CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2016
692.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Testo unificato C. 2305 Decaro e abbinate).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2305 Decaro e abbinate, recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica»;
   evidenziato che l'articolo 4, comma 2, lett. g) prevede il recupero a fini ciclabili, per la destinazione a uso pubblico, di un'ampia tipologia di aree, compresa la viabilità militare;
   richiamata l'indagine conoscitiva svolta all'inizio della legislatura in materia di servitù militari, dalla quale è emersa la necessità e l'utilità di sviluppare un sempre maggior coordinamento tra attività militari e civili sul territorio;
   ricordato che alcune regioni, e segnatamente il Friuli Venezia Giulia e la Puglia, hanno già stipulato con il Ministero della difesa protocolli di intesa per il coordinamento comune delle attività militari presenti nel territorio delle regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 4, comma 2, lett. g), le parole: «viabilità forestale e militare» siano sostituite con le seguenti: «viabilità forestale e viabilità militare radiata»;
   b) si preveda che: «Le regioni interessate possono stipulare con il Ministero della difesa appositi protocolli di intesa, ovvero integrare i protocolli già esistenti, per assicurare il coordinamento comune delle attività militari svolte nel territorio regionale, al fine di consentire l'utilizzo a fini ciclabili, anche solo in determinati periodi dell'anno, di aree verdi o comunque idonee facenti parte del demanio o del patrimonio della difesa o soggette a servitù militari».

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ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra (C. 1623 Burtone).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

«Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo»

Art. 1.

  1. La Repubblica riconosce il giorno 1o febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Art. 2.

  1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti sono chiamati a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

Art. 3.

  1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».
  2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono chiamati a partecipare, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Art. 5.

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.