ALLEGATO 1
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Testo unificato C. 2305 Decaro e abbinate).
PARERE APPROVATO
La IV Commissione (Difesa),
esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2305 Decaro e abbinate, recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica»;
evidenziato che l'articolo 4, comma 2, lett. g) prevede il recupero a fini ciclabili, per la destinazione a uso pubblico, di un'ampia tipologia di aree, compresa la viabilità militare;
richiamata l'indagine conoscitiva svolta all'inizio della legislatura in materia di servitù militari, dalla quale è emersa la necessità e l'utilità di sviluppare un sempre maggior coordinamento tra attività militari e civili sul territorio;
ricordato che alcune regioni, e segnatamente il Friuli Venezia Giulia e la Puglia, hanno già stipulato con il Ministero della difesa protocolli di intesa per il coordinamento comune delle attività militari presenti nel territorio delle regioni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 4, comma 2, lett. g), le parole: «viabilità forestale e militare» siano sostituite con le seguenti: «viabilità forestale e viabilità militare radiata»;
b) si preveda che: «Le regioni interessate possono stipulare con il Ministero della difesa appositi protocolli di intesa, ovvero integrare i protocolli già esistenti, per assicurare il coordinamento comune delle attività militari svolte nel territorio regionale, al fine di consentire l'utilizzo a fini ciclabili, anche solo in determinati periodi dell'anno, di aree verdi o comunque idonee facenti parte del demanio o del patrimonio della difesa o soggette a servitù militari».
ALLEGATO 2
Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra (C. 1623 Burtone).
NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE
«Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo»
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il giorno 1o febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.
Art. 2.
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti sono chiamati a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.
Art. 3.
1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».
2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono chiamati a partecipare, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.
Art. 5.
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.