di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.