CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2016
683.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» (C. 3139, approvata dal Senato, e abb.),
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato, si propone la finalità di prevenire e contrastare le condotte di bullismo, con particolare riguardo al coinvolgimento di minori, intervenendo in modo specifico nei casi in cui tali condotte siano poste in essere attraverso internet, (cyberbullismo);
    per conseguire le suddette finalità, le disposizioni della proposta di legge contemplano individua diversi livelli di intervento: da un lato è introdotta e disciplinata una procedura rapida e obbligatoria di rimozione dalla rete dei contenuti che si configurano come cyberbullismo; in secondo luogo è previsto un piano di azione e specifiche iniziative di carattere educativo e formativo da realizzare in particolare in ambito scolastico; in terzo luogo sono inasprite le sanzioni penali, nel caso specifico in cui il reato sia stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
    più precisamente, ai sensi dell'articolo 2 si prevede che ciascun soggetto che abbia compiuto 14 anni e ciascun genitore o soggetto che ha la responsabilità di un minore il quale sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano e degli altri contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica. Qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza, il Garante vi provvede direttamente;
   risulta pienamente condivisibile l'intendimento di introdurre nell'ordinamento disposizioni di prevenzione e di contrasto di comportamenti che presentano una particolare gravità sociale, possono produrre nelle vittime di tali comportamenti conseguenze devastanti, sotto il profilo fisico e psichico, e utilizzano in modo distorto per attività di violenza e sopraffazione le straordinarie potenzialità di informazione e comunicazione di internet,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 170

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
(C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e in particolare fino a: dal traffico urbano con le seguenti:, possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio e alla riduzione dell'impatto ambientale.
1. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle aree urbane con aggiungere le seguenti: elevato pendolarismo e.
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

  All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, comunque non pregiudicando le competenze e l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
1. 2. Franco Bordo, Folino.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) car pooling: la modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso dì veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;
   b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione;
   c) utente operatore: il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo;
   d) utente fruitore: il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore;
   e) utente: l'utente operatore o l'utente fruitore.
2. 100. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Car pooling).

  1. Ai fini della presente legge, per car pooling si intende una modalità di trasporto consistente nell'uso condiviso non professionale di veicoli privati, tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso.
  2. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può Pag. 171essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera a), del medesimo decreto.
  3. È consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, il cui importo o i cui parametri di quantificazione devono essere previamente concordati. Tale rimborso, che non costituisce reddito imponibile a fini fiscali, non può mai costituire una remunerazione dell'attività e del tempo di guida del conducente.
  4. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in car pooling si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile.
2. 1. Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ai fini della presente legge, per car pooling si intende un sistema di trasporto basato sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il servizio di trasporto svolto nelle forme stabilite dalla presente legge non si configura come attività di impresa. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo, né alcuna forma di remunerazione. L'Autorità di regolazione dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti, può stabilire forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, da valutarsi sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade, tenendo comunque conto dell'equilibrio economico del settore trasportistico non di linea.
2. 2. Folino, Franco Bordo.

  Al comma 1, sostituire le parole: sistema di trasporto basato sull'uso con le seguenti: modalità di trasporto consistente nell'uso.
2. 3. Catalano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: veicoli privati fino alla fine del periodo, con le seguenti: un veicolo da parte di un privato, con uno o più passeggeri, nel contesto di un viaggio, o parte di esso, che il conducente aveva già programmato. Il conducente ed i passeggeri sono messi in contatto anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati.
2. 4. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: veicoli privati tra due o più persone con le seguenti: un veicolo motorizzato da parte di un privato, con uno o più passeggeri.
2. 5. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: itinerario con la seguente: viaggio.
2. 6. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: itinerario aggiungere le seguenti: nel contesto di un viaggio che il conducente aveva già pianificato.
2. 7. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o Pag. 172privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
2. 8. Catalano.

  Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.. L'attività e il tempo di guida del conducente non possono essere remunerati. È unicamente consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade. Tale rimborso non costituisce reddito imponibile a fini fiscali.
2. 9. Catalano.

  Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, il cui importo o i cui parametri di quantificazione devono essere previamente concordati. Tale rimborso, che non costituisce reddito imponibile a fini fiscali, non può mai costituire una remunerazione dell'attività e del tempo di guida del conducente.
2. 10. Catalano.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade.
2. 11. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: corrispettivo con la seguente: profitto.
2. 12. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera a) del medesimo decreto».
2. 13. Catalano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in car pooling si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile».
2. 14. Catalano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Caratteristiche del car pooling).

  1. Il car pooling svolto nelle forme disciplinate dalla presente legge non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.
  2. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione Pag. 173di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
  3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.
2. 0100. Il Relatore.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Attività di promozione del car pooling).

  1. Le amministrazioni e gli enti pubblici riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito dì questi, ai servizi di car pooling. Con specifico riferimento al car pooling è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.
  2. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le amministrazioni e gli enti pubblici, è affidata al responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33. L'inadempimento degli obblighi di pubblicità di cui al comma 1 per le amministrazioni e gli enti pubblici è valutato ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.
  3. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: «comma 12-ter del presente articolo», sono aggiunte le seguenti: ovvero che non riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, al car pooling.
  4. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le imprese di cui al medesimo comma, è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (mobility manager) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998.
  5. Le amministrazioni, gli enti pubblici e le imprese che non si adeguano alle disposizioni previste dal comma 1 non possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5 né ad alcun finanziamento pubblico destinato alla mobilità sostenibile.
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.
3. 100. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le amministrazioni e gli enti pubblici di ogni ordine e grado possono riservare nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire Pag. 174informazioni relative al car pooling, a richiesta degli intermediari pubblici o privati e senza oneri a carico degli stessi, anche consentendo l'accesso tramite appositi collegamenti ipertestuali ai servizi dedicati operati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze nonché delle risorse ad essi assegnate a legislazione vigente, elaborano annualmente un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. I programmi devono essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità della riduzione dell'uso individuale dei veicoli privati al fine di abbattere i livelli di inquinamento e i consumi energetici e per un generale miglioramento del traffico, della circolazione stradale e delle capacità di trasporto dei sistemi collettivi.
3. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile).

  1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci e la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
4. 2. Franco Bordo, Folino.

  Al comma 1, dopo le parole: di enti pubblici aggiungere le seguenti: o privati.
4. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-bis) promozione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché di fornitura di servizi di car pooling».

  2-bis. Alle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 3 che adempiono alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 e forniscono e gestiscono direttamente servizi Pag. 175di car pooling in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta pari alle spese documentate per la gestione dei servizi di car pooling, fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro annui.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2-bis. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 1 milione di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. 100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
4. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.