CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 settembre 2016
691.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3666 ed abbinate, recante disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato, come risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato che la proposta di legge interviene nelle materie «tutela del risparmio» e «norme generali sull'istruzione», spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed n), Cost.),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 Decaro e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 ed abbinate, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato che il contenuto della proposta di legge appare riconducibile, nel suo complesso, alle materie «grandi reti di trasporto» e «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato che:
    l'articolo 3 disciplina l'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, da adottarsi con decreto ministeriale, previo parere della Conferenza Stato-Regioni. Il Piano incide su ambiti di pertinenza regionale, riguardando, fra l'altro, lo sviluppo della mobilità ciclistica a livello regionale, nonché in ambito urbano e metropolitano, gli indirizzi – vincolanti per le Regioni – per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale per la rete ciclabile nazionale Bicitalia, le connessioni tra la rete ciclabile nazionale ed il trasporto pubblico locale, la ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie destinate ad interventi a favore della mobilità ciclistica;
    la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio della cd. attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa (cfr., ex multis, sentenze n. 131/2016, n. 7/2016, n. 261/2015, n. 278/2010, n. 383/2005, n. 6/2004, n. 303/2003). La Corte ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano l'adozione di piani nazionali, in materie che incidono su competenze regionali, senza la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, quali il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria (sentenza n. 7/2016) ed il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (sentenza n. 261/2015);
    appare dunque necessario prevedere un coinvolgimento più stringente, nella forma dell'intesa, della Conferenza Stato-Regioni, nella procedura di approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica;
   considerato altresì che:
    l'articolo 6 reca la disciplina generale per l'adozione dei piani regionali della mobilità ciclistica. In particolare, il comma 7 prevede l'approvazione dei piani «con delibera della Giunta regionale»;
    secondo la giurisprudenza costituzionale, sono costituzionalmente illegittime le norme statali che provvedono a indicare specificamente l'organo regionale titolare della funzione amministrativa, trattandosi di normativa di dettaglio attinente Pag. 116all'organizzazione interna della Regione (sentenze n. 22 e 293 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007);
    risulta dunque necessario espungere il riferimento alle modalità di approvazione dei piani regionali della mobilità ciclistica;
   evidenziato che l'articolo 7, comma 1, prevede che comuni e città metropolitane predispongano e definiscano i Piani comunali della mobilità ciclistica o Biciplan, senza peraltro chiarire il rapporto tra i piani definiti dai comuni e quelli definiti dalle città metropolitane, che incidono parzialmente sul medesimo territorio;
   considerato che:
    l'articolo 8 disciplina le funzioni delle città metropolitane e delle province; in particolare, i commi da 1-bis a 1-quater prevedono la definizione, da parte delle province, di interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto nell'ambito dell'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite alle province stesse (in materia di: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente);
    le richiamate funzioni fondamentali sono tuttavia esercitate non solo dalle province, ma anche dalle città metropolitane;
    risulta inoltre necessario espungere al comma 1-ter il riferimento alla corrispondenza tra la rete ciclabile e ciclopedonale della provincia e la rete individuata dalla città metropolitana, dal momento che la presenza dell'ente provincia è alternativa a quella della città metropolitana,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, che disciplina la procedura di approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, le parole: «previo parere della Conferenza» siano sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza», alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;
   2) all'articolo 6, comma 7, relativo all'adozione dei piani regionali della mobilità ciclistica, siano soppresse le parole: «è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed», alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;
   3) siano chiarite le funzioni attribuite alle città metropolitane dagli articoli 7 ed 8, in considerazione delle correlative funzioni di comuni e province;
   4) all'articolo 8, comma 1-ter, siano in ogni caso soppresse le parole: «e dalle città metropolitane»;

  e con la seguente osservazione:
   si segnala l'opportunità di un coordinamento tra la proposta di legge in esame ed il testo unificato delle proposte di legge n. 72 ed abbinate, recante norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce, all'esame della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici.