CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 agosto 2016
684.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abbinate).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3139, approvata dal Senato, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
   apprezzato che il provvedimento si propone l'obiettivo prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, dedicando particolare attenzione ad assicurare un'efficace tutela dei minori coinvolti in tali fenomeni, sia come vittime sia come responsabili delle condotte illecite, e privilegiando, in tale contesto, azioni a carattere formativo ed educativo;
   considerato che il provvedimento affida alle scuole e ai servizi socio-educativi un ruolo centrale nelle iniziative di informazione e di prevenzione, prevedendo che, nell'ambito delle linee di orientamento, per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, redatte ed aggiornate con cadenza biennale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale, di cui all'articolo 4, siano fornite indicazioni in ordine alla formazione del personale scolastico;
   ricordato che il medesimo articolo 4 prevede l'individuazione fra i docenti, da parte di ogni istituto scolastico, di un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
   rilevato che l'articolo 4-bis attribuisce al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori degli atti di bullismo o di cyberbullismo di cui sia venuto a conoscenza, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori;
   apprezzato che il provvedimento coniuga opportunamente l'inasprimento della repressione delle condotte di bullismo e di cyberbullismo e l'adozione di misure volte a minimizzare il danno derivante da tali condotte con una strategia di più ampio respiro tesa a prevenire l'insorgere di detti fenomeni attraverso interventi di formazione e di sensibilizzazione, indirizzati in particolare ai minorenni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-08937 Rizzetto: Criticità nella gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Rizzetto con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sulla problematiche legate alla gestione dei fondi interprofessionali per il finanziamento dei piani formativi aziendali. Preliminarmente rappresento che il Ministero del lavoro e politiche sociali, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e vigilanza, da sempre richiama i fondi interprofessionali all'osservanza delle norme del Codice degli appalti pubblici.
  Infatti, nelle Linee guida in materia di costi ammissibili, adottate il 15 gennaio 2004, al punto 5 è previsto che, per le attività delegate e l'attribuzione di incarichi a soggetti terzi, i fondi dovranno seguire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nonché la normativa nazionale e comunitaria sulle attività formative. Il rinvio al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici operato da tali linee guida ha, peraltro, trovato conferma nel parere fornito, su tale specifico tema, al Ministero del lavoro dalla seconda sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 giugno 2004. Con tale parere il Consiglio di Stato ha precisato, infatti, che i fondi interprofessionali sono qualificabili come organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione della normativa pubblicistica sugli appalti. Tale principio è stato costantemente seguito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di verifiche sui sistemi organizzativi-procedurali, sulle spese di gestione e propedeutiche nonché sulle attività formative svolte da ciascun fondo interprofessionale.
  Rappresento, inoltre, che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con una nota dello scorso 15 gennaio indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito, sulla scorta del citato parere del Consiglio di Stato, nonché della sentenza n. 4304/2015 del medesimo Consiglio di Stato e della giurisprudenza comunitaria, la qualificazione dei fondi interprofessionali come organismi di diritto pubblico che, in quanto tali «sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all'affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 10 del Codice dei contratti pubblici». Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato la circolare n. 10 del 18 febbraio 2016 con la quale, nel fornire indicazioni operative ai fondi interprofessionali, ha precisato che i medesimi fondi sono tenuti a seguire le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di acquisizione di beni e servizi necessari al loro funzionamento ed anche eventualmente per i servizi di formazione professionale che intendano acquisire.
  Da ultimo, faccio presente che il Ministero del lavoro sta predisponendo una circolare sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 relativamente ai fondi paritetici in terprofessionali per la formazione continua. Pag. 170Nello specifico, la sezione dedicata ai sistemi di gestione e controllo che tali fondi devono adottare, verranno integralmente recepite le indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere inviato lo scorso 2 maggio 2016 al Ministro del lavoro e delle politiche sociale. In particolare:
   verrà puntualmente definito l'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici nell'esternalizzazione delle attività di pertinenza dei singoli fondi;
   verrà definito il livello di dettaglio che la manualistica predisposta dai fondi deve contenere al fine di evitare eccessiva discrezionalità in sede di selezione ed approvazione dei piani formativi che, di riflesso, potrebbe determinare disparità e svantaggi competitivi per le singole imprese aderenti.

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ALLEGATO 3

5-09131 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società E-Care Spa a seguito dell'internalizzazione dei servizi di customer care da parte della società ACEA Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Miccoli e altri concernente la situazione occupazionale dei lavoratori della società E-Care Spa a seguito dell'internalizzazione dei servizi di customer care da parte della società ACEA Spa, dalle informazioni acquisite dalla Direzione territoriale del lavoro competente, posso riferire che la Società E-Care opera sul territorio italiano attraverso cinque unità produttive, localizzati al Nord, al Centro e al Sud e si occupa principalmente di servizi inbound e outbound; attività di recupero crediti; servizi di back office; servizi agentless e strumenti Multi-Channel.
  A seguito del calo di attività produttiva registrato nell'anno 2015 nonché dell'andamento negativo dei conti economici della società per l'anno 2016, si è reso necessario riorganizzare e salvaguardare l'attività – nell'ambito delle più ampie iniziative finalizzate alla ricapitalizzazione della società – mediante l'adeguamento del personale operativo e di staff alle effettive esigenze produttive.
  Secondo la Società E-Car, il calo di attività produttiva è dovuta alla cessazione, attuale ovvero già programmata entro il 2016, di volumi di commesse gestite presso Roma e l'Aquila (Lottomatica e Teletu) e la riduzione dei volumi delle attività presso i centri di Roma e Milano (Acea).
  Pertanto, a seguito di molteplici incontri con le parti sociali la società E-Care il 6 luglio scorso ha comunicato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per la riduzione di attività e di lavoro dei centri di Roma, Milano, l'Aquila, Torino e Bari con conseguente collocazione in mobilità di complessivi 211 lavoratori.
  Per quanto concerne la società ACEA, il comune di Roma espressamente interpellato, ha reso noto quanto comunicato dal Presidente della società sulla situazione in argomento.
  È stato chiarito che il servizio di progettazione e gestione delle attività di contact center con la clientela, per le Società del Gruppo ACEA viene svolto da Acea8cento, una società, detenuta al 100 per cento da Acea SpA, nata nel 2008 con l'obiettivo di gestire internamente il servizio di customer care.
  Acea8cento, nel corso degli anni, ha sviluppato le proprie professionalità, gestendo tutti i servizi commerciali per le società clienti del gruppo avvalendosi anche della collaborazione di outsourcers, tra i quali, la società E-care, aggiudicataria di una procedura di gara europea, per la gestione esclusivamente in overflow dei servizi di call center e back office di Acea8cento. In sostanza, secondo quanto riferito da ACEA, E-Care gestisce i picchi di volumi di chiamate che Acea8cento non è in grado di garantire e ciò senza alcun obbligo, da parte della stessa, di affidare volumi minimi di attività di front office e back office.
  La società Acea ha fatto presente che l'attenzione crescente ai processi operativi di fatturazione e di relazione con i clienti hanno generato una crescente qualità delle prestazioni erogate dal servizio elettrico ed idrico ed una maggiore efficienza complessiva che si è tradotta nel corso dell'ultimo Pag. 172anno in una riduzione dei contatti di oltre il 20 per cento. Di conseguenza, i volumi dati in overflow ad E-Care si sono ridotti. Tale riduzione potrà tradursi in una flessione del fatturato 2016, relativo al servizio di overflow erogato da E-care, che non dovrebbe superare 1,7 milioni di euro, una parte molto limitata come perdita di fatturato.
  La società Acea ha sottolineato che l'avvio della procedura di licenziamento collettivo da parte di E-care non è assolutamente imputabile alla strategia aziendale attuata da Acea8cento, prova ne è che quest'ultima non ha assunto nuovi dipendenti nel 2016.
  Sulla natura della società Acea, inoltre, ha precisato che essa non può considerarsi una società in house in ragione della sua condizione di società quotata e, quindi, partecipata anche da privati; infatti, presupposto dell’in house è la natura interamente pubblica della società controllata e l'esercizio del controllo analogo da parte del controllante.
  Secondo Acea, l'affidamento ad E-Care non rappresenta una esternalizzazione di servizi, ma una gestione di overflow e che non sussistono i requisiti per l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia occupazionale, riguardante la fattispecie del cambio di appalto, in quanto non vi è una successione di imprese nel contratto di appalto, considerato che, E-Care è tuttora affidataria del servizio in questione rinnovabile di anno in anno, fino al massimo di tre anni, a decorrere dall'aprile 2016. Dunque, appare improprio invocare tale clausola nel caso di specie.
  Da ultimo, nel precisare che, allo stato, le parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento l'attivazione di un tavolo di confronto, posso assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminare e approfondire le principali criticità.

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ALLEGATO 4

5-09158 Fedriga: Revoca di prestazioni di invalidità civile in caso di dimora all'estero per motivi di studio universitario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Fedriga con il presente atto parlamentare, richiama l'attenzione sulla revoca dell'assegno di invalidità civile in caso di dimora all'estero per motivi di studio universitario.
  Preliminarmente, voglio precisare che nel nostro ordinamento le prestazioni economiche di invalidità civile presuppongono il requisito della residenza in Italia; quest'ultima definita dall'articolo 43 del codice civile come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
  Come ricordato dall'Inps con il messaggio n. 20966 del 20 dicembre 2013, anche la giurisprudenza privilegia la situazione di fatto, intesa come l'effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo, rispetto all'elemento soggettivo cioè all'intenzione di dimorarvi. Ne discende che il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato.
  Inoltre, la disciplina comunitaria, dettata dall'articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce che per le prestazioni di sicurezza sociale che abbiano natura squisitamente assistenziale – non legate, quindi, ad aspetti di tipo contributivo – tra le quali rientrano le prestazioni per l'invalidità civile, vale il principio dell'inesportabilità. In base a tale principio le prestazioni sono erogate esclusivamente nello stato in cui gli interessati risiedono, secondo la legislazione del medesimo stato e dall'ente previdenziale del luogo di residenza.
  Con un'interpretazione improntata alla flessibilità e motivata dall'esigenza di venire incontro alle legittime esigenze di quanti versino in difficili condizioni di salute, l'INPS, attraverso il citato messaggio n. 20966/2013, ha precisato che il requisito della residenza in Italia viene meno quando la permanenza fuori dal territorio italiano si prolunghi oltre i sei mesi. Detto termine risulta ulteriormente estensibile nel caso in cui ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell'interessato.
  Tanto premesso, per quanto concerne il caso della signora citata nel presente atto, l'INPS ha reso noto che la Caisse d'Allocations Families – un ente pubblico francese che si occupa di edilizia universitaria – il 18 dicembre 2015, nel chiedere notizie all'INPS circa i pagamenti disposti a beneficio della medesima signora, ha comunicato che la stessa risiedeva stabilmente in Francia dal settembre 2008 tanto da beneficiare di un programma pubblico di assistenza abitativa.
  L'INPS ha inoltre reso noto che la signora non ha mai presentato documentazione attestante la presa in carico presso strutture ospedaliere francesi, né ha mai documentato la necessità di seguire appositi percorsi terapeutici presso istituti di ricerca francesi specializzati nel trattamento della patologia di cui è affetta.Pag. 174
  Dunque, sulla base della disciplina e della documentazione testé richiamata, l'INPS ha dovuto necessariamente procedere alla sospensione delle prestazioni in pagamento e alla contestuale richiesta di restituzione dell'indebito.
  Da ultimo, l'INPS ha reso noto che in considerazione della somma da restituire, la signora potrà concordare con la locale sede INPS un piano di rateizzazione che le consenta di far fronte al pagamento nelle forme meno gravose possibili.