CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 agosto 2016
684.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Nuovo testo C. 2305 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 Decaro, recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto;
   condiviso l'obiettivo, perseguito dal provvedimento, di incentivare l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché sviluppare l'attività turistica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-09094 Cariello: Revisione dell'orientamento interpretativo circa l'imponibilità a fini IRPEF della quota delle borse di studio finanziata dal Fondo sociale europeo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Cariello ed altri – inerente al trattamento fiscale delle borse di studio erogate dalle Regioni e cofinanziate con fondi nazionali ed europei – si rappresenta quanto segue.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con nota del 17 ottobre 2011 – ha precisato che le persone fisiche, titolari di borse di studio erogate dalle Regioni e cofinanziate con le risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), non rientrano nella nozione di «beneficiario» – di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 – con conseguente inapplicabilità nei loro confronti dell'articolo 80 del Regolamento medesimo. Tale articolo stabilisce il principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari che garantisce a questi ultimi l'importo totale del contributo pubblico nel più breve tempo possibile e nella sua integrità.
  I borsisti, infatti, in quanto «destinatari ultimi» delle azioni finanziate, non hanno alcuna responsabilità nella conduzione delle azioni medesime mentre proprio la responsabilità gestionale costituisce requisito necessario per l'individuazione del soggetto «beneficiario» in conformità alla normativa comunitaria. Conseguentemente, le borse di studio, in mancanza di specifiche esenzioni di legge, sono oggetto – ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 della ritenuta d'acconto dell'IRPEF, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per l'intero importo (compresa dunque la quota comunitaria), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).
  Più in generale, il Ministero del lavoro ha precisato che il principio dell'integrità dei pagamenti non fa comunque venir meno la potestà impositiva dello Stato membro qualora la normativa nazionale consideri tassabili i redditi ai quali sono connessi i contributi in argomento.
  Sul punto peraltro è intervenuta la Corte di Giustizia Europea che – nella sentenza C 427/05 del 25 ottobre 2007 – ha evidenziato che i contributi erogati ai beneficiari, ancorché non soggetti a ritenuta d'acconto nel rispetto del principio dell'integrità dei pagamenti, concorrono comunque alla determinazione del reddito imponibile in applicazione delle ordinarie regole del TUIR. L'orientamento interpretativo della Corte di giustizia è stato successivamente recepito dai giudici della Corte di Cassazione.

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ALLEGATO 3

5-09163 Pesco: Iniziative nei confronti degli amministratori della Banca Monte dei Paschi di Siena a tutela dell'investimento pubblico nella Banca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Daniele Pesco ed altri pongono quesiti in ordine alla situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena.
  In particolare l'interrogante chiede quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista della Banca Monte dei Paschi di Siena, intenda intraprendere nei confronti degli Amministratori della Banca per preservare l'investimento.
  In proposito si rappresenta che l'azione di responsabilità è materia di competenza dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364 comma 1 punto n. 4) del codice civile, ed è normalmente, proposta dall'Organo amministrativo che la sottopone quindi all'Assemblea stessa che decide con le maggioranze prescritte dal codice civile.
  Si precisa inoltre che il Ministero dell'Economia e delle Finanze esercita i diritti dell'azionista nei confronti delle partecipate e non svolge attività di direzione e coordinamento verso le stesse.
  In particolare per quanto riguarda le Società partecipate i cui titoli sono quotati in Borsa, le stesse rispettano, per legge, il principio della parità di accesso alle informazioni per tutti gli azionisti.
  In ogni caso, per il Governo, la tutela del risparmio rappresenta una assoluta priorità e per questa ragione la questione in esame è seguita con costante attenzione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

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ALLEGATO 4

5-09338 Gebhard: Esclusione dalle limitazioni alla detraibilità a fini IVA per gli automezzi utilizzati dagli alberghi nel trasporto degli ospiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla disciplina fiscale relativa agli automezzi utilizzati quotidianamente dagli alberghi del Trentino-Alto Adige per il trasporto dei propri ospiti verso gli impianti di risalita, le piste da sci, le scuole di sci, i servizi di noleggio, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva.
  In particolare, gli Onorevoli precisano che per l'acquisto di detti veicoli, l'IVA è ammessa in detrazione nei limiti del 40 per cento, mentre ai fini delle imposte dirette, la deducibilità è limitata al 20 per cento, con un tetto massimo del costo di acquisto pari ad euro 18.075,99.
  Tale trattamento si applica a tutti gli oneri e le spese inerenti agli automezzi in parola.
  Tuttavia, tenuto conto che i veicoli in esame vengono utilizzati esclusivamente nell'esercizio delle proprie attività, gli Onorevoli interroganti chiedono se si «ritenga opportuno chiarire, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, che le navette d'albergo, ovvero automezzi con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, siano, ai fini delle imposte dirette veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa senza i quali l'attività non può essere esercitata e, ai fini IVA, considerate come strumentali e non soggette alle limitazioni dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».   Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento al trattamento ai fini IVA, l'articolo 19-bis-1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 24 ottobre 1972, dispone che è ammessa la detrazione dell'IVA nella misura del 40 per cento per «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
  Per quanto concerne i veicoli per i quali è ammessa l'integrale detrazione dell'imposta applicata, l'Amministrazione Finanziaria, attraverso propri atti di prassi, ha chiarito che è necessario che gli stessi siano utilizzati come beni strumentali, riferendosi, in particolare, ai veicoli utilizzati come taxi, veicoli utilizzati dalle autoscuole, veicoli delle società di leasing e noleggio, veicoli commercializzati da concessionarie, veicoli utilizzati dai dipendenti dietro pagamento di corrispettivo e veicoli utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio.
  Inoltre, occorre rilevare, come chiarito con la Risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, che l'imposta afferente l'acquisto degli autoveicoli in parola è integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all'esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all'imposta), qualora i detti veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, mentre non rileva a tal fine il fatto che i veicoli acquistati formino o meno oggetto dell'attività propria dell'impresa.Pag. 124
  È opportuno tuttavia, specificare che è onere del soggetto passivo dare prova dell'utilizzo esclusivo del veicolo nell'esercizio della propria attività.
  In relazione alla disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette giova richiamare l'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo Unico imposte dirette) che disciplina la deducibilità dei costi concernenti l'acquisizione e la gestione dei mezzi di trasporto a motore, disponendo che la stessa varia in funzione del tipo di veicolo e dell'utilizzo che ne viene fatto per l'esercizio dell'attività di impresa.
  In particolare, al comma 1, lettera a), n. 1) del citato articolo 164, si prevede l'integrale deducibilità delle spese (quote di ammortamento, canoni di leasing o di noleggio) e degli altri componenti negativi (ad esempio, carburante e spese di manutenzione) connessi «agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa».
  Con riferimento al concetto di beni che si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, l'Agenzia ha precisato che sono tali i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.
  Rientrano in questa ipotesi, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse e gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione (cfr. risoluzione n. 59/E del 23 marzo 2007, circolare ministeriale n. 48 del 10 febbraio 1998).
  Alla luce del richiamato indirizzo interpretativo e tenendo conto dello specifico utilizzo cui sono destinate le suddette navette, nel caso rappresentato non ricorrono gli elementi necessari a ritenere detti beni utilizzati «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa», in quanto, non sono beni senza i quali l'attività non può essere esercitata.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate osserva che ai fini delle imposte dirette, in base alta normativa vigente, tali mezzi di trasporto non possano fruire della deducibilità integrale dei costi.

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ALLEGATO 5

5-09339 Laffranco: Iniziative per contrastare il traffico di sigarette di contrabbando provenienti dalla Bielorussia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo quali iniziative intenda adottare per contrastare il traffico di sigarette di contrabbando proveniente da paesi dell'Est che sta determinando ingenti danni alle entrate erariali, oltre che gravi pericoli per la salute dei consumatori.
  Al riguardo, sentiti il Comando Generale della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.
  L'Italia è interessata da traffici illeciti di sigarette, non solo quale mercato di consumo, ma soprattutto come area di transito verso gli altri Stati dell'Unione europea, caratterizzati dalla tassazione delle accise sensibilmente più elevata.
  Nel biennio 2013/2014, dopo il sensibile calo dei fermi degli ultimi anni, si è registrata una lenta ricomparsa dei traffici, con taluni nuovi sbarchi sulle coste meridionali di natanti carichi di tabacchi lavorati e con tentativi di riorganizzazione di basi logistiche nei balcani.
  Nel 2015 sono state invece individuate oltre 274 tonnellate di prodotti irregolari, con un aumento del 36 per cento circa rispetto al 2014.
  L'Amministrazione finanziaria pone particolare attenzione al nuovo fenomeno del consumo di tabacchi lavorati non genuini, costituito dalle cd. «cheap white» (definite anche «illicit white») ovverosia da sigarette – contraddistinte da marchi quali Oscar, Jin Ling, Mac, Manchester, Marlow legittimamente prodotte nei paesi di provenienza (principalmente Russia, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), ma che non possono essere commercializzate in Italia e nell'Unione europea perché difformi dai parametri di produzione previsti dalla normativa comunitaria.
  Attualmente, la maggior parte dei sequestri effettuati nel territorio nazionale riguarda proprio la suddetta tipologia di sigarette, particolarmente appetibile per i consumatori in ragione del basso prezzo di vendita. Lo scorso anno le «cheap white» (156,4 tonnellate) hanno rappresentato il 57 per cento del totale dei tabacchi sequestrati (274 tonnellate).
  Con particolare riferimento alle sigarette «cheap white» di origine Bielorussa, commercializzate con marchi riconducibili alla società Grodno – Tobacco Factory Neman, nel 2015 sono state sequestrate oltre 1,4 tonnellate (725.940 kg nei primi sei mesi dell'anno 2016).
  Più in generale, la strategia della Guardia di finanza nella lotta al contrabbando di tabacchi è attuata mediante l'attività di vigilanza in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'interno degli spazi doganali, nonché attraverso il controllo economico del territorio terrestre, del mare e dello spazio aereo, eseguito in completa autonomia con proprie unità.
  L'incrocio dei dati relativi alle rotte, in termini di origine, provenienza e riconducibilità a soggetti attivi nelle attività di import-export, viene utilizzato dall'Agenzia sia in ambito nazionale per profilare controlli il più possibile mirati, sia in ambito internazionale, durante le operazioni doganali e di polizia congiunte che si Pag. 126interessano, in particolare, del contrasto al contrabbando di sigarette e di Tabacchi lavorati esteri.
  Le spedizioni provenienti dalla Bielorussia sono già oggetto di specifici parametri selettivi, elaborati sulla base delle precedenti attività di servizio svolte dalle strutture antifrode e controllo dell'Agenzia a livello centrale e territoriale, nonché sulla base degli esiti delle azioni condotte dalle FF.PP. sul territorio nazionale, delle quali l'Agenzia abbia avuto conoscenza. Per questi parametri di rischio, le spedizioni vengono sottoposte a verifica fisica, a scansione scanner ed a controlli documentali, per individuare occultamenti ed ogni altra violazione e anomalia riconducibile al traffico illecito di sigarette.
  La dimensione transnazionale del fenomeno dei traffici illeciti di tabacchi lavorati esteri ha indotto l'Agenzia a rafforzare lo sviluppo delle relazioni internazionali tramite la partecipazione a specifici tavoli di lavoro e/o operazioni congiunte con paesi dell'Unione Europea ed extra-UE. In generale, si deve ritenere che lo sviluppo delle relazioni internazionali possa apportare positivi elementi in termini di effettiva cooperazione istituzionale, ferma restante la tutela degli interessi nazionali, sotto l'aspetto delle risorse erariali e di ogni altra natura. Nello specifico ambito, a titolo non esaustivo, si segnala la rilevanza assunta delle azioni internazionali di seguito esposte:
   Operazioni doganali congiunte Gryphon I (anno 2013) e II (anno 2016) promosse dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane con la partecipazione di numerosi stati Ue ed extra Ue, volta a contrastare traffici illeciti transnazionali di tabacco e prodotti correlati;
   Task Group Cigarettes Conference, organizzata annualmente dall'ufficio Europeo per la Lotta alle Frodi (OLAF) allo scopo di sensibilizzare il confronto tra gli stati membri sui nuovi trend emergenti nel traffico illecito di sigarette e di sviluppare delle indagini congiunte tra le diverse dogane comunitarie allo scopo di debellare fenomeni transnazionali di contrabbando;
   Gruppo di Cooperazione Doganale azione 8.6.1 di giugno 2016 «Regional occurence of excise fraud (cigarettes and tabacco products)» del Consiglio dell'Unione Europea.
  L'Agenzia, inoltre ha partecipato al Programma Hercule II ed Iniziativa di Venezia realizzate insieme alle dogane dei paesi dei Balcani occidentali e della Turchia e rese note nella Conferenza finale dei direttori generali delle Amministrazioni doganali dei Balcani e della Turchia del 4 luglio 2013, a Venezia, promossa dall'Agenzia, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha avuto lo scopo di rafforzare la cooperazione regionale nell'area dei Balcani.
  L'Agenzia, inoltre, si avvale della Convenzione Napoli 2 per lo sviluppo di indagini infoinvestigative e l'acquisizione di elementi probatori tra paesi appartenenti all'Unione Europea che di volta in volta risultano maggiormente interessati dal fenomeno.
  Lo sviluppo delle analisi sui flussi a rischio viene integrato con gli approfondimenti relativi alle strutture societarie, italiane e comunitarie, sviluppando rilevanze investigative che correlano le movimentazioni transfrontaliere delle merci ai correlati flussi finanziari.
  Tale dispositivo di controlli è integrato dalle indagini di polizia giudiziaria, che mirano a individuare e disarticolare le organizzazioni operanti in Italia e all'estero nello specifico settore nonché a sottoporre a sequestro i relativi profitti.
  Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ritiene opportuno segnalare che è stata recentemente conclusa dalla Compagnia di Marcianise, su delega della DDA di Napoli, l'operazione «FUMO DELL'EST», con cui è stata disarticolata un'organizzazione criminale, a carattere transnazionale, dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nella provincia di Caserta e Napoli.
  L'attività svolta ha consentito la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 87 persone, 16 delle quali sono tratte in arresto in flagranza di reato, nonché il sequestro di 15 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e Pag. 127di 6 automezzi, appositamente modificati per il trasporto occulto delle sigarette.
  Le investigazioni, condotte attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e tracciamenti GPS, hanno permesso di ricostruire le rotte commerciali seguite dalle sigarette, dall'Ucraina, dalla Polonia, dall'Ungheria e dalla Moldavia fino all'Italia, dove sono state affidate ai «minutanti».

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ALLEGATO 6

5-09340 Pelillo: Adozione dei decreti attuativi della normativa, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in oggetto l'Onorevole Pelillo ed altri, nel richiamare l'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33) che ha introdotto alcune norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento che agevolano la «portabilità» del conto stesso, secondo quanto previsto al Capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (c.d. direttiva PAD) ricorda che nonostante il riscontrato abbattimento dei costi in caso di portabilità, vi è una resistenza, da parte dei consumatori italiani, al cambiamento della propria banca.
  Secondo gli interroganti tale resistenza al cambiamento sarebbe dovuta anche «alla mancata definizione delle norme attuative dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 che dovrebbero prevedere un indennizzo a favore dei clienti per eventuali ritardi, nonché le modalità per trasferire anche il conto titoli».
  Tale indennizzo per il caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento è dovuto al cliente (ai sensi del comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, così come modificato dalla legge di conversione) in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
  Il comma 18 dello stesso articolo 2 stabilisce che i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui sopra (nonché le modalità e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo relativo al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro) vengano definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle legge n. 33 del 2015 di conversione del decreto-legge 3 del 2015, (legge quest'ultima entrata in vigore il 26 marzo 2015). Inoltre è ivi disposto che i prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni dell'articolo 2 del decrto-legge n. 3 del 2015 sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 (i.e. dal 26 marzo 2015).
  Ciò posto, l'onorevole Pellino chiede di conoscere quali siano i tempi per l'emanazione dei suddetti decreti ministeriali, considerato che ad oggi non risultano ancora pubblicati e che questi sarebbero necessari a rendere completamente operativa la normativa sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento, in conformità alla direttiva PAD.
  Al riguardo, per quanto di competenza, si fa preliminarmente presente che il comma 19 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 ha disposto l'abrogazione dei commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che prevedevano analoghe disposizioni in materia di trasferimento di «servizi di pagamento connessi al rapporto di conto», demandando altresì ad uno o più decreti Pag. 129del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la disciplina dei servizi oggetto di trasferibilità, delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizione in questione.
  La materia della trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento, così da agevolare anche la cosiddetta portabilità dei conti di pagamento, è divenuta infatti nel frattempo oggetto di armonizzazione da parte dell'Unione che nella PAD ha previsto un'articolata disciplina uniforme anche del cosiddetto «servizio di trasferimento» (dei servizi di pagamento connessi a conti di pagamento) che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a rendere su richiesta dei consumatori.
  In particolare, il Capo III della PAD introduce obblighi di carattere procedurale a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori, prevedendo la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento «ricorrenti» (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell'eventuale saldo positivo su un nuovo conto aperto o detenuto dal consumatore presso un altro prestatore di servizi di pagamento, entro un termine stabilito.
  A conferma dell'attenzione costantemente prestata alle tematiche cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, si rappresenta che il Capo III della PAD è stato in effetti già recepito in Italia attraverso gli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, proprio per quanto riguarda l'aspetto della portabilità dei conti di pagamenti, in anticipo rispetto al termine di recepimento della stessa PAD sia fissato al 18 settembre 2016.
  Ciò posto, in sede di recepimento della PAD è all'esame la possibilità di fare confluire anche tali disposizioni del decreto-legge n. 3 del 2015 nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (TUB), in modo da realizzare così gli opportuni raccordi e coordinamenti.
  Tuttavia, i criteri di delega per il recepimento della PAD sono recati all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2015 approvata definitivamente dal Senato il 28 luglio 2016, ma non ancora pubblicata. In particolare, per quanto riguarda i principi e i criteri di delega relativi al trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE è indicato che il Governo è tenuto a: 1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; 2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento; 3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/ UE.
  Al riguardo si conferma pertanto che il Ministero dell'economia e delle finanze è attualmente impegnato nella predisposizione delle norme nazionali necessarie a dare puntuale, organico e sistematico recepimento alla sopracitata direttiva PAD, provvedendo in tale sede anche a completare e riordinare la cornice normativa nazionale del suddetto «servizio di trasferimento» relativo ai conti di pagamento in conformità ai principi e ai criteri di delega da ultimo recati all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2015, così da definire un quadro normativo quanto più omogeneo e armonico.
  In particolare, è previsto che il decreto legislativo di attuazione della PAD introduca e trasfonda nel TUB anche un'apposita disciplina degli obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento di provvedere, a richiesta, al trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento.Pag. 130
  Per quanto riguarda lo specifico profilo della responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento, è previsto inoltre che le nuove norme nazionali disciplinino sia gli obblighi informativi e di trasparenza riguardanti il servizio di trasferimento in parola, sia l'obbligo d'indennizzo a favore del cliente in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, da quantificarsi questo sulla base di criteri da definirsi da parte di apposite disposizioni di attuazione secondarie, così da assicurare anche la dovuta flessibilità del quadro normativo a fronte dell'evoluzione delle prassi di mercato e dell'evidenze dell'attività di vigilanza in materia.
  Si confida di poter addivenire in tempi brevi all'elaborazione della normativa in argomento.

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ALLEGATO 7

5-09341 Paglia: Chiarimenti circa eventuali accordi intervenuti tra il Governo e le casse previdenziali in relazione all'adesione delle stesse casse al Fondo Atlante.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione a risposta immediata dell'onorevole Giovanni Paglia ed altri si osserva in primo luogo che l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati e Privatizzati (ADEPP), come noto, ha da un lato manifestato la disponibilità dei suoi associati a concorrere alla realizzazione di un'operazione di natura sistemica volta a rafforzare elementi fondamentali del sistema-paese, che in sé sarebbe coerente con la loro natura di investitori di lungo periodo e che necessitano di un'opportuna diversificazione del portafoglio di investimenti, ma dall'altro ha chiarito come l'effettivo coinvolgimento del singolo Ente discenderà dalle valutazioni e decisioni dei singoli organi di amministrazione che, operando per mandato nel solo interesse dei propri aderenti, valuteranno il possibile coinvolgimento alla stregua di un qualsiasi altro investimento, ponderandone la congruità con i propri obbiettivi di rischio e rendimento, all'interno dell'orizzonte di lungo termine entro cui dispiegano la propria attività.
  L'eventuale adesione a tali forme di investimento da parte degli Enti previdenziali deve pertanto essere intesa come un'autonoma scelta di questi soggetti, la cui natura è privatistica nonostante essi svolgano la funzione previdenziale per determinate categorie professionali.
  Da parte del Governo non può e non deve esservi alcuna ingerenza ma semmai la valutazione se questo tipo di investimento rappresenti un elemento di rischio per la salvaguardia e la tenuta della funzione previdenziale che essi svolgono. A quest'ultimo riguardo, l'elemento di fondamentale importanza per valutare eventuali riserve è che tale forma di investimento, ove realizzata, sia effettuata nel rispetto di principi e regole, di carattere sia qualitativo sia quantitativo, tali da fare sì che essa possa rappresentare un'opportuna forma di diversificazione del portafoglio idonea a conseguire un appropriato rendimento.
  È opportuno evidenziare come l'eventuale perfezionamento di tale operazione, che deve essere inquadrata come una scelta compiuta dagli Enti nell'ambito dell'autonomia gestionale di cui godono, consentirebbe di contribuire al perseguimento di un obiettivo di politica economica assolutamente strategico quale è l'ordinato e tempestivo recupero dei crediti a suo tempo forniti all'economia reale e il rafforzamento del sistema bancario, secondo una logica di mercato che non comporta un impiego di risorse pubbliche e che è finalizzata, in definitiva, a dare sostegno alla dinamica di crescita del prodotto nazionale a cui, direttamente o indirettamente, sono collegati i redditi di quei soggetti che versano contributi agli Enti previdenziali al fine di ottenerne, in futuro, le prestazioni pensionistiche.
  Altrettanto necessario è rimarcare che, oltre agli Enti Previdenziali, altri operatori del settore finanziario stanno valutando l'investimento in questo veicolo, soggetti orientati, per loro natura, al conseguimento di un profitto di cui si ipotizza il conseguimento nel partecipare all'operazione.
  La costituzione di Atlante 2, pertanto, può rappresentare un'iniziativa che, pur Pag. 132avendo valenza sistemica, riesce a riconciliare interessi pubblici e privati. Essa tiene in considerazione i diversi interessi da tutelare e permette di perseguire una pluralità di obiettivi tra loro strettamente collegati, senza che l'eventuale coinvolgimento degli Enti Previdenziali metta a repentaglio la loro stabilità e violi l'assunto secondo cui essi debbano agire nel solo interesse di aderenti e beneficiari.